CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
L’anno 2023, il giorno 23 gennaio,
Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Vice Direttore, Capo Divisione Risorse, dell’Agenzia delle entrate,
e
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma (RM) il 13 novembre 1982, C.F. FNTPGV82S13H501W, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio a far data dal 20 aprile 2007 (di seguito anche il “portavoce”),
PREMESSO CHE:
▪ In data 25 giugno 2021, prot. 168099/2021, è stato sottoscritto un contratto di lavoro autonomo con il sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, consistente nello svolgimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dell’attività di portavoce del Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Direttore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
▪ L’art. 3 del citato contratto prevede che il medesimo sia efficace a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e terminerà in coincidenza con la cessazione dell’incarico dell’attuale Direttore dell’Agenzia delle entrate;
▪ Con D.P.R. del 13 gennaio 2023 è stato rinnovato, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, l’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate, dell’avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx;
▪ Persiste l’interesse di Agenzia a beneficiare della prestazione del portavoce;
▪ l’art. 7 della legge n. 150 del 2000, stabilisce, al comma 1, che “L’organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.”;
▪ l’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, come modificato dall’art. 1, comma 14 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istitutivo di “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate, prevede che il Direttore dell’Agenzia delle entrate riveste, altresì, la carica di Direttore di “Agenzia delle entrate-Riscossione”;
▪ in considerazione dell’unitarietà della governance prevista dal legislatore della riforma della riscossione nazionale, si pone l’esigenza di assicurare, nell’ambito di un progetto unitario, una comunicazione politico-istituzionale coordinata e sinergica alle dirette dipendenze del Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Direttore dell’Agenzia delle entrate- Riscossione;
▪ il Sig. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx ha svolto regolarmente l’attività di portavoce per Agenzia in forza del contratto stipulato in data 25 giugno 2021, pertanto si ritiene di conferire il predetto incarico al medesimo professionista;
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Rapporto)
Con il presente atto le parti stipulano, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dell’attività di portavoce del Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Direttore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In nessun caso il presente contratto può valere a costituire in capo al portavoce il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in rapporto di lavoro dipendente.
Art. 2
(Oggetto e modalità di svolgimento dell’incarico)
Il portavoce, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 150/2000, dovrà coadiuvare il Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Direttore dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, svolgendo compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico- istituzionale con gli organi di informazione. In tal senso, il portavoce si relazionerà direttamente con il Direttore dell’Agenzia delle entrate in ogni circostanza e per ogni iniziativa di informazione che quest’ultimo riterrà di intraprendere, sulla base delle esigenze dallo stesso rappresentate e con i contenuti e le modalità di volta in volta stabiliti dal Direttore medesimo.
Il portavoce svolgerà l’attività in maniera autonoma, senza soggezione a potere disciplinare e senza alcun vincolo logistico, di orario ed organizzativo, rimanendo tali aspetti nella sua piena disponibilità, salvo quanto necessario per rendere effettiva la prestazione e quanto previsto dal successivo art. 4.
Art. 3 (Durata del contratto)
Il presente contratto decorrerà dal 23 gennaio 2023, nella medesima data lo stesso verrà pubblicato, ai fini della sua efficacia, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e terminerà in coincidenza con la cessazione dell’incarico dell’attuale Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il portavoce si impegna:
Art. 4
(Obblighi connessi all’incarico)
a) a svolgere la propria attività con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto. In particolare, lavorerà con autonomia operativa, senza vincoli di orario di lavoro e di presenza, organizzando il proprio lavoro in accordo con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e dedicandovi il tempo necessario per assicurare con puntualità e continuità l’efficacia della propria attività;
b) al rispetto delle conferenti disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate e del Codice etico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, consultabili sui rispettivi siti internet;
c) a comunicare tempestivamente qualsiasi circostanza o evento che possano interferire con le attività regolate dal presente contratto e in modo particolare quelle che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività programmata;
d) a non esercitare, per l’intero periodo di durata del presente contratto, attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, in conformità a quanto previsto all’art. 7 della legge n. 150/2000, oltre che, in generale, a non esercitare altre attività che risultino in contrasto con gli interessi del vertice delle Agenzie e quindi incompatibili con il presente incarico;
e) al rispetto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla riservatezza delle informazioni assunte, obbligandosi a non divulgare notizie e/o fornire dati e comunicazioni relativi a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente incarico.
Art. 5
(Trattamento economico)
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 150/2000, per l’espletamento dell’incarico, al portavoce compete un’indennità determinata in complessivi euro 102.000,00 annui, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, oltre cassa previdenziale e Iva, da corrispondere in dodici ratei mensili dietro presentazione di regolare fattura. Tale indennità è erogata nella misura intera dall’Agenzia delle entrate ed è comprensiva anche della quota riferibile alle attività oggetto del presente incarico svolte nell’interesse del Direttore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, determinata forfettariamente nella misura del 30% dell’importo complessivo.
Per le attività svolte fuori dal comune di Roma, al portavoce spetterà il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute, dietro presentazione di idonea documentazione, nei limiti di importo previsti dal Testo coordinato in materia di trattamento di trasferta e trasferimento dell’Agenzia delle entrate.
Al portavoce non spetterà alcuna ulteriore indennità al termine del presente contratto.
Art. 6 (Risoluzione)
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’altra parte mediante raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata.
L’Agenzia potrà risolvere immediatamente il presente contratto nel caso in cui il portavoce contravvenisse agli impegni di cui all’art. 4 lett. b), c), d) ed e).
A seguito della risoluzione del presente contratto l’indennità da liquidare sarà determinata
proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Art. 7
(Spese di registrazione)
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 8
(Tutela dei dati personali)
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali di cui al presente contratto verranno trattati dall’Agenzia, in qualità di Titolare, nel rispetto dei princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione di esso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
8. L’Agenzia provvede, per il tramite del proprio rappresentante a fornire l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento.
9. L’Agenzia pubblicherà il presente contratto nel proprio sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge e potrà comunicare i dati ivi contenuti a terzi, in ottemperanza ad obblighi di legge o ad ordine dell’Autorità giudiziaria.
10. Il responsabile della protezione dati personali dell’Agenzia è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 9
(Foro competente)
Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.
IL PORTAVOCE IL VICEDIRETTORE
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx CAPO DIVISIONE Xxxxxxx Xxxxxxxx