POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO
(Incendio, Elettronica e Furto/Rapina)
Lotto 2
La presente polizza è stipulata tra
FONDAZIONE ARENA DI VERONA |
Xxx Xxxx 0/x |
00000 XXXXXX |
C.F. 00231130238 P.IVA 00231130238 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30.06.2019 |
Alle ore 24.00 del : | 30.06.2021 |
Verspieren Milano | Tel. : +39.02.00.66.87.1 | Mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx |
Xxx X. Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx | Fax : x00.00.00.00.00.00 | Mail PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx |
Verspieren Italia Srl – Società Unipersonale - Cap. Soc. € 350.000 I.V. - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Verspieren S.a.
R.E.A. MI n. 1964504 – C.F./P.I. IT 05637230961 - Iscrizione registro RUI Sez. B000323054
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Recesso a seguito di sinistro
Art.6 Modifiche dell’assicurazione Art.7 Variazione del rischio
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto Art.12 Ispezione delle cose assicurate
Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.15 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.16 Coassicurazione e delega
Art.17 Clausola broker
Art.18 Rinvio alle norme di legge
Art.19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 Art.20 Responsabilità solidale in caso di RTI
Art.21 Rinuncia alla rivalsa Art.22 Clausole vessatorie
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Forma di copertura
Art.2 Oggetto e tipo di copertura Art.3 Esclusioni
Art.4 Enti esclusi
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 Spese demolizioni e sgombero
Art.2 Onorario architetti, professionisti, consulenti Art.3 Spese peritali
Art.4 Ricorso terzi
Art.5 Eventi socio-politici
Art.5A Terrorismo e Sabotaggio Art.6 Eventi atmosferici
Art.7 Inondazioni, alluvioni, allagamenti Art.8 Neve, ghiaccio, gelo
Art.9 Acqua piovana
Art.10 Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni Art.11 Terremoto
Art.12 Rottura di vetri e cristalli
Art.13 Ricostruzione archivi - dati - programmi Art.14 Fenomeno elettrico/elettronico
Art.15 Maggiori costi
Art.16 Cedimento, franamento, smottamento del terreno
Art.17 Opere di fondazione
Art.18 Differenziale storico artistico Art.19 Crollo e collasso strutturale Art.20 Oneri di urbanizzazione Art.21 Urto veicoli
Art.22 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione
Sezione Elettronica
Art.23 Archivi e supporti dati informatici Esclusioni speciali
Somma assicurata
Sezione Furto
Art.24 Furto, Rapina, Estorsione valori
Art.25 Furto, Rapina, Estorsione del contenuto Furto con destrezza
Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti Rapina
Scippo
Archivi di documenti e registri Spese ammortamento titoli Colpa grave
Diminuzione del rischio e/o dei valori Mancanza di custodia o disabitazione
Art.26 Portavalori
Art.27 Contraffazione di valuta
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno Art.4 Mandato dei periti
Art.5 Operazioni peritali
Art.6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art.8 Assicurazione con dichiarazione di valore
Art.9 Pagamento dell’indennizzo
Art.10 Indennizzo separato per ciascuna partita Art.11 Colpa grave e/o dolo
Art.12 Anticipo indennizzi Art.13 Clausola di universalità
Art.14 Prosieguo attività senza perizia Art.15 Enti presso Terzi
Art.16 Danni precedenti
Art.17 Contiguità e vicinanze pericolose Art.18 Beni in leasing
Art.19 Enti non diversamente indicati Art.20 Infiammabili e merci speciali Art.21 Modifiche e trasformazioni
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art.2 Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art.3 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||||
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||||
Assicurato : | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||||
Broker : | La VERSPIEREN ITALIA S.r.l., quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società | |||||||||
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. | |||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||||
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati | |||||||||
Danni diretti : | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione | |||||||||
Xxxxx consequenziali : | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. | |||||||||
Danni indiretti : | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate | |||||||||
Valore Intero : | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. | |||||||||
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto : | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. | |||||||||
Fabbricati : | A titolo esemplificativo e non limitativo: • tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque detenue e nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; |
• s’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente; • s’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingeneristiche in genere; • s’intendono inclusi nel novero di fabbricati anche quelli posti all’aperto per loro uso e destinazione (gradinate, silos, cabine elettriche, quadri elettrici, ecc.), aree attrezzate, parchi archeologici e simili. | |
Rischio Locativo : | Questa copertura garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui affittati, presi in locazione e/o in comodato d’uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza. |
Ubicazione : | Il singolo fabbricato ovvero più fabbricati posti nella medesima area ad una distanza massima di cinque metri l’uno dall’altro che formino un complesso destinato ad un uso omogeneo da parte del Contraente |
Singola ubicazione : | La presente definizione vale per la garanzia Inondazione, Alluvione, allagamento e Terremoto: • complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati uniti tra di loro, e non separati, anche se con numero civico diverso. • complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati separati tra di loro, ma avente un unico numero civico. |
Dipendenti : | Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea; |
Contenuto : | A titolo esemplificativo e non limitativo: • impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Gi impianti si intendono assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza; • macchinari ed attrezzature varie, apparecchi ed impianti in genere, comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento, presenti nei fabbricati o all’esterno dei medesimi; • attrezzi, mobilio ed arredi, televisori, macchine d’ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; • costumi, vestiario, indumenti teatrali e quanto inerente indumenti personale addetto, parrucche, calzature, gioielli, bigiotteria, sia propri che di terzi; • attrezzeria teatrale, scenografie ovunque riposte anche all’aperto; • il complesso dei mezzi di sollevamento e trasporto sia fissi che semoventi, delle macchine, dei meccanismi, attrezzi, utensili, |
trasmissioni, tubazioni, contatori, basamenti, serbatoi sia interrati che esterni; • attrezzature per autorimesse, per le officine, per i laboratori, per i reparti di uso accessorio, per gli impianti antincendio, ecc.; • merci in genere e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è in appartenenza od utilizzo ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza e quant’altro non rientri nelle altre definizioni; • i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi; • i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Si intendono inclusi anche i beni di terzi per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. Quant’altro non rientrante nella definizione di Fabbricati è compreso nella presente definizioni di Contenuto. | |
Valori : | Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, monete d’oro, medaglie, libretti di risparmio o qualsiasi altro titolo nominativo al portatore, buoni pasto, buoni benzina, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. Il tutto sia di proprietà che di terzi e del quale l’Assicurato stesso ne sia o non responsabile. |
Opere d’arte : | Per opere d’arte s’intendono: • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d’ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004). Gli beni di cui alla presente definizione rientrano nella partita Contenuto. |
Inondazioni e/o alluvioni : | Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Allagamento : | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazione e/o alluvione, dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuto a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici e termici. |
Eventi Socio-politici : | Per eventi socio-politici s’intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio: | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi Atmosferici : | Per eventi atmosferici s’intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria e forze del vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente definizione. Sono altresì compresi i danni derivanti da acqua piovana penetrata nel fabbricato a causa di intasamento o insufficiente capacità di smaltimento di gronde o pluviali. |
Xxxxxxxxx : | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Autocombustione : | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio : | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Esplosione : | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Implosione : | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio : | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Guasti cagionati dai ladri : | I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. |
Mezzi di chiusura dei locali : | L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie |
non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. | |
Mezzi di chiusura : | A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione. |
Conduttori esterni: | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno. |
Attrezzature elettroniche : | • hardware per elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d’uso); • apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione-rilevazione- misurazione-controllo; • Impianti antintrusione, TVCC, rilevazioni presenze, rilevazione danni/malfunzionamenti e simili; • altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini telefonici, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, switch e routets IP), apparecchiature elettroniche in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, che possono essere situati sia al coperto che all'aperto, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all’esterno per naturale destinazione; • i supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte; • impianti di illuminazione e pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura, ecc), centraline di comando e quant’altro a completamento e servizio degli impianti stessi. |
Apparecchi ad impiego mobile : | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, apparecchi di rilevazione in genere, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Archivi e dati elettronici : | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Programmi : | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Supporti dati : | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Fenomeno Elettrico/elettronico : | Si intende per fenomeno elettrico/elettronico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La Fondazione Arena di Verona ha lo scopo di organizzare ed esercitare spettacoli lirici e musicali e tutte le attività connesse ad essi, comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto necessario. Attività previste per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi comprendendo anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione ubicati anche presso terzi/utenti, a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente/Assicurato, nonché quelli locati o dati in utilizzo a terzi anche per attività diverse da quelle svolte dal dal Contraente/Assicurato (il Contraente/Assicurato è esonerato dalla indicazione dell’attività svolta), salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contrante.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto”.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture tettoie, pensiline e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.
I macchinari, attrezzature, impianti in genere, arredamenti e merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all’interno di tali automezzi.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto (Opzione base)
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.
Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa appendice, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant’altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
Fondazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Opzione base)
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e-mail.
Si precisa che se dai controlli effettuati da Fondazione, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art.5 - Recesso a seguito di sinistro (Opzione base)
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
Art.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.7 - Variazione del rischio
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione controllante che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.
Art.9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento
• estremi di controparte e/o assicurato
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva. Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art.16 – Coassicurazione e delega (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato l’assistenza nella gestione del presente contratto a VERSPIEREN ITALIA Srl, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla VERSPIEREN ITALIA Srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.
Art.17 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto VERSPIEREN ITALIA Srl, con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxx, 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il nr B000323054, che agisce in quanto Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società VERSPIEREN ITALIA Srl, e in particolare:
• il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
• qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
• ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono
necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
• la Società provvederà all’emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
• s’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.
• i premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
• il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
• la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5,00% (cinque percento) sul premio imponibile.
Art.18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art.20 – Responsabilità solidale in caso di RTI
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art.21 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
a) persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni;
c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
d) enti e/o società concedenti beni oggetto del presente contratto;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 22 Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del
c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Forma di copertura
Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1).
Art.2 – Oggetto e tipo di copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “conseguenziali”, causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art.3 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :
1) verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
c. franamento, cedimento o smottamento del terreno;
x. xxxxxxxxxx e penetrazioni di acqua marina;
e. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
f. trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dei fabbricati del Contraente nonché quelli derivanti da movimentazioni all’interno di tali fabbricati;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2) causati da o dovuti a :
a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
b) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza;
c) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
d) guasti e rotture meccanici a macchinari ed apparecchiature meccaniche, anormale funzionamento di macchinari, errata manovra, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
e) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all’art.2 Sez.1;
f) deterioramento o logorio o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
g) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
h) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
i) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri.
j) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
k) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie “spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”
l) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
m) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
n) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
o) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
p) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
q) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia “Maggiori Costi”.
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art.4 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Il valore del terreno;
2. Strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
3. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato;
4. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata) per la quota di valore eccedente €
10.000 per oggetto;
5. Beni aventi valore storico o artistico per la quota di valore eccedente € 25.000 per oggetto;
6. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
7. Baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto;
8. Mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. a nome del Contraente;
9. Aeromobili e natanti;
10. Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.;
11. Macchinari posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione;
12. Strumenti musicali di proprietà o in uso al Contraente, in quanto assicurati con specifica polizza a parte.
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero (operante solo se presente partita assicurata)
La Società, in caso di sinistro, non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell’importo pagabile a termini di polizza nonché dell’ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio. Sono esclusi dalla presente garanzia i rifiuti pericolosi e/o radioattivi.
Art.2 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti (sempre operante)
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola “Spese Peritali”.
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art.3 – Spese peritali (sempre operante)
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all’Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art.4 – Ricorso terzi (operante solo se presente partita assicurata)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Art.5 – Eventi socio-politici (sempre operante)
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati a seguito o a causa di scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi e sabotaggio, la Società stessa risponde:
a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
b) Xxxxx altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.
La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.6. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi socio-politici”.
Art.5/A – Terrorismo e Sabotaggio (sempre operante)
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terrorismo e Sabotaggio”.
Art.6 – Eventi atmosferici (sempre operante)
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, la Società stessa risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla
caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La Società non risponde:
a) Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
b) Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
c) dei danni subiti da:
• insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all'aperto non per naturale destinazione e salvo quanto diversamente indicato;
• lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
Art.7 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti (sempre operante)
Premesso che la Società, a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza, risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, esondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la stessa non risponde tuttavia dei danni:
a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, esondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all’aperto;
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art.8 – Neve, ghiaccio, gelo (sempre operante)
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.
Art.9 – Acqua piovana (sempre operante)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana penetrata all’interno dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo od occlusione, delle grondaie o delle condutture di scarico, compreso il rigurgito delle acque di scarico e delle fogne, escluse le fogne pubbliche, verificatisi all’interno dei fabbricati assicurati nonché le spese per l’individuazione della rottura od occlusione, per la relativa riparazione o ripristino, con esclusione dei:
a) danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.
La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua piovana”.
Art.10 – Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni (sempre operante)
Premesso che la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta e di liquidi in genere a seguito di rottura, guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di prevenzione incendio e simili esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime, la Società indennizza altresì:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire gli impianti, le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione, scavo e/o ripristino di parti del fabbricato assicurato e del terreno di pertinenza, ai fine della ricerca e riparazione del guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua condotta”.
Art.11 – Terremoto (sempre operante)
Premesso che, agli effetti della presente garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Demolizione e sgombero”.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terremoto”.
Art.12 – Rottura di vetri e cristalli (sempre operante)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, pareti polifunzionali, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
Dalla relativa limitazione, sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.
Art.13 – Ricostruzione archivi - dati - programmi (operante solo se presente partita assicurata) Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti agli archivi assicurati, su qualsiasi tipo di supporto siano gli stessi realizzati, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e o di restauro, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta e il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, sostenuti per la ricostruzione degli archivi e dei dati distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
La Società indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti causati da un evento accidentale non espressamente escluso.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi – dati programmi”.
Art.14 – Fenomeno elettrico/elettronico (sempre operante)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art.15 – Maggiori costi (sempre operante)
In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l’Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 12 mesi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali alternativi;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature , macchinari e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• prestazioni di servizi da terzi
• lavoro straordinario, notturno, festivo del personale
• applicazione di metodi di lavoro alternativi
• ecc.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Art.16 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno (sempre operante)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Cedimento, franamento e smottamento del terreno”.
Art.17 – Opere di fondazione (sempre operante)
La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’Art. 6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
• mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
• leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Opere di fondazione”.
Art.18 – Differenziale storico-artistico (sempre operante)
Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.19 – Crollo e collasso strutturale (sempre operante)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati. Restano esclusi i danni causati o conseguenti a:
• errori di progettazione o di calcolo, o a difetto di costruzione o vizio di materiali, nonché sovraccarico delle strutture portanti;
• i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenuti dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
• interventi di manutenzione ordinario a straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
• terremoto, maremoto, inondazione, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
• effetti graduati degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine ed incrostazioni.
Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Crollo e collasso strutturale”.
Art.20 – Oneri urbanizzazione (sempre operante)
Si da atto che nella somma assicurata alla voce “Fabbricati” sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Xxxxx in vigore al momento della ricostruzione.
Art.21 – Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli in transito non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio.
La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Urto veicoli”.
Art.22 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione
La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei Beni assicurati e del terreno e dell’acqua o altri materiali e cose non assicurate dalla presente polizza, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione”.
Sezione Elettronica
Art. 23 – Archivi e supporti dati elettronici (sempre operante)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti agli archivi assicurati, su qualsiasi tipo di supporto siano gli stessi realizzati, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e o di restauro, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta e il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, sostenuti per la ricostruzione degli archivi e dei dati distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
La Società indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti causati da un evento accidentale non espressamente escluso.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi – dati - programmi”.
Esclusioni speciali
Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
• dovuti a presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
• avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza;
• malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.
Somma assicurata
La somma assicurata è quella indicata nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperto stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi – dati - programmi”, e rappresenta il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per periodo assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato
all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Diretti all'Hardware rientrante sotto la Partita “Contenuto”.
Resta tra le parte convenuto che se la ricostruzione degli archivi non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro e sei mesi per i programmi, l’Assicurato decade dal diritto di indennizzo.
La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro anno con quella relativa all’Art. 14 “Ricostruzione archivi – dati - programmi” della Sezione 4.
Sezione FURTO
Art. 24 - Furto, rapina, estorsione di valori (sempre operante)
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all’esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell’Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
La garanzia è operante anche per il furto con destrezza con il limite per sinistro e per periodo assicurativo nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
Art. 25 - Furto, rapina estorsione del contenuto (sempre operante)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell’Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.
A condizione che l’Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”.
La garanzia è operativa anche per le cose assicurate poste all’intero di aree recintate anche se non poste all’interno di locali protetti da porte e/o finestre. Il limite di tale garanzia è di Euro 15.000,00 per sinistro/anno. La Società è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni e/o relativi mezzi di chiusura).
Limitatamente all’assicurazione contro i rischi di furto valevole per gli artt. 26 e 27, , la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno sia conforme alle Definizioni “Mezzi di chiusura dei locali”.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, siano insufficienti o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno indennizzati con l’applicazione dello scoperto pari al 20% con il minimo di franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro.
La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente quando i beni si trovano all’interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà od in uso allo stesso, ricoverati all’interno dei fabbricati di proprietà o in uso dello stesso.
Qualora i veicoli siano ricoverati all’aperto, ma all’intero dei piazzali protetti da recinzione, dei fabbricati di proprietà o in uso dello stesso, e a condizione che:
• vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo;
• il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
• i beni siano riposti in maniera che non siano visibili dall'esterno,
il limite di tale garanzia è di Euro 15.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà comunque subordinata dalla denuncia di furto alle Autorità competenti.
Furto con destrezza:
Furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.
Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti:
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Rapina:
Rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Scippo:
Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Archivi di documenti e registri:
I danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna.
Spese ammortamento titoli:
Risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.
Colpa grave:
Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.
Diminuzione del rischio e/o dei valori
Nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori, la Società è tenuta a ridurre il premio con effetto immediato e rinuncia ad avvalersi del diritto di recesso previsto dall’art. 1897 C.C.
La Società corrisponderà la quota di premio pagata e non goduta, al netto dell’imposta, a scelta del Contraente/Assicurato, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio.
Mancanza di custodia o disabitazione
La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.
Art. 26 – Portavalori (sempre operante)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art. 26 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.
Art. 27 – Contraffazione di valuta (sempre operante)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall’accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l’alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Contraffazione di valuta”.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro quindici giorni da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art.4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate.
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d’arte ed i valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
• per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
h) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la
presente polizza non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di € 25.000,00.=.
Art. 8 - Assicurazione con dichiarazione di valore
1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature ed arredamento (anche all'aperto) costituenti le partite medesime; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i criteri indicati dall'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle “Norme che Regolano l’Assicurazione Incendio” dalla società di stima Praxi SpA; copia di detta stima e degli eventuali aggiornamenti relativi ai successivi periodi di assicurazione viene fornita alla Società, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi oltre all’elenco dettagliato degli enti devono esporre i valori globali da assicurare per ciascuna partita configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.7 - Assicurazione parziale delle condizioni contrattuali e all’art. 1907 del Codice Civile.
3. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art.7 - Assicurazione Parziale delle condizioni contrattuali.
4. Al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza del contratto assicurativo
– l’Assicurato è tenuto a consegnare alla Società la stima di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al p. 1), entro 60 giorni da quando ne è venuto in possesso e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza del periodo di assicurazione trascorso.
5. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al p. 1), risultanti dalla stima o dall’ultimo aggiornamento della stessa, che intervengano nel corso di uno stesso periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme dovute a:
a. rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b. introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) sopraindicati comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all'art.7 - Assicurazione parziale delle condizioni contrattuali e all’art. 1907 del Codice Civile, in ragione della parte determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.
Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
c. imputatili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati ai valori di polizza soggetti alla presente convenzione;
d. relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al p.1), l'entrata in garanzia nei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
6. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per:
a. aggiornare le somme assicurate dall’effetto del periodo di assicurazione in corso;
b. regolare il premio per il periodo di assicurazione precedente – nell’ambito del 30% citato al punto 5 che precede – calcolando, partita per partita il 50% del premio annuo (o minore durata) in aumento, per esse dovuto.
Il premio risultante a debito dell’Assicurato deve essere versato alla Società entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto la relativa appendice.
7. Nel caso in cui l’Assicurato:
a. non presenti, per fatto a lui imputabile, la stima di aggiornamento o convalida nei termini previsti dal punto 4 che precede, s’intenderà automaticamente applicata la maggiorazione del 30% delle somme assicurate e la Società provvederà ad emettere in tal senso l’appendice di cui al punto 6 che precede; se la mancata presentazione avviene per fatto non imputabile all’Assicurato, la Società concederà una proroga di ulteriori 30 giorni;
b. non versi, ai sensi e nei termini di cui al punto 6 che precede, il premio dovuto, fermo il diritto della Società ad agire giudizialmente, questa condizione aggiuntiva si intenderà sospesa a tutti gli effetti contrattuali – anche per i sinistri eventualmente già accaduti tanto nel periodo cui si riferisce la regolazione quanto nel periodo di assicurazione in corso – e riprenderà vigore solo dalle ore 24 del giorno in cui l’assicurato avrà versato alla Società il relativo premio.
Questa condizione aggiuntiva ha la durata della polizza e può essere disdettata da ciascuna delle Parti, al termine di ciascun periodo di assicurazione, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo, fermo l’obbligo dell’Assicurato di corrispondere il premio di regolazione per il periodo decorso.
Sono espressamente confermate tutte le condizioni e le clausole del contratto o ad esso allegate, comprese le definizioni non espressamente derogate dalla presente pattuizione.
Art. 9 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.10 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art.11 Colpa grave e/o dolo
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:
- colpa grave dell'Assicurato;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato.
Art.12 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a. non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b. l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)
Le constatazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 90° (novantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non potrà mai essere superiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
Art.13 Clausola di universalità
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l’area dello stesso. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto nel complesso deve intendersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.
Art. 14 Prosieguo attività senza perizia
Fermo quanto previsto riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
Art. 15 Enti presso Terzi
Si prende atto che gli enti descritti alla definizione “Contenuto” possono trovarsi, e devono quindi intendersi assicurati, presso ubicazioni diverse da quelle indicate; la garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro il limite previsto all’art. 2 della Sezione 6.
Art. 16 Danni precedenti
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione nel quinquennio precedente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
Art.17 Contiguità e vicinanze pericolose
Il Contraente / Assicurato è esonerato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o comunque a meno di 20 metri dai Fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio in relazione alle garanzie prestate dalla presente polizza.
Art.18 Beni in leasing
Premesso che nei beni oggetto di assicurazione possono esistere fabbricati, macchinari e/o attrezzature in leasing già dotati di copertura assicurativa, si precisa che:
a) qualora la somma assicurata con detta copertura fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell’indennizzo per la parte eventualmente scoperta, ferme restando eventuali franchigie;
b) la Società indennizzerà totalmente i danni materiali e diretti causati da eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza i beni in leasing già assicurati per l’intero loro valore e per tutte le garanzie previste dalla presente polizza.
Art.19 Enti non diversamente indicati
Viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.
Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".
Art.20 Infiammabili e merci speciali
La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione alla attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.
Art. 21 Modifiche e trasformazioni
Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Imponibile ‰ | Premio Imponibile Annuo |
1 | Fabbricati | 46.425.000,00 | _ ‰ | Vedi scheda offerta economica |
2 | Contenuto | 4.387.600,00 | _ ‰ | Vedi scheda offerta economica |
3 | Ricorso terzi | 3.000.000,00 | _ ‰ | Vedi scheda offerta economica |
4 | Attrezzature Elettroniche | 1.029.000,00 | _ ‰ | Vedi scheda offerta economica |
6 | Ricostruzione archivi – dati – programmi (massimale) | 100.000,00 | _ ‰ | Vedi scheda offerta economica |
7 | Spese di demolizione e sgombero (massimale) | 2.500.000,00 | _ ‰ | Vedi scheda offerta economica |
8 | Maggiori Costi (massimale) | 500.000,00 | _ ‰ | Vedi scheda offerta economica |
Scomposizione del premio ANNUO:
Premio annuo imponibile | € | Vedi scheda offerta economica |
Imposte | € | Vedi scheda offerta economica |
TOTALE | € | Vedi scheda offerta economica |
Art.2 – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Le somme assicurate di cui al precedente art.1 rappresentano il massimo esborso per sinistro e per anno.
Si conviene che per le singole garanzie e/o partite sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Stop loss | Le somme assicurate come da art. 1 Sez. 6 con il limite di € 30.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | // |
Demolizione e sgombero | La somma assicurata alla partita 6 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Enti all’aperto | € 100.000,00 | 10% con il minimo € 1.000,00 per sinistro |
Enti presso Terzi | € 100.000,00 | € 500,00 per sinistro |
Urto veicoli | // | € 500,00 per sinistro |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Spese peritali | 5% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza col massimo di € 50.000,00 per periodo assicurativo | Nessuno |
Ricorso terzi | La somma assicurata alla partita 3 di polizza per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Eventi socio-politici | 70% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all’ubicazione colpita dal sinistro | 10% con il minimo € 2.500,00 e massimo € 250.000,00 per sinistro (Opzione base) |
Terrorismo e sabotaggio | 50% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all’ubicazione colpita dal sinistro con il massimo di Euro 3.000.000,00 per periodo assicurativo | 10% con il minimo € 5.000,00 e massimo € 10.000,00 per sinistro |
Eventi atmosferici | 70% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all’ubicazione colpita dal sinistro | 10% con il minimo € 2.500,00 e massimo € 250.000,00 per sinistro (Opzione base) |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 50% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all’ubicazione colpita dal sinistro con il massimo di Euro 3.000.000,00 per periodo assicurativo | 10% con il minimo € 2.500,00 e massimo € 10.000,00 per sinistro |
Neve | 70% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all’ubicazione colpita dal sinistro | € 5.000,00 per sinistro |
Ghiaccio e gelo | 70% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all’ubicazione colpita dal sinistro | € 1.500,00 per sinistro |
Grandine | € 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Acqua piovana | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per singolo sinistro |
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni | € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 500,00 per sinistro |
Terremoto | 50% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all’ubicazione colpita dal sinistro con il massimo di Euro 3.000.000,00 per periodo assicurativo | € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Rottura vetri e cristalli | € 5.000,00.= per singola lastra e € 50.000,00.= per periodo assicurativo | € 500,00 per singola lastra |
Ricostruzione archivi – dati - programmi | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Fenomeno elettrico/elettronico | € 150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro (Opzione base) |
Maggiori costi | La somma assicurata alla partita 8 di polizza per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Cedimento, franamento e smottamento del terreno | € 200.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | € 10.000,00 per sinistro |
Opere di fondazione | € 200.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | € 10.000,00 per sinistro |
Differenziale Storico – Artistico | € 1.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Crollo e collasso strutturale | € 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | € 10.000,00 per sinistro |
Attrezzatura elettronica | La somma assicurata alla partita 4 di polizza per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro (Opzione base) |
Apparecchiatura ad impiego mobile | € 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Conduttori esterni | € 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Furto, Xxxxxx, Estorsione del Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (art. 26 Sez. 4) | € 300.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo, col sotto limite di € 15.000,00.= per la garanzia di cui alla lettera b) e di € 10.000,00.= per la garanzia di cui alla lettera c) | € 500,00 per sinistro |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (art. 27 Sez. 4) | € 15.000,00.= per sinistro ed € 30.000,00.= per periodo assicurativo | € 500,00 per sinistro |
Portavalori (art. 28 Sez. 4) | €. 25.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | € 500,00 per sinistro |
Contraffazione di valuta (art. 29 Sez. 4) | € 2.500,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 3 sez. 2 – Durata della polizza;
• Art. 5 sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro;
• Art.10 sez. 2 – Foro competente;
• Art. 1 sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro.
IL CONTRAENTE