CONTRATTO
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER LE SEDI E GLI SPORTELLI PERIFERICI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE DI AVELLINO, BENEVENTO, CAMPOBASSO, CASERTA, ISERNIA, NAPOLI E SALERNO DI EQUITALIA POLIS S.P.A.
TRA
Equitalia Polis S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro 3.422.500,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, P. IVA 07843060638, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, (la “Stazione appaltante”),
E
- ……………….., sede legale in ……………….. (…), Via …….., 4, capitale sociale Euro ……….., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
…… al n. ……., P. IVA ………, domiciliata ai fini del presente atto in ……….
(….), Via ………..…., in persona del suo legale rappresentante ,
( il “Fornitore”),
ovvero
- ….……………………, in qualità di società capogruppo/mandataria del R.T.I………………….., sede legale in ……………….. (…), Via …….., 4, capitale sociale Euro ……….., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …… al n. ……., P. IVA ………, domiciliata ai fini del presente atto in ………. (….), Via ………..…., in persona del suo legale
rappresentante , (il “Fornitore”),
(cumulativamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
- la Stazione appaltante è agente della riscossione per diverse province italiane fra cui le province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli e Salerno;
- per l’espletamento della propria funzione istituzionale, la Stazione appaltante effettua attività di riscossione attraverso sedi e sportelli distribuiti su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le regioni Campania e Molise;
- gli agenti della riscossione della Stazione appaltante per le province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli e Salerno, necessitano, per la gestione delle sedi e degli sportelli, di servizi di facility management, ossia di manutenzione impianti tecnologici, pulizia, facchinaggio e portierato/prima accoglienza (i “Servizi”);
- i Servizi sono al momento affidati ad una pluralità di fornitori con i quali sono stati stipulati singoli contratti d’appalto;
- la Stazione appaltante intende ottimizzare la gestione dei Servizi mediante un appalto unico da affidare ad un appaltatore qualificato;
- per la selezione dell’appaltatore è stata predisposta la documentazione per una gara ad evidenza comunitaria a procedura aperta;
- la Stazione appaltante ha bandito una gara pubblica ad evidenza comunitaria per la scelta del fornitore delle prestazioni oggetto del presente contratto pubblicata sulla G.U.R.I. n……del……. e sulla
G.U.U.E. n…….. del………;
- a seguito dello svolgimento della gara, l’impresa/R.T.I. ha
presentato la migliore offerta;
- la Stazione appaltante ha aggiudicato provvisoriamente i Servizi all’impresa/R.T.I. ……………. A seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’impresa/R.T.I. ………………… è risultata aggiudicataria definitiva dei Servizi,
Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti, il bando di gara (il “Bando”), il capitolatospeciale d’appalto (il “Capitolato”), il disciplinare di gara (il “Disciplinare”), l’offerta economica, l’offerta tecnica ed i documenti richiamati nella parte restante del presente contratto (il “Contratto”), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. L’esecuzione di quanto oggetto del Contratto è regolata dalle clausole dello stesso e relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Stazione appaltante ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile (il “c.c.”) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede
la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 2 Oggetto
1. La Stazione appaltante affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei Servizi, come meglio indicati nel Capitolato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni ed ai termini previsti nel Contratto.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del Contratto, l’aumento, o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, così come disciplinate nel Capitolato e nel Disciplinare. In particolare, il Fornitore dovrà rendere le prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni del Contratto.
Articolo 3
Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione
1. Il Contratto produce effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà durata pari ad anni 2 (due).
2. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del medesimo, salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere la prestazione dei Servizi per un ulteriore anno ricorrendo a procedura negoziata ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”), come previsto nel Bando, al quale si rinvia.
3. Il Fornitore assicura la prestazione dei Servizi, senza soluzione di
continuità, per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel Contratto e secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.
4. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi alle richieste di cui sopra, la Stazione appaltante, ove ritenga che il rifiuto integri ipotesi di inadempimento, si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui all’articolo 16 del Contratto.
5. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi e gli sportelli di riscossione della Stazione appaltante elencati dettagliatamente nell’allegato “Sede e sportelli” al Capitolato, e/o presso altre sedi e uffici, appartenenti alla stessa o ad altri enti ed amministrazioni, dalla Stazione appaltante medesima di volta in volta eventualmente indicati.
6. Per talune sedi, alcuni servizi - ed i relativi corrispettivi - potrebbero essere sospesi fino alla scadenza (naturale o anticipata) dei contratti ancora in essere con i precedenti fornitori. La Stazione appaltante comunica, entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto, l’elenco di questi casi e le date di attivazione dei relativi servizi.
7. Le Parti si danno atto che, in caso di apertura/chiusura di nuovi sportelli e/o di nuove sedi, ovvero in caso di acquisizione/cessione di nuovi ambiti provinciali, il Fornitore svolgerà i Servizi per tali sedi alle stesse condizioni e con le stesse modalità risultanti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presentate in sede di gara.
Articolo 4
Modalità di svolgimento del servizio
1. Il Fornitore si obbliga all’esecuzione del Contratto, nei termini e con le modalità previste nel Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare, nell’offerta tecnica e in tutti i documenti allegati.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad assegnare allo svolgimento dei Servizi personale regolarmente assunto, in regola con i contributi previdenziali e con tutti gli altri obblighi di legge, nonché ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la prima delle quali avverrà alla scadenza dei primi sei mesi di vigenza del Contratto, prestando ogni utile collaborazione .
5. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte; esso garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, nonché di essere dotato di propria
autonomia organizzativa e gestionale, e capacità di operare nel settore dei Servizi, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali, da svolgersi presso gli uffici della Stazione appaltante e/o di altri enti e/o amministrazioni, potrà accedere agli stessi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza, previa comunicazione alla Stazione appaltante e/o agli altri enti e/o amministrazioni, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
10. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del Contratto presso i luoghi di prestazione dei Servizi.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
12. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Stazione appaltante l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Stazione appaltante costituirà
grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di legge e di contratto.
13. Nell’esecuzione dei Servizi, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, le norme contenute nei CCNL di settore vigenti al momento dell’esecuzione dei Servizi e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.
14. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i CCNL e gli accordi locali integrativi degli stessi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
15. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione appaltante, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto.
16. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi da 13 a 15 del presente articolo, la Stazione appaltante, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.
Articolo 6
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
1. La Stazione appaltante, nell’arco della durata del Contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nello stesso.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della Stazione appaltante, o da esperti esterni da essa incaricati. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a fornire alla Stazione appaltante, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. La Stazione appaltante si riserva di verificare presso gli enti di competenza la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni nel lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.
4. Nel caso di risultanze negative, la Stazione appaltante procederà alla contestazione scritta degli addebiti al Fornitore.
Articolo 7 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona ,
nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione del Contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Stazione appaltante, nella persona del proprio direttore dell’esecuzione, farà
riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto.
2. In caso di assenza del Responsabile del Servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente, all’uopo incaricato, dando immediata comunicazione del nominativo alla Stazione appaltante, che esprimerà il proprio gradimento.
Articolo 8 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo od in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originale o predisposto in esecuzione del Contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:
a) siano, o divengano, di pubblico dominio;
b) la Stazione appaltante abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Stazione appaltante, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza saranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con la Stazione appaltante.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (il c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.
Articolo 9 Sicurezza, responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali della Stazione appaltante, il proprio
personale dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Stazione appaltante.
2. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutte le misure, adottate per l’eliminazione delle interferenze, previste nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” (D.U.V.R.I.).
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone o cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del Fornitore stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti o collaboratori.
Articolo 10 Assicurazione
1. Il Fornitore ha presentato una polizza di responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro che contempla anche i danni di natura patrimoniale che possono essere arrecati in relazione allo svolgimento delle attività professionali.
2. Tale polizza è dedicata esclusivamente ai Servizi effettuati e tiene indenne il Fornitore dai danni che lo stesso possa arrecare, nell’ambito dell’espletamento degli stessi, alla Stazione appaltante, ivi compresi i
suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in genere, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc..
3. La suddetta copertura è espressamente vincolata, per tutta la durata del Contratto, incluse eventuali proroghe, alla Stazione appaltante.
4. Qualora le garanzie, o una loro parte, fossero prestate nel regime temporale Claims Made, la polizza dovrà prevedere una garanzia postuma di anni 2.
5. I massimali previsti dalla suddetta copertura, dovranno, come minimo, essere pari ad Euro 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) per sinistro.
6. Resta inteso che qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva per grave inadempimento e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
7. Resta, comunque, inteso che l’Appaltatore è responsabile in proprio di tutto quanto l’assicurazione presentata - ancorchè accettata dalla Stazione appaltante.- non dovesse al momento del sinistro garantire (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
8. La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la possibilità di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, modifiche e/o integrazioni alla
copertura assicurativa di cui al presente articolo.
Articolo 11 Corrispettivi
1. Il pagamento del corrispettivo in misura non superiore all’importo delle prestazioni rese avrà luogo a fronte di regolare fattura che sarà emessa direttamente dal Fornitore.
2. I corrispettivi sono quelli che risultano dall’offerta economica presentata applicando i ribassi offerti dal Fornitore ai prezzi, ai listini regionali ed ai prezzi sulla manodopera. Resta inteso che i suddetti corrispettivi sono stabiliti a compenso di tutti gli obblighi assunti dal Fornitore con il Contratto.
3. Essi si riferiscono all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono, pertanto, comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
4. I corrispettivi contrattuali sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio e sono, pertanto, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza ex art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/08, che sono stati dichiarati dal Fornitore in sede di offerta economica e reputati congrui dalla Stazione
appaltante rispetto al valore dell’appalto. A tal riguardo si precisa che gli oneri diretti ammontano ad € …………………../……. (euro
/ ), mentre i costi aggiuntivi relativi allo specifico appalto sono pari ad € …………………../……. (euro
/ ). Si precisa, altresì, che la Stazione appaltante ha valutato i cosiddetti rischi da interferenza ed ha stimato i relativi costi in € 1.904,43 (euro millenovecentoquattro/43).
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, se non nei casi espressamente previsti dal Capitolato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato per i singoli servizi extra- canone, se, durante lo svolgimento dei Servizi, la Stazione appaltante dovesse richiedere varianti comportanti maggiori attività e/o forniture addizionali, l’importo corrispondente (determinato in comune accordo al momento dell’ordinazione della variante sulla base di verifica di congruità) sarà aggiunto al prezzo di offerta. Il Fornitore potrà introdurre varianti solo se autorizzate per iscritto dalla Stazione appaltante.
Articolo 12 Fatturazione e pagamentI
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato bimestralmente a seguito della completa e corretta esecuzione dei Servizi e delle attività oggetto di Contratto e dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore.
2. Le fatture dovranno contenere il riferimento al Contratto e dovranno
essere intestate e spedite a Equitalia Polis S.p.A. – Amministrazione e Finanza – U.O. Contabilità - Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 20 – c.a.p. 80133, NAPOLI -
3. La liquidazione delle fatture sarà effettuata mediante bonifico sul conto corrente n. ……………………., intestato al Fornitore, previa verifica, da parte della Stazione appaltante, che le attività siano state eseguite regolarmente e della trasmissione dei documenti richiesti.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività oggetto del Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.
Articolo 13
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.
2. Il Fornitore dichiara che i Servizi di cui trattasi sono prestati nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 14 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato la fideiussione definitiva ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 7.1 del Disciplinare.
2. Qualora l’ammontare della fideiussione prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 15 Penali
1. Qualora il Fornitore non esegua, o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al Contratto, la Stazione appaltante potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando, a titolo di penale, al Fornitore i costi sostenuti. La Stazione appaltante potrà, altresì, rivalersi
sulla cauzione di cui all’art. 14 del Contratto, che dovrà essere reintegrata.
2. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, la Stazione appaltante ha piena facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto.
3. Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento dei Servizi, si darà luogo all’applicazione delle penali, nelle misure previste dall’articolo 8 del Capitolato, al quale integralmente si rinvia.
4. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’art. 14 del Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera, in nessun caso, il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 16 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a
15 (quindici) giorni, che sarà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento e di ritenere definitivamente la fideiussione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
d) in caso di mancata reintegrazione della fideiussione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione
appaltante;
e) negli altri casi di cui agli articoli: 3.4 (Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione) 5.11 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 8.6 (Riservatezza), 10.6 (Assicurazione), 12.5 (Fatturazione e pagamenti), 14.3 (Cauzione), 15.2 (Penali), 19.3 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 20.2 (Trasparenza), 23 (D. Lgs. 231/2001).
Articolo 17 Recesso
1. Salvo i casi di cui all’art. 18, la Stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
3. In caso di recesso, alla Stazione appaltante non fa carico, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., alcun onere aggiuntivo, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 18 Recesso per giusta causa
1. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia
sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
4. In caso di recesso della Stazione appaltante, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 19
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 117 del Codice Appalti, è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal Contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
4. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello
svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga a far sì che l’impresa subentrante produca la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del Contratto, che la Stazione appaltante si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 116 del Codice Appalti.
Articolo 20 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di
danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 21
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 22 Privacy
1. Le Parti si impegnano a non divulgare notizie di cui siano venute a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiarano che i dati saranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 23
D. Lgs. 231/2001 – (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di Equitalia Polis S.p.A. ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.
2. Il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque a mantenere una condotta tale da non esporre Equitalia Polis S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Equitalia Polis S.p.A. a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 24 Clausola finale
1. Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale
delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza, esso non sarà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Napoli, lì .
Il Fornitore Equitalia Polis S.p.A.
Il/La sottoscritta …………………………….., nella qualità di legale rappresentante della …………………., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:
Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione) Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 6 (Attività di controllo e verifica), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Sicurezza, responsabilità civile), Articolo 10 (Assicurazione), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14(Cauzione), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Recesso per giusta causa), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito); Articolo 20 (Trasparenza), Articolo 21 (Legge applicabile e Foro competente), Articolo 24 (Clausola finale).
Napoli, lì . Il Fornitore
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici3
Articolo 2 Oggetto 4
Articolo 3 Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione 4
Articolo 4 Modalità di svolgimento del servizio 6
Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore 6
Articolo 6 Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione 10
Articolo 7 Responsabile del Servizio 10
Articolo 8 Riservatezza 11
Articolo 9 Sicurezza, responsabilità civile 12
Articolo 10 Assicurazione 13
Articolo 11 Corrispettivi 15
ARTICOLO 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 16
Articolo 13 Oneri fiscali e spese contrattuali 17
Articolo 14 Cauzione 18
Articolo 15 Penali 18
Articolo 16 Risoluzione 19
Articolo 17 Recesso 21
Articolo 18 Recesso per giusta causa 22
Articolo 19 Divieto di cessione del contratto e del credito
.................................................................................23