Contratto Nazionale di Lavoro degli
Contratto Nazionale di Lavoro degli
Autoferrotranvieri - Internavigatori e
Autolinee in concessione TESTO UNICO 23 LUGLIO 1976
Modificato integrato e aggiornato dai successivi accordi
e contratti nazionali
(1976-1989)
Titolo I
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto (testo 12 luglio 1985)
Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli
autoferrotramvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende
private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della
contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti,
l'area di competenza aziendale, allo scopo di consentire una maggiore
aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie
che formano oggetto di regolamentazione nello stesso e, pertanto, abroga e
sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e materie che
erano disciplinati da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali
di categoria, salvo il caso di espresso rinvio da parte di disposizioni del
presente contratto.
Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l'impegno della parti a rispettare e a far rispettare, per il periodo di validità, il contratto
collettivo nazionale e le norme applicative aziendali da esso previste.
Nota a verbale ANAC
Le parti concordano che, per i dipendenti dalle aziende private esercenti
autolinee, il presente contratto, a termine del 2° comma dell'articolo 1
con le decorrenze e fino alle scadenze precisate, modifica, per i contenuti
non espressamente prorogati, l'accordo ponte 23-7-1973 e successivo
protocollo di intesa tra XX.XX. e Governo dell'1-7-1974, entrambi
sostitutivi dall'1-1-1976 dei contratti di settore del 10-12-1970 e
precedenti.
Resta comunque fermo ed invariabile fino al 31-12-1975 quanto attuato sIno
a tale data nelle varie regioni in relazione all'accordo ponte, al
protocollo di intesa recepiti per accordi sindacali e alle diverse
regolamentazioni intervenute per effetto di particolari leggi regionali.
Art. 2 - Istituti riservati all'area nazionale (testo 12 luglio 1985)
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti
istituti:
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione conglobata e relativi parametri;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di contingenza;
- competenze accessorie unificate;
- nuovo 3° elemento salariale;
- criteri generali sulle competenze accessorie;
- criteri generali sulla produttività;
- indennità sostitutiva di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- mensilità aggiuntive;
- trasferte, diaria ridotta;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- festività;
- traslochi;
- trattamento di fine rapporto e trattamento di buonuscita;
- diritti sindacali;
- appalti e assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerenze nazionali;
- congedo matrimoniale;
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- trattamento di malattia;
- quadri;
- criteri generali sul rapporto part-time.
Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell'area nazionale gli
istituti e le materie non espressamente demandati all'area aziendale.
Art. 3 - Area aziendale (testo 12 luglio 1985) Sono propri del livello aziendale:
a) tempestiva informativa sulle proposte di variazione dei programmi di
esercizio da dare dalle azienda alle R.S.A. delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori stipulanti:
b) fattiva e concreta partecipazione delle R.S.A. e delle articolazioni
territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali con il fine
di realizzare la migliore efficienza dei servizi forniti alla
collettività.
In tale ambito le aziende si impegnano a fornire, nel corso di apposito
incontro annuale, informazioni preventive in ordine a:
- piani di riorganizzazione, ristrutturazione, risanamento,
potenziamento dei servizi, anche in rapporto alle proposte che
le del alla
aziende avanzano agli enti competenti in merito all'assetto territorio, ai piani regolatori, alla viabilità, al traffico ed priorità per il pubblico trasporto;
- programmi di investimento in rapporto ai contributi derivanti dal
Fondo nazionale trasporti ed i finanziamenti previsti per le ferrovie
concesse e gestioni governative;
c) preventivo e periodico esame tra le aziende e le R.S.A. delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sui problemi relativi
alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina
preventiva ed infortunistica, all'epoca di godimento delle ferie, alla
disciplina del godimento del diritto allo studio, alla partecipazione
consultiva nelle commissioni di concorsi e prove d'arte per promozioni
ed avanzamenti, all'istituzione di corsi di formazione
e
riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario
nei
limiti previsti dal successivo art. 36, all'accertamento dei posti
di
lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili,
ai
fini dell'assegnazione e diversa qualifica dei lavoratori
divenuti
permanentemente inabili al servizio delle funzioni proprie della
qualifica di cui sono rivestiti, in applicazione delle norme di legge
in
materia, all'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori
divenuti
temporaneamente inabili al servizio nelle funzioni proprie della
qualifica di cui sono rivestiti, secondo giudizio medico reso nelle
forme di legge;
d) esame congiunto fra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori stipulanti, delle proposte di formulazione dei
regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti da sottoporre, ove
necessario, agli organi competenti;
e) accordi aziendali fra le aziende e gli organismi competenti delle
Organizzazioni sindacali stipulanti sui seguenti istituti nei limiti
di
applicabilità degli stessi istituti come regolamentati dagli articoli
di
seguito richiamati: nastro lavorativo, numero e durata delle
riprese,
intervalli fra le riprese, modalità di cambio, tempi accessori, per
il
personale viaggiante e graduato (art. ...), eccedenze nastro
lavorativo
(art. ...), trattamento economico ai guardabarriere (art.
...),
indennità di trasferta (art. ...), fornitura dell'alloggio
e
corresponsione dell'indennità sostitutiva di alloggio (art.
...),
attuazione delle procedure per l'adozione del sistema ad agente unico
(art );
f) accordi integrativi aziendali fra le Organizzazioni sindacali che
rappresentano le aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti
territorialmente competenti dei lavoratori, secondo i criteri e
le
modalità di cui all'art. 6.
Nota a verbale
Per le Aziende associate alla FENIT il trattamento dei guardabarriere
costituisce oggetto di apposite intese aziendali tra l'Organizzazione che
rappresenta le Aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti
territorialmente competenti.
Titolo II - (1) Orario di lavoro - Ferie
Art. 4/A - Orario di lavoro (Norme per le Aziende associate alla
Federtrasporti) 4/A.1 - Personale viaggiante.
L'orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello
graduato è fissato in ore 6,40', compresi i tempi accessori. L'orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue:
- personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15';
- personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8.
Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana
lavorativa (sei giorni).
L'orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente
sull'intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati, ciclo cbe
ai fini del calcolo non deve comunque superare sette settimane.
Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di
pertinenza degli accordi aziendali la determinazione;
a) del nastro lavorativo;
b) del numero e della durata delle riprese;
c) degli intervalli fra le riprese;
d) delle modalità di cambio;
e) dei tempi accessori.
4/A.2 - Personale operaio.
L'orario di lavoro del personale operaio è fissato in 40 ore settimanali. Nell'orario predetto sono compresi gli eventuali tempi accessori
4/A.3 - Impiegati tecnici ed amministrativi.
L'orario di lavoro del personale impiegatizio è fissato in ore 39
settimanali.
4/A.4 - Personale ausiliario.
L'orario di lavoro del personale ausiliario è quello del servizio cui tale
personale è addetto.
4/A.5 - Condizioni di miglior favore.
Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore già fissate da
accordi aziendali complessivamente per ciascuna categoria di personale.
4/A.6 - Controversie.
Le eventuali controversie relative all'applicazione del presente accordo
saranno deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti per il
componimento.
NOTA
(1) Vedi art. 4 CCNL 12 luglio 1985.
Art. 4/B - Orario di lavoro (Norme per le aziende associate alla Fenit)
Ferme restando le vigenti norme di legge e di contratto collettivo
aziendale sui turni ed orari settimanali di servizio - rispetto alle quali
nulla è innovato - l'orario di lavoro settimanale resta fissato, in
relazione alle norme anzidette e in 40 ore di lavoro effettivo.
Art. 4/C - Orario di lavoro (Norme per le Aziende associate all'A.N.A.C.) Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge.
La durata dell'orario di lavoro del personale di ogni ordine e grado è
fissata in ore 6,40 giornaliere o 40 ore settimanali.
In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato
si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 17.
Per gli impiegati tecnici la cui prestazione è direttamente connessa con il
lavoro degli operai dell'officina può adottarsi, fermo restando la durata
stabilita dal presente articolo, l'orario determinato per tali operai.
Per il personale, agli effetti del computo del lavoro effettivo, viene
riconosciuto il tempo previsto dalla lett. f) dell'art. 6 legge 14-2- 1958,
n. 138 (12%) anche in caso di non richiesta reperibilità.
Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere.
Le
eventuali eccedenze per comprovate esigenze di esercizio, sono individuate
e regolate aziendalmente dalle parti.
Art. 4/D - Orario di lavoro (C.C.N.L. 12 luglio 1985)
Dal 1° luglio 1986 l'orario di lavoro settimanale resta fissato in 39 ore
di lavoro; a tale misura sono rapportate le previsioni degli articoli 4/A,
4/B, 4/C, del C.C.N.L. 23 luglio 1976 le cui formulazioni restano in
vigore.
L'onere ricade nei limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria per gli
anni 1986 e 1987.
Eventuali riduzioni dell'orario di lavoro stabilite da accordi
interconfederali o di analogo livello, che sopravvengano in corso di
vigenza del presente contratto, assorbono la riduzione dell'orario di
lavoro ed il relativo onere come previsti dal presente articolo.
Orario di lavoro (C.C.N.L. 2 ottobre 1989)
Le parti si danno atto della opportunità di riesaminare la materia
dell'orario di lavoro, per una sua adeguata razionalizzazione, anche al
fine di pervenire ad una riduzione dell'orario di lavoro.
A tali fine, le parti si impegnano a definire la normativa a partire dal
1992.
Art. 5 - Ferie
A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo
annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui
all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20°
anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore
al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°.
Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni,
ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due).
Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze
verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per aspettativa o per
permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per
provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione.
Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione
delle ferie.
Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al
quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano
nell'anno i 180 giorni.
La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i
180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente
all'intera durata delle assenze. Non è ammessa la riduzione delle ferie in
misura inferiore alla giornata.
In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno,
spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di
servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di
anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti
attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.
Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in
servizio al 31 marzo 1980.
NOTA
(Ferie e permessi per festività soppresse) vedi accordi Cispel-Anac-Fenit a
pag 56.
Titolo III
Art. 6 - Struttura della retribuzione
A decorrere dal 1° gennaio 1980, la struttura della retribuzione mensile
sarà articolata come segue:
1) retribuzione conglobata, comprendente gli elementi di cui all'art. del
presente accordo;
2) aumenti periodici di anzianità, quali definiti all'art. 7;
3) indennità di contingenza di cui all'art. 9 e 10;
4) competenze accessorie unificate;
5) indennità sostitutiva di mensa, ove corrisposta, nella misura prevista
dall'ex art. 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976;
6) assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di
regolamento o di accordo;
7) trattamenti sostitutivi;
8) indennità (saltuarie e variabili);
Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e
7), costituiscono la «retribuzione normale» e sono corrisposti per 14
mensilità.
CCNL 28 luglio 1989 Retribuzione conglobata: a decorrere dal 1-9-1989 la
retribuzione conglobata per i vari livelli è costituita dalla retribuzione
di livello di cui alla colonna B della tabella allegata n. 1 del CCNL 28
luglio 1989.
La struttura della retribuzione di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980, è
integrata e/o modificata come segue:
- gli aumenti periodici di anzianità sono calcolati sulle retribuzioni
conglobate di cui alla colonna B) della tabella allegata n. 1;
- le competenze accessorie unificate sono individuate negli eventuali
valori residui ottenuti a seguito dell'utilizzo del «3° elemento
salariale». I valori retributivi sono quelli riferiti al livello
di
provenienza ex lege 1-2-1978, n. 30, ed ex C.C.N.L. 23-7-1976 secondo
il
parametro (100-200) e restano espressi in cifra fissa. Ove i valori
siano
espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulle nuove
retribuzioni conglobate;
- i trattamenti sostitutivi comprendono anche i valori di cui al punto n. 4
del CCNL 28 luglio 1989;
- il nuovo 3° elemento salariale è quello precisato al precedente punto n.
3 del CCNL 28 luglio 1989;
- l'indennità di funzione per i quadri;
- indennità di mensa di cui al punto 8 del CCNL 28 luglio 1989;
- i valori retributivi dei compensi e delle indennità legati a effettive
e/o particolari prestazioni, di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 12-3- 1980,
così come modificato dal C.C.N.L. 17-6-1982, eventualmente residui
a
seguito dell'utilizzo del «3° elemento salariale», sono quelli
riferiti
al livello di provenienza ex lege 1-2-1978, 30 ed ex C.C.N.L. 23-7-1976
e
restano espressi in cifra fissa. Ove i valori siano espressi
in
percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulla relativa base
di
calcolo.
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Sulla retribuzione minima conglobata di ciascun livello sono calcolati
aumenti periodici di anzianità, ciascuno da corrispondersi per ogni biennio
di anzianità di servizio e per una percentuale globale del 30% ripartita in
6 aumenti biennali del 5%.
L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l'azienda
indipendentemente dalla categoria di inquadramento (ruolo o avventizio) con
l'esclusione dal computo dei singoli periodi di avventiziato precedenti
quello in cui il rapporto di lavoro diventa continuativo.
Art. 8 - Trattamento in caso di promozione
In caso di avanzamento, di passaggio o di cambi di qualifica anche
nell'ambito dello stesso livello, l'agente conserverà il numero di A.P.A.
già acquisiti nella qualifica di provenienza nonché le frazioni di biennio
già maturate.
Art. 9 e 10 - Indennità di contingenza Vedi Legge 26-2-1986 n. 38
Art. 11 - Indennità sostitutiva di mensa
Le aziende, presso le quali non esiste la mensa o l'indennità sostitutiva
di questa, corrispondono a ciascun agente per tale titolo una indennità
minima mensile pari all'importo dell'1,50% della somma risultate alla fine
di ogni bimestre dalla media ponderale delle retribuzioni mensili minime
conglobate previste per tutti i loro dipendenti.
(1) La cifra dell'1,5O% è stata riproporzionata ai nuovi valori previsti
dal CCNL 17-6-1982.
(2) Nota a verbale ANAC: Per il settore ANAC si è concordato che
l'ammontare della indennità venga fissato annualmente anzichè
bimestralmente.
Indennità di mensa (CCNL 28 luglio 1989)
A partire dall'1-1-1990, le aziende corrispondono a ciascun agente
un'indennità di mensa pari a 32.000, lire mensili, da ricomprendersi nella
retribuzione normale di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980.
L'importo predetto assorbe il valore dell'indennità minima mensile di cui
all'art. 11 del C.C.N.L. 23-7-1976, quale consolidato alla data del 31
dicembre 1989 per effetto dei progressivi riproporzionamenti della
originaria percentuale dell'1,50%.
L'assorbimento di cui sopra non potrà superare la misura mensile di lire
3.550.
Art. 12 - Trattamenti sostitutivi (Art. 4-bis CCNL 1980)
A decorrere dall'1-1-1980, confluiranno nella voce
«trattamenti
sostitutivi» gli elementi retributivi previsti dal successivo art. 12 bis,
non trasferiti nelle competenze accessorie unificate, di cui all'art. 6.
I trattamenti sostitutivi saranno corrisposti agli agenti in servizio che
ne abbiano maturato il diritto nella qualifica di appartenenza al 31
dicembre 1979 e non saranno soggetti ad alcun assorbimento.
Nota a verbale
Le parti convengono che i trattamenti sostitutivi di cui al presente
articolo vengano estesi, xxx xxxxxx, agli agenti assunti nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 marzo 1980.
Tali trattamenti saranno estesi anche agli agenti assunti successivamente
alla data del 31-3-1980, in base a graduatorie di concorsi pubblici formate
ed approvate antecedentemente all'1° gennaio 1980.
Art. 12 bis - Superamento e trasformazione dei trattamenti introdotti
aziendalmente in difformità e/o in eccedenza rispetto
al
trattamento nazionale
Le parti stipulanti, al fine di promuovere uniformità di trattamenti e di
realizzare i principi posti a base della ristrutturazione del salario,
demandano alle rispettive organizzazioni sindacali competenti per la
contrattazione in sede aziendale, il compito di procedere alla modifica ed
all'adeguamento, al presente accordo, degli accordi aziendali concernenti
trattamenti introdotti aziendalmente in difformità e/o in superamento del
trattamento nazionale, rispetto agli istituti riservati all'area nazionale,
di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
A tal fine, con effetto dall'1-1-1980, tutte le retribuzioni saranno
articolate in 14 mensilità, con conseguente superamento e trasformazione
dei trattamenti aziendali stabiliti in difformità e/o in superamento delle
14 mensilità previste dal contratto nazionale.
Saranno inseriti nelle competenze accessorie unificate, di cui al
precedente art. 6, i seguenti elementi retributivi secondo le misure in
atto aziendalmente alla data del 31-12-1979:
a) i ratei delle mensilità, dei premi, delle gratifiche e di tutte le altre
erogazioni annuali eccedenti la 14a mensilità;
b) l'eventuale eccedenza derivante dai trattamenti aziendali riguardanti
l'indennità sostitutiva di mensa rispetto al valore stabilito dall'art.
11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, riproporzionato in relazione alle
retribuzioni conglobate.
c) gli altri eventuali trattamenti, consistenti nell'erogazione di
emolumenti corrisposti a tutti i dipendenti od agli appartenenti ad uno
stesso livello o qualifica, che non determinino differenziazioni
individuali, qualora tali trattamenti siano costituiti da una parte
fissa e comune a tutti i dipendenti od agli appartenenti ad uno stesso
livello o qualifica e da una parte variabile individualmente, si farà
luogo all'inserimento nelle competenze accessorie unificate di cui
all'art. 6 solo della prima parte (fissa e comune), mentre la seconda
parte (variabile) confluirà nei trattamenti sostitutivi di cui all'art.
12.
Confluiranno altresì nei trattamenti sostitutivi di cui all'art. 12 gli
importi, riferiti agli elementi retributivi di cui alla precedente
lettera a), che verranno a maturazione a partire dall'1-1-1980,
in
relazione agli scatti di anzianità ed all'indennità di contingenza.
Saranno inoltre inserite nei trattamenti sostitutivi anche le
somme
corrispondenti ai valori che matureranno per effetto dei ricalcoli delle
competenze accessorie, di cui all'art. 6.
I trattamenti sostitutivi saranno determinati, per la parte da maturare,
facendo riferimento alle basi di calcolo, alle misure e ai tempi in atto
aziendalmente alla data del 31-12-1979, fatta salva l'attribuzione dei
valori relativi ai punti dell'indennità di contingenza che scatteranno
successivamente a tale data.
La modifica e l'adeguamento, previsti dal presente articolo, saranno
stabiliti in sede aziendale, dalle organizzazioni sindacali, entro sei
mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Copia di tali
accordi, corredati delle relative tabelle, dovrà essere trasmessa alle
organizzazioni sindacali nazionali. In mancanza di accordo a livello
aziendale, la definizione di tale questione sarà demandata alle
organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo che, con
la
presenza delle aziende e dei sindacati competenti, dovranno
provvedervi
entro i tre mesi successivi alla predetta scadenza.
Nota a verbale
Le parti convengono che, fino a quando aziendalmente non sarà stata
applicata la ristrutturazione della retribuzione verranno corrisposti agli
aventi diritto, ove previsti ed alle normali scadenze, le mensilità, i
premi, le gratifiche ed ogni altra erogazione annuale eccedente la
quattordicesima mensilità.
Tali erogazioni saranno conguagliare al momento della definizione della
ristrutturazione della retribuzione.
Art. 13 - Competenze accessorie, premi, indennità varie A tutti gli agenti spettano competenze accessorie.
La determinazione specifica delle competenze accessorie (voci e misura) è
concordata aziendalmente, in rapporto al tipo di azienda ed alla natura
delle prestazioni, in rapporto al tipo di azienda ed alla natura delle
prestazioni effettuate, in maniera che sia possibile graduarle in funzione
di incentivo.
Ad ogni agente deve comunque essere assicurato, a titolo di competenze
accessorie, un minimo del 5 per cento delle propria retribuzione mensile
minima conglobata.
Saranno istituiti aziendalmente il premio evitati sinistri per il personale
di guida dei servizi automobilistici di linea e l'indennità di versamento
incassi eseguito da personale adibito a mansioni di bigliettaio dopo il
normale orario di lavoro, sempreché tali indennità non siano compre | |||||
nel complesso | delle | competenze | accessorie o | comunque | corrisposte in |
altra forma. | |||||
Sono altresì concordati aziendalmente, in quanto applicabili |
se
compensi, indennità | e | premi per | effettive particolari prestazioni | e | rimborsi |
di spese. | |||||
NOTA |
Il riferimento alla garanzia del 5% minimo è stata modificata dagli accordi
del 17 giugno 1982 e 12 luglio 1985.
Art. 13-bis - Normativa in vigore per la contrattazione integrativa
aziendale - CCNL 12 giugno 1982
Le parti, in considerazione della centralità ed essenzialità dei servizi di
trasporto e per la funzione sociale che questi assolvono per la
collettività, impegnano le rispettive istanze locali ed aziendali ad
attuare tutti gli interventi necessari per un reale, effettivo incremento
dell'efficienza, economicità ed efficcia del servizio pubblico gestito.
In particolare, dovranno essere realizzati interventi tali da conseguire,
nell'arco di validità del presente contratto, incrementi di produttività
aziendale almeno del 15% complessivo, rispetto ai livelli del biennio
1980/1981; gli incrementi di produttività riscontrati saranno destinati,
per singole quote prevalenti, al risanamento del bilancio e agli
investimenti nonché, per la restante quota, al miglioramento delle
condizioni ambientali di lavoro e del trattamento dei dipendenti.
Per la definizione delle modalità di accertamento degli incrementi di
produttività, le parti stipulanti si incontreranno entro la fine del
corrente anno 1982.
In questo quadro si realizzerà l'attestazione a 39 ore
dell'orario | |||||||
contrattuale | nazionale | di | lavoro, | nel | corso | del | prossimo |
contratto | |||||||
collettivo. |
Gli interventi sull'organizzazione del lavoro, volti al fine che precede,
potranno riguardare, tra l'altro: l'introduzione di innovazioni
tecnologiche, la concentrazione di servizi interni, la dislocazione dei
centri operativi, l'istituzione o l'estensione - previo accordo aziendale
e, nei limiti delle vigenti disposizioni ministeriali e contrattuali
nazionali - dell'agente unico sulle linee urbane ed extraurbane,
l'abbinamento delle professionalità, la formazione e l'articolazione dei
turni di servizio.
Ferme restando le norme di legge vigenti, particolare cura dovrà essere
rivolta al superamento del problema dei lavoratori non più idonei alle
mansioni della qualifica, recuperando posti di lavoro alla produzione,
sviluppando la riqualificazione professionale, ricorrendo anche alla
mobilità aziendale ed esterna.
ACCORDO NAZIONALE 20 MAGGIO 1983
Applicazione delle norme del contratto 17 giugno 1982, relative alla
produttività
In applicazione dell'accordo nazionale 17 giugno 1982, le parti concordano
che gli accordi integrativi aziendali possono essere sottoscritti soltanto
nei limiti degli incrementi di produttività derivanti dall'attuazione di
uno o più progetti.
Conseguentemente si conviene di dare avvio, in sede aziendale, alla
definizione concordata di interventi atti a realizzare i suddetti progetti
finalizzati a risultati economici positivi che saranno verificati
annualmente sulla base dei livelli di produttività relativi al biennio
1980/1981.
La quota di risultato economico positivo destinata ai miglioramento del
trattamento dei dipendenti verrà erogata attraverso compensi e/o indennità,
nei limiti di recupero di produttività realizzato aziendalmente.
Tale quota dovrà portare risultati favorevoli anche per i lavoratori delle
aziende che hanno già realizzato elevata economicità di gestione. Gli accordi integrativi aziendali scadranno il 30 giugno 1986.
Dichiarazione allegata del Ministro dei trasporti
C.C.N.L. 12 luglio 1985
Il Ministro dei trasporti si impegna a verificare la sussistenza delle
condizioni previste dai contratti nazionali perché la contrattazione possa
svolgersi in sede aziendale e dichiara che assumerà tutte le necessarie
iniziative affinché costi aggiuntivi di gestione conseguenti alla
inosservanza dei contratti nazionali non siano ammessi a copertura
attraverso sovvenzioni pubbliche di qualsiasi natura. Contrattazione aziendale (C.C.N.L. 28 luglio 1989).
Secondo quanto convenuto col verbale d'intesa 3 luglio 1989, sottoscritto
davanti al Ministro dei Trasporti, le parti si impegnano a definire entro
il 31-12-1989 gli indirizzi ai quali dovrà uniformarsi la futura
contrattazione in sede aziendale.
Art. 14 T.U. - Elementi distinti dalla retribuzione Assorbito dall'Art. 2 C.C.N.L. 1980
Art. 15 - Retribuzione giornaliera ed oraria
Gli importi giornalieri della retribuzione nelle distinte nozioni previste
dall'art. 6, dell'indennità di contingenza di cui all'art. 9 e 10 dei
compensi di cui all'art. 12, si determinano dividendo per 30 i rispettivi
importi mensili.
Gli importi orari della retribuzione di cui all'art. 6, dell'indennità di
contingenza di cui all'art. 9 e 10 dei compensi di cui all'art. 12, si
determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio
giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o
aziendale. Se l'orario contrattuale è individuato per settimana lavorativa,
l'orario medio giornaliero si ottiene dividendo per 6 quello settimanale.
Art. 16 (*) - Festività nazionali ed altre ricorrenze festive
Sono considerati giorni festivi quelli stabiliti dagli artt. 1 e 2 (escluse
le domeniche) della legge 27 maggio 1949, n. 260 e quello del Santo
Patrono, per il quale si fa riferimento, in linea di massima, alla località
in cui ha sede la direzione di esercizio.
Oltre alla retribuzione normale, di cui all'art. 6 lettera c), nulla
compete ai lavoratori che non prestino servizio per effetto della
festività, mentre quando le festività coincidono con il giorno di riposo
(domenicale o periodico) regolarmente goduto, essi hanno diritto ad
un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali
oppure, ove ciò non sia possibile, ad una giornata di retribuzione normale.
Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività sopra richiamate
compete, oltre alla retribuzione normale, il pagamento delle ore
effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.
Ai lavoratori che prestano la loro opera in giornate di festività
coincidenti con il giorno di riposo (domenicale o periodico), fermo
restando l'obbligo dell'azienda di far godere il riposo in altro giorno,
spetta il pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione
di lavoro festivo.
NOTA
(*) In materia di giorni festivi sono state dettate nuove disposizioni
dalla legge 5 xxxxx 1977 n. 54 (pubblicata nella G.U. n. 63 del 7 marzo
1977.
ACCORDI E LEGGI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE IN MATERIA DI FESTIVITA' NAZIONALI
Il 27 luglio 1978 in Roma, tra la Confederazione Italiana dei Servizi
Pubblici degli Enti locali (CISPEL) e la Federazione Unitaria
CGIL-CISL-UIL:
- vista la legge 5 marzo 1977 n. 54, recante disposizioni in materia di
giorni festivi;
- considerate le finalità della medesima legge, volta a rimuovere le
incidenze negative delle festività infrasettimanali sulla produttività
aziendale;
- tenuto conto della natura dei pubblici servizi e degli oneri incombenti a
tale titolo sulle aziende degli Enti locali, dovendo assicurare la più
completa ed efficiente funzionalità del servizio anche nelle giornate già
considerate festive, sicché non trovano realizzazione nei confronti delle
suddette aziende le finalità perseguite dalla legge anzidetta;
- atteso che le Imprese pubbliche in parola potranno, d'intesa con le
Organizzazioni dei lavoratori, ricercare soluzioni che, attraverso
l'organizzazione dei servizi, la loro frequenza e intensità e l'opportuno
avvicendamento e utilizzazione del personale fino alla dispensa dal
servizio per l'intera giornata, consentano di contenere i costi
di
esercizio nelle giornate già considerate festive,
si è convenuto quanto segue
Art. 1
A compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonché
delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge citata in
premessa, sono attribuite annualmente ai dipendenti delle imprese pubbliche
degli enti locali due giornate di ferie o congedo, da aggiungersi ai
periodi a tale titolo stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
categoria, ed ulteriori quattro giornate di permesso retribuito.
Per quanto attiene alla 7a festività soppressa, essendo sorta controversia,
le parti si impegnano ad incontrarsi entro il prossimo mese di settembre
per definire le condizioni e i gruppi di personale per i quali sia da
riconoscersi l'ulteriore giornata di permesso retribuito.
I permessi retribuiti previsti dai commi che precedono sono assegnati
dall'azienda compatibilmente con le esigenze di servizio da verificarsi con
le R.S.A..
Ove i permessi di cui sopra non possano essere usufruiti, per le citate
esigenze di servizio, entro l'anno cui si riferiscono, sarà corrisposta al
lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non potuti usufruire, una
quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione,
di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.
Il presente accordo ha validità per l'anno 1978 ed i relativi benefici sono
attribuiti proporzionalmente al servizio prestato nel corso dell'anno
stesso; se non disdetto almeno 3 mesi prima del 31-12-1978 l'accordo si
intenderà prorogato di un anno e così di seguito per gli anni successivi.
Norma transitoria
Le giornate di dispensa dal servizio fruite dai lavoratori interessati in
coincidenza di giorni già considerati festivi e non più tali, nel periodo
intercorso tra l'inizio dell'anno 1978 e la data del presente accordo, sono
conteggiate a scomputo dei benefici di cui all'accordo stesso, a meno che
non fossero imputabili a riposo settimanale anche se compensativo.
Art. 2
Per l'anno 1977 le parti confermano la validità delle istruzioni fornite
alle Aziende pubbliche degli Enti locali dalla CISPEL con le proprie
circolari.
Accordo 14 novembre 1978
Tra la Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti locali
(CISPEL) e la Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL.
- Visto l'accordo interconfederale del 27 luglio 1978 con il quale si è
provveduto a regolamentare nel settore delle imprese pubbliche degli enti
locali il regime sostitutivo delle festività soppresse, avuto riguardo
alla natura, alle esigenze ed agli oneri dei pubblici esercizi;
- considerata la controversia insorta con le OO.SS.LL. circa la sorte della
7a festività non altrimenti recuperata o compensata;
- tenuto conto dell'impegno a definire la questione contenuta nel citato
accordo interconfederale con riguardo ai gruppi di personale ed alle
condizioni in base alle quali sia da riconoscere un'ulteriore giornata
di
permesso retribuito;
- valutate le specifiche condizioni di lavoro delle diverse categorie
interessate e le modalità di articolazione e distribuzione dell'orario
di
lavoro,
si è convenuto quanto segue:
ad integrazione e completamento dell'accordo interconfederale citato in
premessa:
- Al personale che, per effetto delle modalità di distribuzione dell'orario
di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o
di
non prestazione, è attribuita una ulteriore giornata di
permesso
retribuito da usufruire secondo i criteri dello stesso accordo
interconfederale.
Accordo 27 febbraio 1979
- la Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT), rappresentata, per
delega del Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, dal Direttore Generale avv.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx e dal Vice Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxx,
assistiti dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
- l'Associazione Nazionale Autoservizi in concessione (ANAC), rappresentata
dal Segretario Generale avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- la FIAI-CGIL, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx;
- la FeNLAI-CISL, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx;
- la FNAI-UIL, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx;
- vista la legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di
giorni festivi;
- considerate le finalità della medesima legge, volta a rimuovere le
incidenze negative delle festività infrasettimanali sulla produttività
aziendale;
- tenuto conto della natura dei pubblici servizi di trasporto e degli oneri
incombenti a tale titolo sullo Stato, le regioni e gli Enti locali,
dovendo assicurare la più completa ed efficiente funzionalità del
servizio anche nelle giornate già considerate festive, sicché non trovano
realizzazione nei confronti delle aziende del settore le finalità
perseguite dalla legge anzidetta;
- atteso che le imprese in parola potranno, d'intesa con le rappresentanze
sindacali aziendali, ricercare soluzioni che, attraverso l'organizzazione
dei servizi, la loro frequenza e intensità e l'opportuno avvicendamento
e
utilizzazione del personale fino alla dispensa dal servizio per
l'intera
giornata, consentano di contenere i costi di esercizio nelle giornate già
considerate festive.
Si è convenuto quanto segue.
Art. 1
A compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonché
delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge citata in
premessa, sono attribuite annualmente ai dipendenti delle imprese aderenti
all'ANAC ed alla FENIT due giornate di ferie o congedo, da aggiungersi ai
periodi a tale titolo stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
categoria, ed ulteriori quattro giornate di permesso retribuito.
Al personale che, per effetto delle modalità di distribuzione dell'orario
di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di
non prestazione, è attribuita una ulteriore giornata di permesso
retribuito.
I permessi retribuiti previsti dai commi che precedono sono assegnati
dall'azienda compatibilmente con le esigenze di servizio previa informativa
alle R.S.A.
Ove i permessi di cui sopra non possano essere usufruiti, per le citate
esigenze di servizio, entro l'anno cui si riferiscono, sarà corrisposta al
lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non potuti usufruire, una
quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione,
di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.
Il presente accordo ha decorrenza dall'1 gennaio 1979 e i relativi benefici
sono attribuiti proporzionalmente al servizio prestato nel corso dell'anno.
...OMISSIS... DA PAG. 60 A PAG. 60 NON ACQUISITE. VEDI ARCHIVIO LEGGI.
ERA RIPORTATO:
IL DPR 1985/902.
Art. 17 - Lavoro straordinario, festivo e notturno (C.C.N.L. 12-3-1980)
Si considera lavoro straordinario quello che eccede l'orario normale di
lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti
e accordi di categoria.
Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo
(domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel
1° comma dell'articolo 16 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5
antimeridiane.
Non spetta la maggiorazione per il lavoro notturno agli agenti adibiti a
mansioni di «guardiano di notte».
La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle
leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione
normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei
ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella
misura del 10%.
La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere per tutte le
aziende il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario (20%) e
calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 6,
ultimo comma del presente accordo, aumentata dei ratei di 13° e 14°
mensilità.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle
quote orarie della retribuzione normale di cui all'articolo 6, ultimo comma
del presente accordo, aumentate dei ratei di 13° e 14° mensilità, sono
rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno
compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in
turni avvicendati.
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili.
Eventuali percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e
notturno, in atto presso le singole aziende in misura superiore a quelle
previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza:
- in via immediata, con riferimento a tutti gli incrementi delle basi di
calcolo, derivanti dall'applicazione del presente contratto;
- e, progressivamente nel tempo, con riferimento ad ogni ulteriore
incremento della base di calcolo derivante sia dall'inserimento di nuovi
elementi retributivi sia dall'aumento di quelli già inseriti (con
esclusione dei soli aumenti periodici di anzianità).
L'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per
un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al
trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione
conglobata per le restanti ore non lavorate.
Nota a verbale
La delegazione sindacale dei lavoratori per quanto concerne il richiamo
alle «leggi vigenti nel settore» al quinto comma del presente articolo,
dichiara di riproporre l'eliminazione di detto richiamo in sede di
trasferimento delle norme nel Testo Unico. A decorrere dall'1 gennaio 1984;
elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno:
- dal 10% al 20% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati
- dal 15% al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Art. 18 - Tredicesima mensilità
Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 10 e il 20 dicembre di
ciascun anno, la 13a mensilità nella misura di una mensilità di
retribuzione normale ultima raggiunta.
A tale effetto si intende retribuzione normale ultima raggiunta quella del
mese di dicembre.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno
sono corrisposti tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi di
servizio prestati nell'anno medesimo presso l'azienda. La frazione di mese
superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
Art. 19 - Quattordicesima mensilità
Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1° e il 20 luglio di
ciascun anno, la 14a mensilità nella misura di una mensilità della
retribuzione normale del mese di giugno.
Tale erogazione è frazionabile per mesi interi di servizio nel caso di
inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. A tali
effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese
intero.
Gli agenti assunti prima del 30 giugno percepiscono i 12mi corrispondenti
ai mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dell'anno
di competenza, mentre quelli assunti dopo il 30 giugno percepiscono alla
fine dello stesso anno i 12mi relativi ai mesi di servizio intercorsi tra
la data di assunzione ed il 31 dicembre, sulla base dell'erogazione che,
secondo i criteri di cui sopra, sarebbe loro spettata se fossero stati
assunti prima del 30 giugno.
Agli agenti esonerati prima del 30 giugno sono corrisposti i dodicesimi
relativi ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del
rapporto, in base alla retribuzione normale ultima raggiunta, mentre quelli
che siano esonerati dopo il 30 giugno devono restituire i ratei
corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del
rapporto ed il 31 dicembre.
Art. 20 - Indennità di trasferta (Federtrasporti - Fenit)
1) Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente
riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli,
ha
diritto a una indennità di trasferta che si compone di diaria e
di
pernottazione.
2) Per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la
stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta,
ecc., a cui l'agente appartiene.
La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente
tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti.
3) La indennità di diaria è corrisposta come segue:
a) nelle ferrovie: per intero quando l'assenza dalla residenza supera
le
7 ore; in misura parziale se l'assenza supera le 4 ore, ma non le
7;
b) nelle linee di navigazione interna: per intero quando l'assenza
dalla le
residenza supera le 8 ore; in misura parziale se l'assenza supera
5 ore, ma non le 8;
c) in tutti gli altri servizi: per intero quando l'assenza dalla
residenza supera le 12 ore; in misura parziale se l'assenza supera
le
7 ore, ma non le 12.
Nessuna indennità di diaria è dovuta quando l'assenza dalla
residenza
sia inferiore alle durate minime sopra stabilite.
4) L'indennità di pernottazione è corrisposta quando l'agente rimane
assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo
dalle ore 22 alle 5 ed abbia titolo alla intera o alla parziale
indennità di diaria.
5) Quando l'agente, per recarsi fuori residenza o per ritornarvi, si serva
dei treni o delle corse, la durata delle assenze si misura sull'ora
effettiva di partenza e di arrivo dei treni o delle corse stesse.
6) Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere
dall'ora di partenza.
Quando l'agente si assenta dalla propria residenza più volte in uno
stesso periodo di 24 ore, le durate delle assenze si cumulano,
computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza per la prima
missione. Per ogni periodo di 24 ore non può essere corrisposta più
di
una diaria e di una pernottazione.
7) Al personale viaggiante di tutti i servizi extraurbani (ferrovie,
tranvie, navigazione interna, ecc.) compete l'indennità di trasferta sin
dal primo giorno solo quando venga comandato a prestare servizio in
un
deposito o rimessa diversi dai propri.
8) Il trattamento da farsi al personale dei servizi urbani, che venga
distaccato ad altro deposito, rimessa, impianto, zona, ecc.,
è
concordato aziendalmente. Esso non spetta al personale che effettui
il
servizio a rotazione tra le diverse zone.
9) L'indennità di trasferta è corrisposta all'agente in base alla qualifica
di cui esplica le mansioni.
10) Non compete alcuna indennità di trasferta:
a) al personale dei servizi urbani che venga temporaneamente adibito,
nell'ambito della rete urbana, ad altro deposito, rimessa, officina,
impianto, zona, ecc.;
b) quando la distanza dalla residenza alla località della missione
sia
inferiore a tre chilometri, sempreché, tra questa e quella,
esistano
mezzi di trasporto che permettano all'agente, senza spese a
suo del di
carico, di raggiungere la propria residenza negli intervalli turno di servizio purché almeno uno di questi raggiunga la durata due ore.
11) L'indennità di trasferta è stabilita come segue sulla quota giornaliera
della retribuzione normale:
- trasferta (diaria e | pernottazione): | 90% |
- diaria interna: | 50% | |
- diaria parziale: | 15% | |
- pernottazione senza | dormitorio: | 40% |
- pernottazione con dormitorio: 10%
12) Sono considerate aziendalmente le indennità da corrispondersi per le
trasferte effettuate fuori dalla rete sociale oppure su linee
distaccate da quella ove l'agente ha la propria residenza e per
le
trasferte nell'ambito della rete sociale, che si effettuino a
distanza
superiore a km. 90 dalla residenza.
13) Non sono considerati in trasferta gli agenti delle aziende disastrate i
quali, a seguito della distruzione degli impianti o locali, debbano
venir dislocati giornalmente per lavori di ricostruzione o
per
raggiungere la sede provvisoria cui sono adibiti, sempreché la
azienda
provveda a trasportarli a proprie spese dalla residenza al posto
di
lavoro e viceversa e corrisponda loro un compenso pari ad un
terzo
della diaria interna, per ogni giornata in cui avviene lo spostamento.
14) E' data facoltà al personale di conservare il trattamento di trasferta
in atto presso la rispettiva azienda, qualora lo ritenga
complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente
articolo.
15) Nei confronti del personale degli autoservizi di linea extraurbani non
trovano applicazione i punti 8, 13 e 14 che precedono.
Art. 20/B - Indennità di trasferta - Indennità di pernottamento (Norme per le aziende associate all'ANAC)
1) INDENNITA' DI TRASFERTA
A) Personale impiegatizio
All'impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:
a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità
quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato ad incontrare
tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento
della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% di 1/25 della retribuzione
minima conglobata.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per
incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla
normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale
indennità verrà ridotta al 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi Costituisca caratteristica propria
o prevalente dell'impiegato, l'indennità verrà ridotta al 15%.
Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che
l'assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando
la
trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennità
verranno
corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa.
Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione
a
nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuleranno con
eventuali
trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo,
riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento
ritenuto più favorevole.
Può essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.
B) Personale viaggiante
L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate
come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti:
a) calcolo dell'indennità di trasferta:
- si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione
minima al
conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata presente contratto, moltiplicata per coefficiente 1,6;
b) variazione dei punti di contingenza:
- in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza,
il
ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuerà
al
termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1°
gennaio
successivo;
c) variazione delle paghe tabellari:
- in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverrà
del
tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
d) corresponsione della indennità di trasferta:
- l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità
diverso servizi del
seguenti:
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale da quello abituale; sono considerati occasionali i effettuati su linee non facenti capo alla residenza
lavoratore, nonché i servizi che si ripetono
consecutivamente
per due o per più settimane e che non consentono al
lavoratore stesse
nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle località;
genere;
in dal è
opera
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in
3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso servizio su linea di raggio superiore ai 000 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx opposto, anche se la linea costituita da più atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua fuori residenza.
e) frazionamento della indennità di trasferta;
- nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta
di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta;
- nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore
21
e fino a ore 24;
- nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla
residenza
superiore a ore 14 e fino a ore 21;
- nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza
superiore a 7 ore e fino a 14 ore.
La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta
al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d)
del
presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo
scaglione,
sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza
si
verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per
il
primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto.
f) calcolo della durata di trasferta:
- l'assenza della residenza viene calcolata dall'onorario di
partenza
non della
dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso.
Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti concessione della indennità di trasferta.
g) pernottamento:
- qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un
idoneo sarà
alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta ridotta di una frazione e, in una sostituzione, verrà
corrisposta
una indennità di pernottamento nella misura di L. 500.
h) servizi turistici:
- nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le
quali
sia convenzionato il trattamento del personale
viaggiante
parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia
normale,
l'azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità di
trasferta
l'indennità di L. 1.000 per ogni pasto.
i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono
le
cui
sia che, fuori
seguenti:
- l'indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di all'articolo 21/B;
- al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) che assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e nelle ore dei pasti indicate all'art. 21/B si trovi residenza, spetterà l'indennità di cui allo stesso articolo 21/B;
- per residenza del personale si intende la località
assegnata
dall'azienda ad ogni singolo lavoratore;
- nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario
sia
per
per
per
deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 17;
- in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non possibile, verrà corrisposto un compenso forfettario pari a:
- una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% assenza da 8 a 12 ore;
- due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% assenza da 12 a 18 ore;
- tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% assenza da 18 a 24 ore;
- restano ferme le attuali condizioni di miglior favore
riguardanti
l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per
effetto
di accordi aziendali o locali.
2) INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO
L'indennità di pernottamento nella misura di 1/3 dell'indennità di
trasferta di cui all'art. 20/B, compete al personale salariato costretto a
pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la trasferta
comprensiva della quota parte (1/3) relativa al pernottamento.
Qualora
l'azienda fornisca un idoneo alloggio l'indennità di pernottamento viene
ridotta a L. 500. Nota a verbale
Tale indennità assorbe la maggiorazione per lavoro notturno.
Art. 21 - Indennità di diaria ridotta
1) Il personale di macchina e dei treni, nonché quello navigante, quando
deve prestar servizio di turno fuori dalla propria residenza per
un
periodo non inferiore alle 6 ore continuative, ha diritto ad
una
indennità di diaria ridotta. Tale indennità è stabilita come segue sulla
quota giornaliera della retribuzione normale:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative 24%
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori
alle 10 ore continuative 9%
2) La diaria ridotta è dovuta al personale di macchina e dei treni, nonché
a quello navigante, anche quando esso, prestando servizio di turno,
xxxxx xXxxxxxx assente dalla propria residenza in modo non continuativo
per un periodo superiore alle 10 ore, ivi comprese le soste, purché
in
tale periodo non vi sia permanenza in residenza di durata uguale
o
superiore a 2 ore ininterrotte.
Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera
della
retribuzione normale:
- per periodi di assenza non continuativa superiore
alle 14 ore 24%
- per periodi di assenza non continuativa superiori
alle 10 ore, ma non alle 14 13%
3) Al personale di cui ai precedenti punti, quando pernotta per ragioni di
servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5, compete
l'indennità di pernottazione nelle misure previste al punto 11 dell'art.
20.
4) Le ore comprese tra la 1 e le 5 antimeridiane non sono computabili agli
effetti della diaria quando si corrisponda l'indennità di pernottazione.
Nelle 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria e di una
pernottazione.
Quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative,
il
personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del
secondo
periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente
articolo 20.
5) Per la determinazione della residenza vale quanto detto al punto 2)
dell'art. 20.
6) E' data facoltà al personale di conservare il trattamento di diaria
ridotta e di pernottazione in atto presso la rispettiva azienda qualora
lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal
presente articolo.
Indennità di diaria ridotta (Federtrasporti e Fenit)
A decorrere dal 1° gennaio 1981, al personale viaggiante dei servizi
automobilistici di linea extraurbani, quando ricorrano le condizioni
previste dall'art. 21 C.C.N.L. 23 luglio 1976, competono le diarie ridotte
e le pernottazioni con le modalità fissate dallo stesso art. 21 e secondo
le percentuali di seguito indicate da computarsi sulla quota giornaliera
della retribuzione normale di cui all'art. 1 ultimo comma:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative 24%
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori
alle 10 ore continuative 9%
- per periodi di assenza non continuativa superiori
alle 14 ore 24%
- per periodi di assenza non continuativa superiori
alle 10 ore ma non alle 44 ore 13%
Nei confronti di quest'ultimo personale non trova applicazione il punto 6)
del presente articolo.
Art. 21/B - Indennità di diaria ridotta. (Norme per le aziende associate
all'ANAC)
Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle
ore dei pasti si trovi abitualmente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più pasti fuori dalla
residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata
«concorso pasti» di importo pari al 25% di una frazione dell'indennità di
trasferta, calcolata come previsto all'art. 20/B.
L'indennità non è dovuta al personale che fra le ore 11,30 e le 14,30 per
il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto permanga libero
in residenza per un periodo di almeno 45 minuti. Con accordo aziendale
potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche,
mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra. L'indennità assorbe quella sostitutiva di mensa.
La stessa indennità di concorso pasti compete al personale di riserva
comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia,
infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di
linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso
pasto.
Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non
facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto
alla indennità di trasferta di cui all'art. 20/B.
Il giorno 16 luglio 1987, presso la sede dell'A.N.A.C. in Xxxx,
Xxxxxx
xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00,
tra l'A.N.A.C. e le Federazioni Sindacali Unitarie Autoferrotranvieri CGIL
CISL, UIL si è convenuto quanto segue:
1) Le Parti contraenti allo scopo di superare i contrasti interpretativi
sorti sul meccanismo di calcolo dell'indennità di trasferta e di diaria
ridotta, di cui agli articoli 20/B e 21/B del CCNL 23-7-1976 che hanno
prodotto una situazione caratterizzata dall'esistenza di diversi valori
ai suddetti titoli, in attesa del riordino degli istituti suddetti tra
tutte le Parti contraenti, come previsto dall'accordo nazionale
20
giugno 1986, convengono quanto appresso:
2) Ferma restando la rimanente normativa, vengono concordati come segue,
dall'1-7-1987 e alle successive scadenze di seguito indicate, i valori
dell'indennità di trasferta e dell'indennità denominata concorso pasti.
3) I valori in atto alla data odierna vengono distinti in due Gruppi:
Gruppo A e Gruppo B, a seconda che siano inferiori o pari (Gruppo
A)
ovvero superiori (Gruppo B) rispettivamente ai seguenti importi:
trasferta intera 33.500
2/3 22.300
1/3 11.200
concorso pasti 2.800
pertanto,
* dall'1-7-1987:
- i valori di cui al Gruppo A andranno rispettivamente a:
trasferta intera | 40.000 |
2/3 | 26.667 |
1/3 | 13.333 |
concorso pasti | 3.333 |
- i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a:
trasferta intera | 52.000 |
2/3 | 34.667 |
1/3 | 17.333 |
concorso pasti | 4.333 |
* dall'1-7-1988:
- i valori di cui al Gruppo A andranno rispettivamente a:
trasferta intera | 46.000 |
2/3 | 30.667 |
1/3 | 15.333 |
concorso pasti | 3.833 |
- i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a:
trasferta intera | 54.000 |
2/3 | 36.000 |
1/3 | 18.000 |
concorso pasti | 4.500 |
* dall'1-7-1989:
- i valori del Gruppo A si allineeranno a quelli del Gruppo B in
atto
all'1-7-1988.
4) Qualora siano stati definiti autonomi importi per le trasferte di
noleggio, i relativi valori saranno adeguati per l'intero periodo
di
validità del presente accordo, con le seguenti modalità:
- valori concordati antecedentemente all'1-1-1985 | 22% |
- valori concordati tra il 1°-1-1985 e 31-12-1985 | 12% |
- valori concordati tra il 1°-1-1986 e 31-12-1986 | 6% |
5) I maggiori trattamenti eventualmente in atto restano fermi sino a
concorrenza.
6) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1988.
Le parti si impegnano a realizzare una definitiva ed unitaria soluzione
nell'ambito intersettoriale; qualora ciò non fosse possibile, sarà comunque
ricercata una soluzione per la rivalutazione dei suddetti valori.
Art. 22 - Traslochi (Federtrasporti Fenit)
Premesso che il trasloco comandato per ragioni di servizio non deve
comportare un onere per l'agente, agli agenti traslocati per dette ragioni
compete;
1) un congedo straordinario retribuito non inferiore a 3 giorni;
2) il trasporto gratuito, sulle linee sociali, dell'agente, dei familiari
conviventi ed a carico e delle masserizie;
3) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l'effettuazione del trasloco salva la facoltà dell'azienda
di
provvedervi direttamente;
4) il rimborso della pigione per l'alloggio non usufruito, quando l'agente
non abbia ricevuto l'ordine di trasloco in tempo utile per poter
rescindere il contratto di locazione o subaffittare il quartiere e provi
di dover pagare la pigione per un periodo successivo al trasloco stesso;
5) un preavviso di giorni 60.
Agli agenti traslocati per punizione è dovuto il trattamento di cui ai
punti 2), 3) e 4).
E' data facoltà al personale di conservare il trattamento di trasloco in
atto presso la propria azienda qualora lo ritenga complessivamente più
favorevole di quello previsto dal presente articolo.
Trasferimenti (Norme per le aziende associate all'ANAC)
Al lavoratore che sia trasferito, per accertate esigenze di servizio dalla
località di residenza assegnata dall'azienda ad altra località di residenza
che comporti l'effettivo trasferimento, verrà corrisposto l'importo della
spesa di trasporto per sé e familiari (i viaggi in ferrovia verranno
effettuati in prima classe) e per il trasloco degli effetti (mobili,
bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà
corrisposta, se capo famiglia, una somma pari a una mensilità di
retribuzione normale, se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza
mensilità di retribuzione normale. L'ordine di trasferimento sarà
comunicato al lavoratore almeno venti giorni prima del giorno in cui dovrà
essere raggiunta la nuova residenza.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova
residenza, l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno
ridotte a metà.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto
dell'anticipata risoluzione del contratto di xxxxx, sempreché questo sia
denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei
singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba
corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Al lavoratore che chiede il trasferimento per sue necessità non competono
le indennità di cui sopra.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a
carico, e che venga esonerato non per motivi disciplinari, nei primi sei
mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come al primo
capoverso del presente articolo per ritrasferirsi al luogo di origine.
Art. 23 - Alloggio e indennità sostitutiva di alloggio
Le norme per la fornitura dell'alloggio e la corresponsione della indennità
sostitutiva di alloggio sono concordate aziendalmente.
Art. 24 - Fondo di buonuscita
Sostituito dalla legge 29-5-1982, n. 297.
(Accordo nazionale 12 luglio 1985)
Art. 6 - Retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di
fine rapporto
Le parti convengono di istituire, presso il Ministro del Trasporti, una
commissione paritetica, integrata da esperti, per individuare entro il
31-12-1985 gli elementi retributivi che, ai sensi della legge 297/1982,
vanno esclusi dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
T.F.R., senza interferenze sui giudizi in corso.
Fino alla sottoscrizione delle parti, per il T.F.R. si farà riferimento
alla legge 297/1982.
Nota
In riferimento al punto 6 del C.C.N.L. luglio 1985 dopo varie riunioni tra
OO.DD. e XX.XX. non si è raggiunta nessuna intese, pertanto le parti erano
libere e secondo i casi di mantenere le proprie interpretazioni nelle voci
che debbano comporre il T.F.R.
Titolo IV - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Capo 1 - Prerogative sindacali
Art. 25 - Trattenute dei contributi sindacali
Allo scopo di facilitare i lavoratori iscritti alle Organizzazioni
sindacali stipulanti il versamento, a queste ultime, del proprio
contributo, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle
retribuzioni mensili, inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte
degli interessati di apposita delega, nella quale dovranno essere
specificati le generalità del lavoratore, il suo numero di matricola, il
sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e
l'importo della trattenuta stessa.
La trattenuta sarà sospesa dietro richiesta scritta del lavoratore
interessato, con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca
della delega.
Dopo effettuata la trattenuta l'azienda rimetterà, ad ogni sindacato, la
somma di competenza.
Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in
atto presso le singole aziende.
Art. 26 - Albi di affissione
Le aziende consentiranno, oltre che alle strutture unitarie aziendali o in
mancanza di esse alle RSA, ai Sindacati territoriali di categoria aderenti
alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere
negli appositi albi installati nei locali della direzione o sezioni
dell'azienda comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati
medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali
attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente
inoltrate alla Direzione aziendale.
Art. 27 - Permessi sindacali
Agli agenti membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali,
delle Federazioni Nazionali di categoria, dei Sindacati regionali,
provinciali o territoriali o di Comitati o Commissioni nazionali
permanenti, nei quali siano rappresentati gli interessi delle aziende
autofiloferrotranviarie e della navigazione interna nonché dei lavoratori
da esse dipendenti, saranno concessi (compatibilmente con le esigenze
tecnico-aziendali), permessi retribuiti per partecipare a riunioni degli
Organi, Comitati o Commissioni cui appartengono o per trattative sindacali
di loro competenza.
L'appartenenza agli Organi, Comitati o Commissioni di cui al primo comma e
le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle
Organizzazioni predette alle associazioni datoriali, che provvederanno a
darne notizia alle singole aziende interessate. Il permesso per l'assenza
dal lavoro di ogni singolo agente dovrà essere richiesto espressamente e
tempestivamente dalle XX.XX. dei lavoratori alle aziende interessate.
Le generalità degli agenti investiti di cariche sindacali negli Organi
Direttivi delle Organizzazioni di cui al presente articolo o appartenenti a
Comitati o Commissioni nazionali permanenti vanno comunicate, con la
indicazione delle aziende dalle quali essi dipendono, esclusivamente dalle
Federazioni Nazionali dei lavoratori, a quelle Nazionali dei datori di
lavoro, che devono provvedere, a loro volta, a darne notificazione alle
proprie associate.
I permessi sindacali vanno richiesti direttamente alle aziende dalle
Organizzazioni dei lavoratori (Confederazioni, Federazioni Nazionali,
Sindacati regionali, provinciali o territoriali a seconda dei casi), con
lettera motivata, nella quale devono essere indicate con esattezza le
generalità degli agenti interessati, e con un preavviso non inferiore di
norma a 48 ore, salvo casi di documentata urgenza.
Indipendentemente dal numero complessivo dei dipendenti investiti di
cariche sindacali, quale risulta dalle notificazioni ricevute dalle loro
Federazioni Nazionali, le aziende, quando ricorrano le condizioni previste
dal presente articolo, concederanno i permessi sindacali a non più di:
- 1 agente per ogni corrente sindacale
se aventi nel complesso . . . . . . . . . . . da 1 a 45 dipendenti;
- 2 agenti per ogni corrente sindacale
se aventi nel complesso . . . . . . . . . . . da 46 a 1000 dipendenti;
- 3 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere extraurbano ed aventi
nel complesso . . . . . . . . . . . . . . . . da 1001 a 1500 dipendenti
- 3 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere urbano ed aventi
nel complesso . . . . . . . . . . . . . . . . da 1001 a 2000 dipendenti;
- 4 agenti per ogni corrente sindacale se a carattere extraurbano con più di 1.500 dipendenti e con più di
2.000 dipendenti se a carattere urbano.
Per le aziende con Uffici distaccati di esercizio (gruppi, sezioni,
delegazioni si dovrà fare riferimento non già al numero complessivo dei
dipendenti dell'azienda, ma a quello degli addetti ai gruppi, sezioni o
delegazioni interessate, quando si tratti di riunioni degli Organi
sindacali provinciali o regionali, rispettandosi, in relazione a
quest'ultimo numero, le corrispondenti limitazioni numeriche innanzi
stabilite.
Art. 28 - Ricostruzione di carriera per agenti in aspettativa sindacale
Per gli agenti in aspettativa sindacale, in previsione che non rientrino in
servizio fino al collocamento in pensione, sarà ricostruita la carriera tre
anni prima del raggiungimento dei limiti di età e di servizio per il
pensionamento, facendosi a tal fine analogia alla carriera fatta dalla
generalità degli agenti che avevano il loro stesso grado e qualifica al
momento della concessione dell'aspettativa e senza che ciò comporti alcun
onere per l'azienda.
Agli agenti che rientrino in servizio dall'aspettativa sindacale sarà
ricostruita la carriera tenendosi conto dell'anzianità maturata e
sottoponendoli alle prove o agli esami previsti, ai fini delle promozioni,
per la generalità degli agenti dello stesso grado e qualifica cui essi
appartenevano al momento della concessione dell'aspettativa, ferme restando
le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti presso le singole
aziende per prassi o regolamenti aziendali.
Capo II - Diritti sindacali
Art. 29 - Istituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto possono istituire nelle singole aziende, con la
partecipazione | ||||||
soltanto degli | agenti | da | queste | dipendenti, | loro | organismi |
di | ||||||
rappresentanza. |
Ciascuno di tali organismi può strutturarsi secondo le propie esigenze
interne ma la sua funzione di rappresentanza si esercita unitariamente nei
confronti dell'azienda.
Il potere contrattuale resta affidato alla competente organizzazione
territoriale dei lavoratori, che può demandarlo, di volta in volta, alla
rappresentanza sindacale aziendale.
Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano le proprie rappresentanze
sindacali aziendali devono darne comunicazione per iscritto all'azienda
interessata ed all'Associazione sindacale a cui questa aderisca,
precisando, inoltre, i nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali
medesime.
Art. 30 - Permessi ai dirigenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Detti permessi competono:
a) nelle aziende che occupino fino a 200 agenti di ruolo: ad un dirigente
per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
b) nelle aziende che occupino più di 200 e fino a 3.000 agenti di ruolo: ad
un dirigente ogni 300 o frazione di 300 agenti di ruolo per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale;
c) nelle aziende che occupino più di 3.000 agenti di ruolo: ad un dirigente
per ogni 300 agenti di ruolo fino ai 3.000 e ad un dirigente per ogni
500 o frazione di 500 agenti di ruolo per Il numero di agenti superiore
a 3.000.
I permessi retribuiti sono fissati, per i dirigenti di cui sopra, in
ragione di otto ore mensili ciascuno nelle aziende di cui alle lettere b) e
c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) sono fissati
invece nella misura complessiva di un'ora all'anno per quanto sono gli
agenti di ruolo e vanno ripartiti in quote uguali fra le rappresentanze
sindacali esistenti nelle aziende stesse.
Il dirigente che intende beneficiare del permesso retribuito deve darne
comunicazione scritta all'azienda di regola 24 ore prima, tramite la
propria rappresentanza sindacale aziendale.
I dirigenti di cui al presente articolo che partecipino a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale hanno diritto, oltre
che ai permessi retribuiti innanzi previsti, a permessi non retribuiti nel
limite di otto giorni all'anno, a meno che non rientrino tra gli agenti a
cui si riferisce l'articolo 27 del presente contratto.
Art. 31 - Tutela dei dirigenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali
Ai dirigenti di ciascuna rappresentanza sindacale aziendale, nel numero
previsto dall'art. 30, spetta tutela nel senso che per tutta la durata del
loro mandato non possono essere trasferiti per iniziativa dell'azienda,
senza il preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale
dei lavoratori, che, a tal fine, deve notificare all'azienda ed
all'associazione sindacale a cui questa aderisca i relativi nominativi al
momento dell'incarico.
Il nulla osta va chiesto per raccomandata dall'associazione sindacale
predetta per conto dell'azienda interessata; la concessione o il relativo
xxxxxxx deve essere comunicato non oltre il 15° giorno dalla richiesta.
Art. 32 - Strutture sindacali aziendali
L'accordo del 26 novembre 1947 tra la Federazione nazionale Imprese
Trasporti, la Federazione Aziende Municipalizzate Trasporti e la
Federazione Ferrotranvieri ed Internavigatori viene dichiarato decaduto tra
le parti firmatarie del presente contratto, da identificarsi nelle parti
contraenti il predetto accordo del 1947. I compiti e le prerogative
demandati alle Commissioni interne di cui al citato accordo del 1947 sono
trasferiti alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza di esse, alle
rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
Nota
Le parti si impegnano a concordare il regolamento delle elezioni e il
numero dei componenti delle strutture. In tale quadro saranno discussi i
tempi e i modi per l'attuazione delle norme sull'esercizio dei diritti
sindacali nonché la rielaborazione dell'articolo 28 del presente contratto.
Art. 33 - Assemblee dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo
e le rispettive rappresentanze sindacali aziendali possono separatamente o
congiuntamente indire l'Assemblea dei lavoratori nei luoghi del lavoro per
l'esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario
di servizio, ma debbono darne comunicazione scritta alla direzione
dell'azienda almeno 24 ore prima della data fissata, trasmettendole
l'ordine del giorno.
Le Assemblee possono aver luogo anche durante l'orario di lavoro, a
condizione che: a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto; b) non arrechino impedimento
alla regolarità del servizio; c) ne sia data comunicazione scritta
all'azienda almeno 48 ore prima della data e dell'ora fissata,
trasmettendole l'ordine del giorno.
Le Assemblee durante l'orario di lavoro non potranno impegnare più di 10
ore nell'anno, per le quali i partecipanti beneficieranno della normale
retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa
delle Assemblee.
Alle Assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso
all'azienda, dirigenti esterni delle OrganIzzazioni sIndacali dei
lavoratori firmatarie del presente contratto, nonché dirigenti degli organi
confederali delle stesse.
Art. 34 - Non cumulabilità dei diritti sindacali
I diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali con gli
articoli cbe precedono non sono cumulabili con quelli eventualmente gIà
concessi in sede aziendale o con quelli che dovessero derivare da
disposIzioni di legge successive al presente contratto.
NORME PER LE AZIENDE ASSOCIATE ALL'ANAC
Per le aziende associate all'ANAC i permessi sindacati di cui all'articolo
27 sono definiti nell'ambito di:
- 1 agente per ogni corrente sindacale se avente nel complesso da 16 a 100
dipendenti;
- 2 agenti per ogni corrente sindacale se avente nel complesso da 101 a
1000 dipendenti;
- restano inalterati i puntI 3 e 4.
Per ciascun dirigente sindacale di cui sopra tali permessi saranno concessi
in ragione di 12 ore mensili.
Ai fini di cui sopra si farà riferimento non già al numero complessivo dei
dipendenti dell'azienda, ma a quello degli addetti alle strutture (sede,
stabilimento, filiale, ufficio autonomo), dell'azienda stessa nell'ambito
provinciale.
Per le aziende aderenti all'ANAC si conviene che, nell'ambito della
normativa riservata alle aziende con meno di 26 dipendenti, l'art. 40 del
C.C.N.L. 1970 limiterà la sua applicazione alle aziende fino a 15
dipendenti, consentendo la concessione di permessi sindacali ai soli
dirigenti sindacali di cui all'art. 30 della legge n. 300, rimanendo
confermato il rispetto della legge n. 300 per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo V - Cassa di Soccorso
Si riportano gli accordi contrattuali in materia di ex casse di soccorso in
quanto l'art. 74 L. 833/1978 (Servizio Sanitario Nazionale) recepisce ai
fini dei trattamenti quanto stabilito per accordi o contratti al momento
dell'entrata in vigore della legge.
Art. 35 - Applicabilità delle norme di Cassa Soccorso
le norme di Cassa Soccorso di cui al presente titolo si applicano a tutto
il personale dipendente dalle aziende esercenti ferrovie, tranvie, filovie,
autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di
concessione a ferrovie, fatta eccezione di quello assunto ai sensi del
terz'ultimo comma dell'art. 8 del X.X. 0 gennaio 1931, n. 148 o
appartenente alle imprese di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1952, n.
628 se prive di Casse Soccorso.
Art. 36 - Contributi
Il contributo a favore delle Casse di Soccorso è stabilito nella misura
dell'8,70% della retribuzione assoggettata ai contributi di previdenza ai
sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830, 889/71.
Detto contributo è per il 7,70%, comprensivo dello 0,53% per la tutela
delle lavoratrici madri, a carico dell'azienda e per l'1% a carico del
personale.
Per gli agenti non iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto, la retribuzione da assoggettare al
contributo dell'8,70% è quella stessa sopra stabilita per il personale
iscritto al Fondo.
Qualora nella gestione annuale le entrate nelle Casse di Soccorso non
risultassero sufficienti, il disavanzo sarà colmato col fondo di riserva,
sino alla concorrenza della metà del fondo medesimo e, per il resto, con
versamenti suppletivi di cui il 70% a carico dell'azienda e il 30% a carico
del personale.
Art. 37 - Prestazioni economiche spettanti agli agenti
Le Casse di Soccorso corrisponderanno il sussidio di malattia al personale
di cui al precedente art. 35, sino ad un massimo di 180 giorni in ogni
periodo di 12 mesi comunque calcolati.
Il sussidio sarà concesso anche durante il periodo di cure termali
autorizzate dall'INPS o dalle Commissioni Amministratrici delle Casse di
Soccorso.
Il sussidio è pari alla retribuzione sulla quale si applica il contributo
di cui al precedente art. 36, con esclusione in ogni caso dei compensi per
lavoro straordinario, che non abbia carattere di normalità, e computandosi
gli elementi retributivi variabili sulla media di quanto percepito, a tali
titoli, dall'agente nell'anno precedente.
Il sussidio giornaliero decorre dal quarto giorno di malattia, mentre in
caso di ricaduta, entro il 15° giorno dalla ripresa del servizio, è dovuto
dal primo giorno.
Per i primi tre giorni di malattia la Cassa di Soccorso corrisponderà
all'agente il 50% del normale sussidio giornaliero. (1)
In caso di morte dell'agente, spetta al coniuge o, in mancanza del coniuge,
ai familiari a totale carico un assegno funerario di L. 20.000 (ventimila).
Alle lavoratrici madri, durante il periodo di interdizione obbligatoria dal
lavoro, spetta un sussidio, a carico della Cassa Soccorso, pari all'80%
della retribuzione calcolata come sopra.
NOTA
(1) (Art. 14 CCNL 12 marzo 1980)
Dal 1 gennaio 1981, il trattamento economico nei primi tre giorni
di
malattia è garantito dalle aziende sino al 100% con
integrale
assorbimento dei trattamenti aziendali.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita
fino a concorrenza la parte a carico delle aziende.
Art. 38 - Prestazioni sanitarie ordinarie per gli agenti e loro familiari
Gli agenti ed i loro familiari hanno diritto alle seguenti prestazioni
sanitarie ordinarie;
a) assistenza medico-generica domiciliare e ambulatoriale;
b) assistenza medico-specialistica (di regola ambulatoriale) su
prescrizione del medico della Cassa di Soccorso;
c) assistenza ospedaliera, secondo le norme di legge;
d) assistenza farmaceutica;
e) assistenza ostetrica ambulatoriale e domiciliare nonché ospedaliera
secondo le norme di legge;
f) accertamenti diagnostici ed esami clinici complementari di cui il medico
della Cassa di Soccorso ravvisi la necessità.
L'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione di medicinali ed
altri mezzi terapeutici; la relativa spesa sarà per l'8% a carico
dell'assistito (1).
La Commissione Amministratrice della Cassa di Soccorso istituirà l'elenco
dei sanitari ai quali gli agenti ed i loro familiari dovranno rivolgersi
anche per le visite domiciliari.
Le prestazioni sanitarie ordinarie sono dovute dal momento in cui è
riconosciuta la malattia per una durata massima di 180 giorni in ogni
periodo di 12 mesi comunque calcolati.
NOTA
(1) L'addebito dell'8% è stato sospeso per effetto dell'accordo stipulato
il 13 settembre 1978.
Art. 39 - Prestazioni integrative agli agenti ed ai loro familiari
Gli agenti ed i loro familiari hanno diritto a prestazioni integrative,
consistenti nel concorso, da parte della Cassa di Soccorso, nella spesa
sostenuta per le seguenti cure, che siano debitamente autorizzate dalle
Commissioni Amministratrici:
a) cure termali;
b) apparecchi di protesi;
c) presidi ortepedici;
d) presidi terapeutici.
La quota di soccorso della Cassa di Soccorso sarà costituita dal 50% della
spesa effettiva, nel limite di massimali preventivamente stabiliti dalla
Commissione Amministratrice, sulla base delle tariffe e dei prezzi correnti
per ciascuna cura e prestazione.
Art. 40 - Prestazioni straordinarie
In casi particolari la Commissione Amministratrice della Cassa di Soccorso,
a suo insindacabile giudizio, e su proposta dei medici della Cassa
xxxxxxxx, per quanto di loro competenza, può concedere agli agenti ed ai
loro familiari le seguenti prestazioni straordinarie:
a) assistenza sanitaria oltre il periodo massimo di 180 giorni;
b) cure convalescenziarie;
c) colonie marine e montane per i figli;
d) sussidi straordinari.
Art. 41 - Norme sulle prestazioni riguardanti gli agenti ed i loro
familiari
Non danno diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli le
malattie dolosamente provocate o aggravate, nonché quelle causate da
ubriachezza, litigio, dissolutezza o derivanti da fatti compiuti in
violazione della legge, esclusi quelli passabili di contravvenzione.
Non ha altresì diritto ad alcuna prestazione l'assistito che prolunghi ad
arte o simuli malattia, oppure fruisca di prestazioni di cui non ha
diritto, che alteri o falsifichi certificati medici, che rifiuti di
sottoporsi alla visita del medico di controllo o non segua le cure mediche
prescritte, che sia internato in una casa di pena durante la malattia.
Il sussidio di malattia, fermo restando il diritto alle prestazioni
sanitarie, non è dovuto all'assistito che esca di casa senza il regolare
permesso del medico o senza giustificato motivo, o esegua durante la
malattia lavori retribuiti oppure si dedichi ad altre attività o comunque
compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia.
Per le malattie croniche l'assistenza è limitata ai casi ed ai periodi di
riacutIzzazione.
L'assistenza domiciliare sarà prestata solo a coloro che non siano in
condizioni di fruire di quella ambulatoriale.
Dall'assistenza sanitaria sono esclusi gli stati morbosi il cui rischio sia
coperto da altre forme di assistenza obbligatoria.
Le Commissioni Amministratrici delle Casse di Soccorso stabiliranno gli
altri casi in cui, per colpa o dolo degli agenti o dei loro familiari,
potranno essere sospese, in tutto o in parte, le prestazioni previste dal
presente contratto.
Art. 42 - Azione di rivalsa contro i terzi responsabili
Qualora la malattia o l'infortunio abbia dato luogo a risarcimento di danni
da parte di terzi responsabili ed a favore dell'assistito, questi è tenuto
a rimborsare alla Cassa di Soccorso l'importo delle indennità di malattia
percepite e il costo dell'assistenza sanitaria prestatagli, e ciò fino a
concorrenza della somma che i terzi gli hanno versato a titolo di
risarcimento.
Art. 43 - Familiari aventi diritto alle prestazioni
Agli effetti delle prestazioni previste dagli artt. 38, 39 e 40 del
presente contratto sono considerati familiari tutti coloro per i quali
l'agente percepisca gli assegni familiari, purché non abbiano diritto
all'assistenza di malattia a carico di altri Enti o Istituti e siano
residenti nelle Province servite dalla rete aziendale o in cui abbiano sede
uffici o impianti.
Applicabilità delle norme di casse soccorso Nota a verbale
Le parti concordano che il presente titolo V, comprendente gli artt. dal 35
al 44 incluso, non si applica alle aziende private esercenti autolinee
(ANAC) in quanto la intera materia è disciplinata oltre che dall'allegato B
al R.D. 8-1-1931 n. 148, dalle intese raggiunte fra l'ANAC e le Federazioni
Nazionali Autoferrotranvieri stipulanti il presente contratto di cui alla
nota del Ministero del Lavoro, Direzione Generale della Previdenza n.
42/51779 dell'11-8-1961.
Le parti concordano altresì di reincontrarsi prima della scadenza del
presente contratto e comunque non oltre il 31 maggio 1977 al fine di
pervenire alla completa equiparazione della materia relativa agli artt. 36
ultimo capoverso e 37 fra i trattamenti in atto nelle aziende private
esercenti autolinee (ANAC) e quelli delle aziende autoferrotranviarie.
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Per quanto non previsto o non modificato dal presente titolo continuano a
valere le disposizioni in vigore.
Restano tuttavia salve le condizioni di miglior favore in atto presso le
singole Casse di Soccorso, nel senso, però, che le norme stabilite si
considerano correlative ed inscindibili tra di loro sicché il trattamento
derivante dalle norme stesse assorbe, fino a concorrenza, quello di fatto.
Titolo VI - Disposizioni varie Art. 45 - Organici
Le parti, tenendo conto della difformità che caratterizza tecnicamente la
formazione e l'articolazione dei turni di lavoro nei vari settori,
convengono di eliminare le prestazioni straordinarie e quelle eseguite nei
giorni di riposo settimanale ed annuale conseguenti alla inadeguatezza
degli organici necessarie per effettuare i servizi secondo i normali
programmi di esercizio.
A tal fine le aziende proporranno agli organici competenti le necessarie
assunzioni di personale.
Art. 46 - Appalti
Le parti convengono sulla opportunità di avviare a soluzione il problema
degli appalti direttamente collegati al processo produttivo, tenendo conto
delle finalità istituzionali delle aziende e con riferimento alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369.
I lavoratori delle aziende appaltatrici operanti nelle aziende possono
fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e
azienda appaltatrice.
Art. 47 - Assuntorie
Gli assuntori di stazione che dovessero svolgere mansioni di movimento
saranno inquadrati, ove in possesso dei prescritti requisiti, nella
categoria del personale di ruolo con le equipollenti qualifiche previste
per le specifiche mansioni che svolgono.
Per i restanti assuntori, coadiutori e casellanti, le parti decidono di
sviluppare ogni possibile iniziativa al fine di rimuovere le difficoltà per
l'estenzione ai predetti, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx di lavoro riconosciuta ai dipendenti di ruolo delle rispettive
aziende di appartenenza.
Art. 48/A - Biglietteria automatica ad agente unico. (Norme valide per le
aziende aderenti alla Federtrasporti)
Ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale come prospettiva di
espansione dei servizi pubblici di trasporto locali, le aziende che
intendessero procedere all'istituzione del sistema ad agente unico ne
daranno preventiva comunicazione ai Sindacati di categoria competenti
territorialmente, firmatari del presente contratto, inviando loro il testo
della relazione tecnica elaborata dall'azienda ai sensi delle disposizioni
ministeriali.
Le XX.XX. potranno richiedere un incontro con i rappresentanti delle
aziende entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, per un esame
comune delle proposte aziendali, al fine di accertare:
1) l'utilizzazione nell'ambito aziendale del personale risultante in
soprannumero a seguito di detta applicazione;
2) la tutela dei diritti acquisiti da questo personale anche in relazione
allo sviluppo di carriera;
3) l'eventuale necessità di istituire corsi di riqualificazione;
4) le condizioni in cui si svolgerebbe il servizio e la conseguente
determinazione delle forme di tutela a tutti gli effetti.
Qualora in sede aziendale non venisse raggiunta un'intesa, le parti si
impegnano ad esaminare in sede nazionale, con la presenza dei Sindacati
provinciali e delle aziende interessate, le questioni controverse, per
approfondire i termini e ricercare una soluzione che tenga conto dei
diversi interessi.
Tale esame dovrà concludersi entro un termine di quindici giorni.
Art. 48/B - Sistema ad agente unico. (Norme valide per le aziende aderenti
alla Fenit)
Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico- economica,
intendessero procedere alla istituzione sui loro autoservizi del sistema
dell'agente unico e non abbiano né chiesta né ottenuta la relativa
autorizzazione dell'autorità governativa, debbono, a partire dalla data di
stipulazione del presente contratto e prima di attuare i loro programmi,
darne comunicazione per iscritto alle proprie R.S.A. sulla base della
relazione predisposta per l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. ai sensi
delle vigenti disposizioni ministeriali.
Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le R.S.A.
potranno richiedere alle Direzioni aziendali un incontro per l'esame delle
determinazioni da queste assunte, al fine di:
1) accertare l'utilizzazione, nell'ambito aziendale, del personale che
dovesse risultare in sovrannumero a seguito dell'applicazione del
provvedimento di cui sopra;
2) tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione
allo sviluppo di carriera;
3) valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di
riqualificazione, in relazione anche a quanto previsto dal precedente
punto 1);
4) stabilire le modalità di svolgimento del servizio con il sistema
dell'agente unico e le relative forme di tutela.
Tale esame dovrà esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di
convocazione delle R.S.A. da parte della Direzione aziendale ed, ove non
comporti l'auspicato accordo, sarà dalle parti immediatamente demandato
alle rispettive Organizzazioni Sindacali, perché queste possano prendere
atto delle questioni controverse, approfondirne i termini e ricercare una
soluzione che tenga conto dei diversi interessi, espletando il loro mandato
entro 30 giorni dalla data di convocazione all'uopo fissata dalle
Organizzazioni datoriali innanzi costituite.
Art. 48/C - Sistema ad agente unico (Norme valide per le aziende aderenti
all'ANAC)
Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico- economica,
intendessero procedere alla istituzione sui loro autoservizi del sistema
dell'agente unico debbono, a partire dalla data di stipulazione del
presente contratto e prima di attuare i loro programmi, darne comunicazione
per iscritto alle proprie R.S.A. sulla base della relazIone predisposta per
l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. ai sensi delle vigenti disposizioni
ministeriali.
Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le R.S.A.
potranno richiedere alle Direzioni aziendali un incontro per l'esame delle
determinazioni da queste assunte, al fine di:
1) accertare l'utilizzazione, nell'ambito aziendale, del personale che
dovesse risultare in sovrannumero a seguito dell'applicazione del
provvedimento di cui sopra;
2) tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione
allo sviluppo di carriera;
3) valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di
riqualificazione, in relazIone anche a quanto previsto dal precedente
punto 1);
4) stabilire le modalità di svolgimento del servizio con il sistema
dell'agente unico e le relative forme di tutela.
Tale esame dovrà esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di
convocazione delle R.S.A. da parte della Direzione aziendale ed, ove non
comporti l'auspicato accordo, sarà dalle parti immediatamente demandato
alle rispettive Organizzazioni Sindacali, perché queste possano prendere
atto delle questioni controverse, approfondirne i termini e ricercare una
soluzione che tenga conto dei diversi interessi, espletando il loro mandato
entro 30 giorni dalla data di convocazione all'uopo fissata dalle
Organizzazioni datoriali innanzi costituite.
Art. 49 - Testo Unico non più in vigore in quanto modificato dal nuovo
inquadramento introdotto con il C.C.N.L. 1985-1989.
Art. 50/A - Vestiario uniforme - Federtrasporti-Fenit
A) Il personale ferrotranviario al quale sia prescritto di indossare il
vestiario uniforme, ha diritto all'assegnazione da parte dell'azienda
dei seguenti indumenti:
a) personale viaggiante e di stazione a contatto col pubblico:
- una divisa (giacca e pantaloni) all'anno;
- un berretto all'anno;
- un cappotto ogni 4 anni;
b) ispettori viaggianti, controllori e capilinea delle tranvie urbane:
- un impermeabile ogni 4 anni in aggiunta a quanto stabilito
alla
lettera a);
c) cantonieri e manovali di stazione:
- un berretto oppure un cappello di paglia all'anno;
d) operai delle officine e dei depositi:
- una tuta all'anno.
La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente
comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente.
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezioni)
è
sostenuta nella misura;
- del 70% dall'Azienda e del 30% dal personale per gli indumenti, di
cui
alle lettere a) e b);
- del 100% dall'azienda per il berretto o cappello di paglia, di cui
alla lettera c);
- del 50% dall'azienda e del 50% dal personale per la tuta, di cui alla
lettera d).
La scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti
l'uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture
inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A..
Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una
adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati,
cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso
al
personale che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle
intemperie
o compiere speciali lavori.
Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario
uniforme in atto presso la rispettiva azienda, qualora lo ritenga
complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente
articolo.
B) Il personale della navigazione interna (lacuale e lagunare) cui sia
prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto alla
assegnazione da parte dell'azienda dei seguenti indumenti:
1) Personale navigante dei servizi lacuali e lagunari:
a) personale di coperta a contatto col pubblico:
- una divisa all'anno, costituita da giacca e pantalone (per
i camiciotto
xxxxxxxx la giacca potrà essere sostituita da un all'anno ed una maglia ogni diciotto mesi);
ogni
ogni
due ogni
- un berretto all'anno;
- un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, quattro anni;
- un impermeabile o incerato a seconda della qualifica, quattro annI;
b) personale di coperta non a contatto col pubblico:
- un incerato con cappuccio o sud-ovest ogni quattro anni;
- un berretto all'anno;
c) personale di macchina:
- due abiti da lavoro (uno di tela ed uno di fustagno) ogni anni;
- un berretto di tessuto all'anno oppure un berretto di pelle quattro anni;
d) personale con mansioni prevalentemente di coperta e
saltuariamente
di macchina:
- una tuta ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito
alla
e
alla
precedente lettera a);
e) personale con mansioni prevalentemente di macchina saltuariamente di coperta:
- una divisa ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito precedente lettera c).
2) Personale a terra dei servizi lacuali e lagunari:
a) uscieri:
- una divisa all'anno;
- un berretto all'anno;
- un cappotto ogni cinque anni;
- un impermeabile ogni cinque anni;
b) fattorini di ufficio e portieri:
- un berretto all'anno;
c) operai dei cantieri e dei depositi:
- un abito di lavoro all'anno.
3) Personale dei servizi lacuali:
a) assistenti di agenzia (ai pontili):
- una divisa all'anno;
- un berretto all'anno;
- un cappotto ogni quattro anni;
- un Impermeabile ogni quattro anni;
b) applicati di agenzia (ai pontili) e gestori:
- un berretto all'anno;
c) xxxxxxxx addetti agli scali e alle agenzie:
- un abito da lavoro all'anno;
- un copricapo con fiocco (calotta) all'anno;
- un impermeabile ogni quattro anni o più anni a seconda
delle
condizioni di servizio aziendali;
4) Personale dei servizi lagunari:
a) bigliettai e pontonieri:
- una divisa all'anno;
- un berretto all'anno;
- un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica,
ogni dei
quattro anni;
- un impermeabile o incerato ogni quattro anni, ad esclusione bigliettai di agenzia;
agli
b) carbonai:
- una tuta ogni otto mesi;
- un berretto all'anno;
- un incerato con sud-ovest ogni quattro anni;
- un paio di stivali di gomma ogni quattro anni;
c) agenti addetti al lavaggio dei natanti:
- un paio di stivali di gomma ogni quattro anni di aggiunta indumenti ad essi spettanti in base ai precedenti punti.
La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente
comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente.
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezione)
è
sostenuta per il 70% dall'azienda e per il 30% dal personale,
ad
eccezione di quella relativa all'abito da lavoro di cui al punto
2),
lettera c), che è sostenuta in parti uguali dall'azienda e dal
personale, e di quella relativa al berretto di cui al punto 2, lettera
b), e al punto 3), lettera b), che è a totale Carico dell'azienda.
La scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, costituenti
l'uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture
inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A..
Agli impianti viene assegnata a cura e spese delle singole aziende, una
adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati,
cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso
al
personale, che, per le sue mansioni, deve restare esposto
alle
intemperie o compiere speciali lavori.
Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario
uniforme in atto presso la rispettiva azienda, qualora lo ritenga
complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente
articolo.
C) Il vestiario uniforme obbligatorio per il personale dei servizi
automobilistici di linea extraurbani è costituito dai seguenti
indumenti:
a) autisti e bigliettai:
- una divisa (giacca e pantaloni);
- un berretto;
- una giubba di pelle;
- uno spolverino o due camicie od altro indumento sostitutivo;
b) controllori:
- un impermeabile in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a).
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuto e confezione)
è
ripartita come segue:
- 70% a carico dell'azienda;
- 30% a carico del personale.
La durata degli indumenti è fissata come appresso:
- un anno: divisa, berretto, spolverino o indumento sostitutivo;
- quattro anni: impermeabile;
- sei anni: giubba di pelle.
La scelta è l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari
costituenti
la uniforme e le forniture inerenti, saranno disposti dalla Direzione,
previ accordi con la R.S.A..
Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una
adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati,
cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso
al
personale che, per le sue mansioni, deve stare esposto alle intemperie
o
compiere speciali lavori.
Agli operai viene infine annualmente assegnata una tuta il cui costo
è
per il 50% a carico dell'azienda e per il 50% a carico dell'operaio.
Nota a verbale
Tali trattamenti, in carenza di regolamentazione aziendale, sono da
considerarsi come minimo garantito.
Art. 50/B - Vestiario uniforme - ANAC
Per le aziende private esercenti autolinee (ANAC) valgono le seguenti
norme:
Il personale viaggiante, compresi i controllori, deve indossare in servizio
la divisa che risulta composta dei seguenti capi:
- berretto;
- camicia;
- giacca;
- pantaloni;
- cappotto oppure giubba di pelle;
- divisa per le hostess.
- 1 cappotto.
Il periodo di durata di ciascun tipo di vestiario è così stabilito:
- un berretto (un anno);
- camicia (un anno);
- pantaloni (un anno);
- giacca (due anni);
- cappotto (quattro anni);
- xxxxxx xx xxxxx (xxxx xxxx).
Per accordo tra la Direzione aziendale e le R.S.A. potrà essere adottata
anche la divisa estiva. In questo caso, all'agente, nello spazio di 4 anni,
verranno forniti i seguenti capi di vestiario:
- 2 berretti;
- 4 camicie;
- 2 pantaloni estivi;
- 2 pantaloni invernali;
- 1 giacca estiva;
- 1 giacca invernale;
- 1 cappotto.
Il berretto con fregio ed una camicia all'anno vengono concessi
gratuitamente dall'azienda.
Gli altri capi sopra elencati e una ulteriore camicia all'anno verranno
pagati per il 70% dall'azienda e per il 30% dal lavoratore.
Al personale di officina e di rimessa verranno fornite gratuitamente due
tute all'anno. Agli autisti verrà fornita pure gratuitamente una tuta ogni
due anni.
Il pagamento da parte del dipendente della somma a suo carico verrà fatto
in quote mensili che il datore di lavoro tratterrà sulla paga.
Il numero delle quote corrisponderà alla metà dei mesi di durata di ciascun
indumento.
La scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti la
uniforme di cui al primo comma, saranno disposti dalla Direzione
dell'azienda, previ accordi con le R.S.A..
Tutti i capi di uniforme di cui sopra saranno forniti, sia quelli gratuiti,
sia quelli a pagamento parziale, al personale che avrà superato il periodo
di prova, eccezione fatta per il berretto e la camicia che saranno forniti
all'atto di entrata in servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà
trattenere gli indumenti corrispostigli dall'azienda (salvo quelli
gratuiti) e versare le residue quote aziendali non maturate oltre
naturalmente a corrispondere, fino al termine, il residuo debito per le
quote a suo carico.
Nel caso di collocamento in quiescenza il lavoratore tratterà gli indumenti
in dotazione senza alcuna ulteriore trattenuta.
E' concesso al lavoratore di restituire il cappotto e la giubba di pelle,
nel qual caso l'azienda dovrà rimborsargli le quote di uso da lui perse e
non usufruite. L'azienda potrà rivalersi dell'importo delle quote rimaste a
suo credito e su ogni somma spettante a qualsiasi titolo ai dipendenti in
conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Al personale assunto a termine l'azienda fornirà in uso per la durata del
servizio il berretto con xxxxxx e la camicia.
Art. 51 - Provvidenze per gli ex combattenti della 2a guerra mondiale
A tutti gli agenti ex combattenti, della seconda guerra mondiale, ai sensi
del D.L. 4 marzo 1948, n. 137, è accordato il seguente trattamento:
a) conferimento di un biennio di maggiore anzianità agli effetti giuridici;
b) attribuzione di un aumento periodico di retribuzione minima conglobata.
Salvo le eventuali più favorevoli disposizioni contrattuali di carattere
aziendale, con l'attribuzione dell'aumento periodico non si deve superare
l'importo della retribuzione minima conglobata integrata della percentuale
massima (40%) per aumenti periodici di anzianità.
L'attribuzione dell'aumento periodico agli ex combattenti non modifica la
decorrenza dei normali aumenti periodici.
Le provvidenze previste ai punti a) e b) non si applicano:
- agli agenti che già abbiano comunque goduto, anche presso altre aziende,
di benefici per la loro qualità di ex combattenti della seconda guerra
mondiale o di altre guerre;
- al personale avventizio di cui all'art. 8, - comma 5 del X.X. 0 gennaio
1931, n. 148.
Per avere titolo ai benefici fissati ai punti a) e b), coloro che sono
assunti successivamente all'1 gennaio 1976 possono presentare domanda alle
aziende in qualunque momento dell'attività di servizio. I benefici sono
però attribuiti dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta
presentazione della documentazione completa dell'autorità competente
comprovante il requisito di combattere ai sensi del D.L. 4 marzo 1948,
numero 37.
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, in caso di matrimonio
compete al lavoratore un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi di
calendario con decorrenza della retribuzione.
Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda con
deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da
parte dell'INPS.
Art. 53 - Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria
formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o
legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di
legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento
scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi
retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che
potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al
quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche
parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore
doppio di quello richiesto come premesso retribuito.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di
cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della
forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento
della normale attività produttiva.
I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla
direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al
corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con
indicazione delle ore relative.
NOTA
Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio
1976:
Il giorno 10 febbraio 1978 tra
la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E
la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori
CGIL-CISL-UIL
sì è convenuto quanto segue:
1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23
luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori
studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria
inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi
specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi
delle 150 ore.
I corsi di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in:
- corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato
ed
organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni;
- corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad
un
biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado;
- corsi monografici presso le scuole medie superiori;
specializzazioni
per diplomati;
- corsi monografici presso le università.
Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero
dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere
le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori.
Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici
previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio
1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi
retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti
dalle agevolazioni di cui all'art. 53.
2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi
istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure,
in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non
siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista
dal medesimo art. 53.
3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione
di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti
l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle
150 ore non sono ammessi sistemi compensativi.
4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno
degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza
numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio.
5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al
singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione
di
iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un
certificato
con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza.
6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area
aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio.
In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi
la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni
settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati
sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare,
ecc.
Art. 54 - Apprendistato
Ferme restando le norme di legge in materia di apprendistato, il
trattamento economico spettante agli apprendisti è fissato sulla base della
retribuzione normale, esclusi gli scatti di anzianità, corrispondente alla
qualifica professionale al cui conseguimento è diretto l'apprendistato
diminuita delle seguenti percentuali:
del 30% per il I anno di tirocinio; del 15% per il II anno di tirocinio; del 5% per il III anno di tirocinio.
Il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ad ogni effetto
giuridico e contrattuale esclusi gli scatti biennali d'anzianità ove il
rapporto prosegua a tempo indeterminato con la stessa azienda.
Titolo VII - Disposizioni finali Art. 55 - Assorbimenti
Xxxxx restando i casi di assorbimento espressamente stabiliti nei singoli
articoli, i miglioramenti economici e normativi, previsti dal presente
contratto in ordine agli istituti del congedo matrimoniale e del diritto
allo studio, assorbiranno, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti di
miglior favore riconosciuti aziendalmente.
Verranno analogamente assorbiti, fino a concorrenza, gli acconti comunque
erogati quali anticipazioni sui miglioramenti derivanti dal presente
contratto.
Per i restanti istituti per i quali non sono previsti specificatamente
assorbimenti restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in
atto.
PROROGA DEGLI ACCORDI AZIENDALI
Art. 56 - Non più in vigore perché temporalizzato al 30-6-78.
Art. 57 (1) - Definizione meccanismo di rivalutazione delle competenze
Accessorie.
NOTA
(1) Articolo superato dalle note successive dei contratti collettivi
1980-1982-1985.
Art. 58 (1) - Decorrenza e durate NOTA
(1) Sono le date confermate nei singoli contratti.
Art. 59 - Accordi interconfederali
Dalle imprese private esercenti autolinee gli accordi interconfederali già
stipulati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana sono
applicabili in quanto non contrastino con le norme del presente contratto.
Eventuali futuri accordi stipulati allo stesso livello interconfederale
saranno applicabili solo se verranno esaminati unitariamente e recepiti
dall'intero settore cui si applica il presente Testo Unico.
Titolo VIII - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE AZIENDE ASSOCIATE ALL'ANAC
Al personale delle aziende che occupano meno di 26 dipendenti ed agli
avventizi di cui all'art. 8 del R.D. 8-1-1931 n. 148, oltre a quanto
stabilito dal presente Testo Unico - ad eccezione dei Titolo V - si applica
la normativa integrativa prevista dai seguenti articoli.
Art. 60 - Periodo di prova
Il personale assunto in servizio può essere assoggettato ad un periodo di
prova la cui durata non può essere superiore ai tre mesi.
Il periodo di prova è ridotto a due mesi per i lavoratori che abbiano
prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano
la stessa attività. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti
tutti i diritti e gli obblighi contrattuali. Durante il detto periodo la
risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento per
volontà di ciascuna delle parti e senza preavviso né indennità.
Qualora
avvenga la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al
lavoratore verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo
lavoro prestato.
Durante il periodo di prova il personale ha diritto alla retribuzione
normale della qualifica per la quale è stato assunto.
Trascorso il termine del periodo di prova, senza che sia intervenuta alcuna
comunicazione da parte dell'azienda al lavoratore, questi si intenderà
tacitamente confermato in servizio effettivo.
Art. 61 - Assunzione a termine
L'assunzione a termine è disciplinata dalla legge 18-4-1962 n. 230.
Le aziende possono assumere personale con contratto a termine per servizi
stagionali, per intensificazione di servizi eccezionali, per sostituire
personale assente per malattia, ferie, per servizio militare, ecc.
Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con
l'indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto e del periodo
di durata del servizio.
Il lavoratore che alla scadenza convenuta è mantenuto in servizio, senza
proroga scritta e consensuale del contratto a termine si intende
tacitamente confermato come effettivo con il relativo trattamento.
Qualora l'assunzione a termine non risulti giustificata e appaia invece
fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno
applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del
personale effettivo.
Art. 62 - Mutamento mansioni
L'azienda può adibire temporaneamente il personale a mansioni di qualifica
diversa dalla propria, purché queste non comportino peggioramenti del
trattamento economico, né mutamenti alla posizione del lavoratore e in ogni
caso, siano compatibili con le sue attitudini e condizioni.
Al lavoratore temporaneamente incaricato del disimpegno di mansioni
superiori è corrisposto, in aggiunta, la differenza tra la retribuzione
normale della propria qualifica e quella normale relativa alle nuove
mansioni.
Il lavoratore che avrà svolto per due mesi consecutivi (o 4 mesi anche a
periodi non consecutivi in un anno) mansioni superiori alla sua qualifica,
dovrà essere passato alla qualifica superiore.
Dichiarazione a verbale
In caso di inabilità dovuta a causa di servizio l'azienda - esclusa
l'ipotesi di lavoratori aventi diritto a pensione di invalidità permanente
sempre ché ne abbia la possibilità, cercherà di utilizzare il personale in
mansioni inferiori, a condizione che il lavoratore possa svolgere, nelle
nuove mansioni, la normale attività.
In tal caso verrà corrisposto il trattamento economico della categoria di
nuova assegnazione.
Art. 63 - Permessi e assenze
Il lavoratore non può rimanere assente dal servizio senza regolare
autorizzazione.
Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta della retribuzione per
il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dai
provvedimenti disciplinari di cui all'art. 66.
Le giustificazioni debbono essere comunicate all'azienda al più presto
possibile e comunque non oltre il mattino successivo ai primo giorno di
assenza, salvo imprevisto impedimento.
Il personale viaggiante, salvo i casi di forza maggiore, deve segnalare
l'assenza in tempo utile per la sua sostituzione.
In casi speciali possono essere accordati dalla Direzione dell'azienda
permessi straordinari con o senza retribuzione.
Art. 64 - Ritiro patente
L'autista al quale sia, per motivi che non comportano il licenziamento per
giusta causa, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto
alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo
i seguenti termini:
- 6 mesi fino a 5 anni di anzianità;
- 12 mesi oltre i 5 anni di anzianità di cui fino ad 8 mesi saranno utili
ai fini dell'indennità di anzianità.
L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in
questo caso gli verrà riconosciuto il trattamento economico delle categorie
nella quale viene a prestare servizio.
Le aziende che occupano più di 15 lavoratori, oltre alla conservazione dei
posto di cui sopra, adibiranno l'autista ad altro lavoro, corrispondendogli
la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,
oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda
lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal
caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui
all'art. 24 in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della
patente.
Art. 65 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
Fermo restando quanto previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 63 il lavoratore
deve far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio
dell'assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempreché
non siano causati da eventi colposi imputabili al lavoratore, il lavoratore
non in prova ha diritto alla conservazione del posto, secondo i seguenti
termini:
1) 6 mesi fino a 3 anni di anzianità;
2) 9 mesi oltre i 3 anni e fino a 6 anni;
3) 12 mesi per un'anzianità di servizio oltre i 6 anni, di cui fino a 10
nesi saranno utili ai fini dell'indennità di anzianità.
Il personale impiegatizio conserva inoltre il seguente trattamento:
- per l'anzianità di cui al punto 1): intera retribuzione normale per i
primi 2 mesi; metà retribuzione normale per i 4 mesi successivi;
- per l'anzianità di cui al punto 2): intera retribuzione normale per i
primi 3 mesi; metà retribuzione normale per i 6 mesi successivi;
- per l'anzianità di cui al punto 3): intera retribuzione normale per i
primi 4 mesi; metà retribuzione normale per gli 8 mesi successivi.
Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il
rapporto di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità
di fine lavoro.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di
lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 66 - Disposizioni disciplinari
Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti che perturbino il normale
andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo
la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa;
- licenziamento.
1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che
commenta lievi mancanze;
2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà
comminata al lavoratore che;
a) già richiamato non osservi l'orario di lavoro;
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia
lentezza o lo interrompa senza permesso;
c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale;
d) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza
non assuma una figura più grave;
e) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o
le
malattie;
f) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni
del
presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà
devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM)
salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni
aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali
istituzioni.
3) E' punito con la sospensione dal servizio o con la relativa perdita
della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che:
a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre
giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio
pubblico;
b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro;
c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio
o
possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio;
d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza;
e) sia trovato addormentato sul lavoro;
f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo
di
superiori in presenza di testimoni;
g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente;
h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite
da
multa;
i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è
strettamente
connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso
di
quest'ultima.
4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di:
a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze
congeneri;
b) appropriazione, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale
o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di
somme o
di la
indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta
restituzione o il risarcimento), complicità anche non
necessaria
nelle suddette mancanze;
c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio;
d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio
o
gravi danni alle persone o alle cose;
e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma
del delle
presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una mancanze punite con la sospensione;
f) ubriachezza in servizio;
g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che
ne
siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda;
h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi;
i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda
di
incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea
e
dei quali sia venuto a conoscenza;
l) mancanza in genere di gravità consimili.
Art. 67 - Responsabilità dell'autista
L'autista è responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed è
tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti per la
circolazione. Inoltre deve provvedere a segnalare a mezzo di apposito
modulo o registro aziendale tutte le deficienze tecniche del veicolo che
gli è affidato in consegna.
Art. 68 - Conservazione del materiale e delle merci; danni e trattenute per
risarcimento
Al personale viaggiante nell'ambito del normale orario di lavoro è affidata
la piccola manutenzione e la pulizia delle vetture, intese a conservare le
macchine in buono stato di funzionamento.
Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione non possono essere attribuite
al personale viaggiante, a meno che il personale e limitatamente alla
vettura in consegna, non abbia compiuto l'orario di lavoro previsto
all'art. 4/C.
Durante dette operazioni il lavoratore avrà in uso stivaloni di gomma e
cappotto impermeabile.
Il lavoratore risponde dei danni a lui imputabili; risponde inoltre degli
smarrimenti e dei danni causati a bagagli avuti in consegna.
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati
al lavoratore, non appena venuti a conoscenza della ditta, e valutati in
contraddittorio.
L'importo del risarcimento, nella misura convenuta del danno, sarà
ratealmente trattenuto nella misura massima del 5% della retribuzione
normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del
rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura
consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a
qualsiasi titolo.
Art. 69 - Conservazione del posto
Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali della sua
categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attività presso
l'azienda, ha diritto alla conservazione del posto, per la durata
dell'incarico.
Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli
effetti, ad eccezione della decorrenza dell'anzianità ai soli fini
dell'indennità di licenziamento.
Al lavoratore detenuto per cause di servizio, e che venga successivamente
assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce
reato, spetta la riammissione in servizio e l'indennizzo di quanto ha
perduto per effetto della sospensione.
Il personale assunto in sostituzione di quello che fruisce del trattamento
di cui sopra, si intende assunto con contratto a termine scadente al
rientro dell'altro lavoratore.
Art. 70 - Preavviso
In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il
licenziamento, ai lavoratori non in prova compete un preavviso di:
- 15 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno. Per il personale impiegatizio rimane in atto nella misura di:
- fino a 5 anni: prima categoria 2 mesi - seconda categoria un mese e mezzo
- terza categoria un mese;
- oltre i 5 e fino ai 10 anni: prima categoria 3 mesi - seconda categoria 2
mesi - terza categoria 1 mese e mezzo;
- oltre 10 anni: prima categoria 4 mesi - seconda categoria 2 mesi e mezzo
- terza categoria 2 mesi.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal
lavoratore in caso di dimissioni. E' in facoltà dell'azienda di esonerare
dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso,
corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al
compimento del preavviso stesso.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla
retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la
propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l'azienda avrà
diritto a trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi
titolo.
Art. 71 - Cessione o trasformazione di azienda
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve
il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi
diritti nei confronti del nuovo titolare.
Titolo IX - Norme aggiuntive al testo unico Indennità domenicale (*)
Il giorno 21 maggio 1981 presso il Ministero del lavoro, tra
Federtrasporti, Anac, Intersind e Fenit e
la Federazione Sindacale Unitaria autoferrotranvieri CGIL, CISL, UIL, si è
convenuto quanto segue:
a) un'indennità di lire 5.000 per ogni effettiva giornata lavorata in
domenica. Tale indennità non competerà qualora la prestazione domenicale
coincida con il mancato riposo e non farà parte della retribuzione
normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun
altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo
o
da contratto aziendali e neancbe, quindi, ai fini dei trattamenti
di
buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;
b) C.C.N.L. 17-6-1982: a decorrere dal 1° aprile 1984 aumento del 50%
dell'indennità domenicale di cui all'accordo 21 maggio 1981, punto 5b)
che verrà inserita tra quelle di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 12 marzo
1980.
c) C.C.N.L. 28 luglio 1989 - Punto 7 - Dall'1-1-1990 la misura della
indennità di cui all'accordo nazionale 21-5-1981, punto 5, lettera b),
così come modificata dal C.C.N.L. 17-6-1982, è incrementata del 50%,
passando a complessive lire 11.250 per ogni effettiva giornata lavorata
in domenica.
NOTA
(*) C.C.N.L. 21 maggio integrato dai successivi C.C.N.L.
Indennità turno
A decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di
guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati
saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3 e 4:
a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di
prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale
e,
pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto
o
materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da
contratto
aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e
di
tredicesima e quattordicesima mensilità;
A decorrere dal 1° aprile 1984:
a) raddoppio dell'indennità di presenza e di turno di cui all'accordo 21
maggio 1981, punti 4) e 5a) che verranno inserite tra quelle saltuarie
e
variabili di cui all'art. 9 del C.C.N.L. n. 112 marzo 1980; queste
ultime, dalla data della firma della presente ipotesi, saranno
denominate «compensi ed indennità legate ad effettive e/o particolari
prestazioni».
Avvertenze (Indennità di presenza)
L'indennità di cui all'accordo nazionale 21-5-1981, punto 4, così come
modificata dal C.C.N.L. 17-6-1982, per effetto di quanto previsto
dall'accordo nazionale 29-6-1988, punto 2 a), è soppressa a decorrere
dall'1-9-1989.
Tossicodipendenza. Pur ritenendo che il problema della tossicodipendenza
rientri nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge
e non in quelle dell'azienda, tuttavia, di fronte alla gravità del
fenomeno, le parti ritengono di dover assumere un atteggiamento di
solidarietà nei confronti di tale problema. Conseguentemente si conviene
quanto segue a partire dall'1-1-1990:
- le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, concederanno al
lavoratore che ne faccia richiesta permessi non retribuiti, motivati
dalla necessità di assistere familiari a carico che, risultando
in
condizioni documentate di tossicodipendenza, effettuano terapie
di
riabilitazione da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale
o
presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti
istituzioni.
Parimenti, le aziende potranno concedere a richiesta, al lavoratore in
condizioni di tossicodipendenza, periodi di aspettativa non retribuita per
documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il
Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute
dalle competenti istituzioni.
Tutela soggetti portatori di handicaps. Dall'1-1-90 potranno essere
concessi a richiesta permessi non retribuiti, compatibilmente con le
esigenze del servizio, al lavoratore che abbia a carico familiari portatori
di handicaps, bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità.
Le ore lavorative non effettuate potranno essere recuperate,
compatibilmente con l'esistente organizzazione del lavoro in azienda, senza
la corresponsione di alcuna maggiorazione o indennità.
Pari opportunità. Dall'1-1-90 le parti convengono sulla opportunità di
realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13
dicembre 1984 n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di
parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla
promozione di azioni positive atte a rimuovere eventuali situazioni che non
consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
Al fine di acquisire ed aggiornare tutti i dati relativi alla struttura di
settore, alle modificazioni che nello stesso si verificano e agli andamenti
occupazionali della forza lavoro, dati suddivisi, per livelli, per fasce di
età e per sesso, si ritiene di costituire un osservatorio nazionale
paritetico permanente.
I campi di intervento devono spaziare dalle politiche dell'accesso a quelle
della qualificazione e riqualificazione capaci di creare parità sostanziale
tra uomini e donne.
Revisione testo unico
Le parti si impegnano a definire con i medesimi criteri di cui alle tabelle
allegate 2A e 3A e 3A-bis, anche le tabelle allegati nn. 2/B - 3/B - 3/B
bis, 2/C - 3/C-bis, 2/D - 3/D - 0/X xxx, 0/X - 0/X - 0/X xxx xxxxx
xxxxxxxxx 0000.
Rivalutazione istituti contrattuali
Le parti si impegnano altresì a procedere agli opportuni adattamenti
formali e ad un'organica revisione del Testo unico 23-7-1976 al fine di
definire il nuovo Testo unico degli accordi nazionali.
Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui all'accordo
rientranti nella «retribuzione normale», sono soggetti a rivalutazione
esclusivamente i seguenti istituti: A.P.A. (per effetto degli aumenti delle
retribuzioni conglobate dall'1-9-1989 e dall'1-1-1991), lavoro
straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità di trasferta,
indennità di diaria ridotta, trattamento di fine rapporto. Ogni altro
compenso nazionale e aziendale eventualmente espresso in misura
percentuale, resta confermato in cifra fissa con il conseguente
riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di
calcolo.
Norme sull'inquadramento
Le parti si danno atto come d'altronde già convenuto anche con l'A.N.
3-7-1986 (disciplina del personale inidoneo e disciplina nazionale relativa
al personale inidoneo) che i passaggi di qualifica ottenuti ai sensi
«delle
norme di prima applicazione e norme transitorie» dell' inquadramento
contrattuale non sono configurabili come promozioni, ma costituiscono
provvedimento di inquadramento tabellare e come tali non rientranti nella
disciplina di cui all'art. 17 del comma 3 della legge 29-10-1971 n. 889.
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