SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato 3 al Disciplinare di Gara
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla sipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto la pianificazione e l’acquisto di spazi pubblicitari
CPV: 79341000-6, 79341200-8, 79341400-0 CIG: 79832301CE
CUP: F84F19000220008
TRA
Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxx n. 26/a – 00184, e partita IVA n. 05950941004, nella persona del suo , dott. ;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in , codice fiscale n.
, in persona del suo rappresentante legale ;
PREMESSO CHE
- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. del , sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. del , sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture “Servizio Contratti Pubblici” il e sul sito informatico di Lazio Innova dal , Lazio Innova S.p.A. ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, il Codice), una procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto la pianificazione e l’acquisto di spazi pubblicitari (i “Servizi”);
- la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di …./100, formulando l’offerta economica che si allega al presente accordo quadro, sub lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
- le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si allega sub lettera “B”, e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera “C”; entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
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Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
1 (Definizioni)
1.1 Ai sensi del presente Accordo Quadro, i seguenti termini assumono il significato che segue:
− “Accordo Quadro” si intende il presente documento;
− “Parti” si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicati congiuntamente;
− “Allegati” si intendono gli allegati al presente Accordo Quadro:
• Offerta economica del Prestatore (Allegato “A”);
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato “B”);
• Offerta tecnica del Prestatore (Allegato “C”);
• tutti gli atti della procedura di gara.
Articolo 2
(Valore delle premesse e degli allegati)
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, l’allegato “A” (Offerta economica del Prestatore), l’Allegato “B” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati) e l’Allegato “C” (Offerta tecnica del Prestatore).
Articolo 3
(Oggetto e finalità del Accordo Quadro)
3.1 Forma oggetto del presente Accordo Quadro il servizio di pianificazione e acquisto di spazi (gli “Spazi”) all’interno dei media e dei canali di comunicazione (i “Mezzi”) individuati per la diffusione di contenuti finalizzati alla promozione e informazione dei cittadini in merito alle iniziative gestite da Lazio Innova sia direttamente sia per conto della Regione Lazio nell’attuazione di programmi comunitari e di altri progetti specifici (i “Contenuti”).
3.2 In particolare, al Prestatore potranno essere richiesti, parzialmente o singolarmente con riferimento a ciascun Contenuto i seguenti servizi:
3.2.1 elaborazione, sulla base del brief fornito da Lazio Innova, di un progetto di pianificazione del/dei Contenuto/i sui Mezzi più adatti al Target;
3.2.2 prenotazione, trattativa e acquisto, per conto di Lazio Innova, degli Spazi sui Mezzi prescelti dalla Committente;
3.2.3 elaborazione e invio della reportistica di servizio.
3.3 Il servizio sarà eseguito secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
3.4 Tutte le riunioni che coinvolgono personale della Lazio Innova si svolgeranno presso la sede della Lazio Innova, in via Xxxxx Xxxxxxx 26/A - via Capo d’Africa 29/A in Roma. Lazio Xxxxxx si riserva anche di chiedere supporto per eventuali riunioni da tenersi con esponenti di altre Istituzioni o Enti che potrebbero svolgersi in sedi differenti.
Articolo 4
(Norme regolatrici dell’appalto)
4.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
− dal presente Accordo Quadro;
− dalle prescrizioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;
− da tutti gli allegati alla Lettera d’Xxxxxx;
− dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
− dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
− dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
− dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
− dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR);
− dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
− dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
− dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
− dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
− dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
− dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
− dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
− dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
− dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).
Articolo 5
(Condizioni di esecuzione)
5.1 Fermo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si rinvia, nell’esecuzione delle attività di volta in volta commissionate da Lazio Innova il Prestatore si obbliga a:
a) rispettare le prescrizioni tecniche e modalità di svolgimento del servizio previste nel capitolato speciale prescrittivo e prestazionale e nei brief;
b) formulare proposte adeguate e funzionali al rispetto delle esigenze di comunicazione esposte nel brief;
c) utilizzare le risorse indicate nei curricula prodotti in fase di gara, salvo quando indicato al successivo art. 6;
d) non avvalersi di subappaltatori, comunque denominati, senza la preventiva autorizzazione di Lazio Innova e comunque nel rispetto di quanto successivamente previsto;
e) archiviare i contratti eventualmente sottoscritti in esecuzione del presente Accordo Quadro per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge;
5.2. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non obbliga la Lazio Innova ad affidare al Prestatore la realizzazione di pianificazioni per l’intero valore dell’Accordo Quadro né all’affidamento di un numero minimo di servizi ma comporta per il Prestatore l’obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza del valore dell’Accordo Quadro.
5.3. Il Prestatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui alla scadenza dell’Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 7 non sia stato consumato il budget complessivo previsto al successivo art. 8, quale sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.
5.4. Qualora la Committente non attivi l’Accordo Quadro, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stessa.
Articolo 6 (Team di lavoro)
6.1. Il Prestatore si impegna ad eseguire i servizi attraverso il Team di professionisti proposto in gara e costituito dalle figure professionali i cui nominativi sono riportati nei curricula allegati all’offerta.
6.2. Il Prestatore si impegna a mantenere la medesima composizione del Team, in termini di numero, nominativi e competenze per tutta la vigenza contrattuale. Conseguentemente, Il Prestatore si obbliga a comunicare tempestivamente e per iscritto a Lazio Innova, eventuali variazioni dei componenti del Team dedicato, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione scritta dello stesso. Alla suddetta comunicazione dovranno essere allegato/i il curriculum/a vitae del/i nuovo/i professionista/i che dovranno avere livelli di anzianità nel ruolo pari o superiori a quelli del/i professionista/i da sostituire.
6.3. Lazio Xxxxxx si riserva la facoltà di incontrare il/i professionista/i proposto/i per valutare le competenze dello/gli stesso/i rispetto ai propri standard qualitativi.
6.4. E’ facoltà di Lazio Xxxxxx chiedere la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro qualora non sia soddisfatta delle modalità di interazione degli stessi con Lazio Innova e con lo stesso gruppo di lavoro e/o ne lamenti la scarsa efficienza. In tal caso Lazio Xxxxxx riconoscerà al Prestatore un termine non inferiore a 30 giorni per individuare un sostituto che abbia analoghi requisiti.
Articolo 7
(Durata dell’Accordo Quadro - Opzioni e rinnovi)
7.1 La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
7.2. Lazio Innova si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per non oltre 24 mesi, per un importo di Euro 610.000,00 (seicentodiecimila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge dandone comunicazione al Prestatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
7.3 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Articolo 8
(Valore dell’Accordo Quadro)
8.1 Il budget complessivo che potrà essere complessivamente destinato alla realizzazione e diffusione dei contenuti in esecuzione dell’Accordo Quadro, nell’intero periodo di efficacia dello stesso, è pari a Euro 610.00,00 (seicentodiecimila/00) oltre IVA.
8.2 Gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Accordo Quadro sono stati valutati pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di prestazioni di natura intellettuale.
8.3. A titolo di corrispettivo per l’attività svolta la Lazio Innova riconoscerà al Prestatore, a seconda dell’entità del budget relativo alla pianificazione:
- Euro ....... ( /00) oltre IVA per ciascuna pianificazione di valore pari o inferiore a 25.000,00 Euro
oltre IVA;
- Euro ....... (....../00) oltre IVA per ciascuna pianificazione di valore compreso tra 25.001,00 oltre IVA e 100.000,00 Euro oltre IVA;
- Euro ....... (....../00) oltre IVA per ciascuna pianificazione di valore superiore a 100.000,00 Euro oltre IVA.
8.4. I Mezzi pianificati saranno acquistati dal Prestatore in nome proprio e per conto di Lazio Innova subordinatamente alla ricezione della conferma dell’ordine di acquisto da parte di Lazio Innova come previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
8.5. A garanzia del rimborso dei costi dei Mezzi, Lazio Innova rilascia garanzia fideiussoria per il valore medio di una campagna (Euro 100.000,00)
Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti)
9.1. I Fee maturati ai sensi del precedente art. 8 saranno fatturati dal Prestatore al termine di ciascuna pianificazione.
9.2. I costi dei Mezzi saranno fatturati contestualmente all’invio del relativo ordine alle concessionarie subordinatamente all’approvazione del relativo preventivo da parte di Lazio Innova. Alla fattura per il rimborso dei Mezzi dovrà essere allegato l’ordine alle concessionarie.
9.3 Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediate Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Destinatario: ICARMHQ e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti dati:
− CIG: ;
− nr. protocollo e data del Accordo Quadro;
− codice commessa: ;
− estremi bancari necessari per l’effettuazione del pagamento.
9.4 Il mandato di pagamento sarà esigibile mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30 giorni data fattura fine mese. Il termine di 30 gg. per il pagamento della fattura sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
9.5 In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria del R.T.I., e saranno dalla stessa trasmesse a Lazio Innova. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso la Mandante, con liberazione immediata di Lazio Innova al momento del pagamento in favore della sola Mandataria.
9.6 L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo Quadro sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
9.7 Resta inteso che sull’importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituzione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
10.1 Con riferimento al presente Accordo Quadro, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i..
10.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
a) nat a
C.F. ;
b) nat a
C.F. ;
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
c) nat a
C.F. ;
d) nat a
il , il ,
il , il ,
C.F. ;
10.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
10.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Lazio Innova verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
10.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
10.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
Articolo 11 (Garanzia definitiva)
11.1 Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Accordo Quadro il Prestatore ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice,
mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n. emessa da
in data pari ad euro
(10% dell’importo complessivo contrattuale presunto, più il % secondo le disposizioni dell’art. 103, comma 1, del Codice, ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità).
11.2 Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
Articolo 12 (Adeguamento del corrispettivo)
12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Accordo Quadro.
Articolo 13 (Personale addetto ai servizi)
13.1 Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Accordo Quadro, il Prestatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell’esecuzione di Lazio Innova, i nominativi del Team di lavoro.
13.2 Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Accordo Quadro, il Prestatore dovrà altresì comunicare i nominativi della persona che coordinerà il Team di lavoro e a cui il Direttore
dell’esecuzione potrà rivolgersi per le eventuali contestazioni verbali in caso di irregolarità nell’esecuzione del servizio.
13.3 Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio il Prestatore dovesse sostituire le risorse messe a disposizione con il Team di Lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione del Accordo Quadro di Lazio Innova, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità del servizio. La sostituzione sarà consentita previa valutazione positiva dei nuovi curricula vitae da parte del Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro. La sostituzione delle risorse richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la singola risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Prestatore, garantendo un accurato passaggio di consegne, la relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisto.
13.4 Spetta a Lazio Innova la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
Articolo 14 (Vigilanza)
14.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Accordo Quadro il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
14.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Articolo 15
(Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)
15.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
15.2 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
15.3 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Accordo Quadro collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
15.4 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
15.5 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
15.6 Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
15.7 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica
professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Articolo 16
(Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex X.Xxx. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità)
16.1 Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. In caso di violazione di dette disposizioni, Lazio Xxxxxx potrà revocare il Accordo Quadro. In tal caso Lazio Xxxxxx sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.
Articolo 17 (Dichiarazioni di garanzia)
17.1 Fermo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Il Prestatore si impegna:
− a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell’ambito del presente Accordo Quadro;
− ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
17.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.
17.3.Lazio Innova garantisce la propria obbligazione di rimborso dei costi dei mezzi previo rilascio di polizza
fideiussoria n.
emessa da
in data
pari ad euro 100.000,00.
per l’importo di Euro
Articolo 18
(Efficacia del Accordo Quadro)
18.1 Il presente Accordo Quadro è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione. In ogni caso, il Accordo Quadro è subordinato alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli relativi alla certificazione antimafia effettuati da Lazio Innova.
Articolo 19 (Riservatezza)
19.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
19.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
19.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Accordo Quadro.
Articolo 20
(Subappalto e divieto di cessione del Accordo Quadro)
20.1 Qualora fosse stata fornita adeguata indicazione nel DGUE presentato in sede di gara, durante l’esecuzione del Accordo Quadro il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto del Accordo Quadro nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 40% del valore complessivo dell’appalto.
20.2 Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell’art. 80 del Codice.
20.3 Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del accordo quadro di subappalto presso la Lazio Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
20.4 Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
20.5 Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
20.6 Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
20.7 Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica dell’accordo quadro la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
20.8 Lazio Innova provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.
20.9 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20.10 E’ fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del Accordo Quadro, l’oggetto dell’attività affidata.
20.11 Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Xxxxxx per qualsiasi attività subappaltata.
20.12 In base a quanto disposto dal citato art. 105 del Codice che si intende integralmente richiamato, il Prestatore non può cedere in nessun caso l’accordo quadro a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
20.13 In caso di cessione dell’Accordo Quadro, l’accordo quadro di subappalto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Articolo 21 (Domicilio legale)
21.1 A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in .
Articolo 22 (Recesso)
22.1 E’ facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Accordo Quadro in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r. o PEC.
22.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
22.3 L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
21.3. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
Articolo 23
(Risoluzione)
23.1 Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché all’offerta tecnica del Prestatore, ove non derogata dai citati atti, Lazio Innova potrà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., risolvere il presente Accordo Quadro previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Prestatore anche via fax o con raccomandata con a.r. o PEC.
23.2 Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Prestatore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente Accordo Quadro si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno in favore di Lazio Innova.
23.3 In ogni caso, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal Accordo Quadro medesimo, anche per i seguenti motivi:
− applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal Accordo Quadro collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
− grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
− sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
− concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Prestatore.
Articolo 24
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
24.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
24.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 25 (Clausola risolutiva)
25.1 Il Prestatore dà atto che Lazio Xxxxxx ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
25.2 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del Accordo Quadro medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
25.3 Il Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal Fornitore.
25.4 In tali ipotesi il Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Lazio Innova avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di Lazio Innova al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Articolo 26
(Trattamento dei dati – consenso al trattamento)
26.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
26.2 In particolare Lazio Innova garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
26.3 Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 196/2003 è Lazio Innova. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
26.4 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Accordo Quadro.
26.5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
26.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
26.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
26.8 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
26.9 Il Prestatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del presente Accordo Quadro in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
26.10 Poiché l’attività oggetto del Accordo Quadro comporta per il Prestatore il trattamento di dati personali per conto di Lazio Innova S.p.A., Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente Accordo Quadro designa il Prestatore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo:
a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Accordo Quadro soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR;
d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
i) è responsabile per quanto di propria competenza per l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto Accordo Quadro/atto giuridico.
26.11Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito Accordo Quadro che il responsabile si impegna sin d’ora a sottoscrivere e che definirà l’oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
26.12 In ogni caso, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del Accordo Quadro con Lazio Innova. In questo caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell’espletamento del Accordo Quadro. In caso di dubbio nell’interpretazione di queste norme durante l’esecuzione del Accordo Quadro sarà
possibile rivolgersi direttamente al Responsabile di Commessa con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.
Articolo 27 (Varie)
27.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo Quadro venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Accordo Quadro rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
27.2 Accordo Quadro non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Accordo Quadro e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
27.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente Accordo Quadro, dovrà essere effettuata mediante pec all’indirizzo:
Per Lazio Innova: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Per il Prestatore:
ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: Se a Lazio Innova:
xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx. Se al Prestatore:
Xxx /Xxxxxx
Xxxxxxxx 00 (Xxxx Competente)
28.1 Ogni eventuale controversia derivante dal presente Accordo Quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto
Per Lazio Innova Per il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli:
9. (Fatturazione e pagamenti); 14. (Vigilanza); 15. (Responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro);
17. (Dichiarazioni di garanzia); 18. (Efficacia dell’Accordo); 19. (Riservatezza); 22. (Recesso); 23. (Risoluzione); 24. (Oneri fiscali e spese contrattuali); 25. (Clausola risolutiva); 26. (Trattamento dati - consenso al trattamento); 27. (Varie); 28 (Foro Competente).
Per il Prestatore