Art. 1 – Ambito di applicazione, principi e definizioni
Associazione “IMMEDIATA-ADR” REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Art. 1 – Ambito di applicazione, principi e definizioni
Art. 1.1 Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione finalizzati a tentare di conciliare le controversie di diritto civile e commerciale, che vertano su diritti disponibili per le parti, instaurati innanzi a “IMMEDIATA-ADR”, in forza di un obbligo di legge, o di un accordo, o di una clausola contrattuale e/o statutaria, o su invito o su disposizione di un giudice, o su iniziativa di almeno una parte, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e da ogni normativa ad esso collegata.
Art. 1.2 Principi e tecnica
Il Regolamento si spira ai principi di informalità, rapidità, imparzialità e riservatezza.
Il Regolamento adotta la tecnica del modulo, operando dei rinvii a degli appositi moduli predisposti dall’organismo di mediazione, che sono disponibili anche sul sito Internet: xxx.Xxxxxxxxx-Xxx.xx.
Art. 1.3 Definizioni
Per Organismo di mediazione si intende la struttura organizzativa conforme al D.Lgs. n. 28/10 costituita dall’ associazione Immediata-Adr e deputata a gestire i procedimenti di mediazione.
Il “Responsabile dell’organismo” è il legale rappresentate dell’associazione Immediata-ADR, o altro socio identificato quale sostituto.
a. Funzioni del responsabile dell’organismo sono:
- stilare l’elenco dei mediatori
- tenere il registro degli affari di mediazione
- esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori
- disciplinare il tirocinio assistito dei mediatori che ne fanno richiesta
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori
- vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto
- provvedere alla sostituzione del mediatore e/o alla sospensione e nei casi più gravi alla cancellazione dall’elenco dei mediatori
- provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione
- trasmettere il rendiconto di gestione, a far data dal secondo anno di iscrizione al Registro e entro il 31 marzo di ogni anno successivo, su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia
- predisporre il rendiconto contabile e finanziario dell’organismo
- individuare l’indennità dovuta dalle parti per il servizio di mediazione, anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite
- fornire al Ministero della Giustizia i dati relativi al credito di imposta
b. La Segreteria è la struttura organizzativa interna all’organismo.
I compiti attribuiti al personale addetto a compiti di segreteria dell’organismo sono: tenuta del registro, verifica della conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento, formazione del fascicolo del procedimento, comunicazione al mediatore dell’avvenuta designazione, ricezione dell’accettazione dell’incarico del mediatore, comunicazione alla parte del nominativo del mediatore, della data e del luogo dell’incontro, consegna alla parte istante della ricevuta dell’avvenuto deposito della domanda di mediazione e tenuta ordinata degli atti per almeno un triennio.
Art. 2 – Avvio della procedura di mediazione e disciplina del primo incontro Art. 2.1.1 Avvio della procedura
Art. 2.1 Domanda di avvio della procedura
La parte istante avvia la procedura di mediazione depositando presso una delle sedi dell’Organismo il modulo di “Domanda di mediazione” (“Domanda”) predisposto dall’Organismo, o un documento equivalente che contenga le medesime informazioni, secondo le modalità previste nello stesso modulo.
Qualora la procedura sia attivata in forza di una clausola di mediazione o di conciliazione di un contratto o di uno statuto, la “Domanda” si deposita presso la sede dell’organismo eventualmente indicata nella stessa clausola.
La “Domanda di mediazione” deve contenere le seguenti indicazioni: a) l’Organismo di mediazione (“Associazione Immediata-ADR”); b) i nomi, i dati identificativi ed i recapiti delle parti della controversia, i loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, presso cui effettuare le comunicazioni dovute; c) l’oggetto della controversia; d) le ragioni della pretesa; e) il valore della controversia individuato secondo i criteri del codice di procedura civile; f) l’accettazione del Regolamento e delle tariffe dell’Organismo.
Il Responsabile dell’Organismo nomina il mediatore e fissa la data ed il luogo del primo incontro tra le parti, non oltre trenta giorni dal deposito della “Domanda di mediazione”.
L’Organismo comunica, nel più breve termine possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, alla controparte la “Domanda di mediazione” depositata e la data ed il luogo del primo incontro, invitandola ad aderire alla procedura di mediazione mediante l’invio dell’apposito modulo di “Risposta alla domanda di mediazione” (“Risposta”) predisposto dall’organismo, o di un documento equivalente che abbia lo stesso contenuto.
L’istante, in aggiunta all’Organismo, può sempre farsi parte attiva per effettuare con ogni mezzo idoneo la comunicazione di quanto sopra previsto alla controparte. Ai fini dell’impedimento delle decadenze e dell’interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha comunque la facoltà di richiedere alla Segreteria copia della domanda di mediazione depositata ed il numero di registrazione del procedimento, per comunicare alla controparte, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, la sola copia della domanda di mediazione depositata, riservandosi di comunicare la data ed il luogo fissati dall’Organismo per il primo incontro di mediazione.
Il modulo “Risposta” contiene:
- l’avvertenza che il primo incontro di una mediazione deve essere esperito anche in caso di mancata adesione della parte invitata, facendo riferimento per la mediazione obbligatoria a quanto previsto all’art. 7, comma 5, lettera d);
- l’avviso delle possibili conseguenze che possono derivare nel successivo processo dalla mancata partecipazione “senza giustificato motivo” al procedimento di mediazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 (il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio; nei casi di mediazione obbligatoria previsti all’art. 5, comma 1-bis, e all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, il giudice condanna la parte costituita al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio).
Le parti della controversia, che abbiano una comune volontà di ricorrere ad una procedura di mediazione amministrata dall’Organismo, avranno sempre l’alternativa di depositare una “Domanda congiunta di mediazione” (“Domanda congiunta”) per avviare contestualmente la procedura di mediazione prevista dal presente Regolamento.
Nei moduli introduttivi del procedimento, le parti hanno la possibilità di precisare quali documenti, informazioni, o comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo mediatore.
Art. 2.1.2 Procedura di presentazione della domanda anche “on line”
La parte che intende avviare la procedura di mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso una sede dell’organismo, ovvero on line all’indirizzo pubblicato sul sito xxx.Xxxxxxxxx-Xxx.xx.
La relativa modulistica è stata predisposta, sia in forma on line, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.
Art. 2.2 Primo incontro
Art. 2.2.1 Contenuto del primo incontro ed assistenza degli avvocati delle parti
Al primo incontro partecipano il mediatore e le parti.
Nelle mediazioni obbligatorie di cui all’art. 5, comma 1-bis, ed all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi, sino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Nelle mediazioni facoltative, le parti possono partecipare al procedimento di mediazione senza l’assistenza di un avvocato. Le parti potranno, tuttavia, in ogni momento ed in qualsiasi fase della procedura di mediazione, esercitare la facoltà di essere assistiti da un avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti le funzioni e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione. Il mediatore invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. In caso positivo, il mediatore procede con lo svolgimento del procedimento di mediazione.
Art. 2.2.2 Esito del primo incontro
All’esito del primo incontro, il mediatore redigerà un verbale nel quale si darà atto delle presenze, dell’esito della riunione e, in particolare, della volontà manifestata dalle parti in relazione allo svolgimento del procedimento di mediazione.
In caso di esito positivo, il verbale dà atto della decisione delle parti di svolgere il procedimento di mediazione. Qualora non vi sia l’esigenza di fissare un’altra data per svolgere il procedimento di mediazione, la volontà delle parti di proseguire può essere manifestata all’interno del verbale che conclude il procedimento, ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.
In caso di esito negativo, invece, gli esiti del procedimento di cui il mediatore darà atto in apposito verbale potranno essere i seguenti:
-Mancata partecipazione al primo incontro della parte invitata;
-Mancato accordo sullo svolgimento della mediazione in esito al primo incontro.
In entrambi i casi viene richiesta al mediatore la redazione di un verbale che certifichi tale conclusione.
In caso di esito negativo, il verbale riporta una serie di indicazioni, tra le quali: i dati identificativi e la presenza delle parti, del mediatore e degli avvocati assistenti delle parti; il numero di iscrizione dell’organismo al Registro degli organismi di mediazione; il numero del procedimento; l’oggetto del procedimento; la data, il luogo e la durata del primo incontro; la decisione in merito allo svolgimento del procedimento o la mancata partecipazione di parte invitata. Il mediatore, le parti e gli avvocati presenti sottoscrivono il verbale. Il mediatore certifica la sottoscrizione delle parti presenti e sottoscrive il verbale.
Qualora, tuttavia, si riscontri che sia presente al primo incontro solo la parte invitata e la mancata comparizione della parte istante, il mediatore redige un verbale di archiviazione che conclude il procedimento.
Art. 2.2.3 Primo incontro ed avveramento della condizione di procedibilità
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l’accordo sullo svolgimento sulla mediazione ed in caso di mancata partecipazione della parte invitata.
Art. 2.2.4 Primo incontro e pagamenti dovuti dalle parti
In caso di mancato accordo sullo svolgimento della procedura, all’esito del primo incontro di mediazione, nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione. Le parti saranno, pertanto, tenute a corrispondere all’organismo solamente le spese di avvio del procedimento (indennità per spese di segreteria e convocazione) e non le spese di mediazione (corrispettivo del servizio di mediazione).
La parte invitata è tenuta a pagare le spese di avvio solo se aderisce o compare al primo incontro di mediazione. Qualora la parte istante non partecipi al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata comparsa.
Art. 2.3 Durata della procedura
La procedura di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti dal deposito della “Domanda di mediazione”, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito della domanda di mediazione eventualmente fissata dal giudice.
Art. 2.4 Termini della procedura
I termini previsti dal presente Regolamento sono ordinatori e modificabili di comune accordo tra le parti e l’Organismo.
Art. 2.5 Comunicazioni
Le comunicazioni tra l’Organismo e le parti possono avvenire con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. In ogni caso, i recapiti e le modalità per inviare i documenti di avvio della procedura sono indicati negli appositi moduli predisposti dall’Organismo, che sono resi disponibili per le parti anche sul sito Internet: www.Immediata-Adr. L’Organismo effettua le successive comunicazioni alle parti ai recapiti che esse stesse hanno indicato nei suddetti moduli, o nei documenti equivalenti di avvio della procedura.
Art. 2.6 Presenza delle parti, rappresentanza ed altre forme di supporto
Le parti (“sostanziali”) partecipano all’incontro personalmente o, mediante un proprio rappresentante (ad es. una persona di fiducia, o un professionista, o un rappresentante di associazioni di consumatori, o di categoria) debitamente munito di procura.
Le persone giuridiche partecipano alla procedura di mediazione tramite un proprio rappresentante munito di formali poteri per conciliare la controversia e quietanzare.
Le parti possono farsi supportare da persone di fiducia, da consulenti, da rappresentanti di associazioni di consumatori, o di categoria.
La presenza delle parti, quella dei rispettivi rappresentanti e assistenti, nonché quella di ulteriori persone a supporto, devono essere indicate nei moduli di avvio della procedura di mediazione. In ogni caso, è
necessario portare a conoscenza dell’Organismo con congruo anticipo e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data del primo incontro, i nominativi di chi sarà presente all’incontro, al fine di non recare grave pregiudizio allo svolgimento della procedura.
Il mediatore può sempre convocare personalmente le parti sostanziali.
2.7 Luogo di svolgimento della procedura di mediazione
Il luogo di svolgimento della procedura di mediazione è quello in cui l’Organismo ha la sede legale o le sedi secondarie accreditate dallo stesso Organismo presso il Ministero della Giustizia.
Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell’organismo può essere fissato lo svolgimento della procedura di mediazione, o di singoli atti o fasi della procedura, anche in altro luogo ritenuto più idoneo.
2.8 Accordi tra organismi
L’Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione. L’organismo ha stipulato un accordo tra organismi di mediazione, ai sensi dell’art. 7.2 lettera c) del D.M. 180/2010, che consente all’organismo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma di utilizzare le strutture ed i mediatori dell’organismo nel limitato ambito delle materie in cui è stato autorizzato ad operare ex art. 13 del D.Lgs. 28/2010.
L’Organismo può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d’intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi ad oggetto la medesima controversia.
Art. 3 – Il mediatore e il procedimento di Mediazione Art. 3.1 Ruolo del mediatore
Il mediatore è uno specialista di tecniche di conciliazione, che facilita la risoluzione stragiudiziale delle liti tramite accordi stipulati direttamente dalle parti. Il mediatore non ha il potere di decidere la lite.
I mediatori dell’organismo devono essere in possesso di adeguati standard di formazione e aggiornamento, in conformità con le prescrizioni normative e ministeriali vigenti, ad essere iscritti in un apposito elenco dei mediatori dell’Organismo tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Art. 3.2 Nomina del mediatore
Il Responsabile dell’organismo nomina il mediatore, idoneo al corretto e rapido svolgimento dell’incarico, dal proprio elenco dei mediatori, che è consultabile sul sito Internet: xxx.Xxxxxxxxx-Xxx.xx.
Al fine di garantire l’imparzialità del servizio, il Responsabile dell’organismo può osservare per la nomina del mediatore un criterio di territorialità e/o di turnazione e/o di equa ripartizione delle controversie tra i mediatori e/o di competenze specifiche dichiarate. Qualora la delicatezza e/o la tecnicità della controversia o il valore della medesima lo richiedano, il Responsabile dell’organismo può, invece, nominare il mediatore sulla base dell’esperienza e professionalità maturata nel settore della controversia.
Nell’eventualità di cui all’art. 2.1 del Regolamento resta fermo, tuttavia, che il Responsabile dell’organismo nomina il mediatore richiesto dalle parti nella “Domanda congiunta”, salvo ricorrano diverse esigenze organizzative dell’ Organismo.
Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell’organismo può nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, lasciando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti.
Il Responsabile dell’organismo può nominare un diverso mediatore per la formulazione della proposta, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/10 ed all’art. 7,2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, restando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti in considerazione del mutamento del mediatore nel corso del procedimento.
Art. 3.3 Indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore
Il mediatore deve operare rispettando il Regolamento e le norme di comportamento adottate dall’Organismo, che sono riportate nel “Codice di condotta dei mediatori” dell’Organismo (Allegato B).
Il mediatore deve svolgere ogni incarico con indipendenza, imparzialità e neutralità. È incompatibile a svolgere l’incarico il mediatore che si trovi nelle situazioni o nelle condizioni soggettive indicate all’art. 14- bis del D.M. n. 180/2010 ed all’art. 815, comma 1, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Il mediatore è tenuto a rispettare anche le limitazioni imposte dall’art. 14-bis del D.M. n. 180/2010. Il mediatore iscritto all’ordine degli avvocati deve rispettare pure le incompatibilità e le limitazioni previste dall’art. 62 del Codice Deontologico Forense. Il mediatore iscritto all’Ordine degli Avvocati deve rispettare anche le incompatibilità e le limitazioni previste dall’art. 55 bis del Codice Deontologico Forense.
Il mediatore nominato accetta l’incarico e garantisce il rispetto dei suoi obblighi sottoscrivendo, in conformità a quanto previsto all’art. 14, 2° comma del D.Lgs. n. 28/10, una apposita “Dichiarazione di imparzialità”, senza la quale la procedura di mediazione non può avere inizio. In particolare, il mediatore deve immediatamente dichiarare per iscritto all’Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, imparzialità o neutralità, nonché l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità. Il dovere di comunicazione sussiste anche per le circostanze sopravvenute all’inizio del procedimento, che siano parimenti in grado di condizionare l’esercizio della funzione di mediatore. Qualora si verifichi una delle suddette ipotesi, il Responsabile dell’organismo provvede in merito alla sostituzione senza oneri del mediatore e ne dà comunicazione alle parti.
Le parti possono sempre chiedere la sostituzione del mediatore per giustificato motivo. Il “Comitato della Mediazione” decide sull’istanza di sostituzione. Qualora l’istanza sia accolta dal Comitato della Mediazione, il Responsabile dell’organismo provvedere a nominare il nuovo mediatore, senza alcun onere per le parti, e ne dà comunicazione alle stesse parti.
In qualsiasi caso in cui il Responsabile dell’organismo sia il mediatore nominato o che abbia accettato l’incarico coinvolto in un caso di sostituzione, il “Comitato della Mediazione” è l’organo competente a decidere in merito alla sostituzione ed a provvedere alla eventuale nomina del nuovo mediatore, senza alcun onere per le parti. In quest’ultima ipotesi, il Responsabile dell’organismo deve tempestivamente comunicare alle parti la nomina del nuovo mediatore.
Art. 3.4 Doveri e obblighi del mediatore
L’Organismo ed il mediatore nominato non possono rifiutarsi di svolgere una procedura di mediazione, salvo ricorra un giustificato motivo. Qualora, tuttavia, il mediatore intenda rinunciare all’incarico per giustificato motivo (anche nel corso della procedura), è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile dell’organismo, che procede alla sua eventuale sostituzione, senza alcun onere per le parti. Il “Comitato della Mediazione” è l’organo competente a verificare con il mediatore la sussistenza del giustificato motivo, ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall’Organismo. Il “Comitato della Mediazione” è anche competente a decidere in merito alla sostituzione ed a provvedimenti disciplinari nel caso in cui il mediatore che intende rinunciare all’incarico sia il Responsabile dell’organismo.
Il mediatore nominato deve eseguire personalmente la propria prestazione.
Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell’Organismo.
Il mediatore ed i suoi ausiliari non devono assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati durante il procedimento di mediazione, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla loro prestazione d’opera o servizio.
Il mediatore ed i suoi ausiliari non devono percepire il loro compenso direttamente dalle parti.
Il mediatore non deve mai svolgere le funzioni di difensore di una delle parti per la stessa controversia nella quale ha assunto il ruolo di mediatore, né di regola quella di arbitro, salvo la differente e comune volontà delle parti.
3.5 Informalità del procedimento di mediazione
Il mediatore si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità di procedura e nella modalità che egli ritiene più opportuna, tenendo conto delle eventuali richieste delle parti. Il mediatore può svolgere la procedura di mediazione tenendo sia delle sessioni congiunte, sia delle sessioni separate con le parti.
Le parti partecipano al procedimento di mediazione in buona fede e mantenendo un comportamento di reciproco rispetto.
Le parti sono libere di esporre le proprie motivazioni, ragioni, pretese durante i singoli incontri di mediazione e di addivenire o meno ad un accordo condiviso.
La procedura di mediazione, improntata alla rapidità, di norma si esaurisce in un unico incontro. Il mediatore e le parti possono, però, concordare degli incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
Art. 3.6 Nomina e compenso del consulente tecnico della mediazione
Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, qualora il Responsabile dell’organismo non abbia proceduto a nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può valutare con le parti l’opportunità di chiedere l’assistenza ed il parere di un esperto per dirimere profili di rilievo tecnico e/o specialistico. Il mediatore può nominare l’esperto come un consulente tecnico della mediazione (“C.T.M.”), a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale, o nella misura che riterranno di stabilire di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico della mediazione è calcolato e liquidato sulla base del relativo “Tariffario per i consulenti tecnici e periti” applicato presso i tribunali, se esistente, o diversamente concordato con le parti.
La nomina del “C.T.M.” da parte del mediatore può avvenire anche su richiesta di tutte le parti, o anche di una sola parte, purché vi sia l’impegno sottoscritto da tutte le parti del procedimento o della parte che ne ha richiesto la nomina, a sostenerne il compenso dovuto ai sensi del presente art. 3.6.
L’esperto deve attestare, prima di accettare l’incarico, di non avere le cause di incompatibilità e di possedere gli stessi requisiti di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
All’esperto si applicano le regole del presente Regolamento sulla riservatezza.
3.7 Proposta del mediatore
Il mediatore non prende alcuna decisione vincolante in merito alla lite.
In caso di mancata adesione o partecipazione di una parte alla procedura di mediazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, 2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta di conciliazione.
Quando le parti abbiano partecipato al procedimento e non abbiano raggiunto un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, o deve formularla qualora le parti ne facciano concorde richiesta.
In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti del procedimento sulle possibili conseguenze che essa potrà avere nel successivo eventuale processo giudiziale, ai sensi dell’art. 13 “Spese processuali” del D.Lgs. n. 28/10.
La proposta del mediatore non può contenere dei riferimenti a dichiarazioni rese o informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti.
La proposta del mediatore deve essere formulata nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
Il mediatore formula la proposta e la comunica alle parti per iscritto. In ogni caso, le parti devono far pervenire all’Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta anche di una sola parte nel suddetto termine, la proposta si ha per rifiutata. L’organismo comunica alle parti la data dell’incontro fissato per consentire alle stesse parti ed al mediatore di sottoscrivere il verbale di cui all’art. 4.3, o quello di cui all’art. 4.4.
Il mediatore e le parti possono anche concordare che l’accettazione o il rifiuto della proposta avvenga contestualmente alla sua formulazione durante lo svolgimento dell’incontro di mediazione, purché comprovino l’avvenuta comunicazione scritta della proposta e dell’accettazione o del rifiuto della proposta. Il Responsabile dell’organismo può, comunque, decidere di nominare un diverso mediatore per la formulazione della proposta, sulla base di quanto previsto al precedente art. 3.2.
Art. 4 – Conclusione della procedura di mediazione e verbali Art. 4.1 Conclusione del procedimento
La procedura di mediazione si può concludere con un risultato positivo o negativo. In entrambi i casi viene richiesta al mediatore la redazione di un verbale che certifichi tale conclusione.
La procedura di mediazione si considera conclusa, ai sensi di quanto previsto nel presente art. 4, qualora: a) le parti raggiungono l’accordo di conciliazione; b) una o più parti non partecipino ad un incontro della procedura di mediazione successivo al primo incontro; c) una o più parti comunicano al mediatore o all’organismo di ritirarsi dalla procedura; d) siano decorsi i termini di durata del procedimento di cui all’art. 2.3, fatta salva la possibilità che il mediatore e le parti concordino una o più proroghe al suddetto termine; e) il mediatore prenda atto dell’inutilità della prosecuzione del tentativo di mediazione e/o dell’impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti; f) almeno una delle parti non accetti o rifiuti la proposta formulata dal mediatore.
Art. 4.2 Disciplina comune dei verbali
In caso di esito positivo o negativo del procedimento di mediazione, il mediatore redige un apposito “Verbale di avvenuta conciliazione”, o un “Verbale di non avvenuta conciliazione”. Entrambi i verbali devono essere sottoscritti dalle parti e dal mediatore, che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il verbale che conclude il procedimento di mediazione è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Una copia resta, comunque, presso la segreteria dell’Organismo di mediazione per gli adempimenti previsti per legge e, in particolare, dall’art. 12 del D.M. n. 180/10.
Art. 4.3 Verbali di avvenuta conciliazione
Il “Verbale di avvenuta conciliazione” viene redatto nel caso di accordo raggiunto tra le parti anche a seguito di una proposta del mediatore.
Il “Verbale di avvenuta conciliazione” riporta una serie di indicazioni, tra cui: i dati identificativi delle parti e del mediatore, gli estremi dell’iscrizione dell’Organismo di mediazione al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, il luogo e la data del tentativo di mediazione, nonché ogni altro riferimento relativo alla durata del procedimento, all’oggetto della controversia, all’avvenuta conciliazione e ai termini dell’accordo raggiunto. Salvo diversa previsione di legge, i termini dell’accordo possono essere recepiti in un documento separato e sottoscritto unicamente dalle parti intervenute, che viene allegato al verbale.
Qualora con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto, anche a seguito di una proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 28/10.
Qualora tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati ha l’efficacia di titolo esecutivo nei limiti previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010. Per conseguire tale efficacia gli avvocati devono attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In ogni altro caso, l’accordo allegato al verbale può essere omologato, su istanza di parte, con decreto dal Presidente del Tribunale competente, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Art. 4.4 Verbali di non avvenuta conciliazione
Il “Verbale di non avvenuta conciliazione” riporta le indicazioni del secondo capoverso dell’art. 4.3, salvo i riferimenti all’avvenuta conciliazione ed ai termini dell’accordo raggiunto.
Nel “Verbale di non avvenuta conciliazione” il mediatore può limitarsi a dare atto del mancato accordo senza indicare i motivi della fallita conciliazione, salvo ricorrano le ipotesi di mancata accettazione o di rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Il mediatore deve dare atto nel verbale di non avvenuta conciliazione dei termini della proposta di conciliazione formulata dal mediatore e della mancata accettazione o del rifiuto delle parti. L’eventuale corrispondenza del contenuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore con il provvedimento che definisce il successivo giudizio può comportare delle conseguenze sulle spese processuali, ai sensi di quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. n. 28/10.
Art. 5 – Scheda per la valutazione del servizio
Al termine della procedura di mediazione, l’Organismo provvede che sia consegnata ad ogni parte della medesima procedura una “Scheda di valutazione del servizio”, predisposta secondo il modello che viene allegato al presente Regolamento (Allegato C). La scheda deve essere compilata indicando le generalità di chi l’ha sottoscritta e deve essere inoltrata per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, con delle modalità tali da assicurare la certezza dell’avvenuto ricevimento.
Art. 6 – Riservatezza, segreto professionale, conservazione e accesso agli atti, tutela dei dati personali Art. 6.1 Riservatezza
L’Organismo ed il mediatore operano per garantire la riservatezza della procedura di mediazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/10 e dalle normative attuative, nonché dall’art. 6 del presente Regolamento.
Qualsiasi informazione o dichiarazione in qualunque modo acquisite nel corso della procedura di mediazione sono riservate.
Il mediatore non può riferire ad una parte le dichiarazioni e le informazioni acquisite durante le sessioni separate con l’altra, salvo ed alle condizioni in cui sia autorizzato dalla parte esponente.
Le parti, il mediatore, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio all’interno dell’Organismo, o nel procedimento di mediazione, compresi difensori, assistenti e consulenti delle parti, o qualunque altra persona che sia coinvolta direttamente o indirettamente nella gestione del procedimento mediazione non possono comunicare o divulgare a terzi all’esterno fatti, dichiarazioni, ammissioni, documenti, notizie, informazioni appresi durante il procedimento, né utilizzarli in eventuali successivi procedimenti giudiziali, arbitrali o di altra natura. In merito a tali fatti, dichiarazioni, documenti, notizie e informazioni appresi durante la procedura di mediazione, i suddetti soggetti non possono essere chiamati a testimoniare o a fornire alcuna prova in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate del procedimento di mediazione.
Le eccezioni alla garanzia della riservatezza riguardano i seguenti casi, in presenza dei quali la stessa riservatezza non si ritiene operante:
a) nel caso in cui tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di un diverso obbligo di legge che impone al mediatore di non applicare la riservatezza;
c) nel caso in cui esista il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo;
d) nell’ipotesi in cui sussista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
e) in presenza di superiori esigenze di ordine pubblico dello Stato.
Art. 6.2 Segreto professionale
Per espressa disposizione dell’art. 10, 2° comma del D.Lgs. n. 28/10, il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p.
Art. 6.3 Registrazione, conservazione ed accesso agli atti
L’Organismo amministra un “Registro degli affari di mediazione”, anche informatico, riportando per ogni procedimento di mediazione: il numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore nominato, la durata e l’esito del procedimento.
L’Organismo conserva gli atti del procedimento di mediazione in apposito fascicolo e/o su supporto informatico, debitamente registrato e numerato nell’ambito del “Registro degli affari di mediazione”, di cui il Responsabile dell’organismo deve garantire la custodia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 9, 2° comma, del D.Lgs. n. 28/10, le parti hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.
L’Organismo non è, comunque, tenuto a conservare gli atti delle procedure trattate decorsi tre anni dalla data di conclusione della singola procedura di mediazione.
Art. 6.4 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della procedura di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7 - Indennità del procedimento
Le indennità dovute da ogni parte all’Organismo per la procedura di mediazione sono determinate sulla base di quanto previsto nelle Tariffe allegate al presente Regolamento (Allegato A). Le indennità della procedura sono suddivise in “spese di avvio del procedimento” ed in “spese di mediazione”. Le indennità comprendono sia le spese amministrative dell’Organismo, sia l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione.
La disciplina dei pagamenti dovuti dalle parti per il primo incontro è all’art. 2.2.4
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis e art. 5, comma 2, del DLgs. n. 28/10, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115. A Tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
È liquidato a parte il compenso dell’esperto, di cui all’art. 3.6 del presente Regolamento. Gli eventuali oneri fiscali dell’accordo di conciliazione sono sempre a carico delle parti.
Art. 8 - Conciliazioni previste dalla legge
Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione o di mediazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.
Art. 9 - Responsabilità delle parti
È di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- l’indicazione dei recapiti degli avvocati;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Art. 10 – Sorte delle liti pendenti
In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Art. 11 – Entrata in vigore e modifiche al Regolamento
Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dall’approvazione da parte del responsabile del Registro.
Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dall’Organismo e inviati al responsabile del Registro per l’approvazione.
Il Regolamento da applicare è quello vigente al momento del deposito della domanda di mediazione presentata dalla parte istante, o congiuntamente dalle parti in conflitto.
Art. 12 – Allegati del Regolamento
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:
A) Allegato A: “Tabelle delle Indennità”;
B) Allegato B; “Codice di condotta dei mediatori” dell’Organismo;
C) Allegato C: “Scheda di valutazione” del servizio di mediazione della “Associazione Immediata-ADR”;
“Immediata – Adr” “TABELLE DELLE INDENNITÀ”
Le indennità di mediazione dell’Organismo sono disciplinate in base alla presente “Tabella delle indennità”, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. Le indennità che ogni parte deve corrispondere per la procedura di mediazione comprendono le “spese di avvio” del procedimento di mediazione e le “spese di mediazione”.
Il mancato pagamento delle spese di avvio di mediazione costituiscono giusta causa di recesso per l’Organismo.
Ogni parte ha la facoltà di anticipare per intero le indennità dovute per svolgere la procedura, facendo salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento della procedura.
Gli importi riportati nel presente allegato “Tabella delle indennità” sono tutti indicati al netto dell’IVA, che è applicabile nella misura prevista dalla normativa vigente.
È espressamente previsto, ai sensi dell’art. 16, comma 9, D.M. 180/2010, che le indennità di mediazione dovute siano corrisposte per intero prima del rilascio del verbale che conclude il procedimento.
“SPESE DI AVVIO” del procedimento (indennità amministrative e di segreteria)
Le spese di avvio del procedimento di mediazione dovute da ciascuna parte sono pari a € 40 (Euro quaranta). La parte istante versa l’importo contestualmente al momento del deposito della domanda di mediazione (con il modulo “Domanda di mediazione”, o con le altre modalità previste in base all’art. 2.1 del Regolamento).
La parte chiamata deve versare tale importo solamente in caso di adesione o partecipazione al primo incontro di mediazione. La parte chiamata deve, pertanto, versare il suddetto importo contestualmente all’invio del modulo di “Risposta” o con le altre modalità previste dall’art. 2.1 del Regolamento e, comunque, prima dell’inizio del primo incontro di mediazione.
Qualora la parte chiamata non aderisca o partecipi al primo incontro di mediazione, le “spese di avvio” del procedimento non verranno restituite alla parte istante.
Oltre alle spese di avvio dovranno essere, altresì, corrisposte le spese vive documentate dall’organismo di mediazione.
“SPESE DI MEDIAZIONE” (indennità per la gestione del procedimento di mediazione)
Le spese di mediazione sono dovute solo se le parti concordano di svolgere il procedimento di mediazione nella ipotesi di esito positivo del primo incontro di mediazione.
Come indicato dalla Circolare 27 Novembre 2013 del Ministero della Giustizia, in attesa di eventuali interventi di adeguamento del D.M. n. 180/2010 alla L. 98/2013, che ha riformato la disciplina della mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, le previsioni di cui all’art. 16, comma 4, lettera d) del D.M. 180/2010, originariamente stabilite per le mediazioni obbligatorie di cui all’art. 5, comma 1, si devono ritenere applicabili per identità di natura sia a:
- mediazioni obbligatorie di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010;
- mediazione obbligatoria disposta dal Giudice, di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010;
Le spese di mediazione sono ripartite in scaglioni, che sono determinati in base al valore della lite (art. 16, 7° comma, D.M. n. 180/2010). Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento, ai sensi di quanto previsto all’art. 16, 8° comma, del D.M. n. 180/2010.
L’importo delle “spese di mediazione” dovuto dalle parti è determinato in base al valore della lite, sulla base di quanto indicato nelle Tabelle allegate al presente Allegato B (“Tabella A” per i tentativi di mediazione obbligatori che sono condizione di procedibilità dell’azione, di cui all’art. 5, comma 1-bis ed all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 28/10, e “Tabella B” per i tentativi volontari di mediazione).
Le “spese di mediazione” sono dovute in egual misura e costituiscono una obbligazione solidale tra le parti che hanno aderito alla procedura, salvo diverso accordo tra le parti stesse.
Dal momento in cui le spese di mediazione sono applicabili, ogni parte deve corrispondere gli importi dovuti in misura non inferiore alla metà. In caso di mancato versamento, l’Organismo sospende la procedura, che viene riassunta una volta effettuato il versamento dovuto.
L’eventuale parte di “spese di mediazione” non versate prima dell’inizio del tentativo di mediazione e gli eventuali aumenti di legge devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio della copia del verbale che ha concluso la stessa procedura.
Gli importi minimi delle indennità applicabili al singolo procedimento di mediazione (anche volontario) sono sempre derogabili.
AVVERTENZA DEGLI EVENTUALI AUMENTI E RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
previsti dal D.M. n. 180/2010
Ai sensi dell’art. 16, 4° comma, del D.M. n. 180/2010, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
a) può essere aumentato in misura non inferiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 28/10;
d) nelle materie di cui all’art. 5, comma 1-bis ed all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.
“TABELLA A”
SPESE DI MEDIAZIONE
per le controversie di cui all’art. 5, comma 1-bis e all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/10 modificato
Dal 21 Settembre 2013 si applica alle procedure di mediazione che sono condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/10: per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Valore della lite Spese di mediazione1 (per parte)
Fino a € 1.000,00 | € 65,00 |
Da € 1.000,01 a € 5.000,00 | € 130,00 |
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 | € 240,00 |
Da € 10.000,01 a € 25.000,00 | € 360,00 |
Da € 25.000,01 a € 50.000,00 | € 600,00 |
Da € 50.000,01 a € 250.000,00 | € 1.000,00 |
Da € 250.000,01 a € 500.000,00 | € 2.000,00 |
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 |
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 |
“TABELLA B”
SPESE DI MEDIAZIONE PER IPOTESI DI TENTATIVO VOLONTARIO DI MEDIAZIONE
Valore della lite | Spese di mediazione (per parte) |
Fino a € 1.000,00 | € 65,00 |
Da € 1.000,01 a € 5.000,00 | € 130,00 |
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 | € 240,00 |
Da € 10.000,01 a € 25.000,00 | € 360,00 |
Da € 25.000,01 a € 50.000,00 | € 600,00 |
Da € 50.000,01 a € 250.000,00 | € 1.000,00 |
Da € 250.000,01 a € 500.000,00 | € 2.000,00 |
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 |
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 |
Art. 16 del D.M. n. 180/2010 (Criteri di determinazione dell’indennità)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
1 Le spese di mediazione dovute sono calcolate sulla base della Tabella A allegata al D.M. n. 180/2010, che prevede i seguenti importi per parte.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il Regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Valore della lite | Tabella A del DM 28/2010 (per parte) |
Oltre € 5.000.000 | € 9.200 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 600 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 360 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 130 |
Fino a € 1.000 | € 65 |
“Immediata – Adr”
“Codice di Condotta dei Mediatori”
ispirate al codice deontologico dell’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) - 2 aprile 2002
Il Mediatore svolge i suoi incarichi rispettando il “Regolamento di Procedura della mediazione” e le seguenti norme di comportamento.
1. Il Mediatore è uno specialista adeguatamente formato nella gestione delle controversie, che si aggiorna costantemente sulle tecniche di risoluzione dei conflitti.
2. Il Mediatore deve essere sempre restare in possesso degli standard di formazione teorici e pratici e di aggiornamento richiesti dalle prescrizioni legislative, normative o ministeriali vigenti in materia.
3. Il Mediatore deve essere competente e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la procedura di mediazione del caso proposto. Il Mediatore deve rifiutare l’incarico se non si ritiene qualificato a svolgere una determinata procedura di mediazione.
4. Il Mediatore deve agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità. Il Mediatore deve comunicare ogni circostanza che può condizionare la sua condotta o ingenerare sospetti nelle parti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina o rinunciare all’incarico, se non si ritiene in grado mantenere la condotta prescritta.
Ai fini del “Regolamento di Procedura” e delle presenti “Norme di comportamento”:
- “Indipendenza” è l’assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti;
- “Imparzialità” è l’attitudine soggettiva del Mediatore, che non deve favorire una parte a discapito dell’altra;
- “Neutralità” è la posizione del Mediatore, che non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.
Il Mediatore designato garantisce la sua indipendenza, imparzialità e neutralità sottoscrivendo la “Dichiarazione di imparzialità” prima dell’inizio della procedura di mediazione.
5. L’accettazione dell’incarico e la sottoscrizione della “Dichiarazione di imparzialità” da parte del Mediatore equivale anche ad attestare l’insussistenza dei motivi di incompatibilità, di cui all’art. 3.3 del Regolamento di procedura
6. Prima dell’inizio del tentativo di mediazione, il Mediatore si assicura che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
- le finalità, la natura e le caratteristiche del procedimento di mediazione;
- il ruolo del mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
Il Mediatore deve fornire le informazioni richieste dalle parti sulla disciplina del presente Regolamento di procedura della mediazione e dei suoi allegati.
5. Il Mediatore svolge il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dal tipo della controversia. Il Mediatore deve operare rispettando le regole di correttezza e buona fede.
6. Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
7. Il Mediatore non esercita pressione sulle parti, affinché raggiungano un accordo.
8. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni dichiarazione o informazione derivata dalla procedura di mediazione, incluso il fatto che la procedura debba avvenire o sia avvenuta. Le informazioni confidate al Mediatore da una delle parti non devono essere rivelate alle altre parti, senza il consenso della parte stessa.
Il Mediatore può derogare alle disposizioni del presente paragrafo solo nei casi previsti all’art. 6.1 del Regolamento di procedura (ad es. per ottemperare obblighi di legge, o per motivi di ordine pubblico dello stato).
9. Il Mediatore ha l’obbligo di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del “responsabile” della tenuta del registro degli “organismi di mediazione” presso il Ministero della Giustizia.
10. Il Mediatore ha l’obbligo di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del “Responsabile dell’organismo di mediazione” e dell’Organismo di mediazione. Il Mediatore deve rispettare le decisioni dell’Organismo di mediazione. Il Mediatore che viola il “Regolamento di Procedura della mediazione” e le
norme di comportamento del presente “Codice di condotta dei mediatori” è sostituto dalla procedura di mediazione in corso a insindacabile giudizio del “Comitato della mediazione”, che può anche sospenderlo o escluderlo dagli incarichi di mediazione e/o dall’elenco dei mediatori dell’Organismo.
11. Il Mediatore che viola gli obblighi, nei limiti di cui all’art. 3 del “Regolamento di Procedura della mediazione”, di agire verso le parti con indipendenza, imparzialità e neutralità, di non versare in una causa di incompatibilità, di non percepire il proprio compenso direttamente dalle parti e di astenersi dall’assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di conciliazione, perde i requisiti di onorabilità necessari per svolgere il servizio di mediazione, ai sensi dell’art. 4, 3° comma, lettera c), D.M. n. 180/2010. Il “Comitato della mediazione” è l’organo competente a decidere in materia.
Immediata – Adr” “SCHEDA DI VALUTAZIONE”
Organismo di mediazione
Sede Data
Prot. n. /
Mediatore _
Scala di valutazione da 1 a 5 : 1=valore minimo - 5=valore massimo
1. VALUTAZIONE DEL grado di soddisfazione del SERVIZIO
1. Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura.
1 2 3 4 5
2. Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l’incontro di mediazione.
1 2 3 4 5
2. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1. Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale.
1 2 3 4 5
2. La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale?
1 2 3 4 5
3. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
1. Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura.
1 2 3 4 5
2. Abilità del meditatore nel facilitare una soluzione per la composizione della lite.
1 2 3 4 5
4. IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
DATI Anagrafici e recapiti della PARTE della procedura
Il/la sottoscritto/a
Nome ………………………….. Cognome ………………..……….., nato/a ….………….……… (………), il ....../….../..…., C.F. …………………………….….., P.IVA …….………….………………, residente in
…………………………………… (……), Via …………………………….………….., n. .…., Cap ………..
I dati che deve inserire solamente la parte istante “persona giuridica”
Rappresentante legale della società/ente …………………………….…………… , in qualità di
…………………………….… (indicare i poteri) della società/ente ……………..………….……………..
con sede in Via ……………………………………., n. ….., città ……………………, prov. ……, cap ……, C.F. ……………………………, P.Iva …………………………………… .
□ Rappresentato da: Nome …………….…………. Cognome ……………………..…, munito di apposita procura ………………….. , C.F. ………………………….….. , residente in ,
Prov. ….…, Via …………………….……… , n. …..… , tel. …..……………...…. , cell ,
fax ………………………. , e-mail ………………………………..…….. .
Luogo e data ………………….. , ….../....../….. Sottoscrizione della parte …………………...………