LOTTO 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx - Xxxxx 0 CVT KASKO
LOTTO 4
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA CVT KASKO CIG: 76907618BE
Contraente:
Comune di Montemurlo Xxx Xxxxxxxxx xx 000/000 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
Durata del contratto:
Dalle ore 24.00 del: 31.12.2018 |
Alle ore 24.00 del: 31.12.2021 |
SOMMARIO
DEFINIZIONI | 4 |
SEZ. 1) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 6 |
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio……………………………………………………….. | 6 |
Art. 2 – Clausola di Buona Fede ……………………………………………………………………………………………. | 6 |
Art. 3 – Variazione del rischio………………………………………………………………………………………………… | 6 |
Art. 4 – Altre assicurazioni …………………………………………….…………………………………………………….. | 6 |
Art. 5 – Xxxxxx e proroga dell’assicurazione……………………………………………………………………. | 6 |
Art. 6 – Pagamento del premio……………………………………………………………………………………………… | 7 |
Art. 7 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato ..…………………………… | 7 |
Art. 8 – Modifiche del contratto…………………………….………………………………………………………………… | 8 |
Art. 9 – Forma e validità delle comunicazioni…….…………………………………………………………………. | 8 |
Art. 10 – Foro competente……………………………………………………………………………………………………. | 8 |
Art. 11 – Interpretazione del contratto………………………………………………………………………………. | 8 |
Art. 12 – Validità delle norme di polizza ……………………………………………………………….……………. | 8 |
Art. 13 – Limiti territoriali …………………………….………………………………………………………………………. | 8 |
Art. 14 – Coassicurazione e Delega……….………………………………………………………………………………. | 8 |
Art. 15 – Clausola Broker………………….…………………………………………………………………………………… | 9 |
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge……….…………………………………………………………………………… | 9 |
Art. 17 – Oneri fiscali……………………..…………………………………………………………………………………….. | 9 |
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari …………………………………………………………………………. | 9 |
Art. 19 – Trattamento dei dati……………….……………………………………………………………………………… | 9 |
Art. 20 – Rinuncia al diritto di rivalsa……………………………………………………………………………………… | 9 |
Art. 21 – Assicurazione per conto di chi spetta……………………………………………………………………. | 9 |
SEZ. 2) NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI | 10 |
Art. 22 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro……………………………………………………………… | 10 |
Art. 23 – Recesso in caso di sinistro ………………………………….………………………………………………….. | 10 |
Art. 24 – Produzione di informazioni sui sinistri …………………………………………………………………… | 10 |
SEZ. 3) NORME CHE REGOLANO L’ ASSICURAZIONE (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE | 11 |
Art. 25 – Oggetto dell’Assicurazione………………………………………………………………………………………. | 11 |
Art. 26 – Delimitazione dell’Assicurazione…………………………...……………………………............... | 11 |
Art. 27 – Validità dell’Assicurazione….…………………………………………………………………………………… | 12 |
Art. 28 – Determinazione dell’ammontare dei danni …………………………………………………………. | 12 |
Art. 29 – Riparazioni………..…………………………………………………………………………………………………. | 12 |
Art. 30 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell’indennizzo ..……………………… | 13 |
Art. 31 – Obbligo di salvataggio e di conservazione…………………………………………………………… | 13 |
Art. 32 – Assicurazioni complementari ………………………………………………………………………………. | 13 |
Art. 33 – Xxxx e colpa ………………………………………………………………………………………………………… | 13 |
Art. 34 – Diritto di Surrogazione ……………………………………………………………………………………….. | 13 |
SEZ. 4) SCOPERTI / FRANCHIGIE / LIMITI DI INDENNIZZO ……………………………………………. | 14 |
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
SOCIETÀ: | la Compagnia assicuratrice |
CONTRAENTE: | Il Soggetto che stipula il contratto di assicurazione |
ASSICURATO: | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
RISCHIO: | la possibilità che si verifichi l’evento dannoso |
POLIZZA: | il documento che prova l’assicurazione |
PREMIO: | la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte |
ACCESSORIO: | l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional |
DEGRADO: | il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conserva- zione del veicolo/natante |
GARANZIA: | il singolo rischio coperto dall'Assicurazione |
INDENNIZZO: | la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro |
OPTIONAL: | l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino |
SINISTRO: | il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
SCOPERTO: | la percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito |
FRANCHIGIA: | La parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato |
BROKER: | L’impresa di brokeraggio alla quale, per incarico conferi- to dal contraente, è affidata la gestione dell’assicurazio- ne |
MASSIMALE PER SINISTRO: | La massima esposizione della società per ogni sinistro |
COSE ASSICURATE: | Beni oggetto di copertura assicurativa |
DANNO PARZIALE: | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale dell’autoveicolo al momento del sinistro |
DANNO TOTALE: | Il danno si considera totale nei casi in cui l’autoveicolo, in seguito a: -furto o rapina, non ritrovato -eventi che diano luogo a danni materiali, le spese di riparazione dell’autoveicolo superino al 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto |
AUTOVEICOLO: | autoveicoli in genere di proprietà degli Amministratori, dei Revisori, dei Dipendenti, e di tutti coloro che prestano opera per conto e su commissione dell’Ente, compresi autoveicoli dei familiari o conviventi con i quali questi soggetti costituiscano famiglia di fatto |
SEZ.1) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.
Art. 2 – Clausola di Buona Fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3 – Variazione del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla
disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.
Gli aggravamenti di rischio, ovvero variazioni modificative della natura dell’assicurato, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 – Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.
L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l’ Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 5 – Durata e proroga dell’assicurazione
La durata del presente contratto è fissata in anni tre (3) con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.
Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
Art. 6 – Pagamento del premio
Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2018 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.
Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società,
la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente.
Art. 7– Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato
Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore
24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei premi di conguaglio, non dovuti a comportamenti dolosi del contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito+conguaglio).
Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
Art. 8 – Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.
Art. 9 – Forma e validità delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telefax, mail o pec.
Art. 10 – Foro competente
Il foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.
Art. 11 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.
Art. 12 – Validità delle norme di polizza
Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall’Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell’offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.
Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 13 – Limiti territoriali
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 14 – Coassicurazione e Delega
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art. 15 – Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers S.p.A.
L’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il pagamento dei premi effettuato dall’Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell’articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
Art. 16– Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18– Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consentono il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa che possa competere ai sensi dell’art. 1916 del C.C.
Art. 21 – Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Amministrazione.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
SEZ. 2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 22 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società o la Broker, entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell’entità corredata da un preventivo di riparazione del danno, nonché‚ gli estremi dell'Assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
Art. 23 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ciascun sinistro che, nell’annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o pec, con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 24 – Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
‐ la data della denuncia;
‐ la tipologia dell’evento;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito
indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
SEZ. 3) – NORME CHE REGOLANO L’ ASSICURAZIONE (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)
Art. 25 – Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto iscritti al P.R.A., esclusi quelli di proprietà del contraente, che i Dipendenti, i Membri del Consiglio di Amministrazione, i Direttori, i collaboratori, i borsisti, i lavoratori interinali, ed ogni altra persona che svolga mansioni per conto dell’Ente Contraente, utilizzano in occasione di missioni o per adempimento di servizio, conseguenti alla stato di reperibilità o per trasferimenti, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di:
▪ collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione (garanzia kasko);
▪ incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate o corpi volanti;
▪ furto, consumato o tentato;
▪ furto di accessori audio fono visivi stabilmente fissati;
▪ rapina, consumata o tentata;
▪ estorsione;
▪ frane, smottamenti, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine (eventi atmosferici);
▪ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ( eventi socio-politici).
Art. 26 – Delimitazione dell'Assicurazione
Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di € 30.000,00 con applicazione di scoperti e franchigie per mezzo di trasporto nei termini previsti nella Sez. 4, fermo restando che l’importo del danno non potrà essere, in ogni caso, superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro, in base al valore espresso da Eurotax giallo.
L’Assicurazione è prestata inoltre, fino alla concorrenza di € 500,00 per le spese che l’Assicurato dovesse sostenere, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per il recupero e l’eventuale rimorchio del mezzo di trasporto dal luogo del sinistro a quello indicato dal conducente e/o dall’intestatario al P.R.A. del mezzo di trasporto, ovvero al luogo indicato dall’autorità competente intervenuta, nonché per la custodia del mezzo di trasporto.
L'Assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del mezzo di trasporto per missione o adempimento di servizio, reperibilità o trasferimenti.
Non sono comunque risarcibili i danni:
▪ causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
▪ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, ancorché‚ detti danni siano occorsi durante la circolazione;
▪ determinati o agevolati da dolo del conducente o del Contraente;
▪ derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
▪ derivanti dalla partecipazione dell’autoveicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
▪ avvenuti quando l’autoveicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
▪ conseguenti a traino, attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatesi durante la circolazione fuori strada;
▪ da guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti
Art.27– Validità dell'Assicurazione
Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:
a) che le missioni, gli adempimenti di servizio, la reperibilità e i trasferimenti siano regolarmente autorizzati;
b) che le missioni, gli adempimenti di servizio, la reperibilità e i trasferimenti siano registrati dalla Contraente e tenuti costantemente aggiornati;
c) che nelle registrazioni siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
1) generalità dei dipendenti, degli amministratori e del Segretario/Direttore Generale;
2) targa del mezzo di trasporto;
3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione, dell’adempimento di servizio, della reperibilità e dei trasferimenti;
4) percorrenza chilometrica.
d) che la Contraente fornisca, a richiesta della Compagnia di Assicurazione, la scheda dell’assicurato, indicante le generalità di quest’ultimo, nonché il tipo, modello, targa, data di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato;
e) che la denuncia del sinistro contenga in allegato la fotocopia della patente di guida dell’assicurato.
Art. 28 – Determinazione dell'ammontare dei danni
L’ammontare del danno sarà pari:
a) In caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado do uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
b) In caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez.4, per ciascun veicolo interessato dal sinistro.
Dall’indennizzo verrà dedotto, quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stesi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro, la società liquiderà l’importo risarcibile del danno al netto di tale franchigia.
Art. 29 – Riparazioni
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L’assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso, senza aver per tale titolo diritto a particolari indennità. Qualora tuttavia il perito incaricato dalla società non provveda a visionare l’autoveicolo entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della contraente, l’assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni.
Art. 30 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo
La liquidazione del danno ha luogo tramite accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede, nonostante invito dell'altra, alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più
diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito‚ a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato, sin d'ora, conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo lui spettante.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.
Per quanto riguarda i tempi di liquidazione, la Compagnia si impegna a corrispondere la liquidazione stessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta di transazione.
Art. 31 – Obbligo di salvataggio e di conservazione
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato, senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Art. 32 – Assicurazioni complementari
La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico della Contraente (scoperto, franchigie e simili).
Art. 33 – Dolo e colpa grave
L'Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo della Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
Sono invece compresi i danni avvenuti a seguito di colpa grave del conducente del veicolo.
Art. 34 – Diritto di Surrogazione
La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente, debitamente autorizzato alla guida del veicolo, e dei trasportati.
SEZ. 4) – SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO
Somme assicurate e calcolo del premio
Massimale al P.R.A. per singolo autoveicolo/si- nistro | € 30.000,00 |
Percorrenza minima chilometrica prevista | 5.000 |
Tasso sull’eccedenza dei chilometri previsti |
Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti | ||
Garanzia Prestata | Massimale | Scoperto e Franchigia |
Collisione con altri veicolo, urto con qual- siasi ostacolo, ribaltamento, fuoriuscita di strada,eventi socio politici, eventi atmo- sferici e furto | € 30.000,00 | Scoperto 10% franchigia € 250,00 |
Cristalli | € 1.000,00 | |
Traino e recupero veicolo | € 500,00 | |
Noleggio veicolo | € 500,00 |