Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Romagna Sede di Rimini
8) Schema di Contratto
Progettisti:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx: Geom. Xxxxxxx Xxxxxx: Geom. Xxxx Xxxxxx:
Collaboratori:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx:
Rag. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx:
VISTO:
Il Responsabile P.O. Lavori Pubblici, Rischio Idraulico Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx:
Il Responsabile del Servizio Xxx. Xxxxx Xxxxxxx:
ad uso interno PC
ANNO
NUMERO
Classif.
INDICE
LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUMERO SUB
5685 |
2017 | 247 |
Fasc.
OPERE:
IDRAULICHE
2E8G001 - 264/02-1 - FIUME USO - Sistemazione idraulica e
LAVORI: valorizzazione ambientale del Fiume Uso - 1° stralcio - 1° e 2° lotto -
CUP E43B02000010001 - perizia di completamento I e II lotto
IMPORTO PERIZIA: EURO 1.586.000,00
REGIONE XXXXXX XXXXXXX
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA ROMAGNA SEDE DI RIMINI
Codice Fiscale 80062590379 CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di:
2E8G001 – 264/02-1 - FIUME USO – Sistemazione idraulica e valorizzazione ambientale del Fiume Uso – 1° Stralcio – 1° e 2° lotto - CUP E43B0200010001.
Perizia di completamento 1° e 2° lotto - CIG 706943497B.
Importo perizia di completamento € 1.586.000,00 oneri sicurezza ed IVA inclusa.
Lavori a base d’asta | € 1.290.704,95 |
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 9.295,05 |
Totale lavori in appalto | € 1.300.000,00 |
Importo di aggiudicazione compresi oneri della sicurezza | € |
Tra i Signori:
- Xxx. XXXXX XXXXXXX, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Regione Xxxxxx-Romagna, codice fiscale 80062590379, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m. e n.702 del 16/05/2016;
e
- Sig. , C.F , nato a
( ) il , in qualità di e Legale Rappresentante dell'Impresa
con sede legale in ( ), Via n. , iscritta al Registro
Imprese CCIAA - Camera di Commercio di , REA n.
, C.F.
, Partita IVA
, di seguito nel
presente atto denominata semplicemente "appaltatore" o “impresa aggiudicataria”;
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n.
del
si è provveduto ad
approvare il progetto esecutivo dell’intervento sopracitato, autorizzando l’avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe e fissando la procedura ordinaria quale metodo di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 5072016, per un importo dei lavori da affidare pari ad
€ 1.300.000,00, di cui € 1.290.704,95 per lavori a base d’asta ed € 9.295,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in seguito alla procedura ordinaria, con verbale di proposta di aggiudicazione del e con determinazione dirigenziale di aggiudicazione efficace n. del , i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore per l’importo netto di € , comprensivo di € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al ;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.
Articolo 2. Documenti integrativi del contratto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
3. Ai sensi dell’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a € .
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A..
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.
2. I lavori verranno consegnati a seguito della determinazione di efficacia dell’aggiudicazione.
ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto:
2. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 3, e dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, e l’appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi per la durata di giorni 718 (settecentodiciotto) naturali e consecutivi.
4. L’esecuzione dei lavori dovrà seguire le previsioni del cronoprogramma contabile nel quale è stabilito che entro il 31/12/2017 dovranno essere eseguite lavorazioni per un totale di € 350.000,00 sull’importo contrattuale al lordo dell’IVA di legge. Articolo 6. Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari (dallo 0,3 all’1 coerenza con art.16 del Capitolato) all’1 per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto previsto all’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
4. Non si darà luogo al premio di accelerazione.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. In applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della loro redazione.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
5. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
6. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
7. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
8. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 7.
9. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
10. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
11. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) gli attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) il passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigilanza fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) l’esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto;
l) l’adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. , abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Qualora per qualsiasi motivo l’appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all’appaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
7. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
8. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 16 e seguenti del presente contratto.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore, previa garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto d’appalto, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Sull’importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 290.000,00 per il primo S.A.L. ed Euro 200.00,00 per i successivi S.A:L., comprensivi della relativa quota di oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
4. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.
n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, sono così stabiliti:
- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni decorrenti dall’adozione di ogni Stato d’Avanzamento dei Lavori, come previsto al comma 1 dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni mediante richiesta di emissione del mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Ufficio Fatturazione Elettronica;
- il certificato di regolare esecuzione, ove previsto, è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori;
- il certificato di collaudo, ove previsto, è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori;
- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal’importo minimo di cui al comma 3.
6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l’avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC), in applicazione del comma 3 dell’art.113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
7. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all’atto del pagamento della rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (non è dovuta nel caso di certificato di regolare esecuzione) o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, in applicazione del comma 6 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
9. La garanzia fiseiussoria di cui al precedente periodo deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costiutiti dai 6 mesi ex art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m., più 24 mesi, ex comma 3 secondo periodo, e 2 mesi ex terzo periodo, della stessa disposizione) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere
prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito, o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
11. Il Servizio Gestione della Spesa regionale della Regione Xxxxxx-Romagna provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015, ad effettuare il versamento dell’IVA direttamente all’erario in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).
12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: XSTBX1. Il Codice di Impegno è
.
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori, per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento ai sensi di legge, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.
Articolo 14. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell’art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’impresa aggiudicataria;
n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici.
2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.
3 Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 15. Controversie.
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. in materia di accordo bonario.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la
materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, in applicazione del comma 6-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l’art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6, e dall'art. 105, commi 9, 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
3. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m. l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e
per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.
4. L'appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
6. E’ stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa aggiudicataria in corso di validità.
Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.
1. L’appaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d’appalto, è soggetto agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla D.G.R. n. 966/2014.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
- rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) si applicano le seguenti disposizioni:
1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
- non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, si applicano le seguenti disposizioni:
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto
3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori nomini il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa - non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, si applicano le seguenti disposizioni:
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 19. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In materia di responsabilità si rimanda a quanto fissato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell’appaltatore, se non nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..
Articolo 20. Garanzia definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) con polizza fideiussoria n.
con sede legale a
del
, Agenzia di
, rilasciata da
,
per l'importo di € 50/2016 e s.m..
nel rispetto di quanto fissato all’art.103 del D.Lgs. n.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. e s.m.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.
5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere all’appaltatore l’adeguamento della data di scadenza della garanzia.
6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l’integrazione quando l’aumento dell’importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un' assicurazione per danni di cui al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. del rilasciata da di , - Agenzia di , per i seguenti importi: Partita 1 – Opere € ; Partita 2 - Opere Preesistenti
€ ; Partita 3 - Demolizione/sgombero € .
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di € (minimo € 500.000,00 – massimo
€ 5.000.000,00), con un limite per sinistro di identico importo..
4. L’appaltatore si accolla, in via esclusiva, l’obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l’assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell’appaltatore.
5. Ai sensi dell’art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la polizza RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall’aggiudicazione. Articolo 22. Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. L’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge 163/2010.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
5. L'appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.
6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della dell’Amministrazione contraente e della Prefettura territorialmente competente.
7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 502016 e s.m., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136.
Articolo 23. Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.
1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a
decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono allegati del contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
- Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);
- Cronoprogramma ex art. 40 D.P.R. 207/2010, che si allega sotto la lettera C).
2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- Capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;
- Elaborati grafici progettuali;;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazione di calcolo strutturale;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);
- Eventuali proposte integrative al PSC;
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Computo estimativo metrico (ex art. 32 comma 14-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.);
- Polizze di garanzia;
- Patto d’integrità approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30/06/2014.
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, cisì come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, c. 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m..
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art.62 del R.D. 827/1924.
2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.
4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
5. L’imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.
6. Per effetto del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Rimini presso gli uffici comunali.
Articolo 27. Efficacia del contratto.
1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.
2. Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
L’APPALTATORE
( )
documento firmato digitalmente
Per il Servizio Area Romagna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Xxx. Xxxxx Xxxxxxx)
documento firmato digitalmente