Assicurazione per la copertura di immobili oggetto di finanziamento
Assicurazione per la copertura di immobili oggetto di finanziamento
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: “CONVENZIONE MUTUI IMMOBILIARI”
Le informazioni precontrattuale e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Questa polizza assicura i rischi dell’abitazione ed è stipulata dal contraente a favore degli assicurati che possono aderire direttamente attraverso la Banca Nazionale del Lavoro sottoscrivendo l’apposito Modulo di adesione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Mutuo.
Danni all'immobile e al contenuto: Incendio
Sono assicurati i danni causati da:
Incendio; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi Fulmine; caduta di aeromobili loro parti o cose trasportate
Urto veicoli Onda sonica Fumo
Caduta satelliti
Rovina ascensori e montacarichi Trombe ed uragani
Implosione Fenomeno elettrico
I danni:
Che cosa non è assicurato?
In conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione
In conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione In conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
In conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni
Di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione
Conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno
Alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una
implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale Determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Sono disponibili ulteriori garanzie sempre operanti. Sono disponibili garanzie aggiuntive.
Sono indennizzati i danni fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza che deve essere pari alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato).
Le franchigie, gli scoperti, sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
Il premio deve essere pagato alla Contraente secondo le medesime modalità definite per il rimborso delle rate previste dal contratto di mutuo. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura relativa alla singola adesione ha durata di un anno, con tacita proroga, ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato stipula il finanziamento presso il Contraente. In mancanza di disdetta l’assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. La sottoscrizione del modulo di adesione deve avvenire entro e non oltre la data di stipula del contratto di finanziamento.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può disdire la polizza convenzione mediante l’invio di una lettera raccomandata alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza.
Per disdire la polizza l’aderente deve inviare, 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Contraente. Può inoltre recedere dall’adesione entro 60 giorni dal momento in cui hai sottoscritto il modulo di adesione.
DIP – Convenzione mutui 1
Generali Italia S.p.A.
CONVENZIONE MUTUI IMMOBILIARI
Contratto di assicurazione per la copertura di immobili oggetto di finanziamento
Il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo – DIP e il presente Fascicolo informativo, contenente:
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Condizioni di assicurazione
− Modulo di Adesione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione per la copertura di Immobili oggetto di Finanziamento Assicurazione Incendio
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della poliz- za.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
a) Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali
b) La sede legale è in xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXX XXXXXX (XX) - XXXXXX
c) Recapito telefonico: x00 000 0000 000; sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, e-mail xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx;
d) L’impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assi- curazione.
Si rinvia al sito internet dell’impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Il servizio è a disposizione anche dei Conduttori/Aderenti.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta a 00.000.000.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.322.025.000 euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,11 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigen- te).Si rinvia al sito internet dell’impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del al presente fasci- colo informativo non derivanti da innovazioni normative.
La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomanda- ta spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.
La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenze:
- In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra.
- La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.
- Nei casi di estinzione del mutuo o risoluzione per inadempimento o trasferimento dello stesso la copertura del fabbricato assicurato cessa automaticamente alla prima successiva scadenza della Adesione, senza necessità di disdetta.
Si rinvia agli artt.11 e 12 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede un indennizzo in caso di danni materiali ai fabbricati, rientranti nelle tipologie previste nelle condizioni generali di assicurazione, oggetto di mutuo ipotecario erogato dalla Contraente.
Si rinvia agli artt.15 e 16 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per i dettagli delle garanzie che vengono prestate si rinvia all’art.18 delle condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto agli artt. da 29 a 41 delle “Estensioni di Garanzia sempre Operanti”.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospen- sione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate all’art.19, denominato “Esclusioni”.
Avvertenze:
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali, limiti di indennizzo. Si rinvia pertanto alla “Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo” ed a quanto previsto agli artt. da 29 delle “Estensioni di Garanzia sempre Operanti”.
Esempio numerico di scoperto:
Se viene pattuito uno scoperto del 10%:
❑ ammontare del danno stimato = € 10.000,00
❑ scoperto 10% = € 1.000,00
❑ danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale = € 9.000,00
Esempio numerico di franchigia:
Se la franchigia pattuita è di € 500,00:
❑ i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di scoperto con minimo di franchigia:
Se viene pattuito lo scoperto del 10% con minimo di Euro 150,00:
❑ i sinistri fino a € 150,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 150,00 e fino ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 150,00 (nei limiti dei massimali previsti)
❑ i sinistri superiori ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione del 10% del danno (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di limite di indennizzo:
Se il limite di indennizzo pattuito è pari ad € 50.000,00:
❑ ammontare del danno stimato al netto di scoperti e franchigie = € 60.000,00
❑ limite di indennizzo = € 50.000,00
❑ danno indennizzabile/risarcibile = € 50.000,00
Avvertenze:
Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualo- ra la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 26 delle condizioni di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
- Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia all’art.1 delle condizioni generali di assicurazione.
- Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno dal parte del Contraente o dell’Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l’occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all’indennizzo. Si rinvia all’art. 22. Obblighi in caso di sinistro delle condizioni di assicurazione per maggiori dettagli.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso.
Il premio annuo delle singole Adesioni viene versato alla Società dal Contraente secondo le modalità previ- ste all’ art.10 delle condizioni di assicurazione.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Il premio annuo dovuto dall’Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità e con l’eventuale frazionamento in rate concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio. Ferme le norme di legge, i mezzi di pagamento ammessi sono tutti quelli consentiti dal Contraente.
Avvertenze:
Il contratto non prevede la possibilità di applicare sconti di premio.
Avvertenze:
Nel caso di estinzione o cessazione del contratto di mutuo, risoluzione per inadempimento o nel caso di tra- sferimento dello stesso, la copertura cessa automaticamente alla successiva scadenza annuale dell’adesione, senza necessità di disdetta. Si rinvia all’art. 12 delle condizioni di assicurazione.
La presente Adesione prevede una provvigione di Intermediazione pari al 35% del premio imponibile a favore del Contraente, corrispondenti mediamente ad Euro 5,00 annui.
Il premio non è soggetto ad indicizzazione.
Avvertenze:
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fi- no alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il ca- so di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Si rinvia all’art.. 27 delle condizioni di assicurazione per maggiori dettagli.
Avvertenze:
- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi all’altra Parte ed al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo mutuatario.
- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione con preavviso 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, ferme le singole adesioni in essere che rimangono in vigore con la tacita proroga fino alla scadenza del mutuo.
- L’Assicurato può recedere dalla singola Adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione.
Si rinvia agli artt. 11, 13 e 13 bis delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il ter- mine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette col- posamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successi- ve modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
- In caso di sinistro il Contraente o l’assicurato deve darne avviso scritto producendo la documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione alla Aon S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 – Cap 00147 – (Contact Center n° 06.77276.1) oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). Si rinvia all’art.22 delle condizioni generali di assicurazione.
- Nel caso in cui per la valutazione del danno si proceda alla nomina dei periti, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si rinvia all’art.23 delle condizioni generali di assicurazione.
Relativamente alle procedure liquidative si rinvia agli artt.22 usque 27 delle condizioni generali di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A.– Tutela Cliente Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, XXX 00000 Xxxx, fax 00 00000000, e- mail xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicu- razioni) – Servizio Tutela del Consumatore – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indi- cato:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o attivare il sistema este- ro competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia con- trattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facol- tà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della So- cietà devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
15. Accesso alla Posizione Assicurativa
Con riferimento al Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, il Contraente e l’Aderente/Assicurato collegandosi al sito internet della Compagnia – accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate – potranno registrarsi ed accedere alle informazioni relative alla propria posizione assicurativa.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e cioè il Mutuatario
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita Insieme di beni assicurati con un unico capitale
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicura- zione.
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società Generali Italia S.p.A.
Broker Aon S.p.A., con sede in Xxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, XXX 00000 che Svolge attività di servizio per conto della Contraente
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie conte- xxxx nella presente Nota informativa
Firma dell’Amministratore Delegato
POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI IMMOBILI OGGETTO DI FINANZIAMENTO
POLIZZA n° 350688632
PREMESSA
Premesso che:
1. il Contraente Banca Nazionale del Lavoro P.IVA/C.F. 09339391006 con Sede Legale in via X. Xxxxxx 000, 00000 Xxxx- intende proporre ai propri Clienti mutui ipotecari destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di fabbricati;
2. il Contraente intende proporre ai propri Clienti i mutui ipotecari di cui sopra con annessa copertura assi- curativa del fabbricato, facoltativa ad Adesione, a tutela dei beni immobiliari oggetto del contratto stes- so, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
3. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nelle Condizioni di Assicura- zione allegate alla presente Polizza Convenzione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I mutuatari potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il Mutuatario;
Società: Generali Italia S.p.A.;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
I sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elabo- ratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine – personal computer, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari e di sollevamento, impianti elettrici e quanto altro simile il tutto purché a servizio del fabbricato.
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o prote- zione.
Franchigia
L’importo che viene detratto dall’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e pro- pagarsi.
Incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché succes- sive modifiche o integrazioni.
Il Contratto stipulato tra il Contraente e il Mutuatario/Assicurato avente per oggetto la concessione al Mutua- tario/Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili.
Scoperto
La quota in percento dell’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che ri- mane a carico dell'Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferi- ci, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del xxxxxx- cato, escluse pavimentazioni e soffittature.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazio- ne del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamen- ti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relati- vo diritto di recesso.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il ri- spettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclu- sa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato/Mutuatario e dalla Società. Spetta in particolare all’Assicurato/Mutuatario compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così ef- fettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'inden- nizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dei tito- lari dell’interesse assicurato.
Art. 7 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo espe- rimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
Art. 10 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Assicurato riceve dal Contraente copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione.
L’assicurazione relativa alla singola adesione ha durata di un anno, con tacita proroga, ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato stipula il finanziamento presso il Contraente. La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire entro e non oltre la data di stipula del contratto di finanziamento.
Il premio o la prima rata di premio sarà pagato dall’Assicurato secondo le medesime modalità definite per il rimborso delle rate previste dal contratto di mutuo.
Se il Contraente e/o l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospe- sa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera rac- comandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Art. 11 – Decorrenza della garanzia, proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.
In mancanza di disdetta comunicata dall’Assicurato al Contraente, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla sin- gola Adesione all’assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così via per le annualità successi- ve fino alla scadenza del contratto di mutuo.
Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco degli Assicu- rati per i quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.
In caso di cessazione della Polizza Convenzione le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la ta- cita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 12 – Estinzione o trasferimento del Mutuo
Nei casi di estinzione del mutuo o risoluzione per inadempimento o trasferimento dello stesso la copertura del fabbricato assicurato cessa automaticamente alla prima scadenza di rata contrattualmente prevista, sen- za necessità di disdetta.
Art. 13 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
1. la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Mutuatario
2. la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 11.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l'e- ventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di re- cesso.
Art. 13-bis – Recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dalla singola Adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione.
Art. 14 - Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte
I Mutuatari/Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Società, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sot- toscritte.
Il Contraente si impegna a fornire alla Società nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se pre- sente) degli assicurati al momento dell’entrata in copertura.
Fabbricati che non abbiano i requisiti di cui ai seguenti artt. 15 e 16 potranno essere assicurati solo previo accordo tra le Parti a condizioni da definire.
Art. 15 - Caratteristiche dei fabbricati assicurabili
Sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione ad Adesione i fabbricati che rispettino i seguenti re- quisiti:
1. la somma assicurata per singolo fabbricato non sia superiore:
1. ad Euro 15.000.000,00 per i fabbricati appartenenti alla categoria A
2. ad Euro 7.750.000,00 per i fabbricati appartenenti alla categoria B
2. i fabbricati assicurati si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
3. i fabbricati assicurati abbiano:
a. strutture portanti verticali, coperture del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili;
b. strutture portanti del tetto, solai, coibentazioni, soffittature, rivestimenti in genere anche in materia- li combustibili;
c. nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili e sono sempre tolle- rate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabi-
lizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertu- ra costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
4. i fabbricati siano adibiti a qualsiasi tipologia attività, sono però esclusi gli stabilimenti industriali di qualunque tipo, i distributori di benzina con relativi depositi di carburante , le discoteche, le sale da ballo e i night club.
Art. 16 - Ambito territoriale
L'assicurazione vale unicamente per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Art.17-Opzioni Assicurative e precisazioni sul conteggio del premio per ogni adesione Di seguito viene riportato l’elenco delle opzioni di assicurazione previste.
GARANZIA BASE Tipologie di beni | Opzione |
CATEGORIA A RISCHI CIVILI Ad esempio: immobili destinati ad abitazioni civili e/o studi professionali, chiese e relative dipendenze, autorimesse ad uso privato, istituti di cura ed ospedali, ricoveri, stabilimenti termali, musei e pinacoteche, collegi e scuole, biblioteche e palestre, ci- nema e teatri RISCHI ALBERGHIERI Qualora s’intenda assicurare il solo fabbricato RISCHI AGRICOLI | A |
CATEGORIA B RISCHI COMMERCIALI Ad esempio: immobili destinati ad esercizi per la vendita all’ingrosso, supermercati, ipermercati, grandi magazzini , autorimesse pubbliche RISCHI ALBERGHIERI Qualora s’intenda assicurare il fabbricato e le “ attrezzature e arredamento” | B |
Viene riportata la modalità di conteggio del premio per la singola adesione:
si stabilisce di conteggiare il premio annuo per la singola adesione moltiplicando la somma assicurata con il tasso annuo imponibile e dividendo l’importo ottenuto per mille. All’importo risultante andranno aggiunte le imposte in vigore (22,25%).
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato:
a) direttamente causati da:
1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
5) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato od al Contraente né al suo servizio;
b) direttamente conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funziona- mento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
La Società indennizza inoltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di im- pedire o di arrestare l'incendio.
Art. 19 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazio- ne militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rap- porto con tali eventi;
b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmuta- zioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificia- le di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rap- porto con tali eventi;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e frane;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
g) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o di- fetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commer- ciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Sono escluse le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residui del sinistro.
Art. 19 bis – Sanction Clause
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risar- cimento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale coper-
tura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restri- zioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell’Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d’America, o di ogni giurisdizione alla quale l’Assicuratore è soggetto.
Art. 20 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le oc- correnti indicazioni ed informazioni.
Art. 21 - Somma assicurata
La somma assicurata corrisponde al valore del finanziamento maggiorato del suo 50%, e rimane costante per tutta la durata dell’assicurazione.
L’assicurazione sarà prestata a primo rischio assoluto, non si farà pertanto luogo all’applicazione del di- sposto di cui all’art.1907 del C.C.
Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, dirit- to ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizio- ne i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Pe- riti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indenniz- zo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 23 - Procedure per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui xxxx- xxxxx; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi so- no prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 24 - Mandato dei Periti I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state co- municate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 22;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 25;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 23 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alla lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 25 - Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno si determina stimando:
- per i fabbricati la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltan- to danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui (salvo quanto previsto nella tabella riepilogativa), e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi. In particolare si determina:
a)l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, de- ducendo da tale ammontare il valore dei residui
b)il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcola- ta in base al “valore di ricostruzione a nuovo”.
Il pagamento del supplemento d'indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà termi- nata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Per i danni ai fabbricati l'indennizzo sarà quindi pari alla somma dell'importo stimato come al comma a) e -se ricostruito o rimpiazzato come indicato sopra- del supplemento di cui al comma b).
- per le attrezzature e l’arredamento (qualora assicurati, nell’ambito della sola opzione B) il costo di rim- piazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; deducendo quindi dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate .
Dall’indennizzo saranno detratte le franchigie previste in polizza.
Art. 26 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Società po- trà essere tenuta a pagare per ogni Adesione somma maggiore di quella assicurata.
Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta oppo- sizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 19 - lettera d.
Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno
Se l'Assicurato e/o il Contraente esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giu- stificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a segui- to di guasto -non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli im- pianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate.
Art. 31 - Rovina di ascensori e montacarichi
Sono compresi in copertura i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi com- presi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio determinati da uragani, bufere, tempeste di vento e trombe d’aria quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti (assicurati e non).
Premesso che per implosione si intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli impianti assicurati.
Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte dell’impianto in cui si è verificata l’implosione.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli impianti a servizio del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, i motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) da correnti, scariche
od altri fenomeni elettrici (ivi compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica) , quando tale fe- nomeno elettrico abbia originato l’incendio.
Qualora si verifichi l’incendio-indennizzabile a termini di polizza- e questo sia riconducibile al fenomeno elettrico di cui sopra, la Società indennizzerà il danno relativo ad entrambi.
La Società , relativamente al fenomeno elettrico, non indennizza comunque i danni:
a) alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
b) causati da difetti di materiali o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
c) ai trasformatori elettrici o generatori di corrente;
d) ad elaboratori, antenne che non siano radio-telericeventi e centralizzate.
Art. 35 - Colpa grave dei dipendenti dell’Assicurato
A parziale deroga dell'art.19 - Esclusioni e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la So- cietà indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di leg- ge. La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.
Art. 36 – Anticipo degli Indennizzi
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alla risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’ indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedi- bile in almeno Euro 250.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 250.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell’acconto di cui so- pra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sini- stro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 37 - Spese di demolizione e sgombero
La Società, a deroga dell'art. 19 – Esclusioni indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e tra- sportare al più vicino scarico, purché ubicato nell’ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia con- finante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82.
La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporte- ranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a de- correre dal momento in cui la circostanza si è verificata.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verifi- catisi per cause indipendenti dall’attività dichiarata dall’ Assicurato , con esclusione delle distruzioni o dan- neggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà le spese e gli onorari di com- petenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente all’articolo “ Procedure per la va- lutazione del danno “ delle “Norme che regolano le garanzie prestate”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.
A deroga di quanto previsto dal comma b) dell’art.19- Esclusioni s’intendono compresi in garanzia gli eventi previsti, anche se causati con dolo delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano risponde- re.
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Si conviene che ai fini delle garanzie prestate con la presente Polizza Convenzione:
a) in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto e/o fran- chigia indicato nella tabella che segue;
b) in nessun caso la Società risarcirà, per singola Adesione, somma superiore al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile assicurato. Fermo restando il suddetto limite, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sotto indicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:
GARANZIA | SCOPERTI E FRANCHIGIE Euro | LIMITI DI INDENNIZZO Euro |
Fenomeno elettrico | 500,00 | Per ogni fabbricato, 15.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa |
Anticipo indennizzi | Operante per sinistri il cui indennizzo sia stimato in al- meno Euro 250.000,00 | Per ogni sinistro Euro 250.000,00 |
Spese di demolizione e sgombero | Nessuno | Per ogni sinistro il 10% del danno |
Onorario dei periti | Nessuno | Per ogni fabbricato 5% del danno con il massimo di 15.000,00 per sinistro e per anno |
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Polizza n. 350688632 Collegata a Immobili oggetto di Finanziamento Stipulata da Banca Nazionale del Lavoro
MODULO DI ADESIONE
Estremi del Contratto di Finanziamento | |
Numero: | |
Mutuatario/Aderente | |
Se Persona | |
Nome Cognome: | CF/X.Xxx |
Data di nascita: | CAP/Provincia |
Residenza: | |
Se Altro | |
Ragione sociale: | CF/X.Xxx |
Sede Legale: | CAP/Provincia |
Descrizione delle cose assicurate
Si intendono tutti i beni immobiliari previsti in polizza, oggetto del contratto di Finanziamento sopra indicato.
La presente Adesione prevede una provvigione di Intermediazione pari al 35% del premio imponibile corri- spondenti ad Euro…. percepiti dal Contraente.
Di seguito vengono riportati i dati identificativi relativi al fabbricato assicurato.
corrispondente a CATEGORIA | ||
Ubicazione del fabbricato assicurato (Indirizzo, CAP, Località e Provincia) | ||
Somma assicurata fabbricato (valore del finanziamento * 1.5) | Euro | |
Importo del premio finito annuo (comprensivo delle imposte in vigore): si ottiene moltiplicando la somma assicurata per il tasso sotto riportato e dividendo l’importo ottenuto per mille | Euro |
TIPOLOGIA DI BENI | OPZIONE | TASSI FINITI PROMILLE |
CATEGORIA A RISCHI CIVILI Ad esempio: immobili destinati ad abitazioni civili e/o studi professionali, chiese e relative dipendenze, autorimesse ad uso privato, istituti di cura ed ospedali, ricoveri, stabilimenti termali, musei e pinacoteche, collegi e scuole, biblioteche e palestre, ci- nema e teatri RISCHI ALBERGHIERI Qualora s’intenda assicurare il solo fabbricato RISCHI AGRICOLI | A | 0,155 |
CATEGORIA B RISCHI COMMERCIALI Ad esempio: immobili destinati ad esercizi per la vendita all’ingrosso, supermercati, ipermercati, grandi magazzini , autorimesse pubbliche RISCHI ALBERGHIERI Qualora s’intenda assicurare il fabbricato e le “ attrezzature e arredamento” | B | 0,500 |
Inizio copertura assicurativa: | L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha effetto dalle ore 24 del gior- no di sottoscrizione del contratto di finanziamento. |
Surroga: | Per i casi di surroga, il valore del finanziamento potrà essere soggetto a ridu- zioni in quanto effettivamente noto nel suo ammontare definitivo solo a segui- to del calcolo estintivo effettuato prima della stipula dell’operazione di surro- ga; in tale ipotesi, la somma assicurata del fabbricato, l’importo del premio finito annuo e la provvigione di intermediazione per BNL potrebbero anch’essi subire delle conseguenti riduzioni. |
(firma del mutuatario)
L’Aderente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione, il Documento In- formativo relativo al Prodotto assicurativo – DIP, di cui alla Direttiva UE n° 2016/97, oltre al Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione, relativo alla Polizza con- venzione n. 350688632. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione gli Allegati 3 e 4 al Regolamento Ivass n.40/2018. Egli ha anche la possibilità, collegandosi al sito internet della So- cietà (xxx.xxxxxxxx.xx), entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informa-
zioni sulla posizione assicurativa sottoscritta.
L’Aderente dichiara pertanto:
- di voler aderire alla polizza sopra indicata;
- che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari che riconosce di aver ricevuto;
- di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C.
Luogo e Data
(firma del mutuatario)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preven- tivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del con- tratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, pre- venire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consen- so esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assi- curative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i di- versi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati ven- gono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p,A., Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx XX, xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx o al Responsabile della Protezio- ne dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Ita- lia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da spe- cifiche normative di settore.
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipen- denti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3).
Trasferimento dei dati all'estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rap- porto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati
Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compa- gnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, inte- grazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamen- to, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assi- curativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo inter- no, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicura- zione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autovei- coli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Gene- rali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della cor- rispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei ser- vizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
I miei consensi privacy
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell’informativa per assolvere gli adempimenti contrat- tuali come previsti dai contratti in essere.
Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finali- tà del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti.
(Xxxxx e data) (Nome e cognome xxxxxxxxx) (Firma)