TRIBUNALE DI BARI
X.X. X.0000/0000 X.X.
XXXXXXXXX XX XXXX
Quarta Sezione Civile
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12
IL GIUDICE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 6037/2019 avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi dell’art.12 della L. n.3/2012, presentato da D’Ecclesiis Xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Ricorrente
nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a., con il patrocinio dell’avv. Xxxxxx Xxxxxx
Resistente
e
Massa dei creditori
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.11.2019 D’Ecclesiis Xxxxxxxx – premesso: di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni, precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d’essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato: a) dalla riduzione dei proventi dell’attività di vendita diretta a domicilio, svolta personalmente, in conseguenza della generale crisi economica; b) dalla cessazione da parte del coniuge, per le medesime ragioni, dell’attività di sub-agente di società di assicurazioni; c) dall’impossibilità di far fronte ai finanziamenti ed al mutuo, inizialmente contratti nella disponibilità di
sufficienti risorse per far fronte ai relativi pagamenti; d) da sopravvenuti problemi di salute; all’esito della richiesta nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, emergeva la situazione debitoria complessiva di € 211.753,20, di cui € 2.537,60 per compensi dell’OCC, € 113.113,00 per credito ipotecario, € 20.401,05 per credito privilegiato dell’Agenzia delle Entrate ed il residuo per debiti chirografari vantati da Italo SPV, MB CREDIT SOLUTION S.P.A., AT NPL’S SPA E KRUK ITALIA S.R.L.; le spese correnti mensili del nucleo familiare, composto da tre persone, ammontavano ad € 1.100,00; - ha proposto piano del consumatore con previsione di soddisfo del 100% dei crediti prededucibili, del 100% dell’Agenzia delle Entrate, del 45,09% del creditore ipotecario e del 10% dei creditori chirografari, per un totale di € 81.508,65, con versamento mensile di € 850,00.
Con decreto del 16.12.2019 è stata fissata l’udienza di omologazione per il giorno 27.2.2020.
Con comparsa del 26.2.2020 si è costituita in giudizio la società Intesa Sanpaolo s.p.a., deducendo di vantare il maggior credito di € 119.281,50 ed opponendosi all’omologazione del piano, per carenza di convenienza economica.
Concesso differimento dell’udienza di omologazione del piano, con note del 18.5.2020 il ricorrente ha depositato proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, successivamente modificata con atto del 13.10.2020, cui è seguita la fissazione di ulteriori udienze, ai fini dell’osservanza dell’iter previsto dall’art.11 della L. n.3/2012, cui l’OCC ha ottemperato, come da ordinanza del 5.2.2021.
Con relazione dell’11.1.2021 l’OCC, dando atto di aver comunicato a tutti i creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell’udienza, ha evidenziato il raggiungimento della percentuale dell’81,56% di consensi.
Il ricorrente ha successivamente fornito i chiarimenti richiesti con ordinanza del 7.2.2021 ed il procedimento è stato riservato per la decisione.
Nella formulazione definitiva del 13.10.2020 il ricorrente ha proposto un accordo di ristrutturazione
del debito, secondo le percentuali di soddisfazione riportate nella tabella di seguito esposta.
Quanto alle modalità di pagamento, il proponente, incrementando il rateo, ha offerto il pagamento della somma mensile di € 1.330,00, con soddisfazione prioritaria del credito in prededuzione e, successivamente ed in ordine, del creditore ipotecario, di quello privilegiato e dei chirografari, nell’arco temporale di 6 anni e 6 mesi.
Nella relazione datata 7.12.2020 e depositata il 5.1.2021 l’OCC ha dato atto che Intesa San Paolo, titolare di credito pari al 49,71% del totale, ha espresso voto favorevole all’accordo, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, indicata quale titolare di credito pari al 18,75% del totale,ha espresso voto contrario, mentre nessuna altra determinazione è stata espressa dagli altri creditori.
Deve osservarsi al riguardo che l’Agenzia della Riscossione nella dichiarazione di dissenso ha indicato il maggior credito, non rientrante nella definizione agevolata, di € 49.405,54, in luogo del minore importo di € 44.003,89.
Deve ritenersi al riguardo che nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento i crediti oggetto della proposta di piano o di accordo debbano essere oggetto di sommaria valutazione, ai fini dell’inclusione nel computo delle maggioranze e nel successivo programma di soddisfo, ferma restando l’eventualità di una modifica delle relative determinazioni, in ipotesi di diverso accertamento all’esito di giudizio instaurato nella sede competente.
Tale criterio regolatore opera del resto anche nei procedimenti di concordato preventivo, cui può equipararsi il procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti, ove, in difetto di procedimento di formazione dello stato passivo, la verifica dei crediti, ai fini del computo delle maggioranze, viene effettuata sulla base degli atti del procedimento, salvi gli esiti di separati giudizi di merito tra creditore e proponente il piano concordatario.
Nel caso di specie il proponente l’accordo non ha espressamente contestato l’an, dolendosi comprensibilmente della parzialità dei dati acquisiti nel tempo dall’Agenzia delle Entrate e prospettando decadenze e prescrizioni che, allo stato degli atti, non sono pienamente suffragate.
Per tali ragioni deve tenersi conto nel piano omologabile del maggior credito di € 49.405,54 - cui va riferita la proposta di pagamento nella misura del
50%, in luogo del minore importo di € 44.003,89 - che, in ogni caso, non influisce sulla maggioranza ampiamente raggiunta, costituita, ai sensi dell’art.11, comma 1, L. 3 2012, dalla percentuale dei creditori che hanno espresso il voto favorevole e di quelli rimasti silenti.
Quanto ai requisiti ulteriori, richiesti ai fini dell’omologazione, l’OCC, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, ha depositato l’attestazione prevista dall’art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati relativi all’attivo ed al passivo indicati, nonché attestando la fattibilità del piano su cui si basano le proposte.
Ha poi provveduto, decorso il termine di legge, al deposito della relazione definitiva.
In particolare l’OCC ha confermato che l’ipotesi liquidatoria, comportante anche la vendita dell’abitazione, sia meno conveniente, poiché non assicurerebbe alcun soddisfo ai creditori chirografari.
L’OCC ha ritenuto pertanto la proposta di accordo ragionevolmente idonea a risolvere la situazione di sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.
Le valutazioni dell’OCC in merito alle condizioni di ammissibilità delle proposte, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili,
in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.
Il piano sotteso all’accordo, come attestato dall’OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.
Ed invero dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell’OCC risulta che il reddito complessivo del nucleo familiare del ricorrente, di cui fanno parte il coniuge ed una figlia è pari a complessivi € 2.900,00, derivanti da pensioni ed attività lavorativa, a fronte di spese correnti mensili medie di € 1.100,00.
Il D’Ecclesiis è altresì comproprietario al 50% con il coniuge di un’unità immobiliare in Gravina in Puglia.
Tenuto conto, pertanto, delle risorse e delle spese correnti mensili, nonché della mancata liquidazione dell’immobile, che esclude la necessità di reperimento di altro alloggio e di ulteriori oneri, l’accordo, contemplante il pagamento di rateo mensile di € 1.330,00, deve ritenersi sostenibile.
Quanto all’alternativa liquidatoria, buona parte delle risorse liquide offerte dal proponente verrebbero meno in ragione dei limiti di pignorabilità delle pensioni e, tenuto conto, del rischio di riduzione del prezzo di aggiudicazione dell’immobile, del valore stimato di € 152.000,00 e in proprietà del ricorrente nella misura del 50%, gravato da ipoteca, appare più che concreta l’eventualità di una ben inferiore percentuale di soddisfo dei crediti privilegiati e l’impossibilità di qualsivoglia modalità di soddisfazione del chirografari.
Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l’accordo.
P.Q.M.
omologa l’accordo di cui alla proposta come modificata in data 13.10.2021 da D’Ecclesiis Xxxxxxxx; dispone, a cura dell’OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.
Bari, 24.4.2021
Il Giudice Xxxxxxxxx Xxxxxx