ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI
COMUNE DI NUXIS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SERVIZI BIENNALI DI PULIZIA PIAZZE E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI
CAPITOLATO D’ONERI
ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI
1. Il presente Capitolato d’Oneri regola i rapporti tra il Comune di Nuxis (nel seguito del presente Capitolato semplicemente “AMMINISTRAZIONE”) e la Cooperativa Sociale di tipo “B” “ (nel seguito del presente Capitolato semplicemente “COOPERATIVA”), circa i servizi, specificati nei successivi articoli, riguardanti la pulizia delle piazze di seguito indicate e lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati in aree pubbliche.
2. La COOPERATIVA si obbliga e si sottomette nella più ampia forma legale ad eseguire, a perfetta regola d’arte, in conformità alle vigenti norme tecnico/esecutive disciplinanti i diversi ambiti d’intervento ed a totale sua cura, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri ed adeguata attrezzatura, i servizi di che trattasi, nella più stretta e rigorosa osservanza delle condizioni, norme e modalità stabilite nel presente Capitolato.
3. I servizi dovranno essere svolti dalla COOPERATIVA attraverso organizzazione, capitali, mezzi, macchinari ed attrezzature proprie e mediante l’utilizzo di persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 381/1991 e xx.xx., residenti e/o domiciliati nel Comune di Nuxis.
4. La COOPERATIVA è obbligata ad eseguire i servizi, attenendosi alle indicazioni riportate nel presente Capitolato; per quanto non previsto nel presente Capitolato, la COOPERATIVA potrà proporre le proprie indicazioni e proposte all’Area Tecnica Comunale, che a seguito di attenta analisi, esprimerà le proprie valutazioni alle quali la COOPERATIVA stessa dovrà uniformarsi ed attenersi.
5. La COOPERATIVA dovrà essere - per l’intero periodo di svolgimento dei servizi in oggetto e pena l’immediata risoluzione del contratto - regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B).
ART. 2 - SERVIZI PULIZIA PIAZZE ED AREE PUBBLICHE
1. Le piazze oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato sono le seguenti:
a) Xxxxxx Xxx Xxxxxx: area fronteggiante l’omonima Chiesa Parrocchiale e degradante alle Vie San Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx e Miniere nel centro urbano, per una complessiva superficie di metri quadri 1.900 circa);
b) Piazzetta fronte Municipio: area adiacente alla Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxx 0x Xxxxxxxx nel centro urbano, per una complessiva superficie di metri quadri 180 circa;
c) Piazzetta della Via Santadi: area adiacente alla Xxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, per una complessiva superficie di metri quadri 650 circa;
d) Piazza Xxxxxxxxxx Xxxxx: area adiacente alla Via Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx ed al Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, per una complessiva superficie di metri quadri 650 circa;
e) Piazza Xxxxxxx Xxxxx: area adiacente alla Via Carbonia nella frazione di Acquacadda, per una complessiva superficie di metri quadri 600 circa.
2. Le piazze, aventi diverse forme e conformazione, sono costituite da pavimentazione in materiali lapidei (lastre/cubetti granito, trachite, ecc.) o in cls centrifugato (Piazzetta della Via Santadi), elementi di arredo urbano (panchine lignee o metalliche, dissuasori, cestini portarifiuti, ecc.) e aiuole (con essenze arboree ed arbustive) e fioriere.
3. I servizi di cui al presente articolo avranno frequenza bisettimanale, con esecuzione prevista nei giorni di lunedì e venerdì ed indicativamente nell’arco temporale compreso tra le ore 7,30 e le ore 12,30; qualora detti previsti giorni risultino festivi, i servizi dovranno essere eseguiti il giorno precedente o quello successivo, previo benestare dell’AMMINISTRAZIONE.
4. L’orario per lo di svolgimenti dei servizi in parola è determinato in ore 3,00 (tre) giornaliere.
5. I servizi di cui al presente articolo consistono in:
a) spazzamento di tutte le aree comunque pavimentate, di eventuali gradinate ed annessi marciapiedi al fine di renderle sempre decorose e sgombre da rifiuti di ogni genere, anche di più piccole dimensioni, prodotti da attività umane, dagli animali, dalla caduta di foglie/frutti di alberi, arbusti e fiori o dagli agenti atmosferici;
b) pulizia, anche manuale qualora sia necessario, di aiuole e spazi a verde al fine di renderli sempre decorosi e sgombri da rifiuti di qualsiasi genere, anche di più piccole dimensioni, prodotti da attività umane, dagli animali, dalla caduta di foglie/frutti di alberi, arbusti e fiori o dagli agenti atmosferici;
c) adozione di misure e precauzioni atte ad evitare il sollevamento di polvere, anche con eventuali opportune bagnature delle superfici interessate, e di ogni cautela necessaria per evitare danni e pericolo a persone e cose e precarietà igienico-sanitarie, nonché finalizzate a ridurre al minimo le limitazioni alla fruibilità delle aree;
d) pulizia (compresa la rimozione degli escrementi di animali e l’eventuale lavaggio) degli elementi di arredo urbano (panchine, dissuasori, ecc.) e di eventuali ringhiere, passerelle, ecc., da eseguirsi in forma manuale, ogni qualvolta sia necessario, al fine di renderli sempre decorosi ed usufruibili dagli utenti;
e) sfalcio e/o estirpazione continuativa di erbacce e vegetazione spontanea, cresciuta in qualsiasi opera o struttura all’interno delle aree oggetto dei servizi;
f) manutenzione, innaffiamento e taglio di eventuali prati e tappeti erbosi artificiali sia piani che in pendio (con frequenza rapportata allo sviluppo stagionale), sia esistenti che da realizzarsi;
g) manutenzione, innaffiamento, regolazione, potatura e taglio di fiori, siepi ed essenze arbustive ed arboree (con frequenza rapportata allo sviluppo stagionale), sia esistenti che da mettersi a dimora;
h) segnalazione tempestiva all’AMMINISTRAZIONE di ogni e qualsiasi eventuale disfunzione o precarietà riscontrata alle opere, agli elementi di arredo e ad altri strutture ed impianti costituenti e/o installati nelle piazze.
6. Le materie di risulta degli sfalci, tagli e potature di cui alle precedenti lett. e), f) e g), dovranno essere immediatamente raccolte, sgomberate dalle aree interessate e conferite ai servizi comunali di raccolta dei rifiuti o a deposito indicato dall’AMMINISTRAZIONE.
ART. 3 - SERVIZI SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI
1. I cestini portarifiuti oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato, individuati nel complessivo numero di 40 (quaranta), sono installati a servizio di aree pubbliche (piazze, vie, viali, ecc.) e diversi in prossimità di pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc., del centro urbano, della frazione di Acquacadda ed in altre località.
2. I cestini portarifiuti, aventi diverse conformazioni e decorazioni, sono costituiti da paletti portanti e cestelli cilindrici o rettangolari in lamiera d’acciaio zincata, alcuni di questi ultimi rivestiti con doghe in legno.
3. I servizi di cui al presente articolo avranno frequenza bisettimanale, con esecuzione prevista nei giorni di lunedì e venerdì ed indicativamente nell’arco temporale compreso tra le ore 7,30 e le ore 12,30; qualora detti previsti giorni risultino festivi, i servizi dovranno essere eseguiti il giorno precedente o quello successivo, previo benestare dell’AMMINISTRAZIONE.
4. L’orario per lo di svolgimenti dei servizi in parola è determinato in ore 2,00 (due) giornaliere.
5. I servizi di cui al presente articolo consistono in:
a) svuotamento dei cestini e sostituzione dei relativi sacchetti, compresa la pulizia e, qualora necessario, l’eventuale lavaggio delle aree adiacenti qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto o nel caso in cui il materiale venga depositato fuori dai medesimi contenitori;
b) pulizia ed eventuale lavaggio dei cestini ogni qualvolta sia necessario;
c) conferimento dei rifiuti secco indifferenziato o differenziato per frazioni merceologiche (imballaggi e contenitori di vetro, di alluminio, di plastica, carta e cartone, ecc.) ai servizi comunali di raccolta dei rifiuti o all’ecocentro comunale;
d) segnalazione tempestiva all’AMMINISTRAZIONE di ogni e qualsiasi eventuale disfunzione o precarietà riscontrata nei cestini.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 2 (due), decorrenti dalla data di effettivo inizio dei servizi come risulterà da apposito verbale da redarsi in contraddittorio fra le parti.
2. La COOPERATIVA aggiudicataria dovrà garantire l’effettuazione dei servizi in oggetto, anche oltre il termine finale biennale, nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di individuazione del nuovo esecutore dei servizi stessi; in tal caso, rimangono ferme tutte le condizioni ed i prezzi stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato vigenti all’atto dell’eventuale proroga.
ART. 5 – DETERMINAZIONE IMPORTO SERVIZI
1. I servizi di cui al presente Capitolato sono quantificati in n. 5 (cinque) ore lavorative forfettarie per ciascun giorno di esecuzione dei servizi come segue:
a) n. 3 (tre) ore forfettarie per i servizi di pulizia di piazze ed aree pubbliche;
b) n. 2 (due) ore forfettarie per quelli di svuotamento dei cestini portarifiuti.
2. Date le predette ore lavorative per intervento ed il numero medio di 9 (nove) interventi previsti, si stima che per l’esecuzione mensile dei predetti servizi siano necessarie 45 (quarantacinque) ore.
3. Per l’esecuzione biennale dei predetti servizi si stima pertanto la necessità di n. 216 (duecentosedici) interventi per complessive n. 1.080 (milleottanta) ore lavorative.
4. Lo svolgimento dei servizi è previsto mediante l’impiego di lavoratori da utilizzarsi per periodi della durata di 6 (sei) mesi ciascuno.
5. L’importo a base d’asta di ciascuna delle predette ore lavorative è determinato in complessivi € 21,00 (venti/00), oltre IVA di legge, ed è comprensivo:
a) della retribuzione oraria lorda di ciascun lavoratore, incluso ogni e qualsiasi emolumento, indennità, contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del lavoratore stesso e del datore di lavoro, ritenute, imposte, tasse, ecc.;
b) del compenso lordo orario da corrispondere alla COOPERATIVA per i servizi di gestione dei lavoratori stessi, comprensivi: dello svolgimento delle procedure di assunzione mediante inserimenti lavorativi del personale e nel suo licenziamento a fine periodo impiego servizi, compresi i conseguenti provvedimenti e/o procedure presso gli enti istituti previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici; della liquidazione di eventuali trattamenti di fine rapporto lavorativo e di ogni e qualsiasi altro adempimento in merito previsto dalle vigenti normative; della gestione e sorveglianza sull’esecuzione dei servizi; della compilazione della giornaliera e di ogni e qualsiasi altro atto/documento sull’impiego del personale e sull’esecuzione dei servizi, compresa la trasmissione a questo Ente di
relazione mensile sull’andamento dei lavori; della successiva liquidazione al personale degli emolumenti e del versamento ai soggetti individuati dalle vigenti norme di ritenute, contributi, imposte, tasse, ecc.; della diretta definizione di eventuali controversie con il personale, previe opportune comunicazioni all’AMMINISTRAZIONE, e l’adozione di eventuali consequenziali atti/provvedimenti; dell’adozione di ogni e qualsiasi altro atto, procedura ed iniziativa finalizzati alla corretta ed ottimale gestione dei servizi nel suo complesso e del personale in particolare.
6. Alla COOPERATIVA verranno inoltre liquidati € 45,00 (quarantacinque/00) mensili, non soggetti a ribasso d’asta, per la predisposizione e l’attuazione delle azioni e misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comprensivi degli oneri:
a) per l’effettuazione delle visite mediche per l’idoneità lavorativa del personale e nella sua sorveglianza sanitaria nel periodo di impiego;
b) per la formazione ed informazione dello stesso personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
c) per la fornitura al personale del vestiario di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008;
d) per la messa a disposizione al personale di attrezzature di lavoro ed eventuali mezzi operativi conformi alle vigenti norme ed in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008;
e) per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) di cui all’art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 81/2008;
f) per la fornitura e l’approntamento della segnaletica di esecuzione dei servizi e di eventuale delimitazione delle aree d’intervento;
g) per l’adozione di ogni e qualsiasi altra soluzione operativa e accorgimento atti a scongiurare, o quanto meno limitare, l’insorgere di pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi.
ART. 6 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L’importo complessivo biennale dei servizi è determinato in € 28.987,20, di cui € 22.680,00 per servizi (€ 13.608,00 per pulizia piazze ed € 9.072,00 per svuotamento cestini portarifiuti, da assoggettarsi a ribasso d’asta), € 1.08,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 5.227,20 per IVA 22%.
2. L’importo complessivo annuale dei servizi è determinato in € 14.493,60, di cui € 11.340,00 per servizi (€ 6.804,00 per pulizia piazze ed € 4.536,00 per svuotamento cestini portarifiuti, da assoggettarsi a ribasso d’asta), € 540,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 2613,60 per IVA 22%.
3. L’importo complessivo mensile dei servizi è determinato in € 1.207,80, di cui € 945,00 per servizi (€ 567,00 per pulizia piazze ed € 378,00 per svuotamento cestini, da assoggettarsi a ribasso d’asta), € 45,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 217,80 per IVA 22%;
4. Il canone resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
ART. 7 – PAGAMENTO DEI SERVIZI
1. I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere fatturati mensilmente.
2. Le relative fatture dovranno essere pagate dall’XXXXXXXXXXXXXXX xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ricevimento.
3. Alla COOPERATIVA sarà liquidato il canone mensile costituito:
a) dall’importo dei servizi eseguiti, dato dal prodotto delle ore lavorative svolte per l’importo netto orario come determinato a seguito dell’aggiudicazione;
b) dall’importo degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta);
c) dall’importo dell’IVA di legge.
4. La liquidazione di detto corrispettivo è subordinata all’accertamento in capo alla COOPERATIVA della certificazione di regolarità contributiva (DURC).
5. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la COOPERATIVA potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile; la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto; la COOPERATIVA qualora richieda la risoluzione contrattuale per l’ipotesi appena indicata dovrà dimostrare tale situazione all’AMMINISTRAZIONE con dati certi ed inconfutabili.
6. L’AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.
ART. 8 – PERSONALE DELLA COOPERATIVA
1. Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la COOPERATIVA dovrà esclusivamente avvalersi delle prestazioni di persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 381/1991 e xx.xx., residenti e/o domiciliati nel Comune di Nuxis.
2. La condizione di persona svantaggiata potrà inoltre risultare anche da specifica indicazione dell’Ufficio Servizi Sociali dell’AMMINISTRAZIONE.
3. Il predetto personale, data la volontà dell’AMMINISTRAZIONE di effettuare rotazione tra il personale da utilizzarsi, dovrà essere regolarmente assunto dalla COOPERATIVA per il periodo di 6 (sei) mesi.
4. La COOPERATIVA è direttamente responsabile del personale addetto all’espletamento dei servizi in questione e risponderà del suo operato sia nei riguardi dell’AMMINISTRAZIONE che di terzi.
5. Resta inteso che tutto il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato è alle dirette dipendenze tecniche, amministrative e disciplinari della COOPERATIVA, rimanendo l’AMMINISTRAZIONE estranea ad ogni e qualsiasi rapporto di lavoro con il suddetto personale.
6. La COOPERATIVA dovrà assumere a suo esclusivo e totale carico tutte le spese, dirette ed indirette, inerenti tutto il personale necessario ad espletare, in maniera organica e continuativa, il complesso dei servizi previsti dal presente Capitolato.
7. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali inerenti il personale sono a carico della COOPERATIVA con esclusione di qualsiasi obbligo o rivalsa nei confronti dell’AMMINISTRAZIONE.
8. Il personale deputato allo svolgimento dei servizi in oggetto, dovrà, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, essere sottoposto alla “sorveglianza sanitaria” e risultare “idoneo”, sulla base delle visite mediche, alla mansione specifica cui destinato.
ART. 9 – VISITE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Nel periodo contrattuale l'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della COOPERATIVA dei requisiti dallo stesso certificati e/o dichiarati ai fini dell’affidamento dell’appalto e di stipula del contratto.
2. L'AMMINISTRAZIONE si riserva inoltre la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla corretta e puntuale esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, mediante i propri uffici e personale o tramite soggetti esterni.
ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. E’ vietato alla COOPERATIVA cedere o subappaltare anche parzialmente i servizi assunti pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento all’AMMINISTRAZIONE dei maggiori danni accertati.
ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA
1. La garanzia definitiva ad assolvimento delle obbligazioni contrattuali sarà pari al 10% dell’importo contrattuale, dovrà essere prestata dalla COOPERATIVA al momento della stipula del contratto a sua scelta mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di ribasso superiore al 10% si applica il comma 1, ultima parte, dell’art. 103 del citato D.Lgs. 50/2016.
2. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957. comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’AMMINISTRAZIONE.
3. Nell’ipotesi in cui l’AMMINISTRAZIONE debba avvalersi in tutto o in parte di tale cauzione, la COOPERATIVA è obbligata alla reintegrazione della stessa fino alla percentuale di cui al comma 1 del presente articolo.
4. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall’AMMI- NISTRAZIONE.
5. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi e lavori.
ART. 12 – ORDINI DI SERVIZIO
1. Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento dei servizi e lavori di cui al presente Capitolato e qualora la COOPERATIVA, appositamente diffidata, non ottemperi alle disposizioni ricevute impartite nel congruo termine assegnatogli, l’AMMINISTRAZIONE avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio ad altro operatore economico gli interventi necessari per la corretta e regolare degli stessi servizi e lavori, in danno della COOPERATIVA stessa e con i costi sostenuti maggiorati del 20%.
2. Al verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 1, l’AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà inoltre di applicare una penale ai sensi del successivo art. 26 e rapportata alla gravità dell’inadempienza e di procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
ART. 13 - RISPETTO NORME D.LGS. 81/2008
1. La COOPERATIVA è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi.
2. La COOPERATIVA dovrà comunicare, prima dell’inizio dei servizi, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è dovrà predisporre il “Piano di Sicurezza Sostitutivo” di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, sollevando l'AMMINISTRAZIONE da ogni onere e responsabilità in merito.
ART. 14 - DANNI A PERSONE E COSE
1. La COOPERATIVA è civilmente e penalmente responsabile dei danni derivati da cause ad essa imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale, mezzi ed attrezzature a cose, persone o animali, tanto dell'AMMINISTRAZIONE che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dei servizi in oggetto, sollevando l'AMMINISTRAZIONE, nonché i soggetti da essa preposti alla verifica e controllo, da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tal fine la COOPERATIVA – ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 - dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti lo svolgimento dei servizi in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi all'AMMINISTRAZIONE ed ai propri dipendenti con massimale, per sinistro, valido per l'intero periodo del servizi affidati e con massimali non inferiori ai seguenti:
A) RCT:
a) per sinistro: € 500.000,00;
b) per persona: € 500.000,00;
c) per danni: € 500.000,00;
B) RCO:
a) per sinistro: € 500.000,00;
b) per persona lesa: € 500.000,00.
3. L'AMMINISTRAZIONE non è responsabile dei danni causati da comportamenti di terzi estranei al suo organico al personale, ai mezzi ed alle attrezzature della COOPERATIVA.
ART. 15 - ADEGUAMENTO DEI SERVIZI
1. Le sole variazioni del corrispettivo dell'appalto ammissibili sono quelle dipendenti da minori o maggiori prestazioni, sia di personale che di mezzi, ovvero da aggiunta di servizi e dovranno risultare da preventivi accordi, da formalizzare tra l’AMMINISTRAZIONE e la COOPERATIVA.
2. Non si procederà a dette variazioni, a seguito di verifica effettuata in contraddittorio tra l’AMMINISTRAZIONE e la COOPERATIVA, qualora le modifiche ai servizi rientrino all’interno dell’intervallo pari al ± 10% (più o meno dieci per cento) delle superfici delle piazze ed aree oggetto dei servizi di pulizia e del numero dei cestini portarifiuti oggetto dei servizi di svuotamento.
ART. 16 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
1. Nell’esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente Capitolato, il personale della COOPERATIVA dovrà:
a) mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
b) svolgere diligentemente i servizi affidatigli, adottando, nell’ambito delle proprie competenze, tutti i necessari accorgimenti e misure al fine di assicurarne la migliore esecuzione ed il massimo risultato;
c) sottostare ed adempiere prontamente ad eventuali indicazioni e/o disposizioni impartite dall’AMMINISTRAZIONE mediante i soggetti, propri dipendenti od esterni, investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi di cui al presente Capitolato;
d) essere dotato di adeguato abbigliamento, sempre in ordine e pulito, di cartellino di riconoscimento riportante l’intestazione della COOPERATIVA ed il nome dello stesso dipendente;
e) assicurare la massima puntualità oraria nell’espletamento di specifici servizi;
f) abbandonare immediatamente, al termine dello svolgimento dei servizi affidatigli, il luogo di lavoro;
g) avvertire preventivamente la COOPERATIVA della necessità di approvvigionare prodotti e materiali la cui fornitura sia posta a suo carico;
h) avvertire preventivamente l’AMMINISTRAZIONE della necessità di approvvigionare prodotti e materiali la cui fornitura sia posta a suo carico;
i) mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
j) attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolar modo osservare rigorosamente i divieti contenuti nei cartelli indicatori e in apparecchiature di segnalazione luminosa e/o acustica;
k) osservare ed attuare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza, in special modo prendendosi cura della propria sicurezza e di quella di altre persone presenti nel luogo di lavoro, sulle quali potrebbero ricadere gli effetti di sue azioni od omissioni;
l) utilizzare macchine, attrezzature, materiali e prodotti in maniera diligente ed in conformità agli specifici manuali e modalità d’uso;
m) utilizzare in maniera corretta ed appropriata i dispositivi di protezione, individuali e/o collettivi, segnalando immediatamente alla COOPERATIVA eventuali deficienze degli stessi dispositivi o l’esistenza di condizioni di
pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze , per eliminare o ridurre al minimo dette deficienze e pericoli;
n) economizzare al massimo l’uso di acqua dall’acquedotto comunale, sia per le operazioni di pulizia che per gli innaffiamenti, e di eventuale energia elettrica dagli impianti comunali;
o) consegnare direttamente (o a mezzo della COOPERATIVA) all’AMMINISTRAZIONE o alla forza pubblica, ogni oggetto rinvenuto nell’espletamento dei propri compiti che possa essere stato da chiunque smarrito nelle piazze ed aree oggetto dei servizi di che trattasi.
2. Nell’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, il personale della COOPERATIVA dovrà assolutamente evitare:
a) di arrecare qualsiasi danno alle persone, agli animali ed ai beni e proprietà pubbliche e private;
b) di utilizzare, senza specifica autorizzazione macchine, attrezzature, materiali e prodotti di proprietà dell’AMMINISTRAZIONE o comunque esistenti presso le piazze ed aree oggetto dei servizi;
c) di introdurre sostanze infiammabili, tossiche o nocive, ovvero materiali e prodotti non necessari all’esecuzione dei servizi, in particolare di quelli di pulizia;
d) di compiere di propria iniziativa ogni e qualsiasi operazione e manovra che non sia di sua competenza ovvero che possa compromettere la sicurezza propria o di altre persone o che possa cagionare danno alle piazze ed aree oggetto dei servizi ed a quanto al loro interno esistente, quali rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni di impianti, macchine ed attrezzature;
e) di intralciare, se non per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei servizi, vie ed aree pubbliche, passaggi, corridoi, vie di fuga, uscite di sicurezza con macchinari e materiali di qualsiasi natura;
f) di chiudere al pubblico transito, anche temporaneamente, vie, strade ed aree pubbliche senza specifiche autorizzazioni o in assenza, qualora necessario, di prescritte ordinanze emanate dai competenti uffici dell’AMMINISTRAZIONE;
g) di chiudere al pubblico, se non qualora strettamente indispensabile e comunque per brevissimo tempo, piazze ed aree oggetto dei servizi senza specifiche autorizzazioni o in assenza, qualora necessario, di prescritte ordinanze emanate dai competenti uffici dell’AMMINISTRAZIONE;
h) di eseguire servizi in condizioni di precarietà e pericolo, quali operare su scale e ponteggi in elevazione non conformi alle vigenti norme di sicurezza o transitare sotto carichi sospesi;
i) di usare, sul luogo di lavoro, indumenti od abbigliamento che, in relazione alla natura dei servizi da svolgere, possano costituire pericolo per chi lo indossa;
j) di usare indumenti od abbigliamento di lavoro non adeguato e consono all’ambiente in cui opera o agli specifici servizi da svolgere;
k) di ostacolare le attività che eventualmente si svolgono contemporaneamente nelle piazze ed aree oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato;
l) di gettare nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, residui della pulizia, carta, stracci ed altro materiale che possa determinarne l’ostruzione o limitarne la funzionalità.
ART. 17 - ATTREZZATURE E MACCHINARI
1. Per il corretto svolgimento di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato la COOPERATIVA è tenuta ad impiegare le attrezzature ed i macchinari più idonei in relazione alla loro natura e specificità ed alla loro più celere e migliore esecuzione, nel massimo rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza, con onere a totale ed esclusivo suo carico.
2. Le attrezzature ed i macchinari utilizzati per l’effettuazione dei servizi dovranno sempre essere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione infortuni, ecc., e pertanto dotati dei necessari atti e/o certificazioni di omologazione, di collaudo, d’esercizio, ecc..
ART. 18 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA COOPERATIVA
1. Sono a carico della COOPERATIVA gli oneri e le spese:
a) di fornitura dei sacchetti da installare nei cestini portarifiuti e di quelli occorrenti per le materie di risulta dei servizi di pulizia di piazze ed aree;
b) di pieno ed integrale rispetto delle vigenti norme e disposizioni in materia di sicurezza nel lavoro e di prevenzioni infortuni nell’ambito dello svolgimento dei servizi e lavori di che trattasi;
c) di predisposizione ed installazione durante l’esecuzione dei servizi, in conformità alle vigenti norme e leggi, della segnaletica di indicazione di lavori in corso, comprese eventuali recinzioni, protezioni e segnali luminosi.
2. Per il corretto svolgimento di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, in particolare per quelli di pulizia, la COOPERATIVA è tenuta, a totale ed esclusivo suo carico, ad utilizzare esclusivamente materiali e prodotti:
a) normalmente in commercio, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, a basso residuo, che non alterino i materiali con cui vengono a contatto;
b) atti garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e di salvaguardia delle persone e degli ambienti, attualmente vigenti o che dovessero entrare in vigore nel periodo di validità contrattuale;
c) che non siano tossici, corrosivi, inquinanti o dannosi per uomini, animali, cose ed ambiente;
d) rispondenti alle norme vigenti (ed a quelle che dovessero entrare in vigore nel periodo di validità contrattuale) per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso;
e) più idonei ed efficaci in relazione al tipo ed alle caratteristiche della superficie/supporto da trattare.
3. I prodotti disinfettanti devono essere muniti di registrazione del Ministero della Salute e/o di eventuali altre previste dalle norme vigenti e da quelle che dovessero entrare in vigore nel periodo di validità contrattuale.
4. Non è ammesso l’utilizzo di materiali e prodotti anonimi o con etichette illeggibili o abrase.
5. Eventuali errori nell’uso di materiali e prodotti e quindi ogni conseguente danno sarà imputato alla COOPERATIVA, la quale sarà tenuto al risarcimento del danno causato.
6. I prodotti detergenti e disinfettanti devono essere correttamente conservati in locali non accessibili a terzi ed estranei ai servizi, in contenitori chiusi non sottoposti a diluizione e stoccati in conformità alle vigenti leggi.
7. I rifiuti prodotti e/o raccolti durante l’esecuzione dei servizi in oggetto dovranno essere smaltiti, nel rispetto della normativa vigente sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, mediante conferimento all’apposito servizio comunale di raccolta r.s.u. o eventuale diverso smaltimento secondo altre indicazioni dall’AMMINISTRAZIONE.
8. I contenitori vuoti ed eventuali residui derivanti dall’utilizzo di sostanze impiegate nei servizi di pulizia devono essere immediatamente smaltiti dalla COOPERATIVA, direttamente o, se effettuata la specifica raccolta, mediante conferimento differenziato al servizio comunale di raccolta r.s.u..
9. L’AMMINISTRAZIONE ha la facoltà di verificare e controllare l’idoneità dei materiali e prodotti impiegati e, se ritenuto opportuno, di pretendere la sostituzione di quei prodotti non idonei o non rispondenti ai predetti requisiti.
10. La COOPERATIVA è tenuta a rispettare nei confronti del personale le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali ed aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.
11. La COOPERATIVA ha l’obbligo di segnalare immediatamente all’AMMINISTRAZIONE tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi in oggetto.
12. La COOPERATIVA si obbliga a sollevare l’AMMINISTRAZIONE da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.
13. La COOPERATIVA, prima dell’inizio dei servizi e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal loro inizio, dovrà esibire all’AMMINISTRAZIONE i documenti comprovanti l’avvenuta denuncia del cantiere in questione agli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici.
ART. 19 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
1. È riservata a carico dell’AMMINISTRAZIONE la fornitura dell’acqua per i servizi di pulizia e di innaffiamento.
ART. 20 – CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI
1. La COOPERATIVA per l’espletamento dei servizi può utilizzare – in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25.11.2016 e con l’istituto del “comodato gratuito” disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile – il motocarro “Piaggio APE 50”, targato “X7DHT2”, di proprietà dell’AMMINISTRAZIONE.
2. L’AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di concedere alla COOPERATIVA - per l’espletamento dei servizi in questione e sempre con l’istituto del “comodato gratuito” di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile – l’utilizzo di ulteriori attrezzature e mezzi operativi di sua proprietà.
3. Le attrezzature ed i mezzi concessi alla COOPERATIVA dovranno essere in buono stato di conservazione, esenti da vizi e malfunzionamenti, del tutto idonei alla loro funzione conformi alle vigenti norme tecniche e di sicurezza; la COOPERATIVA dovrà restituire attrezzature e mezzi operativi nelle stesse condizioni di consegna, salvo il loro normale consumo e deterioramento per effetto dell’uso.
4. La COOPERATIVA si servirà delle attrezzature e mezzi con la dovuta diligenza, in conformità alle loro caratteristiche e modalità d’uso, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi in parola e non potrà, senza il consenso scritto dell’AMMINISTRAZIONE, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.
5. Sono stabiliti a carico della COOPERATIVA gli oneri e le spese relativi ai carburanti e lubrificanti, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a mantenere attrezzature e mezzi operativi in piena efficienza, obbligandosi ad eseguirli con le modalità e le periodicità indicate negli appositi manuali e/o libretti d’uso della case costruttrici.
6. Sono invece stabiliti a carico dell’AMMINISTRAZIONE gli oneri e le spese relativi al pagamento di tasse di circolazione e le spese assicurative, nonché revisioni e collaudi ai sensi delle vigenti leggi; la COOPERATIVA si impegna a sollevare l’AMMINISTRAZIONE da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla circolazione dei mezzi operativi in assenza di regolari assicurazione e bollo.
7. L’AMMINISTRAZIONE, nell’ipotesi in cui sopravengano necessità ed urgenze impreviste, può esigere la restituzione immediata di attrezzature e mezzi operativi, anche anticipatamente al termine convenuto e senza che la COOPERATIVA possa opporre alcuna azione o rivendicazione.
8. Eventuali danni e sinistri alle attrezzature ed ai mezzi operativi saranno posti a pieno e totale carico della COOPERATIVA; qualora gli interventi riparatori non siano eseguiti, oppure non siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di sicurezza, l’AMMINISTRAZIONE ne richiederà, entro il congruo termine determinato a suo insindacabile giudizio, l’esecuzione e/o l’adeguamento; nella eventualità che la COOPERATIVA non ottemperi all’anzidetta richiesta nel termine assegnato, l’AMMINISTRAZIONE avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi in questione, in danno alla COOPERATIVA stessa e con i costi sostenuti maggiorati del 20%; al verificarsi di quest’ultima ipotesi l’AMMINISTRAZIONE si riserva inoltre la facoltà di applicare una penale ai sensi del successivo art. 26 e rapportata alla gravità dell’inadempienza; al recupero delle somme anticipate per l’esecuzione dei predetti interventi e/o per l’applicazione di penali l’AMMINISTRAZIONE provvederà mediante ritenute sui pagamenti mensili.
ART. 21 - SERVIZI E LAVORI STRAORDINARI
1. L'AMMINISTRAZIONE potrà richiedere alla COOPERATIVA l’esecuzione di servizi straordinari, maggiori e/o diversi rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato.
2. Gli oneri sostenuti in tali occasioni dalla COOPERATIVA verranno liquidati a parte, previo accordo tra le parti.
ART. 22 - NORME E DISPOSIZIONI VARIE
1. Tutte le prestazioni ed i relativi orari di svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato verranno concordati fra l’AMMINISTRAZIONE e la COOPERATIVA nel rispetto sia delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. vigente per la categoria ed il settore di riferimento che di altre norme comunque disciplinanti i servizi di che trattasi.
ART. 23 - CESSIONE DEL CREDITO
1. Ai sensi dell’art. 1260, comma 2, del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti da parte della COOPERATIVA senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’AMMNISTRAZIONE.
ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto alla COOPERATIVA di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
2. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione della COOPERATIVA per i quali la cessio-ne del contratto è consentita ai sensi delle vigenti norme e leggi, previa autorizzazione dell’AMMINISTRAZIONE ed a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, possieda i requisiti previsti per l’affidamento dei servizi in oggetto e accetti incondizionatamente tutti gli obblighi e disposizioni di cui al presente Capitolato.
ART. 25 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.
1. L’AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei servizi;
b) inadempimento alle disposizioni dell’AMMINISTRAZIONE riguardo alle modalità ed ai tempi di esecuzione dei servizi;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione e/o interruzione dei servizi senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la corretta e regolare esecuzione degli stessi nei termini previsti dal presente Capitolato;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza di attrezzature, mezzi operativi e materiali alle disposizioni del presente Capitolato ed allo scopo dei servizi.
2. Al verificarsi di qualsiasi delle anzidette ipotesi di risoluzione contrattuale, la COOPERATIVA è sempre tenuta al risarcimento dei danni all’AMMINISTRAZIONE.
3. L’AMMINISTRAZIONE si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, con preavviso di 30 (trenta) gg. alla COOPERATIVA, qualora determini di svolgere i servizi in oggetto in associazione con altri singoli Comuni, mediante l’Unione dei Comuni del Sulcis o con altre forme associative; al verificarsi di tale ipotesi la COOPERATIVA non potrà pretendere alcun indennizzo e/o compenso ulteriore rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato per lo svolgimento dei servizi in oggetto.
ART. 26 - PENALITA’
1. Le inadempienze contrattuali, accertate dagli organi preposti dall’AMMINISTRAZIONE e contestate alla COOPERATIVA, fatti salvi i casi di forza maggiore e non riconducibili a colpa grave o volontà della stessa, comportano l'applicazione delle seguenti penalità:
a) per ritardata (o non effettuata) pulizia di piazze ed aree pubbliche o anche di una sola di queste: sarà applicata una penale di importo non inferiore ad € 50,00 (cinquanta) e non superiore ad € 100,00 (cento);
b) per ritardato (o non effettuato) svuotamento dei cestini portarifiuti o anche di uno solo di questi: sarà applicata una penale di importo non inferiore ad € 20,00 (venti) e non superiore ad € 100,00 (cento).
2. L'AMMINISTRAZIONE si obbliga a segnalare per iscritto, ogniqualvolta vengano accertate, le eventuali inadempienze rilevate nell'operato della COOPERATIVA.
3. Le eventuali giustificazioni della COOPERATIVA dovranno essere fatte per iscritto e pervenire all'AMMINISTRAZIONE entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle note di infrazione di cui al comma precedente.
4. Trascorso detto termine senza che la COOPERATIVA abbia fornito giustificazioni, o che le stesse siano ritenute insufficienti a insindacabile giudizio dell'AMMINISTRAZIONE, si procederà ad applicare le anzidette penali.
5. Le penalità addebitate verranno trattenute dall'importo mensile del canone.
ART. 27 - CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie è unicamente demandata all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello del Tribunale di Cagliari.
ART. 28 – CONTRATTO D’APPALTO
1. L’affidamento dei servizi, di importo inferiore ad € 30.000,00, avverrà con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e sarà formalizzato - ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 - mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
ART. 29 - COSTITUZIONE IN MORA
2. I termini e le comminatorie del presente Capitolato, operano nel pieno diritto senza obbligo per l’AMMINISTRAZIONE della costituzione in mora della COOPERATIVA.
ART. 30 - RISPETTO IN MATERIA DI PRIVACY
1. La COOPERATIVA è tenuta alla piena e totale osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 193/2003; a tal fine la COOPERATIVA dovrà comunicare all’AMMINISTRAZIONE il proprio responsabile della privacy.
ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La COOPERATIVA si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza delle piazze ed aree pubbliche in cui dovranno eseguirsi i medesimi servizi oggetto del presente Capitolato.
2. L’AMMINISTRAZIONE notificherà alla COOPERATIVA tutte le deliberazioni, ordinanze o altri provvedimenti ed atti che comportino variazione della situazione iniziale di contratto.
ART. 32 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di servizi pubblici.