CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, IN REGIME DI SUBAPPALTO, DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE, RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA) PROVENIENTI DALLE MACERIE PRODOTTE DAGLI EVENTI SISMICI ANNO 2016 NEI COMUNI INTERESSATI DELLA REGIONE UMBRIA.
CIG: 80347147BD
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
email – xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 - 231123
Direttore dell’esecuzione del Contratto Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
email – xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tel. 0742 – 718.609 - 600
Art. 1- Oggetto dell’appalto
Nell’ambito del servizio di “rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione aree di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (CIG: 794912624B), affidato dalla Regione Umbria alla Valle Umbra Servizi Spa, occorre individuare l’operatore economico a cui la Società intende affidare, in regime di sub-appalto, il servizio oggetto del presente capitolato d’oneri, di seguito precisato.
Il luogo di esecuzione del servizio sono tutti i siti già individuati o che saranno segnalati in futuro presso i Comuni rientranti nel cratere colpito dal Sisma 2016 della Regione Umbria, oltre al sito di deposito di Misciano (Norcia) dove avverranno le attività di monitoraggio e controllo di tutte le macerie conferite (preselezione).
Il servizio comprende tutte le operazioni e le attività amministrative necessarie per la preselezione delle macerie, la bonifica e lo smaltimento dei rifiuti/materiali contenenti amianto in ottemperanza alle normative vigenti.
Il servizio consiste:
A) Interventi di bonifica nei siti di rimozione macerie presso i Comuni interessati, consistente nelle seguenti principali attività:
• Eseguire sopralluogo preventivo congiunto con responsabile Valle Umbra Servizi dei siti individuati per la pianificazione degli interventi,
• Redazione del piano/i di lavoro, nonché relativi adempimenti previsti dalle ASL competenti per territorio per il nulla osta (sono compresi tutti gli oneri di redazione e amministrativi),
• Provvedere all’eventuale campionamento ed analisi rifiuto con laboratori certificati,
• Procedere alle attività esclusivamente con personale formato ai sensi delle norme vigenti,
• Delimitazione dell’area di cantiere del sito oggetto dell’intervento e relativa segnaletica,
• Eventuali apprestamenti necessari per lavori in quota o comunque necessari per operare in sicurezza, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la eliminazione di eventuali polveri (es. bagnatura),
• Eventuale preselezione dalle macerie se presente amianto diffuso o comunque non integro,
• Preparazione e messa in sicurezza, incapsulamento e quanto altro necessario,
• Preliminare rimozione, confezionamento imballaggio ed etichettatura a norma di legge,
• Carico e trasporto con mezzi autorizzati,
• Smaltimento presso impianti autorizzati,
• Consegna entro due giorni dal trasporto dell’attestazione di avvenuto smaltimento con formulario di identificazione rifiuto FIR e tracciabilità Sistri,
• Per ogni sito di intervento dovrà essere prodotta dichiarazione di avvenuta bonifica del sito oggetto di intervento, con relativo report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firmato.
il tutto comprensivo di ogni onere per completare le varie fasi sopradescritte.
Per attività di “selezione rifiuti contenenti amianto dalle macerie in forma diffusa” si intende : nel caso di frammenti di RCA diffuse nelle macerie sotto forma di frammenti/pezzetti dei manufatti contenenti amianto, le stesse dovranno essere cernite al fine di separare le stesse in due flussi:
▪ un flusso A) costituito dal rifiuto contenente amianto che sarà poi gestito secondo le disposizioni del presente capitolato,
▪ un flusso B) privato del materiale contente amianto (che sarà oggetto della certificazione obbligatoria che la ditta dovrà rilasciare anche ai fini della rendicontazione); tale flusso assumerà il codice origine CER 200399, che sarà successivamente rimosso e trasportato dalla VUS SpA che traccerà lo stesso in apposita area dedicata nel deposito di Misciano (Norcia). Nel caso tale flusso B) presenti a successivi controlli ancora contaminazione dovuta ad una cernita parziale o insufficiente sarà svolta una ulteriore selezione, rimozione trasporto e smaltimento del RCA a cura e spesa della ditta.
Le tipologie di RCA che possono essere rinvenute:
a) rifiuti giacenti a terra (quali per es. lastre di copertura o lastre di copertura frantumate o eventuali altri rifiuti contenti amianto);
b) lastre di copertura in opera;
c) tubazioni (canne fumarie, pluviali ecc.);
d) serbatoi;
e) pannelli isolanti;
f) altri manufatti assimilabili di RCA;
g) materiale contenenti amianto in frammenti o in forma diffusa.
B) Interventi di “preselezione” delle macerie presso il sito di deposito di Misciano (Norcia), finalizzata a garantire un’ulteriore fase di controllo delle macerie avviate a selezione e trattamento (Fase di Verifica compulsiva):
• lo scarico delle macerie avverrà in area dedicata all’interno del deposito di Misciano che sarà oggetto di verifica in fase di sopralluogo;
• la stessa area dovrà essere attrezzata (cannon fog, mezzi meccanici ecc..) a cura dell’aggiudicatario per gli apprestamenti che garantiscono le successive attività,
• l’area dovrà essere condizionata dall’azione di cannon fog che integrano il sistema già esistente di abbattimento polveri e presidi necessari ai fini degli adempimenti della sicurezza,
• i cumuli di macerie dovranno essere ulteriormente aperti fino allo spessore da terra di circa 0,5 metri con mezzo meccanico adeguato (tipo escavatore 130 o macchina operatrice similare);
• il materiale così preparato sarà sottoposto all’ispezione visiva degli addetti (almeno n°2 oltre addetto alla conduzione macchina operatrice). Tutti gli addetti devono essere specificatamente formati con il compito di verificare la presenza o meno di frammenti di fibrocemento contenete amianto;
• in caso di assenza di detti frammenti il sottocumulo potrà essere considerato idoneo alle successive fasi di cernita e trattamento funzionale al riutilizzo;
• il materiale giornalmente ispezionato e validato come idoneo alla frantumazione viene messo a disposizione per essere spostato nell’area dedicata alle fasi di cernita e trattamento. Tale spostamento sarà effettuato a cura della VUS.
• Eventuali frammenti di MCA rinvenuti saranno irrorati una volta confinati, con una sostanza vinilica ed introdotti in imballaggi apposti per lo smaltimento finale e secondo i costi che verranno riconosciuti relativamente al punto A) colonna 3.
Sia per le attività comprese nella lettera A) e B) il tutto dovrà essere comprensivo di ogni onere per completare le varie fasi sopradescritte. Il prezzo finale, conseguente al ribasso offerto, dovrà essere comprensivo degli oneri riguardanti la redazione, presentazione e costi accessori di approvazione nonché relative prescrizioni che deriveranno dall’approvazione dei Piani Xx Xxxxxx presentati all’ASL competente per territorio. Tutte le maestranze e gli addetti, dovranno dimostrare di essere in regola con le visite mediche e con il registro esposti amianto, nonché essere iscritti alla categoria 10/A dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Art.2 – Definizioni
“Sito”: è il punto identificato catastalmente nei provvedimenti/ordinanze che Valle Umbra Servizi riceve su cui è stato rinvenuto RCA preliminarmente o comunque identificato anche in una fase successiva.
“Ordine di Intervento” (OdI): Eseguito il sopralluogo del sito/i e formalizzati gli adempimenti di legge e con le ASL competenti, la VUS SpA emette un ordine di intervento con identificato il sito/i di rimozione. L’ordine di intervento (OdI) in via generale è associato ad uno o più piani di lavoro ai sensi dell’art.256 Dlgs 81/08 ssmmii..
“Intervento”: per intervento si intende l’attività che la società incaricata del servizio viene chiamata a svolgere e che potrà riguardare diverse tipologie di RCA.
“Classificazione siti”:
Al fine del riconoscimento dell’importo previsto si classificano i siti a seconda della fascia quantità prodotta e smaltita (documentato dal FIR formulario identificazione e relativo scontrino di pesata) così individuata:
sito di tipo 1) fino a 500 kg
sito di tipo 2) da 501 a 1000 kg sito di tipo 3) oltre 1000 kg
Art. 3- Importo e durata del servizio.
L’importo complessivo dell’affidamento in oggetto, definito per interventi concorrenti a seconda della classificazione dei siti di intervento, ammonta ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, di cui
€ 8.000,00, oltre IVA, (pari al 4%) per costi della sicurezza.
L’importo della manodopera ammonta € 110.000,00 (centodiecimila/00)
Il contratto di subappalto avrà durata fino al 31 dicembre 2019 salvo proroghe del contratto di appalto principale e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
L’appalto potrà ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale il contratto è stato stipulato;
b) alla naturale scadenza del 31 dicembre 2019 qualora non sia stato prorogato dalla Regione Umbria (Stazione Appaltante) l’appalto principale.
La Valle Umbra Servizi non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno. Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della Valle Umbra Servizi di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
Art.4- Procedura di affidamento.
La gara è esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice Contratti Pubblici e del regolamento aziendale PG APP01 Rev. 1 “Regolamento per le gare, i contratti e gli affidamenti diretti nei settori ordinari sotto soglia”, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività, con aggiudicazione attraverso il criterio del “minor prezzo, conformemente all’art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs n.50/2016 secondo il seguente schema:
A) Interventi di bonifica nei siti di rimozione macerie presso i Comuni interessati, consistente nelle seguenti principali attività: l’individuazione del miglior offerente avviene sulla base del ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi unitari €/kg, per classificazione del sito di intervento, di cui alla seguente tabella:
Tabella A) Si precisa che l’incidenza della manodopera non è soggetta a ribasso.
B) Interventi di “preselezione” presso il sito di deposito di Misciano (Norcia), finalizzata a garantire un’ulteriore fase di controllo delle macerie avviate a selezione e trattamento (Fase di Verifica compulsiva).
Per le attività previste all’art.1 lettera B) è riconosciuto un prezzo pari a €/ton. 7,51 (sette/51); di cui incidenza della manodopera pari a €/ton 4,33 (non soggetto a ribasso) e oltre costi per la sicurezza pari a €/ton 0,30 (non soggetto a ribasso). Il prezzo unitario
€/ton. a base d’asta risulta pari a €/ton 3,18 (tre/18).
Deve essere garantita una quantità minima giornaliera sottoposta alle operazioni di preselezione pari a 250 ton.
Il ribasso % dovrà essere unico per tutti i prezzi unitari previsti per i servizi di cui al punto
A) e B). Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa.
Trattandosi di affidamento in regime di subappalto del contratto di appalto tra la Regione Umbria e la Valle Umbra Servizi spa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 14, del Codice Contratti Pubblici, il ribasso percentuale offerto in sede di gara dai partecipanti non potrà superare il valore-soglia del 20%. Conseguentemente eventuali offerte con ribasso superiore a detto limite saranno dichiarate inammissibili; e nell’eventualità di offerte uguali l’aggiudicazione avverrà per sorteggio in seduta pubblica.
La modalità di contabilizzazione e rendicontazione a misura sarà la seguente:
- Servizio A): quantità rimossa per sito attestata con FIR e scontrino pesata con cadenza mensile;
- servizio B): sulla base del quantitativo rilevato in ingresso dal primo giorno di scarico nell’area dedicata dal sistema informatico e pesa del sito di deposito di Misciano, detratte le giacenze stimate (in mc convertiti in peso con fattore di conversione 1,35
ton/mc) sull’area dedicata con cadenza mensile. A fine contratto si eseguirà un conguaglio con misura di eventuali giacenze residue sull’area dedicata con rilievo topografico e conversione in peso (fissato in ton 1,35/mc).
Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo presso il sito di deposito di Misciano (Norcia) da concordare con il DEC Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx inviando richiesta alla PEC aziendale e alla mail xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Verrà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo su carta intestata VUS da allegare alla documentazione di gara.
La Valle Umbra Servizi s.p.a. si riserva il diritto di:
1) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Art. 5 -Caratteristiche e requisiti di partecipazione alla gara. E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti speciali:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinente all'oggetto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
b) iscrizione all’Albo Gestori Ambientali presso la Camera di commercio (C.C.I.A.A.), per le seguenti categorie e classi:
- Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto ed in particolare:
a1) Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, Classe E (importi fino a € 200.000) o superiore.
a2) Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. Classe E (importi fino a € 200.000) o superiore.
a3) Dimostrare il possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, classe F “quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate” o classe superiore;
a4) Nel caso di eventuale intermediazione prevista e consentita dalle norme vigenti avere l’iscrizione alla Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, classe F “quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate” o classe superiore;
Si precisa che, ai sensi del comma 10 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il possesso dei detti requisiti.
c) iscrizione nella “White List” pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di tale requisito. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
d) iscrizione nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori istituita dall’art. 30 comma 6 DL n. 189/2016 convertito in L.n.229/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di tale requisito. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
e) possesso di idonea dichiarazione (referenza bancaria) di un Istituto di Credito in grado di attestare l‘idoneità finanziaria dell‘Impresa ai fini di assunzione dell‘appalto in questione
f) attestazione categoria OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, classifica I importi fino a € 258.228;
g) possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 o successiva, rilasciato da un organismo accreditato;
h) dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti del sistema di tracciabilità per rifiuti pericolosi SISTRI;
i) dichiarazione sulla disponibilità di impianto/i autorizzato/i per lo smaltimento di CER 170605* materiali da costruzione contenti amianto e CER 170601* materiali isolanti contenti amianto; e dichiarazione degli estremi della/e relativa/e autorizzazione/i;
j) dichiarazione che l’impresa utilizza proprio personale qualificato, in possesso dell’apposito attestato per le opere di bonifica da amianto, dotato di certificato di idoneità alla mansione;
k) dichiarazione dell’elenco del personale formato da enti riconosciuti per lavoratore addetto ad operazioni di bonifica rimozione e smaltimento amianto;
l) dichiarazione di rispondenza ai requisiti indicati dall’articolo 256, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’art. 212 del X.Xxx. 152/06 e s.m.i., e di aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
m) dichiarazione di disporre di unità di decontaminazione;
REQUISITI DI ESECUZIONE:
n) impegno che l’impresa adotta tutte le norme di sicurezza per i propri lavoratori addetti a garantire le misure a tutela della salute pubblica;
o) impegno che l’impresa provvede con propria attrezzatura, mezzi idonei e personale formato alle operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti da dimostrare con idonea dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
p) impegno ad effettuare, a propria cura e spesa tramite campionatori d’aria, il campionamento delle fibre di amianto aereo-disperse per i controlli presso i siti di intervento, da effettuare su richiesta della VUS Spa;
q) disponibilità di mezzi e attrezzature di idonee dimensioni per accedere in centri storici e per interventi con limitata disponibilità di spazio;
r) impegno all’avvio del servizio, di cui al presente appalto, entro cinque giorni lavorativi dall’affidamento del servizio, anche in via di esecuzione in urgenza;
s) impegno a garantire, per 6 (sei) giorni settimanali (domenica esclusa), la presenza sul posto del proprio personale, con non meno di due addetti, entro e non oltre 3 ore dalla richiesta/chiamata di VUS spa, per effettuare operazioni di messa in sicurezza, al fine di non interrompere l’attività di rimozione/selezione delle macerie svolta dagli addetti VUS SPA e dai Vigili del Fuoco, e definire le successive fasi di intervento.
t) predisposizione, da tecnico abilitato, del Piano di lavoro che sarà presentato all’Asl per la successiva approvazione; nell’offerta formulata dovranno essere compresi tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni dell’ASL competente circa il nulla osta ad intervenire, campionamenti analisi e monitoraggi e quanto altro prescritto in termini di sicurezza e predisposizioni necessarie per il cantiere; è richiesta la predisposizione di due squadre minime che contemporaneamente dovranno essere presenti in due territori non contigui o su due Comuni;
u) indicazione di referente unico con numeri cellulari reperibili, email/PEC dove inviare l’ordine di intervento ed ogni altro contatto per la regolare esecuzione degli adempimenti del servizio.
L’impresa avrà a suo carico tutti gli oneri al fine di completare il servizio di cui all’oggetto. In particolare:
1. Sopralluogo congiunto con tecnico responsabile della Valle Umbra Servizi S.p.A.;
2. Eventuale prelievo di campione del materiale contenente amianto e relative analisi di laboratorio qualificato;
3. Stesura del Piano di lavoro-sicurezza e presentazione all’azienda ASL ed ogni altro adempimento sino all’ottenimento del nulla osta;
4. Inizio lavori all’emissione dell’odine di intervento il servizio al massimo entro le 24 ore dalla segnalazione o al rilascio del nullaosta della ASL;
5. Delimitazione dell’area di cantiere ed istallazione della relativa segnaletica ed ogni altro apprestamento per operare in sicurezza;
6. Rimozione tramite manodopera specializzata formata ed in regola con le norme antinfortunistiche del materiale contenente amianto;
7. Confezionamento ed imballaggio dell’RCA rimosso;
8. le quantità dei rifiuti prelevate potranno, su richiesta del Responsabile Valle Umbra Servizi, essere riscontrate presso la pesa del deposito di Misciano (Norcia), e/o in altra pesa indicata da Valle Umbra Servizi SPA;
9. il materiale, debitamente imballato in contenitori idonei omologati, potrà essere depositato temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all’interno del sito di intervento, delimitato con nastro segnaletico e individuato da apposito cartello; il materiale dovrà essere prelevato entro e non oltre 3 (tre) giorni dal completamento dell’intervento di bonifica o nel caso di apposito ordine di servizio da parte di VUS;
10. Adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti (registri, FIR, Sistri ecc)
11. Carico, trasporto e scarico presso impianto autorizzato smaltimento;
12. Controllo, dietro richiesta della VUS o ASL competente per territorio, delle fibre aereo- disperse con campionamento ed analisi conformi alla normativa vigente in materia;
13. Restituzione delle aree bonificate dall’amianto mediante rilascio in copia di documentazione con riferimento il numero di Ordine di Intervento OdI emesso da VUS:
• Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del rifiuto a base d’amianto e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento Eventuale Certificato per la caratterizzazione del rifiuto e scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione;
• Piano di lavoro presentato all’azienda ASL;
• Nulla osta della ASL competente per territorio per inizio lavori;
• Lettera di comunicazione per inizio e fine lavori indirizzata all’ASL;
• Esiti dei controlli delle fibre aereo-disperse se effettuati rilievi;
• Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firmato.
Art. 6- Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi:
• Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione;
• Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma
Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.
Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00
00000 - Xxxxxxx (XX) e dovranno indicare
- sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto;
- la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 7 – Deposito cauzionale definitivo
L’Affidatario è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Art. 8 – Copertura assicurativa
La Ditta aggiudicataria dovrà disporre di copertura assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi in corso di validità con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000
Art. 9- Penali
Le penali sono previste per i seguenti ritardi di intervento:
a) nel caso di mancato avvio del servizio A) di cui all’art.1, anche in caso di esecuzione in via d’urgenza entro 5 giorni dalla comunicazione: € 200 per ogni giorno di ritardo dopo il quinto giorno;
b) nel caso di mancato avvio del servizio B) di cui all’art.1, anche in caso di esecuzione in via d’urgenza entro 5 giorni dalla comunicazione: € 500 per ogni giorno di ritardo dopo il quinto giorno;
c) nel caso di mancato raggiungimento nel servizio B) della quantità minima giornaliera sottoposta alle operazioni di preselezione pari a 250 ton: € 200 per ogni evento rilevato;
d) nel caso di mancato intervento all’emissione dell’odine di intervento il servizio entro le 24 ore dalla segnalazione comunicato via mail e/o fax: € 200 per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore;
e) mancato prelievo del materiale non oltre 3 (tre) giorni dal completamento dell’intervento di bonifica o nel caso di apposito ordine di servizio da parte di VUS: €100 per ogni giorno di ritardo;
f) nel caso di chiamata in urgenza e mancato intervento entro le 3 ore dalla richiesta/chiamata di Valle Umbra Servizi spa per effettuare operazioni di messa in sicurezza, al fine di non interrompere l’attività di rimozione/selezione delle macerie svolta dagli addetti VUS SPA e dai Vigili del Fuoco e definire le successive fasi di intervento: € 200 .
Art. 10 – Obblighi di riservatezza
Il Subappaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con Valle Umbra Servizi vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). Valle Umbra Servizi e l’Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. Valle Umbra Servizi e l’Aggiudicatario daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
Art. 11 – Cessione/subappalto del contratto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ fatto espresso divieto di subappalto.
Art. 12 - Sospensione – Risoluzione – Recesso
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) nell’ipotesi di effettuazione di transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
Art. 13 – Richiamo alle leggi
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, compatibilmente e nel rispetto della disciplina specifica del subappalto.
Art. 14 – Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 15 - Sistema di gestione di qualità
La Valle Umbra Servizi, essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001, effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:
- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della Valle Umbra Servizi;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla Valle Umbra Servizi e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.
Il Fornitore si impegna ad applicare le procedure comunicate da Valle Umbra Servizi e ad estenderle per patto espresso al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2008.
Le verifiche, con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico della Appaltatore, che la Valle Umbra Servizi tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la Valle Umbra Servizi dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
Art. 16 - Stipulazione del contratto di subappalto.
La Valle Umbra Servizi, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione entro il termine massimo di trenta giorni dal termine delle operazioni di gara. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica da parte della Valle Umbra Servizi del possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di servizio ha luogo ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 commi 9 e 10 del D.Lgs 50/2016. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto di subappalto è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte della Regione Umbria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; pertanto solo nel caso che la Regione Umbria rilasci l’autorizzazione a subappaltare, ovvero che sia trascorso il termine di cui all’art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 dal pervenimento della richiesta di autorizzazione alla Regione Umbria, senza che questa abbia provveduto (silenzio assenso), potrà essere avviato il servizio in base alle modalità previste nel presente contratto di subappalto; nel caso l’Amministrazione Regionale neghi l’autorizzazione al subappalto, il presente contratto si intenderà nullo a tutti gli effetti, senza diritto per il subappaltatore al risarcimento danni e/o ad altro compenso per qualsivoglia titolo o causa.
Il contratto di subappalto sarà stipulato in modalità elettronica, nella forma prevista dall’art. 32 comma 14 del Codice Contratti pubblici, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale. Dopo l’apposizione dell’ultima firma digitale da parte della Committente, il contratto, completo di tutti gli allegati, viene repertoriato e fascicolato presso l’archivio informatico “Archiflow” della Valle Umbra Servizi spa. La data indicata nella fascicolazione che verrà comunicata al Sub-Appaltatore (data e numero di protocollo), rappresenta la data di stipula, fermo restando che l’efficacia e l’esecutività del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione al subappalto. L’imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii., calcolata sul contratto sarà versata dal Subappaltatore mediante un bonifico bancario e la stessa verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 11371/04 del 01/09/2004 dell’Agenzia delle Entrate di Spoleto.
La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso e le spese conseguenti faranno interamente carico alla Parte che, con il suo comportamento, ha obbligato l’altra parte alla registrazione stessa.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse di registrazione, ecc.) sono a totale carico del subappaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Valle Umbra Servizi Spa.