CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE
CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE
11/08/2017
2014
Reg. ASL N° del
Contratto tra l'Azienda per la Tutela della Salute e la Struttura sani- taria denominata Terme di Sardegna Srl per l'anno 2017.
L'anno 2017, addì
UNDICI
del mese di
AGOSTO
in Orista-
no tra l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede in Xxxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - C.F. e P. I.V.A. 92005870909, nella persona del nella persona del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, appositamente delegato con delibe- ra del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017, da una parte,
e
la Struttura Terme di Sardegna Srl (di seguito denominata Struttu- ra) con sede operativa in Xxxxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00, C.F. e P. I.V.A. 01030880957, nella persona del Legale Rappre- sentante Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Ploaghe (SS) il 30/09/1959, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.
Premesso:
- che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f), l'ATS stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2006;
- che in base alla Disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- che le cure termali sono erogate a carico del S.S.N. negli stabilimenti delle Aziende Xxxxxxx accreditate ai sensi dell'art. 8 – quater del D.Leg.vo 502/1992 e s.m.i.;
- che le prestazioni termali sono disciplinate dalla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante norme sul riordino del settore termale;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 323/2000 le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art.4 negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della Legge 323/2000 l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla
specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- che quindi è necessario tener conto della specificità e particolarità delle prestazioni termali che assumono un ruolo sempre più di rilievo nel panorama sanitario regionale;
- che la DGR n. 72/25 del 19.12.2008 ha recepito i contenuti dei seguenti accordi raggiunti in Conferenza Stato – Regioni ed i relativi allegati a) Intesa sull'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29.04.2004, b) documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 17.06.2004, prodotto dal tavolo tecnico Ministero-Regioni-Federterme; c) Accordo in Conferenza Stato Regioni del 23 settembre 2004; d) Accordo Stato Regioni sottoscritto in data 22 giugno 2006;
- che con deliberazioni della giunta regionale sono stati recepiti gli accordi raggiunti in Conferenza Stato Regioni successivamente agli Accordi sopra menzionati;
- che la DGR n. 72/25 del 19.12.2008 ha precisato, inoltre, che le
ASL sono tenute, ai sensi dell'art. 8 ella L.R. n. 10/2006, alla stipula dei contratti con le singole Aziende termali nel rispetto dei fabbisogni sanitari rilevati e dei livelli tariffari riconosciuti, oltre che dei vincoli di bilancio;
- che il Decreto del Ministro della Sanita' 22 marzo 2001 e s.m.i, individua le patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 Ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- che le prestazioni erogabili a carico del SSN sono individuate dal Decreto Ministeriale del 15 aprile 1994 richiamato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
- che le tariffe delle prestazioni termali sono definite con l' Accordo di cui all'art.4, comma 4, della L.323/2000 e, da ultimo, con l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016-2018, recepito dalla Conferenza Stato Regioni con intesa sancita il 9 Febbraio 2017.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto provvisoriamente accreditata con DETERMINAZIONE RAS N. 393 del 09/05/2017, e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee
regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS. Il presente contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per tipologia (riportate nell'allegato Y al presente contratto);
il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate.
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento
Preliminarmente alla stipulazione del contratto:
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A., con attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per
l'assoggettamento a dette procedure. L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 06/09/2011 e ss.mm.ii.
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243. Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza. L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione ovvero, nelle more del completamento del percorso di accreditamento definitivo, che la capacità operativa sia stata oggetto di rimodulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla realizzazione da parte della Regione ed che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto. La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte
dell'Azienda. L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.
Art. 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Xxxxxxx.Xx Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne. La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al
precedente articolo 2. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale. Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale dell'Azienda, ai sensi delle modalità previste dal comma 3 del presente articolo.
Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e
sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.). La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento. La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga rilevata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla
mensilità interessata, fino all'adempimento.
Per accettazione
Firma rappresentante legale della Struttura
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXXX XXXXX ACCIU
Data:11/08/2017 10:02:56
Articolo 6 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni
Le prestazioni erogabili a carico del S.S.N. sono individuate nel decreto ministeriale del 15 aprile 1994 che, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, costituiscono il livello essenziale di assistenza nel settore sanitario termale.
Tra le prestazioni previste dal D.M. del 15.04.1994 sono erogabili esclusivamente le prestazioni ricomprese nel sucitato dpcm 29/11/2001, riportate nell'allegato 2) al citato Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29.10.2009, per le quali la struttura è in possesso dell'accreditamento e per le quali possiede pertanto i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari all'erogazione delle prestazioni. Le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono individuate dal decreto del Ministro della Sanita' 22 marzo 2001 “Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000,
n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale”. Le prestazioni di assistenza termale, oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto. Durante il periodo di vigenza del presente contratto la struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente o con quelle determinate da eventuali future modifiche e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica. La Struttura si impegna, inoltre, ad erogare le prestazioni con continuità e regolarità durante il periodo annuale di apertura.
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga
ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia. La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna tipologia di prestazione e le comunica all'Azienda su richiesta della stessa. Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN. La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni di assistenza termale. Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente. L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:
qualità delle prestazioni;
appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.
La Struttura Termale, prima di ammettere l'utente all'effettuazione delle cure prescritte, deve sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche ed in seguito
attenersi ai cicli prescritti dal MMG o dallo specialista; la struttura termale è tenuta altresì ad individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell'ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche dell'utente.
Nei casi in cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l'utente non può essere ammesso ad altro tipo di cura. Nei casi in cui il Direttore Sanitario della Struttura Termale rilevi nella prescrizione/proposta una discrasia tra la patologia e le cure prescritte è tenuto a contattare il medico prescrittore per eventuali rettifiche da parte dello stesso. Il Direttore Sanitario o altro sanitario incaricato è tenuto ai sensi del presente accordo a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è prescritta la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d'urgenza praticabili presso la struttura che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la “cartella clinica termale individuale”.
Articolo 8 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa in coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno del paziente in osservanza dei criteri e degli standard previsti dalla normativa regionale vigente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
individuati dal DPCM 29/11/2001 e s.m.i.
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.
Articolo 9 - Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, (File Cure Termali – FILE E - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione. L'Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a seguito della verifica del rispetto del debito informativo. Il mancato adempimenti degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX Data:11/08/2017 10:05:13
Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive stabilte dall'Accordo in Conferenza
Stato regioni per il biennio 2016-2018, suscettibili di eventuali aggiornamenti e/o adeguamento così come definite dalla normativa vigente, e stabilite per tipo di cura, per livello tariffario di appartenenza della struttura e all'adesione o meno al Fondo per la ricerca scientifica. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto netto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.
Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un
espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.
Articolo 11 - Tetto di spesa
Il tetto di spesa netto annuale previsto per l'assistenza termale è il seguente:
Anno 2017 - € 297.000,00 (euro duecentonovantasette/00) Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti tipologie di prestazioni. La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.
Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:
Anno 2017 - € 300.000,00 (euro trecentomila/00)
In coerenza con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 Ottobre 2009 le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori dall'ambito dell'Azienda, pur essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale del contratto. Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni sanitarie indicate in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto. Per le prestazioni eventualmente erogate oltre il
tetto di spesa netto contrattato, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate. La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.
Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli
La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE E, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE E deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico di medicina generale o dal medico specialista le quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate. L'Azienda effettuerà controlli informatici sul FILE E e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste. I controlli dovranno, tra l'altro, riguardare:
- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei L.E.A.;
- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità in rapporto alla diagnosi; -
- le modalità di erogazione delle prestazioni.
Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti. In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito. La Struttura si impegna ad adottare
e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda con cadenza mensile. Per consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitari alla Regione Sardegna e al Ministero della Salute, eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il trimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente ad un FILE E integrativo coerente con la fattura. La fattura sarà accompagnata da:
1) il FILE E relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;
2) il tabulato cartaceo contenente l'elencazione delle singole impegnative con indicazione delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi;
3) il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe;
4) gli originali delle prescrizioni redatte su ricettario SSN o sulla prescrizione/modulistica INAIL, INPS per i relativi assistiti. Ad ogni prescrizione deve essere allegato un documento con data e firma del paziente per ciascuna prestazione erogata dalla struttura.
Le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato:
a) prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nell' ATS
c) prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, predeterminate sulla base della normativa in vigore, relative alla classe tariffaria di appartenenza della struttura ed alla adesione o meno al Fondo per la ricerca scientifica. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'Azienda i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'Azienda, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all'impegnativa SSN/modulo INPS/INAIL e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile e della correttezza del flusso di cui all'art. 13, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente. I suddetti termini sono sospesi fino alla regolarizzazione del flusso informativo. L'ATS dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito.
Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.
L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà
la decurtazione di cui al precedente articolo 12. Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l'ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall'erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
Articolo 14 bis - Risoluzione del contratto
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;
g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.
Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art.
1456 c.c. Per accettazione
Firma rappresentanteFleirgmaaletoddeiglliataSlmtreunttteurda:XXXXXX XXXXX XXXXXX
CCIU
Data:11/08/2017 10:07:27
Articolo 15 - Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017. E' escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.
Articolo 16 - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'alt. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti del'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta. Le
attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell'alt. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.
Articolo 18 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Per il Rappresentante legale ATS Rappresentante legale
Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx accreditata
XXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXX
Data: 2017.08.11 13:04:06
+02'00'
Dr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX Data:11/08/2017 10:09:21
Firmato digitalmente da:XXXXXX LUI XX XXXXXXXXXX
Data:11/08/2017 10:11:38