AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
ACCORDO DI PROGRAMMA:
“ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE”
approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n°136 del 16 marzo 2006
Il giorno 12 del mese di aprile dell’anno 2006, Si sono costituiti
da una parte
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, nella persona del Presidente o suo delegato,
dall’altra
IL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE - Regione Calabria, o suo
delegato;
L’ANCI – Regione Calabria, in persona del Presidente o suo delegato;
I COMUNI di:
Catanzaro – Vallefiorita – Sorbo San Xxxxxx – Falerna – Carlopoli – Cicala – Zagarise – Santa Caterina dello Ionio, in persona dei Sindaci o loro delegati;
LA C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura), in persona del Presidente o suo delegato;
Le ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:
Confindustria (Associazione fra gli Industriali della Provincia di Catanzaro);
C.N.A. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa); Confartigianato Catanzaro (Associazione Provinciale Artigianato), in persona dei Presidenti o loro delegati;
Gli ORDINI e COLLEGGI PROFESSIONALI:
Ordine degli Architetti, in persona del Presidente o suo delegato; Ordine degli Ingegneri, in persona del Presidente o suo delegato;
PREMESSO:
• Che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro a seguito dell’approvazione ed adozione del Piano di Gestione dei Rifiuti in ambito provinciale, sta promovendo e favorendo azioni coordinate tra pubbliche amministrazioni, associazioni di categorie e soggetti privati, con spirito di leale collaborazione, onde pervenire alla stipulazione di
“Accordi di Programma”, che consentono di adeguare l’applicazione delle norme alle specifiche situazioni e condizioni produttive locali, e di trovare le soluzioni più efficaci per superare le difficoltà interpretative e operative che possono ostacolare la volontà delle aziende di destinare i rifiuti al recupero;
• che con la Risoluzione del Consiglio Europeo del 7/5/1990 in materia di gestione dei rifiuti, si chiede alla Commissione dell’Unione Europea di predisporre programmi d’azione per specifiche categorie di rifiuti, con particolare riferimento all’esigenza d’individuare specifiche azioni per i rifiuti da costruzione e da demolizione;
• che il “Programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo durevole e sostenibile” adottato dalla Commissione il 18/3/1992 inserisce la gestione dei rifiuti tra i temi prioritari per uno sviluppo sostenibile e individua come azioni prioritarie la prevenzione della produzione di rifiuti e la soluzione dei problemi alla fonte,
incoraggiando il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, in particolare mediante una selezione dei rifiuti nel luogo dove gli stessi sono prodotti;
• che la legge 146/94 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea” per i criteri di delega della materia rifiuti prevede all’art. 38, c. 1, lett. f), che “i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l’immissione diretta nell’ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati;
• Che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, individua “i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22” ed elenca le tipologie di rifiuti inerti nell’allegato I, sub
allegato I, per i quali è possibile il recupero in regime semplificato nel rispetto delle norme tecniche ivi dettate per ciascuno di essi;
• che la Legge 23 marzo 2001 n. 93, “Disposizioni in campo ambientale”, ha apportato modifiche all’art. 8 del D. Lgs. N. 22/97 con riferimento alle terre e rocce di scavo non inquinate destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati;
• che le tecniche di demolizione selettiva possono consentire l’ottenimento di aggregati di riciclo che necessitano di trattamenti meno complessi e una maggiore valorizzazione, come dimostrato dalle diverse esperienze condotte sia in Italia che negli altri paesi
europei e il recupero di altri componenti nonché la diminuzione della pericolosità dei rifiuti prodotti per il successivo miglior recupero o smaltimento più sicuro;
• che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, d’ora in poi “d. lgs. 22/97”, prevede:
all’articolo 2 (Finalità) che l’attività di gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve assicurare una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, che la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti e che per il conseguimento delle finalità del decreto Xxxxxx le istituzioni preposte adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati;
all’articolo 3 (Prevenzione della produzione di rifiuti) che le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, mediante, fra l’altro: lo sviluppo di tecnologie pulite, la promozione di strumenti economici, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
all’articolo 4 (Recupero dei rifiuti) che le medesime autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso: il reimpiego e il riciclaggio, l’adozione di misure economiche e le determinazioni di condizioni d’appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi in particolare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs 22/97, le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e fermo restando l'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal predetto D. Lgs. 22/97;
VISTO
il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n°36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti e, in particolare, l’art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti;
il decreto del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio 29 luglio 2004, n°248, relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto, che adotta, ai sensi dell’ 6 comma 4, della legge 27 marzo 1992, n°257, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, sull’imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi in discarica;
il decreto del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio 3 agosto 2005, pubblicato sulla G. U n° 201 del 30/08/2005, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
la sentenza della Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, 0 ottobre 2003, n°37508 (materiale da demolizione inerti riutilizzato senza trattamento – nozione di rifiuto – non rientra)
l'art. 4, comma 4, del D.Lgs 22/97, secondo cui le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e fermo restando l'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal predetto D.Lgs. 22/97;
l’art.16 della Legge Quadro 109/94 sulle opere pubbliche prevede l’utilizzo di materiali provenienti dall’attività di riuso e riciclaggio;
l’art. 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs 22/97, che affida alle Province le competenze in merito alle funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
CONSIDERATO
che si è valutata l'opportunità di definire attraverso un accordo di programma locale, un sistema integrato di gestione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:
- favorire la raccolta differenziata;
- diminuire la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica;
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
- aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;
RITENUTO
che ai fini di una migliore applicazione del presente accordo di programma occorre coinvolgere i diversi soggetti interessati al ciclo dei rifiuti inerti derivanti dall’attività edilizia e dalla realizzazione di opere e d’impianti in genere;
VISTO
il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Catanzaro approvato con deliberazione C.P. n° 37/5 del 28.07.2003 ed integrata con deliberazione C.P. n° 42 del 29.09.2003, parte E relativa a Forme Organizzative e Strumenti di Attuazioni (Osservatorio Provinciale dei Rifiuti e Accordi di Programma);
l’Ordinanza dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza nel territorio della Regione Calabria n°1495 del 3 luglio 2001 in materia di “Smaltimento inerti:obbligo di conferimento in apposito impianto; condizione per il rilascio di autorizzazione e/o concessioni edilizie”;
Tutto ciò considerato, visto e premesso, le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono di stipulare il seguente Accordo di Programma.
Titolo I
Scopo, obiettivi e campo di applicazione
Articolo 1
Contenuti e metodologia
Il presente Accordo di Programma si compone di:
1. L’articolato, costituito dalla premessa e dagli articoli seguenti;
2. l’Allegato 1: Definizioni dei termini utilizzati;
3. l’Allegato 2: Modalità di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Articolo 2
Scopo e finalità dell’Accordo
Scopo del presente Accordo è la definizione di uno strumento organico per una corretta ed efficace gestione dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Catanzaro, formulato sulla base della responsabilità condivisa di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel ciclo di gestione di detti rifiuti, attraverso il quale garantire un elevato livello di tutela ambientale e raggiungere le seguenti finalità specifiche:
• la conoscenza organica e completa del reale flusso dei rifiuti da costruzione demolizione;
• la riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità;
• il riutilizzo, riciclaggio e recupero della massima quantità possibile di rifiuti;
• la riduzione della quantità dei rifiuti avviati in discarica e corretto smaltimento della frazione residua non altrimenti valorizzabile;
• la prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti e d’altri comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini;
• il miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati e la creazione delle condizioni di mercato favorevoli al loro utilizzo.
Articolo 3
Campo e criteri di applicazione
Il presente Accordo di Programma si applica, nell’ambito territoriale della provincia di Catanzaro, alle attività di produzione, gestione, trattamento, riutilizzo o recupero dei residui prodotti da attività di costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture ed all’attività di recupero di rifiuti inerti provenienti da altre attività produttive destinati ad essere impiegati quali materiali da costruzione.
Articolo 4
Parti contraenti
Il presente Accordo di Programma costituisce impegno volontario, liberamente stipulato fra le parti contraenti, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs 22/97.
Al fine del presente Accordo, si definiscono Parti contraenti i soggetti che manifestano formalmente la loro adesione all’Accordo, con le modalità e le procedure stabilite nel successivo art. 14.
Le Parti contraenti sono registrate in un Elenco costituito, aggiornato, mantenuto e reso pubblico con le modalità stabilite nel successivo art. 14.
Articolo 5
Obiettivi e strumenti dell’Accordo
Le parti, ognuna secondo il proprio specifico ambito di competenza, s’impegnano per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. riduzione della quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità mediante l’adozione di modalità e tecniche costruttive effettuate secondo quanto previsto nel presente accordo per almeno il 15% degli interventi effettuati annualmente nel territorio provinciale;
2. incremento della frazione di residui da costruzione e demolizione avviati a riutilizzo, riciclaggio e recupero secondo quanto previsto nel presente Accordo nella misura minima del 20% entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
3. diminuzione della quantità totale di rifiuti inerti da costruzione e demolizione avviati a discarica nella misura minima del 35% entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
4. riduzione, fino all’eliminazione, del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da costruzione e demolizione ovvero del loro riutilizzo, recupero e smaltimento con modalità in contrasto con la normativa vigente e con il presente Accordo;
5. il miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati previa attestazione delle loro caratteristiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Accordo di Programma nella misura di almeno l’80 % del materiale prodotto complessivamente nella Provincia di Catanzaro;
Detti obiettivi saranno annualmente verificati ed aggiornati dal Collegio dell’Accordo di programma di cui all’art. 12.
Gli obiettivi sopra elencati saranno attuati tramite la realizzazione delle seguenti misure ed azioni:
A) demolizione selettiva degli edifici ed ogni altra misura utile a produrre frazioni di residui il più possibile omogenee per composizione, con particolare riguardo alla separazione di rifiuti pericolosi, procedendo a tal fine sulla base dei criteri e con le procedure descritte all’Allegato 2;
B) differenziazione dei rifiuti da costruzione all'origine, con la separazione dei rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni merceologiche omogenee degli altri rifiuti non pericolosi;
C) adozione, in sede di progettazione, commissione ed esecuzione delle opere, di tecniche costruttive che presentino minor ricorso alle materie vergini e prevedano l’utilizzo di materiali che diminuiscano la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti in caso di successivi interventi di ristrutturazione e/o eventuale demolizione;
D) iniziative utili ad aumentare la quota di rifiuti conferiti ad idonei centri di trattamento e riciclaggio, tramite la creazione di reti efficienti e diffuse di centri di raccolta a servizio delle imprese e tramite la razionalizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti di trattamento attivi, concepiti e gestiti in modo da minimizzarne l'impatto ambientale e opportunamente e razionalmente dislocati sul territorio;
E) selezione e avvio a riutilizzo dei residui che, senza pregiudizio per l’ambiente e nel rispetto delle norme vigenti, possano essere utilmente reimpiegati quali materiali e componenti di nuovi processi di costruzione, procedendo a tal fine sulla base dei criteri e con le procedure descritte all’Allegato 2;
F) predisposizione di modalità operative, nel rispetto della normativa vigente, per la migliore gestione dei depositi di rifiuti a servizio dei cantieri e delle imprese procedendo a tal fine sulla base dei criteri e delle procedure descritte all’Allegato 2;
G) iniziative utili a garantire che la massima quantità possibile di materiali riciclati prodotti dal trattamento dei rifiuti e destinati all’utilizzo nelle attività del settore costruzioni presentino caratteristiche e livelli di prestazione, attestati e documentati, simili a quelli della materia prima corrispondente;
H) adozione di prescrizioni tecniche, voci di capitolato e prescrizioni contrattuali che prevedano l’uso di materiali riciclati in sostituzione degli inerti naturali da costruzione, per tutti gli impieghi a cui questi ultimi si dimostrino idonei, procedendo a tal fine sulla base dei criteri e con le procedure descritte all’Allegato 2;
I) controlli mirati a contrastare la non corretta gestione dei rifiuti c&d e l’impiego di rifiuti "tal - quali" utilizzati impropriamente quali materiali da costruzione;
L) iniziative di ricerca, sperimentazione, documentazione e formazione, finalizzate in particolare alla realizzazione d’attività di ricerca e sperimentazione in materia di riduzione delle quantità dei rifiuti da costruzione e demolizione e/o di massimizzazione del riciclaggio degli stessi;
M) sviluppo di standard qualitativi dei prodotti derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti inerti; individuazione di nuove destinazioni d’uso dei materiali riciclati;
N) organizzazione d’iniziative d’informazione, formazione e sviluppo dei contenuti e delle finalità del presente Accordo;
O) realizzazione di un sistema di monitoraggio del flusso di rifiuti generato dall’attività di costruzione e demolizione.
Titolo II Impegni delle parti
Articolo 6
Impegni generali delle parti
I sottoscrittori s’impegnano a:
• promuovere e favorire, ciascuno per le parti di propria competenza, la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo;
• realizzare campagne di comunicazione, opuscoli informativi e corsi di formazione e addestramento che facilitano l'applicazione delle misure previste dal presente Accordo;
• monitorare lo stato di attuazione del presente accordo e a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite;
• promuovere l’avvio dei rifiuti a recupero in impianti idonei a valorizzarli al massimo livello possibile;
• promuovere l’applicazione di tecniche di demolizione selettiva degli edifici e/o parti di edifici in conformità con le istruzioni tecniche di cui all’Allegato 2 del presente Accordo;
• promuovere l’applicazione di tecniche di costruzione e/o demolizione che consentano di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi, anche con l’avvio diretto al riutilizzo dei materiali e dei componenti idonei a tal fine, secondo le modalità tecniche definite nell’Allegato 2;
• prescrivere nei capitolati d’appalto di propria competenza il ricorso all’utilizzo di materiali inerti da recupero secondo le modalità tecniche definite dal Comitato Tecnico ai sensi dell’art.13 del presente Accordo e ad utilizzare nell’esecuzione delle opere, in sostituzione degli inerti naturali da costruzione, materiali riciclati idonei a promuovere l’applicazione, nella gestione e nella movimentazione dei rifiuti fino ai luoghi di trattamento e smaltimento, delle prescrizioni normative vigenti e della disciplina di cui all’Allegato 2 ;
• promuovere l’impiego di un trattamento dei rifiuti che consenta il raggiungimento di un elevato standard qualitativo secondo specifiche tecniche (fisiche, chimiche e meccaniche) definite dal Comitato Tecnico ai sensi dell’art. 13 del presente Accordo. Tali linee-guida dovranno fornire indicazioni sulla qualità merceologica del prodotto e sul rispetto dell’ambiente e tendere alla qualificazione sia del processo produttivo che sia del prodotto finale mediante apposita certificazione;
• adottare efficaci misure di controllo verso il corretto impiego di rifiuti da costruzione e demolizione;
• adottare, in sede di progettazione, commissione ed esecuzione delle opere, l’utilizzo di materiali meno inquinanti e più facilmente recuperabili alla fine del loro ciclo di vita;
• verificare periodicamente, all’interno del Collegio degli aderenti all’Accordo di Programma di cui all’articolo 12, lo stato di attuazione di quanto stipulato, valutando eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare.
Articolo 7
Impegni della Provincia
La Provincia s’impegna a:
a) predisporre norme operative al fine di coadiuvare, laddove ritenuto necessario, l’applicazione della normativa vigente
b) predisporre opportune semplificazioni degli adempimenti amministrativi richiesti alle imprese, in ottemperanza alla normativa vigente;
c) promuovere lo sviluppo sul territorio degli impianti di riciclo dei rifiuti inerti conformi alle norme tecniche in materia;
d) promuovere e finanziare anche attraverso i Piani Provinciali delle attività per la realizzazione delle politiche della formazione e del lavoro, i progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indicazioni contenute nel presente accordo, compresi i progetti di formazione di cui all’art. 10, punto b), a favore degli Ordini Professionali;
f) promuovere e incentivare, attività d’impresa che perseguono ed attuano gli obiettivi e le indicazioni contenute nel presente Accordo;
g) adottare più efficaci misure di controllo contro gli scarichi abusivi e il deposito incontrollato dei rifiuti;
h) adottare più efficaci misure di controllo contro chi esercita in modo illecito, il commercio e l’impiego di rifiuti inerti “tal quali” senza il loro preventivo trattamento nel rispetto delle norme vigenti e del presente accordo di programma;
i) eliminare dai propri capitolati d’appalto eventuali clausole ostative all’uso dei materiali riciclati aventi le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti e prevedere un sempre maggior ricorso al loro impiego;
l) definire criteri per l’individuazione di bacini per l’ottimale dislocazione sul territorio provinciale degli impianti di recupero che, tenuto conto della distribuzione esistente, tenda a realizzare una rete di impianti tale da soddisfare gli obiettivi di riciclaggio fissati dal presente accordo;
m) ricevere ed elaborare, tramite l’Osservatorio Provinciale Rifiuti, i dati che gli aderenti all’accordo faranno pervenire nell’ambito degli impegni ivi assunti;
n) favorire ed incentivare, con ogni possibile azione, l’uso di materiali inerti recuperati;
o) favorire l’introduzione, tra gli operatori del settore, di sistemi volontari di eco-gestione e di qualità;
p) predisporre il logo d’identificazione dell’accordo di programma che sarà approvato dal Collegio di cui all’art. 12.
Articolo 8
Impegni dei Comuni
I Comuni s’impegnano a:
a) valutare l’opportunità di prevedere, nei propri regolamenti edilizi, la presentazione di un apposito elaborato progettuale, firmato da tecnico abilitato e redatto sulla base delle direttive tecniche elaborate dal Comitato Tecnico ai sensi dell’art. 13, riportante la stima dei rifiuti che verranno prodotti, le modalità adottate per una corretta gestione dei rifiuti c&d , le modalità del deposito temporaneo dei propri rifiuti e le previste destinazioni finale di detti rifiuti, all’atto della richiesta di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività (DIA);
b) prevedere, nei propri regolamenti dei rifiuti urbani, la possibilità di conferimento dei rifiuti inerti domestici alle stazioni ecologiche comunali, fornendo ai cittadini, a tal fine, l’informazione necessaria;
c) prevedere forme d’incentivazione, anche attraverso la riduzione e/o l’esenzione dalla tassa per l’occupazione di suolo pubblico, per le attrezzature di raccolta dei rifiuti inerti e/o degli altri rifiuti raccolti separatamente, destinati ad essere avviati a recupero in centri di trattamento autorizzati secondo le modalità del presente Accordo di Programma;
d) eliminare dai propri capitolati d’appalto eventuali clausole ostative all’uso dei materiali riciclati che abbiano le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti e prevedere la promozione del loro impiego;
e) provvedere alla tempestiva rimozione dei rifiuti abbandonati ed adottare efficaci misure di controllo degli abbandoni abusivi e dei depositi incontrollati di rifiuti;
f) individuare, valutato il pubblico interesse di tale attività, luoghi idonei per l’attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti inerti da c&d in osservanza alle disposizioni del Piano Generale Rifiuti della Provincia di Catanzaro, adeguando in tal senso i propri strumenti urbanistici.
Articolo 9
Impegni delle Associazioni di Categoria
Le Associazioni di categoria che sottoscrivono il presente accordo s’impegnano a:
a) sensibilizzare i propri aderenti, diffondendo il presente Accordo presso tutti gli operatori economici interessati alla sua attuazione;
b) promuovere e raccogliere l’adesione dei propri aderenti al presente Accordo;
c) promuovere fra i propri aderenti l’adozione di capitolati d’appalto, in cui siano eliminate le clausole ostative all’uso dei materiali riciclati aventi le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti;
d) organizzare corsi di formazione sui temi della corretta gestione dei residui da c&d, della demolizione selettiva, del recupero e riciclaggio dei rifiuti da c&d, ecc., secondo le finalità e gli indirizzi contenuti nel presente accordo;
e) favorire l’acquisizione dei dati necessari alla verifica del buon andamento dell’accordo e del raggiungimento degli obiettivi definiti all’art. 5 del presente Accordo e comunicare periodicamente, tramite il Presidente del Collegio, all’Osservatorio Provinciale Rifiuti i dati in proprio possesso;
f) promuovere presso gli associati e i loro clienti l'utilizzo dei materiali riciclati in alternativa alle materie prime vergini;
g) sensibilizzare i gestori degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti inerti da c&d affinché, aderendo all’ Accordo, s’impegnino a gestire i propri impianti nel rispetto delle norme del D.M. 05.02.98 e degli indirizzi contenuti nel presente Accordo di Programma.
Articolo 10
Impegni degli Ordini professionali
Gli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei geometri e dei periti industriali, s’impegnano a:
a) diffondere i contenuti del presente Accordo fra i propri iscritti per promuoverne l’applicazione nei progetti delle opere da loro elaborati.
b) organizzare specifici corsi per i propri associati;
c) fornire ai propri associati le informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta redazione del piano preliminare di gestione dei rifiuti, con indicate le quantità previste di rifiuti prodotti e le zone di deposito temporaneo degli stessi presso il cantiere, certificandone la corrispondenza all’art.6 lett. m) del D.Lgs. 22/97, come indicato dal punto 2 dell’allegato 2 al presente Accordo;
d) favorire la raccolta dei dati necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 5 del presente accordo
e) promuovere e raccogliere l’adesione dei propri aderenti al presente Accordo.
La C.C.I.A.A. s’impegna a:
Articolo 11
Impegni della .C.C.I.A.A.
a) inserire nuove voci relative ai materiali riciclati nei prezziari delle opere edili;
b) promuovere la diffusione della Borsa Telematica del Recupero
(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e l’accesso alle relative funzionalità;
c) favorire la raccolta dei dati necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 5 del presente accordo.
Titolo III Gestione dell’accordo
Articolo 12
Collegio dell’accordo di programma
Al fine di vigilare sull’esecuzione dell’ Accordo di Programma e d’eventuali interventi sostitutivi è nominato un Collegio presieduto dal Presidente della Provincia e composto dal rappresentante dell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza dei Rifiuti in Calabria e/o dalla Regione Calabria, da due rappresentanti dei Comuni sottoscrittori, dal rappresentante della Camera di Commercio, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini Professionali. La segreteria del Collegio dell’accordo di Programma, preseduta dal Presidente e/o suo Delegato, è istituita presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Catanzaro.
Il Collegio si riunisce di norma ogni anno.
Articolo 13
Comitato tecnico
Nello svolgimento delle proprie funzioni, Il presidente e la segreteria di cui all’art. 12, sono affiancati da un Comitato Tecnico rappresentativo delle varie istanze, i cui Membri sono designati dai promotori dell’Accordo.
Il presidente del Collegio è anche coordinatore del Comitato Tecnico che è composto da:
a) 4 rappresentanti istituzionali aderenti all’accordo (2 Provincia, 1 Ufficio del Commissario e/o Regione Calabria e 1 Comuni);
b) da 2 rappresentanti delle Associazione di categoria, delle imprese produttive e commerciali aderenti all’Accordo;
c) da un rappresentante per ogni Ordine professionale aderente all’Accordo;
d) da un rappresentante della CCIAA.
Compiti del Comitato Tecnico:
1) organizzare ed interpretare i dati forniti dalle Associazioni e dai sottoscrittori dell'accordo al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati;
2) predisporre, nei termini fissati dal Collegio dei sottoscrittori di cui all’art. 12, le direttive tecniche di attuazione del presente accordo indicativamente elencate nell’allegato 2;
3) predisporre annualmente rapporti di sintesi relativi ai dati di cui al punto 1, al fine di permettere la diffusione e comunicazione dei risultati raggiunti;
4) accettare successive iscrizioni d’associazioni e/o ordini all’accordo.
Il Comitato Tecnico, per l’espletamento dei propri compiti, potrà avvalersi del supporto tecnico scientifico di qualificati esperti del settore.
Articolo 14
Modalità d’adesione all’accordo
1. Le singole imprese, anche aventi sede legale fuori provincia, ed i soggetti interessati aderiscono all’accordo di programma mediante domanda, utilizzando apposito modulo, da presentarsi e/o inviare presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Catanzaro;
2. con il suddetto modulo d’adesione, il sottoscrittore dichiara di aver letto interamente l’ Accordo di Programma e conviene con le indicazioni ed indirizzi ivi contenuti che s’impegna a rispettare e a far rispettare;
3. la Provincia di Catanzaro ha la responsabilità della conservazione e aggiornamento dell’elenco degli Aderenti;
4. l’adesione all’Accordo di Programma, con la formale accettazione di tutte le sue indicazioni e condizioni, dà diritto all’utilizzo, da parte delle imprese aderenti, del logo identificativo che sarà a tal fine predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
Ogni Associazione sottoscrittrice dell’accordo s’impegna a distribuire agli operatori economici e/o ai soggetti aderenti l’attestato d’adesione all’Accordo ed il logo utilizzabile dalle aziende con l’attestazione di adesione.
Ogni Ordine Professionale sottoscrittore dell’accordo s’impegna a distribuire ai propri soggetti aderenti l’attestato d’adesione all’Accordo e il logo utilizzabile dalle aziende con l’attestazione di adesione.
Articolo 15
Norme finali
1. Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni nel caso in cui nessuna delle parti aderenti lo abbia disdetto entro 3 mesi dalla scadenza di esso;
2. le premesse, i visti, i considerata e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.
ALLEGATO 1
DEFINIZIONI
Ai fini del presente accordo, si definiscono:
- attività di costruzione e demolizione (ovvero: attività c&d): l'insieme delle attività di costruzione, manutenzione demolizione di edifici e infrastrutture e delle attività di scavo, sbancamento e movimento terra connesse;
- residui da costruzione e demolizione (ovvero: residui c&d): materiali di risulta prodotti dall'esercizio delle attività di costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture, comprendenti sia i rifiuti da costruzione e demolizione, sia i materiali e componenti riusabili;
- materiali e parti riusabili: la frazione dei residui prodotti dalle attività c&d costituita da materiali e parti passibili di reimpiego;
- rifiuti da costruzione e demolizione (ovvero: rifiuti c&d): tutti i rifiuti in ogni caso prodotti dall'esercizio delle attività c&d, elencati nell’allegato tecnico al presente accordo (3);
- frazione inerte dei rifiuti c&d: la frazione dei rifiuti da costruzione e demolizione suscettibile di essere utilizzata, previo idoneo trattamento, come inerti da costruzione;
- inerti da costruzione: i materiali così definiti ai sensi del R.D. 29.07.27;
- rifiuti inerti c&d "tal quali": la frazione inerte dei rifiuti c&d non sottoposta ad alcun trattamento;
- materiale inerte di recupero (ovvero: inerti di recupero; ovvero: inerti riciclati): gli inerti da costruzione prodotti dal trattamento della frazione inerte dei rifiuti c&d effettuato con le modalità tecniche operative previste dal D.M. 05.02.98 e dal presente accordo;
- sottoscrittore dell'Accordo di programma (ovvero: firmatario): gli enti e le associazioni di categoria che hanno sottoscritto il presente accordo di programma;
- aderente all’accordo: l’impresa e/o soggetto interessato, che aderisce all’Accordo sulla base dell’impegno a rispettare tutte le clausole ivi contenute, presentando l’apposito modulo d’adesione al Presidente del Collegio dell’Accordo;
- deposito a servizio di più cantieri della stessa impresa: il deposito di rifiuti a servizio dei cantieri della stessa impresa, da cui tali cantieri dipendono operativamente, effettuato con le modalità previste dall’allegato tecnico al presente accordo;
- deposito temporaneo collettivo: il deposito di rifiuti a servizio di più aziende consorziate, effettuato con le modalità previste dall’allegato tecnico al presente accordo.
ALLEGATO 2
MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
SEZIONE I : GENERALITA’
1) Demolizione selettiva
Le imprese aderenti al presente Accordo s’impegnano ad attuare la demolizione degli edifici e delle infrastrutture provvedendo per quanto possibile:
a) a verificare preventivamente la presenza di tettoie in eternit e/o d’altro materiale contenente amianto e, in tale caso, ad effettuarne la messa in sicurezza e/o la bonifica nel rispetto delle norme in materia;
b) allo smontaggio delle parti dell’edificio (come ad esempio: tegole, coppi, travi in legno e in ferro, porte, finestre, ecc.), aventi ancora un valore d’uso e quindi destinati al reimpiego/riuso;
c) alla raccolta separata dei rifiuti pericolosi o di quei rifiuti che richiedono particolari cautele nel rispetto delle specifiche normative di legge (lastre e tubazioni in eternit, vernici e altre sostanze pericolose);
e) alla raccolta differenziata dei rifiuti speciali non inerti recuperabili in appositi distinti contenitori (legno, plastica, metalli ferrosi e non, vetro, carta e cartone, ecc.);
f) alla suddivisione, là dove utile e possibile, dei rifiuti inerti in: rifiuti inerti costituiti da laterizi e da rifiuti inerti costituiti da calcestruzzo;
g) alla raccolta distinta degli altri rifiuti destinati allo smaltimento.
In caso di accertato superamento delle concentrazioni di cui alla colonna A della tabella 1 del D.Lgs. n. 471/99 occorre effettuare la demolizione tenendo conto degli eventuali interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza dei terreni.
2) Deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione.
(Deposito a servizio di più cantieri della stessa impresa e deposito temporaneo collettivo)
Il deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione dovrà rispettare le modalità tecniche previste all’art. 6), lettera m), del D.Lgs 22/97 nonché le modalità indicate nelle direttive tecniche d’attuazione dell’Accordo.
Al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e la loro più corretta destinazione, nel rispetto delle finalità del presente Accordo, è prevista la facoltà di eleggere a deposito temporaneo dei propri rifiuti uno o più depositi a servizio di più cantieri della stessa impresa secondo le modalità previste nelle direttive tecniche di attuazione dell’accordo.
In tal caso, per lo spostamento con mezzo proprio dei propri rifiuti non pericolosi dai singoli cantieri alla sede del deposito temporaneo, non sarà necessario il formulario d’identificazione dei rifiuti previsto dall’articolo 15 del D. Lgs. 22/97, configurandosi tale operazione come raggruppamento dei rifiuti prodotti dalla propria attività prima dell’avvio, mediante trasporto, al loro recupero e/o smaltimento. Tale modalità di raccolta deve essere comprovata dall’attestazione d’adesione all’Accordo. Allo scopo l’azienda avrà presentato il modulo d’adesione, compilato secondo le modalità indicate nelle direttive tecniche dell’accordo con l’indicazione, tra l’altro, del sito o dei siti da utilizzare come deposito temporaneo a servizio dei suoi cantieri. Copia di detto modulo, timbrato per ricevuta dall’Associazione, costituirà, per l’impresa, attestato d’adesione all’Accordo di Programma.
Allo stesso fine, è prevista la facoltà a più aziende appositamente consorziate tra loro di effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti presso un centro di raccolta comune (deposito temporaneo collettivo), secondo le modalità previste nelle direttive tecniche d’attuazione dell’ Accordo. In tal caso per il trasporto con mezzi propri di propri rifiuti non pericolosi il formulario d’identificazione dei rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 2/97 potrà essere sostituito dall’attestazione d’adesione all’Accordo rilasciata dalle associazioni di categoria e redatta secondo le modalità indicate nelle direttive tecniche d’attuazione dell’Accordo. Il modulo d’adesione all’Accordo di Programma dovrà prevedere, tra l’altro, l’indicazione del centro di raccolta comune (deposito temporaneo collettivo) individuato dalle aziende consorziate nonché l’indicazione dell’atto costitutivo del consorzio.
In ogni caso, il deposito temporaneo è limitato ai rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti nell’ambito territoriale della Provincia di Catanzaro e deve trovare ubicazione all’interno del territorio della stessa.
3) Centri di raccolta di rifiuti di costruzione e demolizione e loro conferimento.
I rifiuti da costruzione e demolizione, depositati per tipi distinti saranno conferiti dal detentore agli impianti di trattamento e recupero o a centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e/o del D.M. 5 febbraio 1998 e successivi aggiornamenti.
Oltre agli impianti di recupero (R5) di cui al punto precedente potranno essere realizzati centri di raccolta (messa in riserva R13) di rifiuti inerti, autorizzati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 22/97, anche in altri luoghi in coerenza col presente Accordo e presso le rivendite di materiali edili nonché presso centri di raccolta comunali, per essere poi conferiti presso
idonei impianti di trattamento e recupero, nel rispetto del regolamento Provinciale d’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese e delle norme vigenti.
Al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non pericolosi diversi dai rifiuti inerti, presso gli impianti di recupero e/o messa in riserva di cui al 1° comma, potrà essere consentita la raccolta, all’interno d’appositi contenitori dei rifiuti costituiti da legno, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta e cartone, previa l’apposita autorizzazione semplificata ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 22/97
Ogni materiale proveniente da attività di recupero, deve essere utilizzato in processi produttivi compatibili col materiale stesso e con le norme tecniche che ne regolano l’impiego.
4) Riutilizzo dei materiali e componenti edilizi derivanti dalla demolizione.
I materiali e i componenti derivanti dallo smontaggio dell’edificio e/o delle sue parti (come ad esempio: tegole, coppi, travi in legno e in ferro, porte, finestre, ecc) e quelli derivanti dall’attività di costruzione (come ad esempio: stock inutilizzati, ecc.) sono esclusi dal regime normativo dei rifiuti se, nel rispetto delle norme in materia, tali materiali sono idonei ad un successivo reimpiego - immediato o differito nel tempo - eventualmente anche a seguito di interventi di riparazione.
Al fine di meglio individuare detti materiali e componenti il Comitato tecnico predisporrà apposite direttive nelle quali saranno descritte le caratteristiche tecniche e modalità/possibilità di riutilizzo dei più comuni.
5) Riutilizzo del fresato derivante dalla scarifica stradale .
I materiali derivanti dalla scarifica stradale mediante fresatura a freddo s’intendono riutilizzati nello stesso luogo di produzione per la realizzazione di pavimentazioni quando sono riutilizzati in cantieri appartenenti allo stesso proprietario o committente (rete stradale della Provincia, rete stradale del Comune e/o di Comuni consorziati, tratto autostradale definito, ecc) o impresa, secondo le modalità operative indicate nelle direttive tecniche d’attuazione dell’ Accordo predisposte dal Comitato Tecnico e approvate dal Collegio degli aderenti all’ Accordo di Programma sulla base degli indirizzi contenuti nel presente Accordo e sono conformi alle norme e alle specifiche prestazionali che ne regolano l’impiego.
6) Riutilizzo dei materiali inerti di c. & d. nello stesso cantiere di produzione.
L’utilizzo dei materiali inerti di c&d presso il cantiere di produzione è ammesso a condizione che siano soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- i materiali non provengano da siti inquinati inclusi nella “anagrafe dei siti da bonificare” di cui all’articolo 17 del DM 25 ottobre 1999, n. 471 o da bonifiche, a meno che non sia
dimostrato con adeguata documentazione analitica che il materiale di scavo non presenta concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alla tabella 1 colonna A del D.M. 471/99.
- siano utilizzati per la realizzazione di opere di servizio al cantiere (piste di cantiere) o di opere previste dal progetto approvato (sottofondi per piazzali, parcheggi ecc.) e ad esso sicuramente riconducibili;
- preventivamente al loro utilizzo, i materiali siano assoggettati ad idoneo trattamento per gli impieghi a cui sono destinati, in conformità degli indirizzi contenuti nelle direttive tecniche di attuazione dell’accordo, di cui all’apposito allegato che sarà elaborato dal Comitato Tecnico- scientifico e approvato dall’assemblea degli aderenti all’ Accordo di Programma, attestate dal Direttore dei lavori.
7) Utilizzo di terre e rocce di scavo.
Le terre e le rocce di scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono escluse dal regime normativo dei rifiuti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera f) bis del D. Lgs. n. 22/97, così come integrato dall’art. 10 della L. 93/2001, a condizione che non provengano da siti inquinati inclusi nella “anagrafe dei siti da bonificare” di cui all’articolo 17 del DM 25 ottobre 1999, n. 471 o da bonifiche, a meno che non sia dimostrato con adeguata documentazione analitica che il materiale di scavo non presenta concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alla tabella 1 colonna A del D.M. n. 471/99.
A tal fine gli aderenti all’accordo s’impegnano a:
- adottare, in fase d’esecuzione delle opere, tutte le misure e le precauzioni idonee per tenere distinte, le terre e le rocce di scavo dai rifiuti derivanti da costruzione e demolizione di manufatti;
- evitare che le terre e le rocce di scavo contengano rifiuti c&d quali: macerie, asfalto, residui di lavorazioni di cantiere, frammenti d’imballaggi;
- utilizzare - secondo le modalità tecniche previste dal presente Accordo – tali terre e rocce di scavo, per reinterri, riempimenti, rilevati e per la realizzazione d’opere edilizie o infrastrutturali approvate e/o autorizzate dagli enti preposti, oppure avviarle al ritombamento di cave debitamente autorizzate, ai sensi delle norme in materia dell’attività estrattiva, per il ripristino ambientale delle stesse, ovvero avviarle all’impiego nella normale pratica agricola o ancora, utilizzate per macinati;
- adottare le modalità operative delle direttive tecniche d’attuazione, che saranno elaborate dal comitato tecnico scientifico e approvato dal Collegio dei sottoscrittori dell’Accordo di programma.
8) Gestione degli impianti di recupero di rifiuti inerti di costruzione e demolizione .
I gestori degli impianti di recupero dei rifiuti inerti derivanti da c&d di cui al punto 7.1. del
D.M. 5.2.98, s’impegnano alla gestione dei loro impianti nel rispetto delle norme del D.M.
5.2.98 e secondo gli indirizzi contenuti nel presente Accordo di Programma.
In particolare le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti inerti dovranno garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed alle specifiche tecniche elaborate dal Comitato Tecnico e non dovranno avere caratteristiche di pericolo superiori a quelle del materiale corrispondente ottenuto dalla lavorazione delle materie prime vergini.
I gestori degli impianti di recupero dei rifiuti inerti s’impegnano inoltre ad adottare una procedura di accettazione dei rifiuti tale da garantirne le migliori caratteristiche al fine del loro successivo recupero. In particolare dovrà essere preventivamente accertato che i rifiuti inerti non provengono da siti contaminati da bonificare e/o siano contaminati e che siano scevri da altri rifiuti.
9) Gestione degli impianti di recupero di altri rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da costruzione e demolizione.
La produzione di materiali per la formazione di rilevati e sottofondi stradali potrà essere effettuata anche con altri rifiuti inerti, derivanti da attività produttive di cui all’allegato 1, sub- allegato 1 del D.M. 5.2.98, quando ne venga preventivamente dimostrata l’utilità al fine del raggiungimento degli standard merceologici del prodotto finito definiti nelle Direttive e specifiche tecniche di attuazione di cui all’Allegato 2, Sezione 2.
In tal caso l’effettuazione delle attività di recupero di rifiuti inerti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali e di altri impieghi edilizi, previste dall’allegato 1, sub allegato 1 al D.M. 5.2.1998 viene considerata a tutti gli effetti attività di produzione di materiali e/o prodotti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali quando ricorrono le seguenti condizioni:
- è preventivamente acquisita, per ogni produttore conferente almeno ogni due anni ed ogni qualvolta viene modificato il ciclo produttivo che origina il rifiuto dello stesso produttore, la certificazione, ove necessaria analitica, attestante che le caratteristiche dei rifiuti sono quelle indicate nei rispettivi punti dell’allegato 1, sub allegato 1 al D.M. 5.2.1998;
- è preventivamente effettuato, per ogni produttore conferente almeno ogni due anni ed ogni qualvolta viene modificato il ciclo produttivo che origina il rifiuto dello stesso produttore, il test di cessione di cui all’allegato 3 del D.M. 5.2.1998 attestante che il rifiuto stesso rispetta i limiti di concentrazione ivi previsti;
- sono preliminarmente definite le specifiche tecniche e merceologiche al materiale che s’intende produrre in riferimento alle norme CNR - UNI 10006 sulle caratteristiche delle terre ed alle altre norme tecniche in materia e alle indicazioni del presente Accordo di Programma.
- è certificato almeno ogni due anni o in caso di modifica del processo di recupero dei rifiuti, per ogni tipologia di materiale prodotto per la formazione di rilevati e sottofondi stradali in uscita, il rispetto del test di cessione di cui all’allegato 3 del D.M. 5.2.1998.
La Ditta che effettua l’attività di recupero dovrà, all’atto della comunicazione d’inizio dell’attività effettuata ai sensi dell’art 33 del D.Lgs. n. 22/97 presentare una relazione tecnica, contenete le modalità e le procedure adottate per garantire le condizioni sopraindicate.
SEZIONE 2 : DIRETTIVE E SPECIFICHE TECNICHE D’ATTUAZIONE
Per l’attuazione del presente accordo di programma il Comitato tecnico di cui all’art. 13 predisporrà le seguenti direttive:
1: elenco rifiuti;
2: linee - guida e istruzioni tecniche per la demolizione e la differenziazione in frazioni omogenee dei residui all’origine;
3: specifiche tecniche per la gestione dei materiali e componenti direttamente riusabili (esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti);
4: modalità di gestione dei depositi temporanei a servizio di più cantieri della stessa impresa e dei depositi temporanei collettivi a servizio di più imprese;
5: linee-guida per la gestione degli impianti di riciclaggio rifiuti inerti;
6: specifiche tecniche per l’identificazione delle caratteristiche e degli standard qualitativi dei materiali prodotti dal riciclaggio e destinati ad impieghi nelle costruzioni;
7: linee d’indirizzo per i comuni;
8: modulistica per l’attuazione dell’accordo.
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 12:
Rappresentante della Provincia ;
Rappresentante della Ufficio del Commissario ;
Rappresentante dei Comuni ;
Rappresentante dei Comuni ;
Rappresentante della CCIAA ;
Rappresentante Ordine degli Architetti ;
Rappresentante Ordine degli Ingegneri ;
Rappresentante Confindustria (Associazione fra gli Industriali della Provincia di Catanzaro)..
………………………………………………………………………………………………………….; Rappresentante Confartigianato Catanzaro (Associazione Provinciale Artigianato)……………
…………………………………………………………………………………………………………; Rappresentante C.N.A. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) ………………………………………………………………………………………………..;
ALLEGATO 3
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Di Catanzaro
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Il sottoscritto
nato a il
residente nel Comune di
via n. cap
tel. fax e-mail
sito web nella qualità di legale rappresentante dell’Ente e/o Associazione
sede legale nel Comune di
via n. cap
C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□ P.I. □□□□□□□□□□□
tel. fax e-mail
sito web
DICHIARA
- di aver preso visione dell’articolato dell’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni promosso dalla Provincia di Catanzaro;
− di impegnarsi al rispetto di quanto stabilito e concordato nell’Accordo di Programma.
Data Firma
Riservato al Settore Tutela Ambientale
Prot. n. del
N° Adesione del
Ai sensi della legge n. 675/96, la Provincia di Catanzaro è autorizzata all’utilizzo dei dati rilasciati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all’attuazione dell’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E’ suo diritto ottenere il controllo, l’aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall’art. 13 della citata legge.
ALLEGATO 4
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Di Catanzaro
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
MODULO DI ADESIONE DITTE
Il sottoscritto
nato a il
residente nel Comune di
via n. cap
tel. fax e-mail
sito web nella qualità di legale rappresentante
della Ditta sede legale nel Comune di
via n. cap
C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□ P.I. □□□□□□□□□□□
tel. fax e-mail
sito web
DICHIARA
- di aver preso visione dell’articolato dell’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni promosso dalla Provincia di Catanzaro;
− di impegnarsi al rispetto di quanto stabilito e concordato nell’Accordo di Programma.
CHIEDE
Di aderire all’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni promosso dalla Provincia di Catanzaro e di essere pertanto incluso nell’Elenco degli Aderenti dell’Accordo.
Data Firma
Riservato al Settore Tutela Ambientale
Prot. n. del
N° Adesione del
Ai sensi della legge n. 675/96, la Provincia di Catanzaro è autorizzata all’utilizzo dei dati rilasciati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all’attuazione dell’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E’ suo diritto ottenere il controllo, l’aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall’art. 13 della citata legge.
ALLEGATO 5
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Di Catanzaro
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
MODULO DI ADESIONE LIBERI PROFESSIONISTI
Il sottoscritto
nato a il
residente nel Comune di
via n° cap.
tel. fax e-mail
sito web nella qualità di libero professionista
iscritto all’Ordine/Albo dei/degli sede studio nel Comune di
via n. cap
C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□ P.I. □□□□□□□□□□□
tel. fax e-mail
sito web
DICHIARA
- di aver preso visione dell’articolato dell’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni promosso dalla Provincia di Catanzaro;
− di impegnarsi al rispetto di quanto stabilito e concordato nell’Accordo di Programma.
CHIEDE
Di aderire all’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni promosso dalla Provincia di Catanzaro e di essere pertanto incluso nell’Elenco degli Aderenti dell’Accordo.
Data Firma
Riservato al Settore Tutela Ambientale
Prot. n. del
N° Adesione del
Ai sensi della legge n. 675/96, la Provincia di Catanzaro è autorizzata all’utilizzo dei dati rilasciati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all’attuazione dell’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E’ suo diritto ottenere il controllo, l’aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall’art. 13 della citata legge.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Xxxxxxxxx xx 00 xxxxxx 0000
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX …..……………………………
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO - CALABRIA …..………………………….
ANCI - Calabria …………………………………………………
C.C.I.A.A. – Catanzaro ……………………………………….
I Comuni di
Catanzaro ………………………………………………………………………………….
Vallefiorita ………………………………………………………………………………….
Sorbo San Xxxxxx ………………………………………………………………………….
Falerna ………………………………………………………………………………………
Carlopoli ……………………………………………………………………………………..
Cicala …………………………………………………………………………………………
Zagarise ………………………………………………………………………………………
Santa Caterina dello Ionio ………………………………………………………………….
Le Associazione di Categorie
CONFINDUSTRIA - Catanzaro …………………………………..…
C.N.A. – Catanzaro ……………………………………………
CONFARTIGIANATO - Catanzaro ………………………………….
Gli Ordini e Collegi professionali
ORDINE DEGLI ARCHITETTI ……………………………………………
ORDINE DEGLI INGEGNERI ……………………………………………