REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxx 00/00 - 00000 XXXXXXXXX (XX)
PROCEDURA APERTA – PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PROGETTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
combinato disposto art. 35 c. 1 lett. d), art. 60, artt. 95 c. 2 lett. a) e 142 del D.lgs. 50/2016 DISCIPLINARE DI GARA
Parte I
REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Stazione Appaltante: C.I.S.A.12 – Xxx Xxxxxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxxxx (XX) P.IVA. 07477880012, PEC xxxx@xxx.xxxx00.xx Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, e-mail xxxx@xxxx00.xx. Informazioni presso i punti di contatto di seguito indicati:
− Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx – Referente area anziani - tel. 000.0000000 – int. 209 E-mail: xxxx@xxxx00.xx;
− Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx – Referente area anziani – tel. 000.0000000 – int. 214 E-mail: xxxx@xxxx00.xx;
− Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx – Area amministrativo/finanziaria – tel. 000.0000000 – int. 208 E-mail: xxxx@xxxx00.xx;
2. Oggetto e descrizione dell’appalto
In esecuzione della determina a contrattare n. 115 del 30/08/2017 è stato indetto un esperimento di gara, mediante procedura aperta per l’affidamento in appalto il servizio di “Assistenza Domiciliare e Progetti Integrativi alla Domiciliarità” del C.I.S.A.12 di Nichelino.
Codice CIG 715637182A, CPV 85312400-3.
3. Durata dell’appalto ed opzioni
L’appalto ha durata di anni cinque con eventuale proroga di anni due con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto.
4. Corrispettivo dell’appalto
L’importo presunto dell’appalto per anni cinque è determinato in € 1.000.000,00= IVA esclusa. riferita alla quota sociale ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 ed € 400.000,00= per eventuale proroga di anni due.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Detto importo è così suddiviso, per prestazione unitaria:
• Costo orario prestazioni OSS (quota sanitaria + quota sociale) – € 20,00=, comprensivo di tutti gli oneri inclusi i costi di spostamento per raggiungere gli utenti con inquadramento contrattuale in base all’adesione dell’affidatario alle categorie contrattuali proprie che a titolo meramente esemplificativo per le cooperative possono essere C1 per ADEST/OSS;
• Costo orario prestazioni di assistenza familiare (quota sanitaria + quota sociale) – € 16,00= (in seguito detta brevemente Assistenza Familiare/Assistenti familiari), comprensivo di tutti gli oneri inclusi i costi di spostamento per raggiungere gli utenti con inquadramento contrattuale in base all’adesione dell’affidatario alle categorie contrattuali proprie che a titolo meramente esemplificativo per le cooperative possono essere B1 per assistente familiare;
• Costo unitario totale a base di gara (quota sanitaria + quota sociale) – € 36,00=
Il rimborso chilometrico per gli spostamenti di servizio per tutti gli operatori OSS e Assistenti Familiari, educatori e tecnico AFA (pari al costo concordato dagli accordi contrattuali e/o sindacali e nella misura massima di 1/5 del costo della benzina al distributore per Km);
5. Requisiti di carattere generale
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
6. Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del medesimo d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Le Cooperative e loro Consorzi devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale delle cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
7. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e dell’Allegato XVII al d.lgs. 50/2016 la capacità economica e finanziaria del concorrente può essere soddisfatta in uno dei seguenti modi:
- idonee dichiarazioni bancarie;
- una dichiarazione concernente il fatturato globale per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, che non deve essere inferiore ad
€ 400.000,00= IVA esclusa.
8. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e dell’Allegato XVII al d.lgs. 50/2016 il concorrente deve avere svolto complessivamente, negli ultimi tre anni, servizi identici od analoghi a quelli oggetto del presente procedimento e per un importo pari all’importo totale dell’appalto sul biennio.
10. Avvalimento.
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nelle forme previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Parte II
1. Il plico, contenente l’offerta tecnico-economica e la relativa documentazione, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, presso l’Ufficio Protocollo del C.I.S.A.12, Xxx Xxxxxxxxxx 00/00 a Nichelino –
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.10.2017
A titolo informativo si precisa che l’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì alle ore 09:30 alle ore 12:00. Si precisa, altresì, che – ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 50/2016 – sono considerate inammissibili le offerte presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
2. Il plico deve pervenire alla Stazione Appaltante idoneamente sigillato.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3. Il plico deve riportare all’esterno:
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa offerente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese occorre utilizzare l’acronimo R.T.I., indicando per tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.
b) l’indicazione della gara, l’oggetto della concessione, giorno e ora della scadenza di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta e/o l’apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche – al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara – comporta l’irricevibilità dell’offerta medesima.
4. Il plico deve contenere al suo interno due buste sigillate recanti l’intestazione del soggetto concorrente e la dicitura, rispettivamente
− «A – Documenti amministrativi-Progetto tecnico»
− «B – Offerta tecnico-economica».
5. Nella busta «A» devono essere contenuti i seguenti documenti:
- 5.1. La Domanda deve indicare l’oggetto della gara cui il concorrente intende partecipare. La Domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo ed in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o Consorzio, pena l’esclusione.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore ovvero di un raggruppamento o Consorzio già costituito, deve essere allegata la relativa procura.
Si precisa che la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e/o dell’offerta – anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo non ancora costituito – costituisce requisito essenziale, sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016.
Allo stesso modo, la mancata allegazione di copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i costituisce requisito essenziale della domanda.
- 5.2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità, attesti, indicandole specificatamente:
a. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le seguenti indicazioni:
− denominazione, forma giuridica, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione, indicazione dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, codice fiscale e partita IVA dell’operatore economico;
Le Cooperative e loro Consorzi devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale delle cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
b. Domicilio eletto, numero di fax e la PEC ove saranno inviate tutte le comunicazioni - anche ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 - o richieste di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell’art. 83, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare la PEC indicata per tutte le comunicazioni predette;
c. numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione della relativa sede zonale degli Enti Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
d. codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre, indicate nell'ultima dichiarazione IVA);
e. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare:
e.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), salvo che sia intervenuta la depenalizzazione, la riabilitazione, l’estinzione o la revoca della xxxxxxxx0.
e.2) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. lgs. 50/2016;
e.3) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore economico – come definiti dall’art. 80. comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a.1), limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere e.2) ed e.3) il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Ai sensi dell’art. 80, comma 9 e 10, del D.lgs. 50/2016 si precisa che l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal periodo precedente nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
L’esclusione di cui al precedente punto e.1) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
1 V. art. 80, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016.
e.4) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 672 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
e.5) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
L’esclusione di cui al punto e.5) non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
e.6) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero pendenza di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/20163
e.7) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e.8) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto - ai sensi dell'articolo 67 del D. lgs. 50/21016 – la quale non possa essere risolta con misure meno intrusive;
e.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sospensione e/o interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività imprenditoriale);
e.10) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
2 L’art. 67 prevede, al comma 8, che le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il quale, a sua volta, rinvia ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del Testo Unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente
3 L’art. 110 del D.lgs. 50/2016 prevede che Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa
ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. 4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
e.11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione;
e.12) sussistenza delle cause ostative di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e.13) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
e.14) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. 50/2016 le cause di esclusione previste dai punti precedenti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
e.15) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.4
f. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale, come definiti nella parte I del presente disciplinare di gara;
g. di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano la concessione, contenute nello schema di convenzione, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;
h. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto/concessione, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei servizi, e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, anche eventualmente attraverso apposito sopralluogo nei locali interessati al servizio;
i. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione n. 13 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
4 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
nell’area “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;5
l. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
x. xx xxxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016, le seguenti pari del progetto tecnico che, secondo comprovata e motivata dichiarazione allegata, costituiscono segreti tecnici o commerciali.
N.B. Ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 50/2016, l’istanza di partecipazione alla gara e tutte le dichiarazioni previste ai precedenti punti a), b), c), d) e), f), possono essere sostituite dal documento di gara unico europeo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. In tal caso le dichiarazioni restanti dovranno essere rese con dichiarazione separata, ferma restando la possibilità di integrazione formale in sede di gara.
- 5.3. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 pari al due per cento dell’importo a base di gara, ossia per euro 20.000,00= costituita secondo le modalità definite dal medesimo articolo 936. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
5 Art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 “. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”
6 Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (cfr. art. 93, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 50/2016).
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. lgs. 50/2016.
- 5.4. Ricevuta di versamento del contributo all’A.N.A.C., in originale ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità per il seguente importo: € 140,00
Detti importi sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Autorità di Xxxxxxxxx con deliberazione 1377 del 21 dicembre 2016.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxx.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
• In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
• Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 715637182A.
L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- 5.5. Copia dello schema di capitolato siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione
- 5.6. Progetto Tecnico, il quale – dopo una breve presentazione della struttura del soggetto concorrente – dovrà descrivere gli aspetti organizzativi ed i flussi operativi atti a garantire un ottimale progetto di servizio, tenuto conto del capitolato speciale d’appalto e con riguardo ai punti di seguito descritti nel presente disciplinare;
Il Progetto Tecnico deve:
• essere redatto in lingua italiana;
• essere sottoscritto con firma per esteso dalla persona che riveste la legale rappresentanza del concorrente (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: dal
legale rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio: dal legale rappresentante del Consorzio);
• avere una lunghezza non superiore le 20 facciate, compreso l’indice ed i relativi allegati, in formato A4 e carattere non inferiore a 12 punti e con un massimo di 32 righe per pagina nel cui ambito eventuali tabelle potranno essere redatte in carattere inferiore.
• Non è dovuto alcun compenso per l’elaborazione del progetto tecnico né è prevista la restituzione dello stesso ai soggetti non aggiudicatari.
- 5.7. Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D. lgs. 50/2016.
- 5.8. PASS “OE” di cui alla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17.2.2016.
6. Nella busta «B» “Offerta economica”:
Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta apposita dichiarazione, in bollo e redatta in lingua italiana – utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante – indicante il prezzo complessivo offerto al Consorzio Stazione Appaltante rispetto a quello complessivo presunto, posto a base di gara.
Gli importi dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere espressi in euro.
L’offerta deve essere sottoscritta:
⮚ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
⮚ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI, il Consorzio o il Geie, nel caso di RTI, Consorzio o Geie non ancora costituto;
⮚ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI, Consorzio o Geie già costituiti;
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, occorre allegare la relativa procura.
Non sono ammesse offerte economiche:
▪ parziali o espresse in modo indeterminato;
▪ relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto;
▪ contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente disciplinare di gara;
▪ contenenti voci di costo compilate parzialmente.
L’offerta dovrà essere espressa in due decimali sarà arrotondata all’unità superiore qualora l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
L’offerta economica dovrà indicare espressamente i costi della sicurezza a carico dell’appaltatore (art. 95, comma 9, del D.lgs. 50/2016).
PARTE III
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI
Raggruppamenti temporanei di imprese
È ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
A tal fine, nella busta “A – Documentazione Amministrativa” - dovrà essere allegato apposito impegno a costituire il R.T.I. o il raggruppamento, il quale deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio/fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata.
In ogni caso il soggetto mandatario deve assumere la quota maggioritaria di partecipazione al R.T.I..
Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei Paesi di riferimento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (raggruppamenti temporanei di Imprese o Consorzi) ovvero di partecipare a più Raggruppamenti di Imprese o Consorzi.
La violazione del divieto di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. lgs. 50/2016.
Imprese aderenti al contratto di rete.
Ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del D. lgs. 50/2016 è ammessa la partecipazione alla gara anche delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 37 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo consorzio con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo consorzio;
b) se la rete è dotata di un organo consorzio con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo consorzio nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo consorzio privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo consorzio, ovvero, se l’organo consorzio è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
Consorzi
È ammessa la partecipazione di Consorzi ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b), c) ed e), del D. lgs. 50/2016
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
La violazione del divieto di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e l’applicazione dell’articolo 353 del codice penale.
È vietata l’associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del D.lgs. 50/2016).
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei Paesi di riferimento.
Raggruppamenti di forme associative
È ammessa la partecipazione di associazioni/enti di promozione sociale/cooperative sociali appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande.
In tale caso l’istanza deve essere presentata da tutte le associazioni/enti di promozione sociale/cooperative sociali raggruppate o raggruppande; le stesse sono tenute a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 80/2016 ed a rendere la dichiarazione
PARTE IV
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo attribuibile 100):
Indicare in via analitica i punteggi ed il relativo peso:7
▪ Offerta tecnica max punti 70/100
▪ Offerta economica max punti 30/100
A. Offerta Tecnica max 70 punti
così distribuiti:
− Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al modello teorico di riferimento. Il progetto dovrà esplicitare in modo specifico le caratteristiche dell’intervento assistenziale, la metodologia del progetto educativo individuale del progetto assistenziale individualizzato, le modalità d'integrazione con il territorio (fino a 10 punti);
7 Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.lgs. 50/2016. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.
− L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste, le attività da svolgere e la relativa organizzazione (fino a 25 punti);
− Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella gestione del servizio, nonché il quadro delle presenze che saranno garantite; la gestione delle comunicazioni all’interno dell’équipe e con i famigliari / cargiver; il ruolo del responsabile / coordinatore (fino a 10 punti);
− Il grado di flessibilità e la fattibilità del progetto presentato, in base alle risorse (persone e mezzi) messe a disposizione; i sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie e del valutato nella progettazione partecipata del servizio e i criteri che la Ditta adotterà per valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, dal committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente) (fino a 25 punti).
Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica ove il punteggio tecnico conseguito dal soggetto concorrente risulti inferiore a punti 24, eventualmente a seguito della c.d. “riparametrazione” – ove nessuno dei concorrenti abbia conseguito il massimo del punteggio attribuibile, secondo le linee guida emanate ed emanande dall’X.X.XX.
B. Offerta Economica max 30 punti
Il prezzo offerto (Costo orario prestazioni OSS + Costo orario prestazioni di assistenza familiare), sarà attribuito il punteggio in ragione inversamente proporzionale all’entità del prezzo stesso, secondo la seguente formula:
Rm
Po=
Ro
x Pmax
Dove:
Po=punteggio dell’offerta in esame Rm=offerta migliore
Ro=offerta in esame
Pmax=punteggio massimo assegnabile
La somma aritmetica dei punteggi riferiti ai punti precedenti consentirà di attribuire il giudizio complessivo di miglior offerta al concorrente che otterrà il punteggio più alto.
I punteggi relativi all’offerta tecnico-economica saranno espressi in due decimali e saranno arrotondati all’unità superiore qualora l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D. lgs. 50/2016).
A parità di punteggio – ai sensi dell’art. 77 del X.X. 000/0000 - xx procederà ad estrazione a sorte solo se nessuno di coloro che hanno avanzato offerte uguali non voglia migliorare le proprie offerte.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara/lettera di invito, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo anche ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del c.c.
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, Consip S.p.A. attivi una convenzione per un servizio/fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti.
In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro, tenuto conto che – ai sensi dell’art. 11, comma 6 – del D.L. 98/2011, convertito in legge 111/2011 – gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 4888 sono nulli.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del d.lgs. 50/2016.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. lgs. 50/2016 tutte le informazioni complementari saranno rese note dalla Stazione Appaltante attraverso il proprio sito istituzionale: xxxx://xxx.xxxx00.xx sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sempre che dette informazioni siano state richieste, esclusivamente via e-mail (xxxx@xxxx00.xx), entro e non oltre le ore 12.00 del 18/10/2017.
Parte V PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Prima seduta pubblica.
La gara si terrà il giorno:
26/10/2017 alle ore 09:00
nella sede del Consorzio C.I.S.A.12 – Xxx Xxxxxxxxxx 00/00 – NICHELINO, in seduta pubblica.
Il Seggio di Gara8, nel giorno fissato nel bando per la prima seduta pubblica, attenderà alle seguenti verifiche:
1. Integrità dei pieghi secondo quanto precisato al punto 2, parte II, del disciplinare di gara.
2. Completezza della documentazione amministrativa richiesta ai punti precedenti del presente disciplinare di gara.
8 Si ricorda che la commissione di gara (ora commissione di aggiudicazione) è deputata solo alla valutazione del progetto tecnico e dell’offerta economica.
3. Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte ed eventualmente verificate d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000.
4. Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti in sede di gara.
5. Che i consorziati – per conto dei quali i consorzi concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
6. Che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in Consorzio non abbiano presentato offerta anche in forma individuale.
Possono presenziare all’apertura delle offerte i titolari e/o i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Prima dell’ammissione in sala, ai soggetti sopra nominati, sarà chiesto di esibire i documenti comprovanti la loro identità ed il potere di rappresentanza.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si applicano – in via transitoria – anche le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n. 1/2015.
Riscontro dell’offerta tecnica.
− Successivamente, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di Xxxx procederà al riscontro dei documenti facenti parte dell’offerta tecnica.
− In particolare, la Commissione procederà ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.
− L’operazione sarà limitata al mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.
1. La Commissione di Aggiudicazione – nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 – procederà, quindi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche.
2. La Commissione di Aggiudicazione, in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti ammessi.
3. La Commissione di Aggiudicazione procederà, quindi, alla (eventuale9) verifica della congruità delle offerte, secondo il procedimento delineato dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
A tal fine si specifica quanto segue:
− si procederà, in sede di gara, al sorteggio, in seduta pubblica di uno dei metodi di calcolo di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 10 11
− la congruità sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.12
La Commissione di Aggiudicazione – al termine della verifica di anomalia – concluderà i lavori con la proposta di aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, ha carattere endoprocedimentale ed è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016, previa verifica dei principi di cui all’art. 94 del medesimo decreto 50/2016.
In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura definita dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. La polizza prestata dovrà recare espressamente la clausola di validità sino ad espressa dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, a seguito delle pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell’effettuazione delle comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto.13
9 Per i soli appalti esclusi dal campo di applicazione del nuovo codice, ai sensi degli articoli 4 e segg. del d.lgs. 50/2016.
10 L’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 prevede che Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
11 L’art. 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016 prevede che Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;
12 Quando la gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, v. art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016.
13 Si ricorda che il termine dilatorio non trova applicazione: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non
Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso.
Trova applicazione l’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016 l’accesso alle offerte è differito sino all’aggiudicazione e potrà essere esercitato secondo le modalità previste dall’art. 76, comma 2, del medesimo decreto 50/2016.
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
“La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
2.Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all’art. 32 del decreto legge 90/2014.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005,
n. 15, nonché dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. 50/2016 si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa XXXXXXXX XXXXX.
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) (affidamenti con procedura negoziata sotto soglia comunitaria). V. art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016.