Accordo Contrattuale
Accordo Contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra L’Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale
Premesso:
che la Società ANTARES SAS di Mescoli Dr. Libero & C. è soggetto autorizzato all’esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimento del Comune di Este n. 8298 del 11 aprile 2013 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 30 dicembre 2013 n. 2693, con validità estesa di due anni dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2313 adottata in data 9 dicembre 2014, per l’erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: Medicina di Laboratorio.
Che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 2621/2012 è necessario avvalersi dell’attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell’AULSS ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale,
che ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell’Aulss.
Tutto ciò premesso;
tra
l’Azienda Ulss n. 17 (di seguito azienda) rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx con sede legale in Monselice (Pd) -Via Albere s.n.c.- Codice Fiscale e Partiva IVA n. 00348220286
e
la Società ANTARES SAS (chiamata di seguito “erogatore”) con sede legale a Este (Pd) in Via Xxxxxxx Xxxxxx, 40 - Codice Fiscale e Partita Iva 00667320287 nella persona del legale rappresentante Dr. Mescoli Xxxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.
Si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Ulss, con una fluttuazione massima del 20%.
Art. 2 Obblighi dell’erogatore
L’erogatore:
▪ garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
▪ garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
▪ si impegna alle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo- contabile;
▪ si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
▪ tariffe di cui al vigente Nomenclatore tariffario regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
▪ controlli e verifiche nell’ambito del sistema sanitario;
▪ incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
▪ rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR
▪ compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
▪ gestione unicamente attraverso il CUP dell’Ulss delle agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l’Ulss garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall’azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
▪ mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
▪ tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
▪ sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero.
Art. 3 Obblighi dell’azienda
L’azienda:
garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa e le indicazioni regionali in merito;
effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata entro il termine concordato tra le parti, (compreso indicativamente tra i 60 e i 120 giorni) dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
Art. 4 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata annuale a decorrere dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.
Non è ammessa proroga automatica.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
ART. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza.
L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:
A. l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’azienda, l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
B. ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell’Aulss (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla regione e all’Azienda Ulss competente territorialmente. L’azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
C. la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore previamente accertato dall’azienda, determina l’avvio della procedura di revoca del
provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla regione anche su proposta dell’Aulss.
Art. 6 Clausola Privacy
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 L’Azienda ULSS 17 in qualità di Titolare di trattamento dei dati, nomina l’erogatore, nella persona del legale rappresentante Dr. Mescoli Libero, quale Responsabile del trattamento dei dati personali e/o sensibili relativamente ai trattamenti di dati personali e/o sensibili1 strettamente necessari all’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di convenzione come struttura accreditata, più specificatamente per tutte le operazioni o complesso di operazioni concernenti la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzazione, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati.
In particolare deve:
- trattare i dati personali e/o sensibili, raccoglierli e registrarli per gli scopi inerenti l’attività svolta;
- individuare gli incaricati del trattamento (tra il personale di cui al precedente art. 5) affidatogli, dando loro istruzioni scritte;
- informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge;
- verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal titolare;
- effettuare le operazioni di trattamento garantendo la massima riservatezza;
- il responsabile del trattamento dei dati non dovrà comunicare ad alcuno il proprio sistema di autenticazione informatica (credenziali formate da un nome utente accoppiato ad una password) evitando di annotarle in documenti che potrebbero essere trovati o rubati;
- nessun dato dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, neppure scaduto il rapporto in essere con il cliente, se non nei casi espressamente previsti dalla norma e dal presente contratto.
In ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 196/2003 l’erogatore:
- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e/o sensibili, e come tali soggetti all’applicazione del Codice sulla privacy e delle successive modifiche ed integrazioni;
- si obbliga ad ottemperare alle disposizioni previste dal Xxxxxx sulla privacy oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute o di integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna ad informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge sulla privacy (richieste del Garante, Ispezioni delle Autorità, ecc..);
1 ovvero idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, l’origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e/o sensibili e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l’Azienda Ulss 17 in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- consente l’accesso all’Azienda Ulss 17 al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate;
- Individua nominativamente e forma, nell’ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, le figure attive (incaricati al trattamento e gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici);
- Dà piena applicazione, per quanto di sua competenza, alle misure di sicurezza di cui agli artt. 31-32-33-34-35-36 del D. Lgs. n. 196/2003 ed al disciplinare tecnico allegato b allo stesso Xxxxxx sulla privacy e sue modifiche ed integrazioni.
Sono contemplate dalla presente nomina l’ottemperanza ad altri obblighi non elencati nel presente documento ed imposti dalla norma quali l’informativa [ex art. 13 D. lgs. n. 196/2003] e l’acquisizione del consenso dell’interessato ove necessario [ ex. artt. 23-24 e 26].
La nomina a responsabile del trattamento dell’erogatore, nella persona del legale rappresentante, s’intende avere la stessa durata ed efficacia del presente accordo e s’intende revocata qualora quest’ultimo venga risolto, annullato, rescisso o comunque divenga invalido e/o inefficace.
Art. 7 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 8 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Art. 9 registrazione.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Art. 10 Norma di rinvio.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
FIRMATO
AZIENDA ULSS 17 Per l’erogatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Allegato 1 allo schema di accordo Contrattuale PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS 17 E L’EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO Società ANTARES SAS di Mescoli Dr. Libero & C ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1242 DEL 15/12/2014
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 1 gennaio 2015 AL 31 dicembre 2015 VOLUME ANNO
Branca | Prestazioni | ||||
specialistica: 03 | Volume annuale prestazioni | ||||
Medicina di | Codice | Definizione | Tariffa | Numero | Euro |
Laboratorio | Euro | Prestazioni |
TOTALE // // // // 150.000,00