APPALTO DI LAVORI PRIVATI
Curia Mercatorum
Centro di mediazione ed arbitrato
Associazione Riconosciuta
Contratto-tipo di
APPALTO DI LAVORI PRIVATI
Il presente volume è stato realizzato dalla Camera di Commercio di Treviso
Indice
Presentazione | Pag. | 5 | |
Capitolo I | Disposizioni generali | Pag. | 7 |
Capitolo II | Obblighi e oneri delle parti | Pag. | 11 |
Capitolo III | Corrispettivo e pagamento | Pag. | 17 |
Capitolo IV | Durata dei lavori | Pag. | 19 |
Capitolo V | Rappresentanza delle parti | Pag. | 23 |
Capitolo VI | Esecuzione dei lavori | Pag. | 27 |
Capitolo VII | Verifica dei lavori | Pag. | 31 |
Capitolo VIII | Garanzie | Pag. | 35 |
Capitolo IX | Disposizioni finali | Pag. | 37 |
PRESENTAZIONE
Il presente contratto-tipo è frutto del “Progetto nazionale per la divulgazione di contratti-tipo e verifica della presenza di clausole inique nei contratti per i consumatori” promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Isdaci (Istituto scientifico per l’arbitrato e il diritto commerciale).
Al progetto hanno aderito numerose Camere di commercio e, grazie alla collaborazione sia a livello locale che nazionale di alcuni fra i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate, sono stati realizzati 13 contratti-tipo e 5 pareri condivisi a livello nazionale.
In questo modo si è inteso rendere più omogenei i risultati delle attività che le Camere di Commercio hanno svolto e continuano a svolgere nell’ambito della regolazione del mercato in attuazione della Legge n. 580/1993, con lo scopo di favorire una concorrenza corretta tra le imprese e tutelare in maniera sempre più adeguata i consumatori nell’interesse generale dell’economia.
Inoltre le Camere coinvolte hanno potuto approfondire specificità ed esigenze legate ai contesti territoriali di riferimento.
Da qui la scelta, per la Camera di Commercio di Treviso e Curia Mercatorum, di predisporre un contratto-tipo su “Appalti di lavori privati” relativo ad un settore economico che rappresenta un punto di forza per la nostra provincia.
Un ringraziamento particolare va al Prof. Avv. Xxxxx Xxxxx, noto professionista e docente universitario, Presidente della Commissione Contratti di Curia Mercatorum e all’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx di Treviso, che hanno con particolare impegno curato la redazione del presente contratto.
E’ infine da sottolineare il prezioso apporto di Curia Mercatorum per la fase di studio e di coordinamento dei lavori.
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Presidente della Camera di Commercio di Treviso
e di Curia Mercatorum
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CONTRATTO – TIPO
PER L’APPALTO DI LAVORI PRIVATI
Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Tra (1)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Committente(2)
e
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Appaltatore
premesso
- che il Committente ha la giuridica disponibilità ai fini del presente contratto, essendone …………..(3), dell’immobile…………….sito in censito
al così di seguito descritto;
- che il Committente intende affidare all’Appaltatore lavori di
………………………………………………………………………………………;
- che l’Appaltatore dichiara di possedere le capacità tecniche e organizzative per eseguirli a regola d’arte;
1 In questa prima parte dovranno essere inserite in modo completo le generalità dei contraenti comprensive di residenza, luogo e data di nascita, cod. fiscale per le persone fisiche; denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione al Registro delle Imprese, capitale sociale versato, cod. fisc. e partita IVA, generalità del legale rappresentante per le persone giuridiche.
2 Va sottolineato che nell’ipotesi in cui il Committente sia un consumatore la dichiarazione di residenza e domicilio verrà utilizzata per individuare la competenza dell’Autorità Giudiziaria in caso di controversia ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma secondo, D. Lgs. 206/2005.
3 Va specificato se si tratta di proprietà o altro titolo idoneo.
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si conviene quanto segue
ART. 1. OGGETTO E GARANZIE
1. Le premesse fanno parte integrante di questo accordo.
2. Il Committente affida all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori descritti nella documentazione tecnico – amministrativa allegata a questo accordo come qui di seguito precisati e/o circoscritti (4)
3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell’intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell’Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati (5).
4. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata (6) al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico–organizzative e economico– finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.
ART. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’APPALTO
1. L’appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico – amministrativa qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti (7):
🞎 l’offerta dell’Appaltatore;
🞎 il computo metrico dei lavori;
🞎 gli elaborati grafici progettuali e illustrativi;
🞎 la relazione geologica, la relazione geotecnica, gli esiti delle indagini eventualmente eseguite;
4 Devono essere indicati in questa sede tutti riferimenti del titolo abilitativo.
5 La disposizione assume particolare rilevanza. Deve esserci un’effettiva verifica dello stato e della disponibilità delle aree. Spesso si verificano situazioni in cui è materialmente impossibile o assai disagevole e oneroso l’accesso al cantiere.
6 Si veda anche quanto disposto dal successivo art. 5, comma 2, nell’ipotesi in cui non siano ancora stati rilasciati i titoli autorizzativi.
7 L’elenco indica la documentazione maggiormente utilizzata nella prassi che potrà essere integrata o circoscritta a seconda dei casi (potranno essere selezionate le caselle che interessano).
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🞎 gli elaborati tecnici esecutivi, strutturali e impiantistici (salvo integrazioni che il Committente si impegna a fornire entro la data di consegna dei lavori);
🞎 il programma dei lavori;
🞎 la documentazione attestante l’avvenuta caratterizzazione analitica delle rocce e terre da scavo interessate dai lavori fatta eseguire dal Committente;
🞎 copia delle denunce di inizio attività e/o permessi di costruire e ogni altra autorizzazione necessaria per l’esecuzione dei lavori;
🞎 il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori;
🞎 la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto;
🞎 il Capitolato Speciale d’Appalto;
🞎 il Piano Operativo di Sicurezza;
🞎 …………………………………………………………………………......
ART. 3 FORMA DELL’APPALTO
1. L’appalto si intende affidato e accettato a (8) …......................................................
2. Nel caso di determinazione del prezzo “a corpo” sono compresi nel costo globale le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant’altro necessario per eseguire compiutamente i lavori. Non assumono pertanto rilevanza le quantità delle singole lavorazioni indicate nel progetto.
3. Nel caso di determinazione del prezzo “a misura” ad ogni categoria di lavori verranno applicati i costi indicati nell’offerta dell’appaltatore, secondo le modalità di misurazione previste nel successivo art. 25 del presente contratto.
4. In ogni caso, sia per appalti a corpo che per appalti a misura, i prezzi impiegati sono al netto degli oneri per la sicurezza che sono evidenziati separatamente, nella misura indicata al successivo art. 8, nella documentazione tecnico – amministrativa allegata.
8 Va specificato se l’affidamento sia a corpo o a misura.
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ART. 4 CESSIONE E SUBAPPALTO
1. E’ vietata, a pena di risoluzione del contratto, la cessione anche parziale, sotto qualsiasi forma, del contratto d’appalto, salva l’approvazione del Committente il quale, in quest’ultimo caso, potrà comunque dichiarare di non liberare il cedente da responsabilità.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori (9)
3.Ulteriori subappalti di lavori, sia ad opera dell’Appaltatore che ad opera di un subappaltatore, dovranno essere specificatamente autorizzati per iscritto dal Committente. In mancanza dell’autorizzazione scritta del Committente il subappalto sarà considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., inadempimento grave in danno del Committente, il quale potrà agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno.
4. L’Appaltatore è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti del Committente.
5. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato ad esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, primo comma c.c.; a tale fine l’Appaltatore si impegna ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
6. Il subappalto, ove autorizzato, rimarrà un rapporto obbligatorio interno tra Appaltatore e subappaltatore. L’appaltatore resta responsabile verso il Committente della regolarità delle opere, prestazioni e forniture subappaltate. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
7. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
9 Le parti possono anche prevedere il divieto assoluto di subappalto, con conseguente responsabilità per risarcimento del danno in capo all’Appaltatore che contravvenga a tale divieto.
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Capitolo II
OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI
ART. 5 OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE
1. Sono a carico del Committente, oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto:
a) l’integrazione, ove necessario, degli allegati progettuali, con un grado di affinamento tale da consentire all’Appaltatore l’immediata lettura degli elaborati e la cantierabilità dell’opera, con particolare riferimento alla tipologia, forma, qualità e dimensione di ogni elemento progettuale;
b) l’Imposta sul Valore Aggiunto sui corrispettivi d’appalto;
c) tutte le pratiche di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi, ivi compresi i costi economici e la sottoscrizione dei documenti necessari all’ottenimento di permessi e autorizzazioni connessi all’occupazione di suolo pubblico o di area condominiale o di terzi privati, necessari per l’installazione del cantiere. In relazione a ciò, l’Appaltatore dovrà avere cura di indicare tempestivamente al Committente la necessità di ottenere eventuali/particolari autorizzazioni al fine di poter iniziare e/o proseguire i lavori (10).
2. Nell’eventualità che, al momento della sottoscrizione del presente accordo, il Committente dichiari di non avere ancora ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per poter dare avvio ai lavori, egli sarà tenuto a procurarle e a darne immediata notizia all’Appaltatore entro un termine ragionevole e comunque non superiore a…………………….. oltre il quale l’Appaltatore avrà la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta da inviare al Committente a mezzo raccomandata
A.R. . Inoltre, nell’ipotesi che l’obbligo non sia adempiuto per causa imputabile al Committente, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere all’Appaltatore una penale di
€……………………………………………………………………..(11)
10 La disposizione prevede che vi sia una collaborazione tra l’Appaltatore e il Committente in merito alla necessità di ottenere particolari autorizzazioni di cui spesso il Committente, soprattutto nel caso in cui non venga nominato un Direttore dei Lavori, non è neppure a conoscenza (esempi: autorizzazioni per mantenimento in cantiere di serbatoi per conservazione del cemento, del gesso, della calce).
11 Questa disposizione, nell’ipotesi in cui il contratto d’appalto veda quale parte un consumatore, dovrebbe essere oggetto di trattativa onde evitare che per la misura della penale, la clausola rischi di essere vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. F del D. Lgs 206/2005.
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3. Nell’ipotesi che operino in cantiere soggetti estranei alle maestranze dell’Appaltatore, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con l’Appaltatore per non creare ostacolo o pregiudizio all’attività dell’Appaltatore stesso e per non causare situazioni di pericolo o danno per l’Impresa appaltatrice. In ogni caso, i soggetti estranei alle maestranze dell’Appaltatore non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere dell’Appaltatore se non previa espressa autorizzazione, e previa determinazione delle modalità di utilizzo, da parte dell’Appaltatore.
ART. 6 OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
1. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
a) l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, come specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto, e l’adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche nella predisposizione del cantiere;
b) salva diversa pattuizione contrattuale, tutti i materiali, la manodopera, i trasporti, i noli e quant’altro necessario per la compiuta esecuzione dei lavori inclusi gli oneri di personale e mezzi d’opera per i necessari tracciamenti e misurazioni;
c) l’elaborazione della contabilità in contraddittorio col Direttore Lavori (12);
d) l’assistenza al Collaudatore;
e) la predisposizione e il mantenimento del cantiere adeguatamente attrezzato, nonché la gestione in generale del cantiere stesso, dell’opera in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati; l’installazione di baracche, uffici, spogliatoi, servizi igienici necessari al cantiere, conformemente alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
f) la predisposizione del progetto per l’elevazione dei ponteggi, se richiesto dalle norme di legge; l’elevazione e il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio ed asporto nonché la realizzazione di un impianto di illuminazione notturna e/o di un sistema
12 Cfr. nota 32 in relazione ai compiti e poteri affidati al Direttore dei Lavori.
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d’allarme finalizzati a scoraggiare i furti con l’utilizzo dei ponteggi stessi o ancora mediante 13;
g) le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o da qualunque organo pubblico competente;
h) astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti ,
mentre restano a carico del Committente gli oneri economici e le spese per il trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti (14);
i) provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall’Ente proprietario della strada.
2. L’Appaltatore si impegna altresì:
a) a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs 81/2008;
b) a redigere e fornire il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in concomitanza con il verbale di consegna dei lavori di cui all’art. 12, comma 4, del presente contratto;
c) a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
d) a predisporre e mettere a disposizione il Giornale dei Lavori aggiornato ove saranno riportati dati, elementi ed eventi significativi inerenti i lavori in corso e utili per la gestione del contratto d’appalto. Detto Giornale sarà sottoposto al Direttore dei Lavori (15) ad ogni visita in Cantiere per presa visione e sottoscrizione con eventuali annotazioni;
e) a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
f) a predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
13 Le parti potranno prevedere a loro discrezione il tipo di sistema volto a scoraggiare i furti anche indicando modalità alternative rispetto a quelle suggerite.
14 Le parti decideranno come disciplinare gli oneri economici per il trasporto e lo smaltimento e trattamento delle varie tipologie di rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
15 Cfr. nota 32.
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g) a provvedere al servizio di guardiania del cantiere;
h) a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
i) a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
j) a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
ART. 7
PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; così pure l’Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.
2. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori di cui all’art. 12, comma 4. Si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l’esecuzione dei lavori.
3. L’Appaltatore si impegna altresì a consegnare al Committente:
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- il DURC;
- tutti gli altri documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza e in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.
4. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: I.N.P.S ;
I.N.A.I.L ;
CASSA EDILE ;
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R.C.T. / R.C.O n° .....................Compagnia ;
Contratto Collettivo applicato ;
5. L’Appaltatore dovrà procurarsi e mantenere valide e operative, a proprie spese, per tutta la durata dei lavori, polizze di assicurazione, stipulate con una primaria compagnia, a copertura dei seguenti rischi:
a) Responsabilità Civile verso i Terzi: con massimali minimi di € .........., € , €
.......... rispettivamente per sinistro / persona /cose e/o animali;
b) Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera con massimali minimi di € ,
€ , rispettivamente per sinistro / persona;
c) Furto in conseguenza della presenza di ponteggi con massimale minimo di
€....................
6. In caso di mutamento della Compagnia di Assicurazione l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Committente a mezzo raccomandata A.R. .
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Capitolo III CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
ART. 8 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € .......................
(euro....................................................................................), (16) IVA esclusa di cui
€ costituiscono oneri per la sicurezza.
ART. 9 ADEGUAMENTO DEI PREZZI
1. I prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra l’appaltatore e il committente, contenuti nell’offerta, sono da considerarsi fissi e invariabili fatta salva la disposizione dell’art. 1664 del codice civile (17).
2. Nel caso in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti, l’Appaltatore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Committente (18).
ART. 10 PAGAMENTI
1. Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà secondo le seguenti modalità e termini (19)
…….................................................................................................................................
16 Questa disposizione varia a seconda che l’appalto sia a corpo o a misura: nella prima ipotesi l’importo concordato sarà fisso e invariabile fatto salvo quanto previsto all’art. 9; nella seconda ipotesi, invece, l’importo sarà indicativo e potrà variare in ragione delle effettive quantità di lavori eseguiti.
17 Art. 1664 c.c. “ Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.
18 Le parti possono, in alternativa alla previsione contenuta all’articolo 9, disporre in questo senso: “L’Appaltatore rinuncia espressamente all’equo compenso, previsto dall’art. 1664 , secondo comma,
c.c. per le eventuali difficoltà impreviste che dovessero sorgere nella realizzazione dell’opera”.
19 Le parti possono concordare le modalità di pagamento in vari modi:
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ART. 11 RITARDO NEI PAGAMENTI
1. Qualora il pagamento, anche parziale, dei lavori eseguiti non sia effettuato entro i termini stabiliti dall’art. 10 del presente contratto, spettano all’Appaltatore, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora, concordati tra le parti, nella misura pari al tasso del .........%. Qualora il ritardo nel pagamento superi i ..........
giorni, è data facoltà all’Appaltatore di sospendere i lavori, previa diffida da comunicare al Committente a mezzo lettera raccomandata A.R., contemplante un preavviso di almeno 15 giorni (20).
- pagamento a ratei prefissati: mediante n rate mensili, al netto delle eventuali ritenute, di singolo
importo pari a €……, da corrispondersi entro il ;
- pagamento per stati avanzamento lavori: mediante rate di acconto, al netto delle eventuali ritenute, corrispondenti allo stato avanzamento lavori ogni qual volta l’importo corrispondente avrà raggiunto l’ammontare minimo di € ……… L’ammontare di ogni singola rata andrà corrisposto entro il …….
Resta ferma la disposizione dell’art. 14 del presente contratto;
- pagamento in unica soluzione a saldo: in unica soluzione al termine dei lavori;
- altra forma di pagamento concordata tra le parti.
E’ opportuno che venga indicata la Banca d’appoggio nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario.
20 Questa disposizione, nell’ipotesi in cui il contratto d’appalto veda quale parte un consumatore, dovrebbe essere oggetto di trattativa onde evitare che per la misura degli interessi richiesti in caso di ritardo o per la misura del termine di preavviso per la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore, la clausola non rischi di essere vessatoria ai sensi della art. 33, comma 2, D. Lgs. 206/2005.
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Capitolo IV DURATA DEI LAVORI
ART. 12
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
1. I lavori avranno inizio il ...................., e comunque non oltre .......... giorni dalla data, se successiva, in cui saranno state ottenute tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per dare avvio ai lavori stessi, fermo restando quanto previsto all’art. 5, comma 2 del presente contratto, e saranno ultimati entro il Al riguardo si
applica la disciplina di cui ai successivi artt. 13 e 14 del presente contratto.
2. Il Committente dovrà immettere l’Appaltatore nel possesso del terreno /fabbricato oggetto dell’intervento edilizio, consegnando le aree /i locali e quant’altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
3. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno giorni rispetto al
termine di inizio lavori di cui al primo comma.
4. La consegna, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori 21)
5. Fermo restando il termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, sono altresì previsti i seguenti termini intermedi nell’esecuzione delle opere (22)
......................................................................................................................................
6. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, che si considera essenziale, ovvero sui termini intermedi di cui al comma 5, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a € ......................... (euro ). Il ritardo non sarà
da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
7. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a
...............giorni, imputabili all’Appaltatore, di richiedere la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
21 Cfr. nota 32.
22 Xxxxx riportati eventuali termini intermedi, concordati tra le parti, per l’ultimazione di singole parti o specifiche lavorazioni facenti parte dell’intervento complessivo oggetto dell’appalto.
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8. Per i giorni di anticipo sulle stesse date di ultimazione l’Appaltatore non avrà diritto a premi o compensi di sorta (23).
9. Se il termine di inizio delle opere di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari al ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate, a valere tanto per i termini intermedi di esecuzione delle opere quanto per il termine per l’ultimazione dei lavori, oltre al risarcimento dei danni.
10. Qualsiasi variazione aggiuntiva dei lavori comporterà sempre la concessione di un termine suppletivo relativamente ai termini intermedi e per l’ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti o, in mancanza, da determinarsi in base all’entità dei lavori aggiunti e proporzionalmente al termine stabilito per l’esecuzione dei lavori originariamente commissionati.
ART. 13 GIORNI LAVORATIVI
1. Il Committente riconosce all’Appaltatore il diritto di tenere conto, nella programmazione dei lavori, dei periodi di sospensione per ferie estive ( giorni
lavorativi) e per xxxxx xxxxxxxxx (...... giorni lavorativi) che si devono intendere già inclusi nel programma lavori redatto dall’Appaltatore.
2. Dal computo dei giorni utili saranno da escludere:
a. i giorni inerenti proroghe e/o sospensioni d’attività regolarmente concordate tra le Parti;
b. i giorni di sospensione dell’attività dell’Appaltatore dettata da necessità del Committente per verifiche e per maturare decisioni in merito ad eventuali lavori in variante e/o aggiuntivi;
c. i giorni di inattività causata dall’indisponibilità delle zone d’intervento;
d. i giorni di sciopero delle maestranze utilizzate dall’Appaltatore o dovuti ad altri impedimenti per cause di forza maggiore o imposti da Pubblica Autorità;
e. i giorni di sospensione dell’attività dell’Appaltatore giustificata da inadempimento del Committente alle proprie obbligazioni contrattuali.
23 È possibile inserire un’alternativa a questa disposizione a discrezione delle parti prevedendo che: “Per ogni giorno di anticipo sulla data di ultimazione dei lavori indicata al comma 1, l’Appaltatore avrà diritto ad un premio pari a € .............................. (euro )”.
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ART. 14 SOSPENSIONE DEI LAVORI
1. I lavori devono essere sospesi, su iniziativa del Direttore dei Lavori (24), con dichiarazione scritta in apposito verbale, per cause di forza maggiore che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa.
Per cause di forza maggiore s’intendono tutti quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti che impediscano totalmente o parzialmente i lavori. Sono considerate cause di forza maggiore: - a titolo esemplificativo e non esaustivo - avverse condizioni atmosferiche, inondazioni, terremoti, frane, ritrovamenti archeologici, scioperi con esclusione di quelli a carattere aziendale.
2. Analogamente si procederà nel caso di sospensione dei lavori derivante da altre cause non imputabili all’Appaltatore o al Committente.
3. (25) Nei casi di cui al comma 1 e 2, ove la durata della sospensione o delle sospensioni, se più d’una, superi complessivamente il ……% del tempo contrattuale o complessivamente i ………mesi, entrambe le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto. L’Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite, escluso ogni risarcimento del danno.
4. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei termini di ultimazione, trascorso il ……….……% (26) del tempo contrattuale o complessivamente …… mesi avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della sospensione (27).
5. Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo, stabilito dall’art. 10 del presente contratto, per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori (28).
24 Cfr. nota 32.
25 Le parti potranno valutare se inserire nel contratto anche questa disposizione, che prevede la facoltà di scioglimento del contratto per ambedue le parti nel caso di sospensioni che perdurino per un certo tempo.
26 Come in nota 25.
27 Qualora il quantum del risarcimento sia prestabilito dalle Parti ed il Committente sia un consumatore, si deve tener presente che un importo manifestamente eccessivo dello stesso determinerebbe la vessatorietà della diposizione contrattuale ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. F, D.Lgs 206/2005.
La disposizione, pertanto dovrebbe essere oggetto di specifica trattativa individuale tra le parti come previsto dall’art. 34 D. Lgs 206/2005.
28 La seconda parte della disposizione si riferisce alla sola ipotesi in cui le Parti abbiano stabilito una modalità di pagamento secondo stati d’avanzamento lavori.
21
6. Qualora la sospensione non sia totale, il Direttore dei Lavori (29), previo accordo con l’Appaltatore, stabilisce un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
7. Cessate le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori (30) redige il verbale di ripresa dei lavori; sia il verbale di sospensione che quello di ripresa devono essere firmati sia dal Direttore Lavori sia dall’Appaltatore.
29 Cfr. nota 32.
30 Cfr. nota 32.
22
Capitolo V RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
ART. 15
DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILI IN
MATERIA DI SICUREZZA
1. Il Committente dichiara di avere affidato la Direzione dei Lavori a
.................................................. , con studio in ................................. (tel ,
fax ....................., e-mail …………..........), iscritto nell’Albo dei/degli
............................................................. di ....................... , col n. ................................
2. Il Committente dichiara altresì di avere incaricato a svolgere le funzioni di (31):
.......................................................................................................................................;
……...............................................................................................................................;
3. Il Committente riconosce e accetta l’operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e per quant’altro previsto nel presente contratto (32).
4. Il Committente riconosce altresì, nei limiti delle rispettive competenze, l’operato delle altre figure indicate al comma 2 del presente articolo.
5. Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati ai commi 1 e 2, che dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto, avranno efficacia nei confronti dell’Appaltatore solo se comunicate tempestivamente a quest’ultimo in forma scritta con raccomandata A.R. .
31 Dovranno essere inserite tutte le figure professionali che ricorrono nella realizzazione dell’appalto, a mero titolo esemplificativo si ricordano:
- il responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs 81/08;
- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- il Direttore Lavori per le strutture;
- il Direttore Lavori per gli impianti;
- il Collaudatore per le strutture in corso d’opera;
- il Geologo;
- il Geotecnico;
- ………………..
32 E’ possibile inserire un’alternativa: “il Committente si riserva di riconoscere e accettare espressamente per iscritto le decisioni del Direttore dei Lavori per quanto attiene all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e per quant’altro previsto nel presente contratto che non abbia natura eminentemente tecnica”. Il Committente potrà inoltre individuare in modo specifico i compiti del Direttore dei Lavori, delimitando compiutamente i poteri dello stesso anche in relazione alle diverse fasi dei lavori e al suo potere di rappresentanza del Committente.
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ART. 16 POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI (33)
1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:
a. di verificare la conformità dei lavori via via al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
b. di verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
c. di provvedere all’aggiornamento degli elaborati progettuali se impartisce direttive che si discostino dal progetto;
d. di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera.
2. L’Appaltatore potrà sempre ottenere che gli ordini e le istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori vengano comunicate in forma scritta, anche nei casi in cui la stessa non sia prevista come necessaria dal presente contratto.
3. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori.
4. È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori e di iscrivere riserve nella contabilità dei lavori nei modi e tempi previsti dal successivo art.24(34).
ART. 17 RESPONSABILE DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a domiciliato in
........................................................................................................................................
2. L’Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
a. l’organizzazione e la disciplina del cantiere;
b. la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.
33 Cfr. nota 32 in relazione ai poteri e compiti del Direttore dei Lavori di cui si dovrà tenere conto anche nella formulazione della presente disposizione contrattuale.
34 Quest’ultimo comma troverà applicazione nella sola ipotesi in cui le parti intendano inserire nel presente accordo l’art. 24 che disciplina le riserve.
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ART. 18
PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE PAGAMENTI
1. L’Appaltatore autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme a lui dovute in conto e a saldo le seguenti persone:(35)
…....................................................................................................................................
35 Xxxxx inserite le generalità dei soggetti, in modo che siano compiutamente identificabili, e le modalità di pagamento.
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Capitolo VI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 19 RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI
1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate.
2. Nel caso in cui il Committente non provveda a quanto previsto nel comma precedente, l’Appaltatore con apposita comunicazione scritta fissa un termine non inferiore a giorni, decorsi inutilmente i quali può provvedere direttamente agli
adempimenti di cui sopra addebitando le relative spese al Committente.
3. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari danno all’Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
4. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi dall’inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo comma.
ART. 20 PRESTAZIONI IN ECONOMIA (36)
1. Il Committente si riserva la facoltà di far svolgere lavori in economia, intesi come prestazioni non ricomprese nell’oggetto del contratto quale risultante dalla disciplina dell’appalto e dagli elaborati progettuali allegati, stabilendo sin d’ora che l’importo
36 Si fa presente che mentre nell’ipotesi di appalto a corpo le lavorazioni in economia sono quelle non comprese nell’oggetto del contratto come risultante dalla disciplina dell’appalto medesimo e dagli elaborati progettuali allegati al contratto stesso, ivi compreso il computo metrico dei lavori; nel contratto d’appalto a misura sono tali quelle che non sono individuate nella descrizione delle singole voci del lavoro. Si tratta conseguentemente di prestazioni ulteriori rispetto a quelle formalizzate dal contratto che il Committente, eventualmente tramite il Direttore dei Lavori, chiede di eseguire nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale nel momento in cui se ne ravvisi la necessità e che, proprio perché non ricomprese nell’oggetto del contratto, devono trovare una propria forma di corrispettivo. Le parti potranno indicare nel contratto la percentuale dei lavori in economia consentiti.
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degli stessi non potrà in ogni caso superare la percentuale del …………….(37) del corrispettivo dell’appalto.
2. In particolare saranno contabilizzate in economia le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, i noleggi e i trasporti richiesti o riconosciuti come tali dal Direttore dei Lavori (38), quali ad esempio (39):
🞎 opere che comportino particolari oneri non previste in contratto;
🞎 modifiche ad opere già eseguite limitatamente a quelle non suscettibili di valutazione a misura;
🞎 assistenza all’esecuzione di impianti e alla posa in opera di manufatti affidati dal Committente ad altri soggetti, se non espressamente previste nel Capitolato Speciale d’Appalto;
🞎 …………………………………………………………………………………
2. Le prestazioni di manodopera, le somministrazioni di materiali, noleggi e trasporti che il Direttore dei Lavori (40) avrà riconosciuto doversi contabilizzare in economia, saranno valutate per le quantità effettive e ai prezzi unitari del prezziario opere edili della Camera di Commercio di ………………. ovvero con le seguenti modalità
……………………………………………………………………………………….
3. Le prestazioni in economia saranno contabilizzate e liquidate con le stesse modalità e termini previsti per i lavori oggetto dell’appalto, con esclusione dell’assoggettamento alle eventuali ritenute di garanzia di cui al successivo art. 28.
ART. 21 VARIAZIONI E AGGIUNTE
1. Ferma l’applicabilità dell’art. 1660 c.c., il Committente, tramite il Direttore dei Lavori (41), ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto, ordinate per iscritto, purché siano contenute nei limiti del sesto di cui all’art. 1661, comma primo, del c.c., non importino notevoli modificazioni alla natura dell’opera o ai quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo dell’appalto sia stato stabilito a corpo.
2. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori (42) per iscritto e con congruo
37 Indicare la percentuale determinata dalle parti.
38 Cfr. nota 32.
39 Le parti potranno spuntare le caselle di interesse e in alternativa indicare altre tipologie di lavorazioni da contabilizzare in economia.
40 Cfr. nota 32.
41 Cfr. nota 32.
42 Cfr. nota 32.
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anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi che dovranno anche tenere conto degli oneri per la sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per adesione e accettazione, dal Committente.
3. L’accordo sui prezzi relativi ai lavori in variante si dovrà basare sui costi della manodopera già concordati nell’offerta nonché sui costi degli eventuali materiali non previsti in contratto, ragguagliandoli, ove possibile, al costo delle lavorazioni consimili presenti in contratto.
4. L’Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell’art. 1659, commi 1 e 2, c.c. (43). Per le variazioni e le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalità di cui al precedente terzo comma.
5. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e termini previsti dall’art. 10 del presente contratto per i pagamenti dei lavori principali, sommandosi ad essi.
6. Resta fermo quanto disposto dall’art. 12, comma 10, del presente contratto.
ART. 22 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il Committente e/o il Responsabile dei Lavori verificano l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della Progettazione e sul Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori e provvedono alle altre attività in materia di sicurezza imposte loro dalla legge.
2. Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, sulla base del Piano di Sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008, provvede a:
a. verificare l’applicazione, da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori e di ogni altro soggetto a qualunque titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di Sicurezza e di Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b. verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell’Appaltatore e dei propri subappaltatori
43 Art. 1659 c.c.: “L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto”.
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dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che gli anzidetti soggetti adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
d. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e. segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta all’Appaltatore e ai subappaltatori, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e in conseguenza proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
f. sospendere le singole lavorazioni, in caso di pericolo grave e imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
ART. 23 CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. I documenti amministrativo - contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori (44) e l’Appaltatore sono quelli di seguito indicati (45):
🞎 libretto delle misure;
🞎 registro di contabilità;
🞎 stati avanzamento lavori, quando previsti;
🞎 certificati di pagamento;
🞎 Giornale dei Lavori;
🞎 conto finale.
ART. 24 CRITERI DI MISURAZIONE
1. La misurazione delle singole categorie di lavori eseguiti avverrà con i criteri stabiliti:
a. nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b. secondo le seguenti modalità…………………………………………………
44 Cfr. nota 32.
45 Xxxxxxxx selezionate le caselle che interessano in relazione all’entità e complessità dell’appalto.
30
Capitolo VII VERIFICA DEI LAVORI
ART. 25 ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA (46)
1. (47) In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
46 Le parti potranno valutare se inserire una ulteriore disposizione contrattuale, che precede la presente, in funzione del tipo di appalto oggetto del contratto stesso, tenendo conto di quanto indicato alla nota n.
32 in relazione ai compiti e poteri affidati al Direttore: “DOMANDE E RISERVE DELL’APPALTATORE” 1. Eventuali pretese di maggiori corrispettivi o di natura risarcitoria, cui l’Appaltatore ritiene di aver diritto dovranno essere iscritte nel registro di contabilità, a pena di decadenza, all’atto della firma immediatamente successiva all’insorgenza del fatto determinante il pregiudizio indicando con precisione le somme che lo stesso ritiene gli siano dovute e le relative ragioni.
2. Nel caso in cui l’Appaltatore sottoscriva gli atti dell’appalto con riserva, egli deve, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, esplicare le sue riserve relative allo stato avanzamento lavori formulando e sottoscrivendo nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità, indicando con precisione le somme che ritiene gli siano dovute e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Nel caso in cui, per causa non imputabile all’Appaltatore, il registro di contabilità non venga messo nella disponibilità di questi per gli adempimenti di cui al comma precedente, la riserva potrà essere esplicata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare, nell’anzidetto termine di quindici giorni, al Committente e al Direttore dei Lavori.
4. In presenza di fatti che comportino per l’Appaltatore un pregiudizio tale da non esaurirsi immediatamente, e fino alla loro cessazione, le domande di cui ai commi 1 e 2 andranno ripetute all’atto delle successive sottoscrizioni del registro di contabilità al fine di aggiornare la quantificazione delle somme oggetto della pretesa inizialmente iscritta.
5. Le domande di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso dovranno essere espressamente confermate nel conto finale, in caso contrario esse si intenderanno abbandonate.
6. Sulle domande avanzate dall’Appaltatore, il Direttore dei Lavori dovrà esporre nel registro le proprie motivate deduzioni entro i successivi quindici giorni, consentendone l’immediata cognizione all’Appaltatore. Il pagamento delle somme eventualmente offerte dal Committente e accettate dall’Appaltatore dovrà avvenire entro giorni da detta accettazione.
7. Valutate le domande dell’Appaltatore nel termine di cui al comma 6 ed espresse le proprie deduzioni, il Direttore dei Lavori convoca subito una riunione allo scopo di definire un accordo bonario con l’Appaltatore; ove non fosse possibile l’accordo durante lo svolgimento delle opere, la definizione delle riserve viene rimandata immediatamente dopo l’emissione del verbale di ultimazione lavori. In caso di mancato accordo si procederà alla soluzione delle controversie secondo quanto previsto dal presente contratto.
47 Si confronti per questa disposizione la nota n. 32 in merito ai poteri e compiti del Direttore dei Lavori.
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2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.
ART. 26 VERIFICA FINALE (48)
1. (49) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e/o il Committente (50) e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro giorni dalla
data del verbale di ultimazione dei lavori di cui all’art. 12, comma 4, del presente contratto.
3. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno …..………. giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra
le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.
48 Si precisa che è opportuno che la verifica finale dell’opera venga comunque effettuata prima della comunicazione al Comune di ultimazione lavori in relazione al titolo abilitativo rilasciato.
49 Le parti possono stabilire che la verifica finale dell’opera venga svolta da un collaudatore incaricato dal Committente nell’ipotesi in cui i lavori assumano particolare complessità tecnica.
50 Ai sensi dell’art. 1665 del c.c. la verifica dell’opera spetta al Committente. Molto spesso avviene tuttavia che il Committente deleghi al Direttore dei Lavori anche l’attività di verifica dell’opera.
Per tale motivo pertanto nella formulazione della disposizione contrattuale si è preferito indicare tanto il Direttore dei Lavori quanto il Committente. Il soggetto che poi in concreto effettuerà la verifica dell’opera dipenderà sostanzialmente dall’ampiezza dei poteri conferiti al Direttore dei Lavori dal Committente (sul punto cfr. anche nota 32).
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5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata.
8. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore.
9. L’appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. 380/2001 entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo.
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Capitolo VIII GARANZIE
ART. 27 GARANZIE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, con l’impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione51).
2. L’Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
3. A garanzia della completa e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il contratto d’appalto, nel caso che il relativo prezzo venga regolato tramite ratei costanti o stati d’avanzamento lavori, in occasione dell’erogazione di ogni singola rata di acconto e fino all’accettazione dell’opera il Committente effettuerà sull’importo della stessa una ritenuta pari al
..........% del relativo ammontare al netto di IVA.
4. L’ammontare complessivo delle ritenute effettuate ai sensi del comma precedente dovrà essere corrisposto all’Appaltatore entro 30 giorni dall’accettazione dei lavori di cui all’art. 27 del presente contratto.
5. Nessuna ritenuta sarà effettuata nel caso in cui la forma di pagamento prevista dalle parti preveda rate in scadenza oltre la data fissata per la verifica finale.
6. E’ data facoltà all’Appaltatore di sostituire la garanzia di cui al comma 3 del presente articolo, con fideiussione bancaria o assicurativa (52) di ammontare pari alla percentuale ivi indicata, applicata all’importo complessivo dell’appalto. In tal caso, la fideiussione dovrà essere consegnata dall’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori. Copia di detta fideiussione verrà consegnata al Committente e avrà durata fino al momento dell’accettazione delle opere del presente contratto.
51 Nell’ipotesi che sia richiesto all’Appaltatore di eseguire lavorazioni su o con materiali forniti direttamente dal Committente, le parti possono prevedere che “l’Appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione a regola d’arte dei lavori eseguiti valutando preventivamente la qualità dei materiali forniti in contraddittorio con il Direttore dei Lavori/Committente comunicando per iscritto eventuali contestazioni”.
52 Potrà essere specificata un’eventuale preferenza o limitazione in ordine all’Istituto Bancario o Assicurativo che dovrà prestare la fideiussione.
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ART. 28 GARANZIE DEL COMMITTENTE
1. A garanzia del pagamento all’Appaltatore del corrispettivo contrattuale il Committente fornisce le seguenti garanzie: ..................................................................
2. Il Committente dichiara che i lavori oggetto del contratto d’appalto sono finanziati (53)
…….................................................................................................................................
3. Nel caso che il finanziamento totale o parziale dei lavori dipenda da mutuo bancario, contestualmente alla stipula del presente contratto, dovrà essere consegnata all’Appaltatore copia della comunicazione di concessione del mutuo rilasciata dall’Istituto di credito prescelto. Successivamente, ma in ogni caso prima del raggiungimento di un importo in lavori eseguiti pari a €......................................., il Committente è tenuto a trasmettere all’Appaltatore copia del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito finanziatore.
53 Riportare in alternativa:
- interamente con risorse proprie;
- interamente con ricorso a mutuo bancario;
- con risorse proprie per un ammontare pari a € ………, per la parte rimanente con ricorso a mutuo bancario;
-altre ipotesi.
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Capitolo IX DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
2. Per grave inadempimento dell’Appaltatore si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. l’esecuzione dei lavori in totale contrasto con le normali tecniche esecutive e/o in totale difformità dal contratto, per i quali non sia sufficiente un intervento di adattamento bensì sia necessario un rifacimento totale;
b. esecuzione di subappalti senza autorizzazione del Committente.
3. Nelle ipotesi di cui ai punti che precedono all’Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori già eseguiti e dei materiali a pie’ d’opera presenti, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
ART. 30 RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
1. Il Committente si riserva la facoltà, in accordo con il Direttore Xxxxxx, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.
ART. 31 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto, le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di conciliazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed
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Arbitrato con sede legale in Treviso, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.(54)
2. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, le Parti potranno liberamente adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria competente. (55) (56)
54 In alternativa, per il caso in cui si volesse indicare lo sportello di conciliazione di un’altra determinata Camera di Commercio, si propone la seguente clausola di conciliazione standard: “Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite all’organismo di conciliazione della Camera di Commercio di per un tentativo di soluzione secondo il Regolamento di Conciliazione
dalla stessa adottato.”
55 Si avverte che qualora il contratto sia stipulato con un consumatore, l’Autorità Giudiziaria ordinaria competente è individuata dalla legge di norma presso il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 33.2, lett. u, D.lgs. n. 206/2005).
In alternativa alla devoluzione della controversia all’Autorità giudiziaria ordinaria, le Parti contrattuali possono stabilire di risolvere la lite in via definitiva attraverso il ricorso ad una procedura arbitrale amministrata, inserendo nel contratto, in luogo di questo comma, un’apposita clausola compromissoria. Attenzione: in tal caso, qualora il contratto veda quale parte un consumatore, la clausola compromissoria deve essere fatta oggetto di apposita trattativa individuale tra le Parti (che sia seria ed effettiva), ai sensi dell’art. 34.4 del D.Lgs. 206/2005 (“Codice del consumo”), per evitare che possa essere ritenuta vessatoria ai sensi dell’art. 33.2, lett. t, del medesimo D.Lgs.
56 Qualora le parti decidano di comune accordo di inserire la clausola compromissoria, si propongono le seguenti alternative formulazioni:
- Arbitrato amministrato presso Curia Mercatorum, secondo il rispettivo Regolamento: “2. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta in via definitiva mediante Arbitrato in conformità al Regolamento di Curia Mercatorum, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.” Qualora si optasse complessivamente per la conciliazione e l’arbitrato amministrati secondo il Regolamento Curia Mercatorum, si suggerisce di inserire un’unica previsione che comprenda entrambe le scelte contrattuali, utilizzando la clausola standard med/arb di Curia Mercatorum: “Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.”
- Arbitrato amministrato secondo il Regolamento adottato dalla Camera arbitrale di un’altra determinata Camera di Commercio: “2. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta in via definitiva in conformità al Regolamento adottato dalla Camera arbitrale della CCIAA di
…..……. che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.”
- Clausola compromissoria standard di cui al Regolamento Unioncamere di Arbitrato Amministrato delle Camere di Commercio 2007: “2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un
arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo
……. (indicare: “secondo diritto” oppure “secondo equità”) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile.”
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ART. 32 REGISTRAZIONE
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.
ART. 33 PRIVACY
1. Le Parti, a tutela della reciproca riservatezza, garantiscono che il trattamento dei
dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (57).
2. I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi da ciascuna Parte, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire una efficace gestione dei rapporti amministrativi-commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio le prestazioni richieste (art. 24, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 196/2003) (58).
3. Titolari della raccolta e del trattamento dei dati personali, sono, ciascuno per i dati di rispettivo interesse:
- l’Appaltatore, al quale il Committente potrà indirizzare (indicare modalità) presso la sede , ogni richiesta. (59)
- il Committente, al quale l’Appaltatore potrà indirizzare (indicare modalità) presso la sede , ogni richiesta. (60)
4. Le Parti si obbligano a trattare con riservatezza i dati e le informazioni reciprocamente trasmessi e di non rivelarli a persone non autorizzate, né ad usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.
5. I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell'ambito di tale finalità.
6. L’interessato, in relazione all'attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali: il diritto di accesso, la
57 Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali “Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili” del 19 giugno 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152.
58 Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali “Guida pratica di misure di semplificazione per le piccole e medie imprese” del 24 maggio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
59 “Salvo che non sia stato nominato dall’Appaltatore un responsabile nella persona del Sig.
………………”.
60 “Salvo che non sia stato nominato dal Committente un responsabile nella persona del Sig.
………………”.
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cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, contattando direttamente la controparte contrattuale.
7. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura.
ART. 34 RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione e subappalto); art. 5 (obblighi e oneri del committente); art. 6 (obblighi e oneri dell’appaltatore); art. 7 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 11 (ritardo nei pagamenti); art. 12 (termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 14 (sospensione dei lavori); art. 17 (responsabile del cantiere); art. 19 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 21 (variazioni e aggiunte); art. 25 (accertamenti in corso d’opera); art. 26 (verifica finale); art. 27 (garanzie dell’appaltatore), art. 28 (garanzie del committente); art. 29 (risoluzione del contratto); art. 30 (recesso unilaterale del Committente).
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
, lì
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Volumi già pubblicati:
1. “Trascrizione del preliminare nelle compravendite immobiliari”.
Le modifiche al Codice Civile introdotte dal D.L. 31.12/96 n. 669 convertito in Legge 28.02.97 n. 30.
Atti del workshop tenuto il 6 marzo 1998.
2. “La tutela delle invenzioni e dei modelli industriali”.
Dal deposito delle domande di brevetto alla soluzione delle controversie. Atti del workshop tenuto il 27 novembre 1998.
3. “Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”.
Atti del workshop tenuto il 22 aprile 1999.
4. “Attuali problematiche dei marchi d’impresa”.
Atti del workshop tenuto il 3 giugno 1999.
5. “Marchi, denominazione geografiche e di fantasia, elementi e nuove tecnologie in genere nel settore vitivinicolo”.
Atti del convegno tenuto il 30 giugno 2000
6. “La tutela del Design nell’Unione Europea”
Atti del convegno tenuto il 30 marzo 2001
7. “Le nuove forme di regolazione del mercato”
Le Camere di Commercio arbitri dei rapporti imprese-consumatori. Atti del convegno tenuto il 5 ottobre 2001
8. “Modello di contratto di agenzia per l’estero”
Modello di contratto per esportatori del settore mobile, elaborato a cura di Curia Mercatorum/Camera di Commercio di Treviso
9. “Lo statuto della Nuova Società Europea”
Atti del convegno tenuto il 18 ottobre 2002
10. “Modello di contratto di distribuzione per l’estero”
Modello di contratto per esportatori del settore del mobile, elaborato a cura di Curia Mercatorum/Camera di Commercio di Treviso
11. “Modello di contratto internazionale di vendita”
Modello di contratto per esportatori del settore del mobile, elaborato a cura di Curia Mercatorum/Camera di Commercio di Treviso
12. “Il nuovo sistema concorsuale”
Atti del convegno tenuto il 07 maggio 2004
13. “La Metrologia legale come strumento di tutela della fede pubblica”
14. “Modello di contratto per l’estero”
Modelli di contratti di agenzia, di distribuzione e di vendita per esportatori del settore del mobile, elaborati a cura di Curia Mercatorum/Camera di Commercio di Treviso
15. Responsabilità e regole nel governo dell’impresa
Atti del Workshop del 28 ottobre 2005
16. “Modello di contratto di agenzia per l’estero”
Modello di contratto di agenzia, per esportatori del settore calzatura sportiva- tessile-abbigliamento, a cura di Curia Mercatorum/Camera di Commercio di Treviso.