CONTRATTO DI RETE
(Fac Simile)
REPUBBLICA ITALIANA
Dieci dicembre duemiladiciotto In Roma, nel mio studio a via…..
A vanti a me Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Notaio in Roma, iscritto presso il locale Collegio Notarile, sono presenti i signori:
- IL Sig A, che interviene nel presente atto in qualità di imprenditore individuale, titolare la ditta "AGRICOLA di A" corrente in Comune di ……, iscritto nel locale Registro delle Imprese, codice fiscale _ , R.E.A
, partita I.V.A. ;
- I Sigg B e C, i quali intervengono al presente atto in qualità di unici soci, amministratori e legali rappresentanti della società: "SNC di B e C", con sede in, Via
, iscritta nel Registro delle Imprese di Viterbo, numero di iscrizione e codice fiscale , R.E.A
, muniti dei necessari poteri in forza dei vigenti patti sociali;
- Il Sig D, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società: " XXX S.R.L.", con sede in ………, Via
, capitale Euro , interamente versato, iscritta nel locale Registro delle Imprese, numero di iscrizione e codice fiscale ,
R.E.A. , munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto;
- Il , Sig E che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "YYY S.C. a R.L." con sede in , Via
, capitale Euro , interamente versato, iscritta nel locale Registro delle Imprese, numero di iscrizione e codice fiscale , R.E.A. , munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto.
I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,
PREMETTONO
a) che il signor A esercita, quale imprenditore individuale, l'attività di imprenditore agricolo
b) che la società "SNC di B e C" svolge, l'attività di impresa agricola
c) che la società “ XXX S.R.L." svolge, l'attività di produzione e trasformazione di prodotti agricoli
d) che la società "YYY S.C. a R.L." è una Organizzzioen di produttori Agricoli che si occupa di produzione e commercializzazioen di prodotti agricoli;
e) che, pertanto, le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l'esercizio delle rispettive attività nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli;
f) che, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività delle imprese sul mercato nell'esercizio delle attività di cui al punto e), ed in particolare la capacità di commercializzare i propri prodotti su nuovi mercati nazionali ed esteri , i comparenti ritengono che sia necessario:
caratterizzare i propri prodotti e servizi per ( le tecniche di produzione, la
provenienza , il rigoroso rispetto di parametri predefiniti in specifici disciplinari di produzione) ,
esercitare in comune un’attività di programmazione e commercializzazione dei prodotti anche attraverso nuove modalità di commercio elettronico del tipo Business to Consumer and Business to Business che comprendono la consegna diretta all’acquirente;
esercitare in comune un’attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di contributi e crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;
coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, promuovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità ommerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;
collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l’intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione;
g) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca collaborazione per, la progettazione, realizzazione di una commercializzazione in comune;
h) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt. 4 ter e seguenti del D.L. l0 febbraio 2009 n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010;
TUTTO CIÒ PREMESSO
convengono e stipulano quanto segue Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il signor A, in qualità di imprenditore individuale, la società "SNC di B eC", la società " XXX S.R.L." e la società "YYY S.C. a R.L.", convengono di stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere l'attività di commercializzazione di quantità programmate della loro produzione in comune in diversi canali commerciali ed anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie cdell’informazione con il marchio "RETE ZZZZ” , il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti.
La Rete dura fino al 31.12.2021, la stessa potrà essere rinnovata qualora lo si ritenga opportuno ai fini degli obiettivi prefissati.
Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo "RETE ZZZZ".
Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI
Le parti convengono e mi dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante la forme innovative di commercializzazione
Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art. l dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.
Art. 3) PROGRAMMA DI RETE
Il programma di rete consiste:
- nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della produzione, dei prodotti, in conformità alle regole di programmazione, produzione e consegna a cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi;
- nella progettazione e realizzazione di servizi comuni per la trasformazione e condizionamento dei prodotti agricoli ed alimentari delle aziende della rete
- nella progettazione e realizzazione di un sistema di commercializzazione comune basato principalmente sull’e-comemrce;
- nella definizione di linee comuni di marketing;
- nell’utilizzo di servizi di logistica comuni;
- nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
- nella progettazione e gestione della comunicazione e delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- nella registrazione di un marchio comune, e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso.
Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI
Le Imprese Aderenti si obbligano a gestire unitariamente e/o singolarmente le attività sopra descritte, e a sostenere in parti uguali fra esse, le spese di funzionamento generale della Rete e della sua attività, a tal fine l’azienda Capogruppo della Rete provvederà a formulare periodici preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto annuale. L’organismo di Rete potrà aprire conti correnti bancari o postali sui quali depositare le somme derivanti dai conferimenti dei soci. Con eventuale regolamento interno possono essere disciplinate le prestazioni che la Rete o le singole imprese compiono nell’interesse di una singola Impresa e i costi da addebitare all’Impresa beneficiaria di tali prestazioni.
Le imprese aderenti sono inoltre obbligate:
- ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal comitato di gestione ed assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di rintracciabilità;
- a effettuare e comunicare alla RETE la programmazione delle produzioni che intende commercializzare attraverso la RETE stessa
- a conferire alla rete le quantità che questa intende acquistare all’interno di quelle indicate nella fase di programmazione secondo le modalità previste dal disciplinare/regolamento; quantità;
- ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio;
- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti.
Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a consentire, in ogni momento al comitato di gestione o suo delegato l’accesso ai luoghi di produzione, lavorazione e trasformazione della propria impresa.
Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.
Art. 5) ADESIONE DI ALTRE IMPRESE
L’ammissione di nuove imprese al contratto di Rete dovrà essere approvata dalla maggioranza delle imprese aderenti; tale atto comporterà nei riguardi della/e nuove imprese aderenti l’accettazione di tutte le nome del presente Atto, di quelle dell’eventuale regolamento e delle altre eventuali convenzioni complementari.
Art.6) RECESSO DI UNA IMPRESA
Ciascuna Impresa può recedere in ogni momento dalla Rete. Il recesso non comporta diritto al rimborso delle somme versate. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che
deve essere spedita alla società capogruppo entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte dell’Impresa del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.
La lettera deve contenere l’indicazione delle generalità dell’Impresa recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Art. 7) MODIFICHE DEL CONTRATTO .
Il presente contratto può essere modificato solo con il consenso della maggioranza delle Imprese. Art.8) DOMICILIO DELLA RETE
La Rete è domiciliata pressa la sede legale della azienda Capogruppo. Art. 5) FONDO COMUNE
Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro:
A Euro
XXX di AeB Euro
YYY S.R.L. Euro
Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "RETE ZZZZ" entro e non oltre giorni dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.
Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali. La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.
Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione.
Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.
In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete.
Qualora il ritardo si protragga per oltre giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 x.x. x xxxx'xxx. 00 xxx xxxxxxxx contratto.
Art. 6) COMITATO DI GESTIONE
L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette.
Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti.
Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.
Art. 7) ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE.
Il comitato di gestione nomina al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381 primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni.
Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.
Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi
trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.
Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.
Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in un libro vidimato.
Art. 8) COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE.
Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter, lett. e), della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.
Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;
b) verificare la conformità ad essi dell'attività e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;
c) stipulare contratti di qualsiasi natura per le attività previste dal Programma di rete;
d) sottoscrivere convenzioni con imprese di servizi e di logistica
e) affittare spazi presso fiere e mercati.
Art. 9) RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI
A coloro che sono nominati presidente e vice presidente è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione.
Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del comitato di gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto.
Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la "RETE ZZZ", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.
Art. 10) MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI.
I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:
- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della s.p.a. e presentato dal comitato di
gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;
- in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.
Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art. 11) CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto di Rete, saranno rimesse al giudizio di un Arbitro nominato, ad istanza della parte più negligente, dal Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di …………….a, che provvederà alla nomina entro 30 giorni dal deposito dell’istanza. L’arbitro giudicherà la controversia con lodo impugnabile, secondo diritto.
Art. 12) PRIVACY
In relazione all’art. 13 D.Lgs n. 196/2003, ciascuna parte informa l’altra che i dati personali forniti in relazione al presente accordo relativi alla Parte, saranno accolti, registrati riorganizzati, ed elaborati, per finalità di carattere amministrativo contabile di adempimento delle obbligazioni contrattuali o di obblighi di legge. I suddetti potranno essere comunicati a terzi in relazione alle finali per i quali sono stati acquisiti e raccolti. Ciascuna parte dichiara di essere a conoscenza e di essere informata con riguardo ad ogni elemento previsto D.Lgs n. 196/2003 in particolare art. 7 dello stesso in relazioni di diritti dell’interessato. Quanto precede vale come informativa ai sensi della suddetta normativa e ciascuna parte dichiara di dare il consenso per tutti i fini di legge per le suddette finalità al trattamento da parte dell’altra parte di tali dati.
Art. 13) SPESE CONTRATTUALI
Le spese dell’atto sono a carico delle imprese partecipanti che se le assumono. Letto confermato e sottoscritto.