COMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino CAP. 10052
Area Amministrativa
Servizio Affari Generali Demografici Servizi alla Persona Ufficio Affari Generali
CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO AL COMUNE DI BARDONECCHIA
CIG 78379798E1
Art. 1 – Oggetto del servizio
Il presente capitolato disciplina l’incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Bardonecchia.
Art. 2 – Prestazioni
L’aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come “broker”, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
− predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
− collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei bandi e dei capitolati da utilizzarsi per l’espletamento delle gare di appalto;
− predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
− collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico;
− assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Bardonecchia dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
− identificazione, analisi, valutazione dei rischi, delle problematiche e individuazione delle coperture occorrenti che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio;
− resa di pareri, assistenza e consulenza alle varie funzioni aziendali su questioni in materia assicurativa o attinente;
− aggiornamento e formazione del personale del Comune che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
− assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della società assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
− gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
− gestione di sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell’interesse del Comune di Bardonecchia delle pratiche relative ai sinistri in fase di definizione durante il periodo contrattuale, finalizzata ad ottenere il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti;
− rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo;
− segnalazione preventiva dei premi dovuti;
− valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento delle sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
− elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
Art. 3 – Durata e decorrenza dell’incarico
L’Incarico avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., una sola volta per la durata di 12 (dodici) mesi, a condizione che in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi.
Su richiesta del Comune di Bardonecchia dovrà essere garantito il servizio successivamente alla scadenza del contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all’espletamento della nuova procedura di gara e relativo affidamento del servizio, fermo restando che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi.
Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209.
Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
Art. 4 – Corrispettivo
Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Bardonecchia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una
provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio) o già vigenti alla data di decorrenza del servizio.
Art. 5 – Svolgimento dell’incarico
Il Broker dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Bardonecchia; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione garantendo, altresì, trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.
E’ esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Bardonecchia l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte.
Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Bardonecchia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, né è in grado di impegnare il Comune di Bardonecchia se non previa esplicita autorizzazione scritta.
Art. 6 – Prerogative del Comune di Bardonecchia.
Restano di esclusiva competenza del Comune di Bardonecchia:
− la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
− la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
− l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’ente;
− la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
Art. 7 - Pagamento dei premi assicurativi e tracciabilità dei flussi finanziari
Il Comune di Bardonecchia provvede al pagamento dei premi assicurativi, entro i termini contrattualmente previsti, tramite il Broker.
Quest’ultimo dovrà trasmettere al Comune di Bardonecchia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Bardonecchia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanziate.
Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio.
Nel caso in cui il Broker non provveda al trasferimento del premio alla Compagnia assicuratrice, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e segnatamente quanto stabilito nella determina n. 4/11 della AVCP, la quale al punto 4.10 asserisce:
“Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L’art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all’accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale”.
Art. 8 – Obblighi in capo al Comune di Bardonecchia
Il Comune di Bardonecchia si impegna a:
− citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Bardonecchia, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
− non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del broker, peraltro non vincolante per il Comune di Bardonecchia;
− fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.
Art. 9 – Obblighi in capo all’affidatario
Il Broker si impegna a:
− svolgere l’incarico con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Bardonecchia, osservando i contenuti del presente Capitolato Tecnico e le indicazioni e le richieste che il Comune stesso fornirà;
− osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio ed a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni sua fase;
− garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
− mettere a disposizione del Comune di Bardonecchia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Art. 10 – Responsabilità del broker
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Bardonecchia e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti.
Il Broker risponde, altresì, degli eventuali danni provocati a causa di negligenze, errori ed omissioni durante la vigenza dell’incarico di cui al presente capitolato. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno €5.000.000,00.
Art. 11 – Recesso e risoluzione del contratto
Data la particolare natura fiduciari del servizio oggetto di affidamento, il Comune di Bardonecchia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Bardonecchia provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.
In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato.
Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:
• la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005;
• in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio;
• la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente;
• la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
• interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
• applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
• sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
Art. 12 – Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali
Il broker affidatario del servizio si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).
Art. 15 – Disposizioni particolari
Il Broker aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Bardonecchia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.
Art. 16 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono a carico dell’affidatario
Art. 17 – Controversie
Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente Capitolato tecnico e dei documenti di gara, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Torino in via esclusiva.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.