REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA
INDICE
PREMESSE 3
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE 3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni
TITOLO II - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 4
Art. 2 - Istituzione delle Scuole _Toc535253602
Art. 3 - Organi delle Scuole Art. 4 –Direttore della Scuola Art. 5 - Consiglio della Scuola
TITOLO III – NORME COMUNI 5
Art. 6 - Ammissione
Art. 7 - Tasse e Contributi
Art. 8 - Contratto di formazione specialistica Art. 9 - Frequenza
Art. 10 - Assenze per malattia Art. 11 - Assenze giustificate
Art. 12 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità Art. 13 - Assenze ingiustificate
Art. 14 - Recuperi dei periodi di sospensione Art. 15 - Mensa
Art. 16 - Dotazione di vestiario
Art.17 - Idoneità alla mansione, Sorveglianza Sanitaria, Copertura Assicurativa Art. 18 - Trasferimento
Art. 19 - Rinuncia agli studi e Decadenza
TITOLO IV – FORMAZIONE 11
Art. 20 - Formazione nell’ambito della rete formativa Art. 21 - Formazione fuori dalla rete formativa
Art. 22 - Formazione e attività didattica formale Art. 23 - Formazione e attività assistenziale Art. 24 – Attività di tutoraggio
Art. 25 – Libretto di formazione specialistica
TITOLO V – VALUTAZIONE 14
Art. 26 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo Art. 27 - Esame di diploma
Art. 28 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante
TITOLO VI - ATTIVITÀ E INCOMPATIBILITA’ 16
Art. 29 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale Art. 30 - Attività intramoenia
Art. 31 - Incompatibilità
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 17
Art. 32 - Disposizioni finali
PREMESSE
– Il presente regolamento disciplina all’interno di Humanitas University la formazione specialistica medica di cui al D. Lgs. n. 368/99 e s.s.m.m.i.i. e, per quanto applicabile, del
D.M. 4 febbraio 2015;
– I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di specializzazione, sono considerati studenti dell’Ateneo;
– L’anno accademico coincide con l’inizio delle attività didattiche che sono stabilite, per ciascun anno, con decreto ministeriale;
– L’individuazione degli obiettivi formativi e delle modalità di svolgimento delle attività formative teoriche e pratiche sono definite da ogni singola Scuola in ragione delle proprie specificità nel rispetto del presente Regolamento.
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni
Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni vigenti e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti generale e didattico di Ateneo, l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di Humanitas University.
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) “Ateneo”: Humanitas University;
b) “Specializzando/a”: il medico in formazione iscritto/a alla Scuola di Specializzazione di area sanitaria;
c) “Struttura”: la struttura di sede della Scuola ovvero le strutture collegate e le eventuali strutture complementari che ospitano gli specializzandi.
Art. 2 - Istituzione delle Scuole
L’istituzione delle Scuole di specializzazione viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la sostenibilità finanziaria e la coerenza col Piano strategico di
Xxxxxx, sentiti il Consiglio di Dipartimento e il Senato Accademico.
Le Scuole di specializzazione di area sanitaria sono istituite con decreto rettorale, a seguito di accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Le Scuole di Specializzazione di cui al presente Regolamento hanno sede presso Humanitas University e sono incardinate nel Dipartimento di Scienze Biomediche.
I Regolamenti didattici delle Scuole sono emanati dal Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola, sentito il Consiglio del Dipartimento a cui afferisce la Scuola e il Senato Accademico.
Le Scuole della stessa tipologia possono essere istituite e attivate in collaborazione con altri Atenei previa stipula di apposite convenzioni, anche al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente.
Per la composizione e il funzionamento degli Organi delle Scuole in collaborazione, si rinvia agli accordi di collaborazione interuniversitaria.
TITOLO II - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 3 - Organi delle Scuole
Sono Organi delle Scuole:
- il Direttore della Scuola
- il Consiglio della Scuola.
Art. 4 –Direttore della Scuola
Il Direttore è preposto al funzionamento della Scuola e ne è responsabile.
Il Direttore è individuato tra i Professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di Xxxxxx non riconducibili a un singolo settore scientifico- disciplinare, il Direttore è individuato tra i Professori di ruolo di uno dei settori compresi nell’ambito disciplinare specifico della tipologia della Scuola.
Il Rettore nomina i Direttori delle Scuole di Specializzazione su proposta del Direttore del Dipartimento presso cui afferisce il corso, previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione.
Essi rimango in carica di norma tre anni e sono rinnovabili, previa conferma annuale, anche tacita, del Rettore.
Art. 5 - Consiglio della Scuola
Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, dei ricercatori universitari e dei dirigenti delle Unità Operative delle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alla rete formativa, nonché la rappresentanza degli specializzandi definita nel Regolamento didattico di ciascuna Scuola.
Il Direttore della Scuola può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, qualora ritenga opportuna la loro presenza, altri docenti coinvolti nelle attività didattiche della Scuola.
Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.
Il Consiglio della Scuola è chiamato a deliberare su:
-il regolamento didattico della Scuola;
- eventuali proposte di ampliamento della rete formativa agli organi preposti
- le linee generali della formazione, e in particolare determina preventivamente in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione;
- la definizione del corpo docente delle Scuole di specializzazione. Il corpo docente è costituito da Professori di I e di II fascia, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nominato dal Consiglio della stessa. Il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico- disciplinari indicati nell’ambito specifico della tipologia della Scuola.
- la definizione delle modalità di tutoraggio, inclusa l’individuazione del personale medico strutturato delle diverse Strutture dedicato a tale attività ed eventuali attività formative e di coordinamento per gli stessi;
- adozione del piano formativo individuale del medico in formazione definendo il piano delle rotazioni presso le Unità Operative delle Strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alla rete formativa;
- nomina le Commissioni degli esami di profitto;
- provvedimenti vari riguardanti gli specializzandi e il loro percorso formativo.
Il Consiglio viene convocato e opera secondo le norme di carattere generale stabilite per i Collegi dei docenti dei Corsi di Laurea dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento Generale di Ateneo.
Il Consiglio di Scuola viene convocato, anche per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 0/0 volte l’anno.
TITOLO III – NORME COMUNI
Art. 6 - Ammissione
L’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. La Regione può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti propri, così come l’Università può sostenere altri posti mediante fondi autonomi e sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l’intera durata del corso e provenienti da donazioni e/o convenzioni con soggetti pubblici o privati. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo di contratti disponibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Art. 7 - Tasse e Contributi
Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti comporta l’addebito degli interessi di mora, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rata di immatricolazione deve essere versata tassativamente entro la scadenza fissata nel bando. Il mancato rispetto della suddetta scadenza comporta la rinuncia all’immatricolazione.
Lo specializzando che non sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, né ottenere certificazione alcuna. In particolar modo, la regolarità del pagamento delle tasse e dei contributi è condizione per l’ammissione agli esami di profitto e all’esame di diploma.
Art. 8 - Contratto di formazione specialistica
All’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione, lo specializzando stipula con l’Università e con la Regione in cui ha sede la struttura sanitaria di cui all’art. 11, anche ai sensi del D.P.C.M.
6 luglio 2007, uno specifico contratto annuale di formazione specialistica e per tutta la durata legale del corso gli è corrisposto un trattamento economico annuo comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, quantificato secondo le disposizioni normative vigenti. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione viene sospesa l’erogazione del trattamento economico previsto dal contratto.
Il contratto è finalizzato all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’Ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata della Scuola di Specializzazione.
Art. 9 - Frequenza
Lo specializzando deve svolgere un programma formativo articolato secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di concerto con i referenti incaricati delle Strutture presso cui si svolgono le attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
La formazione del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche tipicamente svolte presso l’Unità Operativa alla quale è assegnato dal Consiglio della Scuola.
Nello svolgimento delle attività assistenziali allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale da egli acquisita la quale viene periodicamente attestata dal Consiglio della Scuola e comunicata alle Strutture presso le quali lo specializzando svolge la propria attività.
La frequenza alle attività formative, sia didattiche sia professionalizzanti, è obbligatoria e si svolge sotto la guida e supervisione di tutori designati dal Consiglio della Scuola.
La rilevazione ai fini amministrativi della presenza può essere effettuata anche tramite strumenti elettronici idonei ad accertare la presenza giornaliera degli specializzandi.
L’assegnazione alla Struttura della rete formativa dove i singoli specializzandi dovranno svolgere le frequenze previste dal piano di studi viene definita dal Consiglio. Lo specializzando è tenuto alla frequenza presso la Struttura assegnata. Eventuali accordi per facilitare la frequenza presso le Strutture più distanti dalla Struttura di Sede potranno essere discussi fra le Strutture della rete formativa e l’Ateneo.
Durante le frequenze gli specializzandi sono tenuti a seguire tutte le procedure previste dalle Strutture di rete. Eventuali comportamenti non conformi saranno sanzionati di comune accordo fra la Struttura assegnataria e l’Ateneo, fino ad arrivare alla revoca dell’accesso alla Struttura e alla conseguente esclusione dall’esame di profitto per l’anno accademico in corso.
Art. 10 - Assenze per malattia
Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati per tutte le tipologie di Scuole su cinque giorni lavorativi la settimana.
Indipendentemente dalla durata della malattia lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico.
Successivamente al quarantesimo giorno, l’assenza determina la sospensione della formazione. A questo scopo il Direttore della Scuola è tenuto a comunicare l’assenza dello specializzando ai competenti uffici dell’Ateneo al fine di sospendere la formazione e modificare l’importo del trattamento economico.
Nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni la suddetta comunicazione deve essere data dall’inizio del periodo di assenza.
Il periodo di comporto è fissato in un anno e nel suo computo sono compresi sia i giorni non lavorativi sia i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica.
Art. 11 - Assenze giustificate
Lo specializzando ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali di cui può godere nell’anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica fruibili previa autorizzazione del Direttore della Scuola appurato che l’assenza non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi formativi.
La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzate dal Direttore della Scuola che garantisce la loro inerenza all’iter formativo dello specializzando. Tali assenze non sono computate nel periodo di trenta giorni di cui al primo comma.
Le assenze di cui ai commi precedenti vanno comunicate con congruo anticipo anche alla Strutture presso le quali lo specializzando svolge la propria attività pratica.
Art. 12 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità
In caso di gravidanza, la specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato al Direttore della Scuola e al responsabile della Struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.
Eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi della stessa, non determinano sospensione della formazione.
La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell’Ateneo entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell’Ateneo. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso, la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.
Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del
congedo parentale consentito dal D.lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell’Ateneo, con l’indicazione della data di ripresa della formazione.
La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre specializzando in alternativa alla madre.
A decorrere dal terzo mese di vita fino al compimento di un anno del bambino è possibile richiedere la riduzione facoltativa di due ore giornaliere dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica per allattamento.
Tale riduzione dell’impegno orario devono essere interamente recuperata per permettere l’ammissione all’esame finale. Il recupero del periodo di allattamento è definito in proporzione al numero totale dei giorni richiesti per tale funzione e non può superare i tre mesi di attività formativa non svolta.
Durante i periodi di sospensione dell'attività formativa viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l'intero importo.
Resta ferma l’applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 151/2001, in merito al lavoro notturno.
Art. 13 - Assenze ingiustificate
Le assenze ingiustificate devono essere recuperate prima del passaggio all’anno di corso successivo ovvero, per gli iscritti all’ultimo anno, prima dell’ammissione all’esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
Il verificarsi di assenze ingiustificate per un numero di giorni complessivamente superiore a quindici nell’arco dell’anno di corso comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 14 - Recuperi dei periodi di sospensione
I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione devono essere recuperati al termine dell’anno di corso a cui è iscritto lo specializzando. Il recupero delle sospensioni è considerato formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
L’ammissione all’anno di corso successivo ovvero, per gli specializzandi che frequentano l’ultimo anno di corso, all’esame di diploma non è possibile fino a quando lo specializzando non abbia interamente recuperato ogni eventuale periodo di sospensione.
Gli esami devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.
Art. 15 - Mensa
Lo specializzando, sulla base degli accordi tra l’Ateneo e le Strutture afferenti alla rete formativa, ha diritto ad accedere alla mensa delle Strutture, dove svolge la propria attività pratica.
Art. 16 - Dotazione di vestiario
Allo specializzando è fornito in dotazione un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) delle Strutture presso le quali svolge l’attività pratica.
Art. 17 - Idoneità alla mansione, Sorveglianza Sanitaria, Copertura Assicurativa
Lo specializzando è tenuto ad effettuare gli stessi accertamenti clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario. La Struttura si impegna, tramite i propri servizi, a garantire agli specializzandi, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e ne dispone il monitoraggio e controllo.
Le incombenze organizzative relative a tali accertamenti, comprese quelle relative a malattie trasmissibili ed a quanto previsto dalle norme in tema di sicurezza, sono a carico della Struttura presso la quale lo specializzando svolge la propria attività pratica. Parimenti, lo specializzando è tenuto a seguire le indicazioni e le procedure della Struttura.
La Struttura garantisce agli specializzandi la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall’esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
Art. 18 - Trasferimento
Il trasferimento dello specializzando da un Ateneo ad un altro, è consentito solamente da una Scuola di Specializzazione ad un’altra della stessa tipologia e unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell’Ateneo di destinazione;
- presenza di nulla osta dell’Ateneo di partenza e di destinazione;
- essere iscritti ad anni successivi al primo;
- aver superato con esito positivo l’esame annuale di profitto dell’anno a cui si risulta iscritti;
- presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Soddisfatte le suddette condizioni e valutata positivamente la richiesta, il trasferimento potrà avvenire solo con l’inizio dell’anno accademico successivo.
Per il trasferimento in ingresso, verificata la disponibilità di posti nella coorte di riferimento, è prevista la seguente procedura:
- lo specializzando deve presentare richiesta di trasferimento in ingresso allegando il curriculum vitae accademico e il benestare del Direttore/Consiglio di Scuola di specializzazione di provenienza;
- se valutata positivamente la richiesta, Humanitas University rilascia il nulla osta al trasferimento;
- al superamento dell’esame annuale di profitto lo specializzando contatta la segreteria di Humanitas University per le procedure di iscrizione
Per il trasferimento in uscita, è prevista la seguente procedura:
- lo specializzando presenta domanda di trasferimento consegnando l’apposito modulo presso la segreteria di Humanitas University o inviandolo xxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx dell’Università di destinazione;
- al superamento dell’esame annuale di profitto, la segreteria di Humanitas University procede al trasferimento della pratica dello specializzando all’Ateneo di destinazione.
Art. 19 - Rinuncia agli studi e Decadenza
Sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al Direttore della Scuola e al competente Ufficio dell’Ateneo, indicando la data di cessazione dell'attività.
La dichiarazione di rinuncia una volta sottoscritta e consegnata all’Ateneo non è revocabile e produce la risoluzione del contratto.
TITOLO IV – FORMAZIONE
Art. 20 - Formazione nell’ambito della rete formativa
Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.
Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo specializzando è tenuto a
frequentare le diverse Strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello specializzando stesso.
Art. 21 - Formazione fuori dalla rete formativa
Previa delibera favorevole del Consiglio della Scuola, è possibile che lo specializzando svolga periodi di formazione presso altre strutture qualificate sul territorio nazionale e internazionale per una durata non superiore a diciotto mesi nell'arco degli anni di durata della Scuola.
Il Consiglio di Scuola deve pronunciarsi almeno un mese prima della partenza dello specializzando e deve darne tempestiva comunicazione agli Uffici dell'Ateneo.
La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.
Art. 22 - Formazione e attività didattica formale
Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nel Regolamento didattico del Corso di studi.
La frequenza dell’attività didattica formale è obbligatoria per tutti gli iscritti, . Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario nella misura minima del 75%, ove non diversamente specificato nei Regolamenti delle Scuole.
In aggiunta all’attività didattica formale prevista nei Piani di Studio, il Direttore, sentito il parere del Consiglio o di apposita commissione, può autorizzare lo specializzando alla partecipazione a congressi o corsi di formazione che siano attinenti il piano formativo individuale. Per tali attività possono essere destinati dei fondi, che debbono essere utilizzati secondo linee guida approvate dal Consiglio.
Art. 23 - Formazione e attività assistenziale
Annualmente il Direttore della Scuola comunica alle Strutture i nominativi degli specializzandi, indicando la durata del periodo di tirocinio e la tipologia delle attività assistenziali loro assegnabili durante tale periodo definite in base al livello di autonomia già acquisito o da acquisire come risultante da apposita attestazione del Consiglio della Scuola. Il periodo di tirocinio si configura come attività formativa e deve comprendere la globalità delle attività di norma svolte dal
personale strutturato.
L’attività formativa e assistenziale dello specializzando si svolge sotto la guida di Xxxxx designati annualmente dal Consiglio della Scuola. In ambito assistenziale, allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia in funzione del livello di maturità professionale attestata dal Consiglio della Scuola e costantemente verificata dai tutor.
L’attestazione dei livelli di autonomia e responsabilità già raggiunti e l’attribuzione dei livelli da raggiungere avviene nominalmente per ogni singolo specializzando e prescinde dall’anno di iscrizione alla Scuola.
I livelli di autonomia e responsabilità certificabili si articolano su tre livelli:
- attività di appoggio: quando lo specializzando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione: quando lo specializzando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
- attività autonoma: quando lo specializzando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
Art. 24 – Attività di tutoraggio
Il Tutor è un medico specialista che opera nelle Unità operativa assistenziale alla quale è assegnato lo specializzando e al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.
Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola in base a requisiti di elevata qualificazione scientifica e professionale oltreché di documentata capacità didattico- formativa.
A ciascun tutor possono essere affidati fino a un massimo di tre specializzandi. In caso di rotazione, allo specializzando viene assegnato un tutor per ciascun periodo di rotazione.
E’ compito del tutor fungere da riferimento per lo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti e concorrere al processo di valutazione dello specializzando.
E’ prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.
Art. 25 – Libretto di formazione specialistica
Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall’allegato 3 del D.I. 402/2017, dal libretto-diario elettronico nel quale vengono annotate, e certificate con firma del docente-tutore, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull’acquisizione delle competenze,
capacità e attitudini dello specializzando.
Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all’inizio dell'anno accademico.
Detta verifica è condizione essenziale per l’ammissione all’esame di profitto annuale.
Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando.
TITOLO V - VALUTAZIONE
Art. 26 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo
I Consigli delle Scuole definiscono e adottano un sistema di valutazione finalizzato ad accertare, in maniera documentata almeno una volta all'anno il livello di conoscenze e competenze acquisite dallo specializzando e i livelli di autonomia operativa effettivamente raggiunti in ambito assistenziale. Tale sistema di valutazione comprende un esame di profitto annuale e tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi espressi dai tutor di ogni specializzando.
Per sostenere l’esame di profitto lo specializzando deve essere in regola con l’iscrizione e le attestazioni di frequenza.
L’esame di profitto deve essere sostenuto entro la fine di ciascun anno di corso.
In caso di assenza il giorno dell'esame di profitto lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) astensione obbligatoria per maternità;
c) caso fortuito o forza maggiore.
In tali casi, lo specializzando è ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata lo specializzando decade dal diritto di sostenere l'esame.
La commissione per l’esame di profitto è nominata dal Direttore della Scuola ed è composta dal Direttore della Scuola e da almeno altri due membri afferenti alla Scuola.
La commissione provvede alla verbalizzazione online dell’esame annuale di profitto.
Ai fini del superamento dell’esame di profitto è necessario conseguire il punteggio minimo di 18
punti; l’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.
Ai sensi dell’art. 37, comma 5, del Dlgs. n. 368/99 il mancato superamento dell’esame di profitto annuale comporta la risoluzione anticipata del contratto, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.
Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione.
Art. 27 - Esame di diploma
Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell’esame dell'ultimo anno di corso, è ammesso a sostenere la prova finale che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
La tesi può essere redatta in lingua inglese previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.
Relatore della tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.
La discussione della tesi deve avvenire al termine dell’ultimo mese di validità del contratto e concludersi entro le due settimane seguenti.
In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) astensione obbligatoria per maternità;
c) caso fortuito o forza maggiore.
In tali casi, il candidato interessato dovrà presentare idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
Per ciascuna Scuola, la commissione di tesi, nominata dal Direttore di Dipartimento, è presieduta dal Direttore di Scuola ed è composta da almeno cinque docenti facenti parte del Consiglio della Scuola, in maggioranza professori di ruolo del Dipartimento.
Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola. In caso di sua assenza, a causa di forza maggiore, la presidenza è assunta dal Professore di I fascia con maggior anzianità nel ruolo o, in caso di parità, maggior anzianità anagrafica.
Ai fini del superamento dell’esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la
lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in seguito a valutazione unanime della commissione.
Lo specializzando può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene in seduta riservata e senza la presenza dello specializzando.
Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
Art. 28 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante
L’Ateneo definisce modalità omogenee e comparabili per la valutazione annuale della qualità delle attività formative organizzate dalle singole Scuole (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, etc..) .
I Consigli delle Scuole attuano azioni di riesame rispetto alla programmazione delle attività formative sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio per la formazione medica specialistica e, ove opportuno, sulla base delle aree di miglioramento evidenziate dalla valutazione della qualità delle attività formative.
TITOLO VI - ATTIVITÀ E INCOMPATIBILITA’
Art. 29 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale
L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione al Consiglio della Scuola.
Art. 30 - Attività intramoenia
Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento della Struttura dove lo specializzando svolge la propria attività pratica.
Art. 31 - Incompatibilità
Per tutta la durata della formazione specialistica allo specializzando è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle Strutture presso le quali effettua la
formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
L’iscrizione a una Scuola di specializzazione è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero.
Ai sensi dell'art. 19 comma 1 punto c) della L. 240/2010 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. La frequenza ai corsi è obbligatoria e deve essere svolta a tempo pieno all'interno della rete formativa della Scuola.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.