GLI SMART CONTRACT NELLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2019.
Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale
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GLI SMART CONTRACT NELLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2019.
Xxxxxxxx XXXXX XXXX Srl
Vice Presidente ANORC
16 maggio 2019 (Forum PA – ROMA)
Legge di semplificazione 2019 - 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Art. 8-ter. (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract).
Comma 1, definizione delle «tecnologie basate su registri distribuiti».
Comma 2, definizione «smart contract».
3
Legge di semplificazione 2019 - 2
Ancora comma 2, «Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati GDOO¶$JpHerQO]¶L,DWdDigOitLaleD con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Comma 3, «La memorizzazione di un documento informatico attraverso O¶XVdiRtecnologie basate su registri distribuiti
produce gli effetti giuridici della validazione temporale
elettronica di cui DOO¶DUW41LFdeRl OreRgolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014».
Comma 4, «AgID individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti devono possedere al fine della produzione degli effetti di cui al comma 3».
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Articolo 41 del regolamento 910/14
Effetti giuridici della validazione temporale elettronica.
Paragrafo 1 ± validità giuridica anche se non validazione temporale qualificata.
Paragrafo 2 ± «Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e GHOO¶chRe UinDdica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate».
Errori nel testo italiano che tutti esaminano. Corretti con la rettifica in GUCE L257 del 28/8/2014. Quindi il paragrafo 3 corretto è «Una validazione temporale elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta «. in tutti gli Stati membri».
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Validazione temporale tramite DLT
Determinazione delle varie tipologie di blocktime.
Accettazione degli intervalli di precisione temporale
relativi DOO¶DUFKdLi DWLHT WinWuXsoU. D
Un blocktime è certamente una validazione temporale non qualificata.
Cioè: «dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento».
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Validazione temporale qualificata
Una validazione temporale che soddisfa O¶DUW4L2 FdeRl rOeRgolamento 910/2014.
Nel paragrafo 1 :
«a) collega la data e O¶RaUi Ddati in modo da escludere ragionevolmente la
possibilità di modifiche non rilevabili dei dati».
«b) si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo universale
coordinato».
«c) è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.»
Per erogare (prestare) un servizio fiduciario qualificato serve il soggetto
qualificato.
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Prestatore di servizi fiduciari qualificato e DLT
Definizione del Prestatore di servizi fiduciari in un DLT.
Definizione delle specifiche procedure di
qualifica di questo soggetto.
Regolamento AgID e disposizioni di ACCREDIA
per Oa¶ssessment.
(¶ un soggetto che opera in modalità
permissioned ed è vigilato da AgID.
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Marcatura temporale
(¶possibile utilizzare una marcatura temporale qualificata.
Il DLT rimane «classico» e funzionante
secondo i criteri base della sua architettura.
Metodi di validazione del registro/blocco.
Metodi di consenso ovvero esecuzione dello
smart contract.
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Architetture funzionali
Esistono metodi di marcatura temporale disegnati per i DLT.
Un esempio comune è quello di «xxxxxxxxxxxxxx.xxx».
(¶anche possibile integrare le marche temporali qualificate in una architettura DLT.
Solo con marche temporali qualificate si ha
XQ¶RSSRQaLi tEerLziOnLel Wmjercato interno comunitario.
Non è un requisito bloccante visto anche O¶HVHPdeSllaLR
Posta Elettronica Certificata rispetto ai Servizi Elettronici di Recapito Certificato del regolamento 910/2014.
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Scenari possibili
LLGG di AgID con la definizione dei vari scenari di
blocktime.
Legame tra la transazione DLT e una marcatura temporale qualificata.
Accettazione della validazione temporale non qualificata ma coordinamento con la marcatura temporale non qualificata (articolo 41 del DPCM 22 febbraio 2013).
Definizione degli scenari applicativi in coordinamento con O¶DFFXUDcWheH]lo]Dspecifico blocktime può garantire.
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Conclusioni
LLGG di AgID da basare su quello che esiste
(standard de facto).
Loro evoluzione nel medio periodo con
l’applicazione degli standard in fase di sviluppo.
Sviluppi del mercato sia sulla validazione temporale che sulla prova di identità negli smart contract.
Evitare il furore tecnologico.
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Contatto del relatore:
Xxxxxxxx Xxxxx
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Per maggiori informazioni e richiedere le modalità di adesione ad ANORC ecco i nosxxx xxxxxxxx:
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Tel e Fax: 0000 00.00.00
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