COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE N. E01I278351407 TRA IL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO E IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA TARIFFA INCENTIVANTE. | Nr. Progr. 66 Data 03/07/2014 Seduta NR. 22 |
Titolo | |
Classe | |
Sottoclasse |
6
5
0
L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno TRE del mese di LUGLIO alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome | Carica | Presente |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | SINDACO | S |
XXXXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | N |
XXXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | S |
ROMA ANNALISA | ASSESSORE | S |
XXXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | N |
XXXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S |
Totale Presenti: 4 | Totali Assenti: 2 |
Assenti giustificati i signori:
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA XXXX XXXX.
Il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 66 DEL 03/07/2014
OGGETTO:
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE N. E01I278351407 TRA IL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO E IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA TARIFFA INCENTIVANTE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- i Comuni di Anzola dell’Xxxxxx, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Finale Xxxxxx, Nonantola, Ravarino, Sala Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, soci di Geovest S.r.l., hanno avviato, negli ultimi anni, forme di collaborazione intese e volte ad incentivare lo sviluppo di progetti in materia di energie rinnovabili, aventi forte valenza pubblicistica sul territorio, ed in grado di qualificare in modo tangibile le attività delle società pubbliche contemperando l’utilità sociale di progetti innovativi con la tutela dell’ambiente;
- Geovest S.r.l., dal 2005 ha intrapreso insieme ai propri 11 Comuni Soci un percorso per incentivare il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili sviluppando progetti con caratteristiche utili alla partecipazione a bandi per accedere a forme di finanziamento pubblico con l’intento di realizzare impianti tecnologici fotovoltaici;
- la Regione Xxxxxx Xxxxxxx il 21 giugno 2010 con delibera di Giunta n. 826/2010 e il 20 dicembre 2010 con delibera di Giunta n. 2056/2010, ha approvato la concessione dei contributi agli Enti Locali per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica inserendo in graduatoria i Comuni Soci di Geovest S.r.l. risultati idonei all’ottenimento di contributi pubblici;
- Geovest S.r.l., quale soggetto Titolare del programma, ha coordinato gli Enti Locali soci al fine di dare attuazione agli interventi oggetto del contributo regionale tra i quali anche quello denominato “Partecipanza fotovoltaica”;
Dato atto che:
- nelle assemblee dei soci di Geovest S.r.l. del 16.06.2011 e del 21.07.2011 e, da ultimo, nell’assemblea del 09.02.2012, è stato approvato il progetto di realizzazione di un “parco fotovoltaico” nell’ambito dell’ iniziativa sopra descritta e denominata “Partecipanza fotovoltaica”;
- gli Uffici Tecnici di Geovest S.r.l. hanno individuato, previa istruttoria tecnica, un’area di circa mq. 130.000 identificata catastalmente ai mappali 3, 11, 35, 183,
2, 7 porzione A e B, 10, 36, 182 inseriti nel foglio 57, di proprietà di Sorgea S.r.l. (società pubblica di cui sono soci i Comuni di Crevalcore, Finale Xxxxxx, Nonantola, Ravarino, Sant’Agata Bolognese) per il possibile utilizzo finalizzato alla realizzazione dell’intervento in quanto detta area corrisponde alle caratteristiche tecniche, urbanistiche ed ambientali idonee affinché su di essa si possano realizzare gli impianti fotovoltaici menzionati;
- Sorgea S.r.l., quale partner pubblico, ha manifestato interesse a sviluppare, in collaborazione con Geovest S.r.l., il progetto di realizzazione degli impianti fotovoltaici dichiarando la disponibilità a concedere in diritto di superficie l’area sopra identificata ai fini di realizzazione dell’intervento;
- Geovest S.r.l., quale società pubblica, in qualità di Titolare del programma energetico, per conto dei Comuni soci, si è impegnata e si è obbligata a promuovere e dare impulso alla realizzazione del progetto tramite il coordinamento generale delle azioni tecniche ed amministrative per garantirne l’attuazione. In particolare:
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 66 DEL 03/07/2014
1) ad intervenire, quale “Centrale di committenza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 34, secondo alinea, D.Lgs. n. 163/2006, per gestire l’intero procedimento amministrativo di gara per l’affidamento, all’operatore economico prescelto, dei lavori di realizzazione dell’intervento, meglio descritto negli atti di gara, in esecuzione della autorizzazione dei Comuni soci manifestata con specifiche delibere comunali:
Delibera Consiglio Comunale | |
Anzola dell'Emilia | Delibera di C.C. N°41 del 28/04/2011 |
Argelato | Delibera di C.C. N°34 del 29/06/2011 |
Calderara | Delibera di X.X. Xx00 xxx 00/00/0000 |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Delibera di C.C. N°35 del 25/05/2011 |
Crevalcore | Delibera di C.C. N°34 del 28/04/2011 |
Finale Emilia | Delibera di C.C. N°32 del 30/03/2011 |
Nonantola | Delibera di C.C. N°78 del 30/05/2011 |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx di X.X. Xx00 xxx 00/00/0000 |
Xxxx Xxxxxxxxx | Delibera di C.C. N°31 del 28/04/2011 |
San Xxxxxxxx in Persiceto | Delibera di X.X. Xx00 xxx 00/00/0000 |
Xxxx'Xxxxx Xxxxxxxxx | Delibera di C.C. N°40 del 28/04/2011 |
2) ad elaborare tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari per il procedimento di gara anche avvalendosi di professionalità esterne specializzate;
3) a coordinare, come soggetto Titolare del programma energetico, qualora possibile in base alla normativa vigente, l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione, quale contributo, dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (delibera di Giunta n. 826/2010 e n. 2056/2010 e convenzione siglata tra i Soggetti Pubblici in data 5 maggio 2011);
- Sorgea S.r.l., quale società pubblica, proprietaria dell’area citata si è impegnata ed obbligata in particolare:
1) a concedere in diritto di superficie, per 20 anni, all’operatore economico prescelto tramite gara pubblica, l’area ad un prezzo di Euro 4.000,00 ad ettaro per l’intera durata del contratto di superficie;
2) a favorire la conclusione del procedimento amministrativo, avviato dalla Provincia di Modena su istanza della società, per l’ottenimento della autorizzazione unica alla realizzazione del “parco fotovoltaico”;
- l’autorizzazione unica per la realizzazione del “Parco fotovoltaico” è stata rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, dalla Provincia di Modena in data 29.12.2011 con determinazione dirigenziale n. 531 e successiva variante approvata con determinazione dirigenziale n. 85 del 02.03.2012;
- la Società Geovest S.r.l., in esecuzione delle delibere comunali dei Comuni soci (Anzola dell’Xxxxxx, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Finale Xxxxxx, Nonantola, Ravarino, Sala Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese) approvate nei mesi di Febbraio e Marzo 2012, ha espletato la gara, di rilievo comunitario, per la realizzazione e gestione del “Parco fotovoltaico” citato ed aggiudicato definitivamente la stessa a EdS Infrastrutture spa Xxxxx xxxxx Xxxxx 000 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) con deliberazione del Consiglio di amministrazione di Geovest S.r.l. n. 7 del 11.07.2012;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 66 DEL 03/07/2014
Visto l’art. 8, comma 7, ultima parte, della Legge 1° agosto 2012, n. 122 (Conversione in Legge del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74), recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 20 e il 29 maggio 2012 in Xxxxxx Xxxxxxx, secondo il quale: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013″;
Vista determinazione n. 228 del 19.06.2013 avente come oggetto la presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva da parte della Ditta EDS Infrastrutture S.p.A. e la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria al fine di avviare la realizzazione dell’intervento alle condizioni e le modalità definite negli atti di gara entro il 31 Dicembre 2013 al fine di accedere agli incentivi del c.d. “quarto conto energia”, essendo l’intervento già autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, dalla Provincia di Modena in data 29.12.2011 (determinazione dirigenziale n. 531 e successiva variante approvata con successivo atto n. 85 del 02.03.2012);
Considerata la necessità di sottoscrivere la convenzione n. E01I278351407, allegata alla presente deliberazione, tra il Soggetto Responsabile dell’impianto e il Gestore dei Servizi Energetici in relazione alla domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero di pratica/impianto 815242 pervenuta al GSE in data 14.01.2014 per l’impianto fotovoltaico denominato IMPIANTO 01 –ANZOLA EMILIA di potenza pari a 196 Kw entrato in esercizio il 31.12.2013 ubicato in Xxx Xxxxxx x. XXX Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX);
Visti l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le successive disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n. 6 del 13.06.2014 in materia di sostituzione del Direttore dell’Area Tecnica;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:
a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica, in sostituzione del Direttore dell’Area Tecnica, in applicazione del Decreto Sindacale n. 6/2014;
b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
D E L I B ER A
1) Di sottoscrivere la convenzione n. E01I278351407 (riferimento domanda 815242), allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tra il Soggetto Responsabile dell’Impianto e il Gestore dei Servizi Energetici in relazione alla domanda di ammissione alla tariffa incentivante;
2) Di accettare integralmente le condizioni contrattuali in essa contenute per il riconoscimento delle tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;
3) Di dare atto che le entrate derivanti dalla presente convenzione sono previste nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 e nel Bilancio Pluriennale 2014/2016 in corso di approvazione nel rispetto delle disposizioni del contratto sottoscritto in data 5 settembre 2013 con la Ditta aggiudicataria EDS Infrastrutture S.p.A.;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Numero Pratica/Impianto: 815242 - pratica dematerializzata
Dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali di cui alla convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici
COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX con sede in XXX XXXXXXXX, 0 Xxxxxx XXXXXX XXXX’XXXXXX (XX), Codice fiscale 80062710373 , partita IVA 00702781204 nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante XXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a BOLOGNA (BO), il 18/05/1974, Codice fiscale XXXXXX00X00X000X,
in relazione alla domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero pratica/impianto 815242, pervenuta al GSE in data 14/01/2014, per l'impianto fotovoltaico, denominato IMPIANTO 01 - ANZOLA EMILIA di potenza nominale pari a 196 kW, entrato in esercizio il 31/12/2013 ubicato in XXX XXXXXX x. XXX, Xxxxxx xx XXXXXXXXXXXX XXXXXX (XX), al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per altri impianti fotovoltaici .
dichiara
di aver preso preventiva visione e di accettare integralmente le condizioni contrattuali della convenzione n. 815242, per il riconoscimento della tariffa incentivante alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03 e del D.M. 05.05.2011, pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. sul portale informatico (xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/).
Dichiara inoltre che:
- Le coordinate bancarie/Iban sulle quali il GSE dovra' effettuare i pagamenti sono le seguenti: XX00X000000000000000000000X, Swift Code XXXXXX0X
- Agli effetti fiscali la tariffa incentivante non e' soggetta alla ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 600/73 ai sensi della Circolare 46/E del 19/07/2007 dell'Agenzia delle Entrate.
Il Soggetto Responsabile
............................................................
Il Soggetto Responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole sotto riportate:
Articolo 2 Decorrenza e valore dell'incentivazione; Articolo 3 Obblighi del Soggetto Responsabile;
Articolo 4 Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti; Articolo 5 Misura dell'energia;
Articolo 6 Cessione dei crediti;
Articolo 7 Cessione dell'impianto fotovoltaico; Articolo 8 Responsabilità;
Articolo 9 Verifiche, controlli e sopralluoghi;
Articolo 11 Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione; Articolo 12 Comunicazioni;
Articolo 13 Foro competente;
Articolo 14 Efficacia della Convenzione; Articolo 15 Accordi modificativi e rinvio.
Il Soggetto Responsabile
............................................................
Documento generato in data: 20/06/2014 11.16.18
CONVENZIONE N° E01I278351407 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011
Con la presente Convenzione
tra
il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Direttore della Divisione Operativa
e
COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX con sede in XXX XXXXXXXX, 0 Xxxxxx XXXXXX
XXXX’XXXXXX (XX), codice fiscale 80062710373, partita iva 00702781204, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante XXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a BOLOGNA (BO) il 18/05/1974, Codice fiscale XXXXXX00X00X000X,
nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,
premesso che
▪ la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero 815242, è pervenuta al GSE in data 14/01/2014, per l’impianto fotovoltaico, denominato IMPIANTO 01 - ANZOLA EMILIA, di potenza nominale pari a 196 kW, entrato in esercizio il 31/12/2013, ubicato in XXX XXXXXX x. XXX, Xxxxxx xx XXXXXXXXXXXX XXXXXX (XX), al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per altri impianti fotovoltaici;
▪ il richiedente è il Soggetto Responsabile dell’impianto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. s) del
D.M. 5 maggio 2011;
▪ la data di entrata in esercizio dell’impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale risultano verificate tutte le condizioni, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011;
▪ per l’impianto oggetto della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti sono rispettate le condizioni di non cumulabilità degli incentivi di cui all’art. 5 del D.M. 5 maggio 2011;
▪ l’impianto è escluso dai benefici di cui all’art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs, 387/03, all’art. 9,
comma 1 del D.lgs. 79/99 e del D.lgs. 164/00;
▪ l’impianto non ha beneficiato delle detrazioni previste dall’art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;
▪ per l’impianto in oggetto il GSE ha inviato al Soggetto Responsabile la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante specificando, altresì, il valore della tariffa riconosciuta e la decorrenza dell’incentivazione, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 10, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011;
▪ il Soggetto Responsabile ha richiesto il riconoscimento del premio di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 5 maggio 2011;
▪ il GSE si riserva di effettuare, successivamente alla stipula della presente Convenzione, una ulteriore verifica della documentazione fornita il cui esito, qualora negativo, determina il recupero degli importi già erogati a fronte della richiesta di riconoscimento del premio di cui al precedente alinea a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
▪ al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione della Convenzione, il GSE pubblica, curandone l’aggiornamento, sul proprio sito internet (xxx.xxx.xx) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF). In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione e aggiornamento dei dati commerciali propedeutici alla fatturazione e al pagamento; c) di aggiornamento delle coordinate bancarie,
si stipula quanto segue: Articolo 1
Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile da parte del GSE della tariffa incentivante, relativa all’energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dall’impianto di cui in premessa, incentivata ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 387/03, del D.M. del 5 maggio 2011.
Articolo 2
Valore dell’incentivazione
La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all’impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, è pari a 0,2560 Euro/kWh, valore riconosciuto dal GSE e reso noto al Soggetto Responsabile con la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante.
Il valore della tariffa incentivante già riconosciuto sarà ridefinito qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 2011 per effetto del quale più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come
unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell’impianto non possono comportare, ai sensi dell’ articolo 6, comma 5 del DM 5 maggio 2011, un incremento della tariffa incentivante.
Articolo 3
Obblighi del Soggetto Responsabile
Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico predisposto dal GSE e si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche all’uopo predisposte.
Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
Il Soggetto Responsabile deve consentire al GSE l’acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica, ai sensi dell’art. 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 ovvero consentire l’accesso all’impianto per l’installazione degli apparati e per l’implementazione dei sistemi funzionali all’acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.
Per impianti di potenza superiore a 200 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all’analisi preliminare necessaria per l’eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell’art. 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10.
Il Soggetto Responsabile si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all’impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare il Soggetto Responsabile comunica al GSE i numeri di matricola dei pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l’impianto con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili ed ogni altra modifica relativa all’impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della tariffa incentivante, dell’eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti.
Il Soggetto Responsabile si impegna a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all’art. 4 della presente Convenzione.
Ferme restando le specifiche modalità previste dall’art. 5 della presente Convenzione, il Soggetto
Responsabile si impegna a comunicare al GSE attraverso il portale informatico, secondo le modalità indicate nelle DTF, eventuali variazioni delle coordinate bancarie per il pagamento delle tariffe incentivanti. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE.
Il Soggetto Responsabile si impegna a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all’art. 23, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011, secondo le modalità indicate dal GSE.
Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere la detrazione prevista ai sensi dell’art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, secondo modalità da questi definite, entro il mese di aprile di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di consumo dell’energia elettrica presentata all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente. Contestualmente all’invio della prima dichiarazione annuale di consumo il Soggetto Responsabile invia al GSE la copia del verbale di sopralluogo per attivazione primo impianto redatto dall’Agenzia delle Dogane.
Il Soggetto Responsabile è tenuto a rispettare la normativa antimafia in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 4
Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti
Con riferimento alla misura dell’energia elettrica ammessa alle tariffe incentivanti, il responsabile del servizio di raccolta, rilevazione e registrazione della misura dell’energia prodotta, di cui alla delibera AEEG n. 88/07 e successive modifiche e integrazioni, comunica al GSE le misure dell’energia da incentivare.
A seguito dell’attivazione della Convenzione, il GSE determina e assicura l’erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione all’incentivo, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 comma 3 del D.M. del 5 maggio 2011.
La periodicità dei pagamenti al Soggetto Responsabile è definita come di seguito:
▪ per impianti di potenza non superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato bimestralmente con valuta l’ultimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento al superamento della soglia di pagamento riportata nelle DTF;
▪ per impianti di potenza superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato mensilmente con valuta l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento al superamento
della soglia di pagamento riportata nelle DTF.
Nel caso in cui la Data di Pagamento ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Articolo 5
Misura dell’energia
Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW, la misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, la misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete o, in alternativa, dai Soggetti Responsabili che ne abbiano fatto esplicita richiesta. Per tale categoria di impianti, a valle dell’aggiornamento normativo previsto all’articolo 20, comma 1, lettera b) del
D.M. 5 maggio 2011, la misura dell’energia elettrica prodotta verrà trasmessa con cadenza mensile al GSE esclusivamente dai gestori di rete.
Nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, fatte salve le verifiche di competenza, corrispettivi a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta. I dovuti conguagli vengono emessi a seguito della comunicazione da parte dei gestori di rete della produzione mensile effettiva.
Articolo 6
Cessione dei crediti
Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
(a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
(b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
(c) che l’atto di cessione dei crediti:
i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione della presente convenzione;
ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (xxx.xxx.xx), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai
sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
iv. riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione;
(d) che che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica inviata al cedente ed al cessionario.
L’accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE L’eventuale retrocessione dell’intero credito residuo all’originario cedente dovrà:
(a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti, ovvero:
i. con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
ii. utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (xxx.xxx.xx), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
(b.1) essere essere sottoscritta da entrambe le parti;
(c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l’indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
(d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata inviata ad entrambe le parti o mediante Posta Elettronica
L’accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell’originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell’atto di retrocessione dei crediti.
Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.
Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (a.1), punto ii., del presente articolo,
trovano applicazione anche in ipotesi di:
1. conferimento a terzi del mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;
Le parti concordano, infine, che i crediti derivanti dalla presente convenzione non potranno essere oggetto di costituitizione in pegno a favore di terzi.
Articolo 7
Cessione dell’impianto fotovoltaico
Nei termini previsti dall’art. 10, comma 4 del D.M. 5 maggio 2011, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite portale informatico, la cessione dell’impianto ovvero dell’edificio o dell’unità immobiliare su cui è installato. La mancata comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l’erogazione dell’incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario.
Articolo 8
Responsabilità
Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure, di cui all’art. 5 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile qualora questi sia responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE, nonché dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione da parte del gestore di rete della misura dell’energia prodotta effettivamente.
Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:
(a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all’art. 3 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile;
(b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.
Articolo 9
Verifiche, controlli e sopralluoghi
Il GSE si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi sull’impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti, nonché agli incrementi di cui all’art.14 del Decreto 5 maggio 2011, e/o la permanenza del diritto medesimo, le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura, nonché la veridicità delle informazioni e
dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.lgs 28/11, i controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.
Il Soggetto Responsasbile è tenuto all’adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
Ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. lgs. 28/11, i soggetti per i quali si sia accertato che, in relazione alla richiesta di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell’accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale condizione ostativa si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell'impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
E’ fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento della tariffa incentivante, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario anche a seguito dell’accertamento delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D. lgs. 28/11 anche nell’ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Produttore, titolare dell’impianto oggetto della presente Convenzione.
Articolo 10
Decorrenza e durata della Convenzione
La presente Convenzione ha decorrenza dal 31/12/2013 e scadenza il 30/12/2033 .
Articolo 11
Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione
La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Il GSE si riserva inoltre di assumere le determinazioni conseguenti anche in ordine alla eventuale ripetizione di quanto già erogato.
La presente Convenzione si intende risolta di diritto nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’articolo 23, comma 3 e/o dell’art. 43, comma 1del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 28.
Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’impianto, eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, nonché di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dal Soggetto Responsabile, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.
Ai sensi dell’art. 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il GSE potrà altresì risolvere le convenzioni sottoscritte dal Soggetto Responsabile, in riferimento alle unità produttive di cui alla medesima delibera, in caso di inottemperanza agli obblighi in essa previsti.
Nel caso degli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lett. u) del D.M. 5 maggio 2011, con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, la presente Convenzione si intende risolta di diritto e l’impianto cessa di avere titolo a percepire l’incentivo in Conto Energia qualora il Soggetto Responsabile receda dalla convenzione di Scambio sul posto ovvero l’impianto non possieda più le caratteristiche che gli consentano di permanere nel regime di Scambio sul posto.
Nel caso degli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lett. u) del D.M. 5 maggio 2011, di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la presente Convenzione si intende risolta di diritto e l’impianto cessa di avere titolo a percepire l’incentivo in Conto Energia qualora l’Amministrazione pubblica trasferisca a un soggetto diverso da quelli previsti all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la proprietà dell’edificio o dell’area su cui è stato installato l’impianto fotovoltaico.
Lo spostamento dell’impianto in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la risoluzione di diritto della presente Convenzione e la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del DM 5 maggio 2011.
Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, ivi incluso il caso in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 23 e 43 del D. lgs. 28/2011, la presente Convenzione si intende risolta di diritto ex art. 1456 c.c..
Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della
sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata.
Articolo 12
Comunicazioni
Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa.
Articolo 13
Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 14
Efficacia della Convenzione
Ai fini del perfezionamento della Convenzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare l’apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il portale informatico, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente Convenzione si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazionerendendo disponibile sul portale informatico una copia della Convenzione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante
Articolo 15
Accordi modificativi e rinvio
Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione, successivi alla data in cui è resa disponibile la Convenzione sottoscritta dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.
Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell’ambito della presente Convenzione e/o nell’ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente
Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:
articolo 2 “Valore dell’incentivazione”, articolo 3 “Obblighi del Soggetto Responsabile”, articolo 4 “Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti”, articolo 5 “Misura dell’energia”, articolo 6 “Cessione dei crediti”, articolo 7 “Cessione dell’impianto fotovoltaico”, articolo 8 “Responsabilità”, articolo 9 “Verifiche, controlli e sopralluoghi”, articolo 11 “Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione”, articolo 12 “Comunicazioni”, articolo 13 “Foro competente”, articolo 14 “Efficacia della Convenzione”, articolo 15 “Accordi modificativi e rinvio”.
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero Delibera 66 del 03/07/2014 AREA TECNICA
OGGETTO
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE N. E01I278351407 TRA IL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO E IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA TARIFFA INCENTIVANTE.
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE
Data 30/06/2014
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO
IL DIRETTORE AREA
ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO
XXXXXXXX XXXXXXX
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE
Data 30/06/2014
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO
XXXXXXXX XXXXXXX
PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 66 DEL 03/07/2014
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE XXXXXXXX XXXXXXXXX CICCIA XXXX XXXX
ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 09/07/2014