SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA
ALL02A Q
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
ALLEGATO 2
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN “CATALOGO DI PRODOTTI SAAS NELL’AMBITO DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION (PRINCO) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
ID SIGEF 2297
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, , domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del
> (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante
con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del , una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori sia con che senza rilancio competitivo;
e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi
Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di Fornitura;
f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;
g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
h) che la stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusi i suoi Allegati, non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip
S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto esso definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo o di ordinativi per l’aggiudicazione di singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi e/o dei beni da fornire, le quantità, gli importi, la tempistica, ecc.;
i) che il presente documento potrà contenere, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, anche obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione dell’Appalto Specifico. Ciò non potrà determinare alcuna aspettativa nei confronti dei Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro;
j) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico/Ordinativi, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;
k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti di Xxxxxx S.p.a., rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro;
m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
n) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
o) [eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: risulta allo stato pendente, innanzi
al , giudizio R.G. , instaurato dalla
, per .]
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
contro
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici/Ordinativi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
m) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
d) Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
e) Capitolato d’Oneri: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l’affidamento degli Appalti Specifici;
f) Contratto di fornitura: il Contratto che si perfeziona, o a seguito di Ordine di Fornitura o di Appalto Specifico, in seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di fornitura o dalla conclusione dell’Appalto specifico stesso da parte dell’operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro e selezionato secondo le indicazioni fornite dalla documentazione di gara;
g) Ordine di fornitura: il documento inviato dall’Amministrazione al Fornitore, individuato secondo le regole di gara contenute nel Capitolato d’Oneri, con il quale l’Amministrazione medesima affida le specifiche prestazioni, nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell’Amministrazione che hanno portato alla scelta del fornitore;
l) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
h) Appalto Specifico: ciascuna procedura indetta dall’Amministrazione per la selezione, mediante rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro, del soggetto al quale affidare l’esecuzione delle prestazioni in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell’Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta (e nel rispetto delle regole di gara contenute nel Capitolato d’Oneri);
i) Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall’Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l’aggiudicazione di un Appalto Specifico;
j) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
k) Soggetti aggregatori: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all’art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico Generale, il Capitolato Tecnico Speciale e le sue appendici,<eventuale ove vi siano stati, i chiarimenti resi in fase di gara>, le Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: xxx.xxxxxx.xx
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: Allegato “A” (Offerta Economica del
Fornitore) Allegato “B” (Corrispettivi e tariffe), Allegato “C” (Patto di integrità) <ove previsto: Allegato “D”, del contratto di avvalimento>, l’Allegato “E” Nomina a responsabile del trattamento dei dati. L’Allegato “F” – Documentazione tecnica di comprova.
3. Il presente Accordo Quadro è regolato dal suo contenuto e dai relativi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali e costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. Si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
g) dal patto di integrità.
h) laddove applicabile, le disposizioni di cui al DL n. 105/2019 (convertito in L. n. 133/2019) in materia di sicurezza cibernetica e tutte le disposizioni integrative;
i) dalla normativa in materia di qualificazione dei prodotti cloud.
4. I singoli Appalti Specifici, gli Ordinativi ed i relativi Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché da quanto verrà stabilito nella Richiesta di offerta.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto prodotto in sede di gara, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in quanto offerto in sede di gara contenga, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente (anche in tema di qualificazione dei prodotti cloud), fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
8. [<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma: In virtù della stipula della Convenzione in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l’annullamento, anche in autotutela, dell’aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione, il Fornitore con la sottoscrizione della Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un
risarcimento del danno nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e delle Amministrazioni eventualmente aderenti alla Convenzione. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all’impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6.
2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
3. Il valore indicativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto degli Appalti Specifici/Ordinativi che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro
= ( ), IVA esclusa.
4. Nel caso di Ordinativi (senza rilancio), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Ordinativo raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. Nelle ipotesi di rilancio competitivo, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici.
5. Fermo quanto sopra, Consip S.p.A., in costanza del termine di durata summenzionato, effettuerà, periodicamente, una verifica sugli Appalti specifici/Ordinativi già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.
6. In caso di Ordinativi (senza rilancio), il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dalla procedura basata sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Nelle ipotesi di rilancio competitivo, invece, il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, dall’Amministrazione per l’aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, e nelle Richieste di offerta.
7. Al fine di affidare un Ordinativo basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
a. alla definizione dell’oggetto del singolo ordinativo, del quantitativo e dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
b. all’affidamento dell’Ordinativo in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla normativa di gara;
c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
8. Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
a. alla definizione dell’oggetto del singolo appalto, della stima del valore del contratto di Fornitura, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e suoi allegati e nei limiti di quanto precisato nell’Appalto Specifico;
b. ad indicare la base d’asta;
c. all’invio della Richiesta di Offerta ai Fornitori, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri, e delle eventuali indicazioni precisate dalla stessa Amministrazione nella Richiesta;
d. all’analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini, in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione stabiliti dall’Amministrazione medesima nella Richiesta di Offerta, nonché alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro nonché nel Capitolato d’Oneri, ed eventualmente precisate dall’Amministrazione;
e. alla aggiudicazione dell’Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto di fornitura in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l’aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro>>.
9. <eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all’avvalimento Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine l’Amministrazione contraente accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del Contratto di fornitura sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 mesi a decorrere da (GG/MM/AAAA) (se diversa da quella di stipula indicare la data di attivazione), ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l’invio ai Fornitori dell’Ordine di fornitura.
In particolare, sarà necessario che entro il termine di durata sia stata inviata la Richiesta di Offerta; in tal caso, pertanto, l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’Appalto Specifico saranno comunque regolati dal presente Accordo Quadro.
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata da 12 a 36 mesi, decorrenti dalla data di inizio dell’esecuzione della fornitura.
5. L’Amministrazione, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico/Ordinativo verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell’Allegato B “Corrispettivi e tariffe”, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura/AS dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. L’Amministrazione, nell’Appalto Specifico, determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi dei Contratti di fornitura, tenendo conto di quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico e nelle disposizioni che seguono.
4. L’Amministrazione dovrà fissare una base d’asta unitarie.
5. I prezzi stabiliti nell’offerta economica, di cui all’Allegato “Offerta economica” del presente atto, rappresentano un vincolo per i Fornitori offerenti nell’Appalto Specifico/Ordinativo.
6. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative offerte) per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
7. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico/Ordinativi i concorrenti che offrano anche solo uno prezzo unitario, superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro; prestino i prodotti privi dei requisiti minimi e delle caratteristiche ulteriori offerte per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
8. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’X.X.XX., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINATIVI SENZA RILANCIO
1. Ciascun Ordinativo, nel caso di affidamenti senza rilancio competitivo, verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell’Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario, l’Amministrazione:
• determinerà l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
• dovrà contenere l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
• dovrà prevedere la durata del Contratto di fornitura;
• rispettare le condizioni previste nel Capitolato d’Oneri dell’Accordo Quadro.
Nel caso di Ordinativo affidato da un Soggetto Aggregatore, nell’Ordine di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre:
• dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento;
• dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
• potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
• rispettare le condizioni previste nel Capitolato d’Oneri dell’Accordo Quadro.
3. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
5. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L’Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l’Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l’Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell’Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordine di Fornitura. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
12. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
13. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Fornitura.
14. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
15. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
16. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
17. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
18. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
19. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
20. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
21. Qualora l’Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l’oggetto del proprio Ordinativo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, si applicherà la disciplina prevista dalla normativa in tema di cybersicurezza. Pertanto, atteso che prima di procedere all’emissione dell’Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), o uno dei Centri di Valutazione (CV), potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019. L’Amministrazione contraente prevedrà nell’Ordinativo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente, l’ordinativo al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.
ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO
nel Capitolato d’Oneri.
1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa all’Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto che verrà stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell’Appalto Specifico, l’Amministrazione:
- determinerà la tipologia e la quantità delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura;
determinerà l’eventuale tipologia di servizi opzionali da fornire tra quelli previsti nell’Accordo Quadro
-
meglio precisarne le modalità di erogazione definite nel CTG e nel CTS;
e potrà
- potrà inserire nello schema di contratto le penali contrattuali determinandone, se del caso, un diverso importo per ogni fattispecie;
- potrà prevedere ulteriori livelli di servizio delle prestazioni oggetto del contratto per i servizi opzionali di cui
all’appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale – Indicatori di qualità;
- potrà prevedere penali contrattuali, ulteriori rispetto a quelle sopra indicate per i casi di mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio o di inadempimento contrattuale (come previsto nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale);
- prevedrà la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Amministrazione;
- disciplinerà le ipotesi di risoluzione e/o recesso;
- regolamenterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
- prevedrà modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- potrà prevedere una idonea copertura assicurativa;
- prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
tutto nei limiti di quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell’indizione dell’Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l’Amministrazione utilizzerà il sistema, messo a disposizione dalla Consip S.p.A.
5. Qualora l’Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l’oggetto del proprio Appalto Specifico sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, si applicherà la disciplina prevista dalla normativa in tema di cybersicurezza. Pertanto, atteso che prima di procedere all’emissione dell’Appalto Specifico, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), o uno dei Centri di Valutazione (CV), potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett.
b) legge 133/2019; l’Amministrazione contraente prevedrà nell’Appalto Specifico le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente, l’ordinativo al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell’Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati e nelle Richieste di offerta e nei relativi
allegati, nei Contratti di Fornitura aggiudicati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi Allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Ordine di fornitura nei Contratti di Fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo quadro e negli stessi Contratti di Fornitura;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) mantenimento per l’intera durata dei contratti di fornitura della qualificazione AgID (o qualsiasi altra Autorità competente) prevista per l’erogazione dei prodotti SaaS di cui all’oggetto del presente AQ;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip
S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
f) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
g) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
h) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
i) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
j) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
k) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
l) con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 15 Risoluzione, comma 1, lettera p), si obbliga a dare comunicazione a Consip, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte dell’AS, della mancata presentazione della propria offerta e delle relative motivazioni.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi
dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordini di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativo, importo, valore, ecc.; nonché i Contratti stipulati all’esito dell’affidamento dell’Appalto Specifico; gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione
dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull’Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
17. Il Fornitore, aggiudicatario di un Appalto Specifico/Ordinativo, si obbliga a comunicare alla Consip, all’indirizzo P.E.C.
<inserire pec>, entro 5 giorni dalla data di stipula del Contratto:
- data di stipula/aggiudicazione;
- Amministrazione contraente;
- valore del contratto.>
18. Il Fornitore, aggiudicatario di un Appalto Specifico, si obbliga a comunicare alla Consip, all’indirizzo P.E.C. <inserire pec>, entro 15 giorni dalla data di cessazione dell’Appalto Specifico:
- data di cessazione
- Amministrazione contraente.
19. Ai sensi dell’art. 47 comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Consip <nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro.
La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l’applicazione della penale di cui al successivo articolo “Penali”, nonché l’impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
20. Eventuale, nell’ipotesi in cui il fornitore si trovi nella condizione di cui al comma 3 bis dell’art. 47 del d.l. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021. Ai sensi dell’art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla
L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente <nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>:
- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
La documentazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
21. Le relazioni di cui ai precedenti commi 19 e 20, saranno pubblicate, sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice e dell’art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021. La Committente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Appalto Specifico/Ordinativo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.
2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della normativa di gara e della documentazione prodotta dall’operatore; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alla fornitura dei prodotti offerti, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del della fornitura”, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.>
ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico/Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica.
2. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, successivamente all’esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento all’Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma del presente articolo>.
8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico/Ordinativo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
11. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020,
l’Amministrazione Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
13. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell’Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell’Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 12 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
14. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
15. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , Codice IBAN
. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.(nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all’incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da “intestato a ” )>.
16. <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione: Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
17. <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto dell’accettazione dell’Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all’art >
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
20. <eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle
società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
21. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
23. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
24. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
25. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
26. Laddove applicabile, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito nel presente Accordo Quadro, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
27. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non
inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
28. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
29. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
30. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
31. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto di fornitura s’intenderà risolto di diritto.
32. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma <verificare puntamento> verrà riconosciuto uno sconto pari a <qualora non costituisca elemento dell’offerta indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>.
33. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo
<inserire il momento in cui verrà emessa l'ultima fattura mese/bimestre/trimestre/ecc. > contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma <verificare puntamento>.
34. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a
<qualora non costituisca elemento dell’offerta, indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>.
35. <clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula dell’AQ, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma: Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 27
<verificare> che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a , fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
36. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto.
37. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione indicato nella documentazione dell’AS/Ordinativo.
38. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
39. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
40. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
ARTICOLO 11 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi del Contratto derivante dall’Appalto Specifico/Ordinativi saranno fatturati con la cadenza indicata dalle Amministrazioni in sede di Appalto Specifico/Ordinativi e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
2. Ciascuna fattura, corredata dalla documentazione indicata in sede di Appalto Specifico/Ordinativi, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
4. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”, in data 29 dicembre 2020,
l’Amministrazione Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
6. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell’Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell’Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 12, oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
7. Le Amministrazioni opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.
10. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
11. ll Fornitore comunicherà le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni prima della stipula del Contratto derivante dall’Appalto Specifico.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
14. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito
pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
15. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
16. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
17. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto di fornitura s’intenderà risolto di diritto.
18. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo>. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
19. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma <verificare puntamento> verrà riconosciuto uno sconto pari a <qualora non costituisca elemento dell’offerta indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>.
20. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo
<inserire il momento in cui verrà emessa l'ultima fattura mese/bimestre/trimestre/ecc. > contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma <verificare puntamento>.
21. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a
<qualora non costituisca elemento dell’offerta, indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>.
22. <clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma: Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 36 <verificare> che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto
– ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a , fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
ARTICOLO 12 - COSTI DELLA SICUREZZA
Articolo 13 - Penali
Per la disciplina delle penali, anche legate ai livelli di servizio si rinvia a quanto previsto all’allegato al Capitolato tecnico speciale – Indicatori di qualità, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto.
1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7 comma 15, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
3. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 32, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 19 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
4. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui alla Appendice – Indicatori di Qualità del Capitolato Tecnico Speciale, l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali come specificate nel predetto documento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di mancato adempimento all’obbligazione di cui al precedente art. 7, comma 19 e ss., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 5000 euro.
6. In caso di mancato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui al precedente art. 7, comma 19 e ss. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in
L. 108/2021, una penale pari a euro 5000 euro.
7. Il Fornitore prende atto che le Amministrazioni, in ragione dei servizi e delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, potranno inserire, nei relativi Contratti di Fornitura, tutte o alcune delle penali contrattuali indicate del presente articolo oppure dell’Allegato – Indicatori di Qualità del Capitolato tecnico Speciale, e con importi diversi da quelli ivi previsti per ogni fattispecie, nonché potranno prevedere penali ulteriori rispetto a quelle indicate nei medesimi commi, per i casi di mancato rispetto delle prescrizioni previste per le modalità di erogazione/caratteristiche aggiuntive offerte in sede di Accordo Quadro ovvero per i casi di inadempimento contrattuale richiesti in sede di Appalto Specifico.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
9. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
11. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva alle stesse rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.>
10. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
13. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima:
- pari al 1 per mille, per i contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC,
- ovvero
- pari al 1 per mille, per i contratti non finanziati con i fondi del PNRR o del PNC;
del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 14 - Garanzie
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla
avente n. di importo pari ad Euro = ( /00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore>.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell’ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell’ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell’ultima fattura dell’ultimo contratto attuativo. Consip
S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE
1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico/ordinativo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Ciò vale anche in caso di perdita o di mancato ottenimento della qualificazione dei prodotti Cloud disposta da AgID o da altra Autorità competente (anche in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro);
h) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A.;
j) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche di conformità); 11 (Importi dovuti e Fatturazione), 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 21 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Subappalto), 29 (Danni, responsabilità civile);
k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 13, commi 13 e 14;
l) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
n) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
o) nei casi di cui all’articolo 3 e 5 del Patto di integrità.
p) qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, il Fornitore non presenti motivatamente offerta per più di un Appalto Specifico (salvo i casi previsti dal Capitolato tecnico).
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui, nei confronti Xxxxxxxxx sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno> la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente>, avranno> diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i>. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o> di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
ARTICOLO 16 - RECESSO
1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice, potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell’art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.>.
4. Qualora la Consip receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni non potranno essere più avviati Appalti specifici e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.
ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
ARTICOLO 18 - TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26.
ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è .
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A.
ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.
ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D’AUTORE E “LOGO”
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono
tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. E’ vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di “xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx” per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
ARTICOLO 24 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna a rispettare le condizioni previste nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale.
ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato d’Oneri che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e Contatti derivanti dagli Appalti specifici.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx.
5. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
6.
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
La singola Amministrazione provvederà in seconda fase a disciplinare il trattamento dei dati personali.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall’Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Accordo Quadro.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l’adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell’European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Nel caso in cui all’esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 27 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui
al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. ll Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010
n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-
contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.>
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Nei singoli Appalti Specifici potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
ARTICOLO 29 - SUBAPPALTO
<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto
<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto. Il subappalto sarà disciplinato nei singoli appalti specifici/Ordinativo.
Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall’art. 105 del Codice nonché dai successivi commi.
L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs.
n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
Resta inteso che l’Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di xxxxxxxxxx e negli altri subcontratti, una clausola
che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x/x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l’Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell’intervenuta risoluzione.
2. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l’autorizzazione.
4. L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’AQ.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
A) Il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l’Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
20. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 30 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dall’Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 32 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 INSERIRE APPOSITA PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore a decorrere dalla data di stipula del primo contratto attuativo è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
• entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
• entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.
In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Xxxxxx che ne valuterà l’ammissibilità o meno.
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All’esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l’applicazione delle penali, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx la data dell'ultima fattura emessa all’ Amministrazione a valere sulla Convenzione / sull’AQ stipulato con Xxxxxx e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L’obbligo di invio dei flussi mensili termina con l’invio dei valori relativi all’ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L’obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l’invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n.
.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati
– controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo
di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.>>
ARTICOLO 33
- CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto>.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
X.xx digitalmente | X.xx digitalmente |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo (Durata e facoltà di acquisto), Articolo (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), Articolo (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo (Verifiche ispettive), Articolo (Verifica di conformità), Articolo (Importi dovuti e fatturazione), Articolo (Costi della sicurezza); Articolo (Penali); Articolo (Garanzie); Articolo (Risoluzione); Articolo (Recesso); Articolo (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo (Trasparenza), Articolo (Riservatezza), Articolo (Responsabile del servizio), Articolo (Divieto di cessione del contratto), Articolo (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo (Evoluzione tecnologica) Articolo (Foro competente); Articolo (Trattamento dei dati personali); Articolo (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo (Subappalto), Articolo (Danni e responsabilità civile), Articolo (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo (Commissione a carico del
Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. (Clausola finale).
Roma, lì
IL FORNITORE |
X.xx digitalmente |