Gennaio 2022
Gestione Rifiuti Urbani
Supporto specialistico
ENTE D’AMBITO SALERNO CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL SUB-AMBITO DISTRETTUALE SCHEMA - TIPO
Gennaio 2022
Schema – tipo di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la disciplina dei rapporti di collaborazione fra i Comuni del SAD “ ” per la gestione associata di servizi su base distrettuale, ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. Campania n. 14/2016
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L'anno il giorno del mese di , in , nella sede del Comune di innanzi a me dott. , Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell’Ente sono presenti i signori:
- , nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
, codice fiscale ;
- , nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
, codice fiscale ;
- , nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
, codice fiscale ;
- , nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
, codice fiscale ;
- , nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
, codice fiscale ;
- …..
comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale xxxxxxx, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.
Premesso che, ai sensi del comma 1 bis, dell’art 3 bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L 179/2012, “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1” del medesimo art. 3-bis;
Considerato che il richiamato art. 3-bis ha previsto che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
Visto il Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012 e s.m.i., che ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato (art. 25, comma 4);
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” il quale prevede, al comma 1, che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
Visto il comma 2 del citato articolo 30, il quale prevede che “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;
Visto l’art 1, comma 527 della legge 205/2017 e s.m.i. che ha attribuito ad ARERA le competenze in materia di regolazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
Vista la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”, recante disposizioni atte ad implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, riordinando la normativa regionale di settore attraverso la definizione di un riassetto della governance mediante l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema;
Visto che l’art. 7, comma 1, lettera c), ha definito l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come “la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”;
Visto che l’art. 7, comma 1, lettera c), ha definito il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come “la dimensione territoriale, interna all’ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale”;
Visto l’art. 23, comma 1, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, in base al quale, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito in 7 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così articolati:
Ambito territoriale ottimale Napoli 1; Ambito territoriale ottimale Napoli 2; Ambito territoriale ottimale Napoli 2; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Avellino;
Ambito territoriale ottimale Benevento; Ambito territoriale ottimale Caserta; Ambito territoriale ottimale Salerno;
Visto l’art. 24, comma 1, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, il quale stabilisce che, al fine di consentire in base alle diversità territoriali una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
Dato atto che
- l’EDA Salerno, sentiti i Comuni, ha ripartito il territorio dell’ATO Salerno in 10 SAD oltre il Comune Capoluogo costituito in SAD, sulla base dei seguenti criteri:
popolazione o bacino di utenza densità abitativa
caratteristiche morfologiche e urbanistiche
logistica, in funzione della dislocazione degli impianti limite demografico;
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 14 del 06.08.2020, è stata approvata la Relazione Preliminare di Piano d’Ambito contenente l’articolazione dell’ATO Salerno in SAD, le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato e la dotazione impiantistica prevista per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla luce delle indicazioni del Piano Regionale.
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, l’EDA Salerno ha approvato il Preliminare di Piano d’Ambito Territoriale ex art. 34 L.R.C. n. 14/2016, aggiornato con successiva Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 14 del 29.07.2021, su cui ha avviato la procedura di VAS integrata con la Valutazione d’Incidenza- CUP 9107;
- nel Preliminare di Piano è prevista una suddivisione verticale tra l’attività cd. “capital intensive”, inerente alla gestione dell’impiantistica pubblica a servizio dell’ATO Salerno, che è stata affidata in house providing alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A., e l’attività cd. “labour intensive”, inerente alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, che dovrà essere affidata ad un “gestore unico” per Sub Ambito Distrettuale (SAD);
Visto l’art. 24 comma 4 della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 che assegna ai Comuni ricadenti nel SAD la facoltà di regolare i rispettivi rapporti di collaborazione per
la gestione associata di servizi su base distrettuale mediante stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
Visto l’art. 24 comma 6 bis della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 ai sensi del quale “in deroga alle competenze attribuite all’EdA dalla lettera c) del comma 1 dell’ar.t 26 i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall’EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo”;
Visto l’art 25, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, che fa “obbligo ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge”;
Visto l’art. 27, comma 1, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, che istituisce gli organi dell’Ente d’Ambito (EdA);
Visto l’art. 34, comma 9bis, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, 9 bis, il quale prevede che “Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d’ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d’ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all’approvazione definitiva dei piani d’ambito”.
Vista l’avvenuta costituzione dell’EDA Salerno;
Visto che i Comuni del SAD hanno espresso la volontà di appartenere al SAD denominato “…………..” nonché di avvalersi della facoltà prevista all’art. 24 co. 6 bis della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, esprimendo si nelle rispettive Giunte Comunali, come di seguito rappresentato:
Comune di …. | D.G.C. n. | del |
Comune di …. | D.G.C. n. | del |
Comune di …. | D.G.C. n. | del |
Comune di …. | D.G.C. n. | del |
Comune di …. | D.G.C. n. | del |
Comune di …. | D.G.C. n. | del |
….. | ….. | |
….. | ….. |
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 14/2016 s.m.i., a definire con apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, fra i comuni convenzionati le modalità di esercizio delle funzioni, ivi inclusa la gestione associata di servizi su base distrettuale";
Considerato che i comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate e ferme restando le competenze dell’EDA intendono disciplinare i propri rapporti per lo svolgimento associato dei servizi indicati nella presente convenzione, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;
Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 (PREMESSA)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 (OGGETTO)
1. Gli enti firmatari costituenti il SAD “Costa d’Amalfi”, così come sopra rappresentati, con la presente Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 24, comma 4 L.R. n. 14/2016 s.m.i. e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., si associano al fine di disciplinare le modalità per l’attuazione e lo svolgimento in forma associata dei compiti, delle funzioni e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati relativi al distretto territoriale di riferimento, come meglio specificati di seguito al fine di:
- valorizzare le diversità territoriali;
- garantire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza;
- ottimizzare i segmenti funzionali del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. Gli organismi di gestione della presente Convenzione sono:
- l’Assemblea;
- il Presidente e il vice Presidente dell’Assemblea;
- l’Ufficio Unico.
3. Sono oggetto della gestione associata le seguenti attività:
a) l’individuazione del gestore del servizio e/o di un suo segmento funzionale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24, comma 6 bis L.r. n. 14/2016 s.m.i.;
b) la stipula di convenzioni e/o accordi su argomenti di interesse comune agli enti associati;
c) la formulazione di domande e richieste di incentivi e/o sovvenzioni di qualunque natura per il conseguimento di obiettivi di interesse comune;
d)
e)
Art. 3 (ASSEMBLEA)
1. L’Assemblea è l’organismo deliberativo del SAD, essa è costituita dai sindaci in carica dei comuni del SAD ovvero da loro delegati, come al successivo art. 4 co.4.
2. Alle sedute dell’Assemblea può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell’EDA o suo delegato.
3. L’Assemblea esercita la propria attività mediante:
a) il Presidente;
b) l’Ufficio Unico del SAD.
4. L’Assemblea:
a) elegge il Presidente e il vice-Presidente competenti ad attuarne le deliberazioni;
b) designa il Comune Capofila;
c) provvede alla costituzione dell’Ufficio Unico individuandone le deleghe;
d) approva il preventivo di spesa ed il rendiconto per la gestione delle attività oggetto della convenzione e per il funzionamento dell’ufficio unico;
e)
Art. 4 (FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA)
1. Il Sindaco del Comune del SAD con il maggior numero di abitanti convoca la prima seduta dell’assemblea entro e non oltre quindici giorni successivi alla sottoscrizione della presente convenzione. In difetto, procede il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dopo quello rimasto inadempiente.
2. Nella prima seduta, l’Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza assoluta.
3. Il Comune del Sindaco eletto Presidente è individuato quale Comune capofila e sede dell’Ufficio Unico.
4. Ciascun Sindaco può designare un proprio delegato alla partecipazione all’assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare e il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute. I Comuni che, ai sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010, esercitano in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 lett. f) del medesimo articolo 14, sono unitariamente rappresentati in assemblea, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.
5. L’assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente con avviso, contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, comunicato ai componenti con modalità idonea a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni anteriori, ovvero nei casi di urgenza almeno due giorni anteriori, la data della seduta.
6. Il Presidente, in casi di estrema urgenza legati alla gestione del servizio ovvero quando ne è fatta domanda da almeno un terzo più uno dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, deve convocare l’assemblea in seduta straordinaria entro e non oltre i venti giorni successivi al verificarsi dell’urgenza ovvero al deposito della domanda.
7. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei sindaci rappresentanti i 2/3 degli abitanti e i 2/3 dei comuni ricompresi nel SAD. In seconda convocazione l’Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l’intervento dei sindaci rappresentanti la maggioranza degli abitanti del SAD ed almeno 1/3 dei comuni del SAD.
8. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti del SAD.
9. La votazione è assunta in forma palese, salvo diversa disposizione dell’Assemblea.
10.I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni.
11.Fino all’elezione del Presidente, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
00.Xx Segretario dell’Assemblea è il segretario del Comune capofila. Il Segretario dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti e, in seno all’assemblea, procede alla verbalizzazione dell’attività della seduta. Le deliberazioni dell’assemblea, redatte dal Segretario, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli enti convenzionati, anche avvalendosi del personale dell’Ufficio Unico.
13.Le deliberazioni adottate dall’assemblea sono pubblicate nell’albo pretorio di tutti i comuni convenzionati secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Le spese di funzionamento dell’assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi comuni convenzionati.
Art. 5 (COMPITI DEL PRESIDENTE)
1. Il Presidente:
a) rappresenta l’Assemblea ed esprime all’esterno la volontà deliberata;
b) convoca e presiede l’Assemblea, sia in seduta plenaria che ristretta;
c) regola lo svolgimento delle riunioni dell’Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
d) individua il Responsabile dell’Ufficio Unico del SAD.
Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal vicepresidente. In generale, il vicepresidente svolge attività di supporto al Presidente.
Art. 6 (COMUNE CAPOFILA)
1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore delle attività di cui alla Convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell’aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell’armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.
2. Il Comune capofila è sede dell’Ufficio Unico.
3. Il Comune Capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato “Convenzione SAD Costa d’Amalfi” su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) del SAD.
Art. 7 (UFFICIO UNICO)
1. L’Ufficio Unico è la struttura delegata a svolgere, in luogo e per conto dei comuni stipulanti tutto quanto necessario all’esercizio delle funzioni e delle attività oggetto della presente convenzione ivi incluse le operazioni di liquidazione e pagamento, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale e le indicazioni fornite dall’EDA.
2. In particolare, l’Ufficio espleta le seguenti attività:
a) cura la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione, nonché proposte progettuali, domande e richieste variamente denominate anche se finalizzate in via esclusiva all’ erogazione di finanziamenti e sovvenzioni collegate alle attività oggetto di convenzione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi degli enti sovraordinati sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
b) gestisce le istruttorie riguardanti gli adempimenti di cui alla lett a) che precede;
c) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni del SAD;
d) sulla base delle indicazioni dell’Assemblea o del Presidente, l’Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. 14/2016 e s.m.i. nonché del Piano d’Ambito Territoriale dell’EdA Salerno;
e) limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione è unico centro di spesa e procede alle operazioni di liquidazione e pagamento;
f) opera come unica stazione appaltante all’interno del SAD
“Costa d’Amalfi”.
ART. 8 (ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO UNICO E PERSONALE)
1. L’Ufficio unico opera col personale del Comune capofila e degli altri Comuni del SAD.
2. Al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, alcune delle suddette unità di personale possono essere temporaneamente assegnate, ai sensi degli art. 13 - 15 CCNL - comparto Regioni ed enti locali del 2004 e dell'art. 8 della convenzione costitutiva della Comunità all'Ufficio unico.
3. l’Ufficio previa analisi dettagliata dei fabbisogni in relazione all'entità e complessità delle attività rimesse all'Ufficio, propone, ai fini dell’eventuale sua approvazione, all’Assemblea del SAD la struttura organizzativa dell'Ufficio individuando anche le unità di personale a tal fine necessarie.
4. La struttura organizzativa si fonda sulla flessibilità ed è revisionabile periodicamente nel suo assetto organizzativo e funzionale.
5. L’Ufficio si avvale, per la protocollazione degli “atti”, del servizio di protocollo del Comune capofila.
6. I dipendenti del Comune Capofila e/o degli altri Comuni che prestano la propria attività lavorativa per il funzionamento dell’Ufficio dovranno essere
preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.
7. Le spese per trasferte e missioni, autorizzate preventivamente dal Responsabile dell’Ufficio, gravano sul capitolo SAD “Costa d’Amalfi”.
8. L’orario di servizio dell’Ufficio Unico è quello in vigore negli uffici dell’Amministrazione del comune capofila.
ART. 9 (COSTI DEL SERVIZIO E SPESE)
1. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l’acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi e delle attività oggetto della presente convenzione sulla base del preventivo predisposto dall’Ufficio ed approvato dall’assemblea.
2. L'Ufficio è l'unico centro di spesa del SAD relativamente alla organizzazione e gestione dei servizi e delle attività di cui alla presente convenzione.
3. Il preventivo di gestione e il conto consuntivo di gestione dell'Ufficio, predisposti dal Dirigente del competente servizio presso il Comune Capofila ed approvati dall’Assemblea, formano parte integrante pro quota dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle singole amministrazioni convenzionate.
4. I beni materiali necessari per l’espletamento dell’attività dell’Ufficio (arredi, materiale informatico, di cancelleria, etc.), laddove non rinvenibili presso il Comune capofila, saranno acquistati con le risorse economiche gravanti sul capitolo SAD “Costa d’Amalfi”.
5. I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l’attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori e sono suddivise fra detti enti in base alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento ISTAT valido.
6. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:
a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del comune capofila sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle decisioni dell’Assemblea. Tale ripartizione deve essere quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli comuni.
7. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni convenzionati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni del SAD per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.
8. A garanzia dell’adempimento di tali obblighi ai sensi dell’art. 30 TUEL, nonché per l’attivazione dell’Ufficio unico, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del comune capofila, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato dall’Assemblea.
9. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce e assoggettato a ratifica/convalida da parte dei singoli Consigli Comunali.
10. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall’Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica/convalida da parte dei singoli Consigli Comunali.
11. Ciascun comune convenzionato procede al versamento al Comune Capofila dell’eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell’Ufficio Unico con le seguenti modalità:
- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il dell’anno successivo.
12. Eventuali incentivi, sovvenzioni e/o finanziamenti ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo sono iscritti nel bilancio del Comune Capofila.
13. L’Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici dei Comuni convenzionati per tutta l’attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l’Ufficio opera con personale del Comune capofila od eventualmente con personale comandato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con oneri a carico degli enti utilizzatori in caso ed instaura il rapporto funzionale nell’Ufficio Unico.
14. L’Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie
o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.
15. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all’Assemblea che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
16. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall’Assemblea e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i comuni convenzionati nella misura da essa stabilita.
Art. 10 (OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)
1. I Comuni appartenenti al SAD assicurano la partecipazione del Sindaco ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:
a) curano, coordinandosi con l’Ufficio unico, le attività di propria competenza necessarie ai fini dell’esercizio delle attività di detto ufficio;
b) trasmettono all’Ufficio, ove richiesta, la documentazione relativa ai servizi ed attività oggetto della presente convenzione;
c) esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l’attuazione delle finalità della presente convenzione;
d) Informano in tempo reale l’Ufficio di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.
e) si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, ad assicurare il personale necessario avvalendosi in primis delle professionalità già presenti nei singoli enti.
Art. 11 (DURATA)
1. La presente Convenzione ha durata pari alla durata del Piano d’Ambito Territoriale e in ogni caso può essere oggetto di aggiornamento in seguito ad eventuale revisione dello stesso.
Art. 12 (RINVIO)
1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a quanto previsto dal vigente quadro normativo di riferimento.
Art. 13– RINVIO. FORO COMPETENTE.
1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda, alla normativa vigente. In caso di dubbi o controversie è pregiudiziale un accordo bonario tra le parti, tenuto conto che l’interesse pubblico al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti è prevalente. In caso di mancato accordo, foro competente è quello del comune capofila.
Art. 14 (REGISTRAZIONE)
1. Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l’Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.
È scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da pagine e fin qui della facciata.
P. IL COMUNE DI
P. IL COMUNE DI
P. IL COMUNE DI
P. IL COMUNE DI
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