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DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 3 MAGGIO 2016.
R E L A Z I O N E
1. FINALITÀ
L’Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un’area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall’Italia in quella regione. In particolare, la finalizzazione di tale Accordo contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti tra i due Paesi, anche in ambito culturale e, specialmente, economico e tecnico, atteso che l’Italia è uno dei principali partner economici della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di ingenti risorse naturali e minerarie.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.
L’articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l’ordinamento europeo.
L’articolo 2 disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate.
Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:
‒ politica di sicurezza e difesa;
‒ ricerca e sviluppo;
‒ supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
‒ operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
‒ organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
‒ questioni relative all’ambiente e all’inquinamento provocato da attività militari;
‒ formazione e addestramento in campo militare;
‒ sanità, storia e sport militare;
‒ altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:
‒ scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;
‒ incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa;
‒ partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti;
‒ partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
‒ visite di navi ed aeromobili militari;
‒ scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;
‒ supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai sevizi della difesa.
L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
L’articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. A tal riguardo, si informa che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. Per tali ragioni, si ritiene che il personale italiano eventualmente inviato in Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale dello Stato ospitante, per reati commessi al di fuori delle attività di servizio.
L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito dell’Accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.
L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di armamenti:
a) navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti;
b) armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;
c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), xxxxx, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;
d) polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;
e) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l’addestramento militare.
Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento.
Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione dell’Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria nazionale e delle organizzazioni interessate.
L’articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l’Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
L’articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
L’articolo 9 prescrive che le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.
L’articolo 10 stabilisce che l’Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell’avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.
L’articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei programmi di sviluppo attuativi del presente Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell’Accordo tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore, al pari dei protocolli aggiuntivi, con le medesime modalità previste per l’Accordo.
Infine, l’articolo 12 stabilisce che il documento in esame resti in vigore sino a quando una delle Parti dovesse decidere di denunciarlo, determinando nel contempo le modalità e l’efficacia della denuncia.
Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx. 00 x xx. xxx xxxxxxx legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.