CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4
CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4
I Comuni di CIVITAVECCHIA ALLUMIERE
SANTA XXXXXXXXX XXXXX
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali nn. 20 del 30/04/2019 (Comune di Allumiere), 32 del 16/05/2019 (Comune di Santa Marinella), n. 21 del 22/05/2019 (Comune di Tolfa) n. 76 del 24/05/2019 (Comune di Civitavecchia), che ne hanno approvato lo schema, delegandone alla sottoscrizione i rispettivi Sindaci/Assessori ai Servizi Sociali
convengono tra loro quanto segue:
Articolo 1 Obiettivi
1. La presente Convenzione si prefigge di addivenire, entro il termine di durata indicato all’art. 13, alla piena e integrale associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari i Comuni del distretto socio-sanitario 1 Roma 4, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni.
2. Obiettivi strategici della presente convenzione sono:
- la realizzazione in forma associata di tutti i servizi ed interventi rientranti nelle tipologie elencate dall’art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l’esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 35, 3° comma della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, anche al fine di garantirne il coordinamento e l’integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale;
- l’erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini dei Comuni del distretto, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 118 della Costituzione;
- il potenziamento della qualità dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso l’ottimizzazione delle risorse disponibili.
Articolo 2 Oggetto
1. I Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella, Tolfa, ricompresi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nel distretto socio-sanitario 1 Roma 4, convengono di esercitare in forma associata la programmazione e la gestione degli interventi espressione delle loro funzioni sociali concernenti:
- i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all’art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 , nonché quelli relativi alle situazioni dei minori sottoposti ai procedimenti dell’autorità giudiziaria;
2. In particolare, sottoscrivendo la presente convenzione, i Comuni sopra menzionati in forma associata:
a) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali;
b) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;
c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell’articolo 47 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
d) provvedono alla dislocazione dei servizi e delle strutture eroganti prestazioni sociali e socio- sanitarie sul territorio distrettuale;
e) definiscono criteri uniformi per l’accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di apposite graduatorie distrettuali;
f) provvedono all’autorizzazione, all’accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;
g) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;
h) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
i) valutano la qualità, l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa;
l) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
m) assolvono in forma coordinata i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo in particolare alla Regione dati sui bisogni e sull’offerta di servizi e strutture socio- assistenziali, ai fini dell’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.
3. Le attività oggetto della convenzione si basano sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e sono rivolte a garantire il pieno rispetto dei diritti nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale e devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
4. Attraverso la presente convenzione, i Comuni, sulla base delle proprie esigenze territoriali, delegano l’Ente di seguito individuato quale capofila all’analisi del fabbisogno di servizi, alla programmazione, gestione e valutazione degli interventi di cui al comma 1, nonché alla sottoscrizione, previe apposite deliberazioni del Comitato Istituzionale di cui all’art. 4, di ulteriori atti vincolanti per il distretto socio-sanitario, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione per il sovrambito individuato dalla deliberazione della giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, e della Convenzione per l’organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 4 marzo 2018, n. 149.
Articolo 3 Finalità operative
La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisico;
c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
d) individuare e assicurare standard omogenei nell’erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
e) tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
g) garantire e rinforzare l’inserimento nelle reti sociali e territoriali;
h) favorire l’integrazione tra le istituzioni per la gestione dei servizi e degli interventi a socio-sanitaria.
Articolo 4
Servizi sociali distrettuali
Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:
a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, L. n. 328/2000;
b. i servizi che per loro natura necessitano un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, definiti dall’art. 3-septies del d. lgs. 502/92;
c. i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, la programmazione regionale o la presente convenzione stabiliscano la gestione associata.
Articolo 5 Comitato Istituzionale
1. Il Comitato composto dai sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione, o da loro delegati è l’organo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata a livello di distretto socio-sanitario, che:
a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l’organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
b) delibera la sottoscrizione della Convenzione per l’organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, verificandone l’attuazione;
c) formula pareri per il Programma delle Attività Territoriali, limitatamente agli interventi di rilevanza socio-sanitarie;
d) approva il Piano Sociale di Zona, che nella parte relativa all’integrazione socio-sanitaria coincide con il Programma delle Attività Territoriali;
e) in composizione integrata con il Direttore Generale della ASL di riferimento, stabilisce adeguate forme di collaborazione ai fini dell’attuazione dell’integrazione socio-sanitaria;
f) approva il documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata;
g) stabilisce il budget integrato di programmazione, funzionale all’attuazione della Convenzione per l’organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
h) coinvolge nell’ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;
i) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, stabilendone la ripartizione tra gli Enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751;
l) individua soggetti pubblici o privati, con i quali sottoscrivere accordi volti al potenziamento degli strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del distretto;
m) adotta strumenti regolamentari funzionali alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel distretto, quali in particolare:
1) il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale;
2) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano;
3) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;
4) il regolamento per l’accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
5) il regolamento disciplinante criteri e modalità per l’istituzione e la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona, ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 28 febbraio 2017, n. 88.
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d’interesse comune degli Enti convenzionati, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione
di particolari iniziative, definendo il budget a tal fine necessario e individuando entità e criteri della partecipazione finanziaria ai servizi distrettuali da parte degli Enti convenzionati.
4. Attraverso una costante consultazione con l’Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l’offerta dei servizi sociali nell’ambito territoriale, attuando modalità di concertazione con le XX.XX. e gli organismi del terzo settore.
5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo Comune e per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall’ultimo dato ISTAT disponibile.
6. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari comunali, i dirigenti ed i funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.
Articolo 6 Obblighi dei Comuni
1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l’omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione e dalla Convenzione per l’organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
3. Ciascuno dei Comuni convenzionati provvede al trasferimento delle somme poste a proprio carico entro i termini indicati all’art. 10;
4. Ciascun Comune provvede ad inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo al Comune Capofila i dati sui bisogni e sull’offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, al fine di acquisire tutti i dati necessari alla raccolta dei flussi informativi per l’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.
Articolo 7 Comune capofila
1. Per l’attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune capofila delegato alla gestione, attraverso l’Ufficio di Piano di cui all’articolo 8, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti del distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il Comune di Civitavecchia).
2. Il Comune capofila, tramite l’Ufficio di Piano di cui all’articolo 8, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.
3. Per l’affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, per quelli superiori alla soglie di rilevanza comunitaria, il Comune capofila opera quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 comma 4, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi della Centrale di Committenza o della Stazione Unica Appaltante da esso eventualmente già individuata.
4. Nel periodo di vigenza della presente convenzione la modifica del Comune capofila potrà avvenire solo qualora quello da essa individuato non fosse in grado di assicurare la continuità nella gestione dei servizi a causa di una sopravvenuta deliberazione dello stato di dissesto finanziario. In tal caso, il nuovo Comune capofila è tempestivamente individuato dal Comitato Istituzionale.
Articolo 8 Ufficio di Piano
1. L’Ufficio di Piano costituisce l’ufficio comune della presente convenzione, con compiti di
programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione.
2. L’Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa gerarchicamente autonoma, stabilmente incardinata presso il Comune capofila, e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili, sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.
3. Il funzionamento e l’organizzazione dell’Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comune capofila, previa deliberazione del Comitato Istituzionale, sulla base dell’apposito schema di cui all’allegato 2 dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751.
4. L’Ufficio di Piano provvede tra l’altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:
a. predisposizione e attuazione del Piano Sociale di Zona;
b. gestione delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona;
c. erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;
e. cura dei rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
f. cura dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con gli enti del Terzo Settore;
g. rilevazione dei bisogni e mappatura dell’offerta dei servizi e strutture sul proprio territorio;
h. attuazione di un costante monitoraggio sull’attuazione degli interventi;
i. raccolta dei dati della presa in carico e adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, attraverso lo strumento della Cartella Sociale.
5. Il coordinatore dell’Ufficio di Piano è componente di diritto dell’Ufficio socio-sanitario integrato, all’interno del quale opera per il raggiungimento degli obiettivi per l’integrazione socio-sanitaria fissati nel Piano Sociale di Zona e nel Piano delle Attività Territoriali.
Articolo 9 Risorse umane
1. Le risorse umane operanti ai fini dell’attuazione della presente convenzione sono costituite da:
a) personale dipendente dei Comuni, Unioni di Comuni o delle Comunità Montane, sia a tempo indeterminato che determinato;
b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.
2. La dotazione organica del personale dell’Ufficio di Piano è definita nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano, in coerenza con i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751.
Articolo 10 Risorse finanziarie
1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio.
2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget di distretto, unitamente a quelle assegnate, in via sussidiaria e perequativa, dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall’Unione Europea.
3. Al budget di distretto possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o privati, attraverso gli opportuni strumenti pattizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione sia espressamente deliberata dal Comitato istituzionale.
4. Le quote di partecipazione finanziaria degli Enti convenzionati al budget di distretto sono definite annualmente nel documento di previsione contabile e programmatica di cui al successivo art. 11 e comunque nella misura minima di euro 1 (uno) ad abitante (il dato degli abitanti viene acquisito alla data del 31 agosto di ciascun anno).
5. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio di previsione, entro il 31 dicembre di ogni anno, tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila, necessarie a far fronte alle attività svolte in forma associata.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, in base all’approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui all’art. 11, i Comuni convenzionati provvedono a liquidare al Comune Capofila un’anticipazione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per l’esercizio in corso.
7. Entro 30 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo i Comuni associati provvedono a liquidare il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale.
Articolo 11
Previsioni contabili e programmatiche
1. In corrispondenza con l’elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comitato Istituzionale approva un documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente contiene l’indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
2. Il documento contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare e sui relativi costi.
3. Il documento, una volta approvato, viene trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il presupposto per l’iscrizione delle risorse di rispettiva competenza nei bilanci annuali degli enti convenzionati.
4. L’Ufficio di Piano si impegna a verificare l’andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano all’approvazione del Comitato Istituzionale, con le stesse modalità della sua approvazione.
5. L’Ente Capofila registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese sulla base di atti di accertamento e di impegno adottati dall’Ufficio di piano.
Articolo 12 Rendiconto di gestione
1. Il rendiconto annuale dei servizi associati è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo dei risultati della gestione annuale, in coerenza con il bilancio dell’Ente capofila.
2. Prima dell’invio alla Regione Lazio della rendicontazione degli interventi attuati, nel rispetto delle scadenze da essa stabilite, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo della gestione finanziaria dell’esercizio. Sulla base delle evidenze contabili del Comune capofila, il Comitato Istituzionale provvede ad approvare, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il documento contabile consuntivo annuale del distretto socio-sanitario.
Articolo 13 Durata e recesso
1. La Convenzione ha durata di tre anni, decorrente dalla data della stipula della stessa, e dovrà essere rinnovata nel corso dell’ultimo semestre di vigenza, seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, l’Ente capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.
3. Il recesso di uno o più Comuni dalla convenzione non ne determina lo scioglimento.
4. I Comuni recedenti cessano di essere destinatari dei servizi distrettuali di cui all’articolo 4.
Articolo 14
Disciplina trattamento dei dati delle persone fisiche
In riferimento al trattamento dei dati delle persone fisiche derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione ed in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, i Comuni sottoscrivendo la presente Convenzione, approvano anche l’ accordo interno di contitolarità, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, allo scopo di regolamentare l’ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento.
Articolo 15 Controversie
1. Ove insorgessero controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un Comune dalla convenzione, ciascuno degli Enti sottoscrittori può richiedere l’attivazione di un apposito tavolo presso la Regione Lazio, al fine della regolazione e composizione delle controversie.
2. La Regione Lazio può provvedere alla definizione della questione sottopostale attraverso pareri, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni a termini di legge, tramite propri atti deliberativi.
Data 27/05/2019
Per il Comune di Allumiere Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Comune di Civitavecchia Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per il Comune di Santa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Per il Comune di Tolfa Xxxxx Xxxxx
(Atto firmato digitalmente)
Allegato alla Convenzione
ACCORDO INTERNO DI CONTITOLARITÀ
COMUNE DI ALLUMIERE (C.F. 01032140582), con sede in Allumiere (RM), alla Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, in persona del legale rappresentante, il sindaco pro tempore;
COMUNE DI CIVITVECCHIA (C.F. 02700960582), con sede in Civitavecchia (RM), alla Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, in persona del legale rappresentante, il sindaco pro tempore;
COMUNE DI SANTA MARINELLA (C.F. 02963250580), con sede in Santa Marinella (RM), alla Xxx Xxxxxxx x. 000, in persona del legale rappresentante, il sindaco pro tempore;
COMUNE DI TOLFA (C.F. 83000050589), con sede in Tolfa (RM), alla Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, in persona del legale rappresentante, il sindaco pro tempore;
tutti congiuntamente indicati anche come “Contitolari”;
PREMESSO CHE:
• l’art. 131 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112 conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
• la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. 8 novembre 2000 n. 328, all’art. 19 individua il “Piano Sociale di Zona (da adesso PdZ) dei servizi socio-sanitari” come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio diriferimento;
• ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla
comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
• che i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni;
ATTESO
• che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernenti gli obiettivi ed I principi perseguiti dal Sistema integrato della programmazione regionale in campo socio- assistenziale tendon a promuovere:
a) la realizzazione di forme associative tra I comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi socio-asssitenziali;
b) l’integrazione tra gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
e) la ricomposizione dei finanziamenti all’interno dei distretti socio-sanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;
VISTE:
in particolare le seguenti disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11:
• l’art. 35, comma 2, che individua nella gestione associata delle funzioni amministrative sociali, delle quali sono titolari i Comuni, la modalità attraverso la quale perseguire l’efficacia e l’efficienza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, anche al fine di garantirne il coordinamento e l’integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale;
• l’art. 43, che ha identificato il distretto socio-sanitario quale ambito territoriale ottimale all’interno del quale i Comuni esercitano in forma associata le proprie funzioni sociali,
utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del Decreto legisltivo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero, nel caso del Distretto socio-sanitario 1 Roma 4 , la Convenzione di cui all’art. 30;
VISTO:
• l’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interessecomune;
CONSIDERATO CHE:
a) Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto varie novità tra le quali assume particolare rilievo l’approccio basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;
b) Il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
c) Il Regolamento UE non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l’art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali “contitolari” del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;
d) In relazione a quanto delineato dal parere n. 1/2010 WP29 e all’interpretazione letterale dell’art. 17 del D.Lgs. 51/2018, attuativo della Direttiva UE 2016/680, e dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;
e) i Comuni, nell’ambito del PdZ, hanno sottoscritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l’ attuazione operativa delle gestioni associate di cui alla
convenzione stessa, definendo anche ulteriori attività non compresi nel Pdz;
f) all’art. 14 della Convenzione stessa è stabilita la sottoscrizione del presente Accordo di contitolarità per tutte le attività definite nella Convenzione;
SI CONVIENE E STIPULA
Articolo 1. PREMESSE
Le premesse e l’introduzione sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2. OGGETTO
Il presente accordo di contitolarità mira a regolamentare l’ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, compreso il rapporto con le categorie dei soggetti i cui dati saranno oggetto del trattamento. In particolare l’Accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività riconducibili a ciascuno di essi (definite nell’ambito della Convenzione) e nell’ambito del progetto trova applicazione solo nei confronti dei soggetti che esercitano un ruolo attivo in termini di trattamento dei dati personali.
Nell’ambito delle relazioni contrattuali definite dal presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare la disciplina sul trattamento dei dati delle persone fisiche contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nel D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice della Privacy), nonché nelle Linee Guida e nelle Regole deontologiche emanate dall’autorità Garante per la protezione dei dati.
Articolo 3. SOGGETTI DELL’ACCORDO
Tutti i soggetti firmatari del presente Accordo sono considerati parte attiva nel determinare le finalità, i mezzi e le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati finalizzato all’erogazione dei servizi demandati al PdZ e, pertanto, sono tutti qualificati Contitolari ai sensi dell’art. 26 del GDPR.
All’interno del presente Accordo, il Comune di Civitavecchia assumerà il ruolo di Ente Capofila, con gli ulteriori e diversi oneri, obblighi e responsabilità indicati in seguito; in caso di contrasto fra le prerogative dei Contitolari e quelle dell’Ente Capofila, le seconde saranno da ritenersi prevalenti e assorbenti le prime.
Articolo 4. OBBLIGHI DEI CONTITOLARI
I Comuni assumono la qualità di Contitolari del trattamento per tutte le attività e i servizi attribuiti in base alla Convenzione.
I Contitolari, nell’ambito delle attività del Piano di Zona e delle ulteriori previste con la Convenzione, si impegnano a:
a) trattare i dati personali degli Interessati esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo, con espresso divieto di utilizzarli per altre finalità proprie di ciascun Contitolare;
b) trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ed assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte;
c) mettere in sicurezza il trattamento relativamente alle finalità sopra indicate attraverso misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 del GDPR nel rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd. Accountability), che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, modifica non autorizzata, uso illecito e diffusione degli stessi;
d) prevedere procedure di verifica e di valutazione periodica delle attività di trattamento e dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza dei dati e del trattamento;
e) acquisire i dati personali degli Interessati previa comunicazione delle Informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione alle finalità del trattamento legate alle attività del PdZ;
f) individuare i possibili rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche connessi al trattamento dei dati, effettuando una valutazione che tenga conto dell’origine, della natura, della probabilità di verificazione e delle diverse gravità di rischio ed individuando le migliori prassi per attenuare o minimizzare lo stesso, anche attraverso l’ausilio di codici di condotta e/o di certificazioni approvate, ovvero di linee guida elaborate dal comitato o di indicazioni fornite dagli eventuali Responsabili per la protezione dei dati personali nominati da ciascun Contitolare nell’ambito della propria organizzazione;
g) tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate da ciascun Contitolare che dovrà essere messo a disposizione, qualora richiesto, anche degli altri Contitolari;
h) controllare che le persone autorizzate a trattare i dati personali che operano sotto la diretta autorità di ciascun Contitolare, in virtù del presente Accordo: si impegnino a
rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza; ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali in virtù della nuova normativa di riferimento di cui all’oggetto del presente Accordo; seguano pedissequamente le istruzioni impartite dal rispettivo Contitolare in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento da questi individuati;
i) informare l’Ente Capofila in caso di possibili violazioni che coinvolgano dati personali oggetto delle attività di trattamento svolte nell’ambito del Piano di Zona;
j) documentare all’Ente Capofila la violazione dei dati personali ritenuta da ciascun Contitolare non idonea a rappresentare un rischio per gli Interessati e perciò tale da non dover essere comunicata tanto a questi ultimi, quanto all’Autorità di controllo, documentando sia le circostanze che hanno determinato la violazione, sia le conseguenze ed i provvedimenti adottati per porvi rimedio;
k) cooperare con l’Ente Capofila per ottemperare alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati che pervengano al DPO dell’Ente Capofila e che siano relative ai trattamenti effettuati nell’ambito del Piano di Zona;
l) cooperare con l’Autorità di controllo, mettendo a disposizione i registri delle attività di trattamento, laddove richiesto.
Articolo 5. OBBLIGHI DELL’ENTE CAPOFILA
Il Comune di Civitavecchia, nominato Ente Capofila, come tale, si impegna a:
a) effettuare una preventiva valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR in relazione alle attività di trattamento effettuate nell’ambito del Piano di Zona, nell’eventualità in cui le stesse possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, anche in ragione della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento;
b) consultare l’Autorità di Controllo competente nel caso in cui la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 indichi che il trattamento potrebbe presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, senza che vi siano misure adeguate a mitigare il rischio (art. 36 GDPR), comunicando contestualmente a tutti i Contitolari la necessità di non procedere con il trattamento;
c) tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate in qualità di Ente Capofila, che dovrà essere messo a disposizione, qualora richiesto, anche degli altri Contitolari;
d) controllare che le persone autorizzate a trattare i dati personali che operano sotto la
diretta autorità dell’Ente Capofila: si impegnino a rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza; ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali in virtù della nuova normativa di riferimento di cui all’oggetto del presente Accordo; seguano pedissequamente le istruzioni impartite dall’Ente Capofila relativamente alle finalità e ai mezzi del trattamento da questi individuati;
e) notificare all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali l’eventuale violazione dei dati personali (cd. data breach), senza ingiustificato ritardo, ed entro 72 ore decorrenti dal momento in cui il singolo Contitolare ne sia venuto a conoscenza, a meno che appaia del tutto improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 33, paragrafo 1 GDPR), fornendo contestuale informazione della notifica al DPO dell’Ente Capofila e al DPO dei Contitolari eventualmente coinvolti;
f) comunicare agli Interessati, nei casi prescritti dalla legge e nelle forme previste dal GDPR, l’avvenuta violazione dei dati;
g) cooperare con l’Autorità di controllo, mettendo a disposizione i registri delle attività di trattamento, laddove richiesto.
Articolo 6. INFORMATIVA
L’Ente Capofila si impegna a predisporre apposito modello contenente tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR, inviandolo a tutti i Contitolari preposti alla raccolta dei dati.
Ogni Contitolare a cui sia stata attribuita la facoltà di raccogliere i dati dai cittadini, sia in forma cartacea che in forma telematica, dovrà fornire all’interessato l’informativa predisposta per il PdZ, avendo cura di raccogliere l’eventuale consenso degli Interessati, se previsto.
Copia dell’informativa sarà inserita in apposita area accessibile al pubblico, a tutti gli Interessati. L’informativa riporterà i dati dell’Ente Capofila e del suo Responsabile della Protezione dei Dati: tutte le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR saranno gestite, per conto e nell’interesse di tutti i Contitolari, dall’Ente Capofila, i cui recapiti saranno riportati su ogni informativa.
Nel caso in cui un Contitolare dovesse ricevere una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, sarà obbligo di quest’ultimo trasmettere tempestivamente e senza ritardo la richiesta all’Ente Capofila ovvero al relativo Responsabile della Protezione dei Dati, in ogni caso entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Articolo 7. ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO, DATI E INTERESSATI
Relativamente alle attività svolte nell’ambito dei trattamenti previsti dal Piano di Zona e dal presente Accordo, i Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e dei rapporti con gli Interessati, di seguito meglio precisati, dichiarano di trattare i seguenti dati relativi alle sotto indicate categorie di soggetti:
ATTIVITÀ | SOGGETTI | INTERESSATI | DATI |
Consultazione dati acquisiti nell’archivio informatico del PdZ | Tutti i contitolari | Cittadini richiedenti e loro famigliari | DATI ESSENZIALI: Dati anagrafici, dati di contatto, Comune di riferimento |
Consultazione dati acquisiti nell’archivio informatico del PdZ relativi al singolo Comune | Il Comune Titolare | Cittadini residenti nel Comune e loro famigliari | DATI COMPLETI: Dati anagrafici, dati di contatto, dati sanitari, dati fiscali e contabili, situazione patrimoniale |
Raccolta dati in formato cartaceo | Tutti i Contitolari | Cittadini residenti nel Comune e loro famigliari | DATI COMPLETI: Dati anagrafici, dati di contatto, dati sanitari, dati fiscali e contabili, situazione patrimoniale |
Raccolta dati nell’archivio informatico del PdZ | Tutti i Contitolari | Cittadini residenti e loro famigliari | DATI COMPLETI: Dati anagrafici, dati di contatto, dati sanitari, dati fiscali e contabili, situazione patrimoniale |
Conservazione dati nell’archivio cartaceo | Il Contitolare che ha raccolto i dati | Cittadini richiedenti e loro famigliari | DATI COMPLETI: Dati anagrafici, dati di contatto, dati sanitari, dati fiscali e contabili, situazione patrimoniale |
Conservazione dati nell’archivio | Ente Capofila ed eventuali | Cittadini richiedenti e loro | DATI COMPLETI: Dati anagrafici, dati di contatto, |
informatico del PdZ | Responsabili del Trattamento | famigliari | dati sanitari, dati fiscali e contabili, situazione patrimoniale |
Gestione dati e valutazione | Ente Capofila | Cittadini richiedenti e loro famigliari | DATI COMPLETI: Dati anagrafici, dati di contatto, dati sanitari, dati fiscali e contabili, situazione patrimoniale |
Erogazione servizio | Ente Capofila | Cittadini richiedenti | DATI ESSENZIALI: Dati anagrafici, dati di contatto |
Articolo 8. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti e trattati nell’ambito delle attività di trattamento di cui al Piano di Zona saranno conservati in forma cartacea dai singoli Contitolari che hanno materialmente acquisito i dati dal cittadino, nonché mediante l’archiviazione centralizzata su sistema informatico predisposto e gestito dall’Ente Capofila.
In caso di necessità di raccolta del consenso, il Contitolare che ha materialmente acquisito il consenso dovrà curarsi della conservazione e della custodia nonché, se richiesto dall’Ente Capofila, del caricamento sul sistema di archiviazione centralizzato; l’eventuale originale cartaceo, se non richiesto dall’Ente Capofila, sarà conservato presso gli archivi del Contitolare che lo ha acquisito.
In caso di duplicazione, è fatto obbligo a tutti i Contitolari di distruggere in maniera sicura eventuali dati detenuti presso le proprie strutture nei casi in cui l’Ente Capofila disponga la cancellazione degli stessi dal sistema centralizzato.
Articolo 9. COMUNICAZIONE DEI DATI
Nell’ambito delle attività di trattamento di cui al Piano di Zona, i Contitolari potranno comunicare i dati ai diversi sottoscrittori del presente Accordo, anche semplicemente dando accesso ai sistemi informatici all’uopo predisposti.
Nel caso in cui l’Ente Capofila, o i suoi Responsabili del trattamento all’uopo nominati, ritenga di dover acquisire dati personali da uno o più Contitolari in relazione alle attività di trattamento di cui al Piano di Zona, il Contitolare si impegna a dare accesso ai dati personali richiesti e/o a comunicarli nel formato ritenuto più idoneo.
Nel caso in cui il diritto italiano ovvero il diritto dell’Unione Europea prevedano che i dati
personali oggetto delle attività di trattamento di cui al Piano di Zona debbano essere comunicati a soggetti esterni, ovvero diffusi, alla comunicazione e/o alla diffusione provvederanno i singoli Contitolari, salvo che non sia intercorsa una diversa pattuizione fra l’Ente Capofila e il singolo Comune.
Articolo 10. NOMINA DEI RESPONSABILI
Nell’ambito del presente Accordo e nell’erogazione dei servizi di cui al PdZ, eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di trattamento dovranno essere nominati Responsabili del trattamento.
Nel caso in cui l’attività coinvolga due o più Contitolari, l’atto giuridico di cui all’art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto dall’Ente Capofila a nome dei Contitolari.
Qualora l’attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, sarà onere di quel Contitolare procedere con apposita designazione ai sensi dell’art. 28 del GDPR, informando per iscritto l’Ente Capofila; in tal caso, l’Ente Capofila può opporsi alla nomina, con adeguata motivazione relativa alla sicurezza delle attività di trattamento, ovvero rimettere la questione al voto dei Contitolari: in caso di opposizione dell’Ente Capofila o della maggiorana dei Contitolari, il Responsabile del trattamento dovrà fornire ulteriori garanzie in merito alla sicurezza del trattamento e alla tutela degli Interessati, ovvero essere sostituito a cura del Contitolare che ha proceduto alla nomina.
Si rinvia, per tutti gli obblighi relativi al Responsabile del trattamento, a quanto stabilito dal GDPR e dal Codice della Privacy.
Articolo 11.
Articolo 12. DATA BREACH
Con la locuzione Data Breach si intende ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Titolare del trattamento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del GDPR, in caso di violazione di dati personali, il Titolare notifica la violazione all’Autorità di Controllo competente senza ingiustificato ritardo e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, salvo che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del GDPR, il Titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.
Nell’ambito del presente Accordo, l’Ente Capofila è incaricato della gestione di eventuali Data Breach, il quale procederà con l’approvazione e/o la revisione di una specifica procedura entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, che sarà comunicata a tutti i Contitolari nei successivi 15 giorni.
Ciascun Contitolare dovrà pertanto comunicare tempestivamente all’Ente Capofila, nelle forme e nei modi stabiliti dalla procedura da quest’ultimo approvata, gli eventuali casi di Data Breach per la valutazione congiunta del fenomeno e per le eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati.
Articolo 13. DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
Nel caso in cui i Contitolari decidano di iniziare una nuova attività di trattamento, o di modificare radicalmente un’attività di trattamento già esistente, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie per il trattamento dei dati, ovvero in caso di modifiche degli strumenti del trattamento già adottati (art. 35 GDPR), i Contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali.
Al fine di effettuare un’analisi congiunta, l’Ente Capofila procederà con l’approvazione e/o la revisione di una specifica procedura entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, che sarà comunicata a tutti i Contitolari nei successivi 15 giorni.
Articolo 14. SICUREZZA
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 32 del GDPR, i Contitolari adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (es. misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento), nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza i singoli Contitolari devono tenere conto dei rischi connessi ai dati personali in caso di perdita, distruzione, modifica non autorizzata, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale, accesso illecito.
I Contitolari si impegnano a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per
la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati, onerandosi di formare adeguatamente il personale che potrà accedere – a vario titolo – ai dati trattati per le attività e per i servizi erogati dal PdZ.
L’Ente Capofila, in aggiunta, si impegna a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni raccolte con strumenti informatici centralizzati e conservate in archivi e sistemi informatici predisposti dall’Ente Capofila e/o dai suoi Responsabili del trattamento.
Al fine di assicurare la sicurezza del trattamento e dei dati personali, l’Ente Capofila può effettuare attività ispettive e di audit all’interno delle strutture di tutti i soggetti Contitolari, al fine di verificare in concreto l’adozione di adeguate misure volte a tutelare gli Interessati.
Articolo 15. RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Qualora i Contitolari del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dell’art. 82, paragrafi 2 e 3 del GDPR, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni Titolare del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato, fatto salvo il diritto di rivalsa interno.
Ciascun Contitolare risponde, invece, in via autonoma ed esclusiva per il danno cagionato dal suo trattamento che violi la normativa europea e nazionale, nonché se ha agito in modo difforme o contrario alle prescrizioni contenute nel presente Accordo.
L’Ente Capofila risponde, in via autonoma ed esclusiva, per il danno cagionato dal suo trattamento che violi la normativa europea e nazionale, nonché se ha agito in modo difforme o contrario alle prescrizioni contenute nel presente Accordo e relative agli specifici obblighi dell’Ente Capofila stesso.
Articolo 16. MODIFICHE ALL’ACCORDO
Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto, condivise e sottoscritte da tutti i Contitolari.