CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SERRASTRETTA (CZ)
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SERRASTRETTA (CZ)
L’anno duemiladieci, il giorno ……………….. del mese di ……………… avanti e me Dr.
………………….., Segretario Comunale, autorizzato per legge a rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) X.Xxx. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori: ---------------------
per il “Comune”
- Dott. …………………......, nat… a …………………., il che interviene nella sua
espressa qualità di….………………………..., a tanto autorizzat…… in esecuzione del provvedimento di nomina del Sindaco di Serrastretta rilasciato in data
…………………….., domiciliato per la carica presso il Comune di Serrastretta, Piazza Municipio, codice fiscale …………………..;----------------------------------------------------------------
per la “Società”:
- GREEN CAL srl., in persona del Dr Xxxxxxxxxx Xxxxxx nato a Vibo Valentia (VV) il 10/03/1968, residente in Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxx snc, CF SGRPQL68C10F537O, il quale interviene nel presente atto in qualità di amministratore unico della Società GREEN CAL srl con sede legale in Xxxxxxx Xxx Xxxxxx, 00, CF e PI 02892050788 (di seguito “la Società);
Le Parti come sopra costituite, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono personalmente certo, nessuno richiedendo la presenza dei testimoni, ai sensi di legge, stabiliscono quanto segue:
PREMESSO:
1. Che in data 10 gennaio 2008 la Società ha presentato istanza all’Amministrazione comunale per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica di energia elettrica da fonte eolica nel territorio comunale (di seguito “Il Parco Eolico”); che il Consiglio Comunale di Serrastretta con delibera n. 15 del 4 luglio 2008, ha deliberato per l’installazione in via provvisoria di due anemometri per effettuare l’analisi e l’elaborazione dei dati ricavati dallo studio e dalla misurazione del vento; chela legislazione nazionale ed in particolare modo la legge del 09.01.1991, n. 10, contenente le norme per l’attuazione del Piano
Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il vento;-------------------------------
2. che l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (art. 1, comma 4, legge 10/91); ---------------------------------------------------------------
3. che il Libro Bianco dell’Unione Europea, concernente le fonti di energia rinnovabile, tra cui il vento, sottolinea il ruolo fondamentale di queste fonti di energia alternativa per la sicurezza degli approvvigionamenti e per la protezione dell’ambiente; -----------
4. che l’Unione Europea ha adottato la Delibera 2001/77/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 27.09.2001 (G.U. delle comunità europee n.283 L del 27.10.2001) sulla “promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che al primo comma recita: “Il potenziale sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obbiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del mercato interno dell’elettricità”------------
5. che la legge 1.06.2002 n.120 (in G.U. n.142 del 19.06.2002) “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997“ ha dato il via alla ratifica del protocollo di Kyoto e alle iniziative volte al contenimento delle emissioni di gas serra con incentivazione delle fonti rinnovabili, tra le quali quella eolica; -------
6. che il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Delibera 2001/77/CE, ribadisce che l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. Tale riconoscimento avverrà in sede di
procedimento unico ex art. 12, della sopra citata legge, cui parteciperà il Comune;
7. che il Comune è consapevole che l’utilizzo della risorsa eolica presente nel proprio territorio può consentire uno sviluppo economico e sociale dello stesso, compatibile con l’obiettivo di salvaguardia ambientale, e può quindi costituire una importante risorsa per la stessa amministrazione comunale;----------------------------
8. che le risorse economiche che potranno derivare dalla realizzazione di impianti di tale natura rappresenteranno per l’Ente una importante opportunità per le casse comunali con enormi benefici per l’intera comunità;------------------------------
9. che la Società è autorizzata, sin d’ora, a condurre una campagna anemologica nonché a verificare i vincoli fisici, giuridici ed ambientali eventualmente esistenti sul territorio del Comune, al fine di definire il posizionamento degli aerogeneratori;------
10. che il sito è stato individuato (di seguito: il "Sito”) nell’ambito della superficie della località Portella e della località Montagnola in aree di proprietà privata, e comunque che il sito sarà dettagliatamente individuato dopo aver ottenuto i risultati delle misure anemometriche (vedi allegato 1, come redatto dall’ufficio tecnico comunale secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 24/04/2010);----
11. che l’intero sito individuato risulta compatibile con l’insediamento di un impianto per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica. Il titolo di disponibilità del Sito da parte della Società dovrà essere regolato da appositi atti con i proprietari dei terreni così come l’eventuale porzione di aree di proprietà del Comune è regolata dalla presente convenzione al successivo art. 3.2;-------------------------------
12. che, in via preliminare, il Parco eolico, con potenza nominale prevista di ca. 40 MW, sarà indicativamente costituito da n° 20 aero-generatori della potenza nominale di due MW ciascuno; -----------
13. che il numero e la potenza nominale degli aero-generatori che saranno installati, nonché la potenza nominale del Parco eolico, potranno subire variazioni e saranno definitivamente indicati nel progetto definitivo che sarà sottoposto alla Regione nell'ambito del procedimento unico per la richiesta dell'autorizzazione
unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003. Le caratteristiche e la consistenza delle opere, gli ulteriori identificativi catastali relativi a nuove, possibili porzioni di terreno interessate dall’impianto eolico, nonché la relativa titolarità, verranno espressamente indicati negli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione unica;--------
14. che la Società, con la sottoscrizione della presente convenzione, subordinatamente al rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione unica che costituisce titolo a costruire ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, avrà diritto di eseguire tutti i lavori necessari secondo le caratteristiche, la consistenza e l’estensione della Centrale Eolica indicata nel progetto definitivo, a cui il Comune avrà avuto accesso nell'ambito della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ad utilizzare il Sito;---
15. che la Società, o suoi aventi causa, si impegna a corrispondere al Comune, ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione, una somma annua, calcolata avendo tenuto conto sia della limitazione del bene pubblico sia dell’impatto ambientale. Dette somme sono ritenute, pertanto, congrue sia relativamente al loro contenuto economico che al pubblico interesse dell’iniziativa. Detto canone comprende le autorizzazioni su strade e vie comunali anche fuori dell’area predestinata all’insediamento, occorrenti per l’accesso al parco eolico e per il collegamento delle reti elettriche e i diritti di autorizzazione per tutte le opere accessorie; ---------
16. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. …. del , esecutiva, è
stato approvato lo schema della presente Convenzione ed è stato incaricato il Responsabile dell’Area Tecnica di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla delibera stessa; ---------------
17. che le Parti si danno reciprocamente atto che, per poter realizzare il parco eolico, sarà necessario ottenere l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003, nonché ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o permesso che fosse richiesto ai sensi della normativa vigente;--------------------------------------------
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: -------------------------
ARTICOLO 1 - Premesse ed allegati
Le premesse ed allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ARTICOLO 2 – Oggetto
2.1 Oggetto della presente Convenzione è la concessione a favore della Società della realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione sui terreni situati nel territorio del Comune individuati in zona località Montagnola e località portella di un Parco Eolico che al momento si stima di circa 40 MW e delle relative opere accessorie e di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione, con espresso divieto di altro uso, nonché la concessione a favore della Società dei diritti di servitù di cavidotto, accesso, passaggio e di ogni altra servitù prediale e reale sui terreni di proprietà comunale necessari per l’utilizzazione e la manutenzione del parco Eolico, secondo il progetto esecutivo approvato dagli organi competenti.
La concessione di tali diritti è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003.
2.2 Il Comune autorizza fin d'ora la Società ad effettuare i necessari studi anemometrici sulle aree indicate nella presente convenzione attraverso l'installazione di opportune torri prive di fondazioni, mentre relativamente agli immobili appartenenti ai privati, la Società dovrà acquisire il rispettivo assenso.
La stessa convenzione avrà validità dopo la comunicazione da parte di GREEN CAL srl che i rilievi anemometrici hanno accertato le sufficienti condizioni per installare un parco eolico.
ARTICOLO 3 - Obbligazioni del Comune
3.1. Obblighi generali
Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune di Serrastretta:
- dichiara di conoscere la ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire il parco eolico in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata, per come indicate nella presente convenzione, fermo restando la necessaria individuazione catastale (fogli e particelle), che dovrà essere effettuata successivamente all’esito delle prove anemologiche e comunque nella fase progettuale;----------------------------------------------
-- rilascia sin d’ora parere favorevole alla Società affinché installi il parco eolico, nel rispetto della normativa vigente in materia e conseguentemente all’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli organi competenti e all’accoglimento delle osservazioni formulate nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ovvero nell'ambito della procedure di V.I.A., ove richiesta; --------------------------------------
- si impegna a collaborare con la Società per l'ottenimento delle autorizzazioni
e permessi necessari alla realizzazione del parco eolico, in particolare per il rilascio, da parte della Regione, dell'autorizzazione unica, secondo i termini fissati dalla Conferenza di servizi all’uopo costituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/03;----------
- s’impegna, successivamente all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ovvero in sede di Conferenza dei servizi, a sottoscrivere tutti quegli accordi separati e conseguenti e/o rilasciare le autorizzazioni e/o convenzioni che si riterranno necessari per garantire, alla Società, il libero accesso, nelle strade comunali individuate, del personale, dei mezzi d’opera e di trasporto nei modi, termini e tempi necessari per il posizionamento delle macchine ed attrezzature della parco eolico e la realizzazione, il mantenimento, l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ed opere accessorie; il tutto, con i soli obblighi, a carico della Società, di conservarne il buono stato di manutenzione, di ripristinare eventuali danni arrecati al sistema infrastrutturale stesso;----------------------------------
- consente alla Società, previa comunicazione scritta al Comune, senza necessità di alcuna autorizzazione, di trasferire in tutto o in parte in capo ai terzi finanziatori, e/o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest’ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso.;------------
- consente alla Società, tramite comunicazione scritta al Comune, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione, di trasferire a società di scopo
appositamente costituite e/o ad altre società di proprietà della Società, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest’ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso.;---------------
- qualora, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 e di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione del parco eolico, la Società non sia riuscita ad addivenire ad un ragionevole accordo con i proprietari delle aree interessate alla costruzione del parco eolico e delle aree limitrofe al Sito, per consentirne l’accesso e gli opportuni collegamenti al fine della realizzazione della centrale e del trasporto dell’energia prodotta fino alla Rete Elettrica Nazionale disponibile, il Comune s’impegna in sede di Conferenza dei servizi a procedere all’espropriazione delle aree strettamente necessarie e ad attribuirle in concessione alla Società (ovvero procederà, su domanda della Società, all'espropriazione delle aree in virtù della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ex art. 1, u.c. legge 10/91) in base al piano dei costi che verrà allegato alla pianificazione di esproprio, i cui costi sono a carico della Società;-
- consente alla Società il libero acceso sulla viabilità comunale e/o di sua
pertinenza con personale e mezzi d’opera e di trasporto per raggiungere il Sito e posizionare gli anemometri per la misurazione del vento oltre che per la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il Comune si impegna a non rilasciare ulteriori autorizzazioni e/o concessioni nell’area d’insediamento del parco eolico che possa essere d’impedimento alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione e all'esercizio del parco eolico, così come da attività che siano di pericolo per il parco eolico stessa ovvero ne possano diminuire l'esercizio dei diritti concessi alla Società con la presente Convenzione. In particolare, il Comune si impegna a fare sì che eventuali
altri impianti eolici e/o ostacoli di qualunque genere, che il Comune autorizzasse ad installare, non siano collocati nelle aree interessate e comunque nell'ambito della relativa fascia di rispetto individuata nel progetto per la realizzazione del parco eolico in maniera tale da interferire e/o diminuire la capacità produttiva della stessa. In ogni caso, tali eventuali altri impianti eolici e/o ostacoli non potranno essere costruiti ad una distanza inferiore a 1.000 metri da ciascun generatore eolico.------------------------
- In attuazione del disposto dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. 387/2003, il Comune formalizzerà il rilascio del permesso di costruire entro 30 giorni dal completamento dell'iter autorizzativo regionale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, anche senza specifica richiesta da parte della Società, senza alcun ulteriore onere a carico della Società---------------------------------------------
3.2. Diritto di superficie
Nel caso le opere relative al parco eolico dovessero essere installate su aree comunali, l’Amministrazione comunale valuterà con specifico atto, se concedere alla Società il diritto di superficie che sarà oggetto di successiva disciplina, con espresso divieto di altro uso-
ARTICOLO 4 - Obbligazioni della Società
La Società si impegna:
a) a sviluppare la progettazione definitiva, corredata da tutte le perizie relative e degli eventuali permessi e contratti preliminari con i proprietari dei terreni per la presentazione della richiesta dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, ivi compresa la richiesta per il permesso di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione rilasciata da TERNA o ENEL, secondo le rispettive competenze; -----------
b) a richiedere (e/o a far sì che la Società richieda) alle autorità competenti, il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione del parco eolico, di tutte le sue componenti, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla sua costruzione ed esercizio;
c) a conservare il buono stato di manutenzione della viabilità comunale d’accesso al sito ed a ripristinare eventuali danni arrecati al sistema infrastrutturale stesso.
In ogni caso, la Società e gli eventuali futuri titolari della posizione contrattuale, si impegnano a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di accesso all’impianto. ------------------------------------------------
d) a rispettare, in ogni caso, tutte le prescrizioni e direttive impartite da parte degli Enti Pubblici coinvolti in fase di progetto definitivo.;-----------------------------------------
e) a corrispondere un corrispettivo al Comune secondo le modalità stabilite dal successivo art. 8; -----------------------
f) a curare il verde dell’area dell’impianto; a migliorare le strade utilizzate per la realizzazione del parco eolico, a rimboschire zone disalberate nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di operatività del parco stesso;
g) tenuto conto anche di quanto richiamato in premessa in ordine alla Direttiva 2001/77/CE, la Società, nel rispetto della normativa vigente, si impegna ad attuare iniziative che possano consentire prioritariamente il coinvolgimento di imprenditoria locale per i lavori, le cui entità e caratteristiche tecniche siano compatibili con la relativa specializzazione e capacità imprenditoriale, sempre che le imprese stesse siano in possesso dei necessari requisiti tecnico/qualificativi e a condizioni economiche di mercato;--------------------------------
h) tenuto conto anche di quanto richiamato in premessa in ordine alla Direttiva 2001/77/CE, ai fini dello sviluppo di potenzialità imprenditoriali e lavorative locali, la Società, per l’approvvigionamento di materiale per la edificazione, si avvarrà preferibilmente di imprese del settore che abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel Comune di Serrastretta, sempre che le imprese stesse siano in possesso dei necessari requisiti tecnico/qualificativi e a condizioni economiche di mercato;---
i) tenuto conto anche di quanto richiamato in premessa in ordine alla Direttiva 2001/77/CE, ai fini dello sviluppo di tutte le potenzialità professionali locali, la Società, nel caso di fabbisogno di personale, per attività inerenti la gestione del parco eolico, favorirà l’assunzione di personale locale in possesso dei necessari requisiti tecnico/professionali di base, orientando prioritariamente la scelta fra i cittadini residenti nel Comune di Serrastretta;
j) la convenzione sarà integrata con le acquisizioni di disponibilità da parte di privati di guisa da prevedere la realizzazione di un parco unitario;------------------
k) la Società entro trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, depositerà copia di tutti i contratti intervenuti con i privati dai quali risulti conseguito il diritto di realizzazione di tutti gli interventi previsti e finalizzati alla costruzione del parco eolico;-------------------------------------
l) la Società corrisponderà un equo indennizzo ai proprietari dei terreni sui quali verranno installate le “torri” aerogeneratrici, e le relative opere accessorie, la stazione di trasmissione, le condotte di attraversamento ed ogni opera edilizia qualificata, da realizzarsi attraverso la locazione del terreno, con la concessione, da parte dei proprietari, del diritto di superficie;
m) durante la progettazione definitiva, la Società presenterà un elaborato virtuale, composto da fotografie scattate da tre/quattro angolazioni a scelta del Comune, che consente la proiezione visiva su schermo, della centrale a pieno regime, al fine di permettere, così, al Comune un’attenta ed adeguata comprensione dell’eventuale impatto visivo.
n) la Società manleva il Comune da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all’esercizio, alla gestione ed alla manutenzione dell’impianto eolico di cui in premessa.
ARTICOLO 5 - Tempi di esecuzione
5.1. La Società si impegna a presentare il progetto alla Regione entro il mese di Luglio 2010 dopo aver misurato per almeno 12 mesi l’intensità e la durata del vento ed avere elaborato i dati necessari per la definizione del progetto definitivo. La Società darà comunicazione al Comune dell’avvenuta presentazione del progetto alla Regione per la richiesta di ottenimento dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, salvo il periodo aggiuntivo per perizie speciali e/o monitoraggi di vario tipo, richiesti dalle prescrizioni e dai regolamenti vigenti.
Ottenuta l'Autorizzazione Unica, il Comune provvederà al rilascio del permesso a costruire ai sensi dell'art. 3.1. ultimo comma, che precede, e degli eventuali provvedimenti espropriativi delle aree necessarie alla costruzione ed esercizio del parco eolico.
Dalla data di rilascio dell’autorizzazione per costruire, o nel caso di espropriazione, dalla data del decreto definitivo ed immissione nel possesso dello stesso, i lavori inizieranno entro i termini previsti dalla normativa regionale e/o nazionale in quanto applicabile. Nel caso in cui, durante questo periodo, una o più autorizzazioni e/o permessi venissero annullati e/o sospesi da parte di un’autorità competente (per es. Ministero per i Beni e le Attività Culturali), il termine di inizio lavori dovrà essere prolungato di conseguenza. Questo vale anche, se la sospensione avviene dopo l’inizio dei lavori. I lavori verranno ultimati entro i termini previsti dalla normativa regionale e/o nazionale applicabili dall’inizio degli stessi, salvo i casi di impossibilità per la Società di completare i lavori nei tempi previsti per causa allo stesso non imputabile (ad esempio, dovuta alla tempistica di consegna degli aero-generatori da parte della società produttrice degli stessi), ovvero per casi di forza maggiore o caso fortuito.
La Società dovrà dare preventiva comunicazione dell’avvio dei lavori al
Comune e dovrà essere redatto un verbale di sopralluogo redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. La Società dovrà, altresì, dare tempestiva comunicazione di ogni evento che potrà comportare ritardi nell'ultimazione dei lavori come sopra indicato ed a richiedere la relativa proroga.
5.2 Al termine del rapporto convenzionale ovvero nel caso di recesso dall’iniziativa, la Società si impegna, entro 12 mesi, al ripristino dello stato dei luoghi e delle aree e infrastrutture comunali, come previsto nell’art. 10. ------------
ARTICOLO 6 - Durata della Convenzione, proroga e recesso
6.1. La presente Convenzione ed i diritti ivi costituiti con la medesima avranno durata di anni 29 (ventinove) a partire dalla stipula del contratto, così come meglio specificato nell’art. 8.-------------------------
6.2 Alla Società è riconosciuto il diritto di rinnovo della durata della convenzione di ulteriori anni 9 (nove), da esercitarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. al Comune almeno un anno prima della scadenza. Il rinnovo avverrà a condizioni non peggiorative rispetto alla precedente accordo.-----------------------------
6.3 La Società avrà diritto di recedere dalla presente convenzione, nell'ipotesi in cui non fosse più possibile produrre energia elettrica, una volta che il parco eolico è entrato in esercizio, per cause non imputabili alla Società, forza maggiore, caso fortuito e/o nell'ipotesi in cui non fosse più conveniente dal punto di vista economico, continuare a gestirlo, fatte salve le obbligazioni di rimozione e ripristino di cui all’art. 10. In tale ipotesi la Società dovrà provvedere a comunicare per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., al Comune l'intenzione di recedere dalla presente Convenzione. Dal ricevimento di tale comunicazione scritta decorreranno i 12 mesi per la rimozione e ripristino del Sito. Fino al momento della ricezione da parte del Comune della comunicazione di recesso, la Società sarà obbligata a pagare al Comune il canone di cui all'art. 8 della presente Convenzione.--------------------------------------
ARTICOLO 7 - Efficacia e decadenza della Convenzione
7.1 L’efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata all’ottenimento da parte della Società dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e alle necessarie autorizzazioni per la messa in esercizio dell’impianto. ---------------
7.2 Qualora la Società non provveda all'istallazione, entro 180 giorni dalla firma della presente Convenzione, di una torre anemometria di almeno 50 mt, l'accordo si considera decaduto.
ARTICOLO 8 - Canone
8.1. I corrispettivi riconosciuti dalla Società al Comune, per quanto oggetto della presente convenzione vengono qui di seguito determinati in:-------
a) per ristrutturazione o realizzazione di opere pubbliche o altro, per come verrà indicato dall’Amministrazione Comunale e, comunque, per un valore massimo di €. 100.000,00 (centomila/00). Tale finanziamento sarà erogato entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/03.
b) Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il terzo mese successivo alla data di idoneità dell’impianto alla produzione di energia, ossia alla data di entrata in esercizio commerciale, quale anticipo a interessi 0 (zero) da recuperare dal canone annuo di cui alla successiva lettera c), pro-quota nei primi cinque anni
di esercizio.
I dati riportati in convenzione e relativi sia alla potenza degli aerogeneratori nonché dei MW installabili possono subire delle variazioni, in quanto il progetto è in fase preliminare. La Società si impegna ad informare puntualmente il Comune in merito all’iter procedurale, sottoponendo all’attenzione dello stesso ogni eventuale progetto, elaborati o istanze da produrre alle competenti autorità regionali.-----------------------------------------
Fatte salve le possibilità di prevedere aerogeneratori anche con potenza diversificata in ogni caso nei limiti di potenza massima di convenzione concordata.
c) Canone annuo (variabile), per la concessione in uso e di tutti i diritti reali a ciò connessi di cui alla presente Convenzione, determinato per la intera durata della Convenzione a titolo di corrispettivo fissato nella percentuale del 3,7% (trevirgolasettepercento) dei ricavi provenienti dalla vendita dell’energia elettrica al GSE, o altro soggetto Pubblico o Privato, al netto dell’I.V.A., e nella percentuale del 3,7% (trevirgolasettepercento) dei ricavi provenienti dalla vendita sul libero mercato del Certificato Verde per il periodo di validità dell’attuale normativa, al netto dell’IVA. Copia relativa alle fatture per la cessione dell’energia elettrica e dei Certificati Xxxxx sarà consegnata all’Amministrazione Comunale entro il 1º giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento, in cui è stato effettuato il canone annuale dell’energia fatturata.
d) su eventuali terreni comunali, euro 1,50 per ogni metro quadro di terreno da utilizzare come strada per l’accesso agli aerogeneratori ed euro 1,00 per ogni metro lineare di terreno eventuale di proprietà comunale occorrente per la messa a dimora dei cavi costituenti il cavidotto.
Sui terreni di proprietà privata il canone sarà concordato tra la Società ed i privati e comunque non potrà essere maggiore a quello corrisposto al Comune.
e) Euro 20.000,00 (ventimila/00) “una tantum” per interventi immediati ed urgenti. Tale cifra dovrà essere corrisposta alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione e comunque non oltre sette giorni dalla data di stipula della convenzione.
f) La Società s’impegna altresì a versare entro il 31 Marzo di ogni anno, la somma di euro 15.000 (quindi mila/00), rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, per tutta la durata della presente convenzione. Tale somma, per il solo anno 2010, sarà corrisposta entro il mese di Novembre;
g) Euro 100.000 (centomila/00) quale importo da corrispondere, a “fondo perduto”, al Comune entro 15 giorni dal rilascio, da parte della Regione Calabria, dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione del parco eolico.
La Società s’impegna per quanto sopra, a presentare alla Regione Calabria entro il mese di Luglio 2010 il progetto definitivo per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica.
Le somme di cui alle lett. e) ed f) del presente articolo se già maturate e/o versate al Comune, non potranno essere chieste in restituzione da parte della Società qualora la convenzione non potesse essere eseguita per cause non imputabili al Comune.
A garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione del parco eolico nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell’attività o di revoca dell’autorizzazione unica, la società rilascia a favore del Comune una fidejussione bancaria o assicurativa, con le modalità previste dal punto 4) della legge regionale n. 42 del 29/12/2008 ovvero 10,00 euro per ogni KM istalla, nella misura di:
Euro 10.000 (diecimila/00) per ogni MW di potenza installato, durante il periodo in cui il parco eolico percepisce il valore dei Certificati Verdi;
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni MW di potenza installato, per il successivo periodo in cui il parco eolico non percepisce il valore dei Certificati Verdi. ------
ARTICOLO 9 – ICI
Le Parti concordano sin d’ora che, qualora il Comune dovesse applicare al Parco eolico, a seguito del suo accatastamento sulla base della normativa applicabile, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), secondo la normativa in vigore a quella data, la somma degli importi di cui all’art. 8.1 lettera c), relativi al canone variabile e derivanti dalla vendita di energia elettrica al GSE e dalla vendita sul
libero mercato del Certificato Verde e degli importi relativi al pagamento dell’ICI, sulla base dell’aliquota che verrà applicata dal Comune, non potrà essere superiore all’importo massimo che sarò versato al Comune in base a quanto stabilito dall’art. 8.1 lettera c) calcolato in relazione ai MW effettivamente realizzati a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni, salvo eventuali specifiche disposizioni di legge in materia;
ARTICOLO 10 – Riconsegna del sito
Al termine della Convenzione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione del parco eolico iniziato o completato, recedere dall’iniziativa, l’area di proprietà del Comune insistente nel Sito dovrà essere restituita al Comune nello stesso stato in cui risulta consegnata rimuovendo tutte le apparecchiature, le opere superficiali, escluse le opere che si trovano a 60 cm o più sotto il suolo, come fondazioni e cavi interrati, quelle provvisionali e sgomberando le macerie. ------------------------------------
ARTICOLO 11 - Risoluzione
La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto qualora, scaduti i termini stabiliti dall’art. 6 della Convenzione, le opere relative alla realizzazione della centrale eolica non siano ancora state realizzate. Sarà parimenti risolta di diritto qualora entro 3 (tre) anni dalla presentazione dell’istanza al GRTN, la società non abbi aottenuto dal GRTN l’autorizzazione alla connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale. L’Amministrazione Comunale sarà sempre esonerata da qualsiasi responsabilità per fatti da essa stessa non dipendenti. In caso di risoluzione, la Società sarà tenuta a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 10. Resta inteso che dalla data di trasmissione della comunicazione di risoluzione, la Società non sarà tenuta al pagamento del corrispettivo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 12 – Definizione delle controversie
11.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti.-----
11.2 Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro sessanta (60) giorni dalla data della prima comunicazione scritta di una delle parti facente riferimento all’oggetto della controversia, per la risoluzione di dette divergenze le Parti di comune accordo eleggono quale Foro competente il Foro di Lamezia Terme.
ARTICOLO 13 – Riservatezza
Nei rapporti tra l’Ente e la Società sarà applicata e rispettata la normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/03 e succ. mod.).
ARTICOLO 14 - Norme applicabili
Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti norme e disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 15 - Spese ed oneri
Le spese tutte, dipendenti e conseguenti la presente Convenzione, la sua registrazione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società. -------------------------------
ARTICOLO 16 - Disposizioni Fiscali
Il presente atto non è soggetto a registrazione fiscale. Se ne chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 27, I° comma del D.P.R. 26.4.1986, n° 131, in quanto atto sottoposto a condizione sospensiva.
Del presente atto io Ufficiale rogante ho ricevuto la presente convenzione, dandone lettura alle parti come sopra costituite che, a mia domanda, approvandola e confermandola, la sottoscrivono con me trovandola conforme alla loro volontà ----------
La presente Convenzione è costituita da
numero …………………. (………..) fogli di carta legale e di …………………… ( )
allegato 1.
Per il COMUNE DI SERRASTRETTA
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Per la SOCIETÀ
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Il SEGRETARIO COMUNALE
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