COMUNE DI CERVIA
COMUNE DI CERVIA
(Provincia di Ravenna)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIA E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA E DI SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 C.D. “CODICE DEL TERZO SETTORE”
Con la presente scrittura privata
TRA
Il Comune di Cervia (C.F. e P. IVA 00360090393), rappresentato da , nata a il , in qualità di Dirigente del Settore Cultura, Servizi e beni comuni, domiciliata per le sue funzioni in Cervia, presso la Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxxx x. 0;
E
L’Organizzazione di volontariato (C.F. e P.IVA ) di seguito denominata per brevità “organizzazione”, con sede a Indirizzo , rappresentata da , nato/a il in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per le sue funzioni presso la sede dell’organizzazione;
PREMESSO
- che il Comune di Cervia, in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 281/1991 " Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e dalla L.R. n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina":
• gestisce la struttura di ricovero e custodia per cani “Xxxxxxxxxx Xxxxxx”, sita in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000;
• assicura il servizio di recupero di gatti e cani feriti e di cani vaganti e randagi, nonché l’attività di controllo, censimento e gestione delle colonie feline ubicate sul territorio;
- che ai sensi delle leggi sopracitate è possibile gestire i predetti servizi avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste e zoofile non aventi scopo di lucro, previa stipula di apposita convenzione;
- che l’art. 26 del Regolamento comunale per la gestione del canile, approvato con atto di C.C.
n. 61 del 16.09.2004, dispone che la gestione debba "essere concessa prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali";
PREMESSO INOLTRE
- che il D. Lgs. n. 117/2017 c.d. “Codice del Terzo Settore”:
• definisce una disciplina organica in materia di Enti del Terzo Settore, con la finalità generale di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma
associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;
• riconosce, all’art. 2, “il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
• definisce, all’art. 4, quali Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, ivi incluse le cooperative sociali, ed ulteriori tipologie di enti, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore istituito dall’art. 45 del medesimo Codice;
• elenca, all’art. 5, le attività da considerare “di interesse generale”, prevedendo che l’elenco possa essere aggiornato mediante appositi Decreti;
• definisce, all’art. 32, le organizzazioni di volontariato quali Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui al citato art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
• definisce, all’art. 17, comma 2, il volontario “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”;
• stabilisce, al successivo comma 3, che l’attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo, e possano solamente essere rimborsate dall’Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l’attività le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata;
PREMESSO ALTRESI’
- che il predetto Decreto n. 117/2017 prevede, all’art. 56:
• che gli Enti pubblici possano sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai fini dello svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale;
• che le convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
• che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione debba avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime organizzazioni;
- che il Comune di Cervia, con delibera di Giunta n. 84 del 06.04.2021, ha formulato l’indirizzo di gestire i servizi in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina, come sopra individuati, e servizi connessi e complementari, avvalendosi della collaborazione di un’organizzazione di volontariato con cui stipulare formale convenzione ai sensi dell’art. 56 soprarichiamato;
- che con la medesima delibera n. 84/2021 la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente competente di individuare l’organizzazione di volontariato con cui stipulare la convenzione in conformità alle disposizioni di cui all’art. 56, comma 3, ovvero mediante procedura comparativa riservata a tale tipologia di organizzazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con determinazione dirigenziale n. del si è dato avvio a tale procedura, approvando tutta la relativa documentazione, ed in particolare l’Avviso pubblico e la presente convenzione;
- che con determinazione dirigenziale n. del in esito alla procedura in oggetto è stata individuata, quale organizzazione con cui stipulare la convenzione,
;
- che detta organizzazione è in possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine, così come previsto dalla normativa soprarichiamata;
Tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 - PRINCIPI E FINALITA’
La presente convenzione disciplina la collaborazione tra il Comune di Cervia e l’organizzazione di volontariato (di seguito denominata per brevità “organizzazione”) per la gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina e felina, come di seguito individuati, e di servizi connessi e complementari.
La collaborazione costituisce attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione e persegue le seguenti finalità di interesse generale:
- protezione e cura degli animali e tutela dei loro diritti;
- prevenzione del randagismo animale e degli abbandoni;
- promozione di una positiva convivenza tra uomo e animali;
- diffusione della cultura del rispetto per tutti gli esseri viventi e, in particolare, per le specie più deboli.
La collaborazione si esplica secondo quanto di seguito specificato, ispirandosi a principi di trasparenza, correttezza, cooperazione, responsabilità, interesse comune.
ART. 3 - ATTIVITA’ E OBIETTIVI
Il Comune di Cervia e l’organizzazione collaborano, nello specifico, alla gestione dei servizi e attività di seguito indicati:
- servizio di gestione del canile comunale, sito in xxx xxxxx Xxxxxxx x. 000;
- recupero, sul territorio comunale, di gatti feriti e di cani feriti, vaganti e randagi;
- attività di controllo, censimento e gestione delle colonie feline ubicate sul territorio comunale;
- servizi connessi e complementari.
Gli obiettivi da perseguire nello svolgimento delle attività sono individuati come segue:
- assicurare la salute e il benessere degli animali, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie, garantendo un’elevata qualità della vita agli animali ospitati presso il canile;
- promuovere il canile comunale quale punto di riferimento per la cittadinanza per gli aspet t i riguardant i la convivenza uomo-animale, e quale polo di servizi diversificat i per gli animali e i loro proprietari;
- mantenere la finalità primaria di reinserire gli animali nella comunità attraverso il loro collocamento presso famiglie adottanti, riducendo il tempo medio di permanenza dei cani presso la struttura e il numero medio di presenze in canile;
- favorire e incentivare la partecipazione alle attività da parte di volontari, cittadini, famiglie e altre realtà a diverso titolo interessate alle attività di tutela e controllo della popolazione canina e felina e di cura del benessere animale;
- contribuire alla diffusione e alla valorizzazione della cultura zooantropologica, a partire dalla creazione di un sano equilibrio relazionale uomo-animale, perseguendo in primo luogo l’obiettivo di prevenire maltrattamenti e abbandoni.
Le attività dovranno essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e in conformità con quanto stabilito nella presente convenzione.
Dovranno inoltre essere rigorosamente osservate tutte le eventuali disposizioni e direttive emanate dall’Azienda USL di Ravenna nell’esercizio delle proprie competenze, con particolare riferimento a quelle definite all’art. 4 della L.R. n. 27/2000.
Nell’esecuzione delle attività, l’organizzazione dovrà dare attuazione a quanto proposto nell’ambito del progetto presentato in sede di selezione pubblica, salvo eventuali variazioni, parziali e limitate, da concordare con l’Amministrazione comunale in presenza di motivate ragioni.
ART. 4 - PRINCIPALI NORME DI SETTORE
Le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono disciplinati dalle seguenti norme di settore, che è fatto obbligo osservare e far osservare a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei servizi:
- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e ss.mm.ii.;
- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 07.04.2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina” e ss.mm.ii.;
- Regolamento comunale per la gestione del canile, approvato con atto di C.C. n. 61 del 16.09.2004, allegato alla presente convenzione (ALLEGATO 1);
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 aprile 2013 n. 49 “Recepimento dell’accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 16 Settembre 2013 n. 1302 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”.
Sono egualmente cogenti tutte le eventuali normative non espressamente incluse nell’elencazione di cui sopra, nonché le disposizioni di legge o regolamentari che dovessero eventualmente intervenire nel periodo di durata della convenzione.
ART. 5 - IMPEGNI GENERALI A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE
Nell’ambito del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, l’organizzazione si impegna a:
a) operare ai fini del perseguimento delle finalità e obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
b) assicurare la gestione operativa delle attività secondo gli standard organizzativi e gestionali definiti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui alla presente convenzione, con particolare riferimento al successivo art. 6;
c) dare attuazione a quanto proposto nel progetto presentato in sede di selezione pubblica, secondo quanto già indicato al precedente art. 3;
d) instaurare stretti rapporti di collaborazione con il Comune e con il Servizio Veterinario dell’AUSL di Ravenna, a cui occorrerà fare riferimento per gli aspetti sanitari e per ogni altro adempimento richiesto dal Servizio stesso in relazione alle attività oggetto di convenzione;
e) svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione e dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che dovessero eventualmente intervenire per cause di forza maggiore o per eventuale giustificato motivo;
f) assicurare il pieno rispetto di quanto previsto al successivo art. 14 in merito al personale, volontario e retribuito, impiegato nella gestione delle attività;
g) impegnarsi ad operare garantendo il rispetto della dignità e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti;
h) comunicare al Comune e al Servizio Veterinario dell’AUSL di Ravenna il nominativo del Medico Veterinario che assumerà le funzioni di responsabile dell’assistenza sanitaria (Direttore Sanitario);
i) impegnarsi alla puntuale documentazione delle spese sostenute nello svolgimento delle attività, secondo le modalità e i criteri definiti al successivo art. 18;
j) trasmettere al Comune le relazioni consuntive indicate al successivo art. 11 nonché i dati e informazioni che lo stesso potrà richiedere ai fini del monitoraggio dei servizi erogati e della trasmissione o rendicontazione, a scopo istituzionale, ad Enti e soggetti terzi;
k) collaborare con il Comune nella definizione e realizzazione di progetti e iniziative che lo stesso intenda promuovere in materia di tutela e benessere degli animali di affezione;
l) garantire la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza nello svolgimento delle attività e non rilasciare interviste, informazioni, dati, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
m) gestire i dati personali acquisiti nell’espletamento delle attività nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento 679/2016/UE.
ART. 6 - IMPEGNI A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA’
In relazione alla gestione operativa delle attività, l’organizzazione assume gli impegni di seguito indicati, riferiti ai diversi servizi oggetto della convenzione.
Sotto il profilo strettamente gestionale e operativo, le fonti normative e regolamentari principali, analiticamente richiamate al precedente art. 4, sono costituite dalla L.R. n. 27/2000, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1302/2013 e dal Regolamento per la gestione del canile comunale (fatte salve, per quest’ultimo, le parti eventualmente superate da disposizioni normative successive).
ART. 6.1 GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
Il canile comunale “Xxxxxxxxxx Xxxxxx” è situato in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 ed è organizzato quale ampia area recintata all’interno della quale sono dislocati i blocchi di box destinati al ricovero degli animali, le strutture ad uso uffici, servizi e depositi, e aree verdi per lo sgambamento degli animali.
In relazione alla gestione del canile, l’organizzazione si impegna a:
1. accudire gli animali custoditi, compresi i cani mordaci o particolarmente aggressivi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore Sanitario della struttura, somministrazione acqua potabile, somministrazione terapie, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale);
2. garantire un servizio di ricezione, custodia ed assistenza diurna, notturna e festiva;
3. provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali/uffici e l’ambulatorio veterinario) ed al mantenimento di condizioni di igiene nel corso della giornata;
4. provvedere alla disinfezione della struttura, mediante l’utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con i Veterinari;
5. garantire l’assistenza veterinaria ordinaria e urgente mediante un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più veterinari liberi professionisti. Tra questi professionisti, l’organizzazione deve individuare il medico veterinario incaricato della funzione di “Direttore Sanitario”, che dovrà provvedere alla gestione delle scorte di medicinali ed alla programmazione dell’attività di profilassi e degli interventi chirurgici. Al veterinario coordinatore competono le operazioni di carico/scarico dei farmaci e di compilazione del mod. 12 e l’istituzione presso l’ambulatorio del canile di un registro sul quale verranno annotate le visite effettuate in ossequio al protocollo sanitario che dovrà essere concordato con l’Ausl di Ravenna, come da punto 8 della Delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1302/2013.
Il veterinario dovrà comunque:
- compilare e firmare l’apposita scheda sanitaria;
- controllare sempre al momento dell’inizio del turno, nell’apposito registro “Comunicazioni ai Veterinari”, eventuali segnalazioni da parte degli operatori dell’ organizzazione;
- controllare nel registro infermeria eventuali nuovi ingressi ed effettuare la visita d’ingresso compilando dettagliatamente l’apposita scheda;
- nel caso in cui il cane non sia microchippato o il tatuaggio non sia leggibile inserire, sempre all’atto della visita d’ingresso, il microchip;
- compilare l’apposito registro delle terapie, segnalando farmaco, data di inizio terapia e posologia;
6. garantire l’esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (es. Leishmania);
7. individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del canile, in considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
8. definire e attuare ogni utile strategia per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, in specie la L. 281/91 e la L. R. 27/2000. Le adozioni potranno essere effettuate da cittadini maggiorenni, che non abbiano subìto condanne per reati di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali, che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione e che diano garanzie di buon trattamento, oppure da associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
9. collaborare nell’attività di adozione e affido con un medico veterinario, esperto in
medicina comportamentale;
10. definire progettualità specifica per la gestione dei cani con problematiche comportamentali, presenti nel canile;
11. disporre la soppressione dei cani ricoverati nella struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87, 91 del D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente in modo eutanasico e ad opera di un medico veterinario, nelle sole ipotesi di cani affetti da un grave male incurabile oppure di comprovata pericolosità;
12. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa e in particolare assicurare una corretta e immediata compilazione del registro di carico e scarico del canile (cartaceo e/o regionale informatizzato) e delle schede relative agli animali ospitati;
13. provvedere allo smaltimento, secondo la normativa vigente, delle salme degli animali deceduti; in relazione a tale aspetto, l’organizzazione potrà usufruire del contratto che il Comune ha già in essere con una Ditta specializzata, con relativi oneri finanziari a suo carico;
14. garantire l’apertura al pubblico per almeno 6 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 5 ore al giorno, da definire in accordo con il Comune. L’orario deve essere comunicato all’Area di Sanità Pubblica Veterinaria della Ausl di Ravenna ed esposto all’ingresso della struttura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamenti;
15. provvedere all’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria;
16. curare la buona manutenzione e tenuta della struttura, delle sue pertinenze e dotazioni;
17. assumere lo status di custode dell’immobile sede del canile, delle sue pertinenze e dotazioni, rispondendo in caso di perdita o deterioramento, qualora non dimostri di non essere completamente estraneo alle cause del sinistro;
18. non apportare alcuna modifica, miglioria, innovazione o addizione ai locali ed alla loro destinazione d’uso, o agli impianti esistenti alterandone lo stato, se l’intervento non sia stato precedentemente autorizzato per iscritto dall’Amministrazione comunale; in caso contrario è facoltà del Comune richiedere, senza alcun indennizzo, il ripristino dello stato dei luoghi alla riconsegna degli immobili;
19. consentire l’accesso al personale di Xxxx spa e di altra ditta, di cui verrà comunicato il nominativo, per l’effettuazione degli accertamenti e dei controlli sui liquami scaricati, e provvedere ad effettuare quanto di propria competenza, in quanto soggetto presente in loco;
20. predisporre un piano di gestione delle emergenze, come da punto 17 della Delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1302/2013;
21. rispettare le prescrizioni ambientali allegate alla presente convenzione (ALLEGATO 2);
22. comunicare tempestivamente all’Amministrazione fatti e situazioni rilevanti per la gestione del servizio e affrontare ogni eventuale problematica in stretta collaborazione con gli uffici comunali preposti.
ART. 6.2 - RECUPERO, SUL TERRITORIO COMUNALE, DI GATTI FERITI E DI CANI FERITI, VAGANTI E RANDAGI
In relazione a tale servizio, l’organizzazione si impegna a:
1. provvedere al recupero di cani feriti, vaganti e randagi attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), mediante personale adeguatamente formato e/o con comprovata esperienza.;
2. provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo) di cani e gatti incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
3. garantire la reperibilità nella ricezione delle segnalazioni negli orari di chiusura del Comando di Polizia Municipale;
4. mettere a disposizione mezzi e attrezzature idonei all’esecuzione del servizio;
5. provvedere al trasporto/trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell’ambulatorio della struttura;
6. rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell’animale recuperato, provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canina;
7. provvedere ad attivare a proprie spese rapporti di collaborazione con strutture idonee al ricovero di gatti feriti.
ART. 6.3 ATTIVITA’ DI CONTROLLO, CENSIMENTO E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE
In relazione a tali attività, l’organizzazione si impegna a:
1. raccogliere le segnalazioni di intervento da parte della cittadinanza per il censimento delle colonie feline;
2. aggiornare il data-base esistente rapportandosi al competente ufficio comunale;
3. coordinare i contatti e le attività con l’Ausl di Ravenna;
4. catturare i felini e provvedere al loro trasporto presso il centro per la sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si dovessero rendere necessari per il ricovero post-operatorio o per il reinserimento nelle colonie di provenienza;
5. monitorare la presenza delle colonie feline presenti nel territorio comunale;
6. assicurare custodia e accudimento, sotto forma di affido temporaneo, presso volontari, anche residenti in altri Comuni della Provincia, dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell’art. 29 della L. R. 27/00, e che non possono essere inseriti presso strutture di ricovero dei gatti, in numero massimo di 10.
ART. 6.4 SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI
Presso il canile comunale sono garantiti i seguenti servizi di natura complementare, in relazione ai quali l’organizzazione assume gli impegni di seguito indicati.
a) Servizio di pensione a ore per cani
I cani vengono ospitati in n. 4 box presenti a fianco degli uffici del canile, che non possono essere occupati per periodi di tempo prolungati e che sono anche adibiti ad ospitare i cani recuperati che si presume vengano riconsegnati al legittimo proprietario entro 48 ore.
L’organizzazione si impegna a:
1. accogliere soli cani in regola con microchip, vaccinazioni e trattamento anti-pulci e zecche (se tale trattamento non è già stato fatto dai proprietari, sarà fatto al primo ingresso, a pagamento);
2. far sottoscrivere ai proprietari una dichiarazione di buona salute del cane, con indicazione del veterinario da chiamare in caso di necessità, a loro spese, o ricorso al veterinario del canile, sempre a loro spese;
3. garantire il funzionamento del servizio tutti i giorni di apertura del canile comunale, per almeno sei ore al giorno, in una fascia oraria da concordare con l’Amministrazione comunale; attualmente il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 16,00;
4. applicare agli utenti del servizio la tariffa approvata dall’Amministrazione comunale su proposta dell’organizzazione, pari attualmente ad Euro 5,00 al giorno per una permanenza inferiore o uguale alle 4 ore e Euro 10,00 al giorno per una permanenza superiore alle 4 ore; in quest’ultimo caso il servizio comprende oltre alla custodia e all’accudimento nel box, lo sgambamento dell’animale;
5. garantire un'alta qualità della permanenza degli animali;
6. provvedere all’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria.
b) Altri servizi di supporto ai proprietari di animali
Il canile fornisce i seguenti ulteriori servizi di supporto ai proprietari di animali, che l’organizzazione si impegna ad assicurare:
1. servizio di accompagnamento dei cittadini impossibilitati ad autonomo spostamento per controlli veterinari o per acquisto cibo e accessori animali (servizio gratuito);
2. servizio di riconsegna al proprietario, in orario diurno, dell’animale recuperato: tariffa approvata dall’Amministrazione comunale su proposta dell’organizzazione, pari attualmente ad Euro 20,00;
3. servizio di ospitalità agli animali adottati presso il canile in caso di necessità oggettiva dei proprietari (ricovero ospedaliero, viaggi di lavoro ecc.): tariffa approvata dall’Amministrazione comunale su proposta dell’organizzazione, pari attualmente ad Euro 10,00;
4. servizio di sterilizzazione degli animali di sesso femminile, adottati nel canile (servizio gratuito).
c) Eventuali ulteriori servizi proposti dall’organizzazione all’interno del progetto presentato in sede di selezione pubblica o nel corso della gestione
6. 5 ATTIVITA’ RIVOLTE ALLA COMUNITA’ LOCALE
L’organizzazione si impegna a realizzare attività, progetti e iniziative di natura informativa, sociale, educativa, rivolte alla comunità locale.
Le attività saranno finalizzate in primo luogo a:
- diffondere la cultura del rispetto, della cura e del benessere degli animali di affezione;
- promuovere una positiva convivenza tra uomo e animali.
Rientrano nelle attività di cui al presente articolo le iniziative volte a promuovere le adozioni anche mediante campagne specifiche che prevedano incentivi da concordare con il Comune. Gli incentivi potranno consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti oppure di buoni acquisto spendibili presso esercizi/negozi per animali convenzionati; non potranno invece mai consistere in contributi in denaro all’adottante.
Le attività e iniziative verranno svolte secondo quanto proposto dall’organizzazione nell’ambito del progetto presentato in sede di selezione pubblica.
L’organizzazione si impegna a collaborare con il Comune e l’Azienda USL nella realizzazione di progetti e attività con contenuti analoghi a quelli suindicati.
ART. 7 - IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
1. mettere a disposizione la struttura sede del canile e il suo complesso di dotazioni, compresi i beni mobili di cui all’inventario allegato alla presente convenzione (ALLEGATO 3);
2. sostenere le spese per le utenze (gas, acqua, luce, depurazione), i cui contratti sono direttamente intestati all’Ente;
3. corrispondere il rimborso spese di cui al successivo art. 18 secondo i criteri e le modalità ivi indicati;
4. sostenere, nei limiti delle risorse disponibili e previa specifica valutazione di merito, eventuali progettualità strutturate di particolare rilievo e/o significato, aventi carattere di novità rispetto alle proposte di cui al progetto presentato in sede di selezione pubblica;
5. adempiere agli obblighi previsti per l’esercizio e la manutenzione dell'impianto termico del canile (pulizia degli impianti e dei filtri, accensione e spegnimento caldaia, manutenzione ordinaria impianto termico ecc…) ed alle verifiche periodiche;
6. provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura;
7. farsi carico degli oneri relativi allo smaltimento di animali deceduti presso il canile, mettendo a disposizione il contratto già in essere con una Ditta specializzata.
ART. 8 - STERILIZZAZIONI
Verranno definite con l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Ausl di Ravenna campagne di sterilizzazione rivolte ai cani ospitati nella struttura comunale ed ai felini appartenenti alle colonie censite nel territorio comunale.
ART. 9 - LISTE D’ATTESA
Nell’eventualità in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani, soprattutto se provenienti da rinunce alla proprietà, verrà istituita la lista di attesa di cui art. 24 del Regolamento comunale per la gestione del canile.
Le tariffe in vigore per:
1. la permanenza giornaliera al canile di animali identificati;
2. il rimborso forfettario previsto per la rinuncia di proprietà dell’animale e cessione dello stesso al Canile Municipale e l’accoglimento di cucciolate;
3. il recupero e trasporto cani;
4. i servizi complementari di cui al precedente art. 6.4;
5. eventuali trattamenti sanitari di cui all’art. 20 della L. R. 27/2000, compreso il costo dell’identificazione con microchip se effettuata, e tariffe relative a vaccinazioni, antiparassitari, analisi filariosi o altre analisi dovranno essere esposte in apposita bacheca da collocarsi esternamente al locale di ricezione del pubblico.
Le tariffe indicate ai punti n. 1, 2, 3 e 4 sono approvate dalla Giunta Comunale su proposta dell’organizzazione e sono attualmente definite come segue:
1. permanenza giornaliera al canile di animali identificati: € 5,00;
2. rimborso forfettario previsto per la rinuncia di proprietà dell’animale e cessione dello stesso al Canile Municipale e l’accoglimento di cucciolate: € 350,00 (rinuncia proprietà), € 30,00 per il singolo cucciolo, € 100,00 per la cucciolata;
3. recupero e trasporto cani: € 40,00;
4. servizi complementari di cui al precedente art. 6.4: vedasi importi ivi riportati.
Le suddette tariffe verranno incassate dall’organizzazione e reinvestite nelle attività oggetto della presente convenzione.
L’organizzazione dovrà provvedere a rendicontare le entrate conseguite dalle tariffe in oggetto in sede di rendicontazione trimestrale delle spese di cui al successivo art. 18 .
ART.11 - RELAZIONI CONSUNTIVE
L’organizzazione dovrà trasmettere al Comune una relazione annuale sull’attività svolta, avendo a riferimento i contenuti del progetto presentato in sede di selezione pubblica.
A richiesta dell'Amministrazione, e comunque allo scadere della convenzione, l’organizzazione presenterà una relazione generale sui risultati conseguiti nella gestione delle attività.
ART. 12 - MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA
L’organizzazione provvederà alla manutenzione ordinaria della struttura sede del canile, delle sue dotazioni e pertinenze.
Per manutenzione ordinaria si intende il complesso di interventi di manutenzione riparativa e programmata volti a mantenere l’impianto in buono stato di efficienza e conservazione, con riferimento:
- alle strutture e ai manufatti;
- agli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, igienico-sanitario ecc.), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati e comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza;
- ai beni di qualsiasi genere in dotazione alla struttura;
- alle aree verdi pertinenziali;
- a qualunque altra opera, accessorio o bene che costituisca di fatto una pertinenza della struttura.
E' a carico del Comune l'onere di adempiere agli obblighi previsti per l’esercizio e la manutenzione dell'impianto termico (pulizia degli impianti e dei filtri, accensione e spegnimento caldaia, manutenzione ordinaria impianto termico ecc…) ed alle verifiche periodiche.
L’organizzazione dovrà segnalare al Comune con tempestività gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.
In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili, che comportino gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza o per l'integrità della struttura, o la sospensione delle attività, l'organizzazione potrà, previa tempestiva segnalazione al Comune ed ottenuta specifica autorizzazione, intervenire direttamente avvalendosi di ditte in possesso dei requisiti di legge e richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dei lavori realizzati e delle relative ragioni tecniche.
Qualora risulti indispensabile eseguire interventi di manutenzione straordinaria e il Comune non sia nelle condizioni di dar corso agli interventi suddetti nei tempi necessari a garantire la funzionalità della struttura e la regolare esecuzione delle attività, l’organizzazione potrà essere autorizzata a provvedere direttamente all’intervento, secondo modalità da definirsi tra le parti, con successivo rimborso della spesa sostenuta.
ART. 13 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
L'immobile sede del canile e le relative dotazioni saranno oggetto di consegna formale all’organizzazione all’avvio delle attività, con redazione del relativo verbale.
Nel periodo di vigenza della convenzione, l’organizzazione adotterà tutti gli accorgimenti necessari a non arrecare danno all'immobile e ai beni in dotazione e vigilerà affinchè non vi arrechino danno soggetti terzi.
Alla scadenza della convenzione, la struttura e i suoi beni dovranno essere restituiti nello stesso stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. Al momento della riconsegna, verrà redatto il relativo verbale.
ART. 14 - PERSONALE IMPIEGATO
Ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 117/2017, l’organizzazione svolgerà le attività avvalendosi prevalentemente dei propri soci volontari, potendo ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero degli operatori retribuiti impiegati nelle attività non potrà comunque essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Il personale impiegato – volontario o retribuito – dovrà essere in numero adeguato e dovrà essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze, nonché di specifica formazione e aggiornamento in merito alle attività di recupero, manipolazione e cura degli animali ospitati in canile. Dovrà altresì essere dotato delle attrezzature idonee allo svolgimento dei compiti affidati, nonché dei DPI eventualmente necessari.
Alla luce di quanto suesposto, e sulla base di quanto indicato nel progetto presentato in sede di selezione pubblica, verranno impiegati nella gestione delle attività:
n. volontari, che svolgeranno compiti inerenti
n. operatori retribuiti, addetti alle seguenti mansioni
I nominativi di volontari e operatori e le relative attività svolte dovranno essere comunicati al Comune all’avvio dei servizi, insieme al nominativo del Direttore Sanitario del canile, che dovrà essere comunicato anche al Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Ravenna. L’organizzazione dovrà altresì comunicare al Comune il nominativo del referente delle attività, che coinciderà di norma con il Presidente dell’organizzazione. Nel corso delle gestione, l’organizzazione comunicherà al Comune le eventuali sostituzioni che dovessero intervenire, con particolare riferimento agli operatori retribuiti e al referente delle attività.
E’ compito dell’organizzazione garantire la formazione e l’aggiornamento degli addetti, volontari e operatori, con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno. Le attività di formazione dovranno essere documentabili.
Per quanto riguarda i volontari, l’organizzazione si impegna ad attivare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017.
In merito agli operatori retribuiti ed in particolare all’eventuale personale dipendente, l’organizzazione si obbliga ad applicare i vigenti specifici contratti di lavoro, con riferimento al trattamento retributivo, normativo, previdenziale, assicurativo.
L’organizzazione è l’unica referente e responsabile dell’operato del personale volontario e retribuito che collabori nelle attività, e solleva il Comune da tutte le responsabilità inerenti e conseguenti.
ART. 15 - SICUREZZA
L’organizzazione garantisce che le attività previste dalla presente convenzione verranno svolte nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).
L’organizzazione si obbliga ad adottare le misure di prevenzione dei rischi interferenti di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) allegato alla presente convenzione (ALLEGATO 4).
ART.16 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti e gli operatori), a persone o a cose (compreso l’immobile sede del canile ed i beni in dotazione allo stesso) in relazione allo svolgimento delle attività da parte dell’organizzazione o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell’organizzazione medesima.
L’organizzazione è tenuta a stipulare e a mantenere attiva per tutta la durata della convenzione un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con un massimale minimo di € 1.500.000.
La disponibilità della polizza non esonera l'organizzazione dalle proprie responsabilità, né dal rispondere, del tutto o in parte, di quanto non coperto dalla polizza stessa, avendo essa il solo scopo di ulteriore tutela.
ART. 17 – MONITORAGGIO E VERIFICA
La collaborazione è volta alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 mediante lo svolgimento delle attività sopra descritte, nel rispetto dei relativi standards quali- quantitativi minimi.
L’effettiva osservanza di tali standards sarà oggetto, nel corso della convenzione, di monitoraggio costante, nonchè di azioni di verifica mirate da parte del Comune quale soggetto titolare di funzioni istituzionali in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina.
Verranno altresì realizzate azioni di verifica congiunte in merito ai risultati complessivi raggiunti, basandosi su elementi quali gli animali ospitati (numero e tipologia), le adozioni effettuate, la riduzione del tempo medio di permanenza degli animali, l’accesso di cittadini e visitatori, le collaborazioni realizzate, le ore complessive di volontariato svolte, ecc.
Il Comune e l’organizzazione potranno valutare di condurre, in collaborazione tra loro, un’indagine sul gradimento degli utenti del servizio.
Il monitoraggio e la vigilanza sugli aspetti sanitari verranno esercitati, ai sensi di legge, dall’Az. USL di Ravenna.
ART. 18 – RIMBORSO SPESE
L’Amministrazione comunale rimborserà all’organizzazione le spese sostenute nello svolgimento delle attività per un importo massimo pari ad € 100.000,00 annui (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. n. 266/1991, secondo quanto previsto dalla lettera d), comma 2, art. 102 in combinato disposto con il comma 2, art. 104, del D. Lgs. n. 117/2017).
Ai fini del rimborso, le spese dovranno essere regolarmente contabilizzate e amministrate secondo criteri di trasparenza, congruità e coerenza.
Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute per:
1. coperture assicurative dei volontari ai sensi del precedente art. 14;
2. retribuzioni e/o compensi al personale dipendente o ai collaboratori impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione, e relativi oneri riflessi;
3. compensi per prestazioni di lavoro autonomo svolte nell’ambito della presente convenzione e necessarie ai fini della gestione dei servizi;
4. rimborso delle spese sostenute dai volontari;
5. cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero e per i gatti affidati temporaneamente a volontari come previsto dall’art.6.3 della presente convenzione;
6. farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
7. convenzioni con i veterinari liberi professionisti;
8. convenzione con strutture di ricovero per gatti;
9. materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d’uso;
10. materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività;
11. materiali e attrezzature ad integrazione della dotazione del canile; in caso di materiali e attrezzature durevoli, gli stessi, alla scadenza della convenzione, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione comunale;
12. interventi per la prevenzione della zanzara tigre;
13. interventi di derattizzazione e disinfestazione;
14. smaltimento rifiuti speciali sanitari;
15. manutenzione ordinaria;
16. utenza telefonica della sede del canile;
17. manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;
18. carburante;
19. spese per la sicurezza, compresi gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi interferenti di cui al precedente art. 15.
Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere rigorosamente attinent i alle attività svolte, nonché regolarmente documentate. La documentazione delle spese dovrà essere trasmessa al Comune a cadenza trimestrale e dovrà essere accompagnata da un prospetto riepilogativo che contenga anche la rendicontazione delle entrate derivanti dall’incasso delle tariffe di cui al precedente art. 10.
Le spese ammesse a rimborso potranno riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall’organizzazione ai sensi della presente convenzione.
ART. 19 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI
Il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato in rate trimestrali anticipate di importo pari ad Euro 25.000,00 (25% del rimborso massimo annuo di Euro 100.000,00). Farà eccezione l’ultimo trimestre di ciascuna annualità contrattuale, che verrà liquidato a saldo sulla base delle spese effettivamente sostenute nell’annualità e regolarmente documentate secondo quanto previsto al precedente articolo 18.
I pagamenti relativi al saldo annuale avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa inerente l’ultimo trimestre dell’annualità di riferimento, e del prospetto riepilogativo delle spese sostenute e delle tariffe incassate nell’annualità di riferimento.
Il primo pagamento dovuto all'organizzazione avverrà entro 15 giorni dalla stipula formale della convenzione.
Il Comune provvederà ai pagamenti previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC.
ART. 20 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
Il Comune potrà richiedere la collaborazione dell’organizzazione alla gestione di ulteriori attività che si rendessero necessarie in materia di tutela e benessere degli animali e controllo del territorio. In particolare l’Amministrazione potrà richiedere all’organizzazione di collaborare all’attivazione e alla gestione di strutture di ricovero e custodia per gatti e/o oasi feline.
Le attività aggiuntive verranno svolte a fronte di un rimborso spese preventivamente concordato tra le parti.
ART. 21 – COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CESENATICO
Il Comune di Cervia ha sottoscritto con il Comune di Cesenatico, a titolo di collaborazione interistituzionale, un accordo di collaborazione con il quale si concede la disponibilità ad accogliere presso il canile comunale un numero massimo di dieci cani provenienti dal territorio di Cesenatico. L’accordo ha validità limitata al 31 ottobre 2021.
Fino a tale data, l’organizzazione assicurerà pertanto le attività aggiuntive necessarie a rispettare l’accordo predetto.
A fronte di tali attività, il Comune riconoscerà all’organizzazione, a titolo di ulteriore rimborso spese, un importo pari ad Euro 2.800,00.
Il rapporto tra organizzazione e Comune in relazione alle attività aggiuntive in oggetto verrà disciplinato mediante separato atto.
ART. 22 - DURATA
La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dal 1° luglio 2021 e validità fino al 30 giugno 2023.
Alla scadenza della convenzione, è ammesso il rinnovo per un ulteriore biennio, su concorde volontà delle parti.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il periodo strettamente necessario a giungere ad un nuovo convenzionamento; l’organizzazione, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto.
ART. 23 – RISOLUZIONE E RECESSO
Il Comune potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso minimo di 30 giorni, per:
- provata e reiterata inosservanza da parte dell’organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli;
- scioglimento dell’organizzazione;
- modifiche dello statuto che ne cambino sostanzialmente le finalità.
La risoluzione avrà effetto immediato, mediante semplice comunicazione via PEC o raccomandata A.R., nel caso in cui l’inosservanza possa compromettere in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati presso canile (inidonea decisione relativa all’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, somministrazione di alimenti avariati, ecc.).
L’organizzazione potrà a sua volta risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso minimo di 90 giorni, per provata inosservanza del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della convenzione.
Qualora si verifichino variazioni degli attuali presupposti generali e normativi aventi notevole e/o rilevante entità, o qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse, il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso minimo di 30 giorni.
In tutti i casi suddetti il Comune rimborserà all’organizzazione le spese sostenute e documentate per le attività eseguite fino al giorno della risoluzione/recesso.
ART. 24 - CESSIONE
È fatto divieto di cedere a terzi, del tutto o in parte, la presente convenzione.
ART. 25 – CODICI DI COMPORTAMENTO
L'organizzazione si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel Codice di comportamento del Comune di Cervia (disponibile sul sito internet istituzionale, sezione "Il Comune"), per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
Il mancato rispetto dei predetti Codici è causa di risoluzione della convenzione.
ART. 26 - CONTROVERSIE
Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e l’organizzazione, sia durante il periodo di durata della convenzione sia al termine della medesima, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Ravenna.
ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017.
Ogni altra spesa od onere conseguente o derivante dalla stipula della convenzione è a carico dell’organizzazione.
ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati dall’organizzazione al Comune di Cervia saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia. Responsabile della Protezione dei Dati è la società Lepida S.p.a. (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
L'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione della presente procedura il Dirigente del Settore – Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx.
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’EPIDEMIA COVID- 19
L’organizzazione è tenuta a rispettare, nella gestione delle attività, ogni disposizione nel tempo vigente in materia di prevenzione e contrasto dell’epidemia covid-19, anche qualora ciò comportasse modifiche alle modalità di esecuzione dei servizi così come disciplinate all’interno della presente convenzione.
ART.30 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in quanto applicabili.
ALLEGATI
1. Regolamento di gestione del canile comunale
2. Prescrizioni ambientali
3. Inventario canile
4. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)