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DISCIPLINARE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA NEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA G.I.P. N. 211/2016 – R.G. 3705/2013.
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La PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, in conformità alla Convenzione per la Costituzione dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica sottoscritta in data 9 maggio 2016 (deliberazione consiliare n. 4 del 22 marzo 2016 (Provincia di Monza e della Brianza) e deliberazione consiliare n. 17 del 12 aprile 2016 (Provincia di Como) ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, per brevità “Provincia”.
E
l’Avv. Xxxxx Xxxxx iscritto all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per brevità “Avvocato”.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico è conferito per difendere gli interessi della Provincia di Monza e della Brianza nel procedimento penale avanti il Tribunale di Monza G.I.P. N. 211/2016 – R.G. 3705/2013.
L’Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
La Provincia metterà a disposizione dell’Avvocato il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 41 del 12.04.2017 “Autorizzazione al conferimento di apposito mandato ad avvocato esterno per la difesa delle posizioni della Provincia di Monza e della Brianza in due procedimenti penali R.G. 3705/2013 ed R.G.8416/2011”; “e la conseguente determinazione dirigenziale di nomina d’incarico, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall’ Avvocato all’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica che dovrà evaderla tempestivamente.
L’Avvocato si impegna ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.
Art. 2 - INCOMPATIBILITA’
L’ Avvocato si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con l’oggetto del presente contratto e contro la Provincia di Monza e della Brianza per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. Nel corso dell’incarico l’Avvocato con riferimento alla controversia affidata si impegna a definire la strategia difensiva d’intesa con la Provincia;
L’ Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d’interessi rispetto all’incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ss. mm. ii recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
L’ Avvocato dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, vi è l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e vi è il rispetto dell’art. 68 del Codice Deontologico Forense che testualmente dispone << 1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita
solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza>>.
A tal fine l’Avvocato nominato si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia l’insorgere di condizioni di incompatibilità.
In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall’insorgere di una delle predette condizioni, la Provincia agirà secondo legge per revocare l’incarico.
Art. 3 - DOVERE DI INFORMAZIONE
L’Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente la Provincia dell’attività di volta in volta espletata.
I documenti prodotti in giudizio e quelli di controparte che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, sono di volta in volta digitalizzati dalla copia originale e spediti tramite e.mail all’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx.
Art. 4 – CORRISPETTIVO E SPESE
Il corrispettivo si stabilisce sin d’ora in complessivi € 1296,00 oltre spese generali 15%, Cassa Avvocati 4% IVA 22%.
I compensi pattuiti comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
Nel corrispettivo è ricompreso IVA, C.P.A. e spese generali che saranno esposte in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e liquidazione che avverrà con accredito su …………..
Al fine di mantenere il controllo della spesa, l’Avvocato si obbliga, altresì, ad astenersi dall’espletare prestazioni professionali non coperte da impegni di spesa preventivamente assunti dall’Amministrazione, pena il mancato pagamento.
Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, l’Avvocato, durante l’esercizio finanziario in corso in cui si presenta l’evento, dovrà tempestivamente avvertire la Provincia in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il prosieguo dell’incarico.
Il corrispettivo pattuito avverrà previa presentazione di regolare fattura in forma elettronica (codice univoco della Provincia di Monza e della Brianza UFJ9EH), con riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo, Le parti concordano che il termine per il pagamento del corrispettivo, è di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della fattura elettronica previo riscontro del buon esito del servizio. Per il pagamento della fattura si deve intendere l’emissione del mandato da parte della Ragioneria Provinciale.
Art. 5 – RECESSO
La Provincia ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.
Art. 6 – RINUNCIA ALL’INCARICO
L’Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute
ed al corrispettivo per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto.
Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.
Art. 7 – DOVERE DI RISERVATEZZA
L’Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico a lui conferito ed accettato e a rispettare le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003 s.m.i..
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI
La Provincia dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 s.m.i. e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall’Avvocato solo per l’attività giudiziale.
Art. 9 – CONDIZIONI FINALI
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di affidamento dell’incarico.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.
Il presente atto si compone di n. 3 pagine. Letto, confermato e sottoscritto
Monza lì,
Il Segretario Generale Avv. Xxxxx Xxxxx
Avv. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto di conferimento di incarico di cui in premessa.
Art. 1.Oggetto dell’incarico - Art. 2.Incompatibilità – Art. 3. Dovere di informazione – Art. 4. Corrispettivo e spese - Art. 5. Recesso - Art.6.Rinuncia all’incarico – Art. 7. Dovere di riservatezza – Art. 8. Trattamento dei dati – Art. 9. Condizioni finali