Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
V E R B A L E
della 3^ udienza
L’ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1865 del 27 luglio 2012) promosso da:
T.C. Xxxxxxx, con gli Avv.ti Xxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
parte istante
contro
Federazione Italiana Tennis, con l’Avv. Xxxx Xxxxxxxxxx
parte intimata
***
Oggi giovedì 4 ottobre 2012, alle ore 11:25, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) – Stadio Olimpico – Tribuna Xxxxxx - 00000 Xxxx, si è tenuta la terza udienza dell’Arbitro unico nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”), convocata dallo stesso ai sensi dell’art. 20, comma 6, del Codice.
Si dà atto della presenza dell’Arbitro unico, nonché del Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, Segretario del Tribunale.
Si dà, inoltre, atto, che sono presenti:
- gli Avv.ti Xxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, difensori della parte istante;
- l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, difensore della parte intimata, giusta delega del Presidente della Federazione Italiana Tennis.
L’Arbitro unico prende atto che le parti, in data odierna, raggiungono un accordo di conciliazione che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice, si allega al presente verbale per formare parte integrante e sostanziale.
Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1°piano - stanza 1.54 00000 Xxxx
tel. (x00) 00 0000 0000 (x00) 00 0000 0000 - fax (x00) 00 0000 0000
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx - xxx.xxxx.xx
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni
L’Arbitro unico si riserva con separata ordinanza di determinare l’importo delle spese e degli onorari spettanti, tenuto conto dell’attività fino ad oggi espletata e della natura della controversia.
L’udienza viene chiusa alle ore 11:40. Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 4 ottobre 2012 X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxx Xxxxxxx
X.xx Xxx Xxxxxxxxx
X.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data odierna al n. 2636
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ATTO DI TRANSAZIONE
TRA
il Tennis Club Parioli, in persona del suo legale rappresentante p.t. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx x. 0, (Codice Fiscale 80232110587), rappresentato, ai fini del presente atto, dall’Avv. Xxx Xxxxxxxxx, con studio in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 00, e dall’Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con studio in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, x. 00, entrambi difensori e procuratori speciali in virtù della procura speciale rilasciata in calce all’istanza di arbitrato, datata 25 luglio 2012, da cui ha tratto origine il procedimento prot. n. 1865 del 27 luglio 2012, attualmente pendente innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
E
la Federazione Italiana Tennis, in persona del suo legale rappresentante p.t. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, con sede a Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord – Ingresso n. 44, rappresentato, ai fini del presente atto, dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con studio in Xxxx, Xxxxxx XX. Xxxxxxxx x. 00, difensore e procuratore speciale in virtù di procura speciale (che si allega);
(di seguito, anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
- La Federazione Italiana Tennis è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita da società e associazioni sportive che praticano in Italia il tennis, il beach tennis e il paddle; essa è riconosciuta dal CONI e opera, sotto la vigilanza
dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- il Tennis Club Parioli è un’associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Tennis, con codice di affiliazione n. 12040578 e, pertanto, è tenuta all’osservanza dello Statuto della predetta Federazione e dei regolamenti federali;
- la Federazione Italiana Tennis indice e organizza annualmente i Campionati a squadre, tra i quali il “Campionato degli Affiliati – Divisione Nazionale di Serie A1”;
- con comunicazione del 19 gennaio 2012 (prot. n, 00348/UO/), la Segreteria Generale della Federazione Italiana Tennis ha informato il Tennis Club Parioli che «in base ai risultati conseguiti nel Campionato degli Affiliati 2011, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento dei Campionati a Squadre, il vostro Circolo ha acquisito il diritto a partecipare al Campionato degli Affiliati 2012 nella Serie A1 Maschile, purché regolarizzi l’iscrizione presso il comitato regionale, entro la scadenza che sarà comunicata»;
- in risposta a tale comunicazione, il TC Parioli ha confermato la propria partecipazione al predetto Campionato, apponendo il proprio timbro e relativa firma in calce alla stessa;
- con Atti Ufficiali n. 12/2011 è stato pubblicato il Calendario Attività 2012, con il quale, fra l’altro, è stato fissato il termine per l’iscrizione al citato Campionato al 24 febbraio 2012 «con possibilità di ampliare la rosa dei giocatori entro il 15 luglio»;
- entro il suddetto termine (24 febbraio 2012), il Tennis Club Parioli ha provveduto a depositare, presso la Segreteria del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Tennis, il modulo per l’iscrizione della squadra maschile al “Campionato di Serie A1 2012”;
- con lettera del 12 giugno 2012, il Presidente del Comitato Regionale Lazio, a seguito della verifica effettuata dalla competente Segreteria, ha comunicato al TC Parioli l’inammissibilità dell’iscrizione presentata alla luce del fatto che la formazione della
squadra presentata dal citato Club «difetta per tre/quarti dei soggetti indicati, del presupposto necessario affinché questi possano rappresentare il TC Parioli nel campionato a squadre» Serie A1;
- in tale missiva, il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha altresì precisato che tale irregolarità non poteva essere sanata dalla facoltà di sostituire i giocatori iscritti nella Serie A1 in un momento successivo, così come previsto dal comma 5 dell’art. 18 del Regolamento dei Campionati a Squadre in quanto «tale possibilità poggia sulla base di una formazione già iscritta in presenza di tutti i requisiti previsti dalle norme federali»;
- in riscontro a detta comunicazione, con lettera del 13 giugno 2012, il Tennis Club Xxxxxxx ha affermato che l’iscrizione non poteva ritenersi avvenuta contra ius, in quanto «per consuetudine, da molti anni, considerato che i giocatori di Serie A non svolgono attività nazionale ma solo attività internazionale, gli stessi non ci richiedono il tesseramento immediato» che viene regolarizzato «prima dell’inizio della competizione previsto ad ottobre di ogni anno»;
- il TC Parioli, «in perfetta buona fede», non avrebbe proceduto subito al tesseramento degli atleti che svolgono attività internazionale;
- in data 11 luglio 2012, il TC Parioli ha trasmesso un nuovo modulo di iscrizione con l’indicazione completa della squadra definitiva, costituita da giocatori tutti tesserati, sottolineando altresì che «ai sensi del regolamento federale l’iscrizione delle squadre di serie A scade il 15 luglio 2012»;
- con lettera dell’11 luglio 2012, prot. n. 64/fmt/pres, il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha ribadito l’inammissibilità dell’iscrizione del TC Parioli al Campionato degli Affiliati 2012, Divisione Nazionale Serie A1, segnalando altresì la possibilità, «alla luce dell’atto dovuto da me compiuto nella qualità di presidente, [di] ricorrere ai competenti organi per far valere le ragioni del […] Club»;
- con atto di compromesso stipulato, ex art. 807 c.p.c., in data 23 luglio 2012, il Tennis Club Parioli e la Federazione Italiana Tennis hanno convenuto di deferire la
controversia al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituito presso il
C.O.N.I. e di affidare la decisione all’Arbitro Unico, Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
- con istanza, datata 25 luglio 2012, il TC Parioli ha instaurato il procedimento arbitrale (prot. n. 1865 del 27 luglio 2012) e, ritenendo di aver diritto a partecipare al Campionato di Serie A1 Maschile per l’anno 2012, ha chiesto all’Arbitro adito di
«voler stabilire la regolarità della modalità di iscrizione della propria squadra di serie A1 maschile al Campionato 2012»;
- con memoria difensiva trasmessa il 10 agosto 2012, la Federazione Italiana Tennis si è costituita nell’ambito del citato procedimento arbitrale, chiedendo «di accertare e dichiarare l’irregolarità dell’iscrizione del Tennis Club Parioli al Campionato degli Affiliati 2012 – Divisione Nazionale di Serie A1 e, per l’effetto, dichiararla inammissibile, respingendo integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto»;
- nel corso della prima udienza, tenutasi in data 4 settembre 2012, presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, l’Arbitro adito ha invitato le Parti a esporre le proprie ragioni. All’esito della discussione, ciascuna di esse ha insistito per l’accoglimento delle rispettive domande;
- in data 1° ottobre 2012, è stato esperito un nuovo tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 20, comma 6, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con rinvio all’udienza del 4 ottobre 2012, in ragione della disponibilità manifestata dalle Parti alla conclusione di un accordo transattivo;
- che sono intercorse trattative tra le Parti per il bonario componimento della controversia che ha originato il procedimento arbitrale prot. n. 1865 del 27 luglio 2012;
CONSIDERATO CHE
- è interesse delle Parti comporre e definire celermente, in via transattiva, la suddetta controversia;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La Federazione Italiana Tennis si impegna ad ammettere definitivamente il TC Parioli al “Campionato degli Affiliati – Divisione Nazionale di Serie A1 Maschile”, indetto per l’anno 2012 in tempo utile per consentire la partecipazione;
3. L’ammissione e la partecipazione del TC Parioli al “Campionato degli Affiliati – Divisione Nazionale di Serie A1”, anno 2012, è subordinata all’applicazione di n. 2 (due) punti di penalità nei confronti della squadra che giocherà in rappresentanza del suddetto Affiliato;
4. Resta impregiudicato il diritto del TC Parioli all’assegnazione di contributi per le trasferte sostenute dal predetto Affiliato nei Campionati a squadre dell’anno 2012;
5. Il TC Parioli si impegna a sostenere il pagamento integrale di tutte le somme dovute, a titolo di spese (spese e compensi arbitrali nonché diritti amministrativi di spettanza del CONI), nella misura stabilita dall’Arbitro Unico con il provvedimento che sarà emesso all’esito del procedimento arbitrale prot. n. 1865 del 27 luglio 2012, tenendo indenne la Federazione Italiana Tennis da qualsiasi pretesa inerente il versamento delle stesse;
6. Le Parti si impegnano al regolare e puntuale rispetto di quanto convenuto con il presente atto nonchè a collaborare in modo corretto e a fornire all’altra tutte le informazioni necessarie per la buona riuscita dell’accordo conciliativo.
Il presente atto di transazione è sottoscritto nel luogo e nella data di seguito indicati.
Letto, confermato e sottoscritto Roma, 4 ottobre 2012
Per il Tennis Club Parioli: X.xx Xxx Xxxxxxxxx
X.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per la Federazione Italiana Tennis: X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
L’Arbitro Unico
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx