SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
allegato 3 – bozza accordo
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Prot. n.
Oggetto: Accordo tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx e l’Ente/Cooperativa
……………………………………………….. volta a garantire la realizzazione del Progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste”.
Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx: 01337320327
Codice Fiscale dell’Ente/Cooperativa: ………………
Premesso che:
- ex L.R. FVG 12.12.2019, n. 22, il Servizio sanitario regionale “[…] persegue, in particolare: […] f) lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in una prospettiva di integrazione clinico- assistenziale e sociosanitaria […]” (art. 2) e, quindi, a tale scopo al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità “[…] sono adottati modelli organizzativi che assicurano l’integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia ospedaliere che territoriali […]” (art. 3);
- in base alle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”, approvate con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021:
• “le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali […];
• sono state individuate, “[…] in coerenza con la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale regionale determinate aree di intervento ponendo in particolare attenzione alle attività di supporto ai caregiver e agli interventi di facilitazione nell’ambito dei percorsi assistenziali a favore delle persone, in particolare fragili e con comorbilità […];
• tra l’altro, le citate sinergie ed attività “[…] possono essere individuate nelle seguenti aree: […] tutela e diritti degli utenti e facilitazione percorsi assistenziali a favore degli utenti; […]; attività di supporto ai percorsi di cura, di riabilitazione e assistenza dei pazienti oncologici […]”;
- rientra nella mission delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra l’altro:
a) la prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità, con l’impegno di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;
b) la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
- con l’emanazione del D.Lgs. dd. 03.07.2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, si è provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore tra l’altro stabilendo:
• che “[…] in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche […], nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co- progettazione e accreditamento […]”; (primo comma dell’art. 55)
• che con il termine co-progettazione si intende la “[…] definizione e eventualmente […] realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti […]”; (terzo comma dell’art. 55);
• la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando;
• che “[…] Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti […]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore […], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore […]” (art. 101);
- nello specifico, il Progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste” intende fornire un sostegno ai pazienti in cura presso S.C. Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste e loro famigliari, così integrando e rafforzando l’intervento istituzionale già garantito dall’ASUGI;
- con decreto n. ……. dd , esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI
ha dato avvio ad un procedimento volto all’individuazione dell’Ente/Cooperativa, più idonea a garantire la realizzazione delle attività relative al Progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste” secondo le caratteristiche e le modalità di cui all’Avviso ed allo schema di accordo approvati con il decreto n. …/…. cit. e ivi allegati;
- con decreto n. ……… dd. ……………., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha stabilito, fra l’altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione di , quale
partner nell’accordo per la realizzazione del Progetto ……………………………………, secondo lo schema di accordo, già approvato con il decreto n. ……./…. cit. e sotto riportato;
tutto ciò premesso,
TRA
l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (nel prosieguo ASUGI)
………………………………………………., con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2
E
l’Ente/Cooperativa ………………………… (nel prosieguo ……), in persona del
………………………………. e legale rappresentante, …………………………., con sede in
…………………….., Via …………. n. ……
si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO
ART. 1 – Premesse
Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente accordo.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’accordo è il sostegno, a titolo gratuito, ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste e loro famigliari [soggetti target], tramite la messa a disposizione di uno o più operatori, anche qualificati come psicologi, con adeguate e comprovate competenze nel supporto e accompagnamento dei soggetti target.
L’Ente dovrà garantire l’accoglienza e il coinvolgimento delle persone inviate dalla S.C. Ematologia.
In particolare le attività rivolte ai soggetti target, concordate con il Referente aziendale per le attività, dovranno sostanziarsi in:
- sostegno, tramite interventi psicologici qualificati;
- accoglienza e orientamento in modo da offrire un punto di riferimento e supporto che aiuti ad affrontare la degenza con quanta più serenità possibile.
ART. 3 – Referenti dell’attività
Sono referenti del Progetto:
▪ per l’ASUGI: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx, Direttore della S.C. Ematologia;
▪ per l’Ente/Cooperativa: …………………………………………………
ART. 4 – Modalità operative
Il Referente dell’ASUGI, dell’Ente/Cooperative e in generale gli operatori svolgono colloqui periodici al fine di co-programmare le attività oggetto del presente accordo, definire le modalità di svolgimento e l’articolazione di dettaglio, stabilire le singole modalità di partecipazione dei soggetti target coinvolti.
La tipologia e l’articolazione oraria delle attività proposte, nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto dell’accordo.
ART. 5 - Impegni dell’ASUGI
Date le linee di attività previste dal Xxxxxxxx, l’ASUGI ha il compito di:
- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell’andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l’esecuzione delle singole attività programmate, per un’opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell’Ente/Cooperativa, per valutare il percorso e l’efficacia del Progetto;
- permettere l’accesso alle strutture aziendali della S.C. Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo o altre sedi aziendali in accordo con il Referente aziendale.
ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell’Ente/Cooperativa
L’Ente/Cooperativa deve:
▪ condividere il Progetto;
▪ operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
▪ individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l’intervento nei modi e nei tempi concordati;
▪ garantire, per ciascun operatore, l’acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
▪ fornire al Referente aziendale, prima dell’inizio delle attività progettuali, l’elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell’attività;
▪ indicare il proprio Referente per le attività progettuali, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli operatori;
▪ garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell’applicazione del Progetto, per valutare l’andamento e l’efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
▪ segnalare al Referente aziendale l’insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.
ART. 7 – Verifiche sull’esecuzione dell’attività
La valutazione del fabbisogno e il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell’attività complessiva posta in essere.
L’Ente/Cooperativa è tenuta a presentare relazioni sull’attività svolta, con le cadenze concordate in sede di co- programmazione e co-progettazione, con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.
ART. 8 – Durata
La durata del presente accordo è di tre anni dalla sottoscrizione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo.
Al momento della sottoscrizione del presente accordo, l’Ente/Cooperativa, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.
A discrezione dell’ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dl Referente aziendale – l’accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori tre anni dalla sottoscrizione, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.
ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione
Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dal presente accordo, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.
Il presente accordo sarà, inoltre, risolto nei seguenti casi:
1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell’attività oggetto dell’accordo, riscontrate e documentate;
2. mancata collaborazione ai tavoli/incontri, in sede di co-programmazione e co-progettazione;
3. inefficienza nell’attività oggetto del presente accordo;
4. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto.
Nei casi di recesso/risoluzione, l’Ente/Cooperativa non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l’azione di rivalsa da parte dell’ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all’ASUGI medesima.
ART. 10 – Assicurazioni
L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere.
L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.
All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta.
L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.
L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.
L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.
Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Coperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.
Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, se ritenuta necessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
ART. 11 – Persone impiegate nell’attività oggetto dell’accordo
L’Ente/Cooperativa si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all’interno dei diversi settori operativi dell’Ente/Cooperativa stesso, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell’ambito.
L’Ente/Cooperativa dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell’ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’ASUGI medesima.
Gli operatori dell’Ente/Cooperativa devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.
L’Ente/Cooperativa ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Prima dell’inizio delle attività progettuali, l’Ente/Cooperativa ha l’obbligo di trasmettere al Referente dell’ASUGI - come individuato all’art. 3 - l’elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell’attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività medesima, con l’obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.
Nel caso in cui l’Ente/Cooperativa assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’Ente/Cooperativa è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s’impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.
Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del presente rapporto vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.
L’ASUGI. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l’Ente/Cooperativa, al momento della sottoscrizione del presente accordo, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 13 - Tutela dei dati personali.
Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.
Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Il legale rappresentante dell’Associazione con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività oggetto del presente accordo, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.
ART. 14 – Codice di comportamento
L’Ente/Cooperativa si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, che dichiara di conoscere e accettare.
ART. 15 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
ART. 16 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell’Ente/Cooperativa.
Il presente accordo è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e xx.xx. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.
Trieste,
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
- ……….….……………………………..…………… -
Per l’Ente/Cooperativa …….…………………………………
- …………..……………………………………..….. -
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/10/2021 13:26:08
IMPRONTA: 297C8EF456DD5C44C6276DA333B7164650EDDBE0DAF118FC8F45EC6675CD3989 50EDDBE0DAF118FC8F45EC6675CD3989967D9FEFFE6F06342EDC187C433D4CC2
967D9FEFFE6F06342EDC187C433D4CC29649D52C74D123769BFFC87F1C574876
9649D52C74D123769BFFC87F1C574876FC69E4C60E60FEB5A51801BABD744A0A
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/10/2021 14:01:43
IMPRONTA: 4DE6C930FD9832B094DA01EA8128BA2592D771AC1ADB56C83652D2D35E230761 92D771AC1ADB56C83652D2D35E2307611480B43CB9AD2E079406B79EA054C19E
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25D47DC7E656F3D93481819EA886CE9B0748266CF61F13CF0EDAA82D78C7D02B
Atto n. 894 del 14/10/2021