ASL ROMA 6
ASL ROMA 6
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER I PP.OO. DELL’ASL ROMA 6
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SOMMARIO
Art. 1 – OGGETTO DELLA GARA Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 3 – ATTIVAZIONE DELL’APPALTO, DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO Art. 4 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Art. 5 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO Art. 6 – COORDINATORE DEL SERVIZIO
Art. 7 – PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO Art. 8 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
Art. 9 – SICUREZZA
Art. 10 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA Art. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI
Art. 12 – INADEMPIENZE E PENALITA’ Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 15 – CAUSE DI RECESSO
Art. 16 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
Art. 17 – TRASFORMAZIONE O CESSIONE RAMO D’AZIENDA Art. 18 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Art. 19 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI Art. 20 – RECESSO UNILATERALE
Art. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI Art. 22 – COMUNICAZIONI
Art. 23 – SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE
Art. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Art. 26 – NORME DI RINVIO
Art. 1 – Oggetto della Gara
Il presente Capitolato Speciale disciplina l’appalto per l’affidamento delle attività di sorveglianza attiva antincendio per i Presidi Ospedalieri della Azienda USL Roma 6 secondo quanto previsto dal D.M. del 10/03/1998 e dal D.M. 19/03/2015, ad esclusione di tutte le attività per le quali vi è riserva di legge dell’attribuzione all’autorità di Pubblica Sicurezza come previsto dal T.U.L.P.S. R.D. 773 del 18.06.31.
In particolare oggetto della gara il servizio di:
- Prevenzione incendi e gestione delle emergenze ai sensi del D.M. del 10.03.1998 e s.m.i. e decreto 19.03.2015 finalizzata al mantenimento delle misure di protezione antincendio, per garantire i primi e più urgenti interventi in caso di incendio; presidio fisso H 24 per 12 mesi, con le modalità appresso descritte.
- Supporto, che deve prestare alla S.A., di consulenza per le attività di cui al D.M. 25.03.2015 (richiesta SCIA, Formazione Addetti Squadra Interna Compartimento, Fornitura Servizi Tecnologici).
- Tutti gli oneri per tali servizi, espletati secondo tutta la normativa vigente pertinente e, nello specifico, del D.M. 25.03.2015, si intendono globalmente compensati con i canoni contrattuali.
L’appalto si svolgerà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 36 e 60 del D.lgs 50/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art.95 del D. lgs 50/2016.
Art. 2 – Riferimenti Normativi
L’assuntore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’Affidamento in conformità a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, comunque e/o nazionali, alcune delle quali vengono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- D.M. Interno del 10.03.1998 e s.m.i.;
- D. lgs 81/2008 s.m.i. – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.L. 151/2011 e successive integrazioni emanate nel corso del tempo contrattuale;
- Decreto 19.03.2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18.09.2002.
Art. 3 – Attivazione dell’appalto, durata e proroga del contratto
Il servizio dovrà essere attivato presso la ASL Roma 6 entro 5 gg dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’appalto avrà la durata di dodici (12) mesi, decorrenti dalla data di inizio del servizio.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, qualora richiesto, le prestazioni fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 365 giorni.
L’importo totale a base di gara per il servizio in oggetto per dodici (12) mesi è pari ad €. 1.881.000,00 oltre IVA, e viene determinato sulla base del seguente calcolo: €. 16,50 (costo orario a base d’asta) x 114.000 ore/anno presunte; i costi derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono esclusi dalla base d’asta e sono pari a € 2.000,00.
Il costo di Euro 16,50 per singola ora di servizio con ONERI per la sicurezza pari ad €. 0,22 ora, non suscettibili di ribasso (pari al 1,5% di €. 14,67 IVA esclusa), è stato posto a base d’asta tenendo
conto della tabella allegata al C.C.N.L. del D.M. 2.8.2010, tutt’ora in vigore, Declaratoria Livello G, centro nord, che prevede un totale costo medio orario di €. 14,67.
La base d’asta viene fissata in €. 16,50/ora, quale costo orario omnicomprensivo del servizio antincendio sul quale gli operatori economici concorrenti formuleranno il ribasso.
Il servizio verrà remunerato sulla base delle effettive ore di servizio svolte
Art. 4 – Definizione del servizio e modalità di espletamento
4.1 Definizioni:
Per servizio di sorveglianza attiva antincendio si intende il servizio di presidio fisico, volto a controllare all’interno dei locali dei Presidi Ospedalieri, tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. Inoltre dovranno coordinarsi con il Centro di Gestione delle Emergenze (di seguito CGE) dei PP.OO., al fine di gestire le comunicazioni all’interno del presidio ospedaliero e verso l’esterno e di assicurare il coordinamento tra i vari addetti antincendio (addetti di compartimento e squadra aggiuntiva), oltre che l’intervento in caso di emergenza, in via prioritaria rispetto alle altre attività. Il servizio è pertanto finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell’attività di prevenzione incendi, e volto a prevenire situazioni di rischio – sorveglianza H24 oltre ad assicurare l’immediato intervento con persone addestrate e qualificate e mezzi nel caso in cui si verifichi.
4.2 Modalità di espletamento
Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca una copertura oraria continuata H 24 per tutti i PP.OO. (6 strutture) della ASL a ciclo continuativo e H 12 (1 struttura) per quelli a ciclo diurno, per un totale complessivo di ore 114.000. Tali quantitativi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, in ragione dell’alternanza con il personale interno, di cui è in corso il reclutamento, nonché, in ragione degli adeguamenti strutturali programmati e modifiche organizzative. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno comunque sempre contenute entro il quinto contrattuale, ovvero, entro le 91.200 ore complessive nel caso di riduzione ed entro le 136.800 in caso di aumento, senza modificare il prezzo unitario orario offerto dal concorrente.
La composizione dei turni di servizio e la riduzione del rischio incendi, sarà l’indicatore gestionale per la definizione del monte ore contrattuale in aumento o diminuzione.
Il servizio oggetto dell’affidamento dovrà essere svolto dalla Ditta sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza la sicurezza degli impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato, che si intende comunque NON in possesso di armi.
Gli operatori della ditta dovranno essere al momento :
Strutture in H24:
P.O. H4 OO.RR. Anzio: in misura di n.3 (TRE) addetti sorveglianza antincendio in possesso di attestato antincendio a rischio elevato;
X.X. X0 Xxxxx Xxxxxx - Xxxxx: in misura di n.2 (DUE) addetti sorveglianza antincendio in possesso di attestato antincendio a rischio elevato;
P.O. H3 Velletri: in misura di n.2 (DUE) addetti sorveglianza antincendio in possesso di attestato antincendio a rischio elevato;
P.O. H2 Albano Laziale: in misura di n.3 (TRE) addetti sorveglianza antincendio in possesso di attestato antincendio a rischio elevato;
P.O. H2 Genzano di Roma: in misura di n.2 (DUE) addetti sorveglianza antincendio in possesso di attestato antincendio a rischio elevato;
P.O. H1 Frascati: in misura di n.3 (TRE) addetti sorveglianza antincendio in possesso di attestato antincendio a rischio elevato;
Strutture in H12:
X.X. X0 Xxxxxx X00: in misura di n. 2 (DUE) addetti sorveglianza antincendio in possesso di attestato antincendio a rischio elevato;
Per l’espletamento del servizio la Ditta dovrà far riferimento al RSTA – DEC dell’ASL Roma 6 e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti elencati in via preliminare e non esaustiva:
1. Servizio di sorveglianza antincendio;
2. Sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
3. Ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici, e quant’altro previsto dal Piano di Emergenza proprio della struttura;
4. Controllo visivo della funzionalità degli impianti;
5. Primo intervento di spegnimento con estintori, naspi e/o idranti;
6. Primo soccorso su persone coinvolte in situazioni di emergenza.
Più in particolare, il personale fornito dall’impresa dovrà svolgere i compiti di:
a) Primo intervento di spegnimento incendi con estintori, naspi e/o idranti;
b) Sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi, degli impianti tecnologici, elettrici e di sicurezza intesa come “controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo” attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura ospedaliera con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne, verificati sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura delle zone non presidiate;
c) Segnalazione attraverso rapporti periodici al Responsabile Sicurezza Tecnica Antincendio RSTA e al DEC in caso di malfunzionamenti evidenti e/o anomalie ai sistemi di protezione incendi attivi e passivi e/o rimozione dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, naspi e/o idranti;
d) Verifica della funzionalità dei piani di evacuazione, in particolare percorsi d’esodo sgombri ed efficienti, porte REI non bloccate ed efficienti, con primo intervento per la messa in
sicurezza e/o segnalazione attraverso rapporti al Direttore Sanitario del Polo e al SPP Aziendale;
e) Attività di controllo, gestione chiamate e allarmi tramite servizi tecnologici in collegamento diretto con il Centro di Gestione delle Emergenze aziendale;
f) Segnalazione all’ufficio tecnico dei PP.OO.
g) Primo intervento per la messa in sicurezza in caso di malfunzionamenti degli ascensori o blackout elettrico, al fine di fare uscire le persone, eventualmente confinate all’interno delle cabine, nel più breve tempo possibile;
h) Garantire congiuntamente al Committente/ASL ogni azione di coordinamento ai sensi dell’art. 26 D.lgs 81/2008.
Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verranno perfezionate ad avvenuta aggiudicazione e potranno, nel corso dell’appalto essere integrate e/o modificate, fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza, senza per questo creare alcun diritto a maggiori e/o diversi compensi.
Attività in servizio di ronda
Durante l’orario di lavoro, per ogni turno, il personale del servizio di vigilanza antincendio deve effettuare giri di ronda e controllo all’interno ed all’esterno della struttura, ivì compresi i reparti ed i locali più esposti ad atti vandalici e/o criminosi quali i seminterrati, sottotetti, locali tecnologici, locali non presidiati e perimetri intra -ospedalieri.
Il riscontro sull’effettuazione del passaggio deve avvenire attraverso la certificazione del suo svolgimento mediante sistemi di controllo ronda sviluppato per la verifica dei passaggi del personale di sorveglianza tramite un registro da compilare e lasciare in evidenza nei reparti o locali.
Mensilmente, o quando l’amministrazione ne faccia richiesta, il Fornitore del servizio deve trasmettere il registro dei passaggi.
Durante i servizi di verifica, si dovrà provvedere a:
- accertare la perfetta efficienza delle porte tagliafuoco e delle porte automatiche, con conseguente eventuale segnalazione all’Ufficio Tecnico per intervento di riparazione;
- verificare che non vi siano state manomissioni, guasti o danneggiamenti degli impianti d’allarme, degli estintori e degli impianti antincendio;
- verificare lo stato di funzionamento degli impianti di allarme e rilevazione fumi;
- accertare che le vie di esodo risultino regolarmente praticabili e non vi sia presenza di materiali di qualsiasi tipo indebitamente depositati;
- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo attivo siano visibili, raggiungibili ed utilizzabili (es: estintori, idranti, ecc.);
- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo passivo siano utilizzabili (es zona di apertura / chiusura delle porte tagliafuoco libere onde consentire l’effettiva chiusura) e segnalare il malfunzionamento/ guasto all’ufficio preposto;
- registrare il passaggio durante i giri di ispezione.
Attività di pronto intervento, verifica e controllo
Il servizio di pronto intervento dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all’ interno ed all’esterno delle aree ospedaliere; si riporta di seguito un elenco meramente indicativo e
non esaustivo delle attività da espletare, rimanendo in capo alla Ditta ogni onere comunque connesso con la garanzia della prevenzione incendi:
• Verificare la chiusura degli accessi degli ambienti a rischio, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria;
• Provvedere tempestivamente, con i necessari D.P.I. (elmetto, autoprotettore, maschere per la respirazione e quant’altro), in caso di chiamata urgente o rilevamento di incendio, fuga di gas o altro motivo. Si dovrà provvedere a compiere tutti gli interventi atti a eliminare e/o ridurre la portata dell’evento dannoso, richiedendo tempestivamente – qualora necessario – l’intervento dei Vigili del Fuoco;
• Controllare lo stato degli allarmi degli impianti antincendio installati;
• Supportare i Vigili del Fuoco negli interventi di loro competenza;
• Garantire la disponibilità di almeno due operatori nel caso si manifesti una delle seguenti fattispecie:
1. Situazioni di affollamento superiore alle situazioni ordinarie per eventi particolari;
2. Quando siano presenti persone la cui mobilità sia limitata o ancora persone che non hanno familiarità dei luoghi e con le relative vie d’ esodo;
Attività di supporto di consulenza alla S.A. per le attività di cui al DM 25/03/2015
La ditta con il rispettivo a canone, è tenuta a fornire, senza ulteriori oneri quindi, un adeguato supporto all’incaricato della S.A. per le procedure, le pianificazioni, i programmi, le comunicazioni ufficiali e le eventuali progettazioni, tramite la disponibilità di una figura di elevata professionalità ed esperienza, tale da garantire efficacia per tutti i provvedimenti che la S.A. dovrà e potrà mettere in atto.
Art. 5 – Personale adibito al servizio
La Ditta aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e proficua collaborazione con i Responsabili della Sicurezza Tecnica Antincendio e del Servizio Prevenzione Protezione, al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi, in ogni momento e situazione per tutti i presenti all’interno della struttura che siano lavoratori, degenti od ospiti.
Per l’attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l’impresa garantisce e si obbliga di adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi nonché sul pronto soccorso.
La ditta dovrà garantire per tutta la durata del contatto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa richiesta per un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. Il personale adibito al presente appalto dovrà essere:
• In possesso di idoneità tecnica antincendio di cui all’ Art. 3 della legge 609/96 e D.M. interno 10/03/1998 rilasciati dal Ministero dell’Interno;
• In possesso di idoneità tecnica antincendio alto rischio;
• In possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione;
• Sottoposto annualmente a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, in analogia a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al rischio biologico, ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 e S.M.I.. Gli accertamenti diagnostici integrativi della visita medica, che eventualmente potrebbero essere effettuati, saranno quelli indicati dalla Direzione Sanitaria;
• Provvisto di D.P.I., ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e D. Lgs. 81/2008 e S.M.I.. Tali dispositivi, dovranno essere concordati ed approvati dall’Azienda interessata.
La ditta avrà l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l’Azienda da ogni responsabilità in merito.
La ditta ed il personale da essa dipendente, dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dall’Azienda per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa.
La ditta, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contatto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa richiesta per un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impiegati assunti.
L’organizzazione della ditta dovrà tendere a ridurre al minimo possibile la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze e delle specificità di ogni zona, in particolar modo nelle aree sanitarie. L’Azienda segnalerà le strutture e/o servizi per i quali la sostituzione del personale deve avvenire esclusivamente dopo un percorso di formazione/inserimento documentato. Il numero delle unità previste dovrà tenere conto delle esigenze di turnazione per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori. L’aggiudicataria dovrà trasmettere almeno quindici giorni prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l’espletamento del servizio, con l’indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto.
Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.
La ditta, si impegnerà, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all’Azienda interessata.
La Ditta aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e proficua collaborazione con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi, in ogni momento e situazione per tutti i presenti all’interno della struttura sia che siano lavoratori, degenti o ospiti. Per l’attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l’impresa garantisce e si obbliga di adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi nonché sul pronto soccorso. In particolare tutti gli operatori impiegati per il servizio dell’impresa dovranno essere muniti di:
• Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d’incendio, rilasciato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e S.M.I..
• Attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo
soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003 e S.M.I..
Gli operatori addetti al servizio dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuali idonei all’attività antincendio e nello specifico:
Dispositivi di Protezione Individuali di III categoria, idonei all’attività antincendio e pompieristica, come scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile, ad alta visibilità, realizzata in materiale ignifugo per l’attività routinaria e divisa in materiale ignifugo e antifiamma, nomex, resistenti a fiamma e calore quali; guanti di protezione, giaccone e pantaloni di protezione, casco e sottocasco di protezione ad uso antincendio.
Per quanto riguarda la tipologia dei D.P.I. che l’impresa intende utilizzare, questi dovranno essere chiaramente indicati e descritti nell’offerta tecnica, tramite schede di prodotto ed immagini.
La Ditta aggiudicataria assicura che il personale impiegato nell’espletamento del servizio sia adeguato alla necessità, presentando nella documentazione tecnica di gara tutti gli attestati e qualifiche del personale che sarà concretamente utilizzato per il servizio di cui trattasi.
Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti, applicando il Contratto Collettivo di Lavoro, in vigore durante il periodo di esecuzione dell’appalto.
È fatta salva la facoltà della ASL Roma 6 di chiedere in qualsiasi momento l’allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all’espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un’educazione non consoni all’ambiente di lavoro.
Divise
Il vestiario utilizzato come dispositivo di protezione, sarà a carico della Ditta aggiudicataria e dovrà essere distinguibile da quello in uso nelle strutture aziendali.
La Ditta si assumerà l’obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro del personale. Sarà fatto divieto al personale della Ditta di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro presso la propria abitazione.
Disposizioni generali relative al personale adibito al servizio COMPORTAMENTO
I dipendenti della Ditta, che presteranno servizio nei settori e nelle strutture dell’Azienda, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale cosi come richiesto dal servizio.
La Ditta aggiudicataria ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed all’organizzazione e attività svolte durante l’espletamento del servizio. La Ditta inoltre si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell’Azienda, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’Azienda stessa.
In particolare, la Ditta dovrà curare che il proprio personale:
• Vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento secondo la normativa vigente;
• Abbia sempre con sé un documento di identità personale;
• Consegni immediatamente i beni, ritrovati all’interno del presidio ospedaliero, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale della Direzione Sanitaria;
• Segnali subito agli organi competenti dell’Azienda ed al proprio responsabile diretto le
anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio;
• Non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio;
• Rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
• Rispetti il divieto di fumare;
• Rispetti gli orari ed i piani di lavoro previsti per l’espletamento del servizio.
Il personale impiegato deve essere sottoposto, a cura e spese della ditta, oltre alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.
La Ditta sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.
Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’Azienda, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
FORMAZIONE
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare a proprio carico corsi di formazione e successivamente di aggiornamento obbligatori per tutto il personale dipendente della stessa nelle materie relative ai servizi oggetto dell’appalto in particolare in caso di modifiche alla normativa vigente. La ditta, oltre ai programmi ed al calendario dei corsi dovrà indicare preventivamente all’Azienda, il nome e cognome dei partecipanti, il luogo e gli orari dove si terranno le lezioni.
I contenuti del percorso formativo dio base sono:
1. Presentazione aziendale e norme di comportamento;
2. Istruzione sui processi e sulle metodologie operative di lavoro nel rispetto delle specifiche tecniche e delle prescrizioni;
3. Istruzione sull’applicazione delle corrette procedure per la prevenzione dei rischi nell’ambiente di lavoro.
Nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e S.M.I.., il personale adibito al servizio dovrà essere adeguatamente formato/informato relativamente ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio oggetto di gara, in particolare dovrà essere adeguatamente formato sui seguenti argomenti:
• Modalità di esecuzione del servizio;
• Prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui opera;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di partecipare con i propri incaricati ai corsi di aggiornamento della formazione (comma 6 art 37 T.U. D.Lgs. 81/2008 SMI); la Ditta aggiudicataria dovrà pertanto fornire il calendario dell’aggiornamento.
Elenchi nominativi del personale e requisiti posseduti:
All’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l’elenco nominativo del personale adibito al servizio (e loro sostituti) indicando le relative generalità, il ruolo di appartenenza. I nominativi potranno essere sostituiti, per giustificare ragioni, previo avviso al R.S.P.P.. Per
l’eventuale personale straniero dovrà essere prodotta una attestazione di regolare permesso di soggiorno o altra documentazione prevista per legge di comprensione della lingua italiana.
Il R.S.P.P. o suo preposto avrà l’obbligo di valutare tutti i nominativi forniti dalla ditta aggiudicataria, verificandone attestati, qualifiche e idoneità linguistica. Non saranno ammessi soggetti privi di tutti gli attestati documentati al momento dell’aggiudicazione della gara.
Idoneità sanitaria
Nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e S.M.I., il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Disposizioni generali relative al personale adibito al servizio
Il personale della Ditta aggiudicataria che opera all’interno delle strutture dell’Azienda dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività;
L’impresa ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all’organizzazione ed attività dell’azienda Ospedaliera durante l’espletamento del servizio; I dipendenti della Ditta sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio;
L’Azienda Ospedaliera può richiedere la sostituzione del personale dipendente della Ditta aggiudicataria che non si sia comportato correttamente;
Ai sensi del D.Lgs 81/08, nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
Il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di D.P.I. di III categoria, idonei all’attività antincendio e pompieristica, come a titolo esemplificativo e non esaustivo scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in materiale ignifugo, guanti di protezione resistenti a fiamma e calore, casco di protezione ad uso antincendio; dovrà essere sempre munito di strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza antincendio, nello specifico:
N. 1 estintore portatile
N. 1 maschera a filtro polivalente facciale
N. 2 torce professionali e applicabili sui caschi
N. 1 cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole, pappagallo e chiavi
N. 1 generatore di corrente portatile, potenza 4KW, con gruppo prese 220V
N. 1 treppiede completo di n.2 fari da 500W
N. 1 piccone
N. 1 badile
N. 1 mazza
N. 1 cesoia divaricatore con gruppo oleodinamico
N. 1 chiave apertura idranti soprasuolo
N. 2 chiavi per chiusura manichette
N. 2 asce da sfondamento
N. 1 smerigliatrice angolare elettrica (flessibile)
N. 2 avvolgicavo elettrico da 30 mt.
N. 2 paia di guanti dielettrici
N. 2 paia di stivali tutto coscia
N. 2 autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di carbonio, aria da litri 7/9
N. 2 bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori
N. 1 sistema di spegnimento IFEX spallabile
N. 2 occhiali parapolvere e parascintille
N. 2 imbragature anticaduta con corde e moschettoni
N. 1 cassetta pronto soccorso
N. 4 coperte antifiamma
N. 1 computer, stampante e fax da collegare alla linea telefonica
Il personale impiegato deve essere sottoposto, a cura e spese della ditta, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.
Obblighi dell’Azienda
L’Azienda metterà a disposizione gratuitamente idonei locali, all’interno della struttura ospedaliera, adibiti a spogliatoi e servizio di attesa per il personale addetto all’antincendio.
L’Azienda si assume la manutenzione ordinaria e straordinaria dei detti locali, fatto slavo l’allestimento e la pulizia degli stessi, che resteranno in carico all’Appaltatore.
L’Azienda informerà e coordinerà le azioni di prevenzione.
Art.6 – Responsabile del servizio
Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un coordinatore cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal Responsabile Sicurezza Tecnica Antincendio o da un suo incaricato o dal DEC.
Il Responsabile del servizio dovrà essere persona di comprovata e duratura esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi.
Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contradditorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla ditta stessa.
In caso di assenza o impedimento del responsabile, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.
La ASL Roma 6 fornirà alla ditta, il nominativo del R.S.P.P. ed eventuale altro delegato del servizio a cui il referente della ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento del servizio.
Il coordinatore del servizio dovrà redigere una relazione bimestrale sulla base di apposita modulistica fornita dal S.P.P. che il personale della ditta aggiudicataria compilerà mensilmente.
Art. 7 – Personale dipendente ed osservanza della legislazione sul lavoro
A) DISPOSIZIONI GENERALI
L'appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di xxxxx, ritardi, errori e/o
omissioni.
Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall'appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati al Committente prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire quantomeno con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.
Il Committente si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'appaltatore qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte del Committente non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.
Il personale impiegato per il servizio dovrà possedere i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dall'attuale legislazione e dovrà assoggettarsi alle precauzioni e misure di profilassi stabilite dai singoli Enti.
Il personale impiegato dovrà indossare idonea divisa, di colore e foggia concordate con l'Amministrazione ed eventuali indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzoni, scarpe antinfortunistiche, giubbotti etc.). evitando di indossare oggetti decorativi che possano compromettere l'applicazione di dispositivi e l'igiene delle mani. La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di pulizia. La divisa e gli eventuali indumenti protettivi saranno forniti a tutto il personale da parte della Ditta Aggiudicataria a totale suo carico sia nell'acquisto che nel mantenimento routinario.
Il personale della ditta, durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare e tenere in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante nome, cognome, fotografia nonché il nome della ditta di appartenenza.
L'appaltatore, in sede di presentazione del progetto dovrà comunicare il numero degli incaricati con relativa qualifica.
Il personale dovrà rispettare i principi sanciti nel Codice di Comportamento adottato dalla ASL Roma 6.
B) CONTRATTO DI LAVORO
La Ditta Aggiudicataria, con riferimento ai propri dipendenti, s'impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si trova la struttura logistica, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.
La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
In caso di inottemperanza accertata, l'Ente appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto e della cauzione, senza che la ditta aggiudicataria possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.
C) OBBLIGHI ASSICURATIVI
La Ditta Aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).
D) ALTRI OBBLIGHI
Il personale sarà chiamato a sottoporsi, con onere a carico della Ditta Aggiudicataria, alle eventuali periodiche visite, vaccinazioni ecc. previste dalle vigenti norme sanitarie e la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre le relative certificazioni.
Gli addetti hanno l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro di cui è direttamente ed esclusivamente responsabile la Ditta Aggiudicataria.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.
La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste pervenute dai singoli Enti in questo caso saranno impegnative per la ditta aggiudicataria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 8 – Continuità del servizio
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.
La ditta non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda.
La sospensione od il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e la ASL Roma 6 si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda, la ditta non abbia ottemperato.
La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale, la Ditta dovrà garantire il regolare funzionamento anche durante gli scioperi proclamati.
Art. 9 – Sicurezza
La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, le imprese sono tenute ai sensi dell’art.26 del D. Lgs 81/08 a integrare le azioni di prevenzione.
La Ditta aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima della stipula del contratto collaborare con la ASL Roma 6 alla stesura definitiva del Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI) e alla sua congiunta sottoscrizione.
Al riguardo si allega Duvri provvisorio.
La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell'Azienda, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalla competente struttura aziendale.
Art. 10 – Responsabilità della ditta
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento del servizio in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente delle Aziende o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà delle Aziende o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza di prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall'Azienda stessa nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga.
L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse. La Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente della ASL Roma 6.
L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, vincolata a favore della ASL Roma 6 con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a € 5.000.000,00, e con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe.
L'appaltatore, se già in possesso di una polizza assicurativa, può presentare la stessa corredata di apposita appendice a favore della ASL Roma 6 per il servizio in oggetto.
Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della Ditte aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore.
La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.
L'oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per l'inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei Servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con conseguente escussione della fideiussione.
Art. 11 – Verifiche e controlli
Il SPP della ASL Roma 6 mantiene funzioni di governo del sistema, indirizzo, programmazione
dell'attività operativa, controllo e verifica del servizio svolto. Ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sul personale impiegato per l'espletamento del servizio, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.
Art. 12 – Inadempienze e penalità
L' Azienda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni della Ditta aggiudicataria che devono pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione.
L'applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:
a) ritardo nell'attivazione del servizio: €200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art.2;
b) esecuzione parziale: 50% del valore della prestazione non eseguita;
c) modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promesse: 20% del valore della prestazione non correttamente eseguita.
Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà ad applicare la penale di € 500,00 nei seguenti casi:
• per ogni abbandono ingiustificato del servizio;
• per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale del presidio ospedaliero o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l'incendio;
• per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio. Il ritardo superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale di € 1,000,00;
• per ogni mancato inoltro al Direttore dell'esecuzione del contratto, o oltre le 24 ore dall'accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza della struttura ospedaliera;
• per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC, a mezzo fax o mail,
del personale dell'impresa ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio;
• per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contratto, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell'Azienda ospedaliera e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio;
• per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo;
• per ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito;
• per mancata reperibilità del Coordinatore Tecnico del Servizio.
Nel caso di gravi e ripetute inadempienze la ASL Roma 6, avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa aggiudicataria.
I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali.
Art. 13 – Cessione del contratto
È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dall'Azienda ASL. Le cessioni di credito non autorizzate o prive di apposita verifica sulla esigibilità del credito, sono inefficaci nei confronti dell'Azienda ASL.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.
Art. 14 – Cause di risoluzione del contratto
La ASL Roma 6 risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
1) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6;
2) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6 in caso proroga del contratto;
3) si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che
agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
f) il fornitore ceda il contratto;
g) il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della ASL Roma 6;
h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.
La ASL Roma 6 ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
▪ il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
▪ il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
▪ il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti;
▪ il fornitore non superi il periodo di prova così come indicato dal presente capitolato;
▪ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
▪ il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
▪ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
▪ il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda;
▪ il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto.
In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause la ASL Roma 6 si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 15 – Cause di recesso
La ASL Roma 6 può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.
La ASL Roma 6 può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
Art. 16 – Variazioni contrattuali
Durante l'esecuzione del contratto I' Azienda si riserva la facoltà di incrementare e/o ridurre il servizio.
Eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia di servizi relativi alle prestazioni richieste, potranno essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione del presente appalto.
Rimane inteso che la variazione in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del Capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale dovranno essere eseguiti agli stessi patti e condizioni.
Art. 17 – Trasformazione o cessione ramo d'azienda
L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare la cessione d'azienda, anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, all'Azienda Sanitaria Locale entro e non oltre sette giorni dal trasferimento stesso. L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 2558 C.C., si riserva di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la concessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara. L'impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre, a comunicare alla ASL qualsiasi atto di trasformazione dell'impresa stessa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quanto tali atti sono stati compiuti. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti per partecipare alla gara. La mancata comunicazione di quanto previsto nei precedenti commi, entro i termini previsti, costituisce inadempimento dell'impresa aggiudicatrice e attribuisce, all'Azienda Sanitaria Locale, facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutte le imprese partecipanti all'associazione temporanea, eventualmente costituita.
Art. 18 – Sospensione del servizio
Le prestazioni non dovranno essere sospese dall'impresa appaltatrice neanche in caso di controversie tra le parti, le quali verranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti Xxxxx, ivi compreso la eventualità di ritardato pagamento delle fatture, per le quali l'azienda potrà richiedere gli interessi di mora previsti per Xxxxx. La sospensione arbitraria del servizio da parte dell'impresa, comporterà, oltre alle sanzioni previste dal presente capitolato, l'addebito alla stessa delle spese sostenute dall'Azienda Sanitaria Locale per l'esecuzione del servizio tramite altra impresa specializzata.
Art. 19 – Modalità di fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della ASL, su base mensile posticipata, a
seguito di presentazione di regolare fattura. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato secondo le leggi e le prassi commerciali vigenti, il pagamento delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente svolto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura.
L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).
La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Ditta.
Art. 20 – Recesso unilaterale
L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via telefax.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale per l'affidamento di fornitura analoga a quella oggetto della gara, l'Azienda Sanitaria si riservala facoltà di recedere dal contratto con la Ditta, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 180 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell'art. 1373 - Il comma - del Codice Civile.
Art. 21 – Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.
L'Azienda Sanitaria, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dall'Azienda Sanitaria.
In ogni caso l'Azienda Sanitaria, aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati
relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla Ditta appaltatrice all'Azienda Sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13/05/1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della Azienda Sanitaria implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.
Art. 22 – Comunicazioni
Le comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto possono essere effettuate dall'Azienda Sanitaria sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate - ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta - alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.
Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate a: ASL ROMA 6 – 00041 XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX Xx00.
Art. 23 – Spese di contratto e registrazione
La ditta aggiudicataria stipulerà con la ASL Roma 6 il contratto in una delle forme previste dalla legge. Le spese di bollo sono a carico dell'aggiudicatario; le spese per la registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.
Art. 24 – Responsabile del procedimento e responsabile della gestione del contratto
Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla ASL Roma 6 cura lo svolgimento della gara fino alla stipula del contratto, nonché eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, proroghe, risoluzione ecc. del contratto stesso. Il Responsabile della gestione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione alla ASL Roma 6.
Art. 25 – Controversie e foro competente
Tutte le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non
si sono potute definire in xxx xxxxxxx xxxxxxx risolte in sede legale secondo la vigente normativa. Il foro competente è esclusivamente quello di Velletri.
Art. 26 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si rinvia al disciplinare di gara nonché alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale dell'Attività Contrattuale della ASL Roma 6 nonché a tutte le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti per la materia.