SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PER VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO-COMPARTO Y DI VIA SANTA MARGHERITA/VIA FERRARIN/VIA CAPRONI – CASE NUOVE
**************************************************** L’anno duemila , il giorno del mese di in Somma Lombardo, presso il Municipio in X.xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0, in-
xxxxx a me dr. , notaio in iscritto al Collegio Notarile di assistito dai testimoni noti, ed aventi i requisiti di legge.
*****
SONO PRESENTI:
- ARCH. XXXXXXXXX XXXXXXXX, nata ad Arona il 21.08.1968 nella sua qualità di Responsabile del Settore Pianificazione del Co- mune di Somma Lombardo che agisce in forza del decreto sinda- cale prot. 32316 del 21.12.2012.
che interviene in rappresentanza del Comune di Somma Lombardo con sede in piazza Xxxxxxxx Veneto n.2, C.F. 00280840125, in seguito nel presente atto chiamato “Comune”
e
- XXXXXXXXX XXXXX XXXXX nato a Somma Lombardo il 6 luglio 1949 residente a Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x.00, X.X. XXX LDR 49L06 1819 che interviene nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società IMMOBILIARE SANTA
XXXXXXXXXX X.X.X.con sede in Somma Lombardo (VA) via Giusti,29 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Im- prese di Varese 02466400120, ed rappresentanza della società medesima,in seguito denominata “Utilizzatore”
-Sig.
Che interviene nel presente atto nella sua qualità di procura- tore ed in rappresentanza della società “LEASINT S.P.A. ” con sede in Milano via Xxxxxxx Xxxxx n. 23 in seguito per brevità denominato “Lottizzante”
PREMESSO
a) che in data 18/01/2001 la società IMMOBILIARE SANTA MARGHE- XXXX S.R.L. con sede in Somma Lombardo via Giusti,29 con atto a rogito Notaio xxxx. Xxxxx Xxxxxxx in pari data re- pertorio n° 80847/26919 stipulava convenzione di piano di lottizzazione col Comune di Somma Lombardo per l’attuazione di Piano Esecutivo n° 4/2000 del comparto identificativo nella Frazione Case Nuove del Comune di Somma Lombardo tra le via Ferrarin e Santa Margherita,
b) Che la società IMMOBILIARE SANTA MARGHERITA S.R.L con atto il data 24/12/2003 repertorio 89.526/32.146 a rogito Notaio xxxx. Xxxxx Xxxxxxx trascritto a Milano 2^ il 31/12/2003 ai nn: 190302/111757, vendeva alla società LEASINT SPA la pro- prietà relativa al Piano Esecutivo sopra descritto allo scopo di edificare un immobile concesso in locazione finan- ziaria alla società IMMOBILIARE SANTA MARGHERITA S.R.L ;
c) che in data 20/10/2005 la società SANPAOLO LEASINT SPA. con atto a rogito Notaio xxxx. Xxxxx Xxxxxxx in pari data repertorio n° 14.783/6931 stipulava variante di completa- mento alla convenzione di piano di lottizzazione col Comune di Somma Lombardo per l’attuazione di Piano Esecutivo n° 4/2000 del comparto identificativo nella Xxxxxxxx Xxxx Xxx- xx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx tra le via Ferrarin e Santa Margherita;
d) Che la società SANPAOLO LEASINT SPA, intende procedere, au- torizzata espressamente per quanto possa occorrere dalla società utilizzatrice, alla variante al Piano Esecutivo di lottizzazione n°4/2000 della convenzione del 18/01/2001 e della prima variante di completamento del 20/10/2005 a sco- po edilizio delle aree di proprietà della medesima e come sopra concesse in localizzazione finanziaria;
e) Che la variante al Piano Esecutivo è quella risultante da- gli elaborati tecnici che all’uopo sono stati ritenuti ap- provabili da parte del Comune di Somma Lombardo;
f) Che le predette aree ricadono in “COMPARTO Y” in corso di attuazione secondo il PRG vigente e secondo il PGT approva- to con D.C.C. n. 30 dell’11.07.2013 in corso di pubblica- zione ove la distribuzione edilizia è conforme alla norma- tiva urbanistica vigente ed in salvaguardia nel Comune;
g) Che la suddetta società o per essa la società utilizzatrice e/o avente causa, si è già impegnata con la convenzione del
20.10.2005 a cedere e/o monetizzare gli standard dovuti calcolati in base alle superfici previste all’articolo 5 del “Piano dei Servizi” del PRG vigente, scheda 3.14, de- dotte le superficie precedentemente monetizzate con Piano Esecutivo n°4/2000 e precisamente:
• Superficie a standard individuata dal piano dei servizi
mq 13.007,00
• Superficie a standard/servizi già monetizzata nel primo Piano Esecutivo mq 6.387,84
h) Che con la variante di completamento stipulata in data 20/10/2005 la società SANPAOLO LEASINT SPA. con atto a ro- gito Notaio xxxx. Xxxxx Xxxxxxx repertorio n° 14.783/6931 si prevedeva a integrazione di quanto già monetizzato una superficie di mq 6.724.48, da destinare ad uso pubblico a “parcheggio e verde” complessivamente per una superficie totale di mq 13.112,32 maggiore di quanto previsto dal pia- no dei servizi.
i) Che con la presente variante si prevede assoggettata- re ad uso pubblico con destinazione “parcheggio” la superficie di mq 1.702,55, monetizzando la superficie residua di mq 5021,93 (mq 13.112,32 – mq 6387,84 - mq 1702,55).
j) Che è intenzione della società Lottizzante e per essa la società utilizzatrice e/o avente causa confermare la volu- metria già convenzionata in data 20/10/2005 con atto a ro-
gito Notaio xxxx. Xxxxx Xxxxxxx repertorio n° 14.783/6931 determinata totali in mc 74.891,19 dei quali risultano già realizzati mc 18.592,65, rimanendo pertanto residui mc 56.298,54;
k) Che con la presente convenzione è intenzione di destinare mc 55.605 (pari a mq 18.535 di SLP) alla realizzazione di un nuovo immobile ad uso terziario da destinare a “autosi- los”, lasciando la volumetria residua a destinazione alber- ghiera di pertinenza dell’hotel esistente;
l) Che ai sensi dell’art. 30 comma 3bis della Legge n. 98 del 09/08/2013 la scadenza della presente convenzione è proro- gata di tre anni dopo la scadenza naturale della precedente convenzione stipulata il 20/10/2005 a rogito Notaio Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx repertorio n° 14783/6931;
m) Che la suddetta società Lottizzante o per essa la società utilizzatrice e/o avente causa si impegna alla presentazio- ne del Permesso di Costruire, o titolo equivalente, entro la data di scadenza della convenzione così come prorogata ai sensi dell’art. 30 comma 3bis della Legge n. 98 del 09/08/2013.
=*=
Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - Definizione
La presente convenzione è stipulata per variante al Piano Ese- cutivo n° 4/2000 attuato in forza dell’atto di convenzione a rogito Notaio Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx stipulato data 18/01/2001 repertorio n° 80847/26919 e successiva prima Variante di com- pletamento sempre a rogito del Notaio Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx del 20/10/2005 repertorio n° 14.783/6931.
Le varianti consistono nella modifica di destinazione d’uso e distribuzione edilizia, conservando inalterati i parametri ur- banistici di volumetria convenzionata (mc 74.891,19) e super- fici a servizi di uso pubblico previsti (mq 13.112,32).
L’attuazione del Piano Esecutivo avrà luogo in conformità del- le pattuizioni contenute nel presente atto, del quale fanno parte integrante gli elaborati grafici di massima e la rela- zione tecnica, il tutto come meglio specificato negli articoli che seguono.
L’attuazione della Variante al Piano Esecutivo è finalizzata alla realizzazione di un edificio terziario a destinazione “auto-silos con tutti gli annessi impianti complementari di pertinenza” con opere di urbanizzazione (parcheggio) nel com- parto identificato nella Frazione Case Nuove del Comune di Somma Lombardo tra la via Ferrarin, la via Santa Margherita e la via Caproni.
Art. 2 - Durata della convenzione
La presente convenzione scadrà 20/10/2018, in quanto ai sensi
dell’art. 30 comma 3bis della Legge n. 98 del 09/08/2013, è stata prorogata di tre anni la convenzione vigente.
Il Soggetto Attuatore s’impegna a stipulare la presente con- venzione entro tre mesi dalla data di approvazione della va- riante al Piano Esecutivo, da parte della Giunta Comunale.
Decorso inutilmente detto termine, il Comune, previa diffida, ha facoltà di dichiarare l’avvenuta decadenza.
Art. 3 – Indici volumetrici
Le edificazioni dovranno rispettare e non superare i seguenti indici convenzionati:
La volumetria già convenzionata in data 20.10.2005 risulta pa- ri in mc 74.891,19. La volumetria utilizzata per la costruzio- ne dell’hotel esistente è di mc 18.592,65 che da luogo ad una residua volumetria di mc 56.298,35.
Con la presente convenzione si conviene destinare mc 55.605,00 (pari a mq 18.535,00 di SLP) alla realizzazione di un nuovo immobile e fabbricati accessori ad uso terziario da destinare a “autosilos” da eseguire sul lotto identificato col mappale 19928 sub AAB, lasciando la volumetria residua a destinazione alberghiera di pertinenza dell’hotel esistente sul mappale 19928.
Sarà possibile apportare, in fase di esecuzione, senza neces- sità di approvazione di preventiva Variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche di impo- stazione dello strumento attuativo stesso, ovvero non incidano
sul dimensionamento globale massimo convenzionato degli inse- diamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico.
Art. 4 - Trasmissione degli obblighi
Gli obblighi assunti con la presente convenzione sono trasmis- sibili in tutto o in parte, previa comunicazione al Comune. Il Soggetto Attuatore resta comunque obbligato nei confronti del Comune in caso d’inadempienza degli aventi causa. Anche in ta- le caso valgono i disposti di cui all’art. 18 seguente.
Agli aventi causa è riconosciuta la facoltà di subentrare nel- le fidejussioni in proporzione agli obblighi assunti; ai danti causa è contestualmente riconosciuta la riduzione delle fide- jussioni prestate originariamente, previa rivalutazione degli obblighi ancora da assolvere.
Art. 5 - Cessione e monetizzazione delle aree in uso
pubblico
A soddisfazione delle aree a servizi, come previsto dall’originaria convenzione, la superficie totale da destinare a servizi sarà pari a mq 13.112,32, dei quali mq 6.387,84 ri- sultano già precedentemente ceduti/monetizzati.
Con la presente convenzione risulta pertanto necessario preve- dere il reperimento di aree da destinare a servizi per mq 6.724,48. In variante alla convenzione stipulata, si conviene di assoggettare un’area da destinarsi ad “uso pubblico “da a- dibirsi a parcheggio” della superficie di Mq 1.702,55 in fre-
gio alla via S. Margherita.
Il Soggetto Lottizzante e/o Attuatore e/o suo avente causa, asserve ad uso pubblico le aree a servizi d’uso pubblico rese- si necessarie dal presente intervento e consistenti in “par- cheggio pubblico”. Dette aree, individuate con campitura appo- sita nella Tavola n°2 qui allegata, sono censite all’Agenzia del Territorio di Varese al foglio n. 31 della sezione censua- ria di Somma Lombardo e identificate col mappale 19928/AAC.
La restante superficie pari mq 5.021,93 (mq 13.112,32- mq 6.387,84 - mq 1.702,55) si conviene sia monetizzata in luogo della mancata cessione, ad un importo unitario di €/mq. 70,00, determinato in base alla perizia di stima allegata alla variante di piano esecutivo agli atti del Comune.
L’importo della monetizzazione da luogo ad totale pari a € 351.535,10(euro trecentocinquantuno/10) da versare entro la data di stipula della presente convenzione.
Art.6- Realizzazione delle opere d’urbanizzazione
primaria
Il Lottizzante e/o suo avente causa, con la presente conven- zione si impegna a far realizzare a parziale scomputo oneri ed a cedere al Comune di Somma Lombardo che le accetta, opere di urbanizzazione primaria identificate nel la formazione di par- cheggio d’uso pubblico, nuovo acquedotto e asfaltature strade. Il progetto e il computo metrico delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo parziale oneri allegati alla deliberazione
della Giunta n. del agli atti del Comune si intendono parte integrante e sostanziale della pre- sente convenzione.
Sono compresi a carico del Lottizzante e/o suo avente causa gli oneri per la realizzazione da parte degli Enti preposti degli impianti eseguiti direttamente dagli Enti stessi.
L’importo delle opere di urbanizzazione primaria come da com- puto metrico estimativo redatto con applicazione dei prezzi dedotti dall’ultimo Prezziario delle Opere Pubbliche della Re- gione Lombardia 2011 da luogo:
− per parcheggio di uso pubblico € 134.423,99 (di cui €
95.942,85 a scomputo ed € 38.481,12 per opere complementari non a scomputo) che dedotto lo sconto del 15% come da previ- sto da DGC n. 197 del 28/11/2007 da luogo all’importo di € 114.260,39 (di cui € 81.551,42 a scomputo ed € 32.708,95 per opere complementari non a scomputo),
− per nuovo tratto d’acquedotto € 4.208,19 che dedotto lo
sconto del 15% come da previsto da DGC n. 197 del 28/11/2007 da luogo all’importo di € 3.576,96, non a scomputo,
− per l’asfaltatura di strade limitrofe al comparto €
69.966,00 che dedotto lo sconto del 15% come da previsto da DGC n. 197 del 28/11/2007 da luogo all’importo di € 59.471,10, a scomputo.
L’importo totale delle opere di urbanizzazione primaria sopra citate a scomputo ammonta in € 141.022,52 così come determina-
to e pertanto risulta sotto “soglia comunitaria”. Rimane inte- so che qualora, ad esito di gara, l’importo complessivo dei lavori (spese tecniche ed IVA compresi) dovesse essere infe- riore all’onere monetizzato, il Lottizzante e/o suo avente causa dovrà versare la differenza.
Il Lottizzante e/o suo avente causa s’impegna altresì:
🡪 a depositare all’atto della stipula della presente conven- zione una o più fideiussioni bancarie e/o assicurative a ga- ranzia della regolare esecuzione di tutte le opere di urba- nizzazione primaria, di importo pari a quanto riportato all’art.12 seguente;
🡪 a far redigere a propria cura e spese i progetti definitivo ed esecutivo secondo il vigente Codice Contratti delle opere di urbanizzazione inerenti il parcheggio d’uso pubblico che dovranno essere depositati al Comune entro 12 mesi dalla da- ta di sottoscrizione della presente convenzione per la loro approvazione;
🡪 a far redigere a propria cura e spese i progetti definitivo ed esecutivo secondo il vigente Codice Contratti delle opere di urbanizzazione inerenti le asfaltature che dovranno esse- re depositati al Comune entro 3 mesi dalla data di comunica-
zione da parte del Comune di cui al successivo art.7, per la loro approvazione;
🡪 a sostenere tutte le spese e provvedere alla nomina delle
figure professionali addette alla direzione lavori ed alla
sicurezza del cantiere relativo alle opere di urbanizzazio- ne;
🡪 a sostenere tutte le spese inerenti la gestione della gara e
del collaudo delle opere di urbanizzazione stesse.
Il Lottizzante indirà la gara secondo la procedura definita dall’art. 57 comma 6 del D. lgs. 163/2006 nonché avrà cura di seguire le attività di gestione della gara per la selezione dell’impresa esecutrice.
Il Lottizzante deve curare la corretta esecuzione delle opere e sopportarne integralmente i correlativi costi, tenendo esen- te il Comune da esborsi di sorta, ivi compresi quelli di ge- stione della gara e tutti quelli che emergano nella fase ese- cutiva. Il Lottizzante sottoporrà all’Amministrazione Comuna- le, per la previa approvazione, lo schema di bando, lo schema di capitolato, lo schema di contratto ed ogni altro atto rile- vante. Il Lottizzante darà formale comunicazione al Comune de- gli esiti di gara e della sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario.
Al seggio di gara e ad ogni ulteriore organo collegiale da i- stituirsi secondo la disciplina di legge (ad es. in caso di necessità di esaminare riserve in vista di un accordo bonario) potrà partecipare un rappresentante del Comune designato con funzione di controllo di legittimità, il cui gettone di pre- senza, se dovuto, resterà a carico della parte privata.
Gli uffici comunali cureranno le eventuali comunicazioni alla
Sezione Regionale della Corte dei Conti.
In caso di risoluzione del rapporto con l’aggiudicatario, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione verrà assegnata – con procedura negoziata nel rispetto della legislazione vigen- te – ad altra impresa anche tra quelle già attive nel piano attuativo, onde beneficiare di possibili sinergie operative.
Ad esito del favorevole collaudo – da eseguirsi nelle forme di legge previste per opere pubbliche di eguale importo e com- plessità - le opere, unitamente ai sedimi, passeranno defini- tivamente in proprietà del Comune, con oneri di frazionamento ed atti di trasferimento a carico della società attuatrice.
Per effetto del mandato ricevuto, il Lottizzante assume su di sé la responsabilità esclusiva ed integrale degli atti della procedura di gara e della successiva vicenda di esecuzione delle opere, rispondendo direttamente di tali atti e sollevan- do il Comune mandante da qualsivoglia responsabilità civile, penale e contabile che dovesse derivare dalle procedure in ar- gomento ed impegnandosi a tenere esente il Comune stesso da ogni maggior costo, anche in seguito all’apposizione di riser- ve o richieste di revisione prezzi.
Il Lottizzante terrà una contabilità separata riguardante i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione destinate alla cessione al Comune, che sarà verificabile in qualsiasi momento e comunque sarà oggetto di dettagliata verifica a fine lavori, onde valutare la necessità di eventuali conguagli, in
caso di costi di attuazione inferiori agli oneri di urbanizza- zione dovuti.
Le opere di urbanizzazione primaria a scomputo dovranno essere realizzate dalla Ditta aggiudicataria dell’appalto entro i termini di validità della presente convenzione e completamente ultimate entro la richiesta di agibilità del primo fabbricato. Per le opere da attuarsi su sedimi comunali sarà prevista una esenzione della corresponsione dei correlativi tributi di oc- cupazione.
Eventuali varianti migliorative del progetto esecutivo potran- no essere espressamente autorizzate dal Comune, fatto salvo l’adeguamento degli importi delle fideiussioni.
Ad esito favorevole del collaudo, le opere potranno essere a- perte all’uso pubblico regolamentato.
Art. 7 – Modalità esecutive delle opere di urbaniz-
zazione primaria esterne al perimetro di piano ese- cutivo
Con la presente convenzione il Lottizzante e/o suoi aventi causa si impegnano a realizzare il tratto di acquedotto di collegamento tra le vie Caproni e S. Margherita, come da pare- re espresso dalla società di gestione dell’acquedotto AMSC Spa in data 07/10/2013 prot. 9068/13 mediante posa di tubo in po- lietilene DN 125, nonché al rifacimento delle asfaltature delle strade limitrofe all’intervento all’interno della fra- zione di Case Nuove fino al raggiungimento della superficie
massima di mq 3.000,00 così come risulta dal computo metrico estimativo e così come evidenziato al precedente art. 6.
Si precisa che il nuovo acquedotto viene a collocarsi su nuova strada che già il PRG decaduto prevedeva e che il PGT approva- to ha riconfermato. Essendo la nuova viabilità per entrambi gli strumenti urbanistici esterna al perimetro di Piano Esecu- tivo, e situata su terreni di terzi, non può essere allo stato attuale realizzata a carico del Lottizzante.
Analogamente, l’Amministrazione Comunale in base alle proprie priorità e necessità, indicherà entro i termini di validità della presente convenzione al Lottizzante e/o suoi aventi cau- sa, le strade limitrofe all’intervento che necessitano il ri- facimento del manto stradale indicando anche le eventuali spe- cifiche tecniche a cui attenersi per la realizzazione dei la- vori. In caso contrario, il Lottizzante e/o suo avente causa si impegna sin d’ora a corrispondere a semplice richiesta del Comune l’importo di urbanizzazione primaria posto a scomputo e pari ad € 59.471,10.
Il Lottizzante e/o suoi aventi causa si impegnano inoltre alla realizzazione della rete acquedotto solo se entro la data di scadenza della presente convenzione, l’Amministrazione Comuna- le abbia comunicato, al Lottizzante e/o suoi aventi causa, la disponibilità delle aree per la posa della tubazione.
Il Lottizzante, e/o suoi aventi causa, per il compimento delle opere specificate nel presente articolo dovrà attenersi alle
condizioni previste dalla presente convenzione ad eccezione delle prescrizioni imposte per le date di “inizio” e “fine” dei lavori essendo demandate solo a quando sarà comunicata da parte dell’Amministrazione Comunale la disponibilità e/o indi- cazione delle strade da asfaltare.
Il Lottizzante e/o i suoi aventi causa, entro tre mesi dalla della ricevuta comunicazione di disponibilità e/o indicazione delle strade d’intervento, si impegna alla presentazione della progettazione esecutiva e quanto necessario per l’ottenimento delle regolari autorizzazioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che dovrà essere completato entro i succes- sivi sei mesi dal rilascio delle autorizzazioni per la loro esecuzione.
Art. 8 - Nomina del progettista, del direttore lavo-
ri e del collaudatore
Il Lottizzante e/o avente causa si farà carico di provvedere alla nomina del progettista per i progetti esecutivi, del Di- rettore dei Lavori delle opere di urbanizzazione da realizza- re, mentre si conviene che la nomina del collaudatore dovrà essere eseguita dal Comune, da effettuarsi in corso d’opera e comunque non oltre un mese dall’inizio lavori. Ogni eventuale spesa che ne dovesse derivare sarà a totale carico del lottiz- zante e/o suo avente causa.
Si dà atto che le garanzie finanziarie prescritte dall’art.45 della legge regionale n.12 del 11.03.2005 e s.m.i. sono inte-
gralmente comprese nella garanzia fideiussoria di cui all’art.
11 seguente.
Art. 9 - Obblighi del direttore lavori e del collau- datore
Il direttore lavori è tenuto a svolgere il proprio incarico con continuità e diligenza nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale. In particolare è tenuto a se- gnalare tempestivamente al Comune eventuali ritardi nella rea- lizzazione delle opere e i responsabili dei ritardi stessi in modo da permettere al Comune stesso di irrogare le sanzioni previste e attivare gli interventi sostitutivi previsti dalla presente convenzione.
Il collaudatore è tenuto a svolgere il proprio incarico con continuità e diligenza nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale.
In particolare è tenuto a concordare con il direttore lavori visite in cantiere per controllare le fasi più significative della realizzazione delle singole opere. E’ tenuto inoltre a presentare al Comune il certificato di collaudo entro due mesi dalla data di ultimazione lavori comunicata dal direttore la- vori.
Il Comune si obbliga a approvare il collaudo, se positivo, en- tro tre mesi dalla data di presentazione. Il collaudo decorsi due anni dall'emissione si intende tacitamente approvato an- corché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto en-
tro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Art. 10 - Tempi e modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
L’inizio lavori delle opere d’urbanizzazione deve avvenire en- tro sei mesi dall’aggiudicazione dei lavori, previo rilascio del titolo abilitativo e di approvazione del progetto esecuti- vo e comunque entro la scadenza della presente convenzione.
L’ultimazione lavori, attestata dal direttore lavori, di tutte le opere di urbanizzazione dovrà avvenire entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per le opere stes- se. In caso di ritardo, il Comune, dopo diffida formale al Lottizzante e agli aventi causa a ottemperare entro il termine minimo di tre mesi e massimo di un anno, eseguirà in danno le opere mancanti previa escussione della fidejussione.
Art. 11 - Utilizzo e manutenzione delle aree per o-
pere d’urbanizzazione e per attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico.
Le aree per le opere d’urbanizzazione potranno essere utiliz- zate per il cantiere solo sino alla fine dei lavori concernen- te la realizzazione delle opere stesse. In seguito all’approvazione del collaudo saranno aperte all’uso pubblico e non potranno essere utilizzate per cantiere degli edifici privati.
Art. 12 - Garanzie finanziarie
Il Lottizzante e/o suo avente causa a garanzia degli obblighi
assunti con la presente convenzione consegna al Comune fi- deiussioni bancarie o assicurative, d’importo complessivo di €
, pari all’intero importo dovuto in base agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizza- zione primaria da realizzare di cui al precedente art. 6 oltre all’IVA nella percentuale ora in vigore aumentato delle somme corrispondenti al tasso di svalutazione intercorrente dalla presente Convezione al termine ultimo per il completamento delle opere stesse.
La fidejussione prestata deve contenere la clausola che il Lottizzante obbligato, per essere liberato dall’obbligo di pa- gamento del premio annuale, deve consegnare alla società ga- rante l’originale della polizza restituitole dall’Ente garan- tito con autorizzazione di svincolo, oppure apposita dichiara- zione liberatoria dello stesso.
E’ prevista,la riduzione della fideiussione, in base agli ob- blighi assunti, fatti salvi i disposti degli artt. 6, 7, 8, 9,
10, 11 precedenti.
Art. 13 - Oneri di urbanizzazione primaria
Gli oneri di urbanizzazione primaria calcolati in base ai va- lori tabellari vigenti alla data di rilascio del titolo abili- tativo in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 7bis della
L.R. 12/05 ammontano a:
€/posto auto esterni sotto tettoia 229,50+30% = €/POSTO
298.35 X N°70 POSTI = €
20.884,50(ventimilaottocentottantaquattro/50)
€/posto auto esterni a pioggia = € 9,50+30% = € 12.35 x MQ 1390,00 = € 17.166,50 (diciassettemilacentosessantasei/50)
€/posto auto in silos 229,50+30% = €/POSTO 298.35 X N°376 po- sti = € 112.179,60(centododicimilacentosettantanove/60)
€/SLP 53.50+30% = €/MQ 69.55 X MQ 284,05 (17.04*2+51.97+198.00) =
€ 19.755,68(diciannovemilasettecentocinquantacinque/68) Per un importo totale di euro 169.986,28
Si dà atto che il Lottizzante e/o suo avente causa non verserà al Comune di Somma Lombardo le somme relative all’urbanizzazione primaria in quanto interviene in qualità di Stazione Appaltante impegnandosi a gestire la gara di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti (art.122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) finalizzata all’affidamento dei lavori, come risultanti da progetto preliminare e computi me- trici estimativi facenti parte del Piano Esecutivo, sino all’importo massimo di € 141.022,53 riguardante le sole opere relative al parcheggio di uso pubblico (escluse le opere com- plementari) e le asfaltature delle strade limitrofe l’intervento, il cui importo è determinato applicando lo scon- to del 15% ai sensi della DGC n. 197 del 28/11/2007 al totale di € 165.908,87 (€ 95.942,87 + € 69.966,00), impegnandosi a versare le somme eccedenti al momento del rilascio dei Permes- si di Costruire o titoli equipollenti.
Art. 14 - Oneri di urbanizzazione secondaria
Gli oneri d’urbanizzazione secondaria calcolati in base ai va- lori tabellari vigenti alla data di rilascio del titolo abili- tativo in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 7bis della
L.R. 12/05 ammontano a:
€/posto auto esterni sotto tettoia 84,00+30% = € 109,20 X N°70 POSTI=
€ 7.644,00(settemilaseicentoquarantaquattro/00)
€/posto auto esterni a pioggia € 7.00+30% = € 9.10 X MQ 1390,00 = € 12.649,00 (dodicimilaseicentoquarantanove/00)
€/posto auto in silos = € 84,00+30% = € 109,20 x n°376 POSTI =
€ 41.059,20(quarantunmilacinquantanove/20)
€/SLP 23,00+30% = € 29.90 X MQ 284,05 (17.04*2+51.97+198.00) =
€ 8.493,10(ottomilaquattrocentonovantatre/10) Per un importo totale di euro 69.845,30
Si dà atto che il Lottizzante e/o suo avente causa verserà al Comune di Somma Lombardo le somme relative all’urbanizzazione secondaria al momento del rilascio del Permesso di Costruire, o titolo equivalente.
Art. 15 – Oneri di smaltimento rifiuti
Gli oneri per smaltimento rifiuti calcolati in base ai valori tabellari vigenti alla data di rilascio del titolo abilitativo in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 7bis della L.R. 12/05 ammontano a:
€/posto auto esterni a pioggia 3.50 + 30% = €/MQ 4.55 x MQ
1390,00 = € 6.324,50 (seimilatrecentoventiquattro/50)
Per un importo totale di euro 6.324,50
Si dà atto che Xxxxxxxxxxx e/o suo avente causa verserà al Co- mune di Somma Lombardo le somme relative agli oneri di smalti- mento rifiuti al momento del rilascio del Permesso di Costrui- re, o titolo equivalente.
Art. 16 - Contributo sul costo di costruzione
La quota del contributo afferente al costo di costruzione ai sensi dell’art.48 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. sarà calcola- ta al momento del rilascio del Permesso di Costruire, o titolo equivalente.
Il versamento della quota di contributo afferente al costo di costruzione dovuto, è ammesso in forma rateale, secondo le mo- dalità fissate dal Comune.
Art. 17 - Agibilità e consegna degli edifici
Il Lottizzante e/o avente causa si impegna anche in fasi sepa- rate a realizzare gli edifici privati previsti, comunque entro i termini temporali stabiliti dal programma degli interventi di cui all’art. 2 precedente con la possibilità di richiesta di agibilità parziale degli interventi.
Si dà atto che il collaudo delle opere di urbanizzazione per la costruzione del parcheggio dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 10 e comunque entro la richiesta di agibilità totale degli edifici previsti. L’avvenuto collau- do legittima il convenzionante a richiedere lo svincolo della
relativa fidejussione.
Art. 18 - Responsabilità solidale e inadempienze
Il Lottizzante e/o suo avente causa e solidamente responsabile dell’assolvimento degli obblighi assunti con la presente con- venzione. In caso d’inadempienza e fatto salvo quanto previsto negli artt.10-11-12, previa diffida a adempiere entro un ter- mine congruo in relazione all’adempimento da assolvere e co- munque non inferiore a 15 giorni certificata o comunicata per lettera raccomandata all’inadempiente e agli altri responsabi- li, il Comune procede all’esecuzione in danno, ferma restando la facoltà di escussione della fidejussione per importo pari all’ammontare dovuto aumentato delle penali previste.
In caso d’inadempienze ripetute e gravi, il Comune, previa messa in mora e con preavviso di 15 giorni almeno, può sospen- dere i lavori. Avvenuto l’adempimento o l’esecuzione in danno dell’adempimento stesso e previo rimborso delle spese sostenu- te dal Comune, l’Amministrazione Comunale revocherà i provve- dimenti cautelativi di cui sopra.
Art. 19 – Manutenzione e utilizzo parcheggio ad uso
pubblico
La manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tutti i costi di funzionamento, nessuno escluso, delle opere d’urbanizzazione quali parcheggio di uso pubblico, saranno a totale carico perpetuo del Lottizzante e/o suo avente causa. Il Lottizzante e/o suo avente causa si impegnano a far si che
il parcheggio d’uso pubblico sia utilizzato correttamente da parte degli utenti e decorosamente, evitando usi impropri del- lo stesso, inoltre dovrà provvedere ad una regolare pulizia delle aree ed ad un’attenta manutenzione del verde che ne ga- rantisca il massimo decoro e la migliore fruibilità da parte della cittadinanza; in particolare, per ciò che riguarda il verde, dovranno essere garantiti eventuali potature d’alberi ed arbusti prevedendo la sostituzione delle essenze arboree eventualmente morte, regolari interventi di ripristino della pacciamatura e quanto altro sarà necessario per un’adeguata gestione dell’area, oltre alla manutenzione ordinaria e stra- ordinaria degli impianti e dell’arredo, nonché alla pulizia e sgombero della neve.
Art. 20 Spese e oneri
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzio- ne sono a carico del Lottizzante e/o suo avente causa, che per quanto attiene alle tasse di registrazione chiede l’applicazione delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.
Somma Lombardo, lì 08/11/2013 FIRME