SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVO A FIGURE PROFESSIONALI DIVERSE ASCRIVIBILI ALLE CATEGORIE DEL CCNL FEDERUTILITY E DEL CCNL UTILITALIA EX FEDERAMBIENTE APPLICABILI AL PERSONALE DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO AMAG - CIG 746916993D – CIG derivato [◼]
tra
(1) SOCIETA’ [●], con sede legale in Via iscritta al Registro delle Imprese di al numero REA , codice fiscale e Partita IVA in persona del legale rappresentante
, nato a il domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito “Amag” o "Società")
e
(2) Ditta con sede legale in Via iscritta al Registro delle Imprese di al
numero REA , codice fiscale e Partita IVA in persona del legale rappresentante
, nato a il (in seguito “Appaltatore”)
PREMESSO CHE:
domiciliato per la carica presso la sede della Società
(A) Con bando di rilievo comunitario pubblicato in data [●] (Xxxxxxxx 0), XXXX S.P.A. nello svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza per conto proprio e di AMAG RETI INDRICHE SPA, AMAG RETI GAS SPA, AMAG AMBIENTE SPA, ha indetto la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, mediante la stipulazione di un accordo quadro per ciascuna delle predette società con un unico operatore, della somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a figure professionali diverse ascrivibili alle categorie del CCNL Federutility e del CCNL Utilitalia ex Federambiente applicabili al personale delle società del Gruppo Amag, individuate nei Capitolati prestazionali allegati al disciplinare di gara e, singolarmente, con riferimento a quello ivi applicabile, al presente accordo (in seguito "Capitolato prestazionale" - Allegato 2).
(B) Entro il termine previsto sono state presentate [●] offerte.
(C) A seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche effettuata dalla commissione giudicatrice, nel corso della seduta pubblica tenutasi in data [●] l’offerta presentata dall’Appaltatore è risultata prima classificata nella graduatoria finale (in seguito "Offerta" - Allegato 3).
(D) L’Amag S.p.A. ha svolto le dovute verifiche sul possesso dei requisiti necessari da parte dell'Appaltatore, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione presentate in gara e acquisendo documentazione relativa a referenze di servizi analoghi, nonché sulla regolarità contributiva dello stesso mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (in seguito "DURC" – Allegato 4).
(E) In sede di presentazione dell’Offerta, l’Appaltatore ha prodotto una dichiarazione recante (tra l’altro) l’impegno alla stipulazione di un Accordo Quadro con ciascuna delle società del Gruppo Amag;
(F) Con determina in data [●], l’Amministrazione Aggiudicatrice ha approvato l’aggiudicazione a favore dell’Appaltatore sulla base dell’Offerta.
(G) In data [●] l’Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.
(H) La Società ha nominato quale Direttore dell’esecuzione del Contratto il signor [●] Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro (in seguito “Accordo Quadro”).
2. OGGETTO
2.1 L'Accordo Quadro disciplina le modalità, i termini e le condizioni dei Contratti Applicativi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che saranno stipulati tra le parti, relativi a figure professionali diverse, ascrivibili alle categorie del CCNL applicabile al personale della Società individuate nel Capitolato prestazionale (di seguito "Contratti Applicativi").
Pertanto, nei Contratti Applicativi che saranno stipulati in attuazione del presente Accordo Quadro si intenderanno recepite le previsioni qui contenute anche se non espressamente riportate.
2.2 Nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna ad attivare, su richiesta scritta della Società, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'attività aziendale della Società stessa.
2.3 La stipula dell’Accordo Quadro non comporta alcun obbligo della Società nei confronti dell’Appaltatore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione e la disciplina dei Contratti Applicativi. Di conseguenza, i Contratti Applicativi saranno stipulati solo in considerazione delle effettive esigenze della Società.
2.4 La Società si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non chiedere all’Appaltatore l’attivazione di alcun servizio di somministrazione e di non stipulare alcun contratto applicativo qualora non ne abbia l’esigenza, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa nei suoi confronti.
3. DURATA
3.1 L'Accordo Quadro ha durata di 12 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.
3.2 La sua prosecuzione per la durata di ulteriori 12 mesi è un elemento opzionale. La Società si riserva di affidare o meno tale attività opzionale all’Appaltatore, anche ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in base a proprio insindacabile giudizio, prima della scadenza dell'Accordo Quadro.
4. OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
4.1 L’Appalto è affidato all’Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nella documentazione di gara (bando, disciplinare e capitolato prestazionale) e nei documenti a essa allegati, nonché nell’Offerta presentata dall’Appaltatore, i quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, sono considerati parte integrante del medesimo e l’Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna.
4.2 Per tutto quanto non previsto e/o non specificato nell'Accordo Quadro, l’Appalto è soggetto all’osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di servizi.
5. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 L'importo complessivo stimato presunto dell'Appalto è pari a Euro [●]
5.2 Il corrispettivo di ciascun Contratto Applicativo sarà determinato mediante applicazione del moltiplicatore unico offerto dall’Appaltatore (in seguito “Moltiplicatore”) al costo delle ore lavorative effettivamente richieste da AMAG e prestate da ogni lavoratore somministrato dall’Appaltatore (di seguito "Corrispettivo"). La quota di corrispettivo relativa al rimborso di oneri retributivi e contributivi a favore del lavoratore si intende non compresa nella base imponibile di IVA, mentre la quota di corrispettivo relativa al compenso per l’attività resa dall’Appaltatore è soggetta ad IVA nella misura di Xxxxx.
5.3 Il Corrispettivo è a misura e pertanto sarà pagato solo ed esclusivamente in considerazione delle ore effettivamente lavorate dal lavoratore somministrato e sulla base di quanto previsto nei Contratti Applicativi.
5.4 La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto complessivo e pertanto l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo del corrispettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.
5.5 Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata da AMAG all’Appaltatore e dovrà essere immediatamente applicata al corrispettivo e andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il Moltiplicatore.
5.6 Resta inteso che, il personale somministrato potrà svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzato dal responsabile referente della struttura e/o servizio presso cui presterà la propria attività. Le ore straordinarie (feriali/notturne/festive/notturne) saranno calcolate con un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente CCNL individuato nel Capitolato prestazionale, precisando fin d’ora che l’utilizzatore a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo.
5.7 In nessun caso, invece, è riconosciuto alcun tipo di adeguamento del corrispettivo relativo agli oneri di agenzia che si intende quindi fisso e invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
5.8 Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate da ogni prestatore di lavoro temporaneo, sarà utilizzato il sistema di rilevazione elettronica delle presenze presso AMAG e a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti. È esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio. Il Servizio Personale di AMAG trasmetterà all'Appaltatore, entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dalle singole unità somministrate.
5.9 Al termine di ogni mese contrattuale, la Società verificherà la conformità delle prestazioni effettuate rispetto alle condizioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi.
5.10 Tali verifiche saranno effettuate entro i successivi 15 (quindici) giorni e se l’esito sarà positivo, la Società autorizzerà in forma scritta l’Appaltatore all’emissione della relativa fattura.
5.11 Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario a 60 ggdfFM dal ricevimento delle fatture che l'Appaltatore emetterà al termine di ogni mese di riferimento. Le fatture potranno essere validamente emesse solo a seguito della verifica di conformità da parte della Società attestante la regolare esecuzione delle prestazioni.
5.12 Prima del pagamento di ogni fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Società la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Società non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa.
5.13 Allo stesso modo, il pagamento di ogni fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo.
5.14 In ogni caso, il ritardato pagamento del Corrispettivo non legittimerà l'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del servizio.
5.15 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia"). A tal fine, la Società provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN [
].
5.16 L’Appaltatore dovrà comunicare alla Società gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5.17 I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui paragrafo che precede, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione delle prestazioni o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la Società non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore.
6. TERMINI E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI
6.1 Sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di durata del presente Accordo Quadro, AMAG procederà alla richiesta di stipulazione dei Contratti Applicativi, a mezzo posta elettronica certificata, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi, o in quello minore eventualmente indicato nell'offerta o dettato da urgenze o eventi imprevisti, fino a un minimo di 24 ore solari.
6.2 Ciascuna richiesta sarà corredata dalle seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, via fax o posta elettronica:
(i) descrizione della professionalità richiesta, categoria di appartenenza, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario allo svolgimento delle prestazioni oggetto della richiesta;
(ii) data di inizio e durata della somministrazione;
(iii) sede e orario di lavoro;
(iv) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell’amministrazione inquadrati nel medesimo profilo;
(v) trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti AMAG che svolgono le medesime mansioni.
6.3 A seguito della predetta richiesta, l’Appaltatore elabora per ciascun profilo professionale indicato nella richiesta, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nell’Accordo Quadro, del trattamento economico e normativo applicabile al personale dipendente della Società che svolge le medesime mansioni, degli oneri contributivi e assistenziali e del Moltiplicatore indicato nell'Offerta economica.
6.4 Successivamente, le parti provvedono alla stipulazione dei Contratti Applicativi.
Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2015, ciascun contratto dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà contenere i seguenti elementi:
(i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
(ii) il numero dei lavoratori da somministrare;
(iii) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
(iv) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
(v) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
(vi) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
6.5 Per tutta la durata della missione presso AMAG, i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello in forza presso la Società e indicate nel Capitolato Prestazionale.
6.6 L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore somministrato sarà analogo a quello applicato ai dipendenti di AMAG di pari livello, fatte salve esigenze diverse da indicarsi per iscritto al momento della richiesta.
6.7 La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta di somministrazione.
6.8 Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e attribuzioni di particolari responsabilità e/o progetti spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Appaltatore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte di AMAG.
7. REQUISITI E SELEZIONE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO
7.1 In ragione della specifica attività, il personale inserito dovrà avere maturato esperienza in analogo settore per un periodo non inferiore ai tre mesi e potrà altresì essere prescritto il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune apposite discipline, con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo.
7.2 Nel caso in cui il personale individuato non sia provvisto della necessaria istruzione e formazione, la medesima dovrà essere acquisita prima dell’inizio della somministrazione, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta. Inoltre, per tutta la durata del contratto di appalto, ogni altro onere relativo all’attività formativa del lavoratore somministrato sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
7.3 I candidati devono possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare.
7.4 L'Appaltatore propone ad AMAG almeno n. 2 candidati per ogni figura professionale richiesta, che saranno sottoposti a colloquio da parte dei referenti dei servizi interessati.
7.5 In caso di idoneità AMAG si riserva comunque un periodo di prova di almeno 15 giorni, al termine del quale deciderà di confermare o di sostituire il lavoratore.
7.6 Non possono essere riproposti i candidati che ottengono un giudizio di inidoneità a seguito del predetto colloquio.
7.7 AMAG dovrà comunicare per iscritto all’Appaltatore l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori e in questo caso il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà adeguato a quello della nuova mansione.
7.8 Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato all'Appaltatore, AMAG comunica all'Appaltatore stesso gli elementi che formano oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970
7.9 Il lavoratore somministrato avrà il diritto di effettuare la prestazione per l'intero periodo richiesto da AMAG, salvo il caso di mancato gradimento, nonché della sopravvenienza di giusta causa o di giustificato motivo di risoluzione del contratto di somministrazione.
8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
8.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nell’offerta e nel Corrispettivo:
(a) di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del Corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del servizio;
(b) di avere adeguata esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto del presente Accordo Quadro e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;
(c) di impegnarsi conseguentemente a rilevare e manlevare immediatamente e incondizionatamente la Società da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte dei lavoratori somministrati e/o di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione alle obbligazioni dell'Appaltatore derivanti dalla legge, dal presente Accordo Quadro o dai Contratti Applicativi; tale impegno include l'obbligo dell'Appaltatore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata dai lavoratori medesimi e/o da terzi ai danni della Società in relazione alle predette obbligazioni. Xxxxx ferma la responsabilità di AMAG nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(d) di osservare nei confronti dei lavoratori che saranno somministrati ad AMAG i seguenti obblighi:
(i) effettuare gli accertamenti sanitari pre-assuntivi;
(ii) assumere il lavoratore con contratto scritto;
(iii) applicare nei confronti dei lavoratori somministrati un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicabile ai lavoratori di pari categoria in forza presso la Società. Ai lavoratori che verranno inseriti in unità che operano in servizio di reperibilità spetterà inoltre l’indennità nella misura prevista dal CCNL indicato nel Capitolato prestazionale applicabile ai lavoratori dipendenti di AMAG. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e attribuzioni di particolari responsabilità e/o progetti spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Appaltatore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte di AMAG;
(iv) pagare direttamente le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento con periodicità mensile;
(v) effettuare l’iscrizione presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;
(vi) versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
(vii) versare il contributo al Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito (es. Forma.Temp), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 276/2003;
(viii) pagare i costi derivanti dall'assenza del lavoratore somministrato per malattia, infortunio, congedi, xxxxx e altri permessi. Nessun onere è attribuito ad AMAG con riferimento alle predette circostanze.
8.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore assume altresì gli obblighi di seguito indicati, impegnandosi espressamente a:
(a) eseguire il servizio a perfetta regola d’arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione dell'Accordo Quadro, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore;
(b) operare in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate nel corso dell'esecuzione e con le norme di legge applicabili;
(c) rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili;
(d) ottenere e mantenere tutte le autorizzazioni/licenze e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento a dette prestazioni;
(e) provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, incidenti e danni ai beni, mobili e immobili di AMAG;
(f) assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti ai beni, mobili e immobili di AMAG intervenuti ad opera del personale somministrato durante lo svolgimento del presente Accordo Quadro;
(g) assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell’esecuzione della propria prestazione di fornitura di personale in somministrazione;
(h) adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
(i) garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione dell’Accordo Quadro;
(j) ricercare, selezionare e inserire i lavoratori temporanei;
(k) mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nel presente Accordo Quadro, o in quello più breve indicato nella propria offerta tecnica;
(l) garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
(m) stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
(n) trasmettere ad AMAG, prima dell’inizio di ogni somministrazione e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra l’Appaltatore e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale prevista all'art. 35, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, dando prova di adempiere ad ogni obbligo retributivo e contributivo di legge e di contratto a favore di quest’ultimo;
(o) informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. 81/2008;
(p) istruire e formare i lavoratori somministrati, fornendo loro le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni relative alla categoria e al livello di inquadramento richiesto da AMAG;
(q) assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
(r) effettuare sul personale prescelto, prima dell’inserimento nelle strutture di AMAG, i necessari accertamenti sanitari. Eventuali visite periodiche saranno, invece, a carico di AMAG.
9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI
9.1 È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di AMAG e dei suoi rappresentanti, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare ai beni, mobili e immobili di AMAG stessa, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, fermo restando che la responsabilità verso i terzi è regolata dall’art. 35, comma 7 del D.Lgs. 81/2015.
10. INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
10.1 In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l’Appaltatore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell’interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all’Appaltatore, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dall'evento interruttivo.
10.2 L’Appaltatore dovrà inoltre sostituire il lavoratore somministrato, con uno di pari livello e qualifica, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate del lavoratore temporaneo (oltre 7 giorni) e/o di dimissioni del lavoratore, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’assenza inviata da AMAG all'Appaltatore, a meno che la stessa AMAG, a proprio insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del lavoratore.
10.3 AMAG potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori somministrati al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) qualora i lavoratori abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici;
b) nel caso di mancanza o perdita dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;
c) in ogni caso, per giusta causa o per giustificato motivo.
11. REVISIONE PREZZI
11.1 Sulla base dell’attenta valutazione di tutti i possibili costi dell’Appalto, le parti convengono che, in deroga alle disposizioni dell’articolo 1664 del codice civile, il Corrispettivo pattuito, limitatamente alla componente relativa agli oneri di agenzia come espressamente definita nel disciplinare di gara, non possa in alcun caso essere soggetto a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità.
12. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
12.1 AMAG osserverà nei confronti dei lavoratori somministrati tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 e informa l’Appaltatore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti e di quelli derivanti da possibili interferenze.
12.2 L'Appaltatore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono somministrati, in conformità al D.Lgs. 81/2008.
12.3 Sono a carico dell'Appaltatore i costi relativi alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, la quale dovrà essere espletata sulla base delle attività e delle mansioni che i lavoratori dovranno effettivamente svolgere presso AMAG.
12.4 L’Appaltatore deve osservare le norme di legge, dei regolamenti e dei contratti collettivi in materia di retribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei propri lavoratori
12.5 In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL indicato nel Capitolato prestazionale applicabile ai lavoratori di AMAG di pari livello e con la medesima qualifica professionale, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni del citato CCNL. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.
12.6 Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Società procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in forza del presente Accordo Quadro.
12.7 Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Società, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi. Il suddetto importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa l'Accordo Quadro potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
12.8 Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Società segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Accordo Quadro, la Società tratterrà dal pagamento del Corrispettivo l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
12.9 L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Società – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Accordo Quadro – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda,
ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall’Appaltatore nonché da parte dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest’ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.
13. MODIFICHE
13.1 La Stazione Appaltante può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
13.2 In ogni caso l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune e ordinate da AMAG, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.
14. POLIZZE ASSICURATIVE
14.1 E’ richiesta la copertura assicurativa relativa a ciascun lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali.
14.2 L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza della stipulazione delle suddette coperture assicurative in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, cui sarà allegata la relativa documentazione (Allegato 5).
15. GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA
15.1 A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fidejussione nr. [ ] rilasciata da [ ] per l'importo di Euro [ ], pari al 10% del corrispettivo massimo presunto (Allegato 6).
15.2 La cauzione definitiva sarà restituita all'Appaltatore entro 60 (sessanta giorni) dal pagamento dell'ultima fattura a seguito della scadenza del presente Accordo Quadro.
16. RECESSO
16.1 La Società potrà recedere dall'Accordo Quadro in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore dalle spese sostenute e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% del corrispettivo previsto per i Contratti Applicativi stipulati e non ancora terminati e fino alla concorrenza di quattro/quinti del corrispettivo residuo dei Contratti Applicativi stessi, con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.
16.2 La Società può inoltre recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute.
17. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
17.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Società potrà risolvere l'Accordo Quadro e i Contratti Applicativi tramite l’invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata a/r anticipata via fax o p.e.c. nei seguenti casi:
(a) frode o grave negligenza;
(b) accertata esecuzione in subappalto non autorizzata dalla Società;
(c) cessione parziale o totale del presente Accordo Quadro ovvero dei Contratti Applicativi;
(d) liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;
(e) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal presente Accordo Quadro e dal D.Lgs. 81/2008;
(f) in ogni altro caso espressamente previsto nel presente Accordo Quadro.
17.2 Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente Articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Società abbia ritenuto di non avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
17.3 Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo delle somministrazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro e la Società si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento dell'Accordo Quadro.
17.4 L'Accordo Quadro sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
18. PENALI
18.1 In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi indicati nel presente Accordo Quadro saranno applicate le seguenti penali:
- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito.
18.2 Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale, l'Accordo Quadro si intenderà comunque risolto.
18.3 In ogni caso, l’applicazione delle penali non esclude il diritto della Società a pretendere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
18.4 L’importo complessivo delle penali, anche se relative all’esecuzione di più Contratti Applicativi, non potrà superare il 10% del Corrispettivo; qualora lo superasse, la Società si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
18.5 L’importo delle penali sarà automaticamente trattenuto dalla Società sul pagamento del corrispettivo relativo al Singolo Contratto.
19. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE
19.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
19.2 L’Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente Accordo Quadro o i Contratti Applicativi che verranno stipulati, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro.
20. SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI
20.1 Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Società.
20.2 L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Società ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o la rappresentanza.
21. FORO COMPETENTE
21.1 Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo Quadro ovvero dei Contratti Applicativi, le Parti convengono che il foro competente in xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx.
00. ALLEGATI
1. Bando e disciplinare
2. Capitolato prestazionale
3. Offerta
4. DURC
5. Polizze assicurative
6. Cauzione definitiva
Letto, confermato e sottoscritto. Alessandria,
La Società
L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,
5.12, 5.13, 5.16, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 11, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.2, 16, 17, 18, 19, 21 del
presente Accordo Quadro. L’Appaltatore