Convenzione
Testo originale
Convenzione
tra la Svizzera e l’Italia
per il traffico di frontiera ed il pascolo
Conchiusa il 2 luglio 1953
Approvato dall’Assemblea federale il 22 dicembre 19551 Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 febbraio 1956 Entrata in vigore il 17 febbraio 1956
Il Presidente della Repubblica Italiana ed
il Consiglio federale della Confederazione Svizzera,
desiderosi di concludere una Convenzione per meglio regolare il traffico di frontiera ed il pascolo tra i due Paesi, hanno nominato, a tale scopo, quali loro Plenipoten- ziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1 Disposizioni generali
Sono considerate «Zone di frontiera», ai sensi della presente Convenzione, le due strisce di territorio situato ai due lati del confine comune.
L’estensione di ciascuna di dette «Zone» sarà approssimativamente di dieci chilo- metri, salvo casi eccezionali, giustificati da esigenze locali, in cui le due Parti Con- traenti potranno fissare l’estensione della zona anche oltre i dieci chilometri.
Gli elenchi dei Comuni o frazioni di Comuni che sono compresi nelle predette zone figurano all’Annesso I.
Sono considerati come «frontalieri», ai sensi della presente Convenzione, le persone che abitano nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che si rechino frequente- mente, per la loro attività abituale, per i loro interessi particolari o per motivi fami- liari permanenti, nella zona frontiera limitrofa.
Salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, è considerato «traffico di frontiera» il traffico di importazione e di esportazione (definitiva o temporanea) svolgentesi tra le suddette due zone, limitrofe e contigue, in quanto si tratti di scambi esclusivamente effettuati dai relativi abitanti per i bisogni normali delle proprie singole economie domestiche, o per la coltivazione e conduzione dei loro terreni.
RU 1956 581; FF 1955 II 738 ediz. ted. 762 ediz. franc.
1 RU 1956 579
La circolazione delle persone nel predetto traffico di frontiera è, ai fini delle norme di polizia, regolata dagli accordi speciali su tale materia, conclusi fra i due Paesi.
In linea generale, la frontiera non può essere attraversata che dalle persone munite di
«documento ufficiale d’identità» previsto negli accordi predetti (passaporto, tessera di frontiera e lasciapassare) e a condizione che il passaggio avvenga per le vie doga- nali permesse e nelle ore di servizio.
Tuttavia, il solo possesso del «documento ufficiale di identità», rilasciato dalle Auto- xxxx di polizia ai sensi degli accordi speciali sulla circolazione delle persone nel traf- fico di frontiera, non dà diritto alle facilitazioni doganali previste dalla presente Convenzione, rimanendo queste tassativamente subordinate alla specifica condizione che il titolare del documento sia «frontaliere» come sopra indicato.
Le Autorità doganali dei due Paesi fisseranno di comune accordo il sistema e le modalità da adottare per garantire l’osservanza delle suesposte condizioni e si ado- preranno per far concordare, fin dove possibile, i punti di passaggio, le attribuzioni e gli orari dei rispettivi uffici corrispondenti, favorendo, inoltre, l’istituzione di questi ultimi in prossimità della frontiera.
Art. 2 Traffico agricolo e forestale
I. I «frontalieri» che abbiano le loro aziende agricole e forestali nella zona di fron- tiera di uno dei due Stati e che curino personalmente, come proprietari, affittuari od usufruttuari la coltivazione o lo sfruttamento forestale di terreni situati nella contigua zona di frontiera dell’altro Stato, come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti, potranno condurre o trasportare – in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa o imposta – dalle loro abitazioni od aziende ai predetti terreni e vice- versa:
a. gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo giornaliero;
b. gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nei lavori agricoli e forestali, compresi i loro accessori, i carburanti, i lubrificanti e quant’altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli. Per quanto con- cerne i carburanti l’esenzione è tuttavia limitata alla quantità contenuta nel serbatoio normale, comunicante direttamente con il motore;
c. i concimi di ogni specie, i prodotti per la difesa delle piante, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti su questi terreni;
d. i viveri e le bevande (escluse quelle alcooliche, ad eccezione del vino, sidro e birra) occorrenti per il nutrimento degli operai durante il periodo dei lavori;
e. i foraggi necessari per il mantenimento degli animali durante il periodo stes- so.
Al termine del pascolo o dei lavori, gli animali, gli attrezzi, le macchine ed i veicoli, come pure i foraggi, i carburanti contenuti nel serbatoio normale come sopra specifi- cato, i lubrificanti, i concimi, le sementi e tutti gli altri materiali sopravanzati, dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera. Non sarà però richiesto il depo- sito di una cauzione, salvo dovessero esistere fondati sospetti di abusi. Per gli anima-
li condotti al pascolo giornaliero, gli uffici adotteranno le sole misure di vigilanza atte ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite nell’articolo 6.
II. Godranno parimenti della franchigia da ogni diritto di entrata o di uscita e da ogni altra tassa o imposta:
a. i prodotti greggi agricoli e forestali (ad eccezione dei prodotti greggi dei vigneti e di quelli della coltivazione del tabacco) ottenuti dai terreni di cui al predetto paragrafo I. e trasportati nell’altra zona dai proprietari, affittuari, usufruttuari o da persone della loro famiglia o dai loro dipendenti. I prodotti greggi sono quelli che non hanno subìto altra manipolazione all’infuori di quella richiesta per la loro raccolta e il loro trasporto;
b. i prodotti ottenuti dagli animali durante il loro soggiorno su questi terreni, compresi i loro nati;
c. le spoglie (carne, pelle e ossa) degli animali sinistrati o abbattuti per neces- sità durante il pascolo o il lavoro, in una delle due zone, quando queste spo- glie sono spedite al loro proprietario.
III. Per i beni stabili intersecati dalla linea doganale è concessa la franchigia da ogni diritto doganale e da ogni altra tassa od imposta ai «prodotti dell’economia agricola e forestale», compresi i prodotti dell’allevamento del bestiame e della viticultura (non escluso il vino), derivanti dalla lavorazione dei prodotti greggi ottenuti dai ter- reni costituenti i beni suddetti e che, estratti da uno stabile della casa di abitazione o di conduzione, sito in una zona, vengano trasportati ad altro stabile, sito nell’altra zona, ma formante parte del medesimo complesso di fabbricati rurali di esercizio. Xxxxxxx presi accordi tra le due Dogane per regolare l’attuazione pratica di questa concessione.
IV. Quando ne sia riconosciuta la necessità, le operazioni previste dal presente arti- colo potranno, eccezionalmente, effettuarsi anche per vie non doganali, a condizione che ne sia fatta tempestiva richiesta agli uffici doganali competenti e questi ne abbiano data speciale autorizzazione. In questi casi, il ritorno degli animali, attrezzi, veicoli e macchine deve avvenire nel termine fissato dagli uffici doganali.
V. Le facilitazioni previste da questo articolo saranno concesse soltanto nelle sta- gioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono ese- guiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti nonchè al trasporto dei medesimi.
I frontalieri che intendono usufruirne dovranno presentare ogni anno alla dogana del proprio Stato un certificato dell’Autorità comunale competente dell’altra zona, dal quale risulti l’ubicazione dei fondi, la loro estensione ed il genere delle culture. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente.
I frontalieri dovranno ugualmente indicare il raccolto presunto.
Nel caso di variazione alla situazione indicata nel certificato o alla indicazione nel raccolto, i dati dovranno essere aggiornati.
Il certificato dell’Autorità comunale competente e la indicazione del raccolto pre- sunto, in doppio esemplare per le due dogane interessate, dovranno essere redatti sul documento ufficiale (recto e verso) di cui all’Annesso II.
Le due Dogane, riscontrate esatte le indicazioni fornite, convalideranno detto docu- mento come giustificativo per usufruire le facilitazioni previste nel presente articolo e ne tratterranno ciascuna un esemplare.
Se del caso, potranno essere istituite commissioni per la stima dei raccolti, la cui composizione e funzionamento saranno determinati dalla Commissione mista per- manente per il traffico di frontiera, di cui al successivo articolo 12.
VI. Le disposizioni di questo articolo si applicano, sotto le stesse condizioni, anche agli Enti morali che non esercitano a titolo principale una attività commerciale o industriale, ai Comuni, alle Provincie od ai Cantoni delle due zone di frontiera.
Art. 3 Facilitazioni speciali
In quanto ne sia riconosciuta la necessità, in relazione alle condizioni locali, potrà essere concessa la esenzione doganale per le seguenti merci, provenienti da una delle due zone di frontiera, quando siano importate nell’altra zona per essere esclusiva- mente destinate ai bisogni domestici della persona che le importa:
x. xxxxx, paglia (anche tritata), erba per foraggio, frasche e materie per lettiera;
b. piante vieve, muschio, giunchi, steli di canapa e di lino;
c. legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;
x. xxxxxxxxxx, concimi di ogni specie, residui della fabbricazione dell’alcool e della birra, vinacce esaurite, spazzature ed altri simili residui e cascami;
e. pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, argilla, pietra da calce e calce viva.
La Commissione mista permanente prevista all’articolo 12 stabilirà per quali delle merci suindicate e per quali quantitativi dovrà essere concessa l’esenzione, nonchè, per quali varchi di confine esse dovranno essere trasportate.
Le Dogane avranno sempre facoltà di adottare le misure che si rendessero necessarie per evitare abusi.
Art. 4 Importazioni ed esportazioni definitive
Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla impor- tazione e alla esportazione in esenzione doganale:
a. i generi alimentari e le bevande comuni, nei limiti ammessi dalle disposi- zioni autonome dei due Paesi, che gli abitanti di una delle zone di frontiera importano dall’altra zona, personalmente e non più di una volta al giorno, per i bisogni della propria economia domestica e non per farne commercio;
b. la provvista di viveri, non eccedenti il fabbisogno giornaliero, che gli abi- tanti della zona di frontiera, addetti a lavori nell’altra zona, portano seco per il proprio sostentamento o che viene ad essi portata da persona appartenente
al loro complesso familiare. Questa facilitazione non è applicabile alle bevande alcooliche. È tuttavia fatta eccezione per il vino, il sidro e la birra;
c. i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici, abitanti in una delle zone di frontiera portano seco in quantità nor- mali per l’immediato uso o consumo nell’altra zona. I medicamenti, i ben- daggi ed i disinfettanti, sopravanzati, dovranno essere riesportati;
d. i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, su ricetta di medici e di veterinari ed in piccole dosi, rispondenti ai singoli casi di malattia, in farmacie dell’altra zona cui sia necessario far ricorso in relazione alle condizioni locali.
Nei limiti suindicati, non sarà necessario presentare la ricetta medica quando si tratti di prodotti semplici o di preparazioni chimiche e farmaceutiche ben note recanti sull’involucro chiara ed esatta la propria denominazione, delle quali sia ammessa l’importazione e la vendita al minuto, senza ricetta medica, nello Stato nel quale deve farsene consumo. Per necessità locale si intende l’impossibilità pratica, puramente materiale, di ricorrere alla propria zona di frontiera, con esclusione di ogni criterio di preferenza personale o di ogni considerazione di ordine pecuniario;
e. le bare e le urne funerarie, contenenti i resti di persone decedute, le corone mortuarie e gli oggetti analoghi, destinati all’ornamento delle dette bare ed urne; i materiali e oggetti destinati alla manutenzione e all’ornamento delle sepolture dei parenti di frontalieri;
f. i fiori, foglie, erbe, naturali o artificiali, anche legate in festoni, ghirlande, mazzi, ecc. che gli abitanti di una delle zone portano personalmente nell’al- tra zona in occasione di feste familiari o solennità religiose, senza scopo di farne commercio.
Art. 5 Importazioni ed esportazioni temporanee
Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla impor- tazione e alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti di una delle zone di frontiera e siano condotti o trasportati nell’altra zona per gli scopi rispetti- vamente indicati e nell’esclusivo loro interesse:
a. gli animali da lavoro, le macchine, gli strumenti e gli attrezzi destinati ad essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali, in relazione alle condizioni locali;
b. gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, castrati, ferrati o pesati;
c. i cereali, i legumi, le castagne, i semi e i frutti oleosi, la canapa, il lino, le pelli, le cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere macinati, spremuti, sgranati, battuti, conciati, pressati o essere sottoposti ad altro trattamento; il legname rozzo per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto ciò serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie o altri opifici situati nell’altra zona. I prodotti ottenuti dovranno essere rie-
sportati o reimportati nella quantità corrispondente agli usuali rendimenti e dalle stesse persone che hanno effettuato l’operazione di importazione o di esportazione temporanea delle materie gregge.
I sottoprodotti, come pure i cascami, se soggetti a diritti doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati. Le quantità da ammettersi in franchigia potranno, occorrendo, essere fissate di comune accordo fra le Amministra- zioni doganali dei due Paesi;
d. le macchine, gli strumenti e gli attrezzi per lavori agricoli e forestali, gli apparecchi ed altri oggetti di uso casalingo o personale, per essere modificati o riparati e i tessuti in genere, per essere confezionati in vestiti, semprechè questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali come già precisato all’articolo 4, lettera d;
e. gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici, per l’esercizio della loro professione; gli oggetti del culto portati dai sacerdoti o dai loro assistenti, per la celebrazione di cerimonie religiose; gli strumenti destinati a ricerche scientifiche o a lavori artistici; gli attrezzi e gli utensili portati dagli operai per l’esercizio del loro mestiere;
f. le armi da caccia con il numero di relative cartucce consentito dalle disposi- zioni autonome di ciascun Paese, gli attrezzi per la caccia e per la pesca, purchè i loro detentori siano muniti di regolare licenza, nonchè gli attrezzi sportivi in genere;
g. i veicoli (e per quelli a motore sotto riserva delle norme di cui agli accordi speciali sul traffico stradale e la circolazione degli autoveicoli conchiusi tra i due Paesi), gli animali da tiro, le cavalcature e gli animali da soma che pas- sano il confine per trasportare persone e merci dall’una all’altra zona di fron- tiera o per andare a prenderne. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella e agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli nonchè ai foraggi necessari al mantenimento degli animali. I foraggi non utilizzati devono es- sere reimportati;
h. i mobili, le masserizie e le suppellettili di casa, gli strumenti e gli utensili – il tutto usato – che gli abitanti di una delle zone introducono nell’altra zona per l’uso personale durante il loro temporaneo soggiorno;
i. le merci, a eccezione delle derrate alimentari e delle bevande, importate o esportate per tentarne la vendita, compresi i prodotti che gli artigiani, nonchè i lavoratori salariati a domicilio, abitanti in una delle zone di frontiera, por- tano o trasportano personalmente, per venderli, sui mercati o alle fiere del- l’altra zona.
I prodotti portati ai mercati o alle fiere, invenduti, devono essere ritornati alla zona di provenienza e i diritti di entrata e di uscita afferenti agli oggetti venduti, devono essere liquidati subito dopo la chiusura dell’ultimo mercato o dell’ultima fiera visi- tata.
Le Dogane avranno la facoltà di prescrivere prelevamenti di campioni, applicazione di contrassegni, presentazione di disegni e fotografie ed esigere che la riesportazione o la reimportazione degli oggetti sopra indicati sia garantita dal deposito dell’am- montare dei diritti doganali o da fideiussione di persona di fiducia.
Il termine per il ritorno in franchigia nella zona di provenienza deve essere quello strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e, di regola, non dovrà superare i sei mesi.
Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che ripetuta- mente passano il confine, potranno essere rilasciati documenti con validità fino a un anno.
Di regola, non sarà richiesta cauzione, nè altra formalità doganale, nei casi contem- plati dalla lettera e.
Art. 6 Pascolo a lunga durata
Alle condizioni sottoindicate, gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio e svernamento) nel territo- rio dell’altra Parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione e alla espor- tazione temporanea – in esenzione da ogni tassa od imposta – purchè siano fatti ritornare entro il termine preventivamente stabilito.
Sarà concessa l’esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l’alpeggio e lo svernamento, e, cioè:
a. ai piccoli, partoriti durante il tempo dell’alpeggio o dello svernamento;
b. al latte, al formaggio e al burro, nei limiti delle quantità normalmente pro- dotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre frontiera.
Questa esenzione sarà accordata tanto nel caso che questi prodotti siano esportati o importati durante il soggiorno degli animali oltre frontiera, quanto nel caso che siano esportati o importati dopo il ritorno del bestiame, purchè in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.
Le Dogane avranno facoltà di esigere che la riesportazione o la reimportazione del bestiame siano garantite dal deposito dell’ammontare dei diritti doganali o da fide- iussioni. La fideiussione data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sarà ritenuta sufficiente.
Al bestiame, limitatamente ai bovini e ai cavalli, verrà, all’atto della visita sanitaria di cui alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione degli animali, applicato un contrassegno individuale, indelebile o inamovibile, da riportare sul certificato sanitario, in modo da rendere agevole la identificazione dei capi al rientro nei rispettivi Paesi di provenienza.
Le Dogane prenderanno altresì tutte le misure necessarie per assicurare il regolare movimento del bestiame.
Facilitazioni di passaggio
Art. 7
Esigendolo le circostanze locali, le Autorità doganali dei due Paesi potranno conce- dere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera e in determinati punti del confine sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali e durante le ore stabilite.
Quando questa necessità sia riconosciuta sì potrà prescindere, in via normale, dal- l’esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana e fuori dell’orario normale degli uffici.
Art. 8
I medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle zone di frontiera e autoriz- zati a esercitare la loro professione a’ termini della Convenzione del 28 giugno 18882, possono attraversare la frontiera con un veicolo (bicicletta, motocicletta o automobile) senza fornire – per detti mezzi di trasporto – delle garanzie. Le norme per l’attuazione della suddetta facilitazione saranno fissate di comune accordo dalle Dogane dei due Paesi.
In caso di necessità, dette persone potranno attraversare – senza pagamento di spe- ciali indennità – la frontiera in ogni ora, anche per vie non doganali, a condizione che non portino o trasportino merci passibili di dogana.
Art. 9
Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, le persone del luogo e i Corpi di salvataggio (pompieri, ecc.) potranno passare il confine, anche per vie non doganali e in qualsiasi ora del giorno e della notte e senza pagamento di alcuna indennità, per prestare soccorso, con gli attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei motori, rima- nendo le formalità doganali limitate alla sommaria annotazione dei relativi passaggi.
Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonchè i foraggi e i materiali per il funzio- namento dei motori, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l’opera di soccorso.
Art. 10 Disposizioni speciali
La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione comprende la esenzione dai dazi di importazione o di esportazione e da ogni altra tassa o imposta applicabile, in aggiunta ai dazi di confine, alle merci importate o esportate.
Non comprende, invece, salvo le eccezioni previste agli articoli 7 e 9, le indennità per servizi straordinari compiuti, su domanda degli interessati, fuori del circuito doganale o fuori dell’orario normale degli uffici.
2 RS 0.811.119.454.1
Insieme con la esenzione doganale s’intende accordata anche la deroga ai divieti e alle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni o alle espor- tazioni in generale. Sono escluse da questa agevolezza le merci importate o esportate temporaneamente per vendita incerta, conformemente all’articolo 5, lettera i.
Restano invece ferme, anche nel traffico di frontiera, sia le norme autonome e con- venzionali vigenti nei due Paesi in materia di valute e pagamenti, opere d’arte, monopoli, polizia, caccia e pesca, sia le disposizioni di carattere sanitario e fitosani- tario e le restrizioni circa la produzione, il trasporto e il commercio di determinati prodotti.
Le disposizioni della presente Convenzione non modificano le norme vigenti nei due Paesi per regolare gli sdoganamenti e la vigilanza doganale. Le misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame saranno stabilite con successivo scambio di Note fra i due Governi.
Art. 11 Misure di sorveglianza
Le competenti Autorità doganali delle due Parti contraenti prenderanno, ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso in rappor- to alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
In caso di frode, esse avranno il diritto di escludere o di sospendere dalle facilita- zioni stesse le persone che le abbiano commesse o che vi abbiano partecipato, se riconosciute colpevoli. Occorrendo, le Autorità doganali dei due Paesi si metteranno d’accordo sulle misure da adottare.
Le due Dogane, se ufficialmente richieste, si forniranno vicendevolmente notizie sui movimenti delle merci, prodotti, veicoli, animali, ecc., contemplati dalla presente Convenzione.
Art. 12 Commissione mista
Per la esecuzione della presente Convenzione e per la sorveglianza sul buon anda- mento del traffico che con essa si è inteso facilitare, è istituita una «Commissione mista permanente per il traffico di frontiera».
La Commissione sarà composta, per ciascuna delle due Parti contraenti, da tre mem- bri, assistiti, occorrendo, in qualità di esperti, dai funzionari dai quali immediata- mente dipendono i servizi di confine.
La Commissione potrà proporre ai Governi tutte le misure che si ritengono atte al buon funzionamento della Convenzione.
La Commissione, sarà costituita al più presto possibile dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ed entrerà in funzione, al più tardi entro il mese successivo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Svizzera.
Dopo la prima riunione la Commissione sarà convocata su domanda di una delle due Parti.
Disposizioni finali
Art. 13
Le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Trattato di commercio tra l’Italia e la Sviz- zera del 27 gennaio 19233 sono abrogate.
Art. 14
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.
Art. 15
La presente Convenzione entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.
La presente Convenzione resterà in vigore durante un anno e sarà considerata rinno- vata per tacita riconduzione di anno in anno per gli anni seguenti, salvo denuncia da una delle due Parti Contraenti, da notificarsi almeno tre mesi prima della fine di cia- scun periodo annuale.
Fatto a Roma, il 2 luglio 1953.
Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxx |
3 RS 0.946.294.541
Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni italiani
Allegato I4
ammessi a beneficiare delle disposizioni della Convenzione relativa al traffico di frontiera ed al pascolo
Valle d’Aosta
Courmayeur – Saint Rhémy – Saint Oyen – Etroubles – Allain – Gignod – Doues – Ollomont – Valpelline – Oyace – Bionaz – Valtournanche –Ayas – Gressoney la Trinité – Gressoney St. Xxxx (limitatamente al capoluogo e al territorio a Nord di esso).
Provincia di Vercelli
Alagna Valsesia.
Provincia di Novara
Macugnaga – Ceppo Morelli – Vanzone con San Carlo – Antrona–Schieranco – Trasquera – Varzo – Crodo – Baceno – Premia – Formazza – Santa Xxxxx Xxxxxxxx
– Craveggia – Toceno – Re – Malesco – Cùrsolo Orasso – Gurro – Cavaglio Spoccia
– Falmenta – Cannobio –Tràrego Viggiona – Cànnero.
Provincia di Xxxxxx
Xxxx sulla sponda del Lago Maggiore – Tronzano Lago Maggiore – Veddasca – Maccagno Superiore – Curiglia con Monteviasco –Agra – Dumenza – Luino – Ger- mignaga – Cremenaga – Montegrino Valtravaglia – Castelveccana – Brissago Val- travaglia – Casalzuigno – Cuvio – Castello Cabiaglio – Cassano Valcuvia – Rancio Valcuvia – Cadegliano Viconago – Val Marchirolo – Cunardo – Xxxxxxx di Varese – Masciago Primo – Bédero Valcuvia – Brinzio – Xxxxxx Ponte Tresa – Marzio – Valganna – Brusimpiano – Cuasso al Monte – Porto Ceresio – Bisuschio – Viggiù – rcisate – Induno Olona – Cantello – Varese – Casciago – Malnate – Azzate – Gaz- zada Schianno – Morazzone – Lozza –Vedano Olona – Castiglione Olona – Vene- gono.
Provincia di Como
Ròdero – Bizzarone – Valmorea – Cagno – Albiolo – Solbiate Comasco – Binago – Castelnuovo Bozzente – Uggiate Trévano –Faloppio – Olgiate – Comasco – Bere- gazzo con Figliaro – Oltrona S. Mamette – Appiano Gentile – Guanzate – Ronago – Lieto Colle – Girònico – Lurate Caccivio – Bulgarograsso – S. Fermo della Battaglia
– Como – Xxxxxxx Xxxxxx – Villa Guardia – Grandate – Luisago – Xxxxxxx Xxxxxxxx
– Cadorago – Casnate con Bernate – Fino Mornasco – Vertemate con Minoprio – Cucciago – Senna Comasco – Cantù – Capiago Intimiano –Lipòmo – Montòrfano – Albese con Cassano – Albavilla – Masliànico – Cernobbio – Brunate – Tavernerio – Blevio – Moltrasio – Torno – Carate Urio – Xxxxxxx Xxxxx – Pognana Lario – Laglio
4 Aggiornato dalla correzione del 13 mag. 2022 (RU 2022 290).
– Brienno – Zelbio – Véleso – Schignano – Nesso – Lezzeno – Casasco d’Intelvi – Cerano d’Intelvi – Dizzasco – Argegno – Castiglione d’Intelvi – Blessagno – Pigra – Colonno – X. Xxxxxx d’Intelvi – Xxxxx d’Intelvi – Pellio d’Intelvi –Xxxxx – Rampo- nio Verna – Ponna – Sala Comacina – Ossuccio – Lenno – Clàino con Osteno – Bene Lario – Valsoda – Porlezza Còrrido – Carlazzo – Gràndola e Uniti – Mezzegra
– Tremezzo – Griante – Menaggio Val Rezzo – Cusino – Plesio – Santa Xxxxx Xxxxxxxxx – Cavargna –Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx – X. Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx – Cremia – Pianello – Lario – Musso – Xxxxx Xxxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Consiglio di Rumo – Dosso del Liro – Gravedona Peglio – Domaso – Livio – Ver- cana – Trezzone – Montemezzo – Xxxx Xxxxx – Sòrico.
Provincia di Sondrio
Samolaco – Gordona – Menarola – Mese – Prata Camportaccio – Chiavenna – Piuro
– Villa di Chiavenna – X. Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxxxxxxxx – Isolato – Lòvero Valtellino – Vervio – Tovo di Sant’Agata – Mazzo di Valtellina – Grosotto (per il territorio dal confine all’Adda) – Novate Mezzola (per la sola frazione di Codera) – Xxx Xxxxxx – Chiesa Valmalenco – Lanzada – Chiuro – Teglio (per il territorio dal confine all’Adda) – Bianzone – Villa di Tirano – Tirano – Sernio – Grosio (per il territorio dal confine all’Adda) – Valle di Dentro – Livigno – Bormio – Ponte in Valtellina (per la parte del suo territorio delimitata a Nord e ad Est dal confine con il Comune di Chiuro, ad Ovest da quello con il Comune di Tresivio e a Sud dalla sta- tale n. 38).
Provincia di Bolzano
Prato allo Stelvio – Glorenza – Sluderno – Tubre – Xxxxxx Venosta (limitatamente alle frazioni di Slingia, Burgusio, Clusio, Xxxxxx, Malles, Piavenna e Tarces) – Curon Venosta (limitatamente alle xxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxx x X. Xxxxxxxxx xxxx Xxxx).
Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni svizzeri ammessi a beneficiare delle disposizioni della Convenzione relativa al traffico di frontie
a ed al pascolo
Cantone del Xxxxxxx
Praz-de-Fort – Xxxxx-St. Pierre – Zermatt – Saas-Fee – Almagell – Saas-Grund – Glis – Brig – Gondo-Zwischbergen – Simplon–Village – Ried-Brig – Thermen – Bitsch – Mörel – Bister – Mühlebach – Grengiols – Ausserbinn – Ernen – Bin – Xxxxxxxxx – Niederwald – Selkingen – Biel – Blitzingen – Ritzingen – Glurlingen – Reckingen – Münster – Gerschinen – Ulrichen – Obergesteln – Oberwald.
Cantone Ticino Distretto di Leventina: Bedretto – Airolo.
Distretto di Vallemaggia:
Avegno – Campo V. M. – Cerentino – Bosco-Gürin – Linescio – Cavergno – Bigna- sco.
Distretto di Locarno:
Indemini – Caviano – Sant’Abbondio – Gerra Gambarogno – Piazzogna – San Naz- zaro – Vira Gambarogno – Magadino – Contone – Gordola – Tenero-Contra – Orselina – Minusio – Brione sopra Minusio – Muralto – Locarno – Ascona – Losone
– Ronco sopra Ascona – Brissago – Tegna – Verscio – Cavigliano – Intragna – Pala- gnedra – Rasa – Borgnone – Auressio – Loco – Berzona – Mosogno – Russo – Crana – Gresso – Vergeletto – Comologno.
Distretto di Mendrisio:
Capolago – Mendrisio – Salorino – Castel San Xxxxxx – Muggio – Casima – Monte – Cabbio – Bruzella – Caneggio – Sagno – Morbio Superiore – Morbio Inferiore – Vacallo – Chiasso – Pedrinate – Novazzano – Genestrerio – Balerna – Coldrerio – Rancate – Ligornetto – Stabio – Arzo – Besazio – Tremona – Meride – Riva San Vitale.
Distretto di Lugano:
Bogno – Colla – Certara – Piandera – Cimadera – Signora – Scareglia – Insone – Sonvico – Villa Luganese – Bidogno – Corticiasca – Campestro – Lopagno – Tesse- rete – Roveredo – Sala Capriasca – Ponte Capriasca – Lugaggia – Cagiallo – Origlio
– Vaglio – Xxxxxx – Bironico – Camignolo – Mezzovico-Vira – Sigirino – Torri- cella-Taverne – Bedano – Gravesano – Manno – Cadro – Davesco-Soragno – Pre- gassona – Cureggia – Brè-Aldesago – Castagnola – Gandria – Viganello – Lugano – Paradiso – Pambio-Noranco – Pazzallo – Carabbia – Carona – Barbengo – Melide – Morcote – Vico Morcote – Grancia – Carabbietta – Bissone – Maroggia – Rovio – Arogno – Melano – Brusino Arsizio – Caslano – Ponte Tresa – Pura – Neggio – Magliaso – Agno – Bioggio – Bosco Luganese – Cimo – Agra – Montagnola – Gentilino – Muzzano – Cademario – Iseo – Vernate – Aranno – Arosio – Mugena – Vezio – Fescoggia – Breno – Miglieglia – Novaggio – Curio – Bedigliora – Astano
– Sessa – Biogno-Beride – Croglio-Castelrotto – Monteggio – Vezia – Cureglia – Comano – Canobbio – Porza – Savosa – Massagno – Sorengo – Breganzona – Lamone – Cadempino.
Distretto di Bellinzona:
Lumino – Arbedo – Bellinzona – Sant’Xxxxxxx – Pianezzo – Giubiasco – Sementina
– Monte Carasso – Camorino – Sant’Xxxxxxxx – Robasacco – Cadenazzo – Isone – Medeglia.
Cantone dei Grigioni
Valle della Moesa:
Mesocco – Soazza – Lostallo – Cama – Leggia – Verdabbio – Santa Xxxxx in Calanca – Castaneda – Buseno – Grono – Roveredo –San Vittore.
Valle d’Avers:
Ausser- ed Innerferrera – Avers.
Rheinwald:
Splügen – Medels i. Rh. – Nufenen – Hinterrhein – Sufers.
Val Bregaglia:
Castasegna – Bondo – Soglio – Stampa (con Maloja) – Vicosoprano – Casaccia.
Valle di Poschiavo:
Brusio – Poschiavo.
Bassa Engadina:
Zernez (con Brail e Ofenberg) – Susch – Xxxxx – Guarda – Ardez – Ftan – Scuol/ Schuls – Tarasp – Sent – Ramosch – Xxxxxxx (con Xxxxxxx).
Alta Engadina:
Sils – Pontresina – La Punt-Chamues-ch – Madulain – Zuoz – S-chanf (con Capella e Cinuskel).
Val di Münster:
Müstair – Sta. Xxxxx – Xxxxxxxx – Fuldera – Tschierv – Xx-Xxxxx.
Amministrazione delle dogane svizzere | Ufficio doganale | Amministrazione delle dogane italiane |
di |
Documento giustificativo
per l’importazione di prodotti agricoli e forestali ai sensi dell’art. 2
della Convenzione italo-svizzera relativa al traffico di frontiera ed al pascolo
Valevole per l’anno
Titolare: | |
Cognome | Nome |
Anno di nascita | |
Professione | Domicilio |
Descrizione dei fondi
Mappa catastale (sezione e numero) | Indicazione dei luoghi | Superficie | Genere delle culture 1 | Alberi 2 | Proprietario, usufruttuario, affittuario 3 |
Il sottoscritto certifica che la persona suddetta è proprietario3, usufruttuario3, affit- tuario3 dei fondi sopra indicati e che questi ultimi sono situati nella zona di frontiera limitrofa e contigua.
Data | L’autorità comunale |
(firma) | |
(timbro dell’Autorità comunale) |
|
1 | Indicare se si tratti di campi coltivati, giardini, prati, frutteti, boschi, vigne, ecc. |
2 | Per gli alberi da frutta, indicare il genere ed il numero. |
3 | Cancellare ciò che non fa al caso. |
N. B. | Il presente documento deve essere presentato alle dogane competenti entro il 30 aprile di ciascun anno. |
Dichiarazione del raccolto presunto
Indicazioni dei prodotti del suolo | Superficie coltivata | Numero degli alberi | Quantità chilogrammi o litri | Osservazioni eventuali e rettifica |
Frumento ............................ | ||||
Segala ................................. | ||||
Avena ................................. | ||||
Orzo ................................... | ||||
Granoturco ......................... | ||||
Frutta fresca ....................... | ||||
Castagne ............................. | ||||
Noci ................................... | ||||
Legumi freschi ................... | ||||
Patate ................................. | ||||
Fieno ed erba ...................... | ||||
Legna d’ardere: | ||||
– di alberi resinosi ............. | ||||
– di altri alberi ................... | ||||
legname da costruzione grezzo: | ||||
– di alberi resinosi ............. | ||||
– di altri alberi ................... | ||||
Xxxx e canapa ..................... | ||||
Sidro ................................... | ||||
Uva ..................................... | ||||
Vino nuovo ........................ | ||||
Vinacce .............................. |
Il sottoscritto dichiara che i fondi summenzionati sono da lui stesso coltivati e certi- fica l’esattezza delle indicazioni sopra esposte.
Data | Firma |
La dogana italiana autorizza l’importazione1 | La dogana svizzera autorizza l’importazione1 |
1 | Cancellare ciò che non fa al caso. |
Scambio di lettere del 2 luglio 1953
Il Presidente | Roma, 2 luglio 1953 |
della delegazione svizzera | |
Al Presidente | |
della Delegazione italiana | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Signor Presidente,
ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
«nel corso delle trattative che si sono terminate in data odierna, abbiamo avuto occasione di rilevare che, ai sensi dell’articolo 6 del protocollo di fir- ma dell’Accordo Commerciale tra l’Italia e la Svizzera del 21.10.19505, i prodotti, ivi compresi quelli dei vigneti (uva e vino), provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana e appartenenti a persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera e da esse coltivati, non sono sottoposti a restrizioni quantitative all’esportazione dall’Italia.
Per quanto concerne i diritti di uscita e ogni altro tributo doganale all’espor- tazione, ho l’onore di assicurarLe che i suaccennati prodotti, e in particolare quelli dei vigneti (uva e vino), non sono assoggettati ad alcuno di tali diritti in quanto la legislazione doganale in vigore non prevede dazi e altri diritti all’esportazione.
Qualora, per diverso orientamento della politica doganale italiana, tale regime di esenzione dovesse essere modificato in avvenire, la situazione sarà riesaminata di comune accordo.
Voglia gradire, Signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considera- zione».
Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.
Xxxxxx
5 RS 0.946.294.542
Il presidente | Roma, 2 luglio 1953 |
della Delegazione italiana | |
Al Presidente | |
della delegazione svizzera | |
Xxxxxx |
Signor Presidente,
ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
«nel corso delle trattative che si sono concluse in data odierna, abbiamo avu- to occasione di esaminare la questione relativa alla situazione dei produttori italiani di vino nella Valtellina.
In merito, la Delegazione italiana ha presentato alla Delegazione svizzera un promemoria illustrativo che precisa la specifica richiesta italiana.
È stato, peraltro, constatato che si tratta di un problema speciale.
Al riguardo, preso atto della rilevante importanza, da Lei caldamente sottoli- neata, che da parte italiana si xxxxxxx alla richiesta in parola, ho l’onore di assicurarLe che non mancherò di attirare su di essa l’attenzione delle com- petenti Autorità svizzere, alle quali sarà fatto sollecitamente pervenire, affin- chè si possa ottenere una soluzione soddisfacente.
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.»
Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Processo verbale
Nel corso delle trattative conclusesi in data odierna per la stipulazione della Con- venzione italo-svizzera relativa al traffico di frontiera ed al pascolo, le due Delega- zioni hanno altresì esaminato la questione del transito dei trasporti stradali partenti da una località situata nel territorio di uno dei due Paesi per raggiungere un’altra località dello stesso Paese, attraversando il territorio dell’altro Paese (trasporti sviz- zeri attraverso il territorio italiano fra i Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni; trasporti italiani attraverso il territorio svizzero dei predetti Cantoni).
Da tale esame è risultato utile e opportuno di semplificare le formalità doganali rela- tive a detti trasporti.
A tale scopo, si è convenuto quanto appresso:
1) in sostituzione dei documenti doganali attualmente in uso, è istituito un documento unico comune, in quattro esemplari a decalco, di cui il primo e il quarto esemplare sono destinati alle dogane del Paese ove ha inizio e termine il trasporto, il secondo e il terzo alle dogane del Paese transitato;
2) in linea di principio, i piombi apposti al trasporto dalle dogane di uno dei due Paesi saranno riconosciuti validi dalle dogane dell’altro Paese, ferma restando la facoltà di apporvi, ove ritenuto opportuno, i propri piombi sup- plementari, nonchè la facoltà di eseguire verifiche del carico nel corso del trasporto;
3) restano valide tutte le altre rispettive disposizioni regolanti il transito delle merci, in particolare per quanto concerne la garanzia da fornire dal traspor- tatore;
4) la Direzione Superiore di Como e la Direzione del Circondario di Lugano adotteranno tutte le misure necessarie per l’attuazione delle facilitazioni pre- dette.
Roma, 2 luglio 1953.
Il Direttore generale delle dogane svizzere: Xxxxxx | Xx Direttore generale delle dogane ed I. I. italiane: Xxxxxx Xxxxxxxxx |