INDICE
INDICE
PARTE AMMINISTRATIVA 1
CAPO I - NORME GENERALI DELL’APPALTO 1
1.1. Oggetto dell’appalto 1
1.2. Ammontare dell’appalto 1
1.3. Distribuzione degli importi 2
1.4. Incidenza manodopera 3
1.5. Forma e principali dimensioni delle opere 3
1.6. Condizioni dell’appalto 3
1.7. Documenti che fanno parte del contratto d’appalto 4
1.8. Interpretazione del contratto 10
1.9. Domicilio dell’appaltatore 10
1.10. Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere 10
1.11. Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro – Contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualità ed assistenza 10
1.12. Subappalto 11
1.13. Consegna dei lavori 14
1.14. Consegna dei lavori e concreto inizio 14
1.15. Consegna in via di urgenza dei lavori 14
1.16. Programma esecutivo dei lavori 15
1.17. Sospensione e ripresa dei lavori 15
1.18. Certificato di ultimazione dei lavori 15
1.19. Termine di ultimazione dei lavori e penale 16
1.20. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio. 16
1.21. Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione 17
1.22. Lavoro notturno e festivo 17
1.23. Invariabilità del prezzo 18
1.24. Nuovi prezzi 18
1.25. Prezzi di elenco – Revisione – Prezzo chiuso 19
1.26. Documento Unico di Regolarità Contributiva 20
1.27. Pagamenti in acconto – Anticipazioni – Interessi per ritardato pagamento 20
1.28. Conto finale 20
1.29. Cessione del corrispettivo d’appalto 20
1.30. Contabilità dei lavori 21
1.31. Lavori in economia 21
1.32. Cauzione definitiva 22
1.33. Polizza di assicurazione per danni e r. c. contro terzi 23
1.34. Garanzie 24
1.35. Direzione dei lavori 25
1.36. Impianto di cantiere e programma dei lavori 25
1.37. Direzione del cantiere personale dell’appaltatore 25
1.38. Condotta dei lavori – Ordini di servizio 27
1.39. Personale dell’appaltatore 28
1.40. Sorveglianza 28
1.41. Varianti 29
1.42. Variazioni alle opere progettate 29
1.43. Piano di qualità di costruzione e di installazione 30
1.44. Eccezioni dell’appaltatore - Riserve 30
1.45. Danni di forza maggiore 31
1.46. Norme di sicurezza generali 32
1.47. Piani di sicurezza 33
1.48. Occupazioni temporanee e permanenti - Discariche - Strade di servizio e di accesso ai cantieri - Permessi e relativi nulla osta. 34
1.49. Aree espropriate e occupate temporaneamente dal Consorzio, ripicchettamento 35
1.50. Opere di terzi interessate dai lavori 35
1.51. Cartelli di cantiere 36
1.52. Approvazione dei progetti costruttivi di cantiere 37
1.53. Altri oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 38
1.54. Proprietà degli oggetti ritrovati 43
1.55. Collaudo 44
1.56. Controversie 44
PARTE TECNICA 45
2. CAPO II: NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 46
2.1. Tracciamenti 47
2.2. Decespugliamento e disboscamento 47
2.2.1 Vegetazione arbustiva ed erbacea 47
2.2.2 Vegetazione arborea 48
2.3. Scavi 48
2.4. Scavi di canali per risezionamento e ricalibratura 51
2.5. Demolizioni e rimozioni 52
2.6. Formazione di rilevati arginali 53
2.7. Rinterri 55
2.8. Lavori di inerbimento 55
2.9. Smaltimento rifiuti da demolizioni e scavi 56
2.10. Ritombamenti 56
2.11. Presidi di sponda 57
2.12. Impianto essenze arboree 58
2.13. Opere provvisionali 58
2.14. Geotessili 58
2.15. Tubazioni in calcestruzzo armato centrifugato o turbocentrifugato o turbovibrocompresso. 59
2.16. Noleggi 66
2.17. Materiali lapidei 66
2.18. Conglomerati cementizi armati 70
2.19. Paratie di palancole tipo Xxxxxxx 70
2.20. Pali trivellati di piccolo diametro in malta cementizia ed armatura metallica 86
2.21. Diaframmi plastici in miscela di cemento-bentonite 88
2.22. Opere e strutture in muratura 89
2.23. Opere di conservazione e restauro delle superfici con il metodo del “cuci-scuci” 93
2.24. Opere e strutture metalliche 93
2.25. Esecuzione delle saldature 96
2.26. Verniciatura e zincatura di opere metalliche 98
2.27. Opere di impermeabilizzazione 101
2.28. Formazione di giunti idroespansivi 102
2.29. Sistemi per rivestimenti interni ed esterni 103
2.30. Intonaci 105
2.31. Infissi 107
2.32. Posa in opera di tubazioni in acciaio 109
2.33. Parapetti metallici 112
2.34. Elettropompe sommergibili 113
2.35. Impianti di sgrigliatura 114
2.36. Legnami 116
4. CAPO IV: MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PROVE IMPIANTI | E CONSEGNA | 130 |
4.1. Prove preliminari | 130 | |
4.2. Documentazione di consegna impianto | 130 |
3. CAPO III: NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | 118 |
3.1. PARTE I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 3.2. Apparecchiature e materiali in genere 3.3. Certificazioni e prove ufficiali 3.4. Manuale d’uso e manutenzione 3.5. Istruzioni 3.6. Spedizioni e magazzinaggi 3.7. Prodotti di catalogo 3.8. Prese per impiego in ambienti industriali o similari 3.9. Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 3.10. Interruttori in esecuzione “scatolata” 3.11. Quadri di comando e distribuzione in lamiera 3.12. Prescrizioni riguardanti i circuiti – Cavi e conduttori 3.13. Canalizzazioni 3.14. Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione 3.15. Xxxxxx porta cavi | 118 118 118 118 119 119 119 119 120 121 122 124 127 127 128 |
3.16. Illuminazione di sicurezza | 128 |
3.17. Apparecchi d'illuminazione | 129 |
PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO I - NORME GENERALI DELL’APPALTO
SEZIONE I - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti nel “Progetto per la miglior gestione irrigua” (nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo), ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente articolo.
Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Le indicazioni del presente capitolato, il P.S.C., gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
1.2 Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto, ammonta a € 4'290'760.24 (quattromilioniduecentonovantamilasettecentosessanta/24) di cui:
• per lavori a misura 3'692'421.94
• per lavori a corpo 516'068.72
Subtotale euro 4'208'490.66
• per oneri della sicurezza previsti dal P.S.C. non soggetti a ribasso d’asta
82'269.58
TOTALE euro 4'290'760.24
1.3 Distribuzione degli importi
Con riferimento agli importi per lavori a misura, per lavori ed oneri compensati a corpo e per i lavori in economia, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risulta riassunta nel seguente prospetto.
A) LAVORI A MISURA: | Lavori (€) | Oneri della sicurezza (€) | CATEGORIA |
Espurghi e difese di sponda | 778'790.86 | 15’224.17 | |
Manufatti | 950'006.76 | 18'571.18 | OG8 |
Opere elettromeccaniche | 173'530.22 | 3'392.25 | |
Diaframmi | 1'790'094.10 | 34'993.61 | OS21 |
Totale A 3'692'421.94 72'181.21
B) LAVORI A CORPO: | |||
Espurghi e difese di sponda | 9'000.00 | 175.94 | |
Manufatti | 45'689.12 | 893.16 | OG8 |
Opere elettromeccaniche | 454'879.60 | 8'892.20 | |
Diaframmi | 6'500.00 | 127.08 | OS21 |
Totale B | 516'068.72 | 10'088.37 |
Totale A+B | 4'208'490.66 | 82'269.58 |
C) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta): | |||
Totale C | 82'269.58 |
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) euro 4'290'760.24
Categoria lavori | Importo lavori € |
OG 8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA | 2'459'045.46 |
OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI | 1'831'714.78 |
TOTALE | 4'290'760.24 |
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori a misura, a corpo ed in economia, soggetti ad offerta prezzi, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che la Stazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto) con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 30 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici di interesse regionale.
1.4 Incidenza manodopera
Il calcolo dell’incidenza presunta della manodopera è riportata nell’Allegato 9.3, e risulta come di seguito riportato:
N. progr. | LAVORI | Importo lavori € | Importo manodopera [€] | Incidenza manodopera [%] |
1 | Lavori a misura | 3'692'421.94 | 606'408.65 | 16.42 |
2 | Lavori a corpo | 516'068.72 | 52'797.98 | 10.23 |
TOTALE | 4'208'490.66 | 659'206.63 | 15.66 |
1.5 Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto, di cui formano parte integrante, e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto eventualmente specificato nella fase esecutiva, dal direttore dei lavori.
Sono, pertanto, comprese nell'appalto le seguenti opere:
- Scavi per la ricalibratura di canali, scavi di scotico, di sbancamento, scavi a sezione obbligata, demolizioni, rinterri, ingegneria ambientale;
- Ripristino di rivestimenti di sponda;
- Formazione di diaframmi, pali e micropali di fondazione;
- Calcestruzzi, casseri, ferri di armatura;
- Aggiornamento e potenziamento di opere elettromeccaniche (pompe, sgrigliatori, quadri e impianti elettrici), opere di carpenteria metallica.
1.6 Condizioni dell’appalto
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore, stante quanto attestato in sede di procedura d’affidamento che ivi si intende integralmente richiamato, dichiara:
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto l’offerta stessa congrua e remunerativa.;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione dei lavori, l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
SEZIONE II DISCIPLINA CONTRATTUALE E SUBAPPALTO
1.7 Documenti che fanno parte del contratto d’appalto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale adottato dalla Giunta Regionale (d’ora in poi nel testo C. G. A. R.) ;
b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) il modulo di offerta prezzi;
d) il Cronoprogramma;
e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006;
f) i seguenti disegni di progetto (nb: gli elaborati indicati in colore grigio/corsivo rappresentano solo intestazione/titolo capitolo e non costituiscono specifico elaborato):
ELABORATO n. | TITOLO ELABORATO |
1. | Relazione descrittiva (rev. 0) |
2.0 | Relazione idrologica ed idraulica (rev. 0) |
2.1.a. | Relazione geotecnica (rev. 0) |
2.1.b. | Prove penetrometriche e sondaggi (rev. 0) |
2.1.c. | Relazione geologica (rev. 0) |
2.2.a. | Progetto per la gestione delle terre di scavo, all.A alla X.X.X. 0000/0000 - Xxxxxxxxx (xxx. 0) |
2.2.b.0. | Planimetrie dei siti di destinazione delle terre di scavo - Tavola 1 di 4 |
2.2.b.1. | Planimetrie dei siti di destinazione delle terre di scavo - Tavola 2 di 4 |
2.2.b.2. | Planimetrie dei siti di destinazione delle terre di scavo - Tavola 3 di 4 |
2.2.b.3. | Planimetrie dei siti di destinazione delle terre di scavo - Tavola 4 di 4 |
3.0.a. | Corografia generale su CTR scala 1:30000 (rev.0) |
3.1.a. | Intervento n. 1 – Derivazione Cà Erizzo, Paltanella: Planimetria generale dell'intervento scala 1:5000 (rev.0) |
3.1.b.0. | Planimetria derivazione Cà Erizzo, Paltanella (1/6) (rev.0) |
3.1.b.1. | Planimetria derivazione Cà Erizzo, Paltanella (2/6) (rev.0) |
3.1.b.2. | Planimetria derivazione Cà Erizzo, Paltanella (3/6) (rev.0) |
3.1.b.3. | Planimetria derivazione Cà Erizzo, Paltanella (4/6) (rev.0) |
3.1.b.4. | Planimetria derivazione Cà Erizzo, Paltanella (5/6) (rev.0) |
3.1.b.5. | Planimetria derivazione Cà Erizzo, Paltanella (6/6) (rev.0) |
3.1.c.0.x. | Xxxxx Maseralino sez. 001-010 (rev.0) |
3.1.c.0.b. | Scolo Maseralino sez. 011-020 (rev.0) |
3.1.c.0.c. | Scolo Maseralino sez. 021-032 (rev.0) |
3.1.c.1.a. | Diramazione Maseralino sez. 101-108 (rev.0) |
3.1.c.1.b. | Diramazione Maseralino sez. 109-114 (rev.0) |
3.1.c.2.x. | Xxxxxxxxxxx Maseralino sez. 201-208 (rev.0) |
3.1.c.2.b. | Allacciante Maseralino sez. 209-216 (rev.0) |
3.1.c.3.x. | Xxxxx Paltanella sez. 301-308 (rev.0) |
3.1.c.3.b. | Scolo Paltanella sez. 309-314 (rev.0) |
3.1.c.4.a. | Diramazione Paltanella sez. 401-409 (rev.0) |
3.1.c.4.b. | Diramazione Paltanella sez. 410-414 (rev.0) |
3.1.c.5.x. | Xxxxxxxxxxx Gorgo sez. 501-512 (rev.0) |
3.1.c.5.b. | Allacciante Gorgo sez. 513-523 (rev.0) |
3.1.c.6.x. | Xxxxx Xxxxx sez. 601-612 (rev.0) |
3.1.c.6.b. | Xxxxx Xxxxx sez. 613-624 (rev.0) |
3.1.c.6.c. | Xxxxx Xxxxx sez. 625-637 (rev.0) |
3.1.c.6.d. | Xxxxx Xxxxx sez. 638-644 (rev.0) |
ELABORATO n. | TITOLO ELABORATO |
3.1.d.0. | Xxxxx Xxxxxxxxxx prof. 001-032 (rev.0) |
3.1.d.1. | Diramazione Maseralino prof. 101-114(rev.0) |
3.1.d.2. | Allacciante Maseralino prof. 201-216 (rev.0) |
3.1.d.3. | Xxxxx Xxxxxxxxxx prof. 301-314 (rev.0) |
3.1.d.4. | Diramazione Paltanella prof. 401-414(rev.0) |
3.1.d.5. | Xxxxxxxxxxx Xxxxx prof. 501-523 (rev.0) |
3.1.d.6. | Xxxxx Xxxxx prof. 601-644 (rev.0) |
3.1.e.0. | Planimetria, sezioni e prospetti della derivazione Cà Erizzo (rev.0) |
3.1.e.1. | Armature opere in c.a. derivazione Cà Erizzo (rev.0) |
3.1.e.2. | Planimetria, sezioni e prospetti sostegno Xxxxxx (rev.0) |
3.1.e.3. | Armature opere in c.a. sostegno Xxxxxx (rev.0) |
3.1.e.4. | Carpenterie metalliche paratoia del sostegno Xxxxxx (rev.0) |
3.1.e.5. | Carpenterie metalliche grigliati del sostegno Xxxxxx (rev.0) |
3.1.e.6. | Planimetria, sezioni e prospetti attraversamento via Nespolari (rev.0) |
3.1.e.7. | Armature opere in c.a. attraversamento via Nespolari (rev.0) |
3.1.e.8. | Planimetria, sezioni e prospetti attraversamento via Belfiore (rev.0) |
3.1.e.9. | Armature opere in c.a. attraversamento via Belfiore (rev.0) |
3.1.f.0. | Planimetria catastale Comune di Due Carrare, Foglio 28 |
3.1.f.1. | Planimetria catastale Comune di Due Carrare, Foglio 29 |
3.1.f.2. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 2 |
3.1.f.3. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 3 |
3.1.f.4. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 5 |
3.1.f.5. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 6 |
3.1.f.6. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 7 |
3.1.f.7. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 8 |
3.1.f.8. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 9 |
3.1.f.9. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 12 |
3.1.f.10. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 13 |
3.1.f.11. | Planimetria catastale Comune di Pernumia, Foglio 4 |
3.1.f.12. | Planimetria catastale Comune di Pernumia, Foglio 5 |
3.2.a.0. | Intervento n.2 – Derivazione sifone Montecchio: Planimetria generale dell'intervento scala 1:5000 (rev.0) |
3.2.b.0. | Planimetria derivazione sifone Montecchio (1/2) (rev.0) |
3.2.b.1. | Planimetria derivazione sifone Montecchio (2/2) (rev.0) |
3.2.c.0.x. | Xxxxxxxxxxx sifone Montecchio sez. 001-003 (rev.0) |
3.2.c.1.x. | Xxxxxxxxxxx Desturello sez. 101-106 (rev.0) |
3.2.c.1.x. | Xxxxxxxxxxx Desturello sez. 107-113 (rev.0) |
3.2.c.2.a. | Canale Desturello sez. 201-208 (rev.0) |
3.2.c.2.b. | Canale Desturello sez. 209-218 (rev.0) |
3.2.c.3.a. | Diramazione Desturello sez. 301-305 (rev.0) |
3.2.c.4.x. | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx sez. 400-405 (rev.0) |
3.2.c.4.b. | Allacciante Bagnarolo sez. 406-410 (rev.0) |
3.2.d.0. | Allacciante sifone Montecchio prof. 001-003 (rev.0) |
3.2.d.1. | Allacciante Desturello prof. 101-113 (rev.0) |
3.2.d.2. | Canale Desturello prof. 201-218 (rev.0) |
3.2.d.3. | Diramazione Desturello prof. 301-305 (rev.0) |
3.2.d.4. | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx prof. 400-410 (rev.0) |
3.2.e.0. | Planimetria, sezioni, prospetti del sifone Montecchio e carpenterie metalliche (rev.0) |
3.2.e.1. | Armature opere in c.a. sifone a cavaliere d'argine Montecchio (rev.0) |
3.2.e.2. | Planimetria, sezioni, prospetti del manufatto di partizione (rev. 0) |
3.2.e.3. | Armature opere in c.a. manufatto di partizione (rev. 0) |
3.2.e.4. | Planimetria, sezioni, prospetti e armature opere in c.a. degli |
3.2.e.5. | Attraversamenti in prossimità del manufatto partitore (rev. 0) |
3.2.e.6. | Planimetria, sezioni, prospetti dell'attraversamento di via Cavallino (rev. 0) |
3.2.e.7. | Armature opere in c.a. dell'attraversamento di via Cavallino (rev. 0) |
3.2.e.8. | Planimetria, sezioni, prospetti dei manufatti dell'Allacciante Bagnarolo (rev. 0) |
3.2.e.9. | Armature opere in c.a. manufatti dell'Allacciante Xxxxxxxxx (rev. 0) |
3.2.f.0. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 15 |
3.2.f.1. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 18 |
3.2.f.2. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 19 |
ELABORATO n. | TITOLO ELABORATO |
3.2.f.3. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 22 |
3.2.f.4. | Planimetria catastale Comune di Pernumia, Foglio 10 |
3.2.f.5. | Planimetria catastale Comune di Pernumia, Foglio 11 |
3.3.a.0 | Intervento n. 3 – Potenziamento impianto di sollevamento di Agna: Planimetrie, sezioni e prospetti dell'impianto (rev.0) |
3.3.a.1 | Carpenteria 1 |
3.3.a.2 | Carpenteria 2 |
3.3.a.3 | Dettagli costruttivi 1 |
3.3.a.4 | Dettagli costruttivi 2 |
3.3.a.5 | Dettagli costruttivi 3 |
3.3.a.6 | Fabbricato di servizio – Piante e sezioni |
3.3.a.7 | Fabbricato di servizio – Opere di fondazione pianta e dettagli |
3.3.a.8 | Fabbricato di servizio – Copertura pianta e dettagli |
3.3.b.0. | Planimetria catastale Comune di Agna, Foglio 12 |
3.3.b.1. | Planimetria catastale Comune di Agna, Foglio 16 |
3.4.a.0. | Intervento n. 4 – Collegamento bacini Punta Gorzone e Foresto Centrale: Planimetrie, sezioni e prospetti del manufatto di collegamento (rev.0) |
3.4.a.1. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.4.a.2. | Carpenterie metalliche paratoia di sostegno (rev.0) |
3.4.a.3. | Carpenterie metalliche grigliati e parapetti (rev.0) |
3.4.b.0. | Ponte sul canale Porzile - Planimetrie, sezioni e prospetti del ponte (rev.0) |
3.4.b.1. | Armature e opere in c.a. del ponte (rev.0) |
3.4.c.0. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 9 |
3.4.c.1. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 10 |
3.5.a. | Intervento n. 5 – Ricalibratura scolo Secondario Superiore: Planimetria generale dell'intervento scala 1:5000 (rev.0) |
3.5.b.0. | Planimetria ricalibratura scolo Secondario Superiore (1/4) (rev.0) |
3.5.b.1. | Planimetria ricalibratura scolo Secondario Superiore (2/4) (rev.0) |
3.5.b.2. | Planimetria ricalibratura scolo Secondario Superiore (3/4) (rev.0) |
3.5.b.3. | Planimetria ricalibratura scolo Secondario Superiore (4/4) (rev.0) |
3.5.c.0. | Scolo Secondario Superiore sez. 01-23 (rev.0) |
3.5.c.1. | Scolo Secondario Superiore sez. 24-46 (rev.0) |
3.5.c.2. | Scolo Secondario Superiore sez. 47-69 (rev.0) |
3.5.d. | Profilo dello scolo Secondario Superiore (rev.0) |
3.5.e.0. | Planimetria, sezioni e prospetti del manufatto di sostegno (rev.0) |
3.5.e.1. | Armature opere in c.a. del manufatto di sostegno (rev.0) |
3.5.e.2. | Carpenterie metalliche paratoia di sostegno (rev.0) |
3.5.e.3. | Carpenterie metalliche grigliati e parapetti (rev.0) |
3.5.f.0. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 4 |
3.5.f.1. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 5 |
3.5.f.2. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 6 |
3.5.f.3. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 18 |
3.5.f.4. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 20 |
3.5.f.5. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 22 |
3.5.f.6. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 23 |
3.5.f.7. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 24 |
3.5.f.8. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 25 |
3.6.a. | Intervento n. 6 – Collegamento Olmo-Sardella: Planimetria generale dell'intervento scala 1:5000 (rev.0) |
3.6.b. | Planimetrie di progetto scala 1:1000 (rev.0) |
3.6.b.0. | Planimetria collegamento Olmo-Sardella (1/2) (rev.0) |
3.6.b.1. | Planimetria collegamento Olmo-Sardella (2/2) (rev.0) |
3.6.c.0. | Sezioni dell'Allacciante Olmo-Sardella sez. 001-010 (rev.0) |
3.6.c.1. | Sezioni dell'Allacciante Olmo-Sardella sez. 011-017 (rev.0) |
3.6.d. | Profilo dell'Allacciante Olmo-Sardella prof. 001-017 (rev.0) |
3.6.e.0. | Planimetria, sezioni e prospetti del manufatto di presa (rev.0) |
3.6.e.1.a. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.6.e.1.b. | Armature opere in c.a. del pozzetto di regolazione (rev.0) |
3.6.e.2. | Carpenterie metalliche paratoia di presa (rev.0) |
ELABORATO n. | TITOLO ELABORATO |
3.6.e.3. | Carpenterie metalliche grigliati e parapetti (rev.0) |
3.6.f.0. | Planimetria catastale Comune di Bagnoli di Sopra, Foglio 2 |
3.6.f.1. | Planimetria catastale Comune di Bagnoli di Sopra, Foglio 3 |
3.6.f.2. | Planimetria catastale Comune di Bagnoli di Sopra, Foglio 4 |
3.6.f.3. | Planimetria catastale Comune di Bagnoli di Sopra, Foglio 16 |
3.7.a. | Intervento n. 7 – Botte a sifone Gorgo-Cartura: Planimetrie, sezioni e prospetti del manufatto (rev.0) |
3.7.b.1. | Armature opere in c.a. del manufatto 1/2 (rev.0) |
3.7.b.2. | Armature opere in c.a. del manufatto 2/2 (rev.0) |
3.7.c. | Carpenterie metalliche passerella (rev.0) |
3.8.a. | Intervento n. 8 – Ricalibratura Xxxxx Xxxxxxxxxx: Planimetria generale dell'intervento scala 1:5000 (rev.0) |
3.8.b.0 | Planimetria ricalibratura scolo Palazzetto 1:1'000 (1 di 2) (rev.0) |
3.8.b.1 | Planimetria ricalibratura scolo Palazzetto 1:1'000 (2 di 2) (rev.0) |
3.8.c.0. | Scolo Palazzetto sez. 001-012 (rev.0) |
3.8.c.1. | Scolo Palazzetto sez. 013-022 (rev.0) |
3.8.c.2. | Xxxxx Xxxxxxxxxx sez. 023-032 (rev.0) |
3.8.c.3. | Xxxxx Xxxxxxxxxx sez. 033-040 (rev.0) |
3.8.d. | Profilo Xxxxx Xxxxxxxxxx prof. 001-040 (rev.0) |
3.8.e.0. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 27 |
3.8.e.1. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 33 |
3.8.e.1. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 33 |
3.8.e.2. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 38 |
3.8.e.3. | Planimetria catastale Comune di Monselice, Foglio 39 |
3.9.a. | Intervento n. 9 – Sostegno Vitella: Planimetrie, sezioni e prospetti del manufatto (rev.0) |
3.9.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.9.c. | Carpenterie metalliche paratoia di sostegno (rev.0) |
3.9.d. | Carpenterie metalliche grigliati e parapetti (rev.0) |
3.9.e.0. | Planimetria catastale Comune di Bagnoli di Sopra, Foglio 7 |
3.9.e.1. | Planimetria catastale Comune di Bagnoli di Sopra, Foglio 16 |
3.10.a. | Intervento n. 10 – Sostegno Sardella: Planimetrie, sezioni e prospetti del manufatto (rev.0) |
3.10.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.10.c. | Carpenterie metalliche paratoia di sostegno (rev.0) |
3.10.d. | Carpenterie metalliche grigliati e parapetti (rev.0) |
3.11.a. | Intervento n. 11 – Sostegno Gorgo 1: Planimetrie, sezioni e prospetti del manufatto (rev.0) |
3.11.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.11.c. | Carpenterie metalliche paratoia di sostegno (rev.0) |
3.11.d. | Carpenterie metalliche grigliati e parapetti (rev.0) |
3.12.a. | Intervento n. 12 – Sostegno Gorgo 2: Planimetrie, sezioni e prospetti del manufatto (rev.0) |
3.12.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.12.c. | Carpenterie metalliche paratoia di sostegno (rev.0) |
3.12.d. | Carpenterie metalliche grigliati e parapetti (rev.0) |
3.13.a. | Intervento n. 13 – Sostegno Prarie: Planimetrie, sezioni e prospetti del manufatto (rev.0) |
3.13.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.13.c. | Carpenterie metalliche paratoia di sostegno (rev.0) |
3.13.d. | Carpenterie metalliche grigliati e parapetti (rev.0) |
3.13.e.0. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 15 |
3.13.e.1. | Planimetria catastale Comune di Cartura, Foglio 16 |
3.14.a. | Intervento n. 14 – Sostegno Canaletta 2: Planimetrie, sezioni, prospetti del manufatto e carpenterie grigliati (rev.0) |
3.14.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.14.c. | Carpenterie metalliche paratoia di sostegno (rev.0) |
3.14.d.0. | Planimetria catastale Comune di Agna, Foglio 20 |
3.15.a. | Intervento n. 15 – Sifone di derivazione Parallelo dal Canale Altipiano: Planimetrie, sezioni, prospetti del manufatto e carpenterie metalliche (rev.0) |
ELABORATO n. | TITOLO ELABORATO |
3.15.b. | Armature opere in c.a del manufatto (rev.0) |
3.15.c.0. | Planimetria catastale Comune di Bovolenta, Foglio 15 |
3.16.a. | Intervento n. 16 – Sifone di derivazione Caneva dal Canale Altipiano: Planimetria, sezioni, prospetti del manufatto e carpenterie metalliche (rev.0) |
3.16.b. | Armature opere in c.a del manufatto (rev.0) |
3.16.c.0. | Planimetria catastale Comune di Bovolenta, Foglio 19 |
3.17.a. | Intervento n. 17 – Sifone di derivazione Spinarella dal Canale Altipiano: Planimetrie, sezioni, prospetti del manufatto e carpenterie metalliche (rev.0) |
3.17.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.17.c.0. | Planimetria catastale Comune di Codevigo, Foglio 44 |
3.17.c.1. | Planimetria catastale Comune di Correzzola, Foglio 12 |
3.18.a. | Intervento n. 18 – Sifone di derivazione Pisani dalla Fossa Monselesana: Planimetrie, sezioni, prospetti del manufatto e carpenterie metalliche (rev.0) |
3.18.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.17.c.0. | Planimetria catastale Comune di Anguillara Veneta, Foglio 18 |
3.18.c.1. | Planimetria catastale Comune di Anguillara Veneta, Foglio 19 |
3.19.a. | Intervento n. 19 – Sifone di derivazione Canaletta dalla Fossa Monselesana: Planimetrie, sezioni, prospetti del manufatto e carpenterie metalliche (rev.0) |
3.19.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.19.c.0. | Planimetria catastale Comune di Agna, Foglio 22 |
3.20.a. | Intervento n. 20 – Sifone di derivazione Xxxxxxxxx dal Canale dei Cuori: Planimetrie, sezioni, prospetti del manufatto e carpenterie metalliche (rev.0) |
3.20.b. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.20.c.0. | Planimetria catastale Comune di Cavarzere, Foglio 8 |
3.21.a. | Intervento n. 21 – Collegamento Sorgaglia-Agna: Planimetrie, sezioni, prospetti del manufatto di presa e carpenterie grigliati |
3.21.b.1. | Armature opere in c.a. del manufatto di presa (rev.0) |
3.21.b.2. | Armature opere in c.a. del manufatto (rev.0) |
3.21.c.0. | Planimetria catastale Comune di Agna, Foglio 1 |
3.22.a. | Diaframmi arginali canale Altipiano: Planimetria generale scala 1:20'000, Planimetrie generali scala 1:5'000 (rev.0) |
3.22.b. | Planimetrie di progetto scala 1:2'000 (rev.0) |
3.22.c. | Sezioni tipo e particolari dei diaframmi (rev.0) |
3.22.d.0. | Planimetria catastale Comune di Bovolenta, Foglio 17 |
3.22.d.1. | Planimetria catastale Comune di Bovolenta, Foglio 17 |
3.22.d.2. | Planimetria catastale Comune di Bovolenta, Foglio 17 |
3.22.d.3. | Planimetria catastale Comune di Pontelongo, Foglio 8 |
3.22.d.4. | Planimetria catastale Comune di Pontelongo, Foglio 9 |
3.22.d.5. | Planimetria catastale Comune di Pontelongo, Foglio 13 |
4.0. | Calcoli esecutivi delle strutture – Volume 1 |
4.1. | Calcoli esecutivi delle strutture – Volume 2 |
4.2. | Calcoli esecutivi dell'impianto di sollevamento |
5. | Schema di contratto e capitolato Speciale di Appalto (rev.0) |
6.0. | Piano di sicurezza e di coordinamento (rev. 0) |
6.1. | Stima dei costi della sicurezza (rev. 0) |
7. | Cronoprogramma (rev. 0) |
8.0. | Manuale d'uso (rev. 0) |
8.1. | Manuale di manutenzione (rev. 0) |
8.2. | Programma di manutenzione (rev. 0) |
9.0. | Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi (rev. 0) |
9.1. | Computo metrico movimenti terra (rev. 0) |
9.2. | Computo metrico estimativo (rev. 0) |
9.3. | Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (rev. 0) |
10. | Quadro economico (rev.0) |
11. | Documentazione fotografica (rev.0) |
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire - che si riterrà di fornire quale maggior dettaglio - non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e
la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data di esecuzione dei lavori, in particolare, la L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e s. m. i. per quanto applicabile, il D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. ed i Regolamenti da esso richiamati, nonché le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I., le tabelle CEI-UNEL .
1.8 Interpretazione del contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Bando di gara - Capitolato Speciale d’Appalto – Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) – Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
1.9 Domicilio dell’appaltatore
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo indicato dall’art. 4 del C.G. A. R. .
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.
L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3, del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art. 4 del C. G. A. R. il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il Responsabile unico del Procedimento e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.
1.10 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere
La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 5 del C. G. A. R..
L’Appaltatore dovrà designare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Committente, come prescritto dal citato art. 5 del C. G. A. R..
L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui all’art. 106, comma 3 del DPR 207/2010.
1.11 Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro – Contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualità ed assistenza
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della Legge Regionale n. 27/03, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad osservare,
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori.
L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui
sopra.
Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
L'appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INPS, all’INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili di riferimento presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
L'appaltatore è, inoltre, obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei CCNL di appartenenza e nei relativi accordi territoriali/provinciali vigenti nel Veneto.
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, il Responsabile del Procedimento adotterà le misure previste dall’art. 9 del C. G. A. R.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle Casse Edili o dall’I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L., o di altri Enti di medesima natura, si applicherà la detrazione prevista nella circolare LL.PP. n. 1643 del 22.6.1967 (20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati) fino all'adempimento degli obblighi stessi.
Rimane, inoltre, facoltà della Stazione appaltante, nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, operare una trattenuta sulla garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
1.12 Subappalto
Il subappalto è disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
L'appaltatore resterà in ogni caso, nei confronti della Stazione appaltante, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore.
L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Tuttavia l’affidamento delle opere in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che l’appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, come previsto nel bando e nel disciplinare di gara;
- che l’appaltatore, all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, indichi con chiarezza i lavori oggetto della richiesta ed il loro ammontare, valutato ai prezzi di aggiudicazione;
- che l'appaltatore provveda, entro il termine di venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante;
- che, al momento della richiesta presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto, l’appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 573 e successive modificazioni.
L’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante apposita istanza scritta con allegata la documentazione di cui ai sopra citati punti. Dalla data di ricevimento della citata istanza decorre il termine di trenta giorni entro il quale la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende con cessa.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Per i subappalti o cottimi superiori ad Euro 154.937,07 dovrà essere preventivamente acquisita l’informazione del prefetto prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 252/98.
A tal fine l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia del certificato d’iscrizione dell’impresa presso la C.C.I.A. corredato dall’apposita dicitura Antimafia ed eventualmente integrato conformemente alla disposizione del medesimo art.10 del D.P.R. 252/98.
Ai sensi dell’art. 118, c. 11 del d. lgs. 163/2006 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quale le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50 per cento del contratto da affidare
I contratti di subappalto o di cottimo devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi aggiudicati, devono essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi e devono essere trasmessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.
Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione appaltante stessa, la documentazione della avvenuta denunzia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assistenziali, assicurativi ed infortunistici. L'appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione in copia con dichiarazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.
L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme riguardanti i CCNL ed i contratti collettivi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
È facoltà della Stazione appaltante di corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice i pagamenti a questa dovuti nel caso non provveda l'appaltatore.
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
E’ fatto obbligo all’impresa di comunicare alla Stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L'appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata alla Stazione appaltante, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste anche per il caso di analoghe modificazioni intervenute nell’assetto dei Subappaltatori.
Nel caso di subappalto l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà, comunque, ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione appaltante.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione. È vietata, inoltre, l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art.72, comma 4, lett. c), d) ed l) del DPR 207/2010 (art. 170, comma 2); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 4, comma 2,art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
È vietato, ancora, all’appaltatore, a norma del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
È vietata infine qualunque cessione di credito che non sia autorizzate dalla Stazione appaltante.
SEZIONE III TERMINI PER L’ESECUZIONE
1.13 Consegna dei lavori
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto d'appalto, con le modalità prescritte dagli artt. 153-157 del DPR 207/2010. Per la consegna parziale dei lavori si procede ai sensi dell’art. 154, commi 6 e 7 DPR 207/2010.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio ai sensi dell’art. 153 del DPR 207/2010.
Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall’Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna avvenga prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni..
Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia.
1.14 Consegna dei lavori e concreto inizio
L’appaltatore è obbligato a dare effettivo inizio ai lavori appaltati entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Appaltante, ed a proseguirli senza interruzione.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €.500,00 (cinquecento).
A seguito della consegna delle aree l’appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori. senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori.
L'appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante – prima dell’inizio delle lavorazioni - la documentazione comprovante la avvenuta denunzia di inizio attività agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx), assistenziali, assicurativi ed infortunistici.
Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
1.15 Consegna in via di urgenza dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori con procedura d’urgenza e prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 comma 1 2° periodo del DPR 207/2010. In tal caso, la consegna viene effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti:
• Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
• Polizza “CAR”;
• Polizza RCVT, contro gli infortuni;
• Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici;
• Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere.
La mancata presentazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta può comportare la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’appaltatore.
1.16 Programma esecutivo dei lavori
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, DPR 207/2010, prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore è tenuto a presentare alla Direzione lavori il programma esecutivo dettagliato dei lavori , in armonia con il cronoprogramma di cui all’art. 40 comma 1 del DPR 207/2010.
1.17 Sospensione e ripresa dei lavori
In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.
Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
1.18 Certificato di ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà
procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.
1.19 Termine di ultimazione dei lavori e penale
Il tempo utile totale per dare ultimati tutte le prestazioni oggetto del presente appalto è pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nella determinazione dei tempi di esecuzione si è tenuto conto che le lavorazioni dovranno avvenire su n. 1 (uno) turni giornalieri.
I lavori dovranno essere condotti ininterrottamente nei giorni feriali, con impiego di mano d’opera e mezzi tali da assicurare il rispetto del programma esecutivo dei lavori .
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 del C. G. A. R.; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art. 25.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 159 del DPR 207/2010.
Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimazione dei lavori di cui sopra, l’appaltatore incorrerà nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore dalla Stazione appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale stessa.
Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori l’Appaltatore incorrerà nella penale del 0,5 0/00 (0,5 per mille) del complessivo ammontare netto contrattuale.
Tali penali, cumulabili, verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per lavori e verranno applicate le norme contenute nell’art. 145 del DPR 207/2010.
L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora tale limite venisse superato, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 136 del d. lgs. 163/2006 sulla base di quanto disposto dall’art. 145 comma 4 del DPR 207/2010.
Qualora la prestazione sia articolata in più parti, ai sensi dell’art. 145, comma 5 del DPR 207/2010, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Con riferimento all’art. 1662 del Codice Civile si stabilisce che nel caso in cui - per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori - lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto, e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
1.20 Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all’art. 136 del D. Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dagli art. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006.
E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 18 del C. G. A. R., in alternativa alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante può disporre l’esecuzione d’ufficio totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. In tale caso i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante sono posti a carico dell’appaltatore.
1.21 Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione
All’atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita.
1.22 Lavoro notturno e festivo
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
SEZIONE IV DISCIPLINA ECONOMICA
1.23 Invariabilità del prezzo
Per i lavori a corpo ed a misura l’Appaltatore dovrà provvedere a suo totale carico, oltre naturalmente alla mano d’opera, anche a tutti i mezzi d’opera, trasporti e materiali occorrenti per la loro esecuzione. Restano esclusi i soli materiali che eventualmente venissero forniti dalla Stazione appaltante.
Nei prezzi s’intendono compresi tutti gli oneri e spese per dare i lavori compiuti a regola d’arte, anche se non espressamente menzionati in Capitolato.
La corrispondenza dei lavori eseguiti dovrà essere fatta in contraddittorio con il rappresentante dell’Appaltatore.
Eventuali lavori non espressamente indicati, ma indispensabili alla realizzazione delle opere si intendono compresi nell’importo dei prezzi ad opera compiuta per i lavori a misura e per quelli a corpo.
I prezzi unitari in base ai quali è stato redatto il presente progetto comprendono:
- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, il trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, ferie, gratifiche ed accessori di ogni specie, benefici, ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione del cantiere di lavoro;
- per i lavori a corpo ed a misura, tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, diritti di discarica, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, compreso qualsiasi onere accessorio, benché non richiamato nei vari articoli o nell’elenco dei prezzi, del presente Capitolato speciale, che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all’articolo seguente. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto s’intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto che sui medesimi verrà applicato il ribasso d’asta percentuale offerto dall’Appaltatore stesso.
1.24 Nuovi prezzi
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 163 del DPR 207/2010, o si farà riferimento al prezzario regionale se contenente le lavorazioni delle nuove categorie di lavoro.
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:
- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal Prezziario regionale o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo all'importo così determinato le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15 per cento per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante.
Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.
1.25 Prezzi di elenco – Revisione – Prezzo chiuso
GENERALITÀ
Il prezzo globale in base al quale, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati risulta dall’offerta allegata al contratto. Esso comprende, oltre alle spese generali, agli utili d’impresa ed alle somme destinate alla sicurezza:
a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.
b) Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso.
d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorre a norma dell’art. 11 del C. G. A. R. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
Il prezzo medesimo, diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e
del presente Capitolato, s’intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed indipendente da qualsiasi volontà.
Revisione dei prezzi
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Prezzo chiuso
Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile. Per gli stessi lavori si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nei casi di cui all’art. 133, c. 3 del D. Lgs. 163/2006, all’importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
1.26 Documento Unico di Regolarità Contributiva
Ai sensi della L. 266/2002 e del D.lgs. 276/2003, così come previsto dall’art. 7 del C. G. A. R., il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
1.27 Pagamenti in acconto – Anticipazioni – Interessi per ritardato pagamento
L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell’importo di euro
400.000 (quattrocentomila).
Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.
La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fideiussoria rilasciata dall'appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
La contabilizzazione d’opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l'elenco prezzi contrattuale.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.
Interessi per ritardato pagamento.
Ai sensi dell’art. 39 della L. R. 27/03, l’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori. Per i lavori pubblici di interesse regionale, i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e al saldo ed i termini per il successivo pagamento, non possono superare i novanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.
1.28 Conto finale
Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
1.29 Cessione del corrispettivo d’appalto
Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e, deve essere notificata alla Stazione appaltante; essa è altresì regolata dagli artt. 117 del d. lgs. 163/2006 e 5 del C. G. A. R.
1.30 Contabilità dei lavori
Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l’appaltatore e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del DPR 207/2010, artt. da 178 a 213 che qui si intendono integralmente richiamati.
1.31 Lavori in economia
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.
SEZIONE V CAUZIONI E GARANZIE
1.32 Cauzione definitiva
Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente appalto, l'Appaltatore verserà alla Stazione Appaltante - alla firma del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna sotto riserva di legge - il prescritto deposito cauzionale sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa pari al 10% dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, fatta salva la maggiore percentuale in relazione a quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Rimane fermo che in caso di “gravi infrazioni” alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro si provvederà all’esclusione già in sede di gara.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da parte della S. A., e la espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all’art. 1957 C. C.
La mancata presentazione della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante può comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria, così come previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art 47, comma 2, del C. G. A. R. la cauzione definitiva di cui all’articolo 30, comma 2, della legge regionale 27/03, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque fino alla decorrenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, così come stabilito dall’articolo 123, comma 1, del DPR 207/2010.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza dunque necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.
Il deposito cauzionale resta vincolato fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino a che non saranno decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori come risultante dal relativo certificato, qualora la Stazione Appaltante non abbia avviato le operazioni di collaudo, sempre che il mancato rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non dipenda da fatto imputabile all'impresa.
Facoltà della Stazione Appaltante di disporre della cauzione
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse da parte dell’appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, e ciò anche in caso di rescissione d'ufficio del contratto.
La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell’avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore in corso d’opera.
Requisiti dei fidejussori e firma delle polizze
Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di credito o da banche di interesse nazionale accreditati all'esercizio dell'attività o da intermediari finanziari ed in possesso dei coefficienti di solvibilità determinati dalle rispettive autorità di vigilanza.
Le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate da primarie compagnie assicurative, e dovranno essere sottoscritte con firma autenticata dal notaio che attesti anche i poteri di chi firma.
Modalità di presentazione della cauzione in caso di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del D. Lgs. 163/2006. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del D. Lgs 163/2006.
La cauzione predetta può essere ridotta, ai sensi dell’art. 30, comma 5, legge regionale n. 27/2003 del 50%, per le imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000.
1.33 Polizza di assicurazione per danni e r. c. contro terzi
L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa (“CAR – caution all risk”) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: € 4'290.760,24; partita 2) per le opere preesistenti: € 2'000'000.00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 100'000.00
Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale definito a norma dell’art.125, comma 2, del D.P.R.n.207/2010, pari ad € 1.000'000.00.
Le predette garanzie fidejussorie e coperture assicurative devono essere redatte in conformità agli schemi di cui al Decreto 12 marzo 2004, n. 123.
1.34 Garanzie
Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.
SEZIONE VI DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
1.35 Direzione dei lavori
La Stazione appaltante, prima della gara provvederà, all'istituzione di un Ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, ottemperando alle prescrizioni del DPR 207/2010 artt. 147- 177 i cui articoli qui si intendono integralmente richiamati.
1.36 Impianto di cantiere e programma dei lavori
L'appaltatore dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore.
In mancanza di tale programma esecutivo, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze la Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma dell’appaltatore e al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.
1.37 Direzione del cantiere personale dell’appaltatore
L'appaltatore dovrà nominare:
- il Direttore Tecnico del Cantiere che dovrà essere un tecnico professionalmente abilitato ed iscritto all’Albo professionale di appartenenza, tale persona dovrà, inoltre, possedere adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di analoghe caratteristiche, esperienza che deve essere documentata con "curriculum vitae" e titoli di studio. Per tale persona il Responsabile del procedimento, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigere l'allontanamento e la sostituzione con un congruo termine di preavviso. AI Direttore di cantiere competono tutte le responsabilità previste dalla legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e derivanti, in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori dell'appaltatore;
- un numero adeguato di Capi Cantiere responsabili della esecuzione delle lavorazioni sia diurne che notturne;
- le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione lavori.
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante - il nominativo delle persone di cui sopra e dovrà altresì esibire il documento originale attestante le deleghe e le responsabilità ai medesimi conferite.
Il Direttore dei lavori può - a suo insindacabile giudizio - rifiutare la designazione fatta.
II Direttore di cantiere ed il Capo cantiere designato dall'appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente Capitolato e dalla legge.
Il Direttore di cantiere dovrà, nella dichiarazione, accettare espressamente la responsabilità per infortuni, essendo egli tenuto a garantire il rispetto della piena applicazione del Piano di sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici, impegnate nella esecuzione dei lavori.
II Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivantigli dal presente Capitolato e dalla legge.
II Direttore di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qualunque momento, e per tutta la durata dei lavori, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
Il Direttore dei lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore di cantiere e del Capo cantiere o dei loro sostituti.
In tal caso non verrà riconosciuto all'appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna.
Resta inteso che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'appaltatore.
Ogni comunicazione inviata al Direttore del cantiere avrà la stessa efficacia di quelle inviate all'appaltatore.
La sostituzione del Direttore del cantiere o del Capo cantiere da parte dell’appaltatore, potrà aver luogo solamente dietro assenso del Responsabile del procedimento sul nome dei loro sostituti.
L'appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.
Nel caso di appalti per i quali sia prevista l'installazione di uno o più cantieri fissi, l'appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici. Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
generalità complete; qualifica professionale;
estremi iscrizione ai libri paga dell'Appaltatore o della Ditta subappaltatrice.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del C. G. A. R., l’appaltatore è tenuto a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile e costituito da una fotografia, nonché dall’indicazione del cognome e nome, dell’impresa di appartenenza e del numero di matricola, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 5 dell’art. 31 bis del d. l. 223/2006, convertito in Legge 248/2006.
Ai sensi dell’art. 7 del C. G. A. R., l’appaltatore dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 27/03.
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento e fino all’attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all’articolo 30, comma 2 della legge regionale 27/03, il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto dalla natura dei lavori.
Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la
stazione appaltante provvede al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al comma 17, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.
Le ritenute di cui al comma 17 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
1.38 Condotta dei lavori – Ordini di servizio
Condotta dei lavori
Nella condotta dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell’appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.
L'appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, ove mai dovesse occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dalla Regione o dagli altri Enti ad altre Ditte.
Qualora venga ordinato dalla Direzione Lavori, l’appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte suddette, materiali e mano d'opera che saranno compensate ai sensi del presente Capitolato Speciale e dovrà anche dare in uso gratuito le strutture provvisionali esistenti in cantiere.
L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
L'appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le circostanze e l'estensione dei cantieri, si dimostrerà necessario.
Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l’apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.
Ordini di Servizio
L’appaltatore ha l’obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.
Laddove l’appaltatore non adempia entro i termini e nei modo prescritti, è prevista l’applicazione di una penale1 per ciascun inadempimento.
In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del d. lgs. 163/2006.
1 Per la misura della penale si applica quanto disposto alla nota n. 3 sub articolo 1.16 del presente Capitolato
1.39 Personale dell’appaltatore
Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti
L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
1.40 Sorveglianza
Durante l'esecuzione dei lavori, secondo quanto vorrà disporre la Direzione lavori, si dovranno effettuare in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore stesso, per ogni singolo intervento o impianto realizzato o modificato, le verifiche e le prove preliminari intese ad accertare:
• che la fornitura dei materiali e componenti costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
• che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito.
Le verifiche e prove che la Direzione lavori riterrà opportuno eseguire, di cui fornirà all’appaltatore dettagliato elenco con congruo anticipo sulla data di esecuzione delle stesse, saranno eseguite in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore e di esse e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale. II Direttore dei lavori ove trovasse da eccepire in ordine a tali risultati, perché non conformi alle prescrizioni contrattuali, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore sono state eseguite tutte le modiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni necessarie.
In qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, la Direzione lavori potrà effettuare per ogni singolo intervento o impianto realizzato, in contraddittorio fra la Direzione lavori stessa e l'appaltatore, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali. Di detti controlli e verifiche e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale.
Si richiamano inoltre gli obblighi dell’appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione dei manufatti fino al collaudo provvisorio.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.
Qualora risulti che le opere non siano state effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell’arte, la Direzione lavori ordinerà all’appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento alla Stazione appaltante dei danni eventuali.
L’appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base alle vigenti norme di legge.
1.41 Varianti
Le varianti dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera;
- per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera;
- nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile;
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti:
- entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro;
- entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori.
Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso.
La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato:
dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute;
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D. Lgs. 163/06.
Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.
La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.
1.42 Variazioni alle opere progettate
La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, nella fase esecutiva , quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente C. G. A. R. e nel presente Capitolato speciale.
Di contro l’appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione appaltante.
1.43 Piano di qualità di costruzione e di installazione
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità e di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, rispondenti alle definizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera l) del DPR 207/2010, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere, ai sensi dell’art. 43, comma 4 dello stesso DPR 207/2010 un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.
Tutte le lavorazioni del presente capitolato sono suddivise in tre classi di importanza: critica: (strutture, impianti e parti anche indirettamente legate alla sicurezza delle prestazioni e dei livelli di funzionalità richiesti all'opera completata);
importante: (strutture, impianti e loro parti legate alla regolarità delle prestazioni richiesti all'opera completata);
comune: (tutti i componenti e i materiali non compresi nelle due classi precedenti).
L'appartenenza alle diverse classi di importanza determina alcuni livelli di priorità, oltre che nell'attività di controllo, anche nelle priorità che verranno assegnate:
- nell'approvvigionamento dei materiali e nei criteri di qualità richiesti per le singole parti;
- nell’identificabilità dei materiali;
- nella valutazione delle eventuali condizioni di non conformità alle specifiche prescrizioni.
1.44 Eccezioni dell’appaltatore - Riserve
Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal direttore dei lavori o dall'appaltatore al responsabile del procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.
Nel caso le contestazioni dell'appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Il verbale e le osservazioni dell'appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento.
Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.
La decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.
Nel caso di riserve dell'appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:
- l'appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;
- entro i successivi quindici giorni l'appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;
- il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'appaltatore.
1.45 Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:
- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;
- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;
- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.
Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.
Ai sensi dell’art. 37 del C. G. A. R. l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
SEZIONE VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1.46 Norme di sicurezza generali
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori :
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l’esecuzione provvede a:
- segnalare alla Stazione appaltante o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’appaltatore ha l’obbligo di redigere un Piano Operativo di sicurezza che dovrà trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori. Detto piano deve tener conto delle tecnologie e dei macchinari che intenderà usare al fine di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, senza però che detta proposta comporti modifiche o adeguamento ai prezzi pattuiti.
L’appaltatore deve rispettare gli schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale, emanati dalla Giunta regionale. Tali schemi si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.
All’appaltatore compete il rispetto del D.L. 626/94 ed in particolare :
- il rispetto delle misure generali di tutela di cui all’Art. 3 del D.Lgs. 626/94;
- il rispetto degli obblighi di cui all’Art. 4 del D. Lgs. 626/94; L’Appaltatore è inoltre tenuto a:
- promuovere ed istituire nel Cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, eliminazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’Impresa;
- richiedere al Coordinatore per l’esecuzione, entro trenta giorni dalla firma del contratto di appalto, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nel Piano di Sicurezza e coordinamento e/o nelle tavole grafiche, ovvero proporre integrazioni al Piano medesimo ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza, copia del Piano della Sicurezza e coordinamento, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
- tenere a disposizione del Committente, ovvero del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per l’esecuzione e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione di progetto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- rilasciare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione, dichiarazione di aver provveduto alla formazione/informazione di tutti i lavoratori presenti in cantiere;
- consegnare al Committente, ovvero al responsabile dei lavori ed al Coordinatore per l’Esecuzione, prima della esecuzione dei relativi lavori, il piano operativo di sicurezza delle proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici in opera;
- mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione delle Imprese Subappaltatrici/Fornitrici in opera e dei lavoratori autonomi il Piano di Sicurezza e coordinamento, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
- informare la Stazione appaltante ovvero il Responsabile dei lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione, delle proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento formulate dalle Imprese Subappaltatrici/Fornitrici in opera e dai lavoratori autonomi;
- Affiggere nella bacheca di cantiere:
▪ copia della notifica preliminare di cui all’Art. 11 del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e custodirla a disposizione dell’Organo di Vigilanza territoriale competente;
▪ indirizzi e numeri di telefono dei presidi medici più vicini al Cantiere e dei Vigili del Fuoco.
Si precisa che i pali ed i diaframmi che figurano nel progetto esecutivo sono da considerarsi strutturali alle opere da eseguire.
1.47 Piani di sicurezza
Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.
L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.
Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
SEZIONE VIII NORME FINALI
1.48 Occupazioni temporanee e permanenti - Discariche - Strade di servizio e di accesso ai cantieri - Permessi e relativi nulla osta.
L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee delle ulteriori aree rispetto a quelle già acquisite dal Consorzio (v. art. 1.49) per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per l’insediamento e gli accessi ai cantieri, per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le aree di deposito, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori.
In particolare dovrà provvedere a sua cura e spese agli accordi con i proprietari dei terreni limitrofi alle aree di lavoro per la stesa del materiale di risulta dagli scavi, compreso l’indennizzo agli stessi proprietari per mancato raccolto e ripristino dei luoghi. Gli accordi intervenuti dovranno essere documentati per iscritto e tale documentazione, in copia, dovrà essere depositata presso gli uffici della Stazione Appaltante.
La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella costruzione delle opere, le aree da adibire a discarica dei materiali da porre a rifiuto od a deposito dei materiali eventualmente riutilizzabili, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l’Appaltatore intende adottare per escavazioni e discariche avvenute dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l’ambiente naturale, dovranno avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le aree prescritte (Magistrato alla Acque, Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, Enti di Bonifica, Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.).-
La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra e da redarre da parte dell’Appaltatore (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla Direzione Lavori per l’esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.
In assenza delle sopraccitate autorizzazioni, l’Appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.
La Direzione Lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni intervenute, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio per provvedere affinché le cave e le discariche non procurino danni a persone o cose, il tutto a spese dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda poi l’utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari. In particolare, le strade danneggiate per il passaggio dei mezzi durante i lavori verranno ripristinate a spese e cura della ditta appaltatrice. A tale scopo, prima dell’inizio dei lavori, verrà redatto un verbale dello stato di fatto tra Xxxxxx e Impresa esecutrice, al fine di valutare correttamente gli eventuali danni al manto stradale al termine dei lavori.
Prima della presentazione dell’offerta, l’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, delle aree per strade di servizio e per i cantieri, delle disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l’utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.
Resta anche stabilito che le strade di servizio potranno essere utilizzate da altri appaltatori o persone preventivamente autorizzate dall’Ente Appaltante, salvo in questi casi il diritto, da parte dell’Appaltatore, di chiedere ai succitati utilizzatori adeguata partecipazione alle spese
sostenute e da sostenere per tutte le manutenzioni e le riparazioni comunque connesse all’effettivo uso delle strade stesse.
Verificandosi disaccordo tra l’Appaltatore e gli altri eventuali utenti circa la ripartizione delle spese sostenute e da sostenere, la Direzione Lavori sarà arbitro inappellabile.
Qualora poi l’Appaltatore e gli altri utilizzatori non provvedessero alla manutenzione delle strade di servizio, la Direzione Lavori si riserva di intervenire d'ufficio ripartendo la relativa spesa in relazione all’effettivo uso delle strade da parte dell’Appaltatore o di altri utilizzatori.
L’Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell’Ente Appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli enti proprietari di strade pubbliche e/o private.
Per quanto fin qui descritto si precisa che l’Appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le aree di deposito, le discariche ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occupazioni dei terreni come già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessari previsti o comunque imposti in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalle Direzione dei Lavori per l’utilizzo delle strade, delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, dei cantieri, per le loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell’ambiente naturale a lavori ultimati.
1.49 Aree espropriate e occupate temporaneamente dal Consorzio, ripicchettamento
Prima della stipula del contratto d’appalto, il Consorzio (Stazione Appaltante) provvederà ad espropriare le aree interessate dalle opere di progetto e ad occupare temporaneamente le aree necessarie per l’accesso ai cantieri, delimitandole con picchetti.
Ad avvenuta stipula del contratto d’appalto, sarà cura dell’Appaltatore verificare il corretto posizionamento dei picchetti e a mantenere la disponibilità di tali aree, provvedendo a proprie cura e spese a ritracciare il perimetro e a ripicchettarlo nei casi in cui ciò si renda necessario.
1.50 Opere di terzi interessate dai lavori
L’Appaltatore dovrà, prima dell’avvio materiale dei lavori, prendere contatto con gli Enti pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o condotte (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, ANAS, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della documentazione allegata al progetto, con i suddetti Enti, l’esatta ubicazione delle loro competenze e per informare i medesimi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori senza provocare danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità, e la sicurezza delle opere interessate.
Nei casi in cui l’esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici e privati sia da questi ultimi demandata a terzi, l’Appaltatore dovrà attivarsi con la massima cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi ed alle condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti comunque interessati nonché all’Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà fornire assistenza, con i propri mezzi e personale, agli Enti durante le fasi di spostamento dei sottoservizi.
Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l’unico responsabile rimane l’Appaltatore restando del tutto estraneo l’Ente Appaltante e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza civile e penale. L’Appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l’Ente Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.
1.51 Cartelli di cantiere
L’Appaltatore dovrà provvedere a installare, sul luogo dei lavori, a propria cura e spese, almeno n. 2 tabelloni contenenti le indicazioni previste dalla L. 13-3-1990, n. 55, art. 18, c. 6, e dalla circolare del Ministero del lavori Pubblici n. 1729 del 1-6-1990.
La scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.
I tabelloni verranno tolti non prima di 4 mesi dalla conclusione dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una penale giornaliera di 50,00 euro dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
Si riporta nel seguito un fac-simile del tabellone.
1.52 Approvazione dei progetti costruttivi di cantiere
Per quel che riguarda, in particolare, il progetto esecutivo delle opere strutturali, l’Appaltatore dovrà dichiarare, per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli di stabilità a mezzo di un ingegnere di sua fiducia (qualora l’Appaltatore non abbia tale titolo), di concordare con i risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e di assumere pertanto piena e totale responsabilità sia del progetto che dell’esecuzione dell’opera; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa sia all’Ente appaltante che alla Direzione Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In generale, il progetto esecutivo è stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in tale quadro, il Progettista ha dovuto operare delle scelte tecniche anche di tipo dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui individuazione è specifica attribuzione dell’Impresa.
Pertanto l’Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e che queste siano state approvate dalla Direzione Lavori, dovrà integrare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecniche e dimensionali conseguenti all’individuazione di determinati prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e descrittivi, necessari a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, vengono definiti “progetti costruttivi di cantiere”, il cui sviluppo è necessariamente esclusivo obbligo ed onere dell’Impresa. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia lucida all’Ente Appaltante.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di produrre progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui ve ne sia la necessità, ferma restando la facoltà del Direttore dei Lavori di richiedere, a mezzo di opportuno ordine di servizio, lo sviluppo dei costruttivi di cantiere che Egli riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione preventiva della qualità delle opere.
Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi, redatti dall’Appaltatore ed esaminati dalla Direzione Lavori, dovranno avere il visto di approvazione finale dell’Ente Appaltante.
Quest’ultimo visto verrà apposto solo dopo che il progetto costruttivo e la documentazione relativa saranno stati esaminati e risulteranno conformi al progetto esecutivo a base d’appalto, agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del capitolato speciale ed alle vigenti norme di Legge.
Si avverte che i progetti costruttivi non saranno esaminati nel caso in cui non siano completi ed esaurienti in ogni loro parte.
Si avverte anche che i termini riservati all’Ente Appaltante per l’esame e l’approvazione dei progetti esecutivi, decorreranno dalla data del ricevimento del progetto solo che quest’ultimo risulterà completo e bene documentato, dalla qual cosa sarà data comunicazione scritta all’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data del ricevimento dei singoli progetti.
In caso contrario, il progetto e la relativa documentazione verranno restituiti con la sola indicazione delle incompletezze ed insufficienze riscontrate, ma senza alcun parere sulla loro accettabilità.
L’Appaltatore dovrà allora provvedere al completamento della documentazione ed a ripresentare il tutto. Solo nel caso in cui la nuova presentazione fosse completa decorreranno i tempi previsti per l’esame.
I progetti completi e ben documentati verranno invece esaminati e, se conformi agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del presente capitolato, alle disposizioni dell’Ente Appaltante ed alle norme di Legge, verranno approvati e restituiti con il visto finale. Se dall’esame risultassero necessarie delle modifiche e/o integrazioni, queste ultime, nel termine prima indicato, verranno segnalate all’Appaltatore perché provveda in merito. Solo in quest’ultimo caso il progetto, modificato e rettificato secondo le indicazioni avute, verrà esaminato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle modifiche e rettifiche.
L’Appaltatore potrà proporre anche opere diverse dai tipi predisposti dall’Ente Appaltante.
In tal caso egli dovrà corredare la proposta di variante di tutti gli elementi tecnici ed economici che riterrà opportuni per sostenerne la validità.
L’Ente Appaltante esaminerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta, ne stabilirà o meno l’accettabilità e darà comunicazione delle sue decisioni all’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ricevimento della documentazione a corredo della proposta di variante. Nel caso in cui la variante venisse giudicata opportuna e/o conveniente, l’Ente Appaltante, a suo esclusivo giudizio, ordinerà all’Appaltatore di provvedere, a cura e spese del medesimo, allo sviluppo del progetto esecutivo e costruttivo nei tempi che saranno fissati di comune accordo in funzione dell’entità e della complessiva delle opere complessità delle opere da progettare.
In ogni caso, tali tempi non saranno mai superiori a 2 (due) mesi a partire dalla data in cui l’Appaltatore avrà consegnato alla Direzione Lavori la documentazione che interessa le opere oggetto della variante.
La variante così completata sarà inviata agli organi di controllo e diventerà operante solo dopo l’approvazione di questi ultimi.
Al ricevimento del progetto di variante, l’Appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione prevista nel caso in cui i progetti costruttivi vengano forniti dall’Ente Appaltante, tramite la Direzione Lavori, dopodiché l’intera pratica verrà munita del visto di approvazione finale necessario per dare inizio ai lavori ed alle provviste.
Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato nel presente Capitolato e devono essere previsti ed evidenziati nel
P.E.L. di cui al relativo articolo.
I ritardi rispetto ai termini sopra fissati che dovevano conseguire alle opere per le varianti proposte dall’Appaltatore o per il ritardato visto di approvazione finale e dovuti ad uno qualsiasi dei motivi precedentemente elencati o ad altri motivi comunque addebitabili ad inosservanze da parte dell’Appaltatore, degli ordini della Direzione Lavori, delle disposizioni dell’Ente Appaltante, delle prescrizioni di capitolato e delle norme di Legge, non potranno costituire argomento per la richiesta di proroghe né di indennizzi.
Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall’Appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi progetti da parte dell’Ente Appaltante, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto contrattuale, e dovranno essere demolite qualora venga ordinato. Quest’ultima norma deve intendersi tassativa e pertanto non ammette deroghe.
Al fine di dare alle predette disposizioni una esecuzione uniforme, resta stabilito che la restituzione alla Direzione Lavori di una copia dei progetti come sopra forniti, munita del visto di accettazione, sottoscritto dall’Appaltatore e dall’Ingegnere di sua fiducia, equivale ad ogni effetto alle dichiarazioni previste nei precedenti capoversi, ed alla conseguente assunzione di responsabilità.
1.53 Altri oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre gli oneri di cui agli artt. 7, 3, 11 , 12, e 34 del C. G. A. R. ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell’appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
2. Elaborati di cantierizzazione. Nei casi, con le modalità e per le finalità previste dall’art. 5 del Regolamento Regionale 14 luglio 2006, n. 3 recante “Regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione” l’appaltatore provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali.
3. Progetto dell’eseguito, cd. “as built”. Nei casi, con le modalità e per le finalità previste dall’art. 5 del Regolamento Regionale 14 luglio 2006, n. 3 recante “Regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione” l’appaltatore è tenuto a presentare, a proprie cure e spese, il progetto dell’eseguito entro 30 giorni a
decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di mancata consegna si applica una penale di 100 euro al giorno.
4. L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.
5. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
6. L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
7. La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel rispetto dei provvedimenti antimafia (2), sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, la Stazione appaltante, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere consegnate.
8. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.
9. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
10. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
14. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
15. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
2 Si richiama in proposito l’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiania.
16. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie.
17. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Xxx l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l’appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che la Stazione appaltante, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
18. La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo3.
19. L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
20. L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
21. L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che la Stazione appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisto della seguente attrezzatura:
• per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C, oltre gli accessori;
• per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Xxxxxxxxxx con relativi accessori;
• per la determinazione della densità massima, dell’umidità ottima e della percentuale dei vuoti modulo di elasticità su piastra: apparecchio Xxxxxxx Standard e modificato, con relativi accessori;
3 Tale penale viene previamente stabilita dalla Stazione appaltante
• per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.
22. L’esecuzione di esperimenti ed analisi, come anche prove sui materiali, verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
23. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione lavori e dall’appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
24. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
25. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
26. L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
27. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
28. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti.
29. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l’appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
30. Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
31. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione lavori o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche.
32. L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito.
33. La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
34. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
35. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
36. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione appaltante o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le somme a disposizione della Stazione appaltante.
37. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
38. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
39. Ulteriori oneri.
Oltre agli oneri previsti dal vigente C. G. A. R. e negli altri documenti contrattuali, sono a carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso in quanto compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri seguenti.
La redazione dei calcoli o dei disegni di insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L’appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
La spesa per la fornitura di fotografie a colori “ante operam” e “post operam” nonché delle opere in corso -del formato 18 x 24-, ogni qualvolta richieste dal Direttore dei lavori, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
Le spese per i transennamenti, le recinzioni e le spese per realizzare ed installare i tabelloni di cantiere e la cartellonistica di sicurezza e orientamento, nonché la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza e/o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, qualora previsto.
Gli oneri per l’immediato ripristino giornaliero delle recinzioni e dei baraccamenti di cantiere eventualmente danneggiati da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre accidentali dei mezzi di cantiere e di terzi.
L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. del 7/01/1956 n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia d’infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla responsabilità dei lavori e sull’appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
L’onere per eseguire tutte le lavorazioni anche su più turni lavorativi, se ordinati dal Direttore dei lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione senza che ciò comporti il diritto dell’impresa al riconoscimento di maggiori oneri.
La pulizia dei manufatti interessati dagli interventi col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, di scarico o detriti.
L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
Gli oneri per la messa a disposizione con relativa manutenzione e custodia nei cantieri di lavoro o in fabbricati limitrofi di locali - oltre ai servizi igienici - idonei ad uso ufficio del personale della Direzione Lavori e per il Responsabile del Procedimento, illuminati, riscaldati e completi di servizi igienici, tavoli, scaffalature, sedie, e telefono attivato sulla rete urbana. Le spese per le pulizie e le utenze (luce,
acqua, riscaldamento e telefono) sono anch’esse a carico dell’appaltatore.
L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso.
L’immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi, ed a tutte le opere incluse quelle provvisionali.
L’onere per l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all’igiene del lavoro a fronte del quale viene corrisposto il compenso di contratto. In particolare l’appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza di cui all’art. 131 del D. Lgs. 163/2006.
L’onere per la redazione di tutti gli elaborati ed obblighi derivanti dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta ed autorizzazioni richiesti dalle leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate, compresi quelli necessari per lo smaltimento delle acque di falda, aggottate durante gli scavi.
Infine, dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti uffici istituiti presso Enti, Organismi o Autorità preposte (come VV.FF., USTIF, ISPESL, AA.SS.LL, PREFETTURA, ANCC, ENEL, TELECOM, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, ecc.),
occorrenti per l’installazione ed il funzionamento delle apparecchiature, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile.
Ove si ravvisi la necessità, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affiancare o sostituire in toto l'appaltatore nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l'ottenimento dei visti, autorizzazioni ecc.: in ogni caso all'appaltatore competerà l'obbligo della predisposizione del materiale tecnico idoneo a supportare le pratiche di autorizzazione. L'ottenimento dei suddetti documenti è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo finale totale, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata - da parte della Stazione appaltante - dì parte dell'opera, salvo rinuncia della Stazione appaltante stessa.
Gli oneri per le eventuali deviazioni del traffico come prescritto dall’Ente proprietario della strada.
Si precisa al riguardo che, ove nel corso del contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'appaltatore verso la Stazione appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.
1.54 Proprietà degli oggetti ritrovati
Ai sensi dell’art. 45 del C. G. A. R., fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose d’interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione
appaltante in caso contrario sarà direttamente responsabile dell’eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti, egli dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.
La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal Direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
1.55 Collaudo
Ai sensi dell’art. 49 della L. R. 27/03, il collaudo è sempre affidato in corso d’opera.
Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dalla Stazione appaltante non oltre i successivi due mesi.
Il certificato di collaudo deve contenere quanto indicato dall’art. 229 del DPR 207/2010.
Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:
- i verbali di visita al cantiere;
- il certificato di collaudo;
- il certificato del Responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;
- le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
Sono a carico dell'appaltatore:
- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.
Qualora l'appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione d’ufficio delle operazioni richieste; le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'appaltatore.
Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
1.56 Controversie
Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 41 del C. G. A. R., ed in particolare dall'art 190 del DPR 207/2010. Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006.
La definizione di possibili controversie, tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante, potrà avvenire altresì secondo l’art. 239 del D. Lgs. 163/2006.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria del Foro di Padova. E’ esclusa la competenza arbitrale.
PARTE TECNICA
2 CAPO II: NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo apposito articolo; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e dovranno soddisfare i requisiti richiesti dall’Elenco Xxxxxx. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio non fossero della bontà necessaria.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Le aziende produttrici di tutti i materiali dovranno essere certificate secondo le norme internazionali di assicurazione di qualità ISO 9001/CEN 29001 o ISO 9002/CEN 29002. L’Impresa ha l’obbligo di presentare detti certificati su richiesta della DD.LL.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.
Qualora venga ammessa dalla Stazione Appaltante, in quanto non pregiudizievole all’idoneità dell’opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
Se l’Appaltatore, senza l’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l’opera potrà essere rifiutata e l’Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali, ed a rifare l’opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale.
Le varie categorie di lavoro dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, in conformità delle disposizioni del presente Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e, delle
illustrazioni e prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.
Oltre a quanto contenuto nel presente Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici l’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal D.M. 19/04/2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai sensi dell’art.3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni”.
2.1 Tracciamenti
Prima di dare inizio ai lavori l’Appaltatore dovrà eseguire, a sua cura e spese, la predisposizione di nuovi capisaldi per consentire il tracciamento di tutte le opere nonché la relativa picchettazione di riferimento con le modalità che verranno stabilite dalla Direzione dei Lavori; la predisposizione dei nuovi capisaldi e la picchettazione dovranno in seguito essere curate e conservate fino al collaudo a cura e ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
In particolare l’Appaltatore dovrà eseguire a sua cura e spese il rilievo dei canali da ricalibrare prima dei lavori e dopo l’esecuzione degli stessi, in contraddittorio con la DL.
2.2 Decespugliamento e disboscamento
Per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto le sponde e le arginature esistenti dovranno essere ripulite dalla vegetazione spontanea che le ricopre.
In funzione del tipo di vegetazione presente l’intervento dovrà essere eseguito in maniera diversa:
2.2.1 Vegetazione arbustiva ed erbacea
Il decespugliamento sarà effettuato con macchine di adeguata potenza, oppure, ove necessario, a mano. Il lavoro di decespugliamento fatto a mano sarà eseguito con accette, roncole o decespugliatori a motore in modo da eliminare tutta la parte epigea della vegetazione. Sarà necessario intervenire sul paramento delle murature esistenti, aventi pendenze molto ripide; in questo caso il lavoro sarà eseguito a mano, ivi compreso il lievo di ciocchi e radici e l'asporto di eventuali materiali. I residui vegetali verranno raccolti e conferiti in un’area appositamente creata dove una macchina cippatrice li triturerà. In seguito a tale trattamento verranno distribuiti con la terra vegetale per la sistemazione superficiale del terreno. Non si potranno in ogni caso accendere fuochi di alcun genere senza il permesso della Direzione Lavori. Eseguito il lavoro, secondo uno dei metodi dinanzi citati, sarà bene prima di dare al terreno la sua sistemazione definitiva, attendere che le parti di piante ancora vitali ed i semi rimasti nel terreno, vegetino. Sarà così possibile, passando con le zappe o con la sarchiatrice, rimondare il terreno dai ricacci. L'operazione di rimonda dovrà essere proseguita nel tempo perché se abbandonata, il terreno potrebbe nuovamente infestarsi.
2.2.2 Vegetazione arborea
Si procederà all’abbattimento mediante l’uso di motosega e all’estirpazione degli apparati radicali. Le ramaglie verranno poi trasportate alla macchina cippatrice, triturate e utilizzate per la sistemazione superficiale del terreno. I tronchi e le branche di dimensioni superiori ai 10 cm di diametro verranno invece conferiti alla discarica. Il terreno dovrà essere regolarizzato.
2.3 Scavi
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al
D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere, l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Ove ritenuto dalla Direzione Lavori necessario per il tipo di lavorazione, l’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cure e spese, con opportuni accorgimenti al totale smaltimento delle acque per qualsiasi volume, distribuzione e portata delle acque stesse, anche con utilizzo di pompe, nel numero e con potenzialità tali da evitare che gli scavi e/o piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti, siano sottoposti a risalite d’acqua, per tutta la durata dei lavori.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Anche se non espressamente citato nel prezzo degli scavi deve intendersi compreso l’onere per qualsivoglia genere di opera provvisionale, ponteggi, impalcature, ecc., di ogni altezza e dimensione che si renderà necessaria per l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto di tutte le Norme antinfortunistiche e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.
I rilevamenti e la misurazione degli scavi, agli effetti del pagamento, saranno eseguiti in contraddittorio con l’Impresa prima dell’inizio dei lavori e al momento della contabilizzazione.
Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori.Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e misurazione sono a carico dell’Impresa.
Lo scavo sarà misurato a volume in posto, computato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:
• l’esecuzione dello scavo anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per gli eventuali aggottamenti con l’impiego di pompe;
• l’esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e l’allontanamento delle stesse dagli scavi;
• l’esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso manodopera, noleggio e sfrido del legname, chioderia e quant’altro occorra per l’armatura ed il disarmo (sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori);
• l’eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;
• i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
• l’incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento cavi, tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - ecc.).
Gli scavi, in genere per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. La profondità degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono essere spinti alla profondità che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in relazione alle caratteristiche del terreno, qualunque ne sia la profondità e la natura: l’Impresa è al corrente di questa esigenza del lavoro e rinuncia fin d’ora ad avanzare, per effetto di tale causa, richieste di compensi
eccedenti quelli contrattualmente previsti.
Gli scavi a sezione obbligata verranno eseguiti con mezzi meccanici fino alla profondità che dalla Direzione Lavori, all'atto della loro esecuzione, verrà ordinata. Le profondità che si trovano indicate nei disegni di progetto o di consegna, debbono ritenersi perciò di semplice avviso e la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variare nella misura che reputerà necessaria o più conveniente, senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi oltre a quelli previsti nel presente Disciplinare. Tutti gli scavi verranno eseguiti a pareti verticali od inclinate, secondo le precise dimensioni fissate nei tipi o, all'atto pratico, dalla Direzione Lavori; i piani di fondazione dovranno essere orizzontali, ripuliti e diligentemente spianati; le pareti di tutti gli scavi, quando occorra, dovranno essere convenientemente sbadacchiate, puntellate od armate. Nei prezzi degli scavi sono comprese tutte le opere per aggottamenti, per sollevamento di acqua ed ogni lavoro necessario a togliere dagli scavi tutte le acque che vi si raccogliessero sia per la pioggia che per le infiltrazioni laterali o dal fondo oppure da condutture esistenti.
Gli scavi per la posa di condutture dovranno essere regolati in modo che il piano di appoggio del tubo o del manufatto, una volta preparato il letto di posa, si trovi alla profondità indicata negli elaborati di progetto, salvo quelle maggiori profondità che si rendessero necessarie in alcuni punti in conseguenza del tipo di terreno e delle esigenze di posa. Le profondità di scavo saranno riferite ad appositi picchetti posti dall’Impresa e a caposaldi fissati dal Concedente alla consegna dei lavori; l’Impresa ha l’obbligo di verificare le quote assegnate ai caposaldi a cui dovrà fare riferimento.
Ove occorra, per ragioni imprescindibili di lavoro, spostare qualcuno dei caposaldi, egli ne preparerà a tutte sue spese un altro nella posizione più opportuna scelta dalla Direzione Lavori e provvederà a rilevarne la quota. Gli scavi per la posa delle condutture saranno eseguiti con mezzi meccanici od a mano od in entrambi i modi a seconda delle situazioni particolari di ogni singolo tratto di condotta e con la minima larghezza compatibile con la natura delle terre e con le dimensioni esterne delle condotte, ricavando opportuni allargamenti per i giunti, per le apparecchiature e per i pezzi speciali. In ogni caso, gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione dei Lavori e, qualora le sezioni assegnate vengano maggiorate, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sarà tenuta ad eseguire a proprie cure e spese tutte le maggiori opere, anche di ripristino, che si rendessero per conseguenza necessarie.
Il materiale da asportare dovrà essere rimosso senza alcuna selezione in alveo al fine di mantenere immutata la granulometria complessiva del materiale proprio del sito, non sono consentite escavazioni localizzate che producano fosse od accumulo all’interno dell’alveo.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, che non siano utilizzabili o non siano ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, adatte ad altro impiego nei lavori stessi dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere o alle pubbliche discariche, ovvero su aree di deposito.
Qualora le materie provenienti dagli scavi, purché idonee dovessero essere utilizzate per tombamenti, rinterri o rilevati arginali, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere riprese a tempo opportuno, qualora non sia possibile utilizzarle immediatamente.
In ogni caso, le materie provenienti dagli scavi non dovranno riuscire di danno ai lavori alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie o in alveo. La movimentazione e il posizionamento di materiali lapidei all’interno dell’alveo dovranno essere, di norma, previsti per fasce longitudinali e per strati successivi.
2.4 Scavi di canali per risezionamento e ricalibratura
Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Durante le operazioni di scavo, l’Appaltatore dovrà rispettare le indicazioni e le richieste formulate dal professionista incaricato dal Consorzio per effettuare l’assistenza archeologica per conto della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto - NAUSICAA.
Nella esecuzione degli scavi di canali l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati e che le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di sevizio dalla D.L. allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire, se necessario, i fossi e le cunette occorrenti allo scolo delle acque.
Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della D.L., per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate secondo le prescrizioni della D.L. a discarica autorizzata o su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese
ovvero sui laterali a campagna o aree depresse.
La D.L. potrà ordinare all'Appaltatore l'utilizzo del terreno di risulta, se idoneo, a formazione dei corpi arginali oppure il materiale utilizzabile su aree indicate dalla D.L. e tenuto a disposizione dell'Amministrazione. Qualora le risulte degli scavi fossero troppo fluide l'Appaltatore, dovrà predisporre, a sua cura e spese idonee aree e realizzare arginelli di contenimento per impedire lo spagliamento dei materiali e per garantire l'asciugatura e la cernita per il loro reimpiego.
Si intende compensato con il prezzo, l’esecuzione delle indagini sulla qualità del materiale da movimentare al fine della valutazione dell’idoneità dello stesso ad essere riutilizzato per lavori di sistemazione spondale o rialzo dei terreni adiacenti, compreso il prelievo dei campioni e le analisi di laboratorio. Nel caso le indagini rivelassero la presenza di materiale inquinato, con riferimento ai limiti di concentrazione massima stabiliti dalla Legge, e si rendesse necessario lo smaltimento in discarica autorizzata per lo stoccaggio di materiale inquinato e pericoloso per la salute, si intendono da compensare a parte le relative indennità di discarica.
2.5 Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte dagli elaborati progettuali e/o dalla Direzione Lavori.
Prima di iniziare i lavori l'Impresa dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 07/01/1956 n° 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nelle costruzioni" e nel D.M. 03/09/1968 e successive modifiche e integrazioni.
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere. Le zone degli interventi dovranno essere ben individuate ed idoneamente protette, analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate da caduta dei materiali.
Le demolizioni di murature, rivestimenti, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare altre strutture, prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore del Concedente.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà del Concedente e la Direzione Lavori potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto od in parte nei lavori, con i prezzi indicati nelle voci di elenco.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Impresa essere trasportati fuori del cantiere, nei punti indicati, o alle pubbliche discariche.
2.6 Formazione di rilevati arginali
I rilevamenti e la misurazioni dei rilevati arginali, agli effetti del pagamento, saranno eseguiti in contraddittorio con l’Impresa prima dell’inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.
Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori.
Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e misurazione sono a carico dell’Impresa.
I rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione e assestamento avvenuti e computati con il metodo delle sezioni ragguagliate. L’area delle sezioni in rilevato verrà computata rispetto al piano di campagna, non si terrà conto dei cedimenti del terreno stesso, per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento, né della riduzione di volume che il materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo, oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.
Il materiale da impiegare dovrà avere caratteristiche atte al compattamento e non dovrà essere suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile e non plasticizzabile). Nell’esecuzione dei rilevati potranno essere riutilizzati, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali provenienti dagli scavi purché di caratteristiche e dimensioni rispondenti alle prescrizioni progettuali.
La sede del costruendo rilevato dovrà essere preventivamente ed accuratamente preparata, togliendo i cespugli, il cotico per lo spessore indicato dalla D.L., il terreno vegetale, le ceppaie, le radici ed ogni altra materia eterogenea.
Sulle scarpate arginali ove si addosseranno i nuovi riporti, si praticheranno gradonate di ammorsamento. In ogni caso le gradonate dovranno avere altezza di almeno centimetri trenta con larghezza non superiore a centimetri cinquanta.
Prima di eseguire i lavori, il materiale da impiegare dovrà essere convenientemente sminuzzato e bene espurgato da radici, sterpi e materiale eterogeneo, dovrà essere distribuito per tutta la estensione del rilevato mediante una ruspa o mediante macchina apripista o livellatrice in strati orizzontali di spessore non superiore a cm 30.
Il rilevato arginale dovrà ad ogni ripresa essere ben compattato ed eventualmente innaffiato al fine di ottenere un perfetto rassodamento, prevedendo anche l’impiego di rulli normali o vibranti.
Durante la costruzione, si assegneranno al rilevato le maggiori dimensioni occorrenti per eseguire, dopo che sarà stato raggiunto l’assestamento, le necessarie puliture e la profilatura per sopperire agli effetti del naturale costipamento del suolo e della terra, in modo che, ad assestamento avvenuto, detto rilevato conservi le forme e le dimensioni prescritte.
Le rampe di servizio, eventualmente occorrenti a ridosso degli argini per il trasporto della terra, saranno costruite a cura e spese dell’Impresa, interamente in riporto, addossando terra alle scarpate senza intaccare in nessun modo il corso arginale.
Compiuti i lavori, dette rampe provvisorie, sempre a cura e spese dell’Appaltatore, saranno demolite e saranno sistemate a regola d’arte le superfici arginali anche con incigliatura e semina nei tratti ove quelle preesistenti siano state danneggiate o distrutte.
Il materiale che, a giudizio della D.L., non fosse adatto alla costruzione dei rilevati dovrà essere smaltito in cava ovvero trasportato e smaltito in discarica autorizzata, a cura e spese dell’Appaltatore.
Si precisa che tra l’ultimazione dei movimenti di terra (costruzione del rilevato) e l’inizio dei lavori di consolidamento della sommità arginali dovrà intercorrere un congruo periodo di tempo per l’assestamento dei rilevati, di detto periodo è stato tenuto conto nel tempo stabilito per la durata dei lavori.
In particolare per i rilevati arginali la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà, prima di mettere a pagamento, di effettuare prove tecniche opportune.
Dette prove dovranno dimostrare lo stato di compattezza del materiale costituente il rilevato.
L’Impresa è tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino a che le prove anzidette diano esito soddisfacente.
All’atto di collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte da contratto.
Qualora la costruzione di rilevato venga per qualche causa sospesa, l’Appaltatore dovrà provvedere a sistemare regolarmente la sagoma in modo da dare facile scolo alle acque piovane: nella ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per collegamento delle nuove materie con quelle impiegate.
Per i rilevati e rinterri sostenuti ed addossati a muri si dovranno impiegare materie ghiaiose e silicee disposte in modo da produrre la minore spinta possibile contro i muri stessi.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
2.7 Rinterri
Il rinterro, fino alla quota stabilita dagli elaborati di progetto, dovrà essere eseguito impiegando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei dalla Direzione Lavori. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale arido di cava o di fiume. Il materiale inerte proveniente dagli scavi a sezione libera (obbligata) per qualsiasi genere di lavoro deve essere opportunamente sistemato nella stessa zona di scavo, a tombatura dei cavi realizzati o bassure in alveo, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
2.8 Lavori di inerbimento
La semina delle scarpate, banchine e superfici in terra in genere, dovrà essere effettuata usando un miscuglio di sementi selezionate di erbe della varietà graminacea, in ragione di non meno di grammi 50 di miscuglio per ogni metro quadro di superficie.
Prima dello spaglio o posa del seme, si dovrà procedere ad un’adeguata preparazione del terreno, nei tratti ove la superficie arginale si presentasse manomessa, per precedenti tagli, o estirpazioni di vegetazione estranea, o dovesse per altri motivi presentare solchi, arature, rigagnoli, avvallamenti, buchi e simili, la terra dovrà essere preventivamente sistemata e risagomata con il profilo prescritto. Si dovrà procedere poi alla concimazione con concime nella misura ritenuta necessaria in relazione alla natura del terreno stesso, e si dovrà procedere ad una rastrellatura in senso orizzontale della superficie da seminare.
Indi verrà effettuato lo spaglio del miscuglio di sementi più sopra descritti, la ricopertura delle sementi già affidate al terreno e la rullatura e la ribattitura della zona seminata con idonei attrezzi.
In relazione poi allo stato di umidità del terreno e dell’aria, si procederà all’innaffiamento di tutte le superfici da ripetersi periodicamente, un numero di volte tale da assicurare l’attecchimento del seme anche in periodi di assoluta siccità.
L’Appaltatore è tenuto in ogni caso, a ripetere la semina nei tratti dove l’attecchimento non fosse regolarmente avvenuto.
Ogni altro onere quali cure colturali, innaffiamento, manutenzione fino a completo attecchimento, sfalcio, ecc. per dare il lavoro ultimato con copertura di tutta la superficie a prato stabile sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori.
Nel rivestimento con zolle erbose, queste dovranno essere scelte fra le migliori ben inerbate e fornite di radici o di terra, di dimensioni non inferiori a m 0.30x0.20x0.08; e dovranno essere poste in opera a perfetto contatto e con le connessure alternate.
I rivestimenti dovranno sempre avere incassature all’unghia della scarpata, di profondità non inferiore a cm. 6 sotto il piano di campagna o sotto il piano dei canali.
Le incigliature dovranno essere formate con zolle erbose delle dimensioni stabilite come sopra, ben battute ed allineate entro apposito intaglio, inclinate rispetto alla sommità dei rilevati.
Nei rivestimenti in oggetto l’Impresa dovrà impiegare prima le zolle ricavate diligentemente dalla sede dei lavori, e in difetto dovrà provvedere altrove a sua cura e spesa.
In ogni caso l’Impresa è tenuta responsabile della buona vegetazione delle opere in verde sopraddette e dovrà rifarle a sue totali spese dove ciò si renda necessario per difetto di costruzione o per mancanza di attecchimento.
2.9 Smaltimento rifiuti da demolizioni e scavi
Su prescrizione della Direzione Lavori l’Impresa è obbligata a provvedere a propria cura e spese all'allontanamento dei materiali di scarto provenienti da demolizioni e da scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata od altra forma di smaltimento prevista dalla normativa vigente.
2.10 Ritombamenti
Salvo contrarie disposizioni della D.L., gli scavi saranno riempiti, dopo la posa in opera dei tubi e di altri manufatti, solo dopo l’autorizzazione della D.L.
I rinterri dovranno eseguirsi disponendo in primo tempo uno strato di circa 20 cm di materiale costipando lo strato con mezzi idonei ed eseguendo successivamente rimesse stratificate di materiale
fino a completo riempimento del cavo e sistemazione del piano stradale.
Effettuato il ritombamento, l'Appaltatore dovrà provvedere a sue spese e cure e con continuità, alla manutenzione dei riporti effettuare le necessarie ricariche e riprese dei materiali, curando lo sgombro dell'acqua dalle strade ed assicurando la continua sicurezza del transito fino a completo ripristino delle sedi.
Per quanto riguarda i lavori in campagna lo strato superficiale coltivabile dovrà essere ripristinato nel suo originario spessore utilizzando la terra vegetale all'uopo accumulata a lato dello scavo o in particolari depositi durante le operazioni di scavo stesso come precedentemente specificato. Su ordine della D.L. l'Appaltatore è tenuto:
• durante il reinterro a costipare il materiale di riempimento a mano o con mezzo meccanico in modo da ottenere il completo e subitaneo ripristino della strada;
• a reinterro completato a costipare mediante il passaggio di camion con le ruote sopra il materiale di risulta o tramite un rullo vibrante di almeno 3 tonnellate;
• a sostituire in tutto od in parte il materiale con altro di eguale tipo, con sabbia in natura o ghiaietta.
2.11 Presidi di sponda
Nell’esecuzione di presidi di sponda, siano essi del tipo con infissione di pali di legno fitti e sasso, del tipo tutto sasso con berma al piede della sponda e profilatura fino alla quota di massima piena, ovvero pali affiancati e terra, o pali con tavole, si dovrà tenere conto degli schemi tipologici riportati negli elaborati progettuali e delle rispettive quantità medie, nonchè degli ordini impartiti dalla D.L. nel corso di esecuzione delle opere.
In particolare, si dovrà avere la massima cura nella regolarizzazione del piano di posa spondale del presidio con l’eventuale ripresa di tratti franati, scarificazione e costipazione della scarpata.
La realizzazione di presidi di sponda avverrà sia per tratti di sponda di canale esistente, sia per tratti di canale o mandracchio di nuova realizzazione.
La relativa lavorazione potrà pertanto avvenire sia in asciutta che in presenza d’acqua.
L’appaltatore dovrà porre particolare cura nella posa in opera dei pali in legno di essenza forte all’unghia della scarpata arginale, nonchè nella realizzazione di cassa al piede arginale per il contenimento del sasso d’annegamento a formazione di berma; infine provvederà alla stabilizzazione della parte superiore della scarpata con costipamento e compattazione di terreno reperito in loco salvo approvazione da parte della D.L.
Il legname da utilizzarsi per la realizzazione di presidi di sponda sarà di essenza forte come abete,
larice, pioppo o castagno, sarà fornito in pali della lunghezza prescritta, muniti di punta per facilitarne l’infissione e sarà scevro di difetti incompatibili con l’uso previsto, pertanto la D.L. avrà facoltà di rifiutare a Suo insindacabile giudizio, partite di materiale ritenuto non idoneo, con immediato allontanamento dal cantiere a spese dell’Appaltatore.
2.12 Impianto essenze arboree
La lavorazione comprende fornitura e messa a dimora di essenze arboree di varie specie (Pioppo, Salice, Carpino Bianco, Olmo Siberiano, Ontano, Nocciolo, Prugnolo, Frangola, Sambuco, ecc.) di medio fusto a radice nuda o con fitocella (altezza compresa tra 1,5 m e 2,5 m) disposte su filare con intrafila di m 2 secondo gli schemi di impianto forniti dal Consorzio, compreso manodopera e noleggio di attrezzatura meccanica per i vari tipi di interventi ed il trasporto dal luogo di fornitura al luogo di piantagione delle piante stesse.
L’Impresa dovrà provvedere all’apertura di buca delle dimensioni di cm 50x50x50 eseguita a mano o con idoneo mezzo meccanico, il rinterro ed il costipamento, alla fornitura ed infissione di palo tutore in castagno del diametro sino a 10 cm e con l’altezza fuori terra pari a quella delle piante, compresi i legacci e l’annaffio della pianta con almeno 20 litri di acqua.
È inclusa l’irrigazione di soccorso estiva per il primo anno di sviluppo vegetativo e lo sfalcio delle erbe infestanti vegetate in ambo i lati del filare per un minimo di 3 m per lato con un minimo di 3 interventi nell’arco della primavera – estate per i primi 2 anni dopo l’impianto.
2.13 Opere provvisionali
Nessun compenso verrà corrisposto all’Appaltatore per l’eventuale realizzazione di opere provvisionali quali, ad esempio, costruzione e sistemazione delle strade di accesso alla zona dei lavori, in quanto tali oneri s’intendono compresi nei prezzi unitari delle varie categorie di lavoro elencate nel presente Disciplinare.
A lavori ultimati, l’Appaltatore provvederà a sue spese alla rimessa in pristino delle strade utilizzate e alla rimozione delle eventuali altre opere provvisionali realizzate.
2.14 Geotessili
Il geotessile tessuto sarà costituito da trama e ordito in monofilamenti o nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V., imputrescibile e atossico. Il tessuto dovrà rispondere alle caratteristiche fisiche e meccaniche riportate in tabella 1.
Le suddette caratteristiche dovranno essere documentate da opportune certificazioni di qualità e da attestati di conformità del materiale, a garanzia di quanto sopra indicato.
Resistenza a | Allungamento a | Dimensioni Permeabilità battente |
trazione | rottura | maglia 100 mm |
peso lunghezza larghezza lunghezza larghezza 090 098 l/m2 il
gr/m2 | KN/m | KN/m | % | % | micron | micron | sec | |
100 | 15 | 15 | 21 | 13 | 158 | 220 | 9 | 240 |
135 | 20 | 20 | 22 | 15 | 238 | 300 | 30 | 26 |
200 | 35 | 35 | 14 | 14 | 134 | 170 | 24 | 45 |
300 | 55 | 55 | 13 | 11 | 246 | 305 | 28 | 20 |
350 | 80 | 50 | 14 | 11 | 291 | 362 | 31 | 15 |
430 | 80 | 80 | 16 | 11 | 237 | 282 | 29 | 16 |
625 | 200 | 35 | 15 | 13 | 288 | 430 | 23 | 16 |
635 | 120 | 120 | 14 | 11 | 250 | 351 | 25 | 21 |
725 | 200 | 80 | 17 | 13 | 254 | 345 | 16 | 38 |
800 | 200 | 100 | 19 | 14 | 216 | 281 | 9 | 42 |
900 | 300 | 80 | 18 | 14 | 256 | 354 | 14 | 37 |
1160 | 300 | 55 | 22 | 13 | 355 | 445 | 20 | 9 |
1200 | 400 | 80 | 20 | 14 | 360 | 470 | 20 | 15 |
Tabella 1: Caratteristiche meccaniche dei geotessili.
Le modalità di posa dei geotessili dovranno essere di volta in volta concordate con la Direzione Lavori. I teli, di lunghezza adeguata, dovranno essere di preferenza posti in senso trasversale alla dimensione maggiore dell'area da ricoprire, assicurando la continuità del rivestimento con sovrapposizione dei teli, nelle giunzioni, di almeno 50 cm. La posa in opera dei teli in geotessile dovrà essere effettuata con tutti gli accorgimenti e le precauzioni atte ad evitare strappi e forature; sarà in particolare da curare la regolarità del piano di posa, che non dovrà presentare massi o strutture emergenti. I teli dovranno essere collocati facendoli aderire al terreno di appoggio senza pieghe o "bolle". Durante le operazioni di stesura, i teli dovranno essere tenuti in posizione con opportuni metodi di fissaggio a zavorramento. Quando sul geotessile è prevista la posa di pietrame, si dovrà porre a contatto con il telo uno strato di materiale della pezzatura minore onde evitare possibili rotture.
2.15 Tubazioni in calcestruzzo armato centrifugato o turbocentrifugato o turbovibrocompresso.
Le tubazioni in calcestruzzo armato centrifugato o turbocentrifugato dovranno essere costruite con calcestruzzo di cemento del tipo ferrico-pozzolanico dosato con almeno 3,50 q per ogni metro cubo d'inerte.
Le tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso armati ad alta resistenza, sezione circolare con giunto a bicchiere dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla IV classe di resistenza della normativa CTE/ICITE/CNR.
L'impasto cementizio dovrà contenere un additivo superfluidificante esente da cloruri nella proporzione di un kg per ogni quintale di cemento utilizzato. La granulometria degli inerti dovrà essere conforme alla curva di Xxxxxxx.
L'armatura sarà eseguita con tondini in acciaio cerchiante e longitudinale, rispondenti alle prescrizioni della norma DIN 4035.
I giunti delle tubazioni saranno a bicchiere con guarnizioni in gomma neoprene della durezza di 50/60 Shore a perfetta tenuta e delle caratteristiche precisate nei disegni di progetto.
Le tubazioni dovranno essere ben stagionate, levigate e perfettamente rettilinee, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevre da screpolature e dovranno essere conformi alle norme DIN 4032 e al D.M. 12.12.85 tab. 1°.
Se richieste e su giudizio insindacabile della D.L., l'Impresa dovrà presentare le analisi chimiche del conglomerato cementizio e del tipo di cemento impiegato per la costruzione dei condotti redatte da un Istituto di ricerca autorizzato a tale scopo.
Prescrizioni tecniche per i tubi in cemento armato
I tubi in cemento armato dovranno rispondere in tutto alle seguenti tassative disposizioni: in particolare per potersi definire "armato" un tubo in calcestruzzo deve avere due serie di ferri disposti come segue:
a) cerchi saldati disposti ad intervalli regolari o eliche;
b) generatrici, barre diritte, continue o saldate, lunghe quanto il tubo e disposte ad intervalli regolari.
Le tubazioni saranno valutate a metro lineare utile in opera, misurato lungo l'asse della tubazione, escludendo, se non diversamente specificato nelle voci di elenco prezzi, le curve ed i pezzi speciali di ghisa di acciaio e di grès, gli apparecchi e simili.
Nei prezzi si intendono compresi il trasporto a picchetto dei tubi e tutte le forniture e tutte le prestazioni di qualsiasi genere e natura che si rendessero necessarie per dare le tubazioni poste in opera a perfetta regola d'arte, provate secondo le norme regolamentari e pronte all'uso.
In particolare si intendono, tra l'altro, compresi i seguenti oneri:
a) trasporto a picchetto dei tubi;
b) posa in opera degli stessi anche in presenza d'acqua, con adeguato impiego di pompe e di altri eventuali mezzi di aggottamento compensato col relativo prezzo di elenco, come specificato in
elenco prezzi, previa accurata preparazione del piano di posa;
c) formazione delle giunzioni con tutti gli oneri inerenti;
d) prove di tenuta delle tubazioni che saranno ordinate dalla D.L. Caratteristiche costruttive
a) Processo di fabbricazione dei tubi
I tubi dovranno essere fabbricati in officine o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto a garantire il costante raggiungimento dei requisiti di tutti i manufatti prodotti; a tal fine, tutte le operazioni che compongono il processo di lavorazione, dovranno essere ripetute secondo uno schema prestabilito e ben precisato.
I getti saranno tolti dalle forme solo quando il conglomerato sia in grado di superare agevolmente le sollecitazioni conseguenti.
La stagionatura potrà avvenire entro vasche di acqua a temperatura non inferiore a 10 °C per un periodo di tempo non inferiore a 6 giorni, oppure specie per i tubi di grande diametro, sistemati in posizione verticale, con continua aspersione d'acqua.
Ovvero si potrà adottare il trattamento a vapore. L'impianto di stagionatura dovrà essere attrezzato in modo da garantire il costante rispetto del trattamento programmato.
b) Marchi
Su ciascun tubo dovranno essere marcati in modo indelebile i seguenti dati:
- nome del fabbricante o marchio di fabbrica;
- sigla dell'Ente Appaltante;
- data della produzione del tubo;
- diametro nominale.
c) Inerti, cemento, acqua
Gli inerti dovranno essere tali da assicurare la migliore resistenza contro possibili corrosioni chimiche e meccaniche da parte delle acque convogliate.
Gli inerti dovranno essere perfettamente lavati, di granulometria assortita, almeno di tre granulometrie (per es. da 0 a 3 mm, da 3 a 7 mm e sopra i 7 mm) con l'avvertenza che la dimensione massima non
sarà mai superiore a 1/4 dello spessore del tubo e comunque non maggiore di 15 mm.
La loro composizione granulometrica dovrà essere tale, cioè da consentire la massima compattezza del getto.
L'acqua dovrà essere limpida, non contenere acidi o basi in percentuale dannosa e dosata in modo da ottenersi un impasto piuttosto asciutto e comunque con un rapporto acqua-cemento non superiore a 0,35.
d) Armature metalliche
L'armatura metallica trasversale sarà costituita da tondi piegati ad anelli, ovvero avvolti in semplice o doppia spirale e collegati longitudinali in numero e diametro sufficiente per costituire una robusta gabbia, non soggetta a deformarsi durante la fabbricazione ed atta a conferire al tubo la necessaria resistenza.
Il numero, i diametri e le posizioni delle spire sarà definito dai calcoli statici in funzione dei carichi e le sollecitazioni che le tubazioni dovranno subire.
La distanza dai cerchi dovrà essere regolare con interspazio massimo di 15 cm, oppure, spirali ad elica continua a passo regolare non superiore ai 15 cm.
I ferri d’armatura dovranno avere un ricoprimento minimo di 3 cm collocando, preferibilmente, i ferri dell'armatura longitudinale all'interno delle armature trasversali.
Le gabbie d’armatura potranno essere anche costituite da reti di tondini aventi maglie quadrangolari.
Nei tubi armati con reti il processo di costruzione dovrà essere studiato con speciale cura e con riferimento a provata esperienza del fabbricante.
Tutte le gabbie d'armatura, comunque confezionate, dovranno presentare alle estremità un anello continuo, chiuso su se stesso e posto su un piano ortogonale all'asse della gabbia.
Sulla posizione delle armature è ammessa una tolleranza di circa 0,5 cm, purché sia sempre assicurato il copriferro minimo di cm 3.
Il ferro, da impiegarsi per la formazione delle armature, deve essere conforme alle vigenti norme per l'esecuzione delle opere in cemento armato e sottoposto alle prove di qualità previste dalle norme stesse.
e) Impasti - lavorazione - requisiti di calcestruzzo
Gli ingredienti degli impasti dovranno essere misurati con precisione: il cemento sarà misurato in
peso, gli inerti preferibilmente in peso, l'acqua in peso od in volume, le ceneri volanti in peso come pure gli additivi.
Il rapporto acqua-cemento dovrà essere oggetto di controllo con le modalità più indicate per il procedimento di fabbricazione impiegato, tenendo conto anche dell'umidità degli inerti.
Il mescolamento dell'impasto verrà fatto con la macchina di tipo appropriato per un tempo non inferiore a 3 minuti primi.
La qualità del conglomerato si dovrà controllare sistematicamente su provini appositamente preparati con frequenza non minore di una serie di prove ogni sette giorni.
Per ogni serie di prove verranno confezionati 4 provini cubici, spigolo cm 10 e 4 travetti parallelepipedi, dimensioni 10x10x40 cm; i provini verranno confezionati con lo stesso impasto dei tubi curando di riprodurre in essi lo stesso rapporto acqua-cemento ottenuto nei manufatti e stagionati naturalmente in sabbia umida.
I cubi verranno rotti a schiacciamento ed i travetti a flessione, sotto momento costante, deducendone la sollecitazione unitaria di rottura nell'ipotesi di asse neutro centrale e conservazione delle sezioni piane; le prove di rottura verranno eseguite a 7 giorni ed a 28 giorni di stagionatura.
Sono prescritti i seguenti limiti per le resistenze in kg/cmq; determinate come media dei tre risultati migliori:
resistenza unitaria a compressione
7 giorni 275
28 giorni 400
resistenza unitaria a flessione semplice
7 giorni 40
28 giorni 55
f) Giunti
Per i tubi secondo le presenti norme è tassativamente prescritto l'impiego di giunti a bicchiere, con materiale di tenuta costituito da un anello di gomma neoprene.
Il disegno del giunto e le dimensioni saranno quelle previste nei disegni di progetto.
L'anello di tenuta in gomma neoprene dovrà avere una durezza Shore 50/60, il suo tasso di compressione, tenuto conto delle massime possibili tolleranze dimensionali delle superfici, nei due sensi, e della massima possibile eccentricità di posa tra i tubi adiacenti, resterà compreso tra il 30% ed il 70%.
Le superficie dei tubi devono essere perfettamente lisce, prive di asperità, irregolarità, incisioni e simili difetti: a tal fine è consentito un ritocco delle superfici stesse, purché localizzato, sporadico, ed eseguito con materiali di provata efficacia.
Norme generali
Per quanto riguarda i criteri da osservare nella progettazione, nella costruzione, nel collaudo delle tubazioni e degli elementi che le costituiscono si fa riferimento alle norme tecniche emanate con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.12.1985, pubblicato sulla G.U. n.61 del 14.03.1986 e successive modificazioni od integrazioni, quando siano meno restrittive delle norme fissate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora gli esiti dei collaudi non fossero soddisfacenti sarà in facoltà della D.L. ordinare ispezioni televisive delle tratte interessate a cura e spese dell'Appaltatore.
Considerata la bassa pendenza dei profili, tutti i tipi di tubazioni dovranno essere posti in opera per tratte di almeno 20 metri - o di produzione giornaliera, a discrezione della D.L. - controllando la livelletta con idonea apparecchiatura laser compresa nel prezzo di elenco.
Le giunzioni fra le tubazioni dovrà essere realizzata mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tipo “TIR-FOR”. Nelle giunzioni a bicchiere non saranno ammessi sigillanti o malta per assicurare la tenuta, che dovrà dipendere esclusivamente dalla geometria del giunto e dalla qualità della guarnizione.
Trasporto, movimentazione, posa, reinterro dei tubi.
Imballaggi
Gli imballaggi possono essere di legno o altri materiali e generalmente saranno considerati a perdere.
Il tipo di imballaggio è a scelta dell'impresa ma deve garantire che i manufatti oggetto della fornitura non vengano danneggiati durante il trasporto, che le estremità delle barre siano opportunamente perfette e che i tubi mantengano la forma circolare.
Lo stoccaggio deve avvenire su terreno pianeggiante e privo di irregolarità adattando supporti di legno alla base delle cataste in modo da distribuire uniformemente i pesi. Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo dovranno essere protetti dai raggi solari diretti.
Trasporto
Nel trasporto dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie onde evitare possibili danneggiamenti. Le impalcature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa o di nylon; se si usano cavi di acciaio, i tubi dovranno essere protetti nella zona di contatto con essi.
Le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate con cura. I tubi non devono essere trascinati o fatti rotolare su terreni accidentali, non devono essere lanciati da un'altezza superiore a 30 cm e non devono essere accatastati più di quattro tubi in altezza.
Posa in opera
La posa in opera avverrà direttamente dal mezzo di trasporto della Ditta produttrice delle tubazioni, senza ricorrere a depositi intermedi su piazzale a piè d'opera.
Pertanto l'invio delle tubazioni dalla fabbrica dovrà essere eseguito di volta in volta, man mano che procederanno i lavori di scavo della sede della condotta.
La Direzione Lavori si riserva tuttavia la facoltà di ordinare il deposito delle tubazioni su piazzale a spese e cura dell’Appaltatore.
Fondo della trincea
La superficie del terreno in corrispondenza dell'appoggio del tubo sarà continua, e priva di sassi o zolle di argilla.
Sottoscavo
In corrispondenza di terreni "mobili", organici o comunque poco consistenti lo scavo sarà approfondito e sarà creato un sostegno stabile mediante riporto di materiale granulare.
Acque di infiltrazione (eventuali)
L'acqua deve essere rimossa durante le operazioni di posa fino al completamento delle operazioni di rinfianco.
Procedura di messa in opera
Ultimato lo scavo di procederà alla formazione del letto di posa costituito da almeno 12 cm (o più se diversamente indicato in progetto) di sabbia o materiale granulare fine compattato ed almeno il 90% del Xxxxxxx standard.
La continuità del supporto sarà ripristinata dopo il completamento della giunzione. l'allineamento ed il livellamento dei tubi deve essere curato in modo che il disassamento di due barre contigue non sia maggiore a mezzo grado. Nel caso si debbano realizzare delle limitate deviazioni del percorso, il disassamento fra due barre può essere spinto fino a 1 grado. Dove sono prevedibili cedimenti di vincolo dovuti ad opere murarie, pozzetti o blocchi di ancoraggio, dovrà essere previsto un giunto flessibile ad una distanza non maggiore di 2 diametri.
2.15.1.1.1.1.1.1 Xxxxxxxxx e rinterro
Queste operazioni saranno eseguite immediatamente dopo la posa; in caso ciò fosse impossibile si procederà ad un controllo accurato dell'allineamento prima di rinfiancare.
Il materiale usato per il rinfianco ed il ricoprimento del tubo per almeno 20 cm ( o più se diversamente indicato in progetto) sarà dello stesso tipo di quello usato per il letto di posa. La compattazione del rinfianco sarà spinta ad almeno il 90% del Xxxxxxx Standard e verrà effettuata per strati di 30 cm circa.
Il successivo reinterro sarà eseguito secondo le indicazioni di progetto. I giunti saranno lasciati scoperti fino al collaudo idraulico avvenuto.
2.16 Noleggi
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sempre in buono stato di servizio.
Nei prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compresi il motore, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.
Per il noleggio verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni altro compenso per qualsiasi altra causa e perdi tempo.
2.17 Materiali lapidei
Tutte le pietre naturali dovranno rispondere ai requisiti di cui al R.D. 16-11-1939 n. 2232. In linea generale le pietre ed i marmi da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, anche e soprattutto in riferimento alla colorazione, a grana compatta, esenti da screpolature, venature,
inclusioni di sostanze estranee, nodi, scaglie e tasselli, spaccature, cavità, ecc.. In relazione alla forma si distinguono in:
a) pietrame di murature: in pietra di cava in pezzi selezionati adatti per muratura in pietra spaccata di dimensioni non inferiori a 20 cm e non superiori ai 50 cm;
b) lastre naturali: pietre che non hanno subito alcuna lavorazione speciale, ma vengono fornite in lastre aventi spessori e contorni ottenuti nelle cavature;
c) blocchi: materiali in grossi blocchi squadrati grossolanamente, pronti per il taglio;
d) conci: pietre in blocchi squadrati a forma parallelepipeda con superficie più o meno lavorata;
e) lastre segate: il materiale risultante dalla segatura dei blocchi senza altra lavorazione.
Le pietre da impiegare nella costruzione delle murature, nei drenaggi, ecc., dovranno essere esenti da cappellaccio compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione e comunque prive di parti alterate. I vari elementi dovranno avere forme pressoché regolari e con dimensioni adatte al loro particolare impiego.
Le pietre grezze da impiegarsi per murature frontali non dovranno presentare né cavillature né screpolature né peli, dovranno essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di contatto e permettere così lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.
Le pietre da taglio proverranno dal taglio della roccia viva, dovranno essere esenti da elementi provenienti dal taglio di cappellaccio, etc. ed essere state estratte da cave note e ben coltivate, ed i campioni dovranno essere stati preventivamente accettati dalla Direzione Lavori. Esse dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti, senza immaschiature o tasselli. Esse dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 8454, 97245/1/2/3/4/5/6, 9725 ed altri requisiti d’accettazione stabiliti nel Regio Decreto 16 novembre 1939,
n. 2232, "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione". I materiali lapidei dovranno appartenere alla denominazione commerciale e petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento, avere lavorazione superficiale e finiture come indicato nei disegni di progetto.
I manufatti lapidei, sia in lastre che in conci o blocchi, per opere di rivestimento e/o finitura, quali pedate, alzate, soglie, contorni o simili dovranno essere esattamente dimensionati ed avere le facce vista lavorate, a scelta della D.L.: alla bocciarda fina con xxxxxxxxxx, a taglio di sega, levigate, lucidate, ecc..
Le prove per l'accertamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici saranno effettuate in conformità alle Norme di cui R.D. ed alle Norme UNI sopra indicate.
Il pietrame trachitico da impiegarsi nella realizzazione dei rivestimenti spondali sarà della migliore qualità, fornito in lastre dello spessore stabilito dagli elaborati progettuali, di forma irregolare e compatibile con l’esistente. Per questo un campione che l’Impresa intende usare sarà presentato per l’approvazione alla Direzione Lavori; il campione prescelto resterà depositato in cantiere, presso gli uffici della Direzione Lavori.
I massi naturali da impiegare per la formazione di scogliere di protezione e di rivestimenti di fondo saranno forniti in blocchi di peso stabilito negli elaborati progettuali.
Il materiale che per volume e qualità non rispondesse alle suesposte condizioni o che per altre ragioni non risultasse di pieno gradimento della Direzione Lavori sarà scartato e fatto allontanare dalla zona dei lavori a totale carico dell’Appaltatore.
Il pietrame verrà accompagnato da relativa bolletta, lo stesso sarà valutato a peso. All’arrivo del pietrame l’autista esibirà ai funzionari preposti la relativa bolletta di pesatura, affinché abbia validità rilasciata da Pesa Pubblica o da pesa privata, abilitata a norma di Legge. In quest’ultimo caso, il Direttore dei Lavori od il suo rappresentante, si riserva la facoltà di inviare, a giudizio insindacabile, un certo numero di automezzi alla pesa pubblica più vicina per il riscontro del peso indicato sulle bollette.
I massi naturali dovranno provenire dall’abbattimento di fronti di cava di roccia compatta e dovranno rispondere in particolare ai requisiti e limiti di accettabilità di seguito riportati in forma sintetica.
Distribuzione granulometrica e della massa
Si precisa che il limite inferiore della classe corrisponde al W10 (valore della massa superata dal 90% del materiale). È pertanto, per definizione, ammesso il 10% in peso di elementi con peso singolo inferiore al valore minimo della classe.
Densità
La pietra naturale dovrà avere una densità media (misurata su materiale saturo a superficie asciutta) di 2500 kg/m3.
Forma
I massi delle pezzature superiori dovranno essere di forma e superficie irregolare e la dimensione principale più piccola non dovrà essere inferiore ad un terzo di quella massima in un numero di massi superiore al 5% del campione.
Angolo d’attrito
Un valore elevato dell’angolo di attrito è sicuramente garantito dall’utilizzazione di materiale proveniente da abbattimento, con esplosivo, di un fronte di cava di roccia compatta. L’angolo di naturale pendio non deve comunque risultare inferiore a 40°. La prova dovrà essere effettuata in cava realizzando un cumulo di materiale di altezza non inferiore a 3 m.
Integrità dei blocchi
Le prove d'integrità dei blocchi sono destinate ai massi di grossa pezzatura al fine di verificare l'even- tuale presenza di discontinuità, generate principalmente dal metodo di coltivazione della cava (tipo e quantità di esplosivo, maglia, etc.), che possono indurre rotture durante le fasi di carico, stoccaggio, ricarico, posa in opera. La prova di integrità sarà effettuata mediante prove di caduta diretta di singoli massi da 3 m di altezza da ripetere per un congruo numero di elementi rappresentativi della categoria dei massi in esame. I massi saranno fatti cadere su di un letto di pietra di spessore medio pari a 0,50 m.
L'indice di rottura Id = [(W50i - W50f)/W50i]x100 [%] ottenuto calcolando il valore del W50 dei massi prima (W50i) e dopo le prove di caduta (W50f) deve risultare non superiore al 5% per i soli massi aventi peso singolo superiore al 2% della curva cumulata.
Assorbimento d'acqua Wab(%)
Il valore medio di assorbimento d'acqua del pietrame deve risultare minore del 2%; le pietre campione o campioni rappresentativi di esse devono avere volume compreso tra 50 e 150 ml. I risultati di questa prova vanno comunque giudicati unitamente a quelli di seguito indicati per la verifica della resistenza all’alterabilità
Resistenza chimica
L'alterazione fisica dei massi con effetti di disgregazione superficiale può essere provocata dall'imbibi- zione ed essiccamento, da diversa espansione di minerali componenti la roccia, dalla cristallizzazione di sali. Prove di verifica della resistenza all'alterabilità nel tempo saranno eseguite scegliendo uno dei seguenti metodi in funzione della natura petrografica degli scogli:
• - Resistenza Magnesio-solfato. Può essere effettuata in conformità alla norma ASTM C88. Il valore dell’indice MSS deve essere inferiore al 10%.
• - Assorbimento del Blu-Metilene MBA (g/100g). Il valore di assorbimento del Blu-Metilene deve
essere minore di 0,7 (g/100g).
• Questo test permette di individuare minerali argillosi.
• - Prove di imbibizione-essiccamento da effettuare secondo il metodo di Xxxxxxxx-Xxxxxxxx [Xxxxxxxx e Xxxxxxxx 1984].
Gelività
È richiesta l'esecuzione di prova di gelo-disgelo da eseguire secondo il X.X. 00 Novembre 1939 N°2232 Art. n° 8, oppure secondo la norma NEN 5184. Il valore della perdita in peso non deve superare il 5%.
Resistenza alla compressione
La resistenza meccanica alla compressione non dovrà risultare inferiore a 50 kN/mm2. Resistenza all'usura
Dovrà essere verificata in accordo con la norma ASTM 131-76 accettando una perdita in peso inferiore o uguale al 30%, oppure secondo altra norma approvata dalla Direzione Lavori.
Il giudizio di idoneità della cava da parte della Direzione Lavori dovrà tenere conto dell'insieme dei ri- sultati delle prove di qualifica potendo accettare che i risultati di una singola prova non rientrino nei li- miti di accettabilità.
2.18 Conglomerati cementizi armati e non
2.18.1 Generalità
Le verifiche e le esecuzione delle opere di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni di legge e le norme emanate in materia. In particolare l'Impresa sarà tenuta all'osservanza
:
- della legge 5 novembre 1971, n. 1086 " Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" (G.U. n. 321 del 21.12.1971);
- del D.M. 9 gennaio 1996 "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche (S.0. alla G.U. n. 65 del 18.03.1992);
- della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" (G.U. n. 76 del 21.03.1974);
- del D.M. 19.06.1984, n. 24771 "Xxxxx Xxxxxxxx relative alle costruzioni sismiche" (G.U. n. 208 del 30.07.1984);
- del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14.gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le
costruzioni" ed s.m.i.
L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle opere, e dei certificati degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per pattuizione di contratto.
Resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori, l’Impresa rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
L'Impresa sarà tenuta inoltre a presentare all'esame della Direzione Lavori i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno ed attrezzature di costruzione).
2.18.2 Componenti
Cemento
Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti richiamati nel precedente Art. “Qualità e provenienza dei materiali”.
Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidità ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare miscelazione fra tipi diversi.
L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovrà presentare alla Direzione Lavori un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione di cui all'Art. “Qualità e provenienza dei materiali”. Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la Direzione dei Lavori possa dare il benestare per l'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimerà l'Impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le qualità del cemento presso un Laboratorio ufficiale per prove di materiali.
Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualità del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.
Inerti
Dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate all'Art. “Qualità e provenienza dei materiali”; inoltre non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci.
Xxxxxxx rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in
peso di elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.
Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno da. luogo ad una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.).
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti.
Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo.
Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non dovrà contenere più del 5% di materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm di lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.
La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in opera.
Acqua
Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all'Art. “Qualità e provenienza dei materiali”.
L'acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di lavorabilità del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.
Additivi
La Direzione Xxxxxx deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Impresa potranno o no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della Direzione Lavori e preventivamente al loro utilizzo, l'Impresa dovrà inoltre esibire certificati di prove di Laboratorio ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti; dovrà comunque essere garantita la qualità e la costanza delle caratteristiche dei prodotti da impiegare.
Prequalifica, controlli e prove di accettazione dei conglomerati cementizi
L’Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, al fine di ottenerne l’approvazione, il nominativo del Laboratorio Ufficiale presso cui intenderà portare ad esaminare secondo le vigenti normative i provini di calcestruzzo, malta, materiali ferrosi strutturali e quanto altro stabilito dalle vigenti leggi.
Almeno 40 giorni prima dell’inizio dei getti di calcestruzzo, l’Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori le mix design che intenderà utilizzare, al fine di ottenerne l’approvazione. Questo nell’ipotesi, come eviscerato in seguito, fossero necessarie le prove di prequalifica del calcestruzzo. Infatti nel caso in cui le mix design proposte siano state studiate per le esigenze del Cantiere, si richiedono – a mente del punto 11.2.3 del DM 14/01/2008 “(…) idonee prove preliminari di studio, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto (…)”. Nel caso in cui dette mix design siano studiate ed utilizzate per il processo di produzione di “calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato”, sarà sufficiente produrre la documentazione inerente le prove eseguite dall’Impianto durante la produzione.
I prelievi di provini per la verifica della classe di resistenza dei conglomerati cementizi dovranno essere eseguiti con le frequenze e le modalità stabilite nel D.M. del 14.01.2008 ed s.m.i.
Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei conglomerati cementizi, dovranno essere eseguite due serie di prelievi. I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, verranno effettuati separatamente, per ogni tipo di ricetta qualificata, ogni 100 m³ di calcestruzzo posto in opera e, comunque, per ogni giorno di getto.
I provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno custoditi a cura e spese dell'Impresa a 20°C e UR>90% per 28 giorni, previa apposizione di sigilli e firma del Direttore Lavori e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantire la autenticità e la corretta stagionatura (UNI 6127).
Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i laboratori della Direzione Lavori o da essa indicati, alla presenza dell'impresa, le prove atte a determinare la resistenza meccanica a compressione.
I risultati delle prove di rottura, effettuate sui provini della prima serie di prelievi secondo la Norma UNI 6132, saranno presi a base per la contabilizzazione provvisoria dei lavori, a condizione che il valore della resistenza caratteristica - Rck - accertato per ciascun tipo e classe di conglomerato cementizio, non risulti inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.
I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso Laboratori Ufficiali preventivamente accettati dalla Direzione Lavori.
Se dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse un valore della resistenza caratteristica non inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, tale risultanza verrà presa a base della contabilizzazione definitiva dei lavori.
Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico dell’Appaltatore, che dovrà anche prestarsi a sue spese all’assistenza per la formazione dei provini.
Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dal Direttore dei Lavori, questi potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori ufficiali.
Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese dell'Impresa, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostrerà che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck è ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge.
Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori, il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica trovata.
Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà tenuta a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di provvedimenti compensativi che, ad ogni modo, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori.
Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione Lavori preleverà, con le modalità e con le frequenze stabilite dalla normativa vigente ovvero quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, campioni di materiali e di conglomerati per effettuare ulteriori controlli quali:
a. Verifica della classe di consistenza al getto mediante prova dello slump (abbassamento al cono di XXXXXX, come disposto dalla Norma UNI EN 12350-2), ovvero dello slump-flow per calcestruzzi autocompattanti. Le forniture che non rispettano le prestazioni relative alla classe di consistenza richiesta verranno rifiutate e il relativo conglomerato gettato in apposite aree
indicate dalla Direzione Lavori.
b. Prova di omogeneità, da effettuarsi vagliando ad umido due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera o del "batch" di getto, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4 mm. La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%. Inoltre la lavorabilità dei due campioni prima della vagliatura, misurata con le modalità sopra descritte, non dovrà differire più di 3 cm.
c. Verifica del contenuto di aria nella miscela.
d. Misura del rapporto acqua/cemento e dell'acqua essudata (bleeding) del conglomerato cementizio fresco, da effettuarsi solo in casi di dubbio; la misura dovrà essere eseguita secondo la Norma UNI 6393/88, considerando che tale prova consente la stima dell'acqua totale, compresa quella di assorbimento degli aggregati, la quale, pertanto, dovrà essere eliminata nel computo del rapporto a/c. Si fa notare che i risultati fomiti dalla prova in questione risultano particolarmente dipendenti dalle modalità di esecuzione della prova stessa e che un adeguato controllo del rapporto acqua/cemento può essere ottenuto più semplicemente confrontando i risultati in termini di resistenza meccanica con quelli ottenuti in fase di prequalifica.
Circa le modalità di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.
La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono di Xxxxxx (slump test),. Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con l'apparecchio VEBE'.
La prova di omogeneità è prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene mediante autobetoniera.
La prova del contenuto d'aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante.
In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati.
La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture già realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate o non, misure di resistenza a compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre apparecchiature.
Qualora risultasse necessario effettuarla, la prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verrà eseguita nel modo seguente :
1. nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verrà fissata una area non superiore a 0,1 m2; su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice letti volta per volta;
2. si determinerà la media aritmetica di tali valori;
3. verranno scartati i valori che differiscono dalla media più di 15 centesimi dall'escursione totale della scala dello sclerometro;
4. tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo;
5. se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova non sarà ritenuta valida e dovrà essere rieseguita in una zona vicina.
Di norma per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa
costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione. Per l'interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.
Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture già realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc.
2.18.3 Confezione
Prima dell’inizio dei lavori, e ad ogni modo con congruo anticipo rispetto l’inizio dei getti di calce- struzzo, l’Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, al fine di ottenerne l’approvazione, il nominativo dello stabilimento di produzione di calcestruzzo da cui intenderà rifornirsi.
A corredo della comunicazione dello Stabilimento di produzione del calcestruzzo, l’Impresa dovrà allegare il certificato “FCP” attestante il fatto che si attua il processo di produzione di “calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato” a mente del DM 14.01.2008 ed s.m.i..
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione.
La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%.
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all'anno.
Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume.
La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese.
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale).
I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferica.
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare.
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneità di cui al precedente paragrafo A).
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).
La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari.
In questi casi, l'uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.
La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0°C. salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.
Ad integrazione di quanto specificato nel presente articolo valgono le prescrizioni delle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” del Febbraio 2008.
2.18.4 Trasporto
Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa.
Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera l'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo c).
In ogni caso la lavorabilità dell'impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Xxxxxx (slump test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine
dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 5 cm e comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79, salvo l'uso di particolari additivi.
E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.
Ad integrazione di quanto specificato nel presente articolo valgono le prescrizioni delle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” del Febbraio 2008.
2.18.5 Posa in opera
Sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc..., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e di capitolato.
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori.
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterrà tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,50 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non
saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm ottenuti dopo la vibrazione.
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata.
Nel caso di getto dall’alto, è fatto assoluto divieto di tenere la bocca della pompa ad altezza superiore ad 1,00m rispetto al piano di posa.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento.
L'onere di tali accorgimenti è a carico dell'Impresa.
Ad integrazione di quanto specificato nel presente articolo valgono le prescrizioni delle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” del Febbraio 2008.
Inoltre l’impresa deve avvisare l’ufficio della D.LL. che verranno effettuati dei getti con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.
2.18.6 Riprese di getto
Per quanto possibile, i getti devono essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare le riprese e conseguire la necessaria continuità strutturale. Per ottenere ciò è opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati successivi, in modo che, mediante vibrazione, si ottenga la monoliticità del calcestruzzo. Qualora siano inevitabili le riprese di getto, è necessario che la superficie
del getto su cui si prevede la ripresa, sia lasciata quanto più possibile corrugata, alternativamente la superficie deve essere scalfita (e pulita dai detriti), in modo da migliorare l’adesione con il getto successivo. L’adesione può essere migliorata con specifici adesivi per ripresa di getto (resine), o con tecniche diverse che prevedono l’utilizzo d’additivi ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie. Anche se le soluzioni sopraindicate mirano ad ottenere il monolitismo tra i getti successivi, per assicurare la continuità strutturale, le riprese di getto devono essere orientate su piani quanto più possibili ortogonali alla direzione dei flussi di compressione che si destano poi nella struttura in servizio, in modo da garantire un’imposta efficace per tali compressioni.
Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuità o le differenze d’aspetto e colore.
2.18.7 Stagionatura e disarmo
A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito dalle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” del Febbraio 2008
Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.
Dovrà essere controllato che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.
Ad integrazione di quanto specificato nel presente articolo valgono le prescrizioni delle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” del Febbraio 2008.
2.18.8 Giunti di discontinuità ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio
E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti.
Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarità della struttura ( ripresa fra vecchie e nuove strutture, riprese di getto per fasi successive di lavorazione).
I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità (piane, a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti in faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate.
Quando non riportato esaustivamente negli elaborati di progetto, la larghezza e la conformazione dei giunti saranno valutate e stabilite in accordo con la Direzione Lavori.
I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Impresa, essendosi tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato.
I prezzi di fornitura e posa dei giunti comprendono tutti gli oneri per dare il giunto nel suo definitivo assetto, quale x.xx. i manufatti di tenuta o copertura e la sigillatura a raso delle superficie con sigillanti, malte o collanti.
Solo nel caso in cui è previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di copertura, l'elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, prevedrà espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto.
I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura etilenica (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone pliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile.
In luogo dei manufatti predetti, può essere previsto l'impiego di sigillanti.
I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di
elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all'acqua, l'elasticità sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le più alte temperature previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.
E' tassativamente proibita l'esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto. In tali casi occorre sempre modificare l'angolo diedro acuto in modo tale da formare con le superfici esterne delle opere da xxxxxxxx angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola opera.
2.18.9 Predisposizione di fori, tracce, cavità, ecc.
L'Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, eventuali fornelli da mina, ecc.
L'onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico dell'Impresa. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori.
2.18.10 Manufatti prefabbricati prodotti in serie
Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato che si avvale di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche opportunamente organizzate.
I manufatti dovranno avere la marchiatura CE, e rispondere a quanto prescritto nel DM 14/01/08.
La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), b), c), d) dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 dovrà dimostrare la completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme.
La relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume con ciò le responsabilità stabilite dalla legge per il progettista.
I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che
per essi assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti Norme. I certificati delle prove saranno conservati dal produttore.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, nr. 1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le modalità di trasporto e montaggio, nonché le caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi.
Il materiale dovrà arrivare a piè d’opera munito di DDT e della necessaria documentazione inerente la marchiatura CE.
Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà inoltre essere accompagnata anche da un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della produzione previsto al precedente terzo comma. Il certificato dovrà garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP. e portare la indicazione del tecnico che ne risulta, come sopra detto, progettista.
In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami o controlli.
Copia del certificato d'origine dovrà essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
2.18.11 Conglomerati cementizi preconfezionati
E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a quanto avanti riportato. Xxxxxxx in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14/01/08
Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto.
La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato.
Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i
cui certificati dovranno essere allegati alla contabilità finale.
L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc...) sia per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione.
Ciò vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili.
L'Impresa, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale della DCA e dell’ENAC, addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi e i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti.
2.18.12 Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinari
L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni distanziatori.
Qualora le opere in calcestruzzo armato vengano costruite in prossimità dei litorali marini, si osserveranno le prescrizioni previste dalle vigenti norme, ovvero:
gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresì, essere lavati abbondantemente con acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e i solfati. Per lo stesso motivo l'acqua di impasto dovrà essere limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive;
il conglomerato dovrà essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando casseforme a superfici interne lisce e dovrà essere, in ogni caso, vibrato;
subito dopo la sformatura, se eseguita prima di 7 giorni dal getto, l'intera superficie esterna della struttura dovrà essere trattata con una boiacca fluidissima di cemento od equivalente antievaporante
da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari.
L'osservanza delle stesse norme potrà essere ordinata dalla Direzione dei Lavori anche in zone in cui siano presenti acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.).
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.
Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati esecutivi, quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e dei rilievi.
Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà necessarie nell'interesse della regolarità e sicurezza del transito ed alle quali l'Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennità o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo Elenco Prezzi.
2.19 Paratie di palancole tipo Xxxxxxx
Le palancole metalliche impiegate con funzione strutturale per opere definitive, dovranno avere le caratteristiche di resistenza, peso, dimensioni e lunghezza specificate negli elaborati di progetto o comunque sufficienti a garantire la nuova sponda dal punto di vista statico.
Le palancole metalliche previste come tura provvisionale dovranno avere le caratteristiche di resistenza, peso, dimensioni e lunghezza tali da garantire l’aggottamento all'interno senza pregiudizio per la stabilità della tura e l’esecuzione dei lavori in completa sicurezza.
Prima dell’esecuzione delle ture provvisorie l’impresa dovrà produrre e sottoporre alla Direzione Lavori il calcolo statico.
Esse saranno compensate con i prezzi di elenco quando espressamente previste nel progetto o se autorizzate in corso d'opera dalla Direzione Lavori. Eventuali tirantature delle palancole saranno comunque comprese nel prezzo delle ture.
I materiali dovranno essere corrispondenti a quelli previsti in progetto.
I profili delle palancole dovranno avere caratteristiche di resistenza compatibili con quelle previste nei disegni di progetto.
L'infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalmente in uso ed, in particolare, vibroinfissione e infissione a pressione.
Nel caso di vibroinfissione il vibratore dovrà essere di potenza adeguata all'infissione della palancola in relazione al peso della stessa e alla natura dei terreni da attraversare. Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l'infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano puliti da materiale così da garantire la guida alla successiva palancola. A tale scopo gli incastri, prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso.
Nel caso d’infissione a pressione, questa sarà eseguita con particolari attrezzature che, facendo appoggio sulle palancole precedentemente infisse, producano una forza statica sulla palancola adiacente da infiggere, senza creare vibrazioni o disturbi al terreno circostante e alle opere presenti.
Durante l'infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.
Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione potrà essere realizzata con il sussidio dell’acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.
Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e reinfissa o sostituita, se danneggiata, a totale spesa dell'Impresa.
La sequenza d’infissione dovrà essere indicata dall’impresa, dietro consiglio della casa fornitrice, ed approvata dalla Direzione Lavori.
2.20 Pali trivellati di piccolo diametro in malta cementizia ed armatura metallica
Norme generali
Prima di iniziare il lavoro, dovrà essere presentata alla Direzione Lavori una relazione dell’intero procedimento esecutivo che s’intende impiegare per la realizzazione del palo; in detta relazione saranno precisati anche i dati tecnici delle apparecchiature e dei dispositivi che l’Impresa intende impiegare. Sarà altresì precisata l’ubicazione planimetrica dei pali, la loro realizzazione in successione e le compenetrazioni con le strutture esistenti
L’inclinazione, rispetto all’asse verticale o all’asse di progetto, non dovrà superare il 3% e per valori di
scostamento superiori al suddetto, la Direzione Lavori deciderà se scartare i pali che dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, esso dovrà essere preparato impiegando bentoniti in polvere, con esclusione di argille e bentoniti naturali in zolle.
Armatura
L’armatura metallica dovrà avere dimensioni e caratteristiche rispondenti ai requisiti fissati nel progetto.
Detta armatura sarà corredata da speciali valvole che consentano l’iniezione controllata della malta cementizia.
Scavo
Lo scavo sarà eseguito a distruzione di nucleo senza riconoscimento del materiale attraversato.
Terminata la perforazione si eseguirà la pulizia del foro e la verifica con scandaglio della profondità raggiunta.
Se la verifica risulta positiva si può dare inizio alle operazioni di posa dell’armatura e getto. Formazione del palo
Terminata la fase di scavo si procederà all’introduzione dell’armatura tubolare. L’armatura sarà munita di centratori metallici ogni 2 ÷ 2,5 m.
Gli spezzoni di armatura saranno giuntati con manicotto esterno filettato.
La miscela d’iniezione sarà iniettata dal basso attraverso il tubo di armatura facendola risalire nell’intercapedine tra armatura e parete del foro. Ove presente il rivestimento quest’ultimo verrà gradualmente sollevato a mano a mano che la miscela verrà spinta nell’intercapedine avendo cura che l’estremità del rivestimento resti sempre immersa nella miscela.
Allorquando la miscela, risalendo attraverso l’intercapedine, avrà raggiunto la sommità, la si lascerà traboccare al fine di eliminare le impurità; ove si sia fatto uso di fango bentonitico quest’ultima operazione dovrà essere prolungata maggiormente con la fuoriuscita di almeno 0,3 m³ di materiale.
La miscela di iniezione sarà con malta costituita da acqua-cemento-sabbia con contenuto di acqua quanto più possibile prossimo al teorico dosaggio non inferiore a 6 x.xx per m³ di sabbia e nello stesso tempo dovrà possedere una fluidità tale da poter essere iniettata facilmente senza il rischio di formazione di “tappo”; a questo proposito, se necessario, si dovrà prevedere l’aggiunta di un
superfluidificante.
2.21 Diaframmi plastici in miscela di cemento-bentonite
I diaframmi lineari plastici verranno realizzati mediante vibro-infissione di cassero metallico fino alla profondità prevista, e successivo riempimento del cassero con fango bentonitico autoindurente durante la fase di estrazione del cassero.
La miscela autoindurente dovrà essere composta da una miscela ternaria a base di acqua/cemento/bentonite.
I dosaggi per metro cubo di miscela sono indicativamente i seguenti:
- acqua: 900÷950 l;
- cemento: 200÷250 kg;
- bentonite: 45÷55 kg;
La composizione più adatta dovrà comunque essere messa a punto prima in laboratorio, poi in cantiere, con opportune prove di qualificazione e nel rispetto dei seguenti parametri:
- rapporto cemento/acqua: 0.18÷0.30 (in peso);
- rapporto bentonite/acqua: 0.05÷0.07 (in peso);
- densità della miscela: 1.15÷1.20 t/m³;
- viscosità MARSH: 35÷50 sec;
- resa volumetrica: 95÷99%;
- resistenza a compressione E.L.L. (a 28 giorni): 2÷10 kg/cm²;
- deformazione (al 50% della rottura): 0.2÷0.4%;
- modulo (al 50% della rottura): 700÷2000 kg/cm²;
- permeabilità media (a 28 giorni): > 5·10-6 cm/s.
Negli appalti a misura, verrà compensato con valutazione a metro quadrato. La superficie del diaframma sarà computata misurando la lunghezza lungo l'asse del diaframma e la profondità effettiva di infissione del cassero fino alla quota di riempimento del cavo riempito con la miscela bentonitica.
La realizzazione dei diaframmi con fanghi autoindurenti deve avvenire per pannelli, dello spessore di
20 cm e della lunghezza minima di almeno 1.50 m, che devono essere infissi e realizzati in successione. Ogni diaframma va realizzato prevedendo una sovrapposizione con quello
precedentemente eseguito per una lunghezza pari ad almeno ½ dello spessore del diaframma.
Tale sovrapposizione deve essere eseguita infiggendo il nuovo diaframma con il nuovo che compenetra il precedentemente scavato per suddetta dimensione minima.
L'esecuzione dei singoli elementi avviene mediante vibro-infissione di un cassero dotato all’estremità di sistema di iniezione della miscela bentonitica, da attivare al raggiungimento della profondità prevista e durante tutta la fase di estrazione, che dovrà avvenire con velocità tale da garantire sempre presenza di miscela all’interno del cavo lasciato durante l’estrazione del cassero metallico.
Il controllo della verticalità deve essere effettuato utilizzando apparecchiature ottiche o filo a piombo, traguardando il cassero metallico o la relativa guida.
La miscela deve essere sempre mantenuta ad un livello costante, mediante una centrale di iniezione.
Nel caso la parte superiore del diaframma si screpolasse per effetto di evaporazione, L’Appaltatore deve provvedere ad iniettare nello scavo una ulteriore quantità di miscela.
Il prezzo comprende la fornitura dei materiali componenti la miscela, la preparazione della miscela, lo scavo della trincea, il pompaggio o l’eventuale trasporto della miscela e quant'altro necessario per eseguire lo scavo secondo le indicazioni riportate nel presente Capitolato. Sono altresì compresi nel prezzo la fornitura e la posa del materiale di costruzione del diaframma ovvero della miscela per il trattamento dei materiali in situ e tutti gli oneri necessari per i controlli, le verifiche e le prove previste oltre quelle che l’Ufficio di Direzione Lavori effettuerà durante i lavori.
2.22 Opere e strutture in muratura
Malte e conglomerati
Per quanto riguarda le malte ed i conglomerati si richiama quanto specificato negli elaborati di progetto, nell’elenco descrittivo delle voci e comunque quanto previsto dalla normativa vigente in materia o da modifiche o integrazioni a detta normativa che dovessero intervenire in corso d’opera. In particolare si richiamano le seguenti precisazioni: la malta di cemento per murature sarà Xxxxx X00 come da D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; il calcestruzzo per fondazioni avrà resistenza caratteristica Rck 300, classe di esposizione 4a; il calcestruzzo per opere in elevazione avrà resistenza caratteristica Rck 300, classe di esposizione 2a.
Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali indicazioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo, in base alle nuove
proporzioni previste.
I materiali, la malta ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno, ad ogni impasto, essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei Lavori che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali, ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette estraendola con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto con mezzi meccanici od a mano ed in tal caso, sopra aree convenientemente pavimentate.
Gli ingredienti componenti le malte saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità d'acqua possibile, sufficiente, rimescolando continuamente.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati, volta per volta, e, per quanto possibile, in vicinanza del lavoro.
I residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli con calce comune, che potranno essere riutilizzati però nella stessa giornata del loro confezionamento.
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 2 e 3.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte, é consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella UNI EN 1015-11:2007.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.
Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione
La fattura e la colorazione dei mattoni, previsti fabbricati a mano, saranno quelli indicati negli elaborati di progetto.
Prima della realizzazione delle opere, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori dei campioni per la scelta; i campioni prescelti dovranno poi essere conservati negli uffici della Direzione Lavori fino a collaudo eseguito, al fine di consentire rapidi controlli.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
• ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
• il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, montanti degli impianti idro-termo sanitari);
• per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni di illuminazione e di qualunque impianto speciale;
• le imposte delle volte e degli archi;
• gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento fra le diverse parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato e comunque dovranno risultare uguali a quelle prescritte dagli elaborati di progetto.
Nell'esecuzione della muratura con paramento a vista (cortina) si dovrà aver cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm. e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura, salvo diverse prescrizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni procedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Tutte le murature a faccia vista esterne, dovranno essere trattate con idoneo prodotto idrorepellente a base silanica in emulsione acquosa, per conferire alle stesse elevate caratteristiche idrofobizzanti durature nel tempo, aumentando nel contempo la resistenza agli agenti atmosferici (cicli gelo disgelo, piogge acide, corrosioni da cloruri) e biologici, senza causare variazioni cromatiche superficiali e riduzione della traspirabilità (permeabilità al vapore d’acqua).
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Murature Portanti: caratteristiche tecniche
Si dovrà fare riferimento alle “Norme tecniche per le costruzioni” contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 617 del 2 febbraio 2009.
2.23 Opere di conservazione e restauro delle superfici con il metodo del “cuci-scuci”
Le operazioni di restauro da eseguire su murature esistenti da conservare e mantenere faccia a vista debbono essere attuate con il criterio del minor intervento possibile; questo riguarda in modo particolare le demolizioni richieste per il “cuci-scuci” che devono essere limitate alla sola porzione muraria interessata, senza nessuna volontà di regolarizzare l’area di intervento, ma seguendo l’andamento della discontinuità che si vuole risarcire.
L’intervento verrà eseguito, su indicazione della Direzione Lavori, nel caso di dissesto della muratura in fase avanzata con presenza di lesioni evidenti su ampie superfici e distacchi di elementi. In tal caso è prevista la demolizione delle porzioni di muratura ammalorata e la successiva ricostruzione secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare e con le prescrizioni riservate all’intervento di “cuci- scuci” di seguito riportate. La demolizione sarà realizzata esclusivamente a mano, avendo cura di non danneggiare le parti limitrofe da conservare.
L’intervento di “cuci-scuci” sarà effettuato, nel caso di paramenti ammalorati limitatamente a zone circoscrivibili, mediante rimozione manuale dei singoli elementi lesionati, degradati o comunque non più idonei a svolgere la loro funzione portante. Seguirà una pulitura con acqua non a pressione per eliminare eventuali residui di materiali e polveri e, successivamente, una bagnatura in profondità, fino a rifiuto, della muratura esistente ed infine la posa in opera di elementi, possibilmente di recupero, dello stesso colore, forma e dimensioni di quelli esistenti, che verranno alloggiati nelle proprie sedi e convenientemente ammorsati paramento esistente.
Il criterio generale da seguire è quello del reimpiego degli elementi rimossi; nel caso sia necessaria un integrazione degli elementi preesistenti dovranno essere recuperati elementi con caratteristiche meccaniche-estetiche simili, al fine di non produrre discrepanze sulla risposta statica e sull’aspetto generale.
La malta di allettamento dovrà avere composizione, caratteristiche meccaniche, granulometria e colore del tutto simili a quelle delle malte esistenti, avendo cura di effettuare le valutazioni cromatiche, su campioni precedentemente realizzati, ad essiccazione avvenuta. Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento della malta, si provvederà alla tamponatura delle superfici con spugne ed acqua per eliminare ogni residuo di malta stessa sugli elementi ed allo scopo di metterne in evidenza l’aggregato. La finitura delle stilature sarà realizzata in conformità alle indicazioni della Direzione dei Lavori, e comunque in modo non difforme da quelle esistenti;
2.24 Opere e strutture metalliche
Opere con strutture in acciaio
Dovranno essere realizzate con l'osservanza delle "Norme tecniche per Costruzioni" riportate nel D.M. LL. PP. 14/01/2008 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 617 del 2 febbraio 2009.
Per la messa in opera delle carpenterie metalliche si dovranno comunque attendere le prescrizioni di seguito riportate:
a) i disegni di officina esecutivi dovranno essere sviluppati dall’Impresa e vistati dalla Direzione Lavori prima della loro messa in produzione. Il disegno di officina dovrà riportare l’univoca individuazione dei pezzi mediante sigla; tali sigle dovranno essere riportate nella distinta pezzi con il riferimento del relativo certificato di produzione;
b) per tutti i materiali deve essere possibile la rintracciabilità, ossia si deve poter determinare la provenienza del materiale impiegato nella realizzazione dei vari pezzi. La fornitura del materiale grezzo dovrà avvenire con bolla di consegna in cui dovrà essere riportato il riferimento del certificato del materiale trasportato.
Sul certificato devono inoltre comparire:
- n° d’ordine
- n° di commessa
- i pesi
- le distinte del materiale consegnato a cui fa riferimento quello specifico certificato.
Qualora dovesse risultare che il materiale testato non presenti le caratteristiche previste, tutto il materiale verrà rifiutato senza oneri aggiuntivi per il Committente e senza che all’Impresa spetti riconoscimento alcuno per il ritardo nella fornitura dell’opera.
Per quanto riguarda le saldature dovranno essere seguite tutte le prescrizioni riportate nel presente Disciplinare.
In particolare si dovranno preparare accuratamente le superfici dei lembi da unire; inoltre dovrà essere presentata, alla visita della Direzione dei Lavori, la qualifica del procedimento di saldatura, nel certificato di qualifica del procedimento di saldatura dovranno essere evidenziate le modalità di preparazione dei lembi, le modalità di saldatura, il tipo di saldatura e il grado di accettabilità dei difetti; è evidente che il certificato di qualifica dovrà essere rilasciato da Ente riconosciuto ufficialmente. Dovranno infine essere presentati i patentini di coloro che eseguiranno le saldature sia in officina che in cantiere; per ogni saldatura dovrà essere identificabile mediante marchiatura il saldatore che ha effettuato il lavoro; dovranno inoltre essere consegnati alla Direzione Lavori i rapporti giornalieri redatti
dai saldatori.
In cantiere le saldature dovranno essere realizzate da maestranze abilitate, i patentini dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori per qualsiasi verifica e quindi dovranno essere tenuti in cantiere.
Qualora fossero riscontrate irregolarità, la Direzione dei Lavori, avrà la facoltà di allontanare il personale non qualificato e farà eseguire, in seguito, prove non distruttive, secondo il suo insindacabile giudizio, sia in numero, sia in tipologia (Rx, ultrasuoni, ecc.).
Gli elettrodi dovranno essere certificati, e da parte della Direzione Lavori, potrà essere imposta la verifica chimica del materiale senza che venga riconosciuto alcun onere aggiuntivo; è evidente che il tipo di elettrodi impiegati dovranno essere dichiarati nella specifica relazione allegata agli elaborati d’officina e di questi dovrà preventivamente essere trasmessa alla Direzione Lavori copia del certificato di omologazione con evidente riferimento alla bolla di trasporto e all’ordine del materiale.
Per quanto riguarda i controlli sulle saldature da effettuarsi in cantiere, queste verranno eseguite da ditte qualificate e certificate da Ente Ufficiale pena la nullità della prova, le prove saranno di tipo Rx e ad ultrasuoni, da definirsi in funzione delle posizioni e della tipologia di saldatura da verificare.
Restauro conservativo di opere metalliche
Il restauro conservativo delle opere metalliche consiste nello smontaggio delle parti in ferro o acciaio, nel successivo trattamento antiruggine, verniciatura protettiva e rimontaggio nella posizione preesistente.
La verniciatura verrà effettuata secondo le prescrizioni riportate nel presente Disciplinare.
Se richiesto dalla Direzione Lavori dovrà essere effettuata la zincatura elettrolitica a caldo, per immersione, secondo le prescrizioni riportate nel presente Disciplinare. I pezzi da zincare devono essere preventivamente puliti e sgrassati superficialmente con adeguato decapaggio.
Dopo la zincatura i pezzi non devono essere assoggettati a trattamenti termici e sugli oggetti filettati non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di utensili.
Se richiesto, le giunzioni degli elementi zincati dovrà essere effettuata per saldatura e per il taglio degli stessi si dovrà procedere al ripristino della zincatura, secondo le modalità appresso indicate:
• rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;
• pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;
• metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a