Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato Mod. GL34D/02
Generali Italia S.p.A.
ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRICATI CIVILI
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato Mod. GL34D/02
Contraente Polizza N.
Condizioni di assicurazione Assicurazione Globale Fabbricati Civili mod. GL34D/02
1
42
Edizione 01.06.2017 Pagina di
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
2
42
Pagina di
Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Assicurazione Globale Fabbricati Civili
mod. GL34D/02
PARTE COMUNE
I. DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Apparecchiature fonoaudiovisive
Radio, autoradio, televisori, ricevitori satellitari digitali e satellitari, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori, DVD.
Anno di costruzione Età del fabbricato assicurato con riferimento al momento della stipulazione del contratto, determinato da almeno uno dei seguenti documenti:
- Dichiarazione del direttore dei lavori per l’iscrizione dell’immobile al registro catastale;
- Certificato di agibilità;
- Certificato di abitabilità.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contenuto delle unità abitative
Mobilio ed arredo in genere dell’abitazione nonché quanto di uso domestico e personale anche se riposto in pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione ubicati nel fabbricato assicurato.
Arredamento di normale dotazione di uffici e/o studi professionali.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato L’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, garage, cantine, soffitte, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili enti, ma esclusi: parchi, alberi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, antenne radiotelericeventi solo se centralizzate, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili. Sono inoltre compresi affreschi, statue e simili enti, purché non aventi valore artistico.
Sono inoltre comprese le altre costruzioni edili, realizzate su spazi non adiacenti al fabbricato stesso, purché:
- siano adibite esclusivamente a pertinenza di unità immobiliari del fabbricato assicurato;
- siano ubicate a distanza non superiore a 500 m. dal fabbricato indicato in polizza;
- siano costituite esclusivamente da unità con categorie catastali di magazzino (C/2) e garage (C/6).
Fissi ed infissi Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
42
Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dell’ammontare del danno che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Parte Comune - Pagina 3 di
Impianto fotovoltaico Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli) , inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione,strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso.
L’impianto è conforme alla Norma CEI EN 61215 e successive modifiche per i moduli in silicio cristallino ed alla Norma CEI EN 61646 e successive modifiche per i moduli in silicio amorfo a film sottile.
Impianto solare termico
Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L’impianto è conforme alla Norma UNI EN 12975-1 e successive modifiche.
Implosione Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indenizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inverter Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.
Manutenzione straordinaria
Lavori di ristrutturazione edilizia del Fabbricato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e sue successive modificazioni e integrazioni.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto Assicurazione prestata senza l’applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile).
Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Ristrutturazione integrale
Le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel fabbricato.
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società GENERALI ITALIA S.p.A.
Unità abitativa Locale adibito a civile abitazione, ufficio o studio professionale.
42
Pagina 4 di Parte Comune Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
SEZIONE A - INCENDIO
1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - Cose assicurate
La Società risponde, nei limiti delle somme assicurate riportate in polizza, dei danni diretti e materiali:
- al Fabbricato;
- al Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (P.R.A.) delle singole unità abitative.
Garanzie assicurate per la somma Fabbricato
La società indennizza i danni materiali e diretti causati da:
a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l’incendio;
b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato, non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiali;
c) fulmine, esclusi i danni elettrici a macchine ed impianti;
d) implosione, esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiali;
e) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi ordigni esplosivi, e corpi celesti.
f) onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
g) urto di veicoli stradali, non appartenenti e non in uso all’Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via od in aree ad essa equiparabili, nonché su aree anche private, purché siano di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato o di natanti non appartenenti o non in uso al Contraente o all’Assicurato;
h) rovina ascensori e montacarichi, a seguito rottura di congegni;
i) fumo, gas, o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito il fabbricato assicurato o enti posti nell’ambito di 20 metri da esso;
La Società indennizza altresì:
l) il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
42
m) i danni diretti e materiali causati ad impianti ed apparecchiature di terzi, al servizio esclusivo del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas l’acqua o l’energia elettrica;
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 5 di
Art. 1.2 - Spese in conseguenza di sinistro indennizzabile
La Società pagherà, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini dell’art. 1.1, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione Comuni a più Sezioni:
a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica o a quella imposta dall’Autorità, i residui del sinistro. Tali spese sono comprese sino alla concorrenza di euro 30.000,00 per sinistro o, se viene indicato il codice di Clausola speciali USD1, di euro 150.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato;
b) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. Tale garanzia è operante fino a concorrenza di 1/15 della somma che, rispetto al valore assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati;
c) le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l’Autorità lo imponga in quanto tali caratteristiche non siano ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso. Tali spese sono comprese fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo relativo al fabbricato, calcolato a termini di polizza.
Relativamente ai punti b) e c) resta inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare importo maggiore della somma assicurata Fabbricato.
Art. 1.3 - Contenuto a Primo rischio assoluto delle singole unità abitative
La Società risponde per la somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali al contenuto delle singole unità abitative ed alle rispettive pertinenze causati da:
a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato, non causati da ordigni esplosivi;
c) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
d) implosione;
e) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi ordigni esplosivi e
corpi celesti;
f) onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
g) urto di veicoli stradali, non appartenenti e in uso all’Assicurato o al Contraente, in transito sulla pubblica via od in aree ad essa equiparabili, nonché su aree anche private purché siano di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato o di natanti non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato;
h) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
i) fumo, gas, o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito il fabbricato assicurato o enti posti nell’ambito di 20 metri da esso;
Relativamente a quanto riposto nelle pertinenze, il massimo indennizzo non potrà superare il 10% della somma assicurata Contenuto a Primo Rischio assoluto delle singole unità abitative.
Inoltre la Società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, anche in eccedenza alla somma assicurata Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle singole unità abitative:
42
Pagina 6 di Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
l) i danni provocati dallo sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpiti il fabbricato stesso oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esso.
Il premio della garanzia è determinato in base al numero delle unità abitative dichiarate dal Contraente in polizza al momento della sua sottoscrizione, dove dovrà necessariamente essere riportato il numero totale delle unità abitative presenti nel fabbricato. Qualora all’insorgere di un sinistro il numero totale delle unità abitative dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 20% arrotondato all’unità superiore, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
2. - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
d) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati con dolo dell’Assicurato. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è risarcibile la quota di danno relativa a quest’ultimo.
3. - CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 3.1 - Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, nella partita “Fabbricati” si intendono comprese, pro quota, le parti comuni del fabbricato come definite dall’art. 1117 cod. civ.
Art. 3.2 - Colpa grave
A deroga di quanto disposto dall’art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l’assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.
Art. 3.3 - Rinuncia all'azione di rivalsa
A parziale deroga dell’art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all’azione di rivalsa nei confronti dei terzi, compresi condomini, inquilini, amministratore e loro parenti e affini, loro ospiti e collaboratori domestici responsabili del sinistro, a condizione che l’Assicurato:
- ne faccia motivata richiesta entro 30 giorni dall’accadimento del sinistro;
- non eserciti l’azione di risarcimento verso i responsabili medesimi.
Art. 3.4 - Anticipi indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
42
L’acconto non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 7 di
4. - CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE DI CLAUSOLA SPECIALE
CODICE G440 - Lastre condominiali
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo o vetro compresi specchi pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani d’uso comune del fabbricato assicurato distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi, diversi da quanto previsto all’art. 1.1 della presente Sezione.
Fermo quanto previsto dall'art.2.1, sono inoltre esclusi i danni:
1) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
2) di scheggiatura o rigatura.
La garanzia vale fino a concorrenza del 3 per mille del valore assicurato per il fabbricato con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 20.000,00 ed è prestata per le lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia riguarda soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.
CODICE G441 - Eventi sociopolitici e ordigni esplosivi
La Società, a deroga dell’art. 2.1 Esclusioni della lettera c), si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato derivanti da:
eventi socio politici: da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Sono inoltre compresi gli altri danni diretti e materiali arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni avvenuti in occasione di furto o rapina, eccetto quelli causati dai ladri a fissi ed infissi previsti nella Clausola Speciale G444 – Guasti causati dai ladri a fissi ed infissi e furto dei medesimi.
Sono esclusi i danni:
- di furto;
- da imbrattamento;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
- diversi da incendio, esplosione e scoppio avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi;
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 500,00;
- sino alla concorrenza dell’80% delle somma assicurata.
Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi
La Società, a deroga dell’art. 1.1 Assicurazione del fabbricato lettera b) si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato stesso derivanti da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 500,00;
- sino alla concorrenza dell’80% delle somma assicurata;
42
Pagina 8 di Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
CODICE G442 - Eventi atmosferici grandine e sovraccarico neve
La Società si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato derivanti da:
eventi atmosferici, cioè da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
Sono compresi i danni di bagnamento:
- verificatisi all’interno del fabbricato (esclusi i danni al contenuto) purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;
- verificatisi a seguito di occlusione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell’acqua piovana causata da grandine o neve.
Sono esclusi i danni:
- subiti da serramenti, vetrate, lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari/fotovoltaici, cancelli, recinti e simili installazioni esterne, enti all’aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, sovraccarico di neve, valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate;
- causati da insufficiente deflusso dell’acqua piovana a meno che i danni non derivino da occlusione delle relative tubazioni e condutture di raccolta e deflusso causata da grandine o neve;
- a lastre di cristallo o vetro compresi specchi pertinenti ad ingressi, scale ed altri vani d’uso comune (compresi al cod.G440).
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 500,00;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata;
- con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per ogni sinistro e euro 5.000,00 per ogni annualità assicurativa per i danni di occlusione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana causata da grandine o neve.
La Società, a parziale deroga di quanto previsto nella garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 500,00;
- sino alla concorrenza del 3 per mille della somma assicurata per il fabbricato, con minimo di euro 3.000,00 e massimo di euro 20.000,00. Se in polizza viene indicato il codice FR02 il limite massimo di euro 20.000,00 si intende elevato a euro 40.000,00 fermo il limite minimo di euro 3.000,00.
Inoltre la Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal fabbricato derivanti da:
sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno del fabbricato (esclusi i danni al contenuto) sia a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso sia di bagnamento purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo. Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno tranne quelle realizzate in legno Lamellare incollato (UNI EN 14080) oppure in legno Microlamellare (UNI EN 14374).
Sono esclusi i danni:
- da gelo, valanghe o slavine;
42
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 9 di
- a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;
- previsti alla successiva estensione di garanzia codice SN02. Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 500,00;
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata.
La presente garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Se in polizza viene indicato il codice SN02, la Società a parziale deroga di quanto previsto nella garanzia Sovraccarico neve, risponde fino alla concorrenza del massimale di 5.000,00 euro per sinistro, dei danni materiali e diretti:
- di rottura di serramenti, vetrate, lucernari, quando il loro danneggiamento non sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di 500,00 euro. Rimangono comunque esclusi i danni subiti da tende, insegne e simili installazione esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
CODICE G443 - Fenomeno elettrico
La Società si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato derivanti da:
fenomeni elettrici, cioè da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica) che causino danni a macchine fisse ed impianti fissi posti al servizio del fabbricato.
Sono esclusi i danni alle resistenze elettriche ed alle fonti di luce e i danni dovuti ad usura o manomissione.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 250,00;
- sino alla concorrenza del 3 per mille della somma assicurata per il fabbricato, con minimo di euro 5.000,00 e massimo di euro 20.000,00.
CODICE G444 - Guasti causati dai ladri a fissi e infissi e furto dei medesimi
La Società si obbliga a indennizzare i guasti causati dai ladri a fissi ed infissi e furto dei medesimi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi e delle pertinenze esclusi i danni alle lastre, col massimo di euro 1.000,00 per sinistro e limite di euro 2.000,00 per annualità; se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia riguarda soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.
CODICE G445 - Furto di apparecchiature fonoaudiovisive
La Società si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali alle apparecchiature fono audiovisive, compresi i relativi accessori, trovantesi nelle singole unità abitative causati da Furto a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali:
a) violando le difese esterne mediante:
- furto con scasso purché gli autori del furto si siano introdotti nelle unità abitative violando le difese esterne mediante scasso dei mezzi di protezione e chiusura;
- furto con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali aventi le caratteristiche costruttive di cui alle Dichiarazioni del Contraente riportate in polizza;
- furto senza scasso purché gli autori del furto si siano introdotti nelle unità abitative mediante uso fraudolento di chiavi;
42
Pagina 10 di Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
- furto con uso di grimaldelli o di arnesi simili; qualora non venga accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali l’indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%;
- furto con scalata intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiosi;
- furto commesso a seguito di introduzione clandestina intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato e/o dei componenti il suo nucleo familiare, compresi i domestici, e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza di euro 300,00 per unità abitativa e euro 1.500,00 per anno assicurativo.
Il premio della garanzia è determinato in base al numero delle unità abitative dichiarate dal Contraente in polizza al momento della sua sottoscrizione, dove dovrà necessariamente essere riportato il numero totale delle unità abitative presenti nel fabbricato. Qualora all’insorgere di un sinistro il numero totale delle unità abitative dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 20% arrotondato all’unità superiore, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei loro familiari conviventi;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le apparecchiature elettroniche assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;
e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
CODICE G446 - Portavalori dell'amministratore
La Società indennizza l’Amministratore del Condominio dei danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione dei valori a seguito di:
- furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore dell’Amministratore;
- furto commesso con destrezza, limitatamente ai casi in cui l’Amministratore ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- rapina, sottrazione di valori mediante violenza alla persona o minaccia.
La copertura è valida unicamente in occasione dell’espletamento delle mansioni di Amministratore del fabbricato assicurato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari allo scoperto del 10% con il limite per sinistro di Euro 1.500,00 e per anno di Euro 10.000,00.
5 - FORMA DI ASSICURAZIONE
Art. 5.1 - Forma di assicurazione
L'assicurazione è prestata:
- per il Fabbricato a Valore intero;
42
- per il “Contenuto a Primo rischio assoluto delle singole unità abitative”, “Lastre condominiali", "Fenomeno elettrico”, “Grandine su fragili” e “Furto di apparecchiature fono audio visive” a Primo rischio assoluto.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 11 di
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE
1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - Responsabilità Civile fabbricato
La Società si obbliga, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua e dal rigurgito di fogna, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L’assicurazione comprende i danni imputabili alla proprietà delle aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, tranne i danni da abbattimento o potatura.
Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale per danni a cose, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.
Nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezione Incendio che colpisca il fabbricato assicurato, la Società risponde secondo le condizioni di assicurazione fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e comunque non oltre euro 2.500.000,00, per danni cagionati a terzi – compresi i condomini/locatari – ferma l’esclusione di cui all’art. 3.1 Fabbricati in condominio.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato, purché con lui conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
In deroga al suddetto punto b) l’amministratore del condominio e le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui alla lettera a) sono considerate terzi se il danno è causato senza dolo o colpa grave dell’amministratore stesso.
2. - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazione o demolizione;
b) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
c) da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
d) da furto;
e) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
g) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
h) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
42
Pagina 12 di Responsabilità civile Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
3. - CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 3.1 - Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall’assicurazione i danni risarcibili in base alle garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Danni da acqua al fabbricato.
Art. 3.2 - Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. f) la garanzia comprende anche i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o del maggior immobile del quale lo stesso forma eventualmente parte.
La presente estensione di garanzia viene prestata:
- fino a concorrenza di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni sinistro.
Art. 3.3 - R.C. personale amministratore
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dell’amministratore del fabbricato assicurato (sia egli un terzo o un condomino), per danni rientranti nell’oggetto dell’assicurazione di cui alla presente Sezione, o di cui alla Sezione Danni da acqua a terzi se operante, purché non causati da fatto doloso dello stesso.
I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano ad ogni effetto unici.
3. - CONDIZIONE PARTICOLARE SEMPRE OPERANTE
CODICE CS52
Conduzione parti comuni
Ad integrazione dell’art. 1.1 della presente Sezione la garanzia opera anche in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua e dal rigurgito di fogna, verificatosi in relazione alla conduzione delle parti comuni del fabbricato assicurato, come definite dall’art. 1117 cod. civ., nonché alla conduzione delle aree di pertinenza dello stesso, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, tranne i danni da abbattimento o potatura.
La presente garanzia si intende operante anche per l’eventuale quota a carico dei conduttori di locali del fabbricato.
Committenza lavori straordinaria manutenzione parti comuni fabbricato
Inoltre, a parziale deroga dell’art. 2.1, lett. a), la garanzia comprende la responsabilità civile imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione che abbiano per oggetto le parti comuni del fabbricato come definite dall’art. 1117 cod. civ..
42
Per i danni a persone la presente estensione opera a condizione che dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall’art. 583 del codice penale.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Responsabilità Civile - Pagina 13 di
L’estensione opera anche per i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sempre che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (e si tratti di persone diverse dal l’Assicurato stesso).
L’estensione opera a condizione che le imprese esecutrici siano in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Per i danni a cose la presente estensione opera fino a concorrenza di un limite massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di lavori comportanti ristrutturazioni o interventi sulle strutture portanti del fabbricato la presente estensione non opera per danni a cose.
Restano esclusi i danni da lavori di ampliamento, soprelevazione o demolizione.
Precisazioni
Per i danni a cose le garanzie di cui alla presente estensione operano con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200,00 per sinistro.
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 2.1 della presente Sezione per le garanzie di cui alla presente estensione sono esclusi i danni:
i) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
j) verificatisi dopo l’ultimazione dell’attività/lavori;
k) derivanti dall’uso di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
l) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.
4. - CONDIZIONE PARTICOLARE OPERANTE SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE DI CLAUSOLA SPECIALE
CODICE R153 - R.C. amministratore condominio
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al condòmino che svolga la funzione di amministratore del condominio assicurato nei termini di quanto previsto dall’art. 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a carico delle stesso da disposizioni amministrative o da regolamento condominiale.
La garanzia comprende:
a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all’affitto;
b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
c) multe, ammende, e sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio o ai suoi singoli condomini per errori imputabili all’amministratore.
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.
In caso di uno o più sinistri denunciati nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo risarcimento complessivo non potrà superare Euro 50.000,00.
Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
42
Pagina 14 di Responsabilità civile Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Non sono risarcibili i danni
a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c);
b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
c) relativi a risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stes dalle caratteristiche presentate;
d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e n pagamento dei premi di assicurazione;
e) che non attengano all’amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza;
f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall’amministratore e non derivantegli dalla legge.
42
Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Responsabilità Civile - Pagina di
si
el
15
SEZIONE C - DANNI DA ACQUA
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
SOTTOSEZIONE C1 - DANNI DA ACQUA AL FABBRICATO
Art. 1.1 - Rischio assicurato
La Società risponde, fino alla somma indicata in polizza per il fabbricato, dei danni diretti e materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento d’acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi, idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, nonché gli impianti idrici di raccolta e smaltimento dell’acqua piovana al servizio del fabbricato assicurato o del maggior fabbricato del quale lo stesso forma eventualmente parte.
La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia indicata in polizza. Si intendono operanti le esclusioni previste dall’art. 2.1. della Sezione Incendio.
SOTTOSEZIONE C2 - DANNI DA ACQUA A TERZI
Art. 1.2 - Rischio assicurato
La Società si obbliga, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per la Sezione Responsabilità Civile e a termini degli artt. 1.1 e 3.1 di tale Sezione, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di spargimento d’acqua verificatosi in relazione ai rischi di cui al precedente all’art. 1.1 Rischio assicurato.
La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia indicata in polizza.
La garanzia opera anche in conseguenza di spargimento d’acqua verificatosi a seguito di attività di pulizia delle parti comuni del fabbricato nonché delle aree comuni adiacenti di pertinenza dello stesso, compreso l’innaffiamento di quelle tenute a giardino, ed a seguito di conduzione dell’impianto centralizzato di distribuzione dell’acqua calda.
Si intendono operanti le esclusioni e le delimitazioni previste nell’art. 2.1 della Sezione Responsabilità Civile e nella clausola CS52 della Sezione Responsabilità Civile.
2. - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Esclusioni comuni alle sottosezioni C1 e C2
Per entrambe le sottosezioni della presente Sezione sono esclusi i danni causati da spargimento d’acqua avvenuto a seguito di:
- rottura causata da gelo;
- occlusione di tubazioni e condutture;
- rigurgito o traboccamento di fognature;
- mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte;
- umidità, stillicidio;
- derivanti da interruzione di attività.
Inoltre la Società non risponde dei danni al fabbricato:
- provocati da cedimento strutturale dello stesso salvo detto evento sia conseguenza diretta dello spargimento d’acqua avvenuto nei termini di cui all’art 1.1 della presente Sezione;
- provocati da cedimento o smottamento del terreno;
42
Pagina 16 di Danni da acqua Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Sono inoltre escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare o eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
3. - CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI IN POLIZZA SE RICHIAMATO IL RELATIVO CODICE DI CLAUSOLA SPECIALE
CODICE G126 - Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, nonché gli impianti idrici di raccolta e smaltimento dell’acqua piovana interni (murati) al servizio del fabbricato assicurato, risarcibile in base alla sottosezione Danni d’acqua al fabbricato, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Dette spese saranno risarcite fino alla concorrenza massima per ciascun sinistro dell’importo di euro 2.500,00 e, per anno assicurativo, dell’importo pari al 3 per mille della somma assicurata per ciascun fabbricato con il massimo di euro 20.000,00.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione:
- derivanti da gelo
- derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse;
- degli impianti idrici per irrigazione;
- di tutti gli impianti di pertinenza delle piscine.
La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia indicata in polizza.
La franchigia per questa estensione è cumulabile con quella pattuita per la garanzia di cui al precedente art.1.1.
CODICE R055 - Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas
La Società, inoltre, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dal servizio di pronto intervento dell’Azienda di distribuzione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle vigenti normative gli impianti al servizio del fabbricato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia pari a quella indicata in polizza per l’a estensione di garanzia G126 Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta con il limite di indennizzo di euro 1.200,00 per ogni sinistro e di euro 3.500,00 per ogni annualità assicurativa.
42
Qualora il servizio di pronto intervento dell’azienda di distribuzione, per qualsiasi motivo, accertata l’avvenuta richiesta di intervento da parte dell’Assicurato, non fosse intervenuto, è operante lo scoperto del 20% con il minimo pari alla franchigia della garanzia G126 Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta indicata in polizza, da applicare sull’importo indennizzabile fermo il limite di indennizzo per sinistro ed annualità assicurativa di cui sopra.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Danni da acqua - Pagina 17 di
CODICE G127 - Aumento limiti per le spese di ricerca e riparazione danni da acqua condotta
Le spese previste nella clausola G126 Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta della presente sezione saranno indennizzate fino alla concorrenza massima per ciascun sinistro dell’importo di Euro 5.000,00 e, per anno assicurativo, dell’importo pari al 3 per mille della somma assicurata per ciascun fabbricato con il massimo di euro 20.000,00.
CODICE SR99 - Ulteriori spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta
Ad integrazione di quanto previsto nella clausola G126 Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta, la Società rimborsa le spese per riparare e sostituire delle tubazioni e relativi raccordi degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta anche in assenza di danni materiali al fabbricato assicurato. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, necessariamente sostenute, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
Sono escluse le spese derivanti da:
- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro;
- osino alla concorrenza di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
CODICE G157 - Occlusione di tubazioni e condutture
A parziale deroga dell’art. 2.1 della presente Sezione, la Società risponde dei danni causati da spargimenti d’acqua, compreso il rigurgito di fognatura, verificatisi a seguito di occlusione di condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, nonché della fognatura fino al punto di connessione alla rete fognaria pubblica.
Sono comunque esclusi dalla presente estensione i danni causati da occlusione:
- delle tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell’acqua piovana salvo quanto previsto dalla clausola G442 Eventi atmosferici, grandine e sovraccarico neve della Sezione Incendio, se operante;
- della rete fognaria pubblica.
Ferma l’applicazione delle franchigie indicate in polizza per le garanzie di cui all’art. 1.1 e all’art 1.2 della presente Sezione.
Limitatamente alla garanzia di cui all’art. 1.1 il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per ogni sinistro e euro 5.000,00 per ogni annualità assicurativa.
CODICE G158 - Gelo
A parziale deroga dell’art. 2.1 della presente Sezione, la Società risponde dei danni causati da spargimento d’acqua verificatisi a seguito di rotture causate da gelo.
Ferma l’applicazione delle franchigie indicate in polizza per le garanzie di cui all’art. 1.1 e all’art 1.2 della presente Sezione. Limitatamente alla garanzia di cui all’art. 1.1 il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per ogni sinistro e euro 5.000,00 per ogni annualità assicurativa.
4. - CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
CODICE G160 - Danni da interruzione e sospensione di attività
A parziale deroga dell’art. 2.1 della presente Sezione, la Società si obbliga a risarcire i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.
42
Pagina 18 di Danni da acqua Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
La garanzia si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà più di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.
CODICE G161 - Danni alle cose nei locali interrati o seminterrati
A seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione la Società risponde dei danni subiti dalle cose che si trovano in locali interrati o seminterrati fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l’intero massimale.
In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con un minimo per sinistro pari alla franchigia indicata in polizza.
42
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Danni da acqua - Pagina 19 di
SEZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
Art. 1.1 - Incendio e garanzie accessorie Incendio
La Società risponde, nei limiti della somma assicurata riportata in polizza, fermi limiti di indennizzo, scoperti e
franchigie eventualmente previsti, dei danni diretti e materiali agli impianti – architettonicamente integrati o non integrati – fissati agli appositi sostegni, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati ed esistenti nell’ubicazione indicata in polizza, causati da:
a) incendio;
b) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
c) xxxxxxx, con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
d) implosione;
e) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate e corpi celesti, esclusi ordigni esplosivi;
f) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
g) urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato in transito sulla pubblica via od in aree ad essa equiparabili, nonché su aree anche private, purché siano di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato;
Inoltre la Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina discarica imposta dall’Autorità, i residui del sinistro; l’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini dell’art.1.1 Incendio e garanzie accessorie.
Eventi atmosferici
La Società si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali agli impianti assicurati derivanti da:
- eventi atmosferici, cioè da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
Sono compresi i danni di bagnamento:
- verificatisi all’interno del fabbricato (esclusi i danni al contenuto) purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;
- verificatisi a seguito di occlusione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell’acqua piovana causata da grandine o neve.
La Società non indennizza i danni provocati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata, penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- grandine salvo quanto previsto alla successiva garanzia Grandine;
- sovraccarico neve salvo quanto previsto alla successiva garanzia Sovraccarico neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.
42
Pagina 20 di Sezione Impianti Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del:
- 10% con il minimo di Euro 250,00 se impianto è architettonicamente integrato;
- 20% con il minimo di Euro 750,00 se impianto non è integrato e la cui somma assicurata sia inferiore o uguale ad Euro 10.000,00;
- 20% con il minimo di Euro 1.000,00 se impianto non è integrato e la cui somma assicurata sia superiore ad Euro 10.000,00.
Grandine
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da grandine.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del:
- 10% con il minimo di Euro 750,00 se la somma assicurata è inferiore o uguale ad Euro 10.000,00;
- 10% con il minimo di Euro 1.000,00 se la somma assicurata è superiore ad Euro 10.000,00;
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 40% della somma assicurata.
Sovvraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali e diretti da sovraccarico neve causati agli impianti assicurati da crollo totale o parziale del tetto del fabbricato su cui sono installati gli impianti stessi.
La Società non indennizza i danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorchè conseguente agli eventi di cui sopra.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 50% della somma assicurata.
La presente garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Eventi sociopolitici e dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da:
1. tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Legali rappresentanti, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori e dai componenti dei rispettivi nuclei familiari.
La Società, ferme le altre esclusioni previste all’Art. 3.1 della presente Sezione, non indennizza i danni:
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi;
- da imbrattamento;
- se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del:
- 10% con il minimo di Euro 250,00.
Ricorso terzi
42
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere -
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Impianti - Pagina 21 di
quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio che abbiano colpito gli impianti assicurati.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato, purché con lui conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
In deroga al suddetto punto b) l’amministratore del condominio e le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui alla lettera a) sono considerate terzi se il danno è causato senza dolo o colpa grave dell’amministratore stesso.
2. - FORMA DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Forma di assicurazione
L'assicurazione è prestata a valore intero.
3. - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 3.1 - Esclusioni
La società non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti del terreno, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) di fenomeno elettrico nonché a qualunque altra causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) dovuti a guasti meccanici in genere;
h) indiretti di qualsiasi genere.
4. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO
Art. 4.1 - Furto
La Società risponde, nei limiti del 50% della somma assicurata riportata in polizza, fermi limiti di indennizzo, scoperti e franchigie eventualmente previsti, dei danni diretti e materiali agli impianti causati da:
Furto all'interno del fabbricato
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da furto a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nel fabbricato contenente gli impianti assicurati mediante:
- furto con scasso purché gli autori del furto si siano introdotti nei locali contenenti gli impianti violando le difese esterne mediante scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali;
- furto con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali contenenti gli impianti;
- furto con uso di grimaldelli o di arnesi simili.
42
Pagina 22 di Sezione Impianti Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Qualora non venga accertata effrazione o scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali l’indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%;
Inoltre la Società indennizza i danni agli impianti in occasione di furto consumato o tentato compresi gli atti vandalici.
Furto all'esterno del fabbricato
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti causati da furto a condizione che:
a) i pannelli siano stabilmente ancorati al fabbricato;
b) siano rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore;
c) il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui gli impianti sono fissati.
La garanzia è prestata sul presupposto essenziale dell’adozione delle misure richieste e pertanto nessun indennizzo sarà dovuto in mancanza delle stesse.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00.
5. - FORMA DI ASSICURAZIONE
Art. 5.1 - Forma di assicurazione
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
6. - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 6.1 - Esclusioni
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei loro familiari conviventi;
d) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
7. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE FENOMENO ELETTRICO E GUASTI MACCHINE
Art. 7.1 - Fenomeno elettrico e Guasti macchine
La Società risponde nei limiti del 15% della somma assicurata dei danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da:
a) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine;
b) rotture meccaniche dovute a vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili, corpi estranei, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando e di controllo, automatismi di regolazione e di segnalazione.
42
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Impianti - Pagina 23 di
8. - FORMA DI ASSICURAZIONE
Art. 8.1 - Forma di assicurazione
L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
9. - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 9.1 - Esclusioni
La società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
d) causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti;
e) indiretti in genere, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
f) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore degli impianti assicurati.
Relativamente all’Art. 7.1 lettera a) la Società non indennizza i danni:
g) causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione; Relativamente all’Art. 7.1 lettera b) la Società non indennizza i danni:
h) causati da usura, deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, manutenzione e revisione;
l) ai moduli e componenti elettronici degli impianti assicurati (compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’utilizzo senza concorso di causa esterna.
10. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 10.1 - Responsabilità Civile
La Società si obbliga fino a concorrenza del minore tra il massimale della sezione RCT indicato in polizza ed Euro 1.500.000, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà degli impianti assicurati.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi fino a concorrenza del 20% del massimale per danni a cose, con il limite sopra indicato, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.
42
Pagina 24 di Sezione Impianti Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
11. - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 11.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazione o demolizione;
b) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
c) da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
d) da furto;
e) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
f) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
g) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali, industriali artigianali, agricole o di servizio;
i) da mancata produzione di energia da rivendere a terzi.
42
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Impianti - Pagina 25 di
SEZIONE TUTELA LEGALE
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Numero verde 000000000 – Fax (000) 0000000, xxxxxxxx@xxx.xx in seguito per brevità denominata DAS.
A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 – Assicurati e garanzie
Ai fini della presente Sezione per Assicurato si intende: il proprietario del fabbricato e gli eventuali condomini nonché l’amministratore del fabbricato o del condominio quando li rappresenti.
Se richiamato in polizza il codice KS52 sono considerati Assicurati anche i dipendenti della proprietà del fabbricato con mansioni di portiere, i conduttori di locali del fabbricato che svolgano attività inerenti alla conduzione delle parti comuni dello stesso, per sinistri occorsi nell’ambito di tale attività.
La Società assume a proprio carico in luogo dell’Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata in polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per assistenza giudiziale ed stragiudiziale relativa a vertenze:
- che coinvolgano la proprietà del fabbricato assicurato;
- se richiamato in polizza il codice KS52, anche conseguenti ad un sinistro avvenuto a seguito della conduzione delle parti comuni del fabbricato medesimo come definite dall’art. 1117 cod. civ.;
a condizione che tali vertenze rientrino tra quelle elencate all’articolo 1.2 (Vertenze assicurate) e non siano escluse dall’art. 2.1 (Esclusioni) della presente Sezione.
Sono comprese le vertenze relative alle aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, tranne i danni da abbattimento o potatura.
Tali spese sono esclusivamente
- le spese per l’intervento di un legale; nel caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l’Assicurato potrà avvalersi dell’ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all’Autorità giudiziaria estera competente;
- le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell’Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative svolte da un incaricato dell’Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).
Art. 1.2 – Vertenze assicurate
La garanzia è operante esclusivamente per:
42
Pagina 26 di Sezione Tutela Legale Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
a) vertenze relative a danni che l’Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell’Assicurato;
c) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del proprietario del fabbricato da propri dipendenti con mansioni di portiere;
d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato;
e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze ai Decreti Legislativi n° 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (“Privacy”), con esclusione dei procedimenti dinanzi al Garante;
f) procedimenti civili o penali nei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito;
g) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall’Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture; per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000,00.
h) se richiamato in polizza il codice KS52 vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell’Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi, diversi da quelli assicurativi, inerenti alle parti comuni del fabbricato, qualora il valore della vertenza superi euro 2.500,00; per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del sinistro con un minimo di euro 1.000,00. Sono, altresì, comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all’arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, permanendo l’esclusione per i casi di ricorso all’arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.
2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
a) vertenze tra condomini, tra conduttori, tra conduttori e condomini nonché tra questi e l’amministratore del condominio;
né per vertenze e procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:
b) imputazioni per fatto doloso dell’Assicurato;
c) materia contrattuale (salvo quanto previsto dall’art. 1.2 - Vertenze assicurate) nonché recupero di crediti;
d) diritto tributario e fiscale;
e) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d’autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
f) rapporti fra soci e/o amministratori;
g) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
h) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento da qualunque causa determinato (salvo quanto previsto dall’art. 1.2, lett. g));
i) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
j) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte;
k) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
l) diritto amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 1.2, lett. e);
m) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, fatta eccezione per le vertenze di cui all’art. 1.2, lett. c), relativamente alle quali la garanzia esplica effetto ad esclusivo favore del Contraente;
n) liquidazione di azienda e procedure concorsuali o di amministrazione controllata.
42
Si intendono infine escluse dalla garanzia le procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall’art. 1.2, lett. h) se operante.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Tutela Legale - Pagina 27 di
Art. 2.2 – Operatività della garanzia
L’Assicurazione opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi, che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica, in sede penale, con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l’inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.
Relativamente alla garanzia di cui all’art. 1.2 (Vertenze assicurate), lett. c), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.
In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. b), nel caso la presente polizza ne sostituisca un’altra con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest’ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.
Art. 2.3 – Estensione territoriale
Per le vertenze di natura contrattuale la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0. XXNDIZIONI PARTICOLARI
Art. 3.1 - Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile
Nel caso sia attiva la Sezione Responsabilità Civile o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile stipulato dagli Assicurati e che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Sezione, quest’ultima opererà ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione coperture di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
In particolare, le garanzie di cui alla presente Sezione esplicheranno effetto solo qualora sia cessato l’interesse dell’Assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all’art. 1917, 3° comma del Codice Civile.
4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
42
Pagina 28 di Sezione Tutela Legale Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx, oppure
• per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx. X documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l’Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 4.2 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all’art. 4.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale” , DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 4.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
42
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Tutela Legale - Pagina 29 di
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai primi due tentativi.
DAS non è responsabile dell’operato di legali e consulenti tecnici.
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 4.3 - Liquidazione del danno
DAS provvederà - per conto della Società - a liquidare, nei limiti dell’operatività della garanzia assicurativa prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto, tutte le somme a carico dell’Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l’attività professionale svolta in favore dell’Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.
La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società e/o DAS non sono tenute a corrispondere anticipi all’Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.
In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell’altra parte, saranno a carico della Società, dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, fino a concorrenza dell’indennizzo assicurativo pagato.
42
Pagina 30 di Sezione Tutela Legale Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
SEZIONE "ASSISTENZA QUI GENERALI"
1 DEFINIZIONI SPECIFICHE
Struttura Organizzativa È la struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.
Parti comuni Le parti del fabbricato indicate nell’art. 1117 Cod. Civ.
Abitazione/Ufficio La dimora, abituale o non abituale, oppure l’ufficio, o studio, dell’Assicurato situati nel fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza.
Assicurato - per i rischi relativi alle Parti comuni: il proprietario del fabbricato nonché gli eventuali condomini e, per loro conto, l’amministratore del fabbricato o del condominio;
- per i rischi relativi ad Abitazioni/ufficio: la persona che dimora o utilizza come ufficio una unità immobiliare del fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza e che abbia attivato l’assicurazione di cui alla presente sezione nei modi previsti dall’art. 3.7.
Prestazioni Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A.
Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato e che rientra nei termini di polizza.
2 RISCHI PARTI COMUNI (SEMPRE ASSICURATI)
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Art. 2.1 Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni delle parti comuni del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 2.2 Invio di un fabbro per interventi di emergenza
42
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Assistenza - Pagina 31 di
- rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile l’entrata al fabbricato assicurato attraverso le porte di accesso dall’esterno;
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso dall’esterno del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita;
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 2.3 Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico del fabbricato assicurato originatosi nel tratto comune (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini) – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Non danno luogo alla prestazione:
- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Art. 2.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico del fabbricato assicurato originatosi nel tratto comune (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini) – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Non danno luogo alla prestazione:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.
3. RISCHI ABITAZIONI/UFFICI (ASSICURATI SE LA COPERTURA È ATTIVATA NEI MODI PREVISTI DAL SUCCESSIVO ART. 3.7)
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Art. 3.1 Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un
42
Pagina 32 di Sezione Assistenza Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 3.2 Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato;
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita;
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 3.3 Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Non danno luogo alla prestazione:
- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Questa garanzia opera anche per i magazzini e garages di pertinenza dell’abitazione/ufficio purché situati nel fabbricato.
Art. 3.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Non danno luogo alla prestazione:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.
Questa garanzia opera anche per i magazzini e garages di pertinenza dell’abitazione/ufficio purché situati nel fabbricato.
42
Art. 3.5 Invio di un sorvegliante
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Assistenza - Pagina 33 di
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato, si renda necessaria la vigilanza dell’abitazione/ufficio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di vigilanza.
Art. 3.6 Rientro anticipato
Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino danni all’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato tali da rendere necessario il rientro anticipato dell’Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l’Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
L’Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato.
Art.3.7 Attivazione delle garanzie di assistenza abitazioni/uffici
Le persone, che dimorano o utilizzano come ufficio/studio una unità immobiliare del fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza, hanno facoltà di attivare le garanzie previste dalla presente Sezione presentandosi presso l’Agenzia di Generali Italia indicata in polizza e fornendo i dati necessari.
Tale facoltà è esercitabile esclusivamente in corso di efficacia dell’assicurazione.
L’efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione decorre dalle ore 24 del giorno di rilascio del certificato di assicurazione e cessa alla scadenza della polizza oppure, se antecedente, alla data di cessazione dell’utilizzo, come dimora o ufficio/studio, di qualsivoglia unità immobiliare del fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza.
L’esercizio di tale facoltà non comporta alcuna variazione del premio di polizza.
4. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Art. 4.1 Richiesta di assistenza
L’Assicurato, all’atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova.
Ciascuna prestazione di assistenza è fornita non più di tre volte per anno assicurativo.
Art. 4.2 Modalità per la richiesta di assistenza
L’Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al seguente numero verde:
000 000 000
(numero nero 02 58286 701)
Qualora si trovi nell’impossibilità di telefonare, l’Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:
a) il tipo di assistenza di cui necessita;
42
Pagina 34 di Sezione Assistenza Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
b) nome e cognome;
c) numero di polizza preceduto dalla fascia tessera GGFB;
d) indirizzo del luogo in cui si trova;
e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza.
I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.
La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato, pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell’apposita Informativa.
Art. 4.3 Colpa grave
A deroga di quanto disposto dall’art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l’assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 4.4 Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 4.5 Limiti delle prestazioni
Le prestazioni non sono dovute per eventi:
a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) determinati da dolo dell’Assicurato;
42
e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Sezione Assistenza - Pagina 35 di
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMUNI A PIÙ SEZIONI
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO, ALLA SOTTOSEZIONE DANNI DA ACQUA AL FABBRICATO E AGLI ART. 1,4 E 7 DELLA SEZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce ed i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Nell’ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto l’obbligo riguarda esclusivamente la dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate sottratte o danneggiate.
Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non distrutte, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all’indennizzo.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato:
a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure
b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
42
Pagina 36 di Condizioni Comuni Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Art. 4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1;
c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 6;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale.
I risultati delle valutazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 5 - Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area.
Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa comprende anche le relative quote di proprietà comune.
Art. 6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Fabbricato
Premesso che:
1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area;
2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto
1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Resta però convenuto che l’ammontare del danno non potrà mai superare il doppio del valore che i locali avevano al momento del sinistro. Inoltre il supplemento di indennizzo determinato dalla differenza tra valore a nuovo e valore al momento del sinistro, verrà corrisposto solo una volta avvenuta la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo casi di comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Contenuto delle singole unità abitative, lastre, fenomeno elettrico, furto di apparecchiature fono audiovisive
L’attribuzione del valore che le cose assicurate-illese, danneggiate, distrutte o sottratte- avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo il seguente criterio:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L’ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate, deducendo il valore di eventuali residui.
42
Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Condizioni Comuni - Pagina 37 di
Impianti solari termici e impianti fotovoltaici
Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri:
si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato.
L’ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o massimale della polizza, nel seguente modo:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione (danno parziale), oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione (danno totale). Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione (danno totale), la seguente determinazione del danno riguarda solo impianti e apparecchi funzionanti ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro tre anni dalla data di installazione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro dodici mesi dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia sempreché non ne derivi aggravio per la Società.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a) e al punto b) si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come in 3), diminuito dell'importo stimato come in 4).
Inoltre un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo dell’impianto equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento o quando coinvolge la totalità dei beni presenti all’esterno del fabbricato.
La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 7 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte in base ai criteri esposti al precedente art. 6 il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime.
Art. 8 - Limite massimo d'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato nei termini di cui sopra sempre che dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi previsti dall’art. 2.1 lett. e) della Sezione Incendio.
42
Pagina 38 di Condizioni Comuni Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Art. 10 - Recupero cose rubate
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E ALLA SOTTOSEZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA A TERZI E ALL’ART. 10 DELLA SEZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Art. 12 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.
Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
42
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Condizioni Comuni - Pagina 39 di
Art. 14 - Limiti di indennizzo
Con riferimento ai limiti indicati in polizza:
- il “Massimale per sinistro” è il limite massimo di indennizzo complessivo per ciascun sinistro;
- il “Massimale per persona” è, nell’ambito del “Massimale per ogni sinistro”, il limite di indennizzo per i danni liquidati in relazione a ciascuna persona che abbia subito lesioni corporali o sia deceduta;
- il “Massimale per danni a cose” è, nell’ambito del “Massimale per ogni sinistro”, il limite di indennizzo per i danni a cose e animali relativi a tutte le persone danneggiate.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest’ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 15 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
42
Pagina 40 di Condizioni Comuni Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005
– Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 16 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 17 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazioni degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 18 - Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni dell’Assicurato alla Società
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.
Qualora, all’insorgere di un sinistro, venisse riscontrato che le dichiarazioni per le quali si è beneficiato di una riduzione del premio non dovessero corrispondere al reale stato delle cose, l’indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 19 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza le Parti, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, possono recedere dall’assicurazione dandone avviso all’altra Parte. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.
In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa all’Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
42
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Condizioni di assicurazione
Edizione 01.06.2017 Condizioni Comuni - Pagina 41 di
Art. 20 - Difesa dall’inflazione - Indicizzazione e parziale deroga alla regola proporzionale
Somme assicurate, massimali e premio sono collegati all’indice generale nazionale ISTAT del costo di ricostruzione di un fabbricato residenziale.
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di agosto dell’anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
Si conviene che, a parziale deroga degli artt. 7 e 12, la regola proporzionale ivi prevista non si applica qualora il “valore a nuovo” del fabbricato assicurato non superi del 10% il relativo valore indicato in polizza. Qualora detto limite risulti superato, la regola proporzionale vale per l’eccedenza.
È in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare in futuro all’adeguamento - che peraltro si applicherà almeno per 4 volte – inviando raccomandata all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali e premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento e riprenderanno vigore i sopracitati artt. 7 e 12.
Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante inserendo in polizza, tra i “codici di clausole speciali” il codice A343.
Art. 21 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente modello o dalla polizza, di cui il presente modello forma parte integrante, valgono le norme di legge.
42
Pagina 42 di Condizioni Comuni Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione