Contract
CONTRATTO TRA L ’ATS SARDEGNA, ASSL SANLURI E LA COOPERATIVA SOCIALE ADI 2009 - COMUNITA’ INTEGRATA XXXXX XXXXXXXX DI TUILI – ANNO 2018
Premesso:
- che il DPCM 14.02.2001 individua e definisce l’area dell’integrazione sociosanitaria indicando quali prestazioni socio- sanitarie il complesso di attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
- che l’art. 40 della LR n.4 del 25.01.88 recante “norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali” individua le Case Protette tra i servizi residenziali tutelari destinati ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa;
- che l’art. 20 del DPGR 14.02.89 n. 12, limita la capacità ricettiva di tali strutture rispettivamente a n° 30 posti letto, a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap;
- che lo stesso regolamento di attuazione della LR n. 4/88, così come modificato dal DPGR del 23.08.1990 n.145, prevede tra il personale operante nelle strutture di cui trattasi la figura di un infermiere professionale ogni 20 ospiti e di un tecnico della riabilitazione;
- che le DGR del 3.06.04 n.25/19 e del 25.08.04 n.34/26 subordinano l’ammissione dei pazienti nelle RSA, nelle Case Protette e nei CDI ad una valutazione multidimensionale sotto il profilo sanitario, psicologico e sociale espressa dalla Unità di Valutazione Territoriale;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Tuili, n. 173 del 28/04/2014, la Comunità Integrata “Xxxxx Xxxxxxxx”, sita in Tuili, Xxx Xxxxxxx 0, era stata autorizzata al funzionamento per n. 13 posti;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Tuili, n. 1 del 14/01/2016 e DUAP integrato del 18/02/2016, la Struttura è stata autorizzata al funzionamento per n. 24 posti, risultando pertanto adeguata agli standard strutturali ed organizzativi prescritti dalla normativa in vigore (art. 40, comma 1° e 4°, LR 4/1988 e art. 20, comma 1°e 2° del DPGR n.12/1989, art. 6 del DPGR del 23.08.1990 n.145);
- che si ritiene congrua la richiesta di aumento a 24 posti letto presentata in data 31/01/2018 dalla Cooperativa ADI 2009;
- che la DGR. n. 6/27 del 30.01.2008 stabilisce che il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le Case Protette è assicurato dalla ASL attraverso personale messo a disposizione dall’ASL medesima o con personale messo a disposizione dall’Ente che gestisce la Casa Protetta. In quest’ultimo caso l’ASL provvede all’erogazione all’Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a € 10,40. Tale quota è riconosciuta, dal 01.01.2008, a tutti gli Enti gestori di Case Protette, pubblici e privati.
- che tali strutture appaiono adatte per motivi geografici, strutturali, organizzativi al soddisfacimento delle necessità assistenziali esistenti nel territorio di competenza della ASSL, in cui si evidenzia un consistente carico assistenziale di anziani non autosufficienti che necessitano di una assistenza continua. L’esigenza di qualificare l’assistenza nelle strutture socio- sanitarie per tale tipologia di pazienti e di incrementare la risposta disponibile sul piano quantitativo richiede la realizzazione di un modello integrato tra area sanitaria e area socio assistenziale idoneo ad operare fuori dal domicilio del paziente;
- che, allo stato, nel territorio di competenza della ASSL permangono le esigenze assistenziali a fondamento del rapporto contrattuale di cui trattasi;
Tutto quanto sopra premesso e concordato
TRA
Il Dr. Xxxxxxx Xxxxx, nato a San Xxxxxx Xxxxxxxx (VS) il 25/10/1952, C. F. NNSNTN52R25H856N, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’ASSL Tutela della Salute della Sardegna, di seguito denominata “ASSL”, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, X.X. 00000000000, X. XXX 00000000000, in virtù delle deliberazioni del Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxxxx n. 141 del 29/12/2016 e n. 11 del 18/01/2017,
E
La Cooperativa Sociale ADI 2009 con sede legale in Cagliari, Xxx Xxxxxxx 0, X. XXX 00000000000, che gestisce la Comunità Integrata “Xxxxx Xxxxxxxx” sita in Tuili, Xxx Xxxxxxx 0, nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx nato a Cagliari il 03.08.1973
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
VALORE DELLA PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
DISPOSIZIONI GENERALI E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 01 Gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Con esclusione del tacito rinnovo, le parti si impegnano, prima della scadenza, a definire di concerto le condizioni e le modalità di un eventuale rinnovo e ad apportare al presente accordo tutte le variazioni rese necessarie da nuove disposizioni normative e programmatiche.
ART 3
OGGETTO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI EROGABILI
La Cooperativa Sociale ADI 2009 dovrà erogare prestazioni di assistenza sanitaria a favore di pazienti residenti nell’ambito territoriale di questa ASSL come sotto specificato:
- anno 2018 n° 8419 giornate, per un importo totale di € 87.557,60;
restano, pertanto, a carico dell’ASSL le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 3 septies, comma 4, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., e le prestazioni di medicina generale, specialistica, farmaceutica, protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica.
Le prestazioni sanitarie saranno erogate all’ospite all’interno della Comunità Integrata nel rispetto del Piano Personalizzato stabilito dalla U.V.T.
Sarà obbligo della Comunità Integrata assicurare:
- Prestazioni di assistenza infermieristica, (a bassa complessità tecnica) definite in minuti di assistenza /paziente/die erogabili e secondo piano assistenziale individuale elaborato dall’UVT;
- Prestazioni di Fisioterapia semplice individuale o di gruppo ad opera del Terapista della Riabilitazione, definite da un piano terapeutico individuale. Eventuali altre tipologie di trattamento riabilitativo devono essere valutate dall’UVT.
ART. 4 INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI
Fermo restando che le procedure d’accesso alla struttura sono determinate dalla normativa regionale vigente in materia, l’inserimento è subordinato al parere positivo espresso della U.V.T. già presente in ASSL e comunicato alla Comunità Integrata per l’esecuzione delle restanti procedure di inserimento.
L’U.V.T. nel procedere alla valutazione multidimensionale finalizzata all’inserimento del soggetto non autosufficiente nella Comunità Integrata, utilizzerà le schede di valutazione di cui alla determinazione regionale prot. 42862/DG del 30.11.04, nonché le schede, scale ed indici di misurazione già validati a livello internazionale.
Qualora, per esigenze inderogabili di controllo, cura, trattamento oppure per la natura del quadro clinico, l’ospite debba essere ricoverato presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi e cura, la Struttura dovrà darne tempestiva comunicazione alla U.V.T.
Qualora la permanenza all’esterno e per qualsiasi motivo della Struttura si protrarrà per oltre dieci (10) giorni, l’eventuale successivo reinserimento dovrà essere comunicato, unitamente alla documentazione sanitaria nel caso di dimissione ospedaliera, alla U.V.T. che procederà ad una nuova valutazione del paziente circa la persistenza delle condizioni che ne giustificano l’ingresso in Comunità Integrata.
ART 5 REQUISITI DI QUALITÀ’
La Cooperativa Sociale ADI 2009 si impegna al rispetto degli standard strutturali ed organizzativi di cui al provvedimento regionale di autorizzazione al funzionamento della Comunità Integrata e a garantire, altresì, l’erogazione delle prestazioni incluse nel presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo necessario al rispetto degli stessi standard.
L’ASSL si riserva ogni attività di ispezione e controllo, riferita dalla normativa vigente alla propria competenza, in particolare per quanto riguarda ogni aspetto inerente la qualità dell’assistenza percepita dall’utente e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. I controlli effettuati dall’ASSL dovranno avvenire in contraddittorio con il responsabile della Struttura o di un suo delegato.
A seguito della verifica sarà redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.
In caso di eventuali rilievi sullo svolgimento o sulla qualità delle prestazioni, le parti concorderanno le opportune misure da adottare per ripristinare la qualità del servizio ed il buon funzionamento organizzativo.
ART. 6
QUOTA PRESTAZIONI SANITARIE
Fatte salve le eventuali differenti tariffe fissate a livello regionale, l’ASSL corrisponderà alla Cooperativa Sociale ADI 2009 una quota giornaliera pari € 10,40 (euro dieci/40) quale quota integrativa per le prestazioni sanitarie.
La Cooperativa non potrà avanzare pretese, a nessun titolo, per quote relative a periodi precedenti all’inserimento del paziente disposto dalla U.V.T., o successivi alle dimissioni stabilite dallo stesso organo. Qualsiasi altra assenza del paziente dalla struttura non verrà retribuita.
ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai fini del pagamento la Cooperativa Sociale ADI 2009 dovrà, con cadenza mensile, inviare all’ASSL i prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate.
Le parti convengono che la quota a carico dell’ASSL sarà corrisposta, anche tenuto presente quanto disposto dalla Direttiva 2000/35/CE del 29.06.00, dalla Legge n. 231/02 e della Legge Regionale n. 3/03, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della predetta documentazione attestante l’attività svolta nel mese precedente, accompagnata da regolare contabilità.
L’ASSL, in caso di contestazioni, si ritiene autorizzata a sospendere i pagamenti delle sole prestazioni inerenti le contestazioni elevate, nelle more della definizione del contenzioso.
La Cooperativa Sociale ADI 2009 dovrà far pervenire all’ASSL, nel termine di 30 giorni dalla contestazione stessa, le proprie contro deduzioni ai fini del riesame della problematica.
Sulla base delle risultanze del riesame compiuto la Cooperativa Sociale ADI 2009dovrà emettere una nota di credito per gli importi non dovuti o l’ASSL provvedere al pagamento delle somme residue dovute, senza maggiorazioni di sorta e nei termini sopra indicati.
La quota di cui all’art.6 del presente contratto sarà corrisposta dall’ASSL esclusivamente per prestazioni erogate a favore dei soggetti residenti nel proprio ambito territoriale.
Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento l’ASSL dovrà corrispondere alla Cooperativa Sociale ADI 2009 gli interessi al saggio legale come da normativa vigente.
ART. 8
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
la Cooperativa Sociale ADI 2009 si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010; si impegna a dare immediata comunicazione all’ASSL ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 9 RECESSO
In caso di reiterate violazioni, ovvero di inadempimenti particolarmente gravi, ovvero di perdita dei requisiti strutturali ed organizzativi, l’ASSL potrà recedere ad nutum dal contratto.
ART. 10 CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari.
ART. 11 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Il presente contratto, redatto in triplice copia e sottoscritto dalle parti, previa lettura, approvazione e conferma di tutte le clausole in esso contenute, è composto da n°4 pagine e di 11 articoli, nonché dai sotto elencati allegati, che formano parte integrante e sostanziale:
1) Autocertificazione il possesso dei requisiti;
2) Autorizzazione al funzionamento e DUAP;
3) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
4) Elenco del personale con qualifica;
5) Autocertificazione antimafia;
6) Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Sanluri 09/02/2018
Il Rappresentante ATS Sardegna Il Presidente e Rappresentante Legale ASSL SANLURI Cooperativa Sociale ADI 2009
Dr. Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx