Delibera del Direttore Generale n. 77 del 09-02-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 77 del 09-02-2023
Proposta n. 146 del 2023
Oggetto: ACCORDO RECIPROCO DI CONFIDENZIALITA’ DA SOTTOSCRIVERE CON CHIESI FARMACEUTICI
S.P.A. PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURA RICERCA CLINICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO Dirigente: XXXXXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: RESP. MEYER CHILDREN'S RESEARCH INSTITUTE
Delibera del Direttore Generale n. 77 firmata digitalmente il 09-02-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Decreto Ministero della Salute del 02.08.2022)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Sperimentazione clinica |
Contenuto | ACCORDO RECIPROCO DI CONFIDENZIALITA’ DA SOTTOSCRIVERE CON CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURA RICERCA CLINICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | XXXXX CHILDREN’S RESEARCH INSTITUTE |
Direttore della Xxxxxxxxx | XXXXXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 5 | Schema di Accordo reciproco di confidenzialità |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
Su proposta del Direttore Operativo del Xxxxx Children’s Research Institute, Dr.ssa Xxxxxxxx XxXxxxxx, la quale attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Ricordato che questa Azienda, tra le proprie finalità istituzionali, promuove la ricerca scientifica con lo scopo di raggiungere risultati di eccellenza nella cura in campo pediatrico e che taluni progetti di ricerca, prima del loro avvio, necessitano di una fase preliminare atta ad esplorarne la fattibilità presso le proprie strutture;
Considerato che Chiesi Farmaceutici S.p.A. ha manifestato il proprio interesse in un settore della ricerca pediatrica sulle malattie rare in cui l’AOU Meyer ha sviluppato proprie competenze e conoscenze e che è nelle intenzioni della stessa Azienda esplorare la possibilità di ampliare, tramite possibili futuri progetti, la ricerca sulle malattie rare;
Stabilito che è, altresì, nell’interesse di questa Azienda garantire la valorizzazione della ricerca pediatrica e, pertanto, scambiare con la suddetta società, attraverso apposito Accordo reciproco di confidenzialità, talune informazioni riservate necessarie per esaminare l’opportunità e la realizzabilità di futuri progetti di ricerca;
Dato atto che, per motivi inerenti alla tutela di interessi economici e commerciali, Chiesi Farmaceutici
S.p.A. ha proposto di omettere, ai fini della pubblicazione del presente atto, alcune parti sostanziali del su citato Accordo;
Visto l’art. 5-bis del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, che disciplina l’esclusione e i limiti all’accesso civico;
Ritenuto di omettere ai fini della pubblicazione alcune parti del su citato Accordo individuate come omissis a tutela degli interessi economici e commerciali collegati allo scambio di informazioni;
Vista la bozza di Accordo che, corredata dei necessari omissis, è unita quale allegato N. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Verificato che dall’Accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx;
Ritenuto pertanto di stipulare l’Accordo reciproco di confidenzialità con Chiesi Farmaceutici S.p.A. per la disciplina delle condizioni normative ed operative per la tutela delle informazioni confidenziali scambiate tra le parti dell’Accordo, nella versione integrale conservata agli atti;
Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di favorire lo scambio di informazioni confidenziali in tempi congrui con le esigenze di confronto, nel breve periodo, su tematiche di ricerca tra le parti dell’Accordo;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di approvare lo schema di Accordo reciproco di confidenzialità da stipulare con Chiesi Farmaceutici S.p.A. che, allegato N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che lo schema di Accordo di cui all’allegato N. 1 è pubblicato con omissis, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni espresse sopra, e che l’Accordo nella sua versione integrale è conservato agli atti.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4 della L.R. T.
n. 40/2005 in considerazione della necessità di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione del su citato Accordo e permettere così nell’immediato lo scambio di informazioni riservate tra le parti dello stesso.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ACCORDO RECIPROCO DI CONFIDENZIALITÀ
Accordo Reciproco di Confidenzialità (“Accordo”) tra Chiesi Farmaceutici S.p.A. avente sede legale in Xxx Xxxxxxx 00/X, 00000, Xxxxx, Xxxxxx (“Chiesi”) e Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx IRCCS, avente sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx (“XXX Xxxxx”), singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”, datato l’ultima data di firma (la "Data di Efficacia").
Premesso che:
A) Chiesi e l’AUO Meyer desiderano sottoscrivere un accordo per regolare lo scambio tra le Parti di Informazioni Confidenziali (come di seguito definite) per Chiesi relative a “omissis”; e per l’XXX Xxxxx relative alla sua eventuale conduzione di sperimentazioni cliniche ovvero alla comunicazione di altre informazioni a Chiesi concernenti l’ambito omissis e allo sviluppo di terapie per i servizi eseguiti a seguito delle discussioni tra le Parti per lo Scopo (come di seguito definito).
B) Per lo Scopo (come di seguito definito) di questo Accordo, l’AOU Meyer nomina la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, della SOC Malattie Metaboliche e Muscolari Ereditarie, e Xxxxxx nomina Dr.ssa Xxxxxx X’Xxxxx come le rispettive persone di riferimento per lo scambio di informazioni confidenziali.
In considerazione di quanto premesso le Parti concordano quanto segue:
1. DEFINIZIONI
1.1 “Società Affiliate” si intende, in riferimento ad una Parte, qualsiasi società, associazione o altra entità, ora o in futuro, direttamente o indirettamente controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo di tale Parte. Con il termine "controllo” si intende il possesso di oltre il 50 % (o percentuale minore che, in un particolare ordinamento giudico, permette di essere considerata proprietaria della società), di quote o azioni con diritto di voto o il diritto di nominare amministratori o il potere di dirigere la gestione o la condotta della relativa società, associazione, entità o, nel caso di un ente senza personalità giuridica, di persona con funzioni analoghe.
1.2 “Informazioni Confidenziali” si intendono tutti i dati e le informazioni possedute o controllate dalla Parte Rivelante in forma scritta, visiva, orale o elettronica (a condizione che i dati e le informazioni rivelate oralmente o visivamente siano confermate per iscritto dalla Parte Rivelante entro 30 (trenta) giorni dalla data di tale divulgazione), consegnate o messe a disposizione dalla Parte Rivelante alla Parte Ricevente per lo Scopo durante il Periodo di Valutazione (come di seguito definito) contraddistinte dalla parola "confidenziale" o altra simile parola, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i programmi di produzione, linee di prodotti, campioni, entità chimiche, composti, classi di composti, dati pre-clinici, clinici ed analisi, tecnologie, sviluppo di nuovi prodotti, design di prodotti, informazioni tecniche, piani aziendali, processi di fabbricazione, strategie commerciali, volumi di business, informazioni finanziarie, informazioni di marketing, accordi con terzi, protocolli, brevetti o informazioni brevettabili, know-how, segreti commerciali o altro materiale della Parte Rivelante o delle sue Società Affiliate e tutte le comunicazioni di informazioni di cui ai termini del presente Accordo.
Le note, analisi, documenti, riassunti, estratti di scritti, presentazioni, elaborati o altri materiali creati, sviluppati o elaborati dalla Parte Ricevente utilizzando, interpretando, valutando o inserendo le Informazioni Confidenziali della Parte Rivelante ricadranno nella definizione di Informazioni Confidenziali.
1.3 “Parte Rivelante” si intende la Parte che rivela all’altra Parte, direttamente o attraverso una qualsiasi delle sue Società Affiliate, proprie Informazioni Confidenziali secondo i termini del presente Accordo.
1.4 “Periodo di Valutazione” ha il significato stabilito nella Clausola 5.
1.5 “Scopo” si intende, il reciproco interesse delle Parti a valutare le Informazioni Confidenziali per il solo scopo di entrare in possibili rapporti di collaborazione relativi ai omissis.
1.6 “Parte Ricevente” si intende la Parte che riceve dall’altra Parte, direttamente o attraverso una qualsiasi
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delle Società Affiliate della Parte Rivelante, le Informazioni Confidenziali secondo i termini del presente Accordo.
1.7 “Delegati” si intende, per quanto riguarda una Parte, le sue Società Affiliate, dirigenti, funzionari, dipendenti, consulenti e delegati di una Parte o delle Società Affiliate.
2. CONFIDENZIALITÀ
2.1 La Parte Ricevente si impegna a: (a) mantenere strettamente confidenziali le Informazioni Confidenziali; (b) prendere tutte le ragionevoli misure e precauzioni per proteggere la natura confidenziale delle Informazioni Confidenziali della Parte Rivelante, incluse, ma non limitatamente a, quelle misure e precauzioni adottate dalla Parte Ricevente per proteggere le proprie informazioni confidenziali utilizzando un ragionevole livello di attenzione; (c) non copiare, riscrivere o in altro modo registrare tali Informazioni confidenziali, salvo per quanto ragionevolmente necessario per lo Scopo, senza prima ottenere il consenso scritto della Parte Rivelante e in nessun caso intraprendere alcuna azione volta a causare alle Informazioni Confidenziali la perdita del carattere di informazione segreta; (d) comunicare alla Parte Rivelante per iscritto eventuali abusi, appropriazione o divulgazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali e (e) utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Rivelante solo per lo Scopo. La Parte Xxxxxxxxx sarà responsabile per qualsiasi violazione del presente Accordo da parte dei suoi Delegati.
2.2 Il presente Accordo non può essere interpretato come obbligo di una Parte a fare qualsiasi specifica divulgazione, di continuare la divulgazione o di aggiornare le Informazioni Confidenziali. Il grado di divulgazione sulla base del presente Accordo è a discrezione della Parte Rivelante.
3. USO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
La Parte Ricevente non potrà divulgare, direttamente o indirettamente, senza il preventivo consenso scritto della Parte Rivelante, le Informazioni Confidenziali a terze parti, ad eccezione dei Delegati che abbiano ragionevolmente bisogno di conoscerle e che siano vincolati da obblighi di confidenzialità e non-uso almeno equivalenti a quelli imposti nel presente Accordo.
4. ECCEZIONI
4.1 Gli obblighi della Parte Ricevente non si applicano nella misura in cui la Parte Ricevente può dimostrare che le Informazioni Confidenziali ricevute dalla Parte Rivelante:
(a) erano già di dominio pubblico al momento della divulgazione da parte della Parte Rivelante;
(b) erano già in possesso o nel controllo della Parte Ricevente prima della divulgazione della Parte Rivelante;
(c) siano diventate di dominio pubblico senza violazione dell’Accordo da parte della Parte Ricevente;
(d) siano state legalmente ottenute dalla Parte Ricevente da una terza parte che, a conoscenza della Parte Xxxxxxxxx, non abbia alcun obbligo di confidenzialità verso la Parte Rivelante; o
(e) siano state sviluppate in maniera indipendente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle Informazioni Confidenziali.
4.2 Non necessariamente rientranti nelle precedenti eccezioni saranno:
(a) Singole informazioni che facciano parte di un contesto generale, il quale, sia di pubblico dominio o nel patrimonio conoscitivo della Parte Ricevente;
(b) Complesso di informazioni di cui talune parti o elementi siano, singolarmente presi, di dominio pubblico o nel patrimonio conoscitivo della Parte Ricevente.
4.3 Se alla Parte Ricevente è richiesto di rivelare Informazioni Confidenziali a seguito di una richiesta di un ente pubblico, o per ordine di un tribunale o corte di una giurisdizione competente, la Parte Ricevente dovrà informare per iscritto immediatamente la Parte Rivelante di tale richiesta nonché le circostanze di tale
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comunicazione, in modo da permettere alla Parte Rivelante di richiedere un ordine protettivo o altra misura cautelare o altro trattamento confidenziale. La Parte Xxxxxxxxx fornirà alla Parte Rivelante tutta l'assistenza ragionevole richiesta. Se la Parte Rivelante non sarà in grado di ottenere tale misura cautelare o altri rimedi del caso, la Parte Xxxxxxxxx fornirà esclusivamente quella parte di Informazioni Confidenziali, che è strettamente tenuta per legge a fornire, secondo il parere del consulente o ufficio legale della Parte Ricevente.
In deroga alle precedenti disposizioni della presente Clausola 4, ciascuna Parte potrà divulgare Informazioni Confidenziali nella misura necessaria a difendere qualsiasi reclamo o azione legale intentata contro di essa dall'altra Parte in relazione allo Scopo.
5. PERIODO DI VALUTAZIONE
Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Accordo si applicheranno alle Informazioni Confidenziali rivelate tra le Parti entro tre (3) anni dalla Data di Efficacia per lo Scopo ("Periodo di Valutazione"). Ferme restando le obbligazioni della Clausola 6 sotto, prima della fine del Periodo di Valutazione ciascuna Parte deve informare l’altra Parte delle proprie decisioni concernenti il proprio ulteriore interesse. Resta inteso che nel corso del Periodo di Valutazione e previa comunicazione scritta della Parte Rivelante, la Parte Ricevente deve restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali della Parte Rivelante secondo la Clausola 7 sotto.
6. DURATA
Gli obblighi di confidenzialità e non-uso di cui al presente Accordo rimarranno in vigore per un periodo di dieci (10) anni dalla Data di Efficacia.
7. DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
7.1 Su richiesta scritta della Parte Rivelante, la Parte Ricevente dovrà, non appena ragionevolmente possibile, distruggere (certificandone la distruzione) tutte le Informazioni Confidenziali, comprese tutte le copie in formato cartaceo o elettronico, e cessare immediatamente, e far cessare ai suoi Delegati, l'uso delle Informazioni Confidenziali. La distruzione delle Informazioni Confidenziali dalla Parte Ricevente non solleva la Parte Ricevente dagli obblighi del presente Accordo.
7.2 Fatto salvo quanto stabilito sopra, la Parte Ricevente (i) potrà trattenere una copia delle Informazioni Confidenziali al solo fine di garantire il rispetto del presente Accordo e per qualsiasi obbligo di legge; e (ii) non sarà obbligata a distruggere alcun file memorizzato sui computer dalla Parte Ricevente o dalle sue Società Affiliate creato durante il sistema automatico di back up. A scanso di equivoci, le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi alle Informazioni Confidenziali trattenute dalla Parte Ricevente ai sensi della presente Clausola 7.2
8. RIMEDI
Le Parti riconoscono e concordano che la avvenuta o tentata divulgazione non autorizzata di qualsiasi delle Informazioni Confidenziali ricevute potrebbe causare un danno irreparabile all'altra Parte, tale da non poter esser rimediato con il solo risarcimento monetario. Di conseguenza le Parti convengono che ciascuna di esse, in tal caso, avrà il diritto di richiedere ingiunzioni provvisorie o permanenti o altre misure cautelari, in aggiunta a qualsiasi altro rimedio disponibile per legge e concordano inoltre di non contestare l’ottenimento dell’altra Parte di tali misure cautelari.
9. SEGRETEZZA DELL’ACCORDO
Se non diversamente previsto dalla legge, nessuna delle Parti dovrà rivelare l'esistenza di uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Accordo o i risultati di qualsiasi valutazione, così come ogni discussione e negoziazione, effettuata ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra
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Parte.
10. DICHIARAZIONI E GARANZIE
Sottoscrivendo il presente Accordo nessuna delle Parti rilascia alcuna dichiarazione o garanzia (esplicita o implicita) sia per proprio conto o per quello dei suoi Delegati o Società Affiliate circa l'idoneità, accuratezza, qualità, affidabilità, e/o la completezza delle Informazioni Confidenziali rivelate all’altra Parte.
11. TITOLARITÀ – ASSENZA DI FUTURI DIRITTI E OBBLIGHI
11.1 Tutte le Informazioni Confidenziali della Parte Rivelante sono e resteranno di sola ed esclusiva proprietà della Parte Rivelante.
11.2 Resta inteso e convenuto tra le Parti che la relazione tra le Parti sarà quella di contraenti distinti ed indipendenti e che niente di quanto qui contenuto o eseguito in relazione all’Accordo potrà essere considerato quale costituzione di una partnership o di una joint venture, ne potrà fare ritenere alcuna Parte autorizzata ad agire in qualità di rappresentante o agente dell’altra.
11.3 Questo Accordo non intende - e non potrà essere interpretato nel senso di obbligare alcuna delle Parti a stipulare un ulteriore accordo con l'altra Parte o ad astenersi dal valutare e/o sviluppare qualsiasi altro prodotto e/o progetto e/o sottoscrivere un accordo o intraprendere una negoziazione con terzi. Nulla di questo Accordo potrà essere interpretato nel senso di garantire ad alcuna Parte o trasmettere da una Parte all’altra né espressamente, né implicitamente licenze, cessioni di qualsiasi brevetto, copyright, segreti commerciali, marchi, prodotti o altri diritti relativi alle Informazioni Confidenziali.
12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa o derivante dal presente Accordo sarà sottoposta alla giurisdizione del tribunale di Firenze, Italia.
13. VARIE
13.1 Incedibilità. Nessuna Parte potrà cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo, né i diritti ed obblighi da esso derivanti, ad una terza parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
13.2 Invalidità o inefficacia delle clausole. Qualora una qualsiasi clausola del presente Accordo venisse in tutto o in parte dichiarata invalida o inefficace, tale dichiarazione non inficerà la validità o l’efficacia di tutte le altre clausole del presente Accordo, che sopravvivranno indipendentemente dalla dichiarazione di invalidità o inefficacia della prima. In tal caso, ove necessario e consentito dalla legge, le Parti sostituiranno la clausola dichiarata invalida o inefficace con una nuova e valida clausola, tenendo in considerazione lo scopo della clausola dichiarata non valida o inefficace.
13.3 Rinuncia all’esercizio dei diritti. Il ritardo o l’omissione di una Parte nell’esercitare diritti o rimedi ai sensi del presente Accordo non potrà essere considerato rinuncia a tali diritti, né alcun esercizio singolo o parziale di tali diritti potrà escludere qualsiasi ulteriore esercizio, se non espressamente concordato per iscritto da detta Parte.
13.4 Privacy. Le Parti si impegnano ad ottemperare ai rispettivi obblighi previsti dalle leggi applicabili, e successive modifiche, in materia di trattamento dei dati personali e della privacy attuate in ciascuno stato e a tutte le altre leggi, regolamenti e linee guida internazionali o nazionali applicabili sulla protezione dei dati.
13.5 Intero Accordo. Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra le Parti relativo agli obblighi di confidenzialità in relazione alle Informazioni Confidenziali. Il presente Accordo non può essere modificato se non per iscritto dalle Parti. Le premesse nella prima pagina di questo Accordo sono parte integrante del presente Accordo.
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Il presente Accordo è sottoscritto alla Data di Efficacia da soggetti autorizzati dalle Parti, in duplice copia, ciascuna delle quali, una volta sottoscritta, rappresenta un originale.
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX |
Firma: | Firma: |
Nome: Xxxxx Xxxxxx | Nome: Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Carica: Global Rare Diseases R&D Head | Carica: Managing Director |
Per presa visione e accettazione
Il referente di CHIESI | Il referente dell’XXX XXXXX |
Firma: | Firma: |
Nome: Xxxxxx D’Amore | Nome: Xxxxx Xxxxxxxx |
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