DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE COORDINAMENTO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE COORDINAMENTO
IN PRESENZA DI CONTRATTO D’APPALTO O CONTRATTO D’OPERA
(ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008)
Affidamento per la fornitura di webcam, casse e cuffie per Agenzia delle Entrate Riscossione
Approvazione:
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Il RUP |
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PREMESSA
Con la sottoscrizione del presente documento si ritiene di aver ottemperato a quanto
p revisto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla cooperazione tra le parti
contrattuali. La ditta dichiara di essere stata edotta su ogni aspetto inerente l’attività che
verrà svolta dei locali di disporre di mezzi ed attrezzature idonee per lo svolgimento della
stessa.
1 INTRODUZIONE
L’adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l’applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l’interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.
L’attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso il Committente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre i pericoli.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione all’art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione - comma 3 recita
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Al -comma 3 bis recita:
“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”
I due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere nell’ambito della durata dell’intero contratto.
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge n. 123 del 3 agosto 2007
(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),
• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art.
1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007.
• D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.
3 DEFINIZIONI
Committente: è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.
Appalto: può essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che l’appalto d’opera comporta per l’appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l’appalto di servizio invece mira a produrre un’utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.
Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;
Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n’è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
Personale: il personale dipendente che opera nell’Azienda.
Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).
Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:
▪ l'oggetto dell'opera da compiere,
▪ le modalità d’esecuzione,
▪ i mezzi d'opera,
▪ le responsabilità,
▪ l'organizzazione del sistema produttivo,
▪ le prerogative e gli obblighi.
Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.
Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).
Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).
4 DESCRIZIONE LAVORAZIONI (committente)
(con orario di lavoro e luoghi interessati dal lavoro):
L'attività propria di Agenzia delle Entrate – Riscossione si configura come una attività di ufficio con sedi e sportelli aperti al pubblico, nell'ambito dello svolgimento dei seguenti servizi:
•Servizi di riscossione tributi;
•Servizi finanziari;
•Servizi di consulenza e supporto nella gestione delle risorse finanziarie;
•Gestione commissariale e/o in concessione dal Ministero competente, del servizio di riscossione mediante ruolo, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributaria e di gestione patrimoniale degli Enti creditori diversi dallo Stato, nonché delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge;
•Gestione, anche in concessione, dei servizi di riscossione, liquidazione, accertamento, ed ogni altra attività di incasso, pagamento e definizione delle entrate e dei crediti in genere per conto di Enti Pubblici e Privati;
•Gestione dei servizi di Tesoreria di Enti Pubblici;
•Gestione delle attività di recupero crediti per conto di Enti Pubblici e Xxxxxxx;
•Studio, progetto, realizzazione e commercializzare di prodotti e servizi informatici funzionali all'esercizio dell'attività di riscossione e recupero crediti.
L'attività lavorativa nelle sedi e negli sportelli viene svolta dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00, nelle ore successive potrebbe, comunque, esserci la presenza di personale che presta attività lavorativa.
5 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura suddivisa in due lotti funzionali, di:
• Lotto 1 – Webcam da Postazione di Lavoro (pdl):
o n. 1.600 webcam da pdl;
• Lotto 2 – Webcam da sala – casse - cuffie:
o n. 25 webcam da sala;
o n. 1.600 cuffie con microfono per Pc;
o n. 250 casse diffusori.
Per le specifiche tecniche si rimanda al capitolato tecnico.
COSTI PER LA SICUREZZA
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.
I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, la stima, dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.
In particolare, i costi che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste sono:
➢degli apprestamenti previsti;
➢delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti;
➢dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
➢delle procedure di sicurezza previste per specifici motivi di sicurezza;
➢degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
➢delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Inoltre, risulta necessario specificare che, il presente elaborato, deve intendersi come un documento dinamico che dovrà essere revisionato e condiviso nuovamente ogni qualvolta intervengano sostanziali modifiche che possano influenzare le valutazioni del rischio interferenti effettuate e la conseguente stima dei costi, ad esempio ogni qualvolta debbano effettuarsi interventi di natura impiantistica/edile che comportino rischi interferenti da valutare caso per caso.
I costi da interferenza sono stati valutati pari a zero in quanto trattasi di mera fornitura.