COMUNE DI VERDELLINO
COMUNE DI VERDELLINO
(Provincia di Bergamo)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI
RESIDENTI A VERDELLINO E AGLI ALUNNI ISCRITTI PRESSO LA SCUOLA POTENZIATA
PERIODO: 01.09.2019 – 31.08.2022
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
AGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI A VERDELLINO. PERIODO: 01.09.2019 – 31.08.2022
TITOLO I
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – DURATA – VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
1. Premessa
Per la stesura del presente capitolato, oltre alla normativa nazionale sui contratti pubblici (D. Lgs 50/2016), vengono utilizzate la legge 5 febbraio 1992 n. 104, le “Indicazioni operative assistenza scolastica alunni disabili 2016” emesse dall’Ambito Territoriale di Dalmine e approvate dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 13/06/2016, acquisite da questa Amministrazione, così come modificate dalla normativa regionale del settore di riferimento (Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 così come modificata dalla Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 15; Deliberazione della Giunta Regionale n. 6832 del 30/06/2017; Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/46 del 23/04/2018).
2. Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato la gestione dei seguenti servizi socio educativi:
a) assistenza educativa scolastica agli alunni disabili residenti nel Comune di Verdellino e inseriti presso le scuole di ogni ordine e grado (salvo diverse competenze riconosciute in capo ad altri Enti territoriali in ordine al servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con handicap frequentanti le scuole secondarie di secondo grado)1 con certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura sanitaria pubblica.
b) Assistenza educativa scolastica dei minori affetti da grave disabilità frequentanti la Scuola Potenziata sita in X.xx Xxxxxxxx,0
c) progetti estivi di assistenza per minori con disabilità residenti nel Comune di Verdellino. Tali progetti potranno realizzarsi, in relazione alle somme disponibili, sul territorio comunale ma anche in Comuni limitrofi
3. Descrizione dei servizi, finalità e obiettivi
I servizi oggetto del capitolato sono costituiti dal complesso di prestazioni di natura socio- assistenziale aventi le seguenti caratteristiche:
a) Assistenza educativa scolastica:
Destinatari: alunni disabili residenti nel comune di Verdellino inseriti presso asilo nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado (salvo quanto riportato nella nota 1) statali o paritarie in possesso di
1 La competenza in merito alla gestione delle funzioni relative all’inclusione scolastica dei disabili sensoriali e all’assistenza educativa per gli studenti disabili nelle scuole superiori è in capo alla Regione, o è attribuita dalla stessa alle Province. Infatti la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 947, recita: “Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, (c.d. Legge Xxxxxx), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province…”.
Ciò premesso, nelle more della presa in carico di tali funzioni da parte degli Enti di competenza, l’Amministrazione Comunale ritiene di continuare ad erogare il servizio anche per gli alunni diversamente abili frequentanti percorsi di istruzione secondaria di secondo grado (scuola e CFP) della Provincia di Bergamo, assumendo una posizione di responsabilità, pur consapevole che non sia una competenza del Comune ma di cui continuerà a chiedere il rimborso dei costi sostenuti alla Provincia di Bergamo o alla Regione Lombardia. Resta inteso che nel momento in cui gli Enti preposti dovessero provvedere in autonomia all’erogazione del servizio in discorso, il Comune cesserà tali servizi senza che l’aggiudicatario nulla possa accampare in termini di richiesta di rimborso o di risarcimento.
certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura pubblica sanitaria.
Obiettivi: - promuovere lo sviluppo psico-fisico dell’alunno con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscano sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
- favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica ed extra scolastica dei disabili, sostenendone l’integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- promuovere, in raccordo con tutte le parti in causa (la scuola, la famiglia, il territorio ecc.), azioni, progetti, interventi di sostegno e promozione al soggetto singolo;
Modalità di funzionamento: il servizio dovrà essere svolto nell’arco dell’orario delle lezioni/attività scolastiche ed extra scolastiche: gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.
Luogo di svolgimento: asilo nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°e 2° grado del territorio comunale e provinciale
b) Assistenza educativa scolastica dei minori frequentanti la Scuola Potenziata sito in X.xx Xxxxxxxx,0
Destinatari: il servizio Potenziato è un servizio nato dalla sperimentazione prevista dagli art. 276 e 315 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione previsto dal D.lgs 16 aprile 1994,n.297. Tale sperimentazione, nell’ambito della disabilità grave, utilizza innovazioni sul piano metodologico-didattico e degli ordinamenti delle strutture esistenti, per predisporre e attuare progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzata. Il servizio di Verdellino è rivolto ad un numero massimo di sei/sette alunni anni con deficit gravi e gravissimi compresi nella fascia d’età tra i 6 e i 15 anni in relazione al progetto educativo e regolamento approvati con la Convenzione per la gestione del Plesso Potenziato sottoscritta tra il Comune di Verdellino, l’Istituto Comprensivo di Verdellino, l’USR Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo, l’Azienda Ospedaliera di Treviglio, l’Ambito Territoriale di Dalmine - Area Disabili e l’Ambito Territoriale di Treviglio - Agenzia Disabili (ALLEGATO al presente atto).
Obiettivi: - il servizio persegue la finalità di garantire il diritto allo studio e di offrire un luogo di sperimentazione di percorsi evolutivi in contesti di vita partecipati e non emarginati, con l’obiettivo di raggiungere una piena integrazione nei contesti scolastici ed evitare ogni forma di emarginazione.
Modalità di funzionamento: il servizio dovrà essere svolto nell’arco dell’orario delle lezioni/attività scolastiche: gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nella scuola Potenziata. Per quanto riguarda il personale educativo (il numero di assistenti educatori necessari, il ruolo, le competenze), la cooperativa appaltante dovrà attenersi alle indicazioni illustrare nella convenzione per la gestione del plesso potenziato.
Luogo di svolgimento: Plesso Potenziato con sede a Verdellino in X. Xxxxxxxx,1
c) Progetti estivi di assistenza educativa extrascolastica:
Destinatari: minori residenti presso il Comune di Verdellino in possesso di certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura pubblica sanitaria riconosciuta.
Obiettivi: - promuovere lo sviluppo psico-fisico del minore con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscono sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
- favorire occasione di incontro ed integrazione in progetti ed attività ludico/ricreative organizzate sul territorio comunale, ma anche in Comuni limitrofi.
Periodo: periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche;
Modalità di funzionamento: ad ogni utente minore con certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura sanitaria pubblica viene affiancato, su richiesta della famiglia di un assistente educatore per il periodo di durata del progetto estivo (esempio: Centro Ricreativo Estivo - CRE).
Luogo di svolgimento: presso le sedi di svolgimento dei Cre estivi attivati dall’Amministrazione Comunale di Verdellino, dalla Parrocchia di Verdellino e da altri enti e associazioni sportive
4. Durata dell’appalto
L’affidamento del servizio ha durata triennale dal 01/09/2019 fino al 31/08/2022 con opzione di rinnovo.
Nello specifico si precisa che per il Servizio di assistenza educativa scolastica, i giorni di inizio e chiusura della scuola sono determinati annualmente dal calendario scolastico (su indirizzo ministeriale e regionale);
Viene previsto un periodo di prova di 6 mesi, al termine del quale nel caso la ditta aggiudicataria risultasse inidonea, previo contraddittorio, si procederà alla risoluzione del contratto.
Alla scadenza del termine stabilito, il contratto potrà essere oggetto di rinnovo per un periodo pari alla durata massima del presente bando. Il rinnovo non sarà tacito ma comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza via PEC.
Il Comune in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso dell’esecuzione del contratto di aumentare o diminuire il monte ore assegnato ad ogni singolo alunno e la facoltà di richiedere il servizio per nuovi alunni a seguito di istanza di incremento da parte dell’Istituto scolastico o in relazione al numero degli studenti segnalati e certificati per servizio di assistenza educativa scolastica.
L’Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla naturale scadenza, per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non fosse riuscito a completare la procedura del nuovo affidamento e, comunque, per un massimo di dieci mesi. La ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.
5. Costo orario considerato ai fini della determinazione dell’importo a base di gara
Per determinare l’importo complessivo a base di gara sono stati considerati i seguenti costi orari2, relativi al personale che verrà impiegato nei servizi, ossia:
- € 20,50 costo orario per gli assistenti educatori (incluso il costo per incidenza dei sistemi di prevenzione e protezione).
Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale ma determinati dai costi di formazione e aggiornamento degli operatori, dai costi per la sorveglianza sanitaria, per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e per i relativi aggiornamenti di legge.
Il suddetto prezzo orario è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non dal presente capitolato speciale d’appalto.
6.Monte ore presunto per lo svolgimento dei servizi e importo a base di gara L’Amministrazione comunale, per assicurare l’assistenza agli alunni disabili, quantifica in forma presunta un totale di ore educative per i servizi oggetto dell’appalto.
L’importo complessivo a base d’appalto per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2022 è indicativamente stimato in € 683.695,50= iva esclusa, ed è calcolato rapportando al triennio l’importo presunto annuo, pari ad € 227.898,50= iva esclusa, oltre € 500,00 iva esclusa, sull’intero triennio quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il monte ore annuo è stato determinato come di seguito indicato:
2 Vedi tabelle dei minimi contrattuali relativi al CCNL cooperative sociali valide per la Provincia di Bergamo – Elaborazione integrativa delle tabelle nazionali adottate dal Ministero del Lavoro, sottoscritta dalle Centrali Cooperative e dalle XX.XX. depositate ufficialmente presso la Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia di Bergamo il 3/09/2013.
a. Ore annue complessive presunte di assistenza educativa scolastica n. 10.053;
b. Ore annue complessive presunte di assistenza educativa scolastica presso la scuola potenziata n. 634
c. Ore annue complessive presunte di assistenza educativa per progetti estivi n. 430.
Si precisa che il monte ore è presunto e può variare in relazione alle diverse richieste, alle certificazioni, al numero degli utenti e alle diverse competenze che verranno riconosciute in capo ad altri Enti territoriali relativamente al servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.
Detta variazione non potrà dar adito ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell’aggiudicatario.
I costi per la manodopera sono quantificati nell’importo annuo complessivo di € 218.671,39.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari (n. utenti e/o ore di servizio) che si rendessero all'occasione necessarie provvedendo anche alla copertura dell’ulteriore spesa che ne derivi nel rispetto dall’art. 106 comma 1 lett. a fino ad un importo massimo del 20%. Il costo per tali prestazioni integrative sarà il medesimo stabilito in sede di gara.
7. Figure professionali coinvolte
L’appaltatore dovrà assegnare ed impiegare per l’espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto dell’appalto un numero di operatori, meglio specificati in seguito, adeguato alle richieste pervenute dai servizi specialistici.
Per quanto riguarda la salvaguardia dell’occupazione, l’appaltatore si obbliga ad applicare le norme previste dal C.C.N.L. delle cooperative sociali e dal contratto integrativo territoriale.
• Assistente educatore:
1. Inquadramento contrattuale: almeno di categoria C posizione C1 se trattasi di cooperative sociali3 e un contratto equivalente in caso di altri enti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti comunque salvo categorie e anzianità maturati in precedenti contratti.
2. Titolo di studio richiesto: diploma scuola secondaria di 2° ad indirizzo sociale, pedagogico ed educativo con esperienza passata almeno triennale, ovvero laureato o laureando negli stessi indirizzi, fatto salvo il personale già assunto.
3. Mansioni:
a) Supporto all’autonomia dell’alunno disabile:
• cura e igiene personale;
• aiuto negli spostamenti;
• aiuto durante la somministrazione di cibo.
b) Supporto all’integrazione scolastica dell’alunno disabile:
• nella relazione con i suoi pari;
• nella relazione con gli adulti;
• accompagnamento nei viaggi di istruzione, anche di più giorni; l’accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all’insegnante di sostegno, con l’eventuale presenza dell’assistente educatore qualora l’alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l’assistente educatore è tenuto, se richiesto, alla partecipazione alle gite scolastiche, alle seguenti condizioni:
o per gite di un giorno si riconoscono all’assistente educatore le effettive ore svolte, per un massimo di 10 ore;
o per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno 10 ore;
o vitto e alloggio dell’assistente educatore sono a carico della scuola.
c) Supporto agli apprendimenti scolastici dell’alunno disabile:
• affiancamento e accompagnamento nella costruzione di percorsi didattici concordati con il team docente;
• partecipazione alla elaborazione del PEI di concerto con il team docenti;
d) Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento sul disabile:
• partecipazione alla programmazione;
• partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti.
L’Appaltatore si impegna ad individuare a proprie spese un responsabile con funzioni di coordinamento e referente dei progetti oggetto del presente capitolato:
1. Inquadramento: almeno alla categoria D posizione D3 se trattasi di cooperative sociali e un contratto equivalente in caso di altri enti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti comunque salvo livelli e anzianità maturati in precedenti contratti.
2. Titolo di studio: laureato o laureando in scienze dell’educazione o lauree affini ed esperienza almeno triennale nel coordinamento dei servizi di assistenza educativa scolastica.
3. Mansioni:
• funzione di coordinamento e supporto del personale assegnato;
• funzione di raccordo tra cooperativa, o altri enti aggiudicatari, e scuole e Comune;
• rendicontazione annuale e/o su richiesta sia del Piano Educativo Individualizzato che sul Progetto di Servizio;
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, l’appaltatore dovrà inviare l’elenco del personale impiegato con specificata la relativa qualifica e il monte ore mensile del coordinatore.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione del personale qualora lo stesso, per seri e comprovati motivi, non risulti idoneo all’espletamento del servizio.
8. Attività non spettanti ad un assistente educatore:
L’Assistente educatore non deve:
• Accompagnare l’alunno in casi di malore al pronto soccorso, azione che è di pertinenza dell’insegnante, fatta salva l’autorizzazione concessa da genitori, Comune e Dirigente Scolastico;
• Reperire e predisporre il materiale didattico da somministrare all’alunno, se non indicato e/o condiviso con il team docenti;
• Uscire sul territorio da solo con l’alunno qualora non autorizzato e non previsto nel PEI;
• Assistere altri alunni, non attribuiti ad egli dal Comune;
• Supplire all’assenza di altro personale scolastico o di altro Ente;
• Attuare prestazioni di carattere sanitario se non quanto previsto dalla normativa di legge;
• Pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo un’attività;
• Costruire rapporti individuali con i genitori non funzionali al PEI.
L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Verdellino funge da primo contatto e filtro rispetto alle famiglie e alle scuole, partecipa agli incontri di monitoraggio e verifica, nonché a quelli di programmazione iniziale qualora si renda necessario. Nel corso dell’anno verranno inoltre previsti degli incontri con gli assistenti ed educatori, con il coordinatore e con gli altri soggetti coinvolti (scuola, famiglia, assistente sociale).
TITOLO II
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
9. Obblighi generali
L’appaltatore si impegna:
• a garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turn-over del personale;
• a provvedere all’immediata sostituzione del personale in servizio in casi di assenze programmate e in caso di assenze non programmate nel limite di 24 ore, impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
• a comunicare tempestivamente l’avvenuta sostituzione degli operatori;
• a sospendere il servizio in assenza dell’utente. Il Comune, nel primo giorno di assenza dell’utente non preventivamente comunicata, riconosce all’assistente educatore un’ora di servizio;
• a rispondere direttamente dei danni arrecati ai destinatari del servizio o a terzi o alle cose, provocati nell’esecuzione dell’appalto. L’appaltatore deve a tal fine provvedere a stipulare apposita polizza che copra ogni rischio (RCT per sinistro, persona e danni a cose ed RCO per sinistro e persona) con un massimale pari ad € 5.000.000,00 rispetto all’attività svolta, con decorrenza dalla data di inizio del servizio. Il massimale previsto non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall’aggiudicatario. L’esistenza di una polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. In caso di danni arrecati a terzi la cooperativa/impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune;
• a garantire che le attrezzature o i prodotti eventualmente utilizzati siano conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione del contratto l’impresa assume formale impegno in tal senso;
• a trasmettere mensilmente al Comune un dettagliato rendiconto delle ore effettuate dagli operatori, comprese quelle dei sostituti, vidimato dal referente della cooperativa o altri enti aggiudicatari e a fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento del servizio di assistenza educativa scolastica.
10. Trattamento dei lavoratori
Nel caso di cambio di gestione, l’appaltatore uscente dovrà dare applicazione a quanto disposto dall’art. 7 del contratto integrativo territoriale della provincia di Bergamo e dall’art. 37 del CCNL cooperative sociali.
In caso di non ottemperanza al suddetto obbligo, debitamente accertato, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di affidare lo stesso all’operatore economico che segue immediatamente in graduatoria.
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Questa Amministrazione potrà richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento, l’esibizione della documentazione atta a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del
C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
In caso di non ottemperanza al suddetto obbligo, debitamente accertato, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di affidare lo stesso alla cooperativa/impresa che segue immediatamente in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione.
L’aggiudicatario si impegna a rimborsare le eventuali spese per la mensa sostenute dai propri assistenti educatori per eventuali esigenze di servizio previste nel Progetto personalizzato dello studente, ove previste.
L’impresa cooperativa/impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri assistenti educatori, sostenendone direttamente e interamente i relativi oneri.
11. Rispetto del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
L’appaltatore si impegna a presentare autocertificazione di aver svolto gli adempimenti di legge in materia di sicurezza nello specifico potrà autocertificare di aver predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi e autocertificare la realizzazione di un piano informativo e formativo del personale impiegato nell’appalto e della relativa idoneità a seguito di sorveglianza sanitaria.
A seguito di aggiudicazione dovranno essere presentate entro un 15 giorni copie degli attestati formativi e copia dell’idoneità sanitaria del personale impiegato.
L’appaltatore dovrà inoltrare la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del nominativo del medico del lavoro competente.
12. Rispetto del Regolamento UE 2016/67
L’appaltatore è tenuto all’osservanza del Regolamento UE 2016/67, indicando il responsabile della privacy. Gli operatori addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso del Comune e trasmessi all’aggiudicatario nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.
L’appaltatore dovrà assicurare che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
13. Rispetto della Legge n. 68 del 12/03/1999
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili.
14. Sede operativa
L’appaltatore deve avere una sede operativa nel territorio provinciale o distante fino ad un massimo di 60 chilometri dal Comune. Tale sede deve essere stabilmente funzionante (indicare indirizzo, numero di telefono e fax) con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio.
In alternativa l’appaltatore si deve impegnare a stabilire detta sede, nonché detto responsabile, non più tardi del trentesimo giorno successivo alla data di aggiudicazione del servizio. In questo caso l’appaltatore dovrà dimostrare l’avvenuta strutturazione della sede operativa mediante copia del contratto o altra documentazione dalla quale risulti la disponibilità di un immobile nonché l’esistenza del responsabile in loco tramite produzione di lettera di incarico.
15. Formazione e aggiornamento
L’appaltatore dovrà garantire, per l’espletamento del servizio, la formazione e l’aggiornamento del personale, programmando percorsi formativi a proprio carico di almeno 15 h annuali per ogni dipendente. Il programma formativo dovrà essere comunicato all’inizio di ogni anno scolastico.
16. Contatto con l’équipe comunale
L’appaltatore si impegna a tenere uno stretto contatto con il Comune provvedendo a nominare un coordinatore di riferimento.
Il lavoro tra Comune e l’appaltatore verrà inoltre raccordato attraverso due incontri di programmazione, intermedio e finale, rispetto all’anno scolastico.
A gennaio e giugno di ogni anno scolastico l’appaltatore dovrà inviare al Comune una relazione sull’andamento tecnico del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti.
L’appaltatore è chiamato infine a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l’andamento del servizio e l’adempimento degli obblighi contrattuali.
17. Divieto di cessione del contratto e subappalto
L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto.
E’ vietato cedere i servizi oggetto dell’appalto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di raggruppamenti e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese già in sede di gara.
18. Riservatezza
L’appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Ente appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.
Gli operatori dell’appaltatore addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dell’Ente appaltante e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.
TITOLO III
OBBLIGHI DELL’ENTE APPALTANTE
19. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, dietro presentazione di regolari fatture mensili elettroniche posticipate che verranno liquidate previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), o verifica della validità dello stesso se già agli atti del Comune, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, salvo ulteriori termini più ampi concordati tra le parti.
Le fatture dovranno essere accompagnate o precedute da un prospetto analitico delle ore di servizio effettuate, giorno per giorno, da ogni operatore per ciascun servizio, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal relativo Responsabile.
La fatturazione delle ore di assistenza svolte a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e IeFP dovrà essere separata dalla fatturazione delle ore di assistenza educativa e delle eventuali ore di coordinamento previste per gli altri ordini di scuole, in quanto soggette a parziale rimborso da parte di Regione Lombardia.
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino tali caratteristiche e/o non siano accompagnate dalla sopradetta documentazione.
Resta inteso che non saranno liquidate all’appaltatore ore effettuate in eccedenza al monte ore concordato, tranne il caso del pagamento di un’ora di servizio per l’assenza senza preavviso da scuola dell’alunno disabile.
20. Tutela dei dati personali
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.
21. Nomina di un referente comunale
Il Comune di Verdellino nomina quale suo referente la responsabile del procedimento Ufficio Servizi Scolastici a cui affida le funzioni di verifica e controllo del servizio.
22. Controlli e verifiche
Il referente comunale avrà l’obbligo di controllare l’adempimento dei doveri contrattuali avendo la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sul regolare svolgimento del servizio, nonché attuando controlli e verifiche con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, anche in collaborazione con i referenti delle scuole presso cui il personale è impiegato.
Il referente comunale convocherà per due volte nel corso dell’anno scolastico, approssimativamente a metà e fine anno scolastico, un incontro con il referente dell’Ente aggiudicatario e con gli assistenti educatori per una verifica sull’andamento del servizio.
TITOLO IV
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – INADEMPIMENTO – PENALITA’- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
23. Inadempimento contrattuale e penalità
Qualora dovessero rilevarsi inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato e/o nelle relative modalità di gestione presentate in sede di gara, il Comune procede all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati.
Nel caso in cui l’appaltatore non interponga opposizione o non fornisca, nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione, elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate viene applicata una penale compresa tra € 250,00 e € 2.500,00, a seconda della gravità, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale.
Più specificatamente, e a puro titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:
a) € 2.500,00 nei casi di interruzione del servizio (qualora durante il singolo anno scolastico si verifichino tre o più interruzioni, è facoltà dell'Amministrazione comunale di avvalersi, ai sensi dell’art. 1456 C.C., della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio);
b) da € 250,00 a € 1.500,00 per ritardi nello svolgimento del servizio;
c) da € 1.000,00 a € 2.500,00 per mancato rispetto dei contenuti e delle condizioni essenziali per la buona esecuzione del servizio, previste dal presente Capitolato Speciale;
b) da € 1.000,00 a € 2.500,00 comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità degli alunni/studenti assistiti da parte degli educatori;
e) da € 250,00 a € 2.500,00 per ulteriori tipologie di inadempienza.
Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, per l’ Amministrazione comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte).
La penalità viene comminata mediante nota di addebito sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l’applicazione di tre penalità, il servizio non fosse espletato con la massima cura e puntualità.
È comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.
24. Risoluzione anticipata del contratto
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all’appaltatore ai sensi dei precedenti articoli, così sommariamente riassumibili:
a) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
b) perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;
c) cessazione dell’attività da parte della cooperativa/impresa;
d) abbandono del servizio;
e) interruzione, in tutto o in parte, del servizio;
f) inosservanza del divieto di cessione del contratto a terzi;
g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) xxxxx, reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti all’impresa/cooperativa dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile;
i) ripetuti inadempimenti contrattuali soggetti ad applicazione di penali.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell’affidamento.
Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’impresa aggiudicataria, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.
Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
TITOLO VI
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CONTROVERSIE – NORME FINALI
25. Spese contrattuali
Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore.
A titolo indicativo le spese inerenti al contratto da stipulare per il suddetto appalto ammontano a € 2.598,89, marche da bollo escluse.
26. Tracciabilità dei flussi
L’aggiudicatario, per la stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto derivante dal presente appalto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
L’appaltatore, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Verdellino, entro sette giorni dalla loro accensione e comunque antecedentemente alla stipulazione del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
27. Controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, sono da dirimersi avanti al foro di Bergamo.
28. Rinvio ad altre norme
Al presente Capitolato, per quanto non specificamente previsto o contemplato, si applicano le disposizioni normative contenute negli art. 1218 e seguenti del codice civile.
Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
29. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il dr. Xxxxx Xxxxx - Responsabile del Settore 7° - Area Cultura, Pubblica Istruzione e Commercio.