ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELL’ART. 4 E DELL’ART. 6 DELL’ACCORDO 21 OTTOBRE 1997 E PER LA DEFINIZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE
ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELL’ART. 4 E DELL’ART. 6 DELL’ACCORDO 21 OTTOBRE 1997 E PER LA DEFINIZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE
In Milano, in data 6 aprile 2001
tra
la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito “la Banca”) rappresentata dai Sigg. X. Xxxxxxxx,
P. R. Xxxxxxxxx e X. Xxxxx
e
La Delegazione Sindacale UGL-CREDITO composta dai Sigg. X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxx
premesso che:
a) la Delegazione Sindacale UGL-CREDITO con accordo sindacale del 21 ottobre 1997 ha sottoscritto per adesione l'"accordo sindacale aziendale per l'attuazione del protocollo di programma in materia di previdenza complementare del 25 febbraio 1997" stipulato in data 17 ottobre 1997 fra la Banca e le Delegazioni aziendali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, e UIB/UIL;
b) con la sottoscrizione dell'ipotesi d'intesa del 9 marzo 2001 per il rinnovo del CIA la Banca, in relazione al piano di riorganizzazione aziendale denominato "Progetto Deutsche Bank 24", si è impegnata a garantire il mantenimento della normativa aziendale - compresa quella sul Fondo Pensione - nei confronti di tutto il Personale della Banca nonché al personale che sarà interessato dalla cessione di rami d'azienda alla Deutsche Bank AG o al "Consorzio";
c) in data 19 marzo 2001 fra la Banca e le Delegazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL e XXX.XX è stato sottoscritto un "accordo sindacale aziendale in materia di previdenza complementare per l’attuazione delle previsioni dell’art. 4 e dell’art.
6 dell’accordo 17 ottobre 1997 e per la definizione di ulteriori proposte di modifiche statutarie", dandosi le parti atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione;
d) l’accordo aziendale di cui al punto c) che precede è stato stipulato sia nell’intento di pervenire ad un regime normativo della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione che assicuri piena conformità alle disposizioni stabilite con il D.Lgs. n. 124/1993, tenendo altresì conto della entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2000, nonché dell’opportunità di apportare allo Statuto del Fondo Pensione una
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serie di modifiche volte a migliorarne e snellirne la funzionalità, sia nell’intento di evitare che l’attuazione del citato “Progetto Deutsche Bank 24”, implicando da parte della Banca la cessione di rami aziendali e di Partecipazioni di controllo, possa comportare il venir meno dei presupposti per l’adesione al Fondo Pensione da parte di un consistente numero di Partecipanti e di Aziende attualmente aderenti,
si conviene quanto segue:
Art. 1
La Delegazione aziendale UGL-CREDITO sottoscrive per adesione l'"accordo sindacale aziendale in materia di previdenza complementare per l'attuazione delle previsioni dell'art. 4 e dell'art. 6 dell'accordo 17 ottobre 1997 e per la definizione di ulteriori proposte di modifiche statutarie" del 19 marzo 2001, di cui al punto c) della premessa e relativi allegati, i testi dei quali vengono allegati al presente accordo sub A, B e C.
Conseguentemente, la predetta delegazione aziendale UGL-CREDITO dà piena adesione, in particolare, al testo delle proposte di modifica allo Statuto del Fondo Pensioni allegato sub B al presente accordo (di seguito riassuntivamente denominate “lo Statuto”), fatte salve le eventuali rettifiche di ordine meramente emendativo.
Art. 2
La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente accordo al Presidente del Fondo Pensione affinché il testo delle proposte di modifiche statutarie di cui all’Art. 1,comma 2 sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione stesso onde essere fatto oggetto di proposta all’Assemblea per le deliberazioni di competenza di quest’ultima.
Al riguardo le Parti valutano l’opportunità che l’inserimento della “Norma transitoria
n. 2” per l’art. 45 dello Statuto venga sottoposto all’approvazione dell’Assemblea distintamente dalle altre modifiche statutarie.
Deutsche Bank S.p.A. La Delegazione Sindacale UGL-CREDITO
Allegato A all’accordo 6 aprile 2001
ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELL’ART. 4 E DELL’ART. 6 DELL’ACCORDO 17 OTTOBRE 1997 E PER LA DEFINIZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE
In Milano, in data 19 marzo 2001
tra
la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito “la Banca”) rappresentata dai Sigg. P. P. Cellerino,
X. Xxxxxxxx, P. R. Xxxxxxxxx e X. Xxxxx
e
Le Delegazioni Sindacali
FABI, composta dai Sigg. X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx e X. Xxxxxx
FIBA-CISL, composta dai Sigg. A. De Ciechi, X. Xxxxx, X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx XXX.XX, composta dai Sigg. X. Xx Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, M. R. Morra e X. Xxxxxx facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all’art. 3, comma 0, xxxx. x) xxx X.Xxx. 00.0.0000, x. 000;
premesso che:
a) il D.Lgs. n 124/1993 citato, come successivamente modificato ed integrato, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una organica disciplina legale della previdenza complementare, alla quale devono conformarsi le forme pensionistiche complementari;
b) anche nell’ambito delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge-delega 23.10.1992, n 421, quale è il “Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A.” (di seguito, il “Fondo Pensione”) debbono trovare applicazione le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 124/1993, con le eccezioni ivi previste;
c) l’art. 3 del D.Lgs. n. 124/1993 riserva, tra gli altri, ai contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, la qualificazione di “fonti istitutive” e regolative delle forme pensionistiche complementari;
d) ai sensi dell’art. 4 dell’ ”Accordo sindacale aziendale per l’attuazione del protocollo di programma in materia di previdenza complementare del 25 febbraio 1997”, sottoscritto il 17.10.1997 fra le Delegazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIB/UIL e la Banca, è stato affidato alla Commissione paritetica già istituita ai sensi del punto 1 sub C) del menzionato “Protocollo di programma” lo studio, l’elaborazione e la definizione di proposte di modifica statutaria che, oltre a quanto necessario a completare l’adeguamento alla normativa di legge, per quanto concerne in particolare la disciplina degli Organi del Fondo Pensione avessero riguardo al recepimento del criterio della pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e della Banca ed ai requisiti di onorabilità e di professionalità degli
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e5sponenti; alle modalità di funzionamento e di deliberazione; ai criteri di costituzione; alle attribuzioni, prerogative e competenze incluso l’impiego delle risorse finanziarie, anche in relazione all’adeguamento delle disposizioni statutarie e degli assetti amministrativi, contabili ed organizzativi alle norme legislative e regolamentari nonché alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, il tutto avendo di mira la necessità di salvaguardare la piena funzionalità decisionale degli Organi e di valorizzare il principio di una sana e prudente gestione del Fondo Pensione;
e) ai sensi dell’art. 6 del citato Accordo sindacale 17.10.1997 le Parti contraenti si sono altresì impegnate ad esaminare la possibilità di destinare alla previdenza complementare, nei limiti di legge, quote dei premi aziendali per la parte non soggetta a contribuzione obbligatoria AGO;
f) le Parti hanno altresì condiviso di far luogo ad idonee previsioni statutarie concernenti la possibilità, per tutti i Partecipanti, di conseguire anticipazioni dei contributi accumulati secondo le previsioni di legge, comprese le causali contemplate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 53/2000;
g) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2000, che ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare introducendo modifiche anche in materia di deducibilità dal reddito di impresa dei contributi aziendali a favore di forme pensionistiche complementari, si è reso necessario dar luogo alle previsioni di cui al punto 2, ultimo comma, sub A) del citato “Protocollo di programma” al fine di esaminarne gli effetti e definire le conseguenti variazioni da apportare alla misura della contribuzione relativamente ai c. d. “nuovi iscritti”, alla luce del principio di equivalenza dell’onere per l’Azienda enunciato al comma 1 del medesimo punto 2;
h) le Parti, anche alla luce delle raccomandazioni espresse nella relazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione alla Situazione dei conti al 31.12.1999 (Altre annotazioni), affinché si pervenga, attraverso l’appropriato intervento delle fonti istitutive, al superamento delle attuali previsioni statutarie afferenti la “promessa pensionistica” (ritenuta dal Consiglio stesso ormai insostenibile), hanno convenuto sull’opportunità di dar corso ad una revisione delle relative norme statutarie nonché dei coefficienti di conversione della posizione individuale in pensione (Tavole di conversione – Tasso tecnico 4,5%, in vigore dal 1991), alla luce di più aggiornate ipotesi finanziarie e demografiche, avvalendosi anche di adeguata consulenza attuariale;
i) la Commissione paritetica, esauriti i propri lavori, ha rinviato la definizione di una intesa in argomento alla sede legittimata alla sottoscrizione di fonti istitutive;
j) con la sottoscrizione dell’ipotesi di intesa del 24.2.2001 per il rinnovo del CIA 28.3.1997 la Banca, in relazione al piano di riorganizzazione aziendale denominato “Progetto Deutsche Bank 24”, si è impegnata a garantire il mantenimento della normativa aziendale -compresa quella sul Fondo Pensione- nei confronti di tutto il personale della Banca nonché al personale che sarà interessato dalla cessione di rami d’azienda alla Deutsche Bank AG o al “Consorzio”; nella medesima ipotesi di intesa le Parti contraenti si sono altresì reciprocamente impegnate a perfezionare in apposito accordo le intese raggiunte per la modifica delle norme statutarie del Fondo Pensione, comprensive, in ogni caso, di quelle occorrenti per consentire l’effettiva realizzazione dell’impegno come sopra assunto;
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k) in ordine alla disciplina statutaria riguardante gli oneri e le spese amministrative e di funzionamento del Fondo Pensione, le Parti hanno altresì valutato l’opportunità di procedere ad una adeguata revisione della stessa in relazione al mutato quadro normativo di riferimento e alle problematiche di carattere tecnico-organizzativo esistenti o eventualmente rivenienti dall’attuazione del progetto di cui alla lett. j) che precede, rilevando peraltro la necessità di dar corso ad opportuni approfondimenti, particolarmente di natura giuridica e fiscale;
tutto ciò premesso
nell’intento di pervenire ad un regime normativo della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione che assicuri piena conformità alle disposizioni stabilite con il D.Lgs. n. 124/1993, tenendo altresì conto della entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2000, nonché dell’opportunità di apportare allo Statuto del Fondo Pensione una serie di modifiche volte a migliorarne e snellirne la funzionalità;
nell’intento, altresì, di evitare che l’attuazione del citato “Progetto Deutsche Bank 24”, implicando da parte della Banca la cessione di rami aziendali e di Partecipazioni di controllo, possa comportare il venir meno dei presupposti per l’adesione al Fondo Pensione da parte di un consistente numero di Partecipanti e di Aziende attualmente aderenti,
si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.
Art. 1
Le Parti contraenti assumono il testo delle proposte di modifica allo Statuto del Fondo Pensione allegato sub A (di seguito riassuntivamente denominate “lo Statuto”), fatte salve le eventuali rettifiche di ordine meramente emendativo, quale parte integrante del presente accordo.
Art. 2
La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente accordo al Presidente del Fondo Pensione affinché il testo delle proposte di modifiche statutarie di cui all’Art. 1 sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione stesso onde essere fatto oggetto di proposta all’Assemblea per le deliberazioni di competenza di quest’ultima.
Al riguardo le Parti valutano l’opportunità che l’inserimento della “Norma transitoria
n. 2” per l’art. 45 dello Statuto venga sottoposto all’approvazione dell’Assemblea distintamente dalle altre modifiche statutarie.
Art. 3
1. In applicazione di quanto previsto alla lett. A), punto 2, ultimo comma del “Protocollo di programma” di cui in premessa, al fine di mantenere -in aderenza al
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principio enunciato al comma 1 del medesimo punto 2- la sostanziale equivalenza dell’onere a carico dell’Azienda alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2000 richiamate alla lett. g) della premessa, le Parti convengono che, con decorrenza 1.1.2001, il contributo al Fondo Pensione a carico dell’Azienda per i Partecipanti non destinatari dell’art. 18, comma 7, del D. Lgs. n. 124/1993, determinato in base ai criteri riportati nel prospetto allegato sub B, sarà pari al 5,5 % della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, come recepito nel testo di cui all’Art. 1.
2. L’Azienda provvederà pertanto, entro il mese successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, ad accreditare al Fondo Pensione, per ciascuno dei Partecipanti di cui al comma 1 che precede, una contribuzione pari alla differenza tra la predetta contribuzione del 5,5% e quella già versata dall’1.1.2001 in base al regime di contribuzione in atto. L’Azienda riconoscerà inoltre ai medesimi Partecipanti, a titolo di contribuzione straordinaria, una somma equivalente ai rendimenti che sarebbero maturati nell’ambito della gestione del Fondo Pensione su detta differenza con la naturale decorrenza e cadenza mensile.
3. Per il caso che intervengano future modifiche contrattuali o di legge per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO ovvero della retribuzione assunta a base di calcolo del TFR, tali da poter incidere sull’effettivo mantenimento del principio di equivalenza degli oneri sopra richiamato, le parti si impegnano a verificare in apposito incontro i conseguenti effetti e le eventuali variazioni da apportare alla misura della suddetta contribuzione finalizzate alla salvaguardia del principio stesso. Detto incontro dovrà tenersi entro un mese dalla richiesta avanzata anche da una sola delle XX.XX. firmatarie del presente accordo, con effetto nei confronti delle altre XX.XX., ovvero dall’Azienda.
Art. 4
1. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto, l’Azienda provvederà al finanziamento della forma pensionistica attuata dal Fondo Pensione, secondo le previsioni dello Statuto, con un contributo non inferiore al 2% commisurato alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.
2. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato sia costituito sulla base di un contratto di formazione e lavoro, si applicano le previsioni per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Art. 5
Considerata la proposta di modifica dei commi 2 e 6 dell’art. 9 dello Statuto, che viene ad escludere l’obbligo della contribuzione al Fondo Pensione -sia a carico del Partecipante che dell’Azienda- sulle retribuzioni erogate ai Partecipanti successivamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto, si conviene, ai sensi del comma 8 del citato art 9, che l’Azienda provvederà a versare comunque al Fondo Pensione, il quale imputerà il relativo importo al Fondo di Contingenza ai sensi dell’art. 28, n. 2, lett. d) dello Statuto, una contribuzione equivalente in termini di costo
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per l’Azienda a quella riferibile figurativamente alle predette retribuzioni secondo le richiamate norme statutarie.
Art. 6
Avuto riguardo alla differenziazione nella misura della contribuzione a carico dell’Azienda, a decorrere dall’1.1.2001, per i Partecipanti di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 6 dell’art. 9 dello Statuto, si conviene, ai sensi del comma 8 dell’art. 9 dello Statuto, che l’Azienda provvederà altresì a versare al Fondo Pensione, il quale imputerà il relativo importo al Fondo di Contingenza ai sensi dell’art. 28, n. 2, lett. d) dello Statuto, una contribuzione equivalente all’eventuale differenza tra il 5% dell’imponibile annuo ai fini dell’AGO riferito a tutti i Partecipanti suoi dipendenti, e l’ammontare complessivo dato dalla contribuzione da essa versata al Fondo Pensione, nel corso del medesimo anno ai sensi del citati commi 2 e 6, nonché dalla contribuzione di cui al precedente Art. 5. Tale versamento avrà luogo entro il mese di gennaio del secondo anno successivo a quello di riferimento, al fine di effettuare il conguaglio con l’eventuale differenza di segno opposto registrata ad esito di analogo calcolo applicato ai dati dell’anno successivo a quello di riferimento; l’eventuale ulteriore differenza negativa che residuasse verrà conguagliata, sino a totale assorbimento, a valere sugli anni successivi.
Art. 7
In attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 1, dell’accordo 17.10.1997 citato in premessa, le parti convengono che il Partecipante avrà facoltà di destinare al finanziamento della propria posizione nel Fondo Pensione (Conto Pensione) la quota del premio aziendale a lui spettante esente da contribuzione obbligatoria ai fini AGO ai sensi della vigente normativa di legge, a partire dall’erogazione del premio relativo all’esercizio 2001. A tal fine l’interessato dovrà dare apposita comunicazione all’Azienda non oltre il mese di aprile dell’anno in cui il premio viene erogato.
In caso di esercizio della facoltà di cui al comma precedente l’Azienda destinerà al finanziamento della posizione dell’interessato un importo pari al 9% dell’ammontare della quota del premio aziendale da lui destinata al Conto Pensione nei sensi ivi indicati.
Art. 8
Con riferimento all’art. 35 dello Statuto, le Parti daranno luogo ad ulteriori incontri, da concludersi comunque entro il 31.10.2001, al fine di effettuare gli approfondimenti tecnico-giuridici -con particolare riguardo agli aspetti fiscali- richiamati alla lett. k) della premessa e valutare quindi congiuntamente l’opportunità di adottare eventuali soluzioni diverse in materia di spese amministrative e di funzionamento del Fondo, purché non comportanti maggiori oneri per la Azienda rispetto a quelli dalla stessa sostenuti ai sensi del citato art. 35.
Art. 9
Le Parti si impegnano a far luogo, entro un mese dalla data di entrata in vigore dello Statuto, alle previsioni concernenti le anticipazioni di cui all’art. 43, comma 2, dello Statuto.
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Art. 10
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 47, comma 1, dello Statuto, le Parti convengono sin d’ora che potranno aderire al Fondo Pensione le società e gli altri soggetti aziendali appartenenti al Gruppo Deutsche Bank AG cui saranno ceduti o conferiti rami di azienda e/o partecipazioni della Deutsche Bank S.p.A. in attuazione del “Progetto Deutsche Bank 24”.
La Banca si impegna a promuovere l’assunzione da parte delle società e degli altri soggetti di cui sopra delle determinazioni di adesione al Fondo Pensione.
Deutsche Bank S.p.A. Le Delegazioni Sindacali FABI
FIBA-CISL
XXX.XX
Allegato A all’accordo …3.2001
(TESTO VIGENTE) (TESTO MODIFICATO)
CAPITOLO I CAPITOLO I
PREMESSE E COSTITUZIONE - SCOPO – SEDE E DURATA PREMESSE E COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE E DURATA
Art. 1. - Premesse e costituzione Art.1 - Premesse e costituzione
1.Con effetto dal 1° aprile 1920 la Banca dell'Italia Meridionale istituì la "Cassa di Previdenza per il Personale” come forma pensionistica interna. Su delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa, in data 15 luglio 1950 questa venne costituita come entità associativa autonoma, con la denominazione di "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia".
1.Con effetto dal 1° aprile 1920 la Banca dell'Italia Meridionale istituì la "Cassa di Previdenza per il Personale” come forma pensionistica interna. Su delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa, in data 15 luglio 1950 questa venne costituita come entità associativa autonoma, con la denominazione di "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia".
2.Alla stessa data fu costituita nell’ambito dello stesso "Fondo di Previdenza" una società di mutuo soccorso fra i lavoratori della Banca, denominata "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia".
2.Alla stessa data fu costituita nell’ambito dello stesso "Fondo di Previdenza" una società di mutuo soccorso fra i lavoratori della Banca, denominata "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia".
3.I due enti avevano lo scopo di assicurare, in unione fra loro, prestazioni comprensive di quelle garantite dall'I.N.P.S. con l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti. Poiché queste ultime prestazioni risultarono successivamente, per la maggior parte dei Pensionati, superiori a quelle assicurate dai due enti, i Partecipanti decisero:
3.I due enti avevano lo scopo di assicurare, in unione fra loro, prestazioni comprensive di quelle garantite dall'I.N.P.S. con l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti. Poiché queste ultime prestazioni risultarono successivamente, per la maggior parte dei Pensionati, superiori a quelle assicurate dai due enti, i Partecipanti decisero:
- con delibera a "referendum" del 28 giugno 1954 di sospendere temporaneamente la corresponsione dei loro contributi a decorrere dal 1° luglio 1954;
- con delibera a "referendum" del 28 giugno 1954 di sospendere temporaneamente la corresponsione dei loro contributi a decorrere dal 1° luglio 1954;
- con delibera a "referendum" del 21 marzo 1957 di sopprimerla definitivamente.
- con delibera a "referendum" del 21 marzo 1957 di sopprimerla definitivamente.
0.Xx Banca d'America e d'Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 1957, costituì a favore del Personale un "Fondo Pensioni" interno con effetto dal 1° gennaio 1955, destinando a tale scopo una somma iniziale di lire 210 milioni e deliberando l'erogazione al Fondo stesso di una contribuzione con decorrenza 1°
0.Xx Banca d'America e d'Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 1957, costituì a favore del Personale un "Fondo Pensioni" interno con effetto dal 1° gennaio 1955, destinando a tale scopo una somma iniziale di lire 210 milioni e deliberando l'erogazione al Fondo stesso di una contribuzione con decorrenza 1°
gennaio 1955 nella misura del 3,50% degli emolumenti complessivi corrisposti al Personale.
gennaio 1955 nella misura del 3,50% degli emolumenti complessivi corrisposti al Personale.
0.Xx base alle norme dello Statuto del citato "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", dello Statuto della già nominata "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia" e del Regolamento del "Fondo Pensioni" istituito dalla Banca stessa, su proposta del Consiglio d'Amministrazione del "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia" e della "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia" del 5 ottobre 1961; con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e Soci dei predetti Enti adottata con referendum il 9 novembre 1961 ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'America e d'Italia con delibera il 23 novembre 1961 venne deciso che con effetto dal 1°.1.1962:
0.Xx base alle norme dello Statuto del citato "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", dello Statuto della già nominata "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia" e del Regolamento del "Fondo Pensioni" istituito dalla Banca stessa, su proposta del Consiglio d'Amministrazione del "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia" e della "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia" del 5 ottobre 1961; con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e Soci dei predetti Enti adottata con referendum il 9 novembre 1961 ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'America e d'Italia con delibera il 23 novembre 1961 venne deciso che con effetto dal 1°.1.1962:
- il "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", con la nuova denominazione di "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" e con gestione patrimoniale autonoma, venisse retto dalle norme di un nuovo Statuto
- il "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", con la nuova denominazione di "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" e con gestione patrimoniale autonoma, venisse retto dalle norme di un nuovo Statuto
- la "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia", le cui attività erano già state trasferite al "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", rimanesse estinta
- la "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia", le cui attività erano già state trasferite al "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", rimanesse estinta
- il "Fondo Pensioni" istituito ad iniziativa della Banca d'America e d'Italia con la citata delibera del 9 aprile 1957, venisse a cessare mediante assegnazione delle attività al "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia".
- il "Fondo Pensioni" istituito ad iniziativa della Banca d'America e d'Italia con la citata delibera del 9 aprile 1957, venisse a cessare mediante assegnazione delle attività al "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia".
6.A seguito di accordo sindacale stipulato il 4 maggio 1990, su proposta del Consiglio di Amministrazione del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" dell'8 maggio 1990, con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati adottata il 7 giugno 1990 ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'America e d'Italia il 24 maggio 1990, lo statuto del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" è stato oggetto di un’ampia revisione, entrata in vigore il 31 dicembre 1990.
6.A seguito di accordo sindacale stipulato il 4 maggio 1990, su proposta del Consiglio di Amministrazione del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" dell'8 maggio 1990, con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati adottata il 7 giugno 1990 ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'America e d'Italia il 24 maggio 1990, lo statuto del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" è stato oggetto di un’ampia revisione, entrata in vigore il 31 dicembre 1990.
7.Ulteriori modifiche statutarie, dirette in particolare a consentire la variabilità della contribuzione individuale nonché l’iscrizione del personale dipendente da società controllate dalla Banca, sono state deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati il 30 aprile 1991, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 1991 a seguito di accordo sindacale del 24 gennaio 1991.
7.Ulteriori modifiche statutarie, dirette in particolare a consentire la variabilità della contribuzione individuale nonché l’iscrizione del personale dipendente da società controllate dalla Banca, sono state deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati il 30 aprile 1991, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 1991 a seguito di accordo sindacale del 24 gennaio 1991.
8.A seguito di accordi sindacali stipulati in data 17, 21, 30 e 31 ottobre 1997 su proposta del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 1997, l’Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati ha deliberato il 24 novembre 1997 ulteriori modifiche statutarie, principalmente intese all’adeguamento alla disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotte con il D. Lgs. n. 124/1993 e via via modificata ed integrata, e dirette in particolare ad assicurare, nell’ambito della unicità della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, regimi conformi alle previsioni di cui alla disciplina anzidetta.
8.A seguito di accordi sindacali stipulati in data 17, 21, 30 e 31 ottobre 1997 su proposta del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 1997, l’Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati ha deliberato il 24 novembre 1997 ulteriori modifiche statutarie, includenti la nuova denominazione di cui all’art. 2, principalmente intese all’adeguamento alla disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotte con il D. Lgs. n. 124/1993 e via via modificata ed integrata, e dirette in particolare ad assicurare, nell’ambito della unicità della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, regimi conformi alle previsioni di cui alla disciplina anzidetta.
9. (comma aggiuntivo che farà riferimento alle modifiche statutarie qui considerate).
9.Gli obblighi derivanti alla "Banca d'America e d'Italia" e quelli derivanti al suo Personale dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti saranno, come per il passato, integralmente ottemperati indipendentemente dalle norme del presente Statuto. Le prestazioni previste nel presente Statuto sono aggiuntive a quelle dell'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi per la detta assicurazione obbligatoria verranno corrisposti all'I.N.P.S. rispettivamente dalla "Banca d'America e d'Italia" e dal Personale, indipendentemente da quelli previsti nel presente Statuto.
10. Gli obblighi derivanti alla "Banca d'America e d'Italia" e quelli derivanti al suo Personale dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti saranno, come per il passato, integralmente ottemperati indipendentemente dalle norme del presente Statuto. Le prestazioni previste nel presente Statuto sono aggiuntive a quelle dell'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi per la detta assicurazione obbligatoria verranno corrisposti all'I.N.P.S. rispettivamente dalla "Banca d'America e d'Italia" e dal Personale, indipendentemente da quelli previsti nel presente Statuto.
Art. 2 – Denominazione
Nel contesto delle modifiche statutarie citate nel penultimo comma dell’articolo precedente il “Fondo Pensioni per il Personale della Banca d’America e d’Italia” assume, a far tempo dal 1° dicembre 1997, la denominazione di “Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank s.p.a.”.
Art. 2 – Denominazione
Nel contesto delle modifiche statutarie citate nel comma 8 dell’articolo precedente, il “Fondo Pensioni per il Personale della Banca d’America e d’Italia” ha assunto, a far tempo dal 1° dicembre 1997, la denominazione di “Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank s.p.a.”.
Art. 3. - Definizioni Art. 3. - Definizioni
Ai fini e per gli effetti contemplati nel presente Statuto vengono denominati:
Ai fini e per gli effetti contemplati nel presente Statuto vengono denominati:
- “Fondo Pensione” o “Fondo” il “Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank s.p.a.”;
- “Fondo Pensione” o “Fondo” il “Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank s.p.a.”;
- “Banca” la Deutsche Bank s.p.a., nuova denominazione assunta dalla “Banca d'America e d'Italia” dal 1° ottobre 1994;
- “Banca” la Deutsche Bank s.p.a., nuova denominazione assunta dalla “Banca d'America e d'Italia” dal 1° ottobre 1994;
- “Azienda” o “Aziende”, indifferenziatamente la Banca e le altre società aderenti al Fondo Pensione;
- “Azienda” o “Aziende”, indifferenziatamente la Banca e gli altri soggetti aderenti al Fondo Pensione;
- “Partecipanti”, i Dipendenti della Banca e delle altre società aderenti iscritti al Fondo Pensione alla data del 1° novembre 1997 e coloro che aderiscano successivamente ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 6. La posizione di Partecipante cessa in ogni caso all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende, nonché nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 44;
- “Partecipanti”, i Dipendenti della Banca e degli altri soggetti aderenti iscritti al Fondo Pensione. La posizione di Partecipante cessa in ogni caso all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende, nonché nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 44;
- “Pensionati diretti” e “Pensionati indiretti” gli ex Partecipanti ed i loro superstiti, in quanto fruiscano di pensioni a carico del Fondo Pensione, ancorché differite;
- “Pensionati diretti” e “Pensionati indiretti” gli ex Partecipanti ed i loro superstiti, in quanto fruiscano di pensioni a carico del Fondo Pensione, ancorché differite;
- “Iscritti”, congiuntamente i Partecipanti ed i Pensionati diretti; - “Iscritti”, congiuntamente i Partecipanti ed i Pensionati diretti;
- “Fonte istitutiva” della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, i contratti e gli accordi collettivi aziendali promossi dagli organismi sindacali aziendali facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro; ne consegue che le norme del presente Statuto costituiscono parte integrante dei contratti di lavoro.
- “Fonte istitutiva” della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, i contratti e gli accordi collettivi aziendali promossi dagli organismi sindacali aziendali facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro; ne consegue che le norme del presente Statuto costituiscono parte integrante dei contratti di lavoro.
Art. 4 - Scopo Art. 4 - Scopo
0.Xx Fondo Pensione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai Dipendenti della Deutsche Bank s.p.a. e delle Società da essa controllate ai sensi dell’art.2359, comma 1, n.1) del Codice Civile identificate dalla fonte istitutiva. A tal fine esso svolge con autonomia giuridica e patrimoniale le attività indicate nel presente Statuto, a favore degli Iscritti.
0.Xx Fondo Pensione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai Dipendenti della Banca e degli altri soggetti aderenti. A tal fine esso svolge con autonomia giuridica e patrimoniale le attività indicate nel presente Statuto, a favore degli Iscritti.
2.Nessuna operazione di prestito può essere fatta dal Fondo Pensione agli Iscritti; sono fatte salve le ipotesi di anticipazione disciplinate dall’art. 43 del presente Statuto.
2.Nessuna operazione di prestito può essere fatta dal Fondo Pensione agli Iscritti; sono fatte salve le ipotesi di anticipazione disciplinate dall’art. 43 del presente Statuto.
Art. 5 - Sede legale, durata Art. 5 - Sede legale, durata
0.Xx Fondo Pensione ha sede legale in Milano, presso la sede sociale della Banca.
0.Xx Fondo Pensione ha sede legale in Milano, presso la sede sociale della Banca.
0.Xx durata del Fondo Pensione è fissata al 31 dicembre 2100, salvo il suo anticipato scioglimento da deliberarsi secondo le norme del presente Statuto.
0.Xx durata del Fondo Pensione è fissata al 31 dicembre 2100, salvo il suo anticipato scioglimento da deliberarsi secondo le norme del presente Statuto.
CAPITOLO II CAPITOLO II
ADESIONE - FINANZIAMENTO / CONTRIBUZIONE - ANZIANITA’ ADESIONE – FINANZIAMENTO / CONTRIBUZIONE - ANZIANITA’
Art. 6 - Adesione e iscrizione Art. 6 - Adesione e iscrizione
1.I Dipendenti entrati a far parte dell’organico di un’Azienda successivamente al 28 aprile 1993, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, possono aderire al Fondo Pensione conseguendo l’iscrizione al Fondo stesso dietro presentazione di apposita domanda, indirizzata contestualmente all’Azienda ed al Fondo Pensione, da inoltrare per il tramite della Direzione della Struttura di appartenenza, la quale ne attesta il ricevimento all’interessato.
1.I Dipendenti entrati a far parte dell’organico di un’Azienda con contratto di lavoro assoggettato alla normativa di legge italiana, possono aderire al Fondo Pensione conseguendo l’iscrizione al Fondo stesso dietro presentazione di apposita domanda, indirizzata contestualmente all’Azienda ed al Fondo Pensione, da inoltrare per il tramite della Direzione della Struttura di appartenenza, la quale ne attesta il ricevimento all’interessato.
2.Qualora la domanda di cui al comma 1 pervenga alla Direzione ivi indicata entro il 60° giorno dalla data di assunzione o dall’inserimento nell’organico, l’interessato può dare decorrenza all’iscrizione al Fondo Pensione dalla data medesima e dalla stessa decorrono gli obblighi contributivi a carico del Partecipante ed a carico dell’Azienda; in caso di superamento di tale termine, l’iscrizione al Fondo Pensione ha decorrenza dal primo periodo di paga successivo alla data di pervenimento.
2.L’iscrizione al Fondo Pensione ha decorrenza dal primo periodo di paga successivo alla data di pervenimento della domanda di cui al comma precedente alla Direzione ivi indicata.
3.Ulteriori previsioni in merito a modalità, termini e decorrenze dell’adesione al Fondo Pensione possono essere stabilite nella fonte istitutiva. In tali casi l’Azienda provvede a darne comunicazione al Fondo Pensione ai fini della immediata applicazione, nonché ai Dipendenti interessati.
4. Il Fondo Pensione predispone, a beneficio dei potenziali aderenti, una scheda informativa, tenuta presente l’esigenza di offrire ai destinatari le informazioni necessarie a consentire la realizzazione di una scelta consapevole in merito all’adesione. Detta scheda informativa viene consegnata, a cura delle Aziende, ai Dipendenti di cui al comma 1 all’atto dell’assunzione o dell’inserimento nell’organico.
3.Le Aziende provvedono a comunicare al Fondo Pensione i dati anagrafici e retributivi ed ogni informazione necessaria ai fini dell’iscrizione di ciascun Dipendente che aderisca al Fondo, nonché ad identificare, con responsabilità esclusiva, il regime contributivo e pensionistico applicabile ; provvedono inoltre in merito ad ogni successiva variazione rilevante ai fini dell’applicazione del presente Statuto.
5.Le Aziende provvedono a comunicare al Fondo Pensione i dati anagrafici e retributivi ed ogni informazione necessaria ai fini dell’iscrizione di ciascun Dipendente che aderisca al Fondo, nonché ad identificare, con responsabilità esclusiva, il regime contributivo e pensionistico applicabile; provvedono inoltre in merito ad ogni successiva variazione rilevante ai fini dell’applicazione del presente Statuto.
Norma Transitoria
I Dipendenti di cui al comma 1 in servizio alla data del 1° dicembre 1997 possono, contestualmente alla domanda ivi contemplata, purché pervenga alla Direzione competente entro il 31 dicembre 1997, dare all’iscrizione decorrenza dalla data di assunzione -o di inserimento nell’organico per i Dipendenti di Aziende incorporate- se qualificabili come “destinatari” dell’art. 18,comma 7, del D. Lgs. n. 124/1993, ovvero da data comunque non anteriore al 1° gennaio 1997.
(soppressa)
Art. 7 - Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 7 – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
0.Xx Dipendente, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato (che non sia costituito sulla base di un contratto di formazione e lavoro, nel qual caso si applica il comma 1 dell’art.6) venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, contestualmente alla domanda di adesione da indirizzare al Fondo Pensione ed all’Azienda nei modi di cui all’art.6 comma 1 entro 60 giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, di dare all’iscrizione decorrenza coincidente con la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; nonché di optare per procedere alla contribuzione a suo carico a fronte del periodo pregresso in non oltre dodici rate mensili consecutive a partire dal periodo di paga successivo alla data di ricezione della domanda da parte dell’Azienda.
1. Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato (che non sia costituito sulla base di un contratto di formazione e lavoro, nel qual caso si applica il comma 1 dell’art.6) con un dipendente che abbia aderito al Fondo Pensione, venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’Azienda, a fronte del periodo pregresso compreso fra la data dalla quale si considera retroattivamente decorrere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la data di trasformazione del rapporto stesso, non oltre il secondo periodo di paga successivo a quest’ultima data versa una contribuzione pari alla differenza fra le due misure percentuali di cui al comma 6, secondo xxxxxx, dell’art. 9, commisurata alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, relativa al detto periodo pregresso.
2.Conseguentemente l‘Azienda è tenuta a procedere alla contribuzione di sua competenza con la stessa rateazione scelta dal Dipendente.
(soppresso)
Art. 8 - Sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione Art. 8 - Sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione
1.Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione la contribuzione al Fondo Pensione a carico del Partecipante e dell’Azienda è sospesa sino al termine del periodo di sospensione.
1.Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione la contribuzione al Fondo Pensione a carico del Partecipante e dell’Azienda è sospesa sino al termine del periodo di sospensione.
0.Xx Partecipante, il cui rapporto di lavoro sia sospeso senza diritto a retribuzione per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, ha diritto, presentando domanda scritta al Fondo Pensione ed all’Azienda non oltre 60 giorni dalla conclusione del periodo di sospensione, di procedere a suo carico al versamento di una contribuzione comunque non superiore alla misura complessiva minima di cui all'art. 9 commisurata alla retribuzione percepita nel primo periodo di paga successivo alla sospensione, rapportata all'intero periodo della sospensione stessa. Detto versamento può, con richiesta contestuale alla domanda di cui al presente comma, essere dilazionato in non oltre dodici rate mensili consecutive a partire dal primo periodo di paga successivo alla data di ricezione della domanda.
0.Xx Partecipante, il cui rapporto di lavoro sia sospeso senza diritto a retribuzione per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, ha diritto, presentando domanda scritta al Fondo Pensione ed all’Azienda non oltre 60 giorni dalla conclusione del periodo di sospensione, di procedere a suo carico al versamento di una contribuzione comunque non superiore alla misura complessiva minima di cui all'art. 9 commisurata alla retribuzione percepita nel primo periodo di paga successivo alla sospensione, rapportata all'intero periodo della sospensione stessa. Detto versamento può, con richiesta contestuale alla domanda di cui al presente comma, essere dilazionato in non oltre dodici rate mensili consecutive a partire dal primo periodo di paga successivo alla data di ricezione della domanda.
0.Xx periodo di sospensione è comunque computato a tutti gli altri effetti previsti dallo Statuto.
0.Xx periodo di sospensione è comunque computato a tutti gli altri effetti previsti dallo Statuto.
Art. 9 - Finanziamento / Contribuzione Art. 9 - Finanziamento / Contribuzione
0.Xx finanziamento della forma pensionistica attuata dal Fondo Pensione grava sui destinatari e sulle Aziende aderenti, secondo le previsioni della fonte istitutiva.
1. Il finanziamento della forma pensionistica attuata dal Fondo Pensione grava sui destinatari e sulle Aziende aderenti, secondo le previsioni della fonte istitutiva di cui la Banca provvede a dare comunicazione al Fondo Pensione, ai fini della immediata applicazione, e ciascuna Azienda ai Partecipanti interessati.
2.Per i Partecipanti già iscritti alla data del 1° novembre 1997, come pure in data successiva purché “destinatari” dell’art.18, comma 7, del D.Lgs. n. 124/1993, il contributo, commisurato alla retribuzione imponibile ai fini dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, non può essere inferiore:
a) al 2 per cento a carico del Partecipante
b) al 5 per cento a carico dell’Azienda.
2. Per i Partecipanti "destinatari" dell'art. 18,comma 7, del D.Lgs. n. 124/1993, il contributo, commisurato alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell’Azienda, non può essere inferiore:
a) allo 0,5 per cento a carico del Partecipante
b) al 5 per cento a carico dell'Azienda.
3.I Partecipanti di cui al comma 2 hanno facoltà di aumentare il contributo a proprio carico ad una misura pari al 2,5, al 3, al 3,5, al 4, al 4,5 od al 5 per cento della retribuzione imponibile come ivi definita.
3. I Partecipanti di cui al comma 2 hanno facoltà di aumentare il contributo a proprio carico per valori incrementali pari a mezzo punto percentuale sino alla misura massima del 7 per cento della retribuzione imponibile come ivi definita.
4.I Partecipanti di cui al comma 2 hanno, altresì, facoltà di destinare al finanziamento della propria posizione, fatto salvo il contributo minimo di cui al comma 2, anche una quota dell’accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), nella misura minima pari al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 per cento della retribuzione assunta quale base di calcolo del TFR ovvero in misura pari alla quota stessa.
4. I Partecipanti di cui al comma 2 hanno, altresì, facoltà, fatto salvo il contributo minimo di cui alla lettera a) del medesimo comma, di destinare al finanziamento della propria posizione anche una quota dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR) in misura pari al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 per cento della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR ovvero pari all'accantonamento stesso.
5.Le facoltà di cui ai due commi che precedono possono essere esercitate, anche in via di revoca e/o modifica di disposizione precedenti, con comunicazione scritta da indirizzare contestualmente all’Azienda ed al Fondo Pensione e da inoltrare tramite la Direzione della Struttura di appartenenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal primo periodo di paga dell’anno successivo, ovvero dal periodo di paga successivo nel caso di iscrizione in corso d’anno.
5.(invariato)
6.Per i Partecipanti non destinatari dell’art.18, comma 7, del D.Lgs. n. 124/1993, la contribuzione complessiva:
- a carico del Partecipante, non potrà essere inferiore al minor valore
fra il 2 per cento della retribuzione assunta quale base di calcolo per l’accantonamento annuale al TFR e lire 2.500.000 od il diverso importo che derivasse dall’adeguamento contemplato dall’art.13, comma 5, del D.Lgs.n. 124/1993, con l’aggiunta della destinazione di una quota dell’accantonamento annuale al TFR almeno pari all’ammontare del contributo versato e con facoltà di elevare tale misura, secondo le aliquote di cui al comma 4 e sino alla misura corrispondente all’intera quota, fermo restando che per i lavoratori “di prima occupazione” di cui all’art.8, comma 3, del D. Lgs. N. 124/1993 si fa luogo alla integrale destinazione degli accantonamenti annuali al TFR posteriori all’iscrizione dei lavoratori stessi al Fondo Pensione;
- a carico dell’Azienda, è stabilita nella misura minima del 3,7 per cento della retribuzione assunta quale base di calcolo per l’accantonamento annuale al TFR sino a che la detta retribuzione non ecceda lire 125.000.000, e salvo l’adeguamento contemplato dall’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 124/1993; sulla retribuzione eccedente la contribuzione è stabilita nella misura minima del 2,6 per cento.
6. Per i Partecipanti non destinatari dell'art. 18, comma7, del D.Lgs. n. 124/1993, il contributo, commisurato alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell’Azienda, non può essere inferiore:
- a carico del Partecipante: allo 0,5 per cento, con l'aggiunta della destinazione di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, salvi gli obblighi di legge, almeno pari alla metà del contributo versato e con facoltà, da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui al coma 5, di aumentare tale quota secondo le misure di cui al comma 4 o ad una misura pari all'accantonamento stesso;
- a carico dell'Azienda: al 2 per cento per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato che non sia costituito sulla base di un contratto di formazione e lavoro; al 5,5 per cento per gli altri Partecipanti di cui al presente comma.
0.Xx Partecipante di cui al comma 6 ha facoltà di aumentare la misura della contribuzione a suo carico, con le modalità e gli effetti di cui al comma 5, ad una misura corrispondente alla contribuzione a carico dell’Azienda di cui al comma 6, secondo alinea.
7. I Partecipanti di cui al comma 6 hanno facoltà , da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui al comma 5, di aumentare il contributo a proprio carico secondo le aliquote indicate al comma 3.
8.Ulteriori modalità e misure del finanziamento di cui al comma 1, che non implichino riduzione dell’entità minima del finanziamento stesso, possono essere stabilite nella fonte istitutiva. In tali casi la Banca provvede a darne comunicazione al Fondo Pensione ai fini della immediata applicazione, nonché ai Partecipanti.
8.Ulteriori modalità e misure del finanziamento di cui al comma 1, che non implichino riduzione dell’entità minima del finanziamento stesso, possono essere stabilite nella fonte istitutiva. In tali casi l’Azienda provvede a darne comunicazione al Fondo Pensione ai fini della immediata applicazione, nonché ai Partecipanti interessati.
9.Le Aziende provvedono a trattenere gli importi della contribuzione a carico dei Partecipanti all’atto del pagamento della retribuzione ed a versarli con pari valuta al Fondo Pensione unitamente a quelli a proprio carico. La contribuzione consistente in quote dell’accantonamento annuale al TFR viene versata al Fondo Pensione mensilmente.
9. (invariato)
Art. 10 – Anzianità Art. 10 – Anzianità
A tutti gli effetti che il presente Statuto collega all’anzianità utile maturata, quest’ultima si intende riferita al periodo che va dalla decorrenza dell’iscrizione alla cessazione, con l’aggiunta del periodo di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari cui l’interessato sia stato precedentemente iscritto.
A tutti gli effetti che il presente Statuto collega all’anzianità utile maturata, quest’ultima si intende riferita al periodo che va dalla decorrenza dell’iscrizione alla cessazione, con l’aggiunta del periodo di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari cui l’interessato sia stato precedentemente iscritto.
Capitolo IV Capitolo III
ASSEMBLEA, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO GLI ORGANI DEL FONDO PENSIONE
Art. 22 - Assemblea e suoi poteri Art. 11 - Assemblea e suoi poteri
All’Assemblea sono ammessi di diritto i Partecipanti ed i Pensionati beneficiari di pensione diretta, anche se differita. Per le deliberazioni concernenti aumenti di contribuzione hanno diritto al voto solo i Partecipanti. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a mezzo di “referendum” con votazione diretta e segreta.
1.All’Assemblea sono ammessi di diritto gli Iscritti che risultino tali al primo giorno del mese precedente a quello in cui la stessa viene convocata, ad eccezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per le delibere che riguardino le loro rispettive responsabilità. Per le deliberazioni concernenti aumenti di contribuzione hanno diritto al voto solo i Partecipanti. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a mezzo di “referendum”, con le modalità di cui agli artt. 13 e 14, con votazione diretta e segreta.
L’Assemblea delibera in merito: 2.L’Assemblea delibera in merito:
a) alla nomina dei suoi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, ed al Collegio dei Sindaci, con le modalità di cui agli artt. 15 e 16;
a)alle nomine di sua competenza ai sensi degli artt. 16 e 20;
b) approvazione della situazione annua dei conti entro il 30 aprile; b)alla revoca dei consiglieri da essa nominati;
c) alle eventuali modifiche del presente Statuto; c)all’azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci; d)all’approvazione della Situazione dei conti, di cui all’art. 33; e)alle modifiche del presente Statuto;
d) all’eventuale scioglimento del Fondo. f)allo scioglimento del Fondo Pensione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, quando comportino maggiori oneri per la Banca, devono essere approvate dal Consiglio d’Amministrazione della Banca stessa ai fini della loro efficacia operativa.
3.Le deliberazioni dell’Assemblea, di cui alla lettera c) del comma precedente, o che comunque comportino maggiori oneri per le Aziende, acquisiscono efficacia in quanto vengano approvate da quest'ultime. Detta approvazione, che può essere formalizzata dalla Banca anche per gli altri soggetti aderenti, si intende comunque resa decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 9 dell’art. 13.
Art. 23 - Convocazione dell’Assemblea Art. 12 - Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione della situazione annua dei conti (articolo 23 lettera b).
1.L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione della Situazione dei conti ai sensi dell’art. 33.
Essa deve essere inoltre convocata quando al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni pervenga una richiesta scritta, firmata da almeno un terzo degli ammessi di diritto all’Assemblea stessa, motivata con l’esatto oggetto della delibera da proporsi. In tal caso l’Assemblea deve svolgersi entro tre mesi dal pervenimento della richiesta.
2.Essa deve essere inoltre convocata quando al Consiglio di Amministrazione pervenga richiesta scritta, firmata da almeno un terzo degli Iscritti, motivata e con l’esatto oggetto della delibera da proporsi. In tal caso l’Assemblea deve svolgersi entro tre mesi dal pervenimento della richiesta.
Per la convocazione dell’Assemblea e per le relative deliberazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni, sentito il Consiglio stesso, dirama a tutti i Partecipanti e Pensionati fruenti di pensione diretta una circolare, nella quale devono essere precisati la data della votazione e gli argomenti su cui, a norma dell’art. 22, essi sono chiamati a pronunciarsi.
3.Per la convocazione dell’Assemblea e per le relative deliberazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio stesso, dirama a tutti gli Iscritti di cui all’art.11, comma 1, un avviso nel quale devono essere precisati le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto e gli argomenti sottoposti.
Per la costituzione dei “seggi”, per le modalità delle votazioni e per le operazioni di scrutinio, si seguono le norme indicate negli articoli 15 e 16.
(soppresso)
Art. 14 - Elezione dei Consiglieri e del Sindaco in rappresentanza dei Art. 13 - Elezione dei Consiglieri e dei Sindaci da parte dell’Assemblea
Partecipanti
L'elezione dei tre Consiglieri e del Sindaco la cui nomina spetta ai Partecipanti in attività di servizio, avviene con le seguenti norme:
a) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni, su delibera del Consiglio stesso, xxxxxx non oltre il ventesimo giorno anteriore alla convocazione dell'Assemblea, salvo casi di urgenza, un avviso a tutti i Partecipanti nel quale fissa la data della votazione.
1. Per l'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci di competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 16 e 20, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, xxxxxx l'avviso previsto dall'art. 12, comma 3, salvi i casi di urgenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data di sottoposizione all'Assemblea della Situazione dei conti riferita all'ultimo dei tre esercizi di cui all'art. 22, comma 1.
b) Presso le Filiali viene costituito un seggio elettorale composto di tre membri se i Partecipanti sono meno di 100, oppure di non meno di 5 membri se i Partecipanti sono 100 o più. Di detti membri uno sarà designato dalla Direzione della Filiale, i rimanenti dagli Organi locali, o, in mancanza, dagli Organi centrali, rappresentativi del Personale. Per le votazioni dei Partecipanti della Direzione Generale, dei Servizi staccati e della Filiale di Milano verrà costituito un unico seggio elettorale.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta le modalità di svolgimento dell'Assemblea, tenendo conto di quanto previsto nei commi che seguono.
Il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta le modalità per lo svolgimento delle votazioni, nonché delle operazioni di spoglio, relative alle votazioni effettuate presso le Filiali minori (di regola aventi un organico costituito da un numero di elementi inferiori a dieci), anche in deroga a quanto previsto al successivo punto d).
3. Le operazioni di voto vengono effettuate di norma presso le unità produttive della Banca dove siano costituite rappresentanze sindacali aziendali.
c) Il voto è segreto e si esprime con una scheda nella quale non possono essere indicati più di tre nomi per l'elezione del Consigliere ed uno per l'elezione del Sindaco, scelti a norma delle lettere b) degli articoli 12 e 13.
4. Entro i quindici giorni successivi alla diramazione dell'avviso di cui al comma 1 si procede presso la Direzione Generale della Banca all'insediamento del seggio elettorale centrale, costituito da un componente designato dalla Banca e da componenti designati uno da ciascuna struttura aziendale centrale di Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL; per ciascun designato può essere indicato un sostituto. Vengono altresì insediati seggi elettorali periferici costituiti da almeno tre componenti designati uno dalla Banca ed almeno uno da ciascuna delle strutture sindacali costituite presso l'unità produttiva interessata.
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto mediante delega. 5. Ciascun seggio di cui al comma 4 nomina nel proprio ambito un
Presidente ed un Segretario, informandone la presidenza del Fondo Pensione che ne dà comunicazione al seggio elettorale centrale.
d) A votazione conclusa, ciascun seggio elettorale provvede immediatamente allo spoglio delle schede votate e redige un apposito verbale che viene trasmesso con il mezzo più rapido al Presidente del "seggio elettorale centrale" da costituire presso la Direzione Generale della Banca, con le stesse modalità previste per i "seggi elettorali" delle Filiali, formato da 5 membri, di cui uno eletto Presidente.
6. Non è ammesso il voto per delega. Il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza, nei casi e secondo le modalità definiti dal Consiglio ai sensi del comma 2, dai Partecipanti impossibilitati ad accedere al seggio e/o dai Pensionati. L'esercizio del diritto di voto non è vincolato dalla localizzazione del seggio elettorale cui l'Iscritto fa capo. Il voto è segreto e va espresso mediante una scheda nella quale non può essere indicato un numero di preferenze superiore a quello delle cariche cui l'elezione è riferita.
Al Presidente del "seggio elettorale centrale" vengono successivamente inviate le schede, in plico sigillato, siglate dai componenti del seggio elettorale mittente.
7. A votazione conclusa, ciascun seggio elettorale periferico procede allo spoglio e redige un verbale che va trasmesso con il mezzo più rapido al Presidente del Seggio elettorale centrale, al quale viene successivamente rimessa senza indugio tutta la documentazione inerente alle operazioni svoltesi presso il seggio periferico stesso.
Il "seggio elettorale centrale" provvede, in base ai verbali dei "seggi" periferici, allo spoglio riassuntivo e proclama eletti, fra i Partecipanti in possesso dei requisiti prescritti, quelli che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene proclamato eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio e, a parità di questa, maggiore età.
8. Il seggio elettorale centrale procede, in base ai verbali dei seggi periferici, allo spoglio riassuntivo, compilando le liste dei nominativi che hanno riportato un numero di preferenze non inferiore al dieci per cento dei votanti e proclamando eletti coloro che hanno riportato il numero di preferenze più elevato per ciascuna carica cui l'elezione è riferita. In caso di parità di preferenze viene proclamato eletto chi risulta avere la maggiore anzianità di iscrizione o, a parità di questa, la maggiore età.
Il "seggio elettorale centrale" rimette poi la documentazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni.
9. Il seggio elettorale centrale rimette, quindi, tutta la documentazione ricevuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro i cinque giorni successivi al pervenimento della stessa convoca il Consiglio per quanto di competenza di quest'ultimo.
Art. 15 - Elezione del Consigliere e del Sindaco in rappresentanza dei Pensionati
(soppresso)
Per l’elezione del Consigliere e del Sindaco in rappresentanza dei Pensionati diretti, questi vengono convocati, con comunicazione personale, il giorno stabilito per le elezioni di cui all’art. 15 e votano, con scheda segreta, un nome quale Consigliere ed uno quale Xxxxxxx, scelti a norma delle lettere c) degli articoli 12 e 13; il tutto sotto osservanza di quanto disposto nel precedente art. 15.
I Pensionati che risiedono in località ove non vengono costituiti i seggi elettorali e quelli che, per le loro condizioni fisiche, non hanno modo di spostarsi dal loro domicilio, possono ottenere di esercitare il voto per corrispondenza, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio del Fondo Pensioni. I Pensionati, previo riconoscimento, possono esercitare il voto presso la Filiale diversa da quella ove sono iscritti.
Anche per detti Pensionati non é ammesso l’esercizio del diritto di voto mediante delega.
Art. 14 - Modalità di svolgimento dell’Assemblea nel caso di convocazione con finalità diverse da quella di cui all’art.13.
1. Nel caso di convocazione dell’Assemblea con finalità diverse da quelle di cui all’art.13 il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di svolgimento della stessa, tenendo conto delle previsioni contenute nell'art.13 salve le opportune variazioni.
2. Ai fini della sottoposizione all’Assemblea della Situazione dei conti ai sensi dell’art.33 il Consiglio cura che entro il decimo giorno antecedente la data di inizio delle operazioni di voto a ciascun Iscritto venga consegnata la documentazione di cui al comma 2 dell’art.33 unitamente alla relazione del Collegio Sindacale.
Art. 24 - Validità delle delibere dell’Assemblea Art. 15 – Validità delle delibere dell’Assemblea
Le delibere dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli appartenenti al Fondo Pensioni ove risultino approvate a maggioranza, cioè con un numero di voti che rappresenti la metà più uno di tutti i Partecipanti e Pensionati fruenti di pensione diretta, anche se differita, salvo quanto stabilito dall’art. 23 per le deliberazioni concernenti aumenti di contributi e fatta eccezione soltanto per:
1.Le delibere dell’Assemblea, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 11, comma 3, sono impegnative per tutti gli Iscritti ove risultino adottate a maggioranza dei votanti, purché il numero degli stessi non risulti inferiore alla metà più uno di tutti gli Iscritti ammessi di diritto, fatta eccezione soltanto per:
a) la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci, di cui agli artt. 15 e 16, nel qual caso sarà applicato il sistema maggioritario stabilito dall’art. 15, lettera d), penultimo capoverso;
a) la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci, nel qual caso sarà applicato il sistema stabilito dall’art. 13, comma 8;
b) le modifiche statutarie, che devono riportare il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Iscritti ammessi di diritto quando siano stata definite dalla fonte istitutiva, ovvero, diversamente, il voto favorevole dei due terzi degli Iscritti ammessi di diritto;
c) lo scioglimento e messa in liquidazione del “Fondo Pensioni” ai sensi del successivo art. 26, che devono riportare il voto favorevole dei due terzi dei Partecipanti e Pensionati fruenti di pensione diretta, anche se differita.
c) lo scioglimento e messa in liquidazione del Fondo Pensione ai sensi dell’art. 25, che devono riportare il voto favorevole dei due terzi degli Iscritti ammessi di diritto.
b) l’approvazione della situazione annua dei conti di cui all’articolo 23, lettera b), nel qual caso sarà sufficiente la maggioranza dei votanti;
2.Le delibere dell’Assemblea, salva l’eventuale diversa disposizione in esse contenute, si intendono adottate nella data in cui si sono concluse le operazioni di voto.
Capitolo III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni è composto di otto membri, dei quali:
0.Xx Consiglio di Amministrazione è costituito da otto componenti, dei quali:
a) quattro nominati dalla Banca a) quattro nominati dalla Banca
b) tre eletti dai Partecipanti scelti tra i Dipendenti della Banca iscritti al Fondo Pensioni e assunti in servizio da almeno 5 anni
b) quattro eletti dall’Assemblea e scelti fra gli Iscritti.
c) uno eletto dai Pensionati diretti, scelto fra gli appartenenti a tale categoria.
2.E’ causa di ineleggibilità e di decadenza il mancato possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 14 del D.M. n. 211/1997 inclusi quelli contemplati dall’art. 2382 del Codice Civile ivi richiamato.
3.I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Banca sono revocabili in qualunque tempo; la revoca dei Consiglieri eletti dall’Assemblea ha luogo ai sensi dell’art.11, comma 2, lettera b).
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente scelto fra i rappresentanti della Banca, un Vice Presidente scelto fra i rappresentanti dei Partecipanti, e, per ogni tornata, un Segretario.
0.Xx Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito un Presidente scelto fra i componenti nominati dalla Banca ed un Vice Presidente scelto fra i componenti eletti dai Partecipanti.
Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
0.Xx Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio procede alla sostituzione.
0.Xx caso di cessazione dalla carica del Presidente e/o del Vice Presidente, il Consiglio procede alla sostituzione.
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Art. 17 - Convocazione del Consiglio
Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno quattro membri del Consiglio, oppure dal Collegio Sindacale.
0.Xx Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando la convocazione venga richiesta da almeno quattro Consiglieri, oppure dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all'anno; possibilmente una volta al trimestre. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso, almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo di lettera raccomandata. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.
0.Xx Consiglio si riunisce di massima una volta al mese. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, almeno cinque giorni prima della seduta, riducibili a due giorni in caso di urgenza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente, almeno due giorni prima della seduta. Nel telegramma di convocazione può essere omessa la comunicazione dell'ordine del giorno; di esso deve essere però data conoscenza al Consiglio all'inizio della seduta.
0.Xx caso di urgenza può essere omessa la comunicazione dell'ordine del giorno, che va portato a conoscenza del Consiglio all'inizio della seduta.
Nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i Consiglieri e i Sindaci sono presenti.
4.Nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i Consiglieri e i Sindaci sono presenti.
Alle riunioni del Consiglio assiste, in qualità di esperto, l'incaricato dei servizi amministrativi del Fondo Pensioni.
5.Alle riunioni del Consiglio assiste il responsabile dei Servizi Amministrativi del Fondo Pensione.
Art. 19 - Validità e trascrizione delle delibere del Consiglio Art. 18 - Validità e trascrizione delle delibere del Consiglio
Per la validità delle delibere del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque Consiglieri.
0.Xx Consiglio si intende validamente costituito, fatta salva la norma di cui all’art.17, comma 4, con la presenza di almeno cinque Consiglieri, purché almeno tre di essi siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti nell’art. 14 del D.M. n. 211/1997.
2.Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente, ovvero, qualora risultino entrambi assenti, dal Consigliere in possesso della maggiore anzianità di carica, o, a parità di questa, dal Consigliere designato dai presenti.
Le delibere del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3.Le delibere del Consiglio vengono prese secondo il criterio della prevalenza numerica dei voti favorevoli rispetto a quelli contrari ed agli astenuti, e purché il voto, inclusa a questo fine anche l’astensione, sia stato espresso da almeno cinque Consiglieri. Per le delibere direttamente finalizzate alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario del Fondo Pensione, quali quelle concernenti gli adempimenti contemplati negli articoli 30, 31, 33 e 39, in caso di parità fra i voti favorevoli ed i contrari, la delibera si intende presa se vi sia il voto favorevole di chi presiede la riunione.
Le delibere del Consiglio sono trascritte in apposito Libro dei Verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Xxxxxxxxxx che viene nominato fra i Consiglieri all’inizio della seduta.
4.Le delibere del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Xxxxxxxxxx che viene nominato fra i Consiglieri all’inizio della seduta.
Art. 18 - Poteri del Consiglio Art. 19 - Poteri del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione é investito di tutti i poteri per l’amministrazione del Fondo Pensioni, ad eccezione di quanto il presente Statuto riserva all’Assemblea.
0.Xx Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’amministrazione del Fondo Pensione, ad eccezione di quanto il presente Statuto riserva all’Assemblea.
In particolare provvede, avendo di mira le finalità del Fondo Pensioni stesso:
0.Xx particolare rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, che la esercita avendo di mira le finalità del Fondo Pensione stesso:
a) all’impiego delle disponibilità del Fondo Pensioni e alle eventuali trasformazioni degli impieghi, anche mediante acquisto e alienazione di cespiti mobiliari e immobiliari sotto qualsiasi forma, ivi compresa la incorporazione nel patrimonio del Fondo Pensioni stesso di beni immobili di proprietà di Società di capitali e/o di persone;
a) la gestione delle attività del Fondo Pensione, secondo i principi indicati nell’art. 27, anche mediante acquisto e alienazione di cespiti mobiliari e immobiliari sotto qualsiasi forma, ivi compresa la incorporazione nel patrimonio del Fondo Pensione stesso di beni immobili di proprietà di società di capitali e/o di persone;
b) alla compilazione annuale della situazione dei conti, di cui all’art. 35, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui detta situazione si riferisce;
b) la compilazione annuale della Situazione dei conti, di cui all’art.
33;
c) alla designazione delle persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo Pensioni, stabilendone le facoltà;
c) la designazione delle persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo Pensione, stabilendone le facoltà;
d) alla determinazione delle modalità che dovranno essere seguite nelle votazioni a norma degli articoli 15 e 16;
d) alla determinazione delle modalità che dovranno essere seguite nelle votazioni a norma degli articoli 13 e 14;
e) alla formulazione di proposte:
- per eventuali modifiche delle norme del presente Statuto;
- per l’eventuale scioglimento del Fondo Pensioni.
(soppresso)
Art. 12 - Collegio dei Sindaci Art. 20 - Collegio Sindacale
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, dei quali: 0.Xx Collegio Sindacale è costituito da quattro componenti, dei quali:
a) uno nominato dalla Banca a) due nominati dalla Banca, che nomina anche un Sindaco supplente
b) uno eletto dai Partecipanti scelto fra i Dipendenti della Banca iscritti al Fondo Pensioni e assunti in servizio da almeno 5 anni
b) due eletti dall’Assemblea, che elegge anche un Sindaco supplente.
2. I Sindaci supplenti subentrano in caso di cessazione di un Sindaco effettivo rispettivamente fra quelli di cui alla lettera a) e alla lettera b)
c) uno eletto dai Pensionati diretti, scelto fra gli appartenenti a tale categoria.
E’ causa di ineleggibilità e di decadenza la parentela o affinità con i Consiglieri fino al quarto grado.
3. E’ causa di ineleggibilità e di decadenza il mancato possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 14 del D.M. n. 211/1997 incluse le fattispecie contemplate nell’art. 2399 del Codice Civile ivi richiamato, nonché del requisito di professionalità consistente nell’iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
0.Xx Collegio Sindacale nomina nel proprio ambito un Presidente.
Art. 21 - Compito del Collegio dei Sindaci Art. 21 – Attribuzioni del Collegio Sindacale
I Sindaci devono controllare l’amministrazione del Fondo Pensioni vigilando sull’osservanza delle vigenti norme di legge e delle disposizioni statutarie ed in particolare devono:
a) accertare la regolare tenuta della contabilità;
b) controllare la liquidazione delle pensioni;
c) esaminare le situazioni dei conti riferendo in proposito all’Assemblea.
1.I Sindaci devono controllare l’amministrazione del Fondo Pensione vigilando sull’osservanza delle vigenti norme di legge e regolamentari e delle disposizioni di vigilanza, nonchè della normativa statutaria; in particolare essi devono:
a) accertare la regolare tenuta della contabilità;
b) controllare la liquidazione delle pensioni;
c) esaminare le Situazioni dei conti ai sensi ed ai fini di cui all’art.33, comma 3.
2.Oltre alle competenze di cui all’art. 2403 del Codice Civile il Collegio Sindacale ha l’obbligo di segnalare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione eventuali irregolarità rilevanti riscontrate, che siano in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo Pensione. In tal caso devono essere trasmessi alla Commissione di Vigilanza sia i verbali delle riunioni nelle quali il Collegio abbia riscontrato che i fatti portati al proprio esame integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché, ai sensi dell’art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
3.Xxxxx accertamenti eseguiti, anche individualmente, e delle riunioni del Collegio deve farsi constare in apposito libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le eventuali espressioni di dissenso.
4.Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 5.I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 - Durata in carica dei Consiglieri e dei Sindaci - Gratuità delle Art. 22 - Durata in carica dei Consiglieri e dei Sindaci - Gratuità delle cariche funzioni
I Consiglieri e i Sindaci durano in carica un triennio e sino alla compilazione e alla presentazione alla Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati della Situazione dei conti concernente l'ultimo anno del triennio per il quale sono stati eletti.
1.I Consiglieri e i Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non sono retribuite.
2.Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non sono retribuite.
Art. 16 - Cause di decadenza dalle cariche - Surrogazione Art. 23 – Cessazione dalle cariche – Sostituzione
La risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca costituisce causa di decadenza dalla carica per i Consiglieri ed il Sindaco, sia nominati dalla Banca che eletti dai Partecipanti.
1.Oltre alle cause contemplate dal D.M. n. 211/1997 costituisce causa di decadenza dalla carica, per i Consiglieri ed i Sindaci eletti dall’Assemblea, la cessazione della qualità di Iscritto.
Qualora uno o più Consiglieri o Sindaci vengano a cessare dalle loro funzioni per qualsiasi motivo durante la permanenza in carica:
2.Qualora uno o più Consiglieri o Sindaci vengano a cessare per qualsiasi motivo nel corso della durata in caricai
- se trattasi di membro nominato dalla Banca, questa provvede alla surrogazione;
- se trattasi di componente nominato dalla Banca, questa provvede alla
sostituzione;
- se trattasi di membro elettivo, gli subentra colui che nella votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto purché questi abbia raccolto non meno del 10% dei voti; ciò sempre che si tratti di sostituire non più di due di tali Consiglieri. Qualora non sia possibile tale surrogazione, dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti.
- se trattasi di componente elettivo, gli subentra colui che nell’Assemblea per l’elezione ha raccolto per la specifica carica -di Consigliere o di Sindaco supplente- il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, purché tale numero non sia inferiore al dieci per cento dei votanti; qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due componenti elettivi del Consiglio, ovvero dei due Sindaci effettivi, l’Assemblea provvede al rinnovo integrale della componente elettiva del Consiglio e del Collegio Sindacale.
In ogni caso il surrogante dura in carica fino all'epoca in cui sarebbe decaduto dalle funzioni il surrogato.
3.Chi subentra ai sensi del precedente comma 2, ovvero del comma 2 dell’art. 20, dura in carica sino alla scadenza, ai sensi dell’art. 22, dell’Organo collegiale, salvo il caso del rinnovo dell’intera componente elettiva, che comporta la ricostituzione integrale di entrambi gli Organi.
Art. 20 - Rappresentanza legale del Fondo Pensioni Art. 24 – Rappresentanza legale
La rappresentanza legale del Fondo Pensioni in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente congiuntamente possono per singoli atti delegare la rappresentanza legale ad un altro Consigliere.
0.Xx rappresentanza legale del Fondo Pensione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente congiuntamente possono per singoli atti delegare la rappresentanza del Fondo Pensione ad un altro Consigliere.
CAPITOLO IV
Art. 25 - Scioglimento e liquidazione del Fondo Pensione Art. 25 - Scioglimento e liquidazione del Fondo Pensione
1.Lo scioglimento del Fondo Pensione, con la conseguente liquidazione, è deliberato dall'Assemblea.
1.Lo scioglimento del Fondo Pensione, con la conseguente liquidazione, è deliberato dall'Assemblea.
0.Xx tal caso dovrà essere determinato il patrimonio al netto di spese ed oneri a carico del Fondo Pensione.
0.Xx tal caso dovrà essere determinato il patrimonio al netto di spese ed oneri a carico del Fondo Pensione.
Inoltre si procederà secondo i seguenti criteri: Inoltre si procederà secondo i seguenti criteri:
a) si determina la consistenza alla data dei singoli "CONTI PENSIONE" a) si determina la consistenza alla data dei singoli "Conti Pensione"
b) si determina la consistenza alla data della "riserva matematica" di ciascun Pensionato
b) si determina la consistenza alla data della "riserva matematica" di ciascun Pensionato, secondo il valore attualizzato della prestazione pensionistica in corso determinato in base ai coefficienti di conversione di cui all’art. 39.
c) in caso di avanzo residuo, questo viene ripartito in proporzione fra i "CONTI PENSIONE" e le "riserve matematiche"
c) in caso di avanzo residuo, questo viene ripartito in proporzione fra i "Conti Pensione" e le "riserve matematiche"
d) in caso di disavanzo che residui dopo aver utilizzato integralmente il fondo di contingenza di cui all’art. 28, si riducono proporzionalmente le riserve matematiche dei Pensionati.
d) in caso di disavanzo che residui dopo aver utilizzato integralmente il fondo di contingenza di cui all’art. 28, si riducono proporzionalmente le riserve matematiche dei Pensionati.
0.Xx Partecipanti sarà liquidato l'ammontare dei rispettivi "CONTI PENSIONE" eventualmente incrementato come previsto dal 2° comma.
Ai Pensionati sarà liquidato l’ammontare delle rispettive “riserve matematiche”, determinate secondo i criteri di cui al 2° comma.
0.Xx Partecipanti sarà liquidato l'ammontare dei rispettivi "Conti Pensione" eventualmente incrementato come previsto dal comma 2.
Ai Pensionati sarà liquidato l’ammontare delle rispettive “riserve matematiche”, determinate secondo i criteri di cui al comma 2.
CAPITOLO V CAPITOLO V
ATTIVITÀ, INVESTIMENTI, CONTI STATUTARI, ATTIVITÀ, INVESTIMENTI, CONTI STATUTARI, RISERVE MATEMATICHE, RENDIMENTI, SITUAZIONE DEI CONTI, RISERVE MATEMATICHE, RENDIMENTI, SITUAZIONE DEI CONTI,
PERSONALE E SPESE DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SPESE DI AMMINISTRAZIONE
Art. 26 - Attività del Fondo Pensione Art. 26 - Attività del Fondo Pensione
Le attività del Fondo Pensione sono costituite: Le attività del Fondo Pensione sono costituite:
a) dal patrimonio alla data del 1° dicembre 1997; a) dal patrimonio alla data del 1° dicembre 1997;
b) dal finanziamento/contribuzione a carico dei Partecipanti e delle Aziende di cui all'art. 9 del presente Statuto;
b) dal finanziamento/contribuzione a carico dei Partecipanti e delle Aziende di cui all'art. 9 del presente Statuto;
c) da eventuali importi residuanti dalla cessazione degli obblighi del Fondo Pensione verso Pensionati e Partecipanti;
c) da eventuali importi residuanti dalla cessazione degli obblighi del Fondo Pensione verso Pensionati e Partecipanti;
d) dai redditi derivanti dall'impiego delle attività; d) dai redditi derivanti dall'impiego delle attività;
e) dai proventi di qualsiasi specie, da chiunque e per qualsiasi titolo derivanti.
e) dai proventi di qualsiasi specie, da chiunque e per qualsiasi titolo derivanti.
Art. 27 - Gli Investimenti Art. 27 - Gli Investimenti
0.Xx Consiglio di Amministrazione, nella gestione diretta delle attività del Fondo Pensione, perseguirà scelte d'investimento che assicurino la migliore redditività secondo criteri di prudente valutazione del rischio.
0.Xx Consiglio di Amministrazione opera in modo che le disponibilità del Fondo Pensione siano gestite in maniera sana e prudente, avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti e dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio, di contenimento dei costi e di massimizzazione dei redimenti netti, nella piena osservanza delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni di vigilanza ad esso applicabili, anche in materia di conflitti di interesse.
2.Di preferenza e con i limiti di massima sottoindicati gli investimenti potranno essere effettuati:
2.Per la gestione dei diversi comparti del patrimonio il Fondo Pensione, con l'osservanza ove del caso di quanto disposto al comma 3, può stipulare accordi con i soggetti contemplati nell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993, individuati dal Consiglio di Amministrazione in esito ad una istruttoria condotta dal Consiglio stesso secondo criteri ispirati agli obiettivi di cui al comma 1 ed in base all'esame di una pluralità di offerte contrattuali. Il Consiglio verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nelle convenzioni gestorie.
a) in depositi bancari e/o certificati di deposito; 0.Xx Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei
componenti in carica, in merito a:
- la predeterminazione di eventuali limiti di carattere generale agli investimenti, riferiti al complesso delle disponibilità del Fondo Pensione, avuti presenti, nelle more dell’emanazione da parte del Ministero del Tesoro delle norme di cui all’art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 124/1993, i criteri recati dall’art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro 21.11.1996 n. 703;
- la previsione, avuto riguardo alla popolazione di riferimento ed ai
relativi bisogni previdenziali, di diversi comparti del patrimonio e degli inerenti profili di rischio e di rendimento, caratterizzati da linee di investimento distinte e differenziate ad una della quali i Partecipanti possano aderire per un periodo di tempo predeterminato comunque non inferiore a due anni; la relativa regolamentazione disciplina anche le modalità per la variazione di tale adesione.
- il conferimento di incarichi a gestori professionali di cui al comma
2 in quanto attengano a comparti riferiti a Riserve Pensionati.
b) in titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato; 0.Xx Consiglio di Amministrazione decide in merito all'esercizio nell'interesse del Fondo Pensione dei diritti di voto per gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo.
c) in cartelle, o titoli equiparati, emesse da Istituti esercenti il Credito Fondiario;
5. Il patrimonio del Fondo affidato in gestione è depositato presso una banca depositaria, eventualmente differenziabile per singoli comparti, con l'osservanza della normativa di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n.124/1993.
d) in azioni, fino al limite complessivo del 5% del patrimonio, e/o in obbligazioni emesse da primarie Società quotate nelle principali Borse Valori italiane ed estere ed a largo mercato;
e) in immobili, terreni urbani, fondi agricoli, anche sotto forma di quote sociali o partecipazioni azionarie anche totalitarie, fino al limite complessivo del 20% del patrimonio;
f) in quote di primari Fondi comuni di investimento, mobiliari o immobiliari, fino al limite complessivo del 10% del patrimonio.
3.Alle somme liquide depositate presso la Banca vengono praticate condizioni non inferiori a quelle stabilite dalla Banca stessa per i suoi Dipendenti.
6.Alle somme liquide depositate presso la Banca vengono praticate condizioni non inferiori a quelle stabilite dalla Banca stessa per i suoi Dipendenti.
4.I titoli del Fondo Pensione vengono custoditi ed amministrati gratuitamente dalla Banca.
7.I titoli del Fondo Pensione vengono custoditi ed amministrati gratuitamente dalla Banca.
5.Le Aziende effettuano gratuitamente le operazioni del Fondo Pensione, salvi gli oneri fiscali nonché la ripetizione dei costi vivi da esse sostenuti nei confronti di soggetti di cui non siano controllanti.
8.Le Aziende effettuano gratuitamente le operazioni del Fondo Pensione, salvi gli oneri fiscali nonché la ripetizione dei costi vivi da esse sostenuti nei confronti di soggetti di cui non siano controllanti.
Art. 28 - I conti del Fondo Pensione Art. 28 - I conti del Fondo Pensione
Le attività del Fondo Pensione sono imputate ai conti sottoindicati secondo le modalità di seguito precisate.
Le attività del Fondo Pensione sono imputate ai conti sottoindicati secondo le modalità di seguito precisate.
1) Al "Conto Pensione", acceso al nome di ciascun Partecipante con la consistenza iniziale determinata secondo quanto previsto dall’art.50 nei casi ivi contemplati, sono accreditati sia quanto versato a suo nome a titolo di contribuzione/finanziamento successivamente al 30 dicembre 1990, sia i relativi rendimenti del Fondo Pensione.
Al detto conto viene inoltre accreditato l’importo della posizione trasferita da altro fondo pensione.
Il Conto Pensione rimane acceso al nome dell’ex Partecipante durante il decorso del termine di cui al comma 1 della norma transitoria per l’art. 37 e sino alla cessazione del differimento.
1) Al "Conto Pensione", acceso al nome di ciascun Partecipante con la consistenza iniziale determinata secondo quanto previsto dall’art.50 nei casi ivi contemplati, sono accreditati sia quanto versato a suo nome a titolo di contribuzione/finanziamento successivamente al 30 dicembre 1990, sia i relativi rendimenti del Fondo Pensione.
Al detto conto viene inoltre accreditato l’importo della posizione trasferita da altro fondo pensione.
Il Conto Pensione rimane acceso al nome dell’ex Partecipante durante il decorso del termine di cui al comma 1 della norma transitoria per l’art. 37 e sino alla cessazione del differimento.
2) Al "FONDO DI CONTINGENZA", conto indiviso, in aggiunta alla consistenza al 1° dicembre 1997 sono accreditati:
2) Al "Fondo di Contingenza", conto indiviso, in aggiunta alla consistenza al 1° dicembre 1997 sono accreditati:
a) il "Conto Pensione" per la parte che non venga liquidata al Partecipante, nel caso previsto dalla norma transitoria per l'art. 38; nonché nel caso di decesso del Pensionato differito di cui alla norma transitoria per l’art.37 che non sia titolare di pensione di reversibilità;
a) il "Conto Pensione" per la parte che non venga liquidata al Partecipante, nel caso previsto dalla norma transitoria per l'art. 38; nonché nel caso di decesso del Pensionato differito di cui alla norma transitoria per l’art.37 che non sia titolare di pensione di reversibilità;
b) i rendimenti del Fondo Pensione riferiti alle somme ad esso imputate;
b) i rendimenti del Fondo Pensione riferiti alle somme ad esso imputate;
c) le eccedenze che si verificassero nelle Riserve Pensionati rispetto al fabbisogno valutato ai sensi dell’art. 30;
c) le eccedenze che si verificassero nelle Riserve Pensionati rispetto al fabbisogno valutato ai sensi dell’art. 30;
d) gli importi eventualmente ad esso imputabili secondo le previsioni della fonte istitutiva;
3) Al conto indiviso "RISERVA PENSIONATI al 31 dicembre 1990" sono accreditati:
3) Al conto indiviso "Riserva Pensionati al 31 dicembre 1990" sono accreditati:
a) l'importo corrispondente alla riserva matematica al 31 dicembre 1990, calcolata come previsto all'art. 50;
a) l'importo corrispondente alla riserva matematica al 31 dicembre 1990, calcolata come previsto all'art. 50;
b) i rendimenti del Fondo Pensione riferiti alle somme ad esso imputate;
b) i rendimenti del Fondo Pensione riferiti alle somme ad esso imputate;
c) gli importi eventualmente ad esso trasferiti dal "Fondo di Contingenza" di cui al precedente punto 2, ovvero stornati su delibera del Consiglio di Amministrazione ex art. 31, commi 1 e 2.
c) gli importi eventualmente ad esso trasferiti dal "Fondo di Contingenza" di cui al precedente punto 2, ovvero stornati su delibera del Consiglio di Amministrazione ex art. 31, commi 1 e 2.
4) Al conto indiviso "RISERVA PENSIONATI post 31 dicembre 1990" sono accreditati:
4) Al conto indiviso "Riserva Pensionati post 31 dicembre 1990" sono accreditati:
a) l'ammontare del "Conto Pensione" di ogni Partecipante alla data di cessazione da tale posizione quando consegua quella di Pensionato diretto, ovvero alla cessazione del periodo di differimento nel caso di cui alla norma transitoria per l’art.37;
a) l'ammontare del "Conto Pensione" di ogni Partecipante alla data di cessazione da tale posizione quando consegua quella di Pensionato diretto, ovvero alla cessazione del periodo di differimento nel caso di cui alla norma transitoria per l’art.37;
b) i rendimenti del Fondo Pensione riferiti alle somme ad esso imputate;
b) i rendimenti del Fondo Pensione riferiti alle somme ad esso imputate;
c) gli importi eventualmente ad esso trasferiti dal "Fondo di Contingenza" di cui al precedente punto 2, ovvero stornati su delibera del Consiglio di Amministrazione ex art. 31, commi 1 e 2.
c) gli importi eventualmente ad esso trasferiti dal "Fondo di Contingenza" di cui al precedente punto 2, ovvero stornati su delibera del Consiglio di Amministrazione ex art. 31, commi 1 e 2.
Art. 29 - Il Fondo di Contingenza Art. 29 - Il Fondo di Contingenza
0.Xx conto "Fondo di Contingenza" di cui all'art. 28, numero 2 ha le finalità:
0.Xx conto "Fondo di Contingenza" di cui all'art. 28, numero 2 ha le finalità:
a) di garantire l'equilibrio fra le "Riserve Pensionati" di cui all’art. 28, numeri 3 e 4 e le riserve matematiche valutate necessarie per il finanziamento delle pensioni in corso di erogazione;
a) di garantire l'equilibrio fra le "Riserve Pensionati" di cui all’art. 28, numeri 3 e 4 e le riserve matematiche valutate necessarie per il finanziamento delle pensioni in corso di erogazione;
b) di erogare le maggiorazioni per carichi familiari a favore dei Pensionati che ne fossero titolari al 31 dicembre 1990 in base all'art. 31, comma 9 dello Statuto in vigore al 30.12.1990 non assorbite dai valori minimi della pensione;
b) di erogare le maggiorazioni per carichi familiari a favore dei Pensionati che ne fossero titolari al 31 dicembre 1990 in base all'art. 31, comma 9 dello Statuto in vigore al 30.12.1990 non assorbite dai valori minimi della pensione;
c) di erogare le pensioni o le quote di pensione di reversibilità di cui all’art. 32 dello Statuto in vigore al 30.12.1990 a favore dei superstiti, diversi dal coniuge, del Partecipante o del Pensionato che ne fossero titolari al 31 dicembre 1990, o lo siano divenuti successivamente; in tale ultimo caso la misura della pensione viene determinata con riferimento alla pensione percepita dal Pensionato diretto al momento del decesso.
c) di erogare le pensioni o le quote di pensione di reversibilità di cui all’art. 32 dello Statuto in vigore al 30.12.1990 a favore dei superstiti, diversi dal coniuge, del Partecipante o del Pensionato che ne fossero titolari al 31 dicembre 1990, o lo siano divenuti successivamente; in tale ultimo caso la misura della pensione viene determinata con riferimento alla pensione percepita dal Pensionato diretto al momento del decesso.
2.Qualora la consistenza del "Fondo di Contingenza" risultasse eccedente rispetto alle finalità di cui al comma 1, il Consiglio d'Amministrazione provvederà a trasferire tali eccedenze ad incremento del rendimento del Fondo Pensione in non oltre tre esercizi.
2.Qualora la consistenza del "Fondo di Contingenza" risultasse eccedente rispetto alle finalità di cui al comma 1, il Consiglio d'Amministrazione provvederà a trasferire tali eccedenze ad incremento del rendimento del Fondo Pensione in non oltre tre esercizi.
3.Nel caso in cui venga meno la finalità di cui al comma 1, lettera a), in conseguenza del trasferimento del rischio connesso ad un soggetto che lo assuma integralmente a suo carico, il Consiglio d'Amministrazione procederà, previa valutazione della consistenza eventualmente necessaria a garantire le prestazioni pensionistiche in essere anche ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma, a ripartire le eventuali eccedenze residue fra i Partecipanti in proporzione all'ammontare dei rispettivi "Conti Pensione".
3.Nel caso in cui venga meno la finalità di cui al comma 1, lettera a), in conseguenza del trasferimento del rischio connesso ad un soggetto che lo assuma integralmente a suo carico, il Consiglio d'Amministrazione procederà, previa valutazione della consistenza eventualmente necessaria a garantire le prestazioni pensionistiche in essere anche ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma, a ripartire le eventuali eccedenze residue fra i Partecipanti in proporzione all'ammontare dei rispettivi "Conti Pensione".
Art.30 - Le Riserve Pensionati Art.30 - Le Riserve Pensionati
1.Dalla "Riserva Pensionati al 31.12.1990", di cui all'art. 28, numero 3, vengono prelevate le somme necessarie per il pagamento delle pensioni ai Pensionati diretti ed indiretti che hanno conseguito tale posizione anteriormente al 31 dicembre 1990 ed ai coniugi superstiti dei detti Pensionati diretti, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, lettere b) e c).
1.Dalla "Riserva Pensionati al 31.12.1990", di cui all'art. 28, numero 3, vengono prelevate le somme necessarie per il pagamento delle pensioni ai Pensionati diretti ed indiretti che hanno conseguito tale posizione anteriormente al 31 dicembre 1990 ed ai coniugi superstiti dei detti Pensionati diretti, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, lettere b) e c).
2.Dalla "Riserva Pensionati post 31 dicembre 1990" di cui all'art. 28, numero 4, vengono prelevate le somme necessarie per il pagamento delle pensioni ai Pensionati diretti che hanno conseguito o conseguano tale posizione successivamente al 31 dicembre 1990 ed ai rispettivi coniugi superstiti in quanto ne abbiano diritto.
2.Dalla "Riserva Pensionati post 31 dicembre 1990" di cui all'art. 28, numero 4, vengono prelevate le somme necessarie per il pagamento delle pensioni ai Pensionati diretti che hanno conseguito o conseguano tale posizione successivamente al 31 dicembre 1990 ed ai rispettivi coniugi superstiti in quanto ne abbiano diritto.
0.Xx Consiglio d'Amministrazione verifica, ad intervalli non superiori al triennio, la consistenza delle "Riserve Pensionati" di cui ai commi precedenti rispetto al fabbisogno di riserve matematiche valutate secondo criteri prudenziali ed avvalendosi di idonea consulenza tecnica attuariale.
0.Xx Consiglio d'Amministrazione verifica, ad intervalli non superiori al triennio, la consistenza delle "Riserve Pensionati" di cui ai commi precedenti rispetto al fabbisogno di riserve matematiche valutate secondo criteri prudenziali ed avvalendosi di idonea consulenza tecnica attuariale.
4.Le eventuali eccedenze riscontrate saranno trasferite, secondo valutazioni prudenziali ed in non oltre tre esercizi, al "Fondo di Contingenza".
4.Le eventuali eccedenze riscontrate saranno trasferite, secondo valutazioni prudenziali ed in non oltre tre esercizi, al "Fondo di Contingenza".
5.Gli eventuali deficit riscontrati saranno ripianati, secondo valutazioni prudenziali ed in non oltre tre esercizi, con le modalità previste dall'art.31.
5.Gli eventuali deficit riscontrati saranno ripianati, secondo valutazioni prudenziali ed in non oltre tre esercizi, con le modalità previste dall'art.31.
Art. 31 - Adeguamento riserve matematiche Art. 31 - Adeguamento riserve matematiche
1.Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate ai sensi dell'art. 30, le "Riserve Pensionati" risultino insufficienti rispetto alle necessità, le stesse saranno integrate con prelevamenti dal "Fondo di Contingenza".
1.Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate ai sensi dell'art. 30, le "Riserve Pensionati" risultino insufficienti rispetto alle necessità, le stesse saranno integrate con prelevamenti dal "Fondo di Contingenza".
2.Qualora il "Fondo di Contingenza" risulti insufficiente, o comunque inadeguato rispetto alle finalità di cui all'art. 29 comma 1, lettera a), si potrà stornare alle “Riserve” di cui al comma 1, ai fini del ripianamento previsto nell’ultimo comma dell’art. 30, una quota percentuale dei rendimenti conseguiti dal Fondo Pensione prima dell’accredito degli stessi ai conti statutari con il criterio di cui all’art. 32 comma 2.
2.Qualora il "Fondo di Contingenza" risulti insufficiente, o comunque inadeguato rispetto alle finalità di cui all'art. 29 comma 1, lettera a), si potrà stornare alle “Riserve” di cui al comma 1, ai fini del ripianamento previsto nell’ultimo comma dell’art. 30, una quota percentuale dei rendimenti conseguiti dal Fondo Pensione prima dell’accredito degli stessi ai conti statutari con il criterio di cui all’art. 32 comma 3.
3.Qualora la quota di cui al comma 2 risulti superiore al 10 per cento la decisione spetta all'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3.Qualora la quota di cui al comma 2 risulti superiore al 10 per cento la decisione spetta all'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4.Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta di cui al comma 3, il Consiglio d'Amministrazione deve procedere alla riduzione percentuale delle pensioni, con effetto dall'inizio dell'esercizio in corso, sino al ristabilimento delle condizioni di equilibrio tecnico; i relativi recuperi potranno essere effettuati con opportuna rateazione.
4.Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta di cui al comma 3, il Consiglio d'Amministrazione deve procedere alla riduzione percentuale delle pensioni, con effetto dall'inizio dell'esercizio in corso, sino al ristabilimento delle condizioni di equilibrio tecnico; i relativi recuperi potranno essere effettuati con opportuna rateazione.
Art. 32 - Determinazione ed imputazione dei rendimenti Art. 32 - Determinazione ed imputazione dei rendimenti
0.Xx Consiglio d’Amministrazione accerta i rendimenti conseguiti dal Fondo Pensione e derivanti dall’investimento del patrimonio.
0.Xx Consiglio d’Amministrazione accerta i rendimenti conseguiti dal Fondo Pensione e derivanti dagli investimenti di cui all'art. 27.
0.Xx fini contemplati dal presente articolo si considerano rendimenti tutte le attività contemplate nelle lettere c), d) ed e) dell’art. 26.
0.Xx fini contemplati dal presente articolo si considerano rendimenti tutte le attività contemplate nelle lettere c), d) ed e) dell’art. 26.
3.I rendimenti di cui al comma 1, fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 31 commi 2 e 3, vengono accreditati ai singoli conti di cui all’art. 28, in proporzione alla rispettiva consistenza.
3.I rendimenti di cui al comma 1, fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 31 commi 2 e 3, vengono accreditati ai singoli conti di cui all’art. 28, in proporzione alla rispettiva consistenza.
Art. 33 - Situazione dei conti Art. 33 - Situazione dei conti
1.L'esercizio finanziario del Fondo Pensione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
1.L'esercizio finanziario del Fondo Pensione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2.Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio d'Amministrazione compila la Situazione dei conti, corredata dalla relazione sulla gestione svolta, nella quale vengono evidenziati in particolare:
2.Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio d'Amministrazione compila la Situazione dei conti, corredata dalla relazione sulla gestione svolta, nella quale vengono evidenziati in particolare:
- il tasso di rendimento conseguito, con l'esposizione analitica dei criteri in applicazione dei quali è stato accertato, le eventuali decisioni assunte ai sensi degli artt. 29, commi 2 e 3, e 31 del presente Statuto ed i relativi effetti sui conti statutari di cui all'art. 28;
- l'evoluzione della situazione economico/finanziaria complessiva del Fondo Pensione, i criteri in base ai quali sono stati accertati i rendimenti conseguiti, le eventuali decisioni assunte ai sensi degli artt. 29, commi 2 e 3, e 31 del presente Statuto ed i relativi effetti sui conti statutari di cui all'art. 28;
- le variazioni percentuali apportate alle pensioni in essere a partire dall'esercizio successivo in applicazione dell’articolo 40 e Norma transitoria.
- le variazioni percentuali apportate alle pensioni in essere a partire dall'esercizio successivo in applicazione dell’articolo 40 e Norma transitoria.
0.Xx Situazione dei conti viene sottoposta ai fini di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) al Collegio Sindacale, e, unitamente alla relazione di questo, all'Assemblea ai fini di cui all’art. 11, comma 2, lettera b), entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio; a quest’ultimo fine essa va portata a conoscenza degli iscritti e delle Aziende almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
0.Xx Situazione dei conti viene esaminata, ai fini di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) dal Collegio Sindacale e, unitamente alla relazione di questo, viene sottoposta all’Assemblea ai sensi dell’art.12, comma 1 e dell’art.14, comma 2, entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio ed inoltre spedita anche ai Pensionati non ammessi di diritto all’Assemblea ai sensi dell’art.13, comma 1, nonché alle Aziende.
Art. 34 - Comunicazioni del Fondo Pensione Art. 34 - Comunicazioni del Fondo Pensione
Il Fondo Pensione é tenuto ad effettuare, nei termini sottoindicati, le seguenti comunicazioni:
1) la situazione dei conti di cui all’art. 33: ai Partecipanti, ai Pensionati ed alle Aziende entro il termine ivi indicato;
2) le variazioni annuali nelle misure delle pensioni e relativa decorrenza per effetto dell’applicazione dell’articolo 40 e Norma transitoria nonché, eventualmente, dell’art. 31: ai Pensionati;
3) la situazione annuale, con relative movimentazioni infrannuali, del “Conto Pensione”: ai Partecipanti ed ai Pensionati differiti di cui alla norma transitoria per l’art 37, evidenziando l’effetto derivante dalla capitalizzazione dei rendimenti ai sensi dell’art. 32;
4) la consistenza del “Conto Pensione” dei Partecipanti che cessano con diritto a pensione immediata, nonché dei Pensionati di cui alla norma transitoria per l’art. 37 alla scadenza del differimento, con il relativo importo della pensione spettante, nonché l’eventuale importo, se inferiore al “Conto Pensione”, determinato dall’applicazione della “Norma transitoria” per l’art. 38: agli interessati entro 60 giorni dalla data di cessazione. Tale comunicazione può avere anche carattere provvisorio qualora non sia possibile determinare tempestivamente taluni elementi in via definitiva.
Oltre a quella prevista nell’art. 33 del presente Statuto, il Fondo Pensione é tenuto ad effettuare le seguenti comunicazioni:
a) le variazioni annuali nelle misure delle pensioni e relativa decorrenza per effetto dell’applicazione dell’articolo 40 e Norma transitoria nonché, eventualmente, dell’art. 31: ai Pensionati;
b) la situazione annuale, con relative movimentazioni infrannuali, del “Conto Pensione”: ai Partecipanti ed ai Pensionati differiti di cui alla norma transitoria per l’art 37, evidenziando l’effetto derivante dalla capitalizzazione dei rendimenti ai sensi dell’art. 32;
c) la consistenza del “Conto Pensione” dei Partecipanti che cessano con diritto a pensione immediata, nonché dei Pensionati di cui alla norma transitoria per l’art. 37 alla scadenza del differimento, con il relativo importo della pensione spettante, nonché l’eventuale importo, se inferiore al “Conto Pensione”, determinato dall’applicazione della “Norma transitoria” per l’art. 38: agli interessati entro 20 giorni dalla data di cessazione. Tale comunicazione può avere carattere provvisorio qualora non sia possibile determinare tempestivamente taluni elementi in via definitiva.
Art. 35 - Personale e spese di amministrazione del Fondo Pensione Art. 35 - Personale e spese di amministrazione del Fondo Pensione
0.Xx Banca mette a disposizione del Fondo Pensione, per il suo funzionamento proprio personale, assumendo a proprio carico il relativo trattamento economico. La Banca inoltre assume a proprio carico le spese per i servizi amministrativi del Fondo e per le consulenze tecniche attuariali di cui all’ art. 30 comma 3 e provvede gratuitamente al servizio di cassa per il pagamento delle pensioni.
0.Xx Banca mette a disposizione del Fondo Pensione, per il suo funzionamento proprio personale, assumendo a proprio carico il relativo trattamento economico. La Banca inoltre assume a proprio carico le spese per i servizi amministrativi del Fondo e per le consulenze tecniche attuariali di cui all’art. 30 comma 3 e provvede gratuitamente al servizio di cassa per il pagamento delle pensioni.
2.Restano a carico del Fondo Pensione le spese inerenti alla produzione del reddito.
2.Restano a carico del Fondo Pensione le spese inerenti alla produzione del reddito.
CAPITOLO VI LE PRESTAZIONI
Art. 36 - Prestazioni Art. 36 – Prestazioni
Il Fondo Pensione eroga agli aventi diritto le seguenti prestazioni: Il Fondo Pensione eroga agli aventi diritto le seguenti prestazioni:
a) una pensione diretta reversibile al coniuge oppure non reversibile se il Partecipante, alla data di cessazione, non risulta coniugato, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 comma 1 lettera a);
a) una pensione diretta reversibile al coniuge oppure non reversibile se il Partecipante, alla data di cessazione, non risulta coniugato, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 comma 1 lettera a);
b) una pensione indiretta al coniuge del Pensionato diretto deceduto, solo nel caso in cui quest'ultimo fosse titolare di pensione reversibile;
b) una pensione indiretta al coniuge del Pensionato diretto deceduto, solo nel caso in cui quest'ultimo fosse titolare di pensione reversibile;
c) una pensione diretta differita al compimento del 60° anno di età se uomo (del 55° anno di età se donna) al Pensionato di cui alla norma transitoria per l'art. 37; tale pensione non è reversibile al coniuge se il Partecipante non era coniugato alla data di cessazione, ovvero al 31 dicembre 1990 se cessato anteriormente a tale data;
c) una pensione diretta differita al compimento del 60° anno di età se uomo (del 55° anno di età se donna) al Pensionato di cui alla norma transitoria per l'art. 37; tale pensione non è reversibile al coniuge se il Partecipante non era coniugato alla data di cessazione, ovvero al 31 dicembre 1990 se cessato anteriormente a tale data;
d) una pensione diretta immediata nel caso in cui il Pensionato differito, di cui alla norma transitoria per l'art. 37, venga riconosciuto, durante il periodo di differimento, inabile permanente con conseguente liquidazione della pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
d) una pensione diretta immediata nel caso in cui il Pensionato differito, di cui alla norma transitoria per l'art. 37, venga riconosciuto, durante il periodo di differimento, inabile permanente con conseguente liquidazione della pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
e) una pensione indiretta al coniuge superstite del Pensionato deceduto durante il periodo di differimento se a quest’ultimo sarebbe stata erogata una pensione diretta reversibile al termine del differimento;
e) una pensione indiretta al coniuge superstite del Pensionato deceduto durante il periodo di differimento se a quest’ultimo sarebbe stata erogata una pensione diretta reversibile al termine del differimento;
f) la liquidazione in capitale prevista dall’art. 38; f) la liquidazione in capitale prevista dall’art. 38;
g) l’anticipazione prevista dall’art. 43. g) le anticipazioni previste dall’art. 43.
Art. 37 - Requisiti per conseguire il diritto a pensione Art. 37 - Requisiti per conseguire il diritto a pensione
A) Norme per i Partecipanti “destinatari” dell’art. 18, comma 7, del D.Lgs. n. 124/1993
Il Partecipante consegue il diritto all'erogazione di una pensione diretta quando alla cessazione dal servizio abbia maturato i seguenti requisiti minimi:
A) Norme per i Partecipanti “destinatari” dell’art. 18, comma 7, del D.Lgs. n. 124/1993
Il Partecipante consegue il diritto all'erogazione di una pensione diretta quando alla cessazione abbia maturato i seguenti requisiti minimi:
1) 60 anni compiuti di età se uomo o 55 anni se donna ed almeno 15 anni interi di anzianità utile, ovvero
1) 60 anni compiuti di età se uomo o 55 anni se donna ed almeno 15 anni interi di anzianità utile, ovvero
2) almeno 35 anni interi di anzianità utile, indipendentemente dall'età, ovvero
2) almeno 35 anni interi di anzianità utile, indipendentemente dall'età, ovvero
3) almeno 15 anni interi di anzianità utile, con contestuale maturazione del diritto (da comprovare con documentazione certa da trasmettere al Fondo Pensione) alla pensione anticipata di anzianità a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
3) almeno 15 anni interi di anzianità utile, con contestuale maturazione del diritto (da comprovare con documentazione certa da trasmettere al Fondo Pensione) alla pensione anticipata di anzianità a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
B)Norme per gli altri Partecipanti B)Norme per gli altri Partecipanti
Il Partecipante consegue il diritto all’erogazione di una pensione diretta quando alla cessazione abbia maturato i seguenti requisiti: 1)avvenuto compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nel concorso di almeno 15 anni di anzianità utile, ovvero
2)avvenuto compimento di un’anzianità utile di almeno 15 anni e di un’età non inferiore di più di 10 anni a quella di cui al numero 1 che precede.
Il Partecipante consegue il diritto all’erogazione di una pensione diretta quando alla cessazione abbia maturato i seguenti requisiti: 1)avvenuto compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nel concorso di almeno 15 anni di anzianità utile, ovvero
2)avvenuto compimento di un’anzianità utile di almeno 15 anni e di un’età non inferiore di più di 10 anni a quella di cui al numero 1 che precede.
In ogni caso il coniuge superstite del Pensionato diretto ha diritto alla pensione di reversibilità solo nel caso in cui il Pensionato deceduto fosse titolare di pensione reversibile.
In ogni caso il coniuge superstite del Pensionato diretto ha diritto alla pensione di reversibilità solo nel caso in cui il Pensionato deceduto fosse titolare di pensione reversibile.
Norme transitorie Norme transitorie
a) I Partecipanti che risultino iscritti al Fondo Pensione da data anteriore al 1° luglio 1977, qualora cessino per causa diversa dalla inabilità permanente o dal decesso ed abbiano compiuto almeno 15 anni interi di iscrizione senza aver maturato alcuno dei requisiti previsti sub lettera A) del presente articolo, hanno diritto alla pensione differita a decorrere dal mese successivo a quello del compimento del 60° anno di età se uomini o 55° se donne ai sensi dell’art. 36, lettera c). Tale prestazione è acquisibile presentando domanda scritta ed irrevocabile al Fondo Pensione entro 60 giorni dalla data della cessazione.
a) I Partecipanti che risultino iscritti al Fondo Pensione da data anteriore al 1° luglio 1977, qualora cessino per causa diversa dalla inabilità permanente o dal decesso ed abbiano compiuto almeno 15 anni interi di iscrizione senza aver maturato alcuno dei requisiti previsti sub lettera A) del presente articolo, hanno diritto alla pensione differita a decorrere dal mese successivo a quello del compimento del 60° anno di età se uomini o 55° se donne ai sensi dell’art. 36, lettera c). Tale prestazione è acquisibile presentando domanda scritta ed irrevocabile al Fondo Pensione entro 10 giorni dalla data della cessazione.
b) Il Pensionato in stato di differimento, che sia riconosciuto inabile permanente con conseguente liquidazione della pensione da parte dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, ha diritto, con la stessa decorrenza, alla pensione di cui all’art. 36, lettera d).
b) Il Pensionato in stato di differimento, che sia riconosciuto inabile permanente con conseguente liquidazione della pensione da parte dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, ha diritto, con la stessa decorrenza, alla pensione di cui all’art. 36, lettera d).
c) In caso di decesso del Pensionato durante il differimento, al coniuge
-tale all’epoca della cessazione del Partecipante- spetta la pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 36 lettera e).
c) In caso di decesso del Pensionato durante il differimento, al coniuge
-tale all’epoca della cessazione del Partecipante- spetta la pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 36 lettera e).
Art. 38 - Diritto di opzione Art. 38 - Diritto di opzione
0.Xx Partecipante il cui ultimo giorno di iscrizione sia successivo al 30 dicembre 1990 e cessi con diritto a pensione immediata ha diritto di optare alternativamente per:
0.Xx Partecipante che cessi con diritto a pensione immediata ha facoltà di optare, in alternativa alla prestazione di cui all’art.36, lettera a), per:
a) una pensione non reversibile in luogo della pensione reversibile al coniuge se spettante;
a)una pensione non reversibile in luogo della pensione reversibile al coniuge se spettante;
b) la liquidazione dell'ammontare del "Conto Pensione" in misura comunque non inferiore al 50 per cento della consistenza maturata alla data di cessazione; ovvero, se “destinatario” dell’art.18, comma 8, del D.Lgs. n.124/1993, in misura comunque non superiore al 50 per cento del valore attuale della prestazione pensionistica del Fondo Pensione maturata.
In caso di cessazione inframensile il rendimento da accreditare è determinato in base al tasso di rendimento applicato per il mese precedente.
L’importo di cui sopra viene maggiorato degli interessi al tasso legale, decorrenti dalla data di cessazione a quella in cui l’operazione viene effettuata.
b)l'erogazione della prestazione pensionistica anche parzialmente in forma di capitale, fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge.
2.L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dal Partecipante entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fondo Pensione prevista dall'art. 34 con richiesta scritta ed irrevocabile al Fondo stesso.
2.Le opzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dal Partecipante entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fondo Pensione prevista dall'art. 34 con richiesta scritta ed irrevocabile al Fondo stesso.
0.Xx Partecipante di cui al comma 1 che cessi dall’iscrizione ed acquisisca il diritto a pensione differita ai sensi della norma transitoria per l'art. 37, può optare, contestualmente alla domanda ivi prevista alla lettera a), per una pensione non reversibile in luogo della pensione reversibile al coniuge se spettante.
0.Xx Partecipante di cui al comma 1 che cessi dall’iscrizione ed acquisisca il diritto a pensione differita ai sensi della norma transitoria per l'art. 37, può optare, contestualmente alla domanda ivi prevista alla lettera a), unicamente per una pensione non reversibile in luogo della pensione reversibile al coniuge se spettante.
Norma transitoria Norma transitoria
a) Per il Partecipante iscritto anteriormente al 31 dicembre 1990 la a) Per il Partecipante iscritto anteriormente al 31 dicembre 1990 la
liquidazione di cui alla lettera b) del comma 1 ha luogo nel limite dell'importo risultante dalla rivalutazione annuale dei contributi ricorrenti imputati al Conto Speciale e al Conto Generale ex art. 25 dello Statuto in vigore sino al 30.12.1990, ai tassi indicati nella tabella allegata al presente Statuto, sino a tutto il 1990; per il periodo successivo detto importo viene maggiorato della contribuzione di cui all'art. 9 nonché dei rendimenti del Fondo Pensione.
liquidazione di cui alla lettera b) del comma 1 ha luogo nel limite dell'importo risultante dalla rivalutazione annuale dei contributi ricorrenti imputati al Conto Speciale e al Conto Generale ex art. 25 dello Statuto in vigore sino al 30.12.1990, ai tassi indicati nella tabella allegata al presente Statuto, sino a tutto il 1990; per il periodo successivo detto importo viene maggiorato della contribuzione di cui all'art. 9 nonché dei rendimenti del Fondo Pensione.
b) In ogni caso l'ammontare liquidabile ai sensi della lettera a) non può eccedere la consistenza del Conto Pensione alla data di cessazione.
b) In ogni caso l'ammontare liquidabile ai sensi della lettera a) che precede non può eccedere la consistenza del Conto Pensione alla data di cessazione.
c) Nel caso che il Partecipante di cui alla lettera a) che precede eserciti l’opzione contemplata alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 in favore della conversione in pensione di una quota del Conto Pensione, la percentuale corrispondente alla quota liquidabile in forma di capitale è riferita all’importo determinato ai sensi della lettera a) della presente norma transitoria.
Art. 39 - Misura della pensione Art. 39 - Misura della pensione
0.Xx misura della pensione viene determinata convertendo il "Conto Pensione" nella consistenza maturata, stabilita come indicato nell’art. 38, comma 1, lettera b), alla data di cessazione, eventualmente diminuita dell’importo liquidato in capitale ai sensi della stessa norma, con l'applicazione delle "Tavole di conversione - Tasso tecnico 4,5%" allegate al presente Statuto tenendo conto dell'eventuale reversibilità al coniuge in quanto esistente alla data di cessazione.
0.Xx misura della pensione viene determinata convertendo il "Conto Pensione", eventualmente diminuita dell’importo liquidato in capitale ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), con l'applicazione delle "Tavole di conversione" allegate al presente Statuto, tenendo conto dell'eventuale reversibilità al coniuge in quanto esistente alla data di cessazione.
2. Con periodicità almeno triennale, il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza delle tavole di conversione di cui al comma 1 avvalendosi di idonea consulenza tecnica attuariale, sottoponendo se del caso all’Assemblea le conseguenti proposte.
2.Nel caso di pensioni differite, di cui alla "Norma Transitoria" per l'art. 37, la misura della pensione si determina, al momento della scadenza del termine di differimento, convertendo l'ammontare del "Conto Pensione" maturato alla scadenza del differimento.
3.Nel caso di pensioni differite, di cui alla "Norma Transitoria" per l'art. 37, la misura della pensione si determina, al momento della scadenza del termine di differimento, convertendo con i criteri di cui al comma 1 l'ammontare del "Conto Pensione" maturato alla scadenza del differimento.
0.Xx misura della pensione di reversibilità al coniuge superstite, in quanto spettante, è pari al 60 per cento della pensione percepita dal Pensionato diretto al momento del decesso. Nel caso di cui all’art. 36 lettera e) la misura della pensione di reversibilità al coniuge superstite, in quanto spettante, è pari al 60 per cento della pensione che sarebbe spettata al Pensionato diretto, calcolata con i criteri di cui ai precedenti commi al momento del decesso.
0.Xx misura della pensione di reversibilità al coniuge superstite, in quanto spettante, è pari al sessanta per cento della pensione percepita dal Pensionato diretto al momento del decesso. Nel caso di cui all’art.
36 lettera e) la misura della pensione di reversibilità al coniuge superstite, in quanto spettante, è pari al sessanta per cento della pensione che sarebbe spettata al Pensionato diretto, calcolata con i criteri di cui ai precedenti commi al momento del decesso.
Art. 40 - Indicizzazione delle pensioni Art. 40 – Indicizzazione delle pensioni
1.Le pensioni erogate dal Fondo Pensione vengono indicizzate a decorrere dal primo giorno di ogni anno a partire dal 1 gennaio 1992, nella misura percentuale pari al tasso del rendimento accreditato ex art. 32, comma 2 alle “Riserve Pensionati” di cui all’art. 28, numeri 3 e 4 nell’ esercizio precedente, salva l'eventuale applicazione dell'art. 31, scontato del tasso tecnico adottato per calcolare la misura delle stesse.
1.Le pensioni erogate dal Fondo Pensione vengono indicizzate a decorrere dal primo giorno di ogni anno a partire dal 1 gennaio 1992, nella misura percentuale pari al tasso del rendimento rispettivamente accreditato ex art. 32, comma 2 alle “Riserve Pensionati” di cui all’art. 28, numeri 3 e
4 nell’ esercizio precedente, salva l'eventuale applicazione dell'art. 31, scontato del tasso tecnico adottato per calcolare la misura delle stesse.
0.Xx fini di cui al comma precedente il tasso percentuale del rendimento viene considerato nel limite della seconda cifra decimale.
0.Xx fini di cui al comma precedente il tasso percentuale del rendimento viene considerato nel limite della seconda cifra decimale.
3.Nel caso in cui la percentuale di indicizzazione, risultante dall'applicazione dei commi precedenti sia pari od inferiore a zero, non si dà luogo ad alcun incremento delle pensioni ed ai fini delle indicizzazioni successive si opererà la compensazione con le eventuali percentuali negative precedenti.
3.Nel caso in cui la percentuale di indicizzazione, risultante dall'applicazione dei commi precedenti sia pari od inferiore a zero, non si dà luogo ad alcun incremento delle pensioni ed ai fini delle indicizzazioni successive si opererà la compensazione con le eventuali percentuali negative precedenti.
0.Xx prima indicizzazione si applica con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la pensione è stata inizialmente liquidata, tenendo altresì conto del mese di decorrenza della stessa.
0.Xx prima indicizzazione si applica con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la pensione è stata inizialmente liquidata, tenendo altresì conto del mese di decorrenza della stessa.
Norme transitorie Norme transitorie
a) Nel caso in cui la misura della pensione sia stata determinata, ai sensi del comma 2 dell'art. 43 in vigore sino al 31 dicembre 1996, da due importi, derivanti rispettivamente dall'applicazione del tasso tecnico del 4,5% e del tasso tecnico del 6,5%, l’indicizzazione di cui al comma 1 si applica con le relative percentuali differenziate ai due importi suddetti.
a) Nel caso in cui la misura della pensione sia stata determinata, ai sensi del comma 2 dell'art. 43 in vigore sino al 31 dicembre 1996, da due importi, derivanti rispettivamente dall'applicazione del tasso tecnico del 4,5% e del tasso tecnico del 6,5%, l’indicizzazione di cui al comma 1 si applica con le relative percentuali differenziate ai due importi suddetti.
b) Le misure delle pensioni al 31 dicembre 1990 vengono indicizzate con i criteri di cui al presente articolo nella misura percentuale pari al tasso di rendimento di cui al comma 1 scontato del tasso tecnico del 6,5 per cento.
b) Le misure delle pensioni al 31 dicembre 1990 vengono indicizzate con i criteri di cui al presente articolo nella misura percentuale pari al tasso di rendimento di cui al comma 1 scontato del tasso tecnico del 6,5 per cento.
Sono escluse dalla indicizzazione di cui al comma 1 le quote di maggiorazione per carichi di famiglia e le pensioni o quote di pensione
Sono escluse dalla indicizzazione di cui al comma 1 le quote di maggiorazione per carichi di famiglia e le pensioni o quote di pensione
erogate a favore di superstiti diversi dal coniuge, in quanto esistenti anteriormente al 31 dicembre 1990, ex art. 31, 9° comma, ed art. 32 dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990, od in quanto ne siano divenuti successivamente titolari a seguito del decesso del Pensionato diretto che ne fosse originariamente titolare.
erogate a favore di superstiti diversi dal coniuge, in quanto esistenti anteriormente al 31 dicembre 1990, ex art. 31, 9° comma, ed art. 32 dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990, od in quanto ne siano divenuti successivamente titolari a seguito del decesso del Pensionato diretto che ne fosse originariamente titolare.
Art. 41 - Decorrenza e modalità di pagamento delle pensioni Art. 41 - Decorrenza e modalità di pagamento delle pensioni
1.Le pensioni dirette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art.
37 e relativa "Norma transitoria" e sino al mese, compreso, nel quale avvenga il decesso del Pensionato.
1.Le pensioni dirette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art.
37 e relativa "Norma transitoria" e sino al mese, compreso, nel quale avvenga il decesso del Pensionato.
2.Le pensioni indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia avvenuto il decesso del Pensionato diretto.
2.Le pensioni indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia avvenuto il decesso del Pensionato diretto.
3.Tutte le pensioni vengono pagate bimestralmente, nella seconda decade del primo mese dispari di ciascun bimestre, salvo una rata che viene pagata nel mese di dicembre.
3.Tutte le pensioni vengono pagate in dodici rate mensili.
Art. 42 - Intrasferibilità delle pensioni Art. 42 - Intrasferibilità delle pensioni
Le pensioni del Fondo Pensione non possono essere alienate, né vincolate o cedute, salvo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
Le pensioni del Fondo Pensione non possono essere alienate, né vincolate o cedute, salvo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 43. - Anticipazioni Art. 43. - Anticipazioni
1. I Partecipanti la cui contribuzione consista anche nella destinazione, integrale o di quote, dell’accantonamento annuale al TFR, possono conseguire anticipazioni di parte del Conto Pensione sino alla misura massima corrispondente alla capitalizzazione di quote del TFR e dei relativi rendimenti, nel rispetto della normativa di legge e secondo le previsioni della fonte istitutiva di cui la Banca provvede a dare comunicazione al Fondo Pensione ai fini della immediata applicazione, nonché ai Partecipanti interessati.
1. I Partecipanti la cui contribuzione consista anche nella destinazione, integrale o di quote, dell’accantonamento annuale al TFR, possono conseguire anticipazioni di parte del Conto Pensione sino alla misura massima corrispondente alla capitalizzazione di quote del TFR e dei relativi rendimenti, nel rispetto della normativa di legge e secondo le previsioni della fonte istitutiva di cui la Banca provvede a dare comunicazione al Fondo Pensione ai fini della immediata applicazione, nonché ai Partecipanti interessati.
2. Tutti i Partecipanti possono, inoltre, conseguire anticipazioni dei contributi accumulati, secondo le previsioni di cui all'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per le causali contemplate dall'art.7, comma 2, della L. n. 53/2000, secondo le previsioni della fonte istitutiva ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1.
CAPITOLO VII
TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE
Art. 44 - Trasferimento Art. 44 - Trasferimento
0.Xx Partecipante per il quale vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione ha diritto di optare per il trasferimento della posizione presso altro fondo pensione, inclusi i fondi di cui all’art.9 del D. Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta scritta ed irrevocabile che pervenga al Fondo Pensione entro 60 giorni dalla cessazione; decorso tale termine si applica il comma 3 dell’art. 45.
0.Xx Partecipante per il quale vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione ha diritto di optare per il trasferimento della posizione presso altro fondo pensione, inclusi i fondi di cui agli artt.9, 9-bis e 9-ter del D. Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nella consistenza maturata alla data di cessazione, con richiesta scritta ed irrevocabile che pervenga al Fondo Pensione entro 60 giorni dalla cessazione; decorso tale termine si applica il comma 3 dell’art. 45.
2.Analogo diritto di opzione ha il Partecipante che abbia maturato un periodo di iscrizione al Fondo Pensione non inferiore a tre anni complessivi, ancorché non siano venuti meno i requisiti di partecipazione, con richiesta scritta ed irrevocabile al Fondo Pensione da indirizzare anche all’Azienda di appartenenza.
2.Analogo diritto di opzione ha il Partecipante che abbia maturato un periodo di iscrizione al Fondo Pensione non inferiore a tre anni complessivi, ancorché non siano venuti meno i requisiti di partecipazione, con richiesta scritta ed irrevocabile al Fondo Pensione da indirizzare anche all’Azienda di appartenenza; in tal caso la posizione da trasferire é costituita dal Conto Pensione dell’interessato, nella consistenza maturata alla data di pervenimento della richiesta.
3.Nei casi di cui ai commi che precedono il Fondo Pensione trasferisce il Conto Pensione dell’interessato, nella consistenza maturata alla data di pervenimento della richiesta di trasferimento, determinata con i criteri di cui all’art. 38, comma 1, lettera b).
0.Xx presentazione della richiesta di trasferimento, anche nel caso contemplato al comma 2, determina il venir meno degli obblighi contributivi di cui all’art.9 con riferimento al Fondo Pensione.
0.Xx presentazione della richiesta di trasferimento, anche nel caso contemplato al comma 2, determina il venir meno degli obblighi contributivi di cui all’art.9 con riferimento al Fondo Pensione.
Art. 45 - Riscatto Art. 45 – Riscatto
0.Xx Partecipante per il quale vengano meno i requisiti di partecipazione prima del conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell’art. 37 per causa diversa da quella prevista dall’art. 46, ha diritto di optare, in alternativa al trasferimento di cui all’art. 44, per il riscatto del “Conto Pensione” nella consistenza maturata alla data di cessazione, determinata con i criteri di cui all’art. 38, comma 1, lettera b).
0.Xx Partecipante per il quale vengano meno i requisiti di partecipazione prima del conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell’art. 37 per causa diversa da quella prevista dall’art. 46, ha diritto di optare, in alternativa al trasferimento di cui all’art. 44, per il riscatto del “Conto Pensione” nella consistenza maturata alla data di cessazione.
0.Xx previsione di cui al comma 1 si applica anche a favore del Partecipante che cessi dal servizio per causa di inabilità permanente senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui all'art.
37. Lo stato di inabilità permanente deve risultare accertato dall’ente pubblico competente con conseguente liquidazione della relativa pensione di inabilità a suo carico.
0.Xx previsione di cui al comma 1 si applica anche a favore del Partecipante che cessi dal servizio per causa di inabilità permanente senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui all'art.
37. Lo stato di inabilità permanente deve risultare accertato dall’ente pubblico competente con conseguente liquidazione della relativa pensione di inabilità a suo carico.
3. Qualora la comunicazione dell’esercizio del riscatto ai sensi dei commi che precedono non pervenga al Fondo Pensione entro 60 giorni dalla cessazione, il Conto Pensione viene liquidato nella consistenza maturata alla data della cessazione, entro sei mesi dalla stessa.
3. Qualora la comunicazione dell’esercizio del riscatto ai sensi dei commi che precedono non pervenga al Fondo Pensione entro 60 giorni dalla cessazione, il Conto Pensione viene liquidato nella consistenza maturata alla data della cessazione, entro sei mesi dalla stessa.
Norma transitoria Norme transitorie
Per il Partecipante che risulti iscritto al Fondo Pensione anteriormente al 31 dicembre 1990, la misura del riscatto di cui al comma 1 é determinata con i criteri previsti nella Norma transitoria per l’art. 38.
1. Per il Partecipante che risulti iscritto al Fondo Pensione anteriormente al 31 dicembre 1990, la misura del riscatto di cui al comma
1 é determinata con i criteri previsti nella Norma transitoria per l’art.
38. La presente norma transitoria non si applica nel caso di venir meno dei requisiti di partecipazione per causa di inabilità permanente o di decesso.
2. Il Partecipante la cui iscrizione al Fondo non abbia avuto luogo ai sensi dell’art. 6 o dell’art. 47 e comunque su base di libera adesione, ha facoltà di esercitare, eccezionalmente, l’opzione di cui al comma 1 dell’art. 45 ancorché non siano venuti meno i requisiti di partecipazione, con richiesta scritta ed irrevocabile indirizzata
contestualmente all’Azienda ed al Fondo Pensione da inoltrare nei modi di cui al comma 1 dell’art. 6 non oltre il sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore delle modifiche statutarie di cui al comma 9 dell’art. 1. L’esercizio dell’opzione comporta la cessazione dalla posizione di Partecipante e dei conseguenti obblighi di contribuzione a carico dell’Azienda e dell’interessato, con effetto alla chiusura del periodo di paga successivo a quello nel corso del quale la richiesta è stata inoltrata.
Art. 46 - Cessazione per causa di decesso Art. 46 - Cessazione per causa di decesso
1.Nei casi di cessazione per causa di decesso, anche in pendenza del termine per l’opzione di differimento ai sensi della Norma transitoria per l’art. 37, il "Conto Pensione" nella consistenza maturata alla data dell'evento, determinata con i criteri di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), può essere riscattato, in deroga alle previsioni di cui all’art. 10, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 124/1993, dagli aventi diritto identificati secondo i criteri di cui all’art. 2122 del Codice Civile.
2.I criteri di cui al comma 1 trovano applicazione dal 17 agosto 1995.
1.Nei casi di cessazione per causa di decesso, anche in pendenza del termine per l’opzione di differimento ai sensi della Norma transitoria per l’art. 37, il "Conto Pensione" nella consistenza maturata alla data dell'evento, può essere riscattato, secondo le previsioni di cui all’art. 10, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.I criteri di cui al comma 1 trovano applicazione dal 1° gennaio 2001.
CAPITOLO VIII CAPITOLO VIII
NORME RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA BANCA
NORME RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO DEUTSCHE BANK A G
Art. 47 - Iscrizione al Fondo Pensione Art. 47 - Iscrizione al Fondo Pensione
1.I Dipendenti -con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro- delle Società controllate dalla Banca ai sensi dell’art 2359, comma 1, n.1 identificate dalla fonte istitutiva, i quali alla data del 28 aprile 1993 non fossero già iscritti al Fondo Pensione, possono aderire al Fondo previa deliberazione assunta da ciascuna di tali Società.
1.I Dipendenti con rapporto di lavoro assoggettato alla normativa di legge italiana, in essere con Società od altri soggetti aziendali controllati dalla Banca, ovvero appartenenti al Gruppo Deutsche Bank A.G. ed operanti in Italia cui la Banca ceda o abbia ceduto rami d’azienda e/o partecipazioni, i quali non siano già iscritti al Fondo Pensione, possono aderire al Fondo stesso previa determinazione assunta dalla singola Società od altro soggetto, nonché previa verifica della ricorrenza dei requisiti predetti a cura delle parti della fonte istitutiva.
Della deliberazione viene data comunicazione, a cura delle stesse Società, con raccomandata A/R al Fondo Pensione ed ai rispettivi Dipendenti in servizio alla data della deliberazione stessa, i quali, per acquisire la posizione di Partecipante con i conseguenti obblighi e diritti, devono esprimere la loro adesione con le modalità di cui all’art.6, comma 1.
2.Della determinazione di cui al comma 1 viene data comunicazione, a cura dello stesso soggetto aderente, con raccomandata A/R al Fondo Pensione ed ai rispettivi Dipendenti interessati in servizio alla data della deliberazione, i quali, possono esprimere la loro adesione con le modalità di cui all’art.6, comma 1 e con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo articolo.
L’iscrizione al Fondo Pensione dei Dipendenti di cui al comma 1 ha decorrenza dal primo periodo di paga successivo alla data di pervenimento della relativa domanda.
( soppresso)
Norma transitoria ( soppressa )
I Dipendenti di cui al comma 2 in servizio alla data della delibera di adesione possono, contestualmente alla domanda di adesione, purché pervenga alla Direzione competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ivi prevista, dare all’iscrizione decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno.
CAPITOLO IX CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE MODIFICHE INTRODOTTE CON DECORRENZA
31 DICEMBRE 1990
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE MODIFICHE INTRODOTTE CON DECORRENZA
31 DICEMBRE 1990
Art. 48 - Rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989
Art. 48 - Rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989
Le pensioni la cui decorrenza sia anteriore al 1° gennaio 1989 vengono rivalutate secondo i criteri seguenti:
Le pensioni la cui decorrenza sia anteriore al 1° gennaio 1989 vengono rivalutate secondo i criteri seguenti:
1) si assume il 20% dell'inflazione (definita in base agli indici annui ISTAT) accumulata dall'anno di pensionamento fino all'anno 1988 compreso;
1) si assume il 20% dell'inflazione (definita in base agli indici annui ISTAT) accumulata dall'anno di pensionamento fino all'anno 1988 compreso;
2) la percentuale risultante dall'applicazione del precedente punto 1) viene applicata per aumentare la misura annua delle pensioni (considerate nella misura annua stabilita all'epoca della decorrenza iniziale e senza tener conto dell'eventuale applicazione delle misure minime tempo per tempo vigenti né delle maggiorazioni per carichi familiari), con i seguenti criteri:
2) la percentuale risultante dall'applicazione del precedente punto 1) viene applicata per aumentare la misura annua delle pensioni (considerate nella misura annua stabilita all'epoca della decorrenza iniziale e senza tener conto dell'eventuale applicazione delle misure minime tempo per tempo vigenti né delle maggiorazioni per carichi familiari), con i seguenti criteri:
a) fino all'importo di lire 1 milione la percentuale viene applicata interamente,
b) dal primo milione e fino al secondo milione la percentuale viene applicata per tre quarti,
c) dal secondo milione e fino al terzo milione la percentuale viene applicata per metà,
d) sulla restante parte della pensione la percentuale viene applicata per un quarto;
a) fino all'importo di lire 1 milione la percentuale viene applicata interamente,
b) dal primo milione e fino al secondo milione la percentuale viene applicata per tre quarti,
c) dal secondo milione e fino al terzo milione la percentuale viene applicata per metà,
d) sulla restante parte della pensione la percentuale viene applicata per un quarto;
3) la misura della pensione annua, risultante dall'applicazione dei precedenti punti 1) e 2), decorrerà dal 1° gennaio 1989 tenendo altresì conto dell'eventuale riduzione per effetto di reversibilità intervenuta fra la data di pensionamento ed il 30 dicembre 1990. Nel caso in cui detta nuova misura risultasse inferiore a quella in corso al 1° gennaio 1989, sempre tenendo conto dell'eventuale riduzione per effetto di reversibilità intervenuta tra tale data ed il 30 dicembre 1990, non si farà luogo ad alcuna riduzione della pensione;
3) la misura della pensione annua, risultante dall'applicazione dei precedenti punti 1) e 2), decorrerà dal 1° gennaio 1989 tenendo altresì conto dell'eventuale riduzione per effetto di reversibilità intervenuta fra la data di pensionamento ed il 30 dicembre 1990. Nel caso in cui detta nuova misura risultasse inferiore a quella in corso al 1° gennaio 1989, sempre tenendo conto dell'eventuale riduzione per effetto di reversibilità intervenuta tra tale data ed il 30 dicembre 1990, non si farà luogo ad alcuna riduzione della pensione;
4) la misura della pensione annua, sempre a far tempo dal 1° gennaio 1989, non potrà in ogni caso essere inferiore ai seguenti importi:
4) la misura della pensione annua, sempre a far tempo dal 1° gennaio 1989, non potrà in ogni caso essere inferiore ai seguenti importi:
a) per le pensioni dirette: lire 1.560.000 per effettivo servizio prestato in Banca non inferiore a 35 anni e da proporzionare in trentacinquesimi se inferiore, fermo comunque restando che l'importo non potrà essere inferiore a lire 910.000;
b) per le pensioni indirette: l'importo previsto alla precedente lettera a) ridotto in base alle percentuali di reversibilità spettanti, fermo comunque restando che non potrà essere inferiore a lire 650.000;
a) per le pensioni dirette: lire 1.560.000 per effettivo servizio prestato in Banca non inferiore a 35 anni e da proporzionare in trentacinquesimi se inferiore, fermo comunque restando che l'importo non potrà essere inferiore a lire 910.000;
b) per le pensioni indirette: l'importo previsto alla precedente lettera a) ridotto in base alle percentuali di reversibilità spettanti, fermo comunque restando che non potrà essere inferiore a lire 650.000;
5) alle pensioni annue attribuite ai Pensionati in stato di differimento, secondo quanto previsto all'art. 30 lettera B), dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990, non si applica alcuna rivalutazione fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 4).
5) alle pensioni annue attribuite ai Pensionati in stato di differimento, secondo quanto previsto all'art. 30 lettera B), dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990, non si applica alcuna rivalutazione fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 4).
Art. 49 - Costituzione della "RISERVA PENSIONATI al 31 Dicembre 1990" Art. 49 - Costituzione della "RISERVA PENSIONATI al 31 Dicembre 1990"
Il Conto "RISERVA PENSIONATI al 31 dicembre 1990", di cui all'art. 29 n. 3, è riferito a tutti i Pensionati (diretti, indiretti e differiti) in essere al 31 dicembre 1990 (inclusi cioè tutti coloro il cui rapporto di lavoro con la Banca si sia risolto con diritto a pensione anteriormente al 31 dicembre 1990).
Il Conto "RISERVA PENSIONATI al 31 dicembre 1990", di cui all'art. 28 numero 3, è riferito a tutti i Pensionati (diretti, indiretti e differiti) in essere al 31 dicembre 1990 (inclusi cioè tutti coloro il cui rapporto di lavoro con la Banca si sia risolto con diritto a pensione anteriormente al 31 dicembre 1990).
L'importo di cui all'art. 29, numero 3) lettera a) viene determinato come segue:
L'importo di cui all'art. 28, numero 3) lettera a) viene determinato come segue:
1) si determina la "riserva matematica" occorrente al finanziamento delle pensioni in essere tenendo conto della reversibilità al coniuge secondo la situazione anagrafica in essere al 31 dicembre 1990, applicando le “Tavole di conversione - Tasso tecnico 6,5%" allegate al presente Statuto;
1) si determina la "riserva matematica" occorrente al finanziamento delle pensioni in essere tenendo conto della reversibilità al coniuge secondo la situazione anagrafica in essere al 31 dicembre 1990, applicando le “Tavole di conversione - Tasso tecnico 6,5%" allegate al presente Statuto;
2) la "riserva matematica" non include i capitali necessari al pagamento delle pensioni di reversibilità diverse da quella spettante al coniuge né le maggiorazioni per carichi di famiglia stabilite all'art. 31, penultimo comma, dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990; tali prestazioni vengono erogate a carico del "FONDO DI CONTINGENZA" ai sensi dell'art. 31;
2) la "riserva matematica" non include i capitali necessari al pagamento delle pensioni di reversibilità diverse da quella spettante al coniuge né le maggiorazioni per carichi di famiglia stabilite all'art. 31, penultimo comma, dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990; tali prestazioni vengono erogate a carico del "FONDO DI CONTINGENZA" ai sensi dell'art. 31;
3) la quota di "riserva matematica" riferita ai Pensionati differiti in essere al 31 dicembre 1990 è determinata, secondo i criteri di cui ai numeri precedenti, con riferimento all'età pensionabile e tenendo conto del rischio di invalidità e di morte, nonché di quanto disposto dall'art. 49 numero 5.
3) la quota di "riserva matematica" riferita ai Pensionati differiti in essere al 31 dicembre 1990 è determinata, secondo i criteri di cui ai numeri precedenti, con riferimento all'età pensionabile e tenendo conto del rischio di invalidità e di morte, nonché di quanto disposto dall'art. 48 numero 5.
Art. 50 - Ammontare al 31 dicembre 1990 dei "CONTI PENSIONE" intestati ai Partecipanti iscritti anteriormente a tale data
Art. 50 - Ammontare al 31 dicembre 1990 dei "CONTI PENSIONE" intestati ai Partecipanti iscritti anteriormente a tale data
L'importo previsto all'art. 29 numero 1), capoverso, è determinato dai criteri seguenti:
L'importo previsto all'art. 28 numero 1), capoverso, è determinato dai criteri seguenti:
1) per ogni Partecipante si calcola la "riserva matematica", attualizzata al 31 dicembre 1990, della pensione che spetterebbe alla maturazione del relativo diritto (secondo quanto previsto all'art. 30, lettera A) numeri 1) e 2), ed all'art. 31 - esclusi i commi 5° e 6° - dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990) considerando il periodo di iscrizione al Fondo Pensioni maturato a tutto il 31 dicembre 1990.
1) per ogni Partecipante si calcola la "riserva matematica", attualizzata al 31 dicembre 1990, della pensione che spetterebbe alla maturazione del relativo diritto (secondo quanto previsto all'art. 30, lettera A) numeri 1) e 2), ed all'art. 31 - esclusi i commi 5° e 6° - dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990) considerando il periodo di iscrizione al Fondo Pensioni maturato a tutto il 31 dicembre 1990.
Ai fini di tale calcolo si proietta la retribuzione annua, basata sulle voci indicate nella tabella allegata al presente Statuto nella misura in essere nel mese di dicembre 1990, fino alla data di maturazione del diritto a pensione come sopra stabilita e secondo le norme recate nella stessa tabella; inoltre si adottano le seguenti basi tecniche:
Ai fini di tale calcolo si proietta la retribuzione annua, basata sulle voci indicate nella tabella allegata al presente Statuto nella misura in essere nel mese di dicembre 1990, fino alla data di maturazione del diritto a pensione come sopra stabilita e secondo le norme recate nella stessa tabella; inoltre si adottano le seguenti basi tecniche:
- tasso tecnico : 6,5% - tasso tecnico : 6,5%
- tasso annuo di incremento della retribuzione : 6,5% - tasso annuo di incremento della retribuzione : 6,5%
- tasso annuo di rendimento previsto del Fondo Pensioni : 8% - tasso annuo di rendimento previsto del Fondo Pensioni : 8%
- stato civile presunto al pensionamento: quello in essere al 31 dicembre 1990;
- stato civile presunto al pensionamento: quello in essere al 31 dicembre 1990;
2) l'importo derivante dall'applicazione del precedente numero 1) viene confrontato con l'importo corrispondente al montante al 2,5% annuo dei contributi versati dal Partecipante (2% della retribuzione imponibile) e dalla Banca (4% della retribuzione imponibile) dalla data di iscrizione al Fondo Pensioni, e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1962, fino al 31 dicembre 1990; il maggiore dei due importi viene accreditato al "CONTO PENSIONE";
2) l'importo derivante dall'applicazione del precedente numero 1) viene confrontato con l'importo corrispondente al montante al 2,5% annuo dei contributi versati dal Partecipante (2% della retribuzione imponibile) e dalla Banca (4% della retribuzione imponibile) dalla data di iscrizione al Fondo Pensioni, e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1962, fino al 31 dicembre 1990; il maggiore dei due importi viene accreditato al "CONTO PENSIONE";
3) all'importo di cui al precedente numero 2) viene aggiunta la quota di riparto di eventuali eccedenze patrimoniali, accertate al 31 dicembre 1990 e non imputate ad altri Conti del Fondo Pensioni di cui all'art. 29; tale quota è proporzionale al montante al 2,5% annuo dei contributi versati come indicato al precedente numero 2);
3) all'importo di cui al precedente numero 2) viene aggiunta la quota di riparto di eventuali eccedenze patrimoniali, accertate al 31 dicembre 1990 e non imputate ad altri Conti del Fondo Pensioni di cui all'art. 28; tale quota è proporzionale al montante al 2,5% annuo dei contributi versati come indicato al precedente numero 2);
4) per i Partecipanti con rapporto di lavoro part-time si considera la retribuzione, nei termini previsti al precedente numero 1), rapportata a tempo pieno, trasformando ai fini dell'anzianità di iscrizione, il periodo effettuato a part-time in un tempo pieno proporzionalmente ridotto.
4) per i Partecipanti con rapporto di lavoro part-time si considera la retribuzione, nei termini previsti al precedente numero 1), rapportata a tempo pieno, trasformando ai fini dell'anzianità di iscrizione, il periodo effettuato a part-time in un tempo pieno proporzionalmente ridotto.
Allegato C all'accordo 6 aprile 2001
TRIENNIO 1998 - 2000
Partecipanti al Fondo in via continuativa dal 1-1-98 al 31-12-00
Imponibile AGO
Imponibile TFR
Contribuzione a carico azienda
789.711.086.000 718.121.272.016
5,0% 5,5%
00.000.000.000 00.000.000.000