REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2023
REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2023
Codice A1419A
D.D. 24 maggio 2023, n. 1141
Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 55-8964 del 16/05/2019 - approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Korea Welfare Services inc. sugli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud - 2023/2024.
ATTO DD 1141/A1419A/2023 DEL 24/05/2023
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale
OGGETTO: Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 55-8964 del 16/05/2019 - approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Korea Welfare Services inc. sugli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud - 2023/2024
premesso che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018, esercita le funzioni precedentemente afferenti all’Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4 - 6904 del 22/05/2023 che conferisce l’incarico di vice direttore del Direttore della direzione A1400A “Sanita’ e Welfare” al xxxx. Xxxxx Xxxxx, attribuendogli nella delega tra l’altro il coordinamento nell’ambito della gestione – anche economico-finanziaria – dei programmi e delle azioni in materia di Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale;
vista la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”;
preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all’ARAI-Regione Piemonte;
dato atto che l’ARAI-Regione Piemonte, con deliberazione n. 32/2003 del 17/02/2003 della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata autorizzata ad operare in Xxxxx del Sud;
precisato che dal 2006 il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte è il solo
ente italiano accreditato ad operare nel suddetto Paese, essendo stato siglato annualmente un accordo per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Social Welfare Society, Inc. (SWS), con sede in 000-00 00, Xxxxxxx-xx, 00-xxx, Xxxxxxx-Xx, Xxxxx, Xxxxx del Sud, ente non-profit autorizzato dal 1954 dal Governo coreano per la cura dei bambini in stato di adottabilità e per garantire servizi di assistenza sociale alle persone in difficoltà;
preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 55-8964 del 16/05/2019 ha approvato gli elementi essenziali dell’accordo tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society Inc., sugli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud, demandando al Direttore della Direzione Coesione Sociale, ora a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture, della Direzione Sanità e Welfare, la stipula e la sottoscrizione del suddetto accordo da redigersi nella lingua inglese con la traduzione in italiano come concordato tra le parti;
dato atto che gli elementi essenziali sono i seguenti:
- oggetto: modalità tecniche riguardanti lo svolgimento delle procedure adottive con la Xxxxx del Sud;
• durata: annuale dalla data di sottoscrizione rinnovabile su accordo delle parti;
dato atto del cambio di denominazione della Social Welfare Society inc. in Korea Welfare Services inc. (KWS) a far data dall’1/04/2020;
preso atto che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 55-8964 del 16/05/2019, con determinazione della Direzione Sanità e Welfare n. 822/A1419A/2022 del 13/05/2022 è stato approvato lo schema di accordo che regolamenta gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud, sottoscritto con la Social Welfare Society Inc. (SWS), che scadrà in data 28 maggio 2023;
dato atto che le parti intendono proseguire la proficua collaborazione sottoscrivendo il relativo accordo contenente le modalità tecniche riguardanti lo svolgimento delle procedure adottive con la Xxxxx del Sud;
ravvisata pertanto la necessità di approvare uno schema di accordo che regolamenti gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud, secondo quanto previsto nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
dato atto che:
• gli oneri scaturenti dal suddetto accordo con la Korea Welfare Services (KWS), compresa la traduzione in italiano, trovano copertura sul capitolo di spesa 112042 nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, per le annualità 2023 e 2024 e saranno di volta in volta definiti, sulla base del numero di coppie che conferiscono incarico al Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali, scegliendo quale paese la Xxxxx del Sud;
• le entrate sono finanziate mediante l’introito versato dalle coppie che conferiscono incarico alla Direzione Sanità e Welfare – Servizio regionale Adozioni Internazionali per le adozioni in Xxxxx del Sud, sul capitolo di entrata 28163 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 e 2024;
dato atto pertanto di rinviare a successive determinazioni gli accertamenti delle quote che verranno versate dalle coppie, che, conferendo incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali, sceglieranno la Xxxxx del Sud, quale Paese in cui avviare la procedura adottiva, nonché gli impegni di spesa per i servizi che verranno garantiti dalla Korea Welfare Services inc., scaturenti dal
suddetto Accordo;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
IL VICEDIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";
• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.";
• il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
• la D.G.R n.73-8225 del 20/12/2018 "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";
• la D.G.R. n. 55-8964 del 16/05/2019 "Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R.
n. 7/2018 - Art. 12. Approvazione elementi essenziali dell'accordo da sottoscriversi tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society Inc. per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud";
• la determinazione della Direzione Sanità e Welfare n. 822/A1419A/2022 del 13/05/2022;
• la Legge regionale 24 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
• la D.G.R. n. 1 - 6763 del 27/04/2023 - Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".;
DETERMINA
• di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Korea Welfare Services inc., che disciplina gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud, secondo quanto previsto nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
• di procedere alla sottoscrizione del suddetto accordo, di durata annuale, che viene redatto in lingua inglese con traduzione in italiano;
• di dare atto che:
• gli oneri scaturenti dal suddetto accordo con la Korea Welfare Services inc. (KWS), compresa la traduzione in italiano, trovano copertura sul capitolo di spesa 112042, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, per le annualità 2023 e 2024 e saranno di volta in volta definiti, sulla base del numero di coppie che conferiscono incarico al Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali, scegliendo quale paese la Xxxxx del Sud;
• le entrate sono finanziate mediante l’introito versato dalle coppie che conferiscono incarico alla Direzione Sanità e Welfare – Servizio regionale Adozioni Internazionali per le adozioni in Xxxxx del Sud, sul capitolo di entrata 28163 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 e 2024;
• di rinviare a successive determinazioni gli accertamenti delle quote che verranno versate dalle coppie, che, conferendo incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali, sceglieranno la Xxxxx del Sud, quale Paese in cui avviare la procedura adottiva, nonché gli impegni di spesa per i servizi che verranno garantiti dalla Korea Welfare Services inc. (KWS), scaturenti dal suddetto Accordo.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.
IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxx
Allegato
ALLEGATO A)
ADOPTION AGREEMENT
This Agreement is made between
REGIONE PIEMONTE
Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali
and
Korea Welfare Services, Inc. (Formerly Social Welfare Society, Inc)
This Agreement puts the best interests of the child as its top priority, and with the guiding principle, both the agencies shall do their best for the sake of child’s and adoptive families’ welfare.
The Italian citizen couples, who reside in Italy and want to adopt a child with Korean nationality required to be protected, will be provided with adoption services from Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (hereafter collectively referred to as “SRAI”) and Korea Welfare Services, Inc. (hereafter called “KWS”).
PROCEDURE
The adoption process between SRAI and KWS is as below.
A)
Adoptive parents’ qualification for adoption application shall be decided, based on all of the laws and legislations related to adoption in Italy and evaluation in accordance with the Act on Special Cases concerning Adoption and regulations in Korea.
B)
SRAI shall prepare and submit the following documents including home study reports about the prospective adoptive parents to KWS.
1. Home study on the prospective adoptive parents;
Assessment of the adoption applicants should be completed by an authorized adoption agency in accordance with regulations. The agency shall be accredited by the Hague convention. This assessment shall be included as follows: applicants’ determination to adopt a child from Korea, responsibility and eligibility, adequate financial condition, and the attitude of those living with the applicants. It shall be also included to applicants’ socio-psychological history, interaction within the family, opinions of those living with the applicants and the social groups in the intimate relationship with the prospective adoptive parents. Above all things, there should be appropriate information which shows the applicants have a real understanding of adopting the child with different heritage and culture from theirs.
2. The medical report of the prospective adoptive parents (including addiction to drugs or alcohol)
3. Three reference letters of the prospective adoptive parents
4. Italian Police criminal record check for each of the prospective adoptive parents
5. Education certificate copy of each parent
6. Marriage certificate and, if applicable, decree of divorce
7. Birth certificate of the prospective adoptive parents and their children
8. Pictures of the prospective adoptive parents' family members and their residential environment
9. Certificate of pre-adoptive training completion
10. Parenting qualification in accordance with the law of the country in which the prospective adoptive parents reside
C)
After receiving the above documents, KWS sends SRAI the child’s referral relevant documents in regard to a specific family.
Each file is included as follows:
1. Child study:
The child's psychosocial background, reasons of relinquishment for adoption, personal background information and personal details such as birth record and medical history, current residential environment and adjustment, physical/social development and his/her
personality.
2. A statement of consent to adoption
3. A standard certificate of the child
4. Certificate of guardianship for minors under institutionalized care
5. Consent to adoption by the biological parents
D)
When prospective adoptive parents accept the child, SRAI sends the following documents to KWS.
1. Adoptive parents' adoption acceptance
2. Adoptive parents' statement of adoption
3. Adoptive parents' affidavit of support
SRAI shall provide KWS with the required amount agreed upon between the two agencies to cover the costs incurred in the process of adoption.
E)
When a child is matched to prospective adoptive parents by XXX and SRAI, all of the Parties shall work together to prepare all documents required for the child’s departure from Korea and in case of the placement, the Parties shall be responsible for entering the involved country.
The following process is required if the child is to be adopted.
1. KWS prepares the child’s passport.
2. KWS is ready for getting the permit of adoption from the Korean Family Court for the sake of the adopted child and his/her adoptive parents.
3. The adoptive parents, SRAI and KWS take necessary action to get an immigration visa from the country the adoptive parents reside, for the sake of the adopted child.
In accordance with Article 31 of the Act on Special Cases concerning Adoption and Article 27 of the Enforcement Rule under the said Act, SRAI and KWS shall work together so far as to make all necessary travel arrangement in order to hand over the child from Korea to the adoptive parents after the adoption approval from the court, unless there are special reasons.
F)
SRAI complies with all of the laws and regulations, and the involved agencies licensed
by the Italian law have responsibility for supervision over the procedures of adopting a child. The involved agencies should be responsible for his/her stable adjustment and healthy growth and development, and also observe whether the child is at risk or not.
SRAI is responsible for conducting follow-ups for a year from when the child joins the adoptive parents.
- SRAI will proceed with a year-long post-adoption review on the adoptive family following the child joining the adoptive family. The post-adoption report should be conducted 6 times and it must include 3 home visits on the basis of the following schedule:
• 1st report:: a month after the pick up with home visit
• 2nd report:: two months after the pick up with interview at SRAI offices
• 3rd report:: three months after the pick up with interview at SRAI offices
• 4th report:: four months after the pick up with home visit
• 5th report:: after eight months after the pick up with interview at SRAI offices
• 6th report:: within one year after the pick up with home visit.
- When not conducting a home visit, the report should be written following in-person counseling at a place other than the adoptive family's home. The social worker should meet both the adoptive parents and the adopted child.
- The report should be written within 10 days.
- The affiliated overseas adoption agency should deliver six reports within one year from the child joining the adoptive family.
- The first home visit should be made within 30 days from the date the child joins the adoptive family in order to ensure the child's initial adjustment to the adoptive family.
- Concentrated post-adoption visits during the initial months: 4 reports should be written within 6 months from the date the child joins the adoptive family.
Obligatory post-adoption services specialized for adopted children from Korea should
be given to adoptive children.
- Social workers who have understandings of Korean culture and language and also have the ability to provide pre-training for adoptive parents and counseling according to the stage of child development, should be employed. The workers may include those who adopted children from Korea or are Korean adoptees, those who have lived in Korea for more than 5 years, and social workers with special experiences – Korean Italian, adoptive parents of Korean child who have specialized in adoption studies, or those who have conducted Korean adoption home studies and so on.
- Should there be difficulty in employing these personnel as full-time employees, part- time employees and/or volunteers are also permissible.
- It is reasonably required that training courses on Korean history and culture and networking and mentoring programs are provided for adoptive families.
- It is also required that language support programs for children over the age of 24 months at the time of departure from Korea are run for the sake of adoptive families.
G)
After the completion of the adoption in Italy, SRAI shall be responsible for making the adopted child acquire citizenship in Italy and the copy of his/her certificate of Italian Citizenship. Upon the receipt of the certificate, KWS should remove his/her name from the Korean citizenship.
A variety of programs are planned in order for the adopted child to be able to experience his/her motherland, Korea’s culture as he/she grows up. To establish a strong sense of identity along with the child’s development, the agency plans a tour for his/her motherland for the sake of both the adoptee and adoptive families, if asked. It also works actively, if possible, at the request of various social services for the adopted child.
H)
The Agreement is to be terminated; when a home study report is different from the truth, post-adoption report is insufficient and etc.
The Agreement is to be immediately terminated; when an unsavory incident is occurred
due to insufficient home visits and studies or post-adoption services.
AGREEMENT
In this Agreement, SRAI submits a copy of the adoption agency’s license. When the license expires, SRAI shall submit the renewed license immediately to KWS. KWS also sends a copy of its license, and in case of any changes in the license, KWS should submit the renewed license immediately to SRAI.
Also, a child welfare expert shall carry out the following adoption procedures: 1)Home study of adoptive parents
2) Child placement process
3) Post-adoption processes including guidance for adoptive child's adjustment and his/her citizenship acquisition.
This Agreement comes into force immediately after the two Parties sign the document hereto. This Agreement is valid for one year, and it has to be renewed upon agreement of the parties in order to be effective for the following year.
In case of termination, the ongoing application shall be transferred to other qualified agency under the agreement of the other Party.
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this Agreement on the day as indicated below.
Date
Signature:
Xxxxx Xxxxx Vice Director
Health and Welfare Directorate SRAI-Regione Piemonte
Xxx Xxxxx, 000
00000 Xxxxxx, Xxxxx
Signature:
Xxxx, Xxxxxxx President
Korea Welfare Services, INC
00, Xxxxxxxx-xx 00-xxx, Xxxxxxx-Xx, Xxxxx, Xxxxx 00000
Traduzione in lingua italiana
Questo Accordo è concluso tra
Servizio regionale per le Adozioni Internazionali
e
Korea Welfare Services, Inc. (già Social Welfare Society, Inc)
Questo Accordo mette gli interessi del minore come sua priorità assoluta e con questo principio guida, entrambe le agenzie devono fare del loro meglio per il bene dei bambini ed il benessere delle famiglie adottive.
Le coppie cittadine italiane, che risiedono in Italia e vogliono adottare un minore di nazionalità coreana che necessita di essere protetto, saranno fornite dei servizi di adozione dal Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (di seguito indicato collettivamente come "SRAI") e dalla Kore Welfare Services, Inc. (qui di seguito chiamata "KWS").
PROCEDURA
Il processo di adozione tra SRAI e KWS avviene secondo quanto segue.
A)
La qualifica dei genitori adottivi per la domanda di adozione deve essere decisa sulla base di tutte le leggi e le normative relative all'adozione in Italia e la valutazione della conformità con la Legge relativa ai Casi Speciali riguardanti l'adozione ed ai regolamenti in Corea.
B)
SRAI deve preparare e presentare i seguenti documenti, comprese le relazioni di studio domiciliare dei potenziali genitori adottivi, a KWS.
1. Studio domiciliare dei futuri genitori adottivi (Home Study):
La valutazione dei richiedenti l’adozione dovrà essere completata da un’agenzia delle adozioni autorizzata, in conformità con i regolamenti applicabili. L'agenzia deve essere accreditata con convenzione dell'Aia. Questa valutazione dovrà comprendere quanto segue: volontà dei richiedenti di adottare un bambino della Corea, loro responsabilità e ammissibilità, adeguate condizioni finanziarie, e l'atteggiamento di coloro che vivono con i richiedenti. Essa dovrà anche contenere la storia sociopsicologica dei richiedenti, le interazioni all’interno della famiglia, le opinioni di coloro che vivono con i richiedenti e i gruppi sociali in rapporto vicino con i potenziali genitori adottivi. Soprattutto, ci dovranno essere informazioni appropriate che mostrino che i richiedenti hanno una reale comprensione della adozione di un minore con una diversa storia e cultura rispetto a loro.
2. La relazione medica dei futuri genitori adottivi (compresa la dipendenza da droghe o alcool)
3. Tre lettere di referenza sui futuri genitori adottivi
4. Certificato penale per ciascuno degli aspiranti genitori adottivi
5. Certificato di istruzione di ciascun genitore
6. Certificato di matrimonio e, se applicabile, sentenza di divorzio
7. Certificato di nascita dei futuri genitori adottivi e dei loro bambini
8. Foto dei familiari dei futuri genitori adottivi e il loro ambiente residenziale
9. Certificato di formazione preadottiva completata
10. Qualifica di genitorialità in conformità con la legge del paese in cui i potenziali genitori adottivi risiedono
C)
Dopo aver ricevuto i documenti di cui sopra, KWS invierà a SRAI i documenti riferiti al minore in relazione ad una specifica famiglia.
Ciascun file sarà incluso come segue:
1. Valutazione del minore (Child Study):
Il quadro psicosociale del bambino, i motivi di rinuncia a favore dell’adozione, le informazioni personali di origine ed i dettagli personali come l’estratto di nascita e l’anamnesi, l’attuale ambiente residenziale e l’adattamento ad esso, lo sviluppo fisico/sociale e la sua personalità.
2. Una dichiarazione di consenso alla adozione
3. Un certificato standard del minore
4. Certificato di tutela per i minori sotto cura istituzionalizzata
5. Consenso all’adozione da parte dei genitori biologici
D)
Quando i potenziali genitori adottivi accolgono il minore, SRAI invierà i seguenti documenti al KWS.
1. Accettazione ad adottare, da parte dei genitori adottivi
2. Dichiarazione di adozione dei genitori adottivi
3. Dichiarazione giurata sulla sostenibilità finanziaria dei genitori adottivi
SRAI dovrà far pervenire a KWS le somme necessarie, concordate tra le due agenzie, per coprire le spese sostenute nella procedura di adozione.
E)
Quando un minore è abbinato ai futuri genitori adottivi da KWS e SRAI, tutte le parti devono lavorare insieme per preparare tutti i documenti necessari per la partenza del bambino dalla Corea ed in caso di collocamento, le Parti saranno responsabili dell’ingresso nel paese coinvolto.
La seguente procedura è necessaria se il bambino è in procinto di essere adottato.
1. KWS prepara il passaporto del bambino.
2. XXX si adopera per ottenere il permesso di adozione dal Tribunale famigliare coreano a favore del bambino adottato e dei suoi genitori adottivi.
3. I genitori adottivi, SRAI e KWS adotteranno le misure necessarie per ottenere un visto di immigrazione dal paese in cui i genitori adottivi risiedono, a favore del bambino adottato.
In conformità con l'Articolo 31 della Legge relativa ai Casi Speciali riguardanti l'Adozione e con l'Articolo 27 della Norma Esecutiva sotto tale atto, SRAI e KWS devono lavorare insieme in modo da realizzare tutta la necessaria organizzazione dei viaggi al fine di consegnare il minore coreano ai genitori adottivi, dopo l'approvazione di adozione da parte del tribunale, a meno che non vi siano motivi particolari.
F)
SRAI è conforme a tutte le leggi e regolamenti, e le agenzie coinvolte, con licenza di legge italiana, hanno la responsabilità di vigilanza sulle procedure di adozione di un minore. Le agenzie coinvolte saranno responsabili per il suo stabile adattamento, la sua sana crescita e sviluppo, e dovrà anche valutare se il minore sia o meno a rischio.
SRAI è responsabile per la conduzione dei follow-up (aggiornamenti) per un anno dall’ingresso in famiglia del minore.
- SRAI effettuerà un monitoraggio post-adottivo di un anno a seguito dell’ingresso in famiglia del minore. I report post-adottivi saranno realizzati 6 volte e devono includere 3 visite domiciliari sulla base delle seguenti scadenze:
• report n. 1: un mese dopo l’ingresso in famiglia con visita domiciliare;
• report n. 2: due mesi dopo l’ingresso in famiglia con colloquio presso gli uffici di SRAI;
• report n. 3: tre mesi dopo l’ingresso in famiglia con colloquio presso gli uffici di SRAI;
• report n. 4: quattro mesi dopo l’ingresso in famiglia con visita domiciliare;
• report n. 5: otto mesi dopo l’ingresso in famiglia con colloquio presso gli uffici di SRAI;
• report n. 6: entro un anno dall’ingresso in famiglia con visita domiciliare.
- Quando non viene effettuata la visita domiciliare, il report deve essere redatto sulla base di un colloquio di persona in un luogo diverso dalla casa della famiglia adottiva. L’assistente sociale dovrà incontrare sia i genitori adottivi che il minore adottato.
- Il report dovrà essere scritto entro 10 giorni.
- Le agenzie estere accreditate dovranno recapitare 6 report post adottivi entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore.
- La prima visita domiciliare dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data dell’ingresso in famiglia del minore per assicurare l’iniziale adattamento nella famiglia adottiva.
- I report post adottivi dovranno essere concentrati nei mesi iniziali: 4 relazioni dovranno essere redatte entro 6 mesi dalla data dell’ingresso in famiglia del minore
Dovranno essere forniti ai figli adottivi dei servizi post-adozione obbligatori specializzati per i bambini adottati dalla Corea.
- Xxxxxx essere impiegati Assistenti Sociali che abbiano conoscenza della cultura e della lingua coreana e abbiano anche la capacità di fornire preformazione ai genitori adottivi e
counseling a seconda dello stadio di sviluppo del bambino. Gli assistenti possono includere coloro che hanno adottato bambini dalla Corea o sono essi stessi figli adottivi coreani, coloro che hanno vissuto in Corea per più di 5 anni e assistenti sociali con esperienze speciali - Coreani Italiani, genitori adottivi di minore coreano che si sono specializzati in studi di adozione, o coloro che hanno condotto visite domiciliari per adozione coreana e così via.
- Se dovessero presentarsi difficoltà nell'impiego di questo personale come dipendenti a tempo pieno, sono ammessi anche dipendenti part-time e/o volontari.
- È ragionevolmente richiesto che corsi di formazione sulla storia coreana e di cultura e di messa in rete e di programmi di mentoring (tutoraggio) siano previsti per le famiglie adottive.
- Si richiede inoltre che siano attivati a favore delle famiglie adottive dei programmi di supporto alla lingua per i bambini di età superiore a 24 mesi al momento della partenza dalla Corea.
G)
Dopo il completamento dell’adozione in Italia, SRAI sarà responsabile della acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore adottato, e della copia del relativo certificato. Dopo il ricevimento del certificato, KWS dovrà rimuovere il nome del minore dal registro di cittadinanza coreana.
Una varietà di attività sarà programmata affinché il minore adottato possa, durante la sua crescita, conoscere la sua madrepatria e la sua cultura. Per stabilire un forte senso di identità insieme allo sviluppo del minore, l'agenzia prevede un tour in madrepatria per entrambi l’adottato e la famiglia adottiva, se richiesto. Essa collabora inoltre attivamente, se possibile, su richiesta dei vari servizi sociali per il bambino adottato.
H)
L'Accordo deve essere risolto: quando un home study (valutazione domiciliare) non corrisponde a verità, la relazione di post-adozione è insufficiente, ecc.
L'Accordo viene immediatamente risolto: quando uno sgradevole incidente è avvenuto a
causa di insufficienti visite e valutazioni domiciliari, o servizi post-adozione.
ACCORDO
In questo accordo, SRAI inoltrerà una copia della sua licenza d'agenzia di adozioni. Quando scade la licenza, SRAI sottoporrà la rinnovata licenza immediatamente a KWS. KWS invierà anche una copia della sua licenza e in caso di eventuali cambiamenti della licenza, KWS dovrà immediatamente presentare a SRAI la licenza rinnovata.
Inoltre, un esperto di welfare minorile dovrà effettuare le seguenti procedure di adozione:
1) Visita domiciliare/home study dei genitori adottivi
2) Procedura di collocamento del minore
3) Procedure post-adozione incluso l’orientamento e guida per l’adattamento del minore adottivo e la sua acquisizione della cittadinanza.
Il presente accordo entrerà in vigore immediatamente dopo che le due parti avranno firmato il documento allegato. Il presente accordo è valido per un anno, e dovrà essere rinnovato su accordo delle parti al fine di essere efficace per l'anno successivo.
In caso di risoluzione, ogni domanda di adozione in essere dovrà essere trasferita ad altro organo qualificato previo accordo dell'altra Parte.
AD ATTESTAZIONE DI QUANTO SOPRA, le Parti hanno firmato il presente Accordo il giorno di seguito indicato.
Data:
Firma: Firma:
Xxxxx Xxxxx Vice-Direttore
Direzione Sanità e Welfare SRAI-Regione Piemonte Xxx Xxxxx, 000
00000 Xxxxxx XXXXXX
Xxxx, Xxxxxxx
Presidente Korea Welfare Services, INC. 00, Xxxxxxxx-xx 00-xxx,
Xxxxxxx-Xx, Xxxxx, Xxxxx del Sud 06220