Contract
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. CIG
Il giorno del mese di dell’anno , con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge,
tra
, nato a il , domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Mantova, nella espressa ed unica qualità di della Provincia di Mantova, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “SPONSEE” (Codice Fiscale: 80001070202);
e
, nato a il residente a _ in Via
, in qualità di Legale Rappresentante della ditta con sede in Via , che dichiara di agire in nome e per conto della medesima ditta, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “SPONSOR”, (Partita I.V.A. ),
si stipula il presente contratto di sponsorizzazione
PREMESSO:
- che l’art.43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) perseguimento di interessi pubblici;
b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
c) conseguimento di un risparmio di spesa;
- che l’art.28, co.2-bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall’art.30 della legge n.488/1999, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art.43 della legge n.449/1997, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- che l’art.119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esplicitamente prevede “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le Province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”
- che il D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 disciplina all’art. 19 i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un’amministrazione pubblica;
- che il quadro normativo delineato dimostra come vi sia un favor del legislatore in relazione all’utilizzo dei contratti di sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni - in veste di soggetti sponsorizzati (sponsee) –, quale forma di recupero di risorse finanziarie;
- che l’attività di sponsorizzazione deve tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi, nel rispetto dei vincoli della finalizzazione al perseguimento del pubblico interesse, dell’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e del realizzo di risparmi di spesa;
- che la Provincia di Mantova, riconoscendo la sponsorizzazione quale strumento innovativo volto al miglioramento dell’azione amministrativa e quale mezzo per il reperimento di risorse per l’Amministrazione Provinciale, ha approvato con D.C.P. n. 11 del 31/03/2009 il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”;
- che l’art. 4, comma 11 del predetto Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni dispone che per sponsorizzazioni di importo inferiore a Euro 10.000,00 (Iva esclusa) è ammessa la scelta diretta del contraente;
- che la Provincia di Mantova, con D.G. n. 227 del 15/09/2005, come modificata ed integrata dalla D.G. n. 135 del 7/10/2010 ha dettato le modalità e le regole tecniche per l’affidamento a Comuni e Privati della manutenzione e valorizzazione delle aree verdi all’interno delle rotatorie di proprietà provinciale tramite atti di concessione o contratti di sponsorizzazione;
- che con determinazione n. del è stato disposto di procedere alla sottoscrizione del presente contratto di sponsorizzazione, approvandone contestualmente lo schema;
TUTTO CIO’ PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Finalità e oggetto della sponsorizzazione)
1. Il presente contratto ha come finalità quella di garantire la necessaria manutenzione ordinaria, nonché la valorizzazione dell’area verde (isola centrale ed isole laterali) posta all’interno della rotatoria . In questo modo la Provincia di Mantova persegue l’interesse pubblico alla conservazione di un bene parte del demanio stradale provinciale, acquisendo servizi del settore privato senza oneri per l’Amministrazione e, quindi, a costo zero.
ART. 2
(Impegni dello Sponsor)
1. Con il presente contratto lo Sponsor si impegna a:
- curare la manutenzione dell’area verde della rotatoria individuata all’art. 1 del presente contratto con manutenzioni ed operazioni periodiche di pulizia, individuate in:
o sfalci del tappeto erboso, con asportazione dell’erba di risulta, dell’isola centrale e delle eventuali isole laterali se inerbite, degli arginelli stradali inerbiti limitrofi all’intersezione, in modo da assicurarne il decoro e da consentire la visibilità a chi accede in rotatoria;
o sfalci delle eventuali scarpate stradali limitrofe all’intersezione, con asportazione dell’erba di risulta in modo da assicurarne il decoro e da consentire la visibilità a chi accede in rotatoria;
- garantire le riparazioni necessarie in caso di danneggiamenti, distruzione totale o parziale delle opere, oltre alla pulizia delle griglie di raccolta acqua.
2. Lo Sponsor potrà gestire la manutenzione con proprio personale o affidarsi a imprese qualificate del settore, rimanendo comunque responsabile nei confronti della Provincia, della corretta e puntuale esecuzione della manutenzione dell’area in questione e facendosi carico di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro ed alle norme di cui al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada);
3. Lo Sponsor si impegna a provvedere, a proprie spese, anche al reperimento dell’acqua di irrigazione. L’eventuale installazione di impianto irriguo, se mancante, dovrà essere eseguita dallo Sponsor e lasciata in loco, anche oltre la scadenza del presente Contratto, senza che la Provincia sia chiamata a partecipare in tutto o in parte, alle spese relative al reperimento e all’installazione di tali apparecchiature. Le eventuali apparecchiature di irrigazione in aggiunta a quelle esistenti dovranno
essere previste nel progetto complessivo di sistemazione della rotatoria ed approvate dalla Provincia;
ART. 3
(Impegni dello Sponsee)
1. La Provincia di Mantova, in qualità di Sponsee, si impegna a consentire che l’attività di valorizzazione e manutenzione della rotatoria posta in essere dallo Sponsor venga comunicata attraverso iscrizioni o posizionamento di pannelli di comunicazione, con le caratteristiche previste dalla D.G.P. n.227 del 15/09/2005, come modificata e integrata dalla D.G.P. n. 135 del 7/10/2010, in cui compaiano chiaramente lo stemma e la dicitura “Provincia di Mantova”.
2. La Provincia di Mantova, tramite il proprio Ufficio Concessioni e Pubblicità, autorizzerà il posizionamento dei pannelli di comunicazione solo a fronte di presentazione da parte dello Sponsor di specifico progetto avente le caratteristiche indicate nel successivo art. 4. Parimenti l’Ufficio Concessioni e Pubblicità della Provincia potrà autorizzare opere da realizzarsi all’interno della rotatoria che non consistano nei semplici mantenimento e cura del tappeto erboso (iscrizioni tramite composizioni floreali, sistemazioni all’interno della rotatoria di particolari elementi di arredo, ecc.)
3. L’atto autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio Concessioni e Pubblicità della Provincia entro e non oltre 30 gg dall’inoltro da parte dello Sponsor della documentazione tecnica completa di tutte le specifiche richieste.
ART. 4
(Caratteristiche dei pannelli di comunicazione)
1. I pannelli di comunicazione indicati nel precedente art. 3 dovranno rispettare i seguenti parametri e dati tecnici:
a. il numero dei pannelli deve corrispondere come massimo al numero di strade che affluiscono all’incrocio;
b. i pannelli devono essere collocati ad una distanza compresa tra un metro ed un metro e mezzo dal bordo esterno dell’isola centrale della rotatoria inerbata, e realizzati con spigoli arrotondati e bordi non taglienti, possibilmente fissati ad un tubo sagomato che ne segua il perimetro e, nella parte bassa, dovranno essere fissati nel terreno ad una altezza minima di 80 cm dal piano di campagna; in ogni caso dovranno essere garantiti i campi di visibilità previsti dal D.M. 19 APRILE 2006, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”,
c. i pannelli possono essere sistemati nella parte centrale della rotatoria solo nel caso in cui la loro collocazione ai bordi della rotatoria impedisca di valorizzare adeguatamente il particolare pregio delle decorazioni floreali;
d. le dimensioni dei pannelli, che comunque non possono mai eccedere m. 2.00 x 1.00, saranno concordate con l’Ufficio Concessioni e Pubblicità della Provincia in funzione delle dimensioni della rotatoria;
e. i pannelli devono essere saldamente fissati alla struttura e riportare nella parte superiore lo stemma della Provincia, il cui prototipo sarà fornito dall’Ufficio Concessioni e Pubblicità, e lateralmente ad esso la scritta Provincia di Mantova. Sempre nella parte superiore potrà essere inserito lo stemma del Comune e, in carattere più piccolo, dovrà comparire “il verde è curato da” allineato a destra. La parte superiore dovrà mantenere un fondo chiaro.
f. nella parte inferiore potranno essere inserite scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l’attenzione da parte dell’utente della strada. Nella metà inferiore del pannello di comunicazione potrà essere inserito esclusivamente il logo dell’eventuale ditta privata, il quale dovrà avere anch’esso caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura evitando, conseguentemente di ridurre l’attenzione da parte dell’utente della strada. Di regola i pannelli in parola non potranno contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. In ogni caso i bozzetti dei pannelli dovranno ottenere l’approvazione dell’Ufficio Concessioni e Pubblicità della Provincia. Pertanto il loro contenuto sarà valutato caso per caso e potrà essere autorizzato solo qualora, a giudizio dell’Ufficio Concessioni e Pubblicità, sia tale da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
g. nella scelta dei colori si dovrà evitare l’uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali, come anche dovrà essere evitato l’uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d’obbligo;
h. non è consentita una illuminazione specifica per i pannelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
i. dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l’illuminazione stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.
j. le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione sono a totale carico dello Sponsor;
2. Lo Sponsor dovrà presentare, unitamente al resto della documentazione tecnica richiesta, una dichiarazione tecnica relativa ai pannelli sopra descritti attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Si intende che la struttura tubolare, anche in caso di subentro di altro soggetto privato, dovrà essere lasciata sul posto, senza che nulla possa essere richiesto alla Provincia.
3. la Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- pubblicità diretta o collegata all’uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
ART. 5
(Durata del Contratto)
1. Il presente contratto ha durata di anni 5 a decorrere dall’anno di sottoscrizione (compreso) e pertanto ha scadenza in data ed è soggetto a rinnovo, salvo disdetta di una delle parti da formulare entro mesi tre dalla scadenza contrattuale.
2. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità della Provincia di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della viabilità provinciale, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per revoca dell’Atto autorizzatorio in caso di gravi inadempienze da parte dello sponsor;
ART. 6
(Garanzie)
1. Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente la Provincia di Mantova, per danni a cose e persone in conseguenza dell’esecuzione del presente contratto.
2. Lo Sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo, pertanto, indenne e sollevata la Provincia di Mantova da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.
3. L’Ufficio Concessioni e Pubblicità, in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art.
3 - comma 3, potrà richiedere allo Sponsor l’eventuale sottoscrizione di specifica polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto e a copertura dei danni eventualmente arrecati al bene sottoposto all’intervento, nonché a cose e persone in conseguenza dell’esecuzione del contratto stesso.
ART. 7
(Valore della Sponsorizzazione)
1. Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di € 12.200,00, di cui € 10.000,00 per corrispettivo ed € 2.200,00 per I.V.A.
2. Lo Sponsor provvederà a fatturare annualmente alla Provincia di Mantova la spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria o di valorizzazione dell’area verde ubicata all’interno della rotatoria in oggetto che risultano di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 per corrispettivo ed € 440,00 per I.V.A.
3. La Provincia di Mantova, al ricevimento della fattura da parte dello Sponsor, provvederà ad emettere fattura per il valore della prestazione resa a titolo di sponsorizzazione pari ad un importo corrispondente a quello fatturato dallo Sponsor.
4. Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti (Art. 17ter D.P.R. 633/1972) lo Sponsor dovrà corrispondere alla Provincia di Mantova l’importo dell’I.V.A., mentre la Provincia di Mantova dovrà riconoscere l’I.V.A. all’Agenzia delle Entrate.
Il versamento dell’importo relativo all’I.V.A dovrà essere effettuato dallo Sponsor alla Provincia con le modalità di seguito riportate:
Ragione Sociale Fornitore: Provincia di Mantova
Partita Iva Fornitore: 00314000209
Banca d’appoggio: Banca Popolare di Sondrio
Agenzia: Mantova
Causale: Scissione pagamenti. Sponsorizzazione tecnica area verde n. _ anno
IBAN: IT 92 U 00000 00000 000000000X00
La fattura dovrà:
- essere emessa da un indirizzo PEC entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- contenere il numero CIG indicato nel presente contratto, il codice riferimento amministrazione COD. IPA (FATTURA ELETTRONICA) UF1CP9 e il codice di esigibilità Iva “S” (scissione pagamenti) con il relativo riferimento normativo (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).
5. Ferma restando la disciplina prevista dai Regolamenti comunali in materia di Canone unico, il presente contratto di sponsorizzazione non dà luogo all’applicazione del Canone unico patrimoniale in quanto scopo del medesimo è quello di favorire l’innovazione e il miglioramento dell’azione amministrativa, di realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi, di perseguire il pubblico interesse senza costi per l’ente, di consentire il reperimento di risorse per l’Amministrazione. Inoltre, il Canone unico non trova applicazione in quanto l’area interna alla rotatoria non viene data in concessione allo Sponsor ed i pannelli di comunicazione, per le loro caratteristiche e per i contenuti vincolati, non sono da considerarsi impianti pubblicitari a norma del C.d.S.
ART. 8
(Verifiche e Controlli)
1. La Provincia di Mantova, a mezzo del proprio personale tecnico, eseguirà controlli periodici per verificare lo stato dell’area verde e la correttezza degli adempimenti convenuti, riguardo ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l’effettuazione di eventuali prestazioni non rese.
ART. 9
(Cause di Risoluzione)
1. In caso di inadempimento o di non corretto rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo del posizionamento dei pannelli comunicativi o delle opere di valorizzazione della area verde all’interno della rotatoria, la Provincia di Mantova inoltrerà al contraente diffida ad adempiere, contenente il termine ritenuto essenziale per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.
2. Qualora la Provincia di Mantova dovesse sostenere spese per garantire la manutenzione o il ripristino dell’area stessa, conseguenti all’inadempimento, la stessa avrà facoltà di rivalsa addebitando i relativi costi allo Sponsor inadempiente, fatto salvo l’incameramento della garanzia eventualmente costituita e il risarcimento di ulteriori danni.
ART. 10
(Risoluzione delle controversie)
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente contratto, Foro competente è quello di Mantova.
ART. 11
(Spese di stipula e aspetti fiscali)
1. Poiché le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso, da redigersi in bollo, verrà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.
2. Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto medesimo.
ART. 12
(Norma di rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili
* * * * * APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Lo Sponsor, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:
- Art. 9 – Cause di risoluzione;
- Art. 10 – Risoluzione delle controversie.
DITTA:
* * * * *
Letto, firmato e sottoscritto
PROVINCIA DI MANTOVA | LO SPONSOR |