CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
col Gestore dei Trasporti per l’attività di trasporto di merci per conto di terzi (ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1071/2009)
Il giorno del mese di dell’anno , tra
la impresa individuale di “”, con sede in , Cap. ,
, Codice fiscale e Partita IVA , iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero , in data
, annotata con la qualifica di impresa artigiana il _ con il numero albo artigiani ed iscritta presso il R.E.A. al numero , d’ora in poi denominata “Committente”,
la Sig.ra
nata
il , residente in
, codice fiscale _ , d’ora in poi denominato “Prestatore”
PREMESSO
a) che fra le parti sono già intercorse trattative ed intese verbali aventi in oggetto la possibilità di fornitura da Prestatore di servizi professionali nel campo dei trasporti;
b) che, di comune accordo, le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare i rapporti fra loro esistenti a partire dalla data odierna.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1: Accordi preesistenti
Tutti gli eventuali precedenti accordi, sia verbali che scritti, intercorsi tra Committente e Prestatore devonsi ritenere annullati dal presente contratto.
Articolo 2: Definizioni dell’incarico
La Committente, avendo necessità di avere nel suo organico, un gestore dei trasporti per l’attività di trasporto merci per conto di terzi internazionali e nazionali ed avendo avuto la possibilità di verificare le capacità e i requisiti necessari del prestatore, ai sensi del Regolamento Europeo 1071/2009/CE e del Decreto Dirigenziale 291 del 25/11/2011, con verbale dell’organo amministrativo del 28/05/2012 ha nominato lo stesso, a gestore dei trasporti della società, nell’attività di trasporti per conto di terzi internazionali e nazionali.
Articolo 3: Caratteristiche dell’incarico
L’incarico è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile.
L’incarico affidato dalla Committente al Prestatore è esclusivamente basato sulla capacità professionale e, di conseguenza, dovrà sempre essere svolto o diretto dal Prestatore sotto la sua personale e diretta responsabilità. Egli non potrà mai affidare a terzi lo svolgimento anche parziale di parte dell’attività come sopra definita, se non previa richiesta di autorizzazione scritta della Committente.
L’affidamento degli incarichi non avrà bisogno di esprimersi di volta in volta in forma scritta, in quanto già accettato nell’ambito delle condizioni previste dal presente contratto. Per mezzo di tale contratto si attribuiscono al prestatore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo sottesi alla qualifica di Gestore dei Trasporti, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.
Articolo 4: Durata del contratto
Il presente contratto decorre dal con mandato annuale, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata all’altra parte, quindici giorni prima della scadenza.
Negli altri casi la facoltà di recesso è disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. Il mandato si rinnova automaticamente ogni anno in caso di tacito consenso.
Articolo 5: Obblighi del Prestatore
Il prestatore dovrà svolgere , ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del C.C., la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.
Resta conseguentemente inteso che il Prestatore non sarà sottoposto ad alcuna direttiva tecnico- funzionale, né ad alcun potere disciplinare da parte della Società.
Nello svolgimento della sua attività, il Prestatore, dovrà impiegare la diligenza richiesta dal livello e dalla qualità del servizio prestato e quindi superiore a quella ordinariamente definita come diligenza del “buon padre di famiglia”. Inoltre dovrà assumere comportamenti di correttezza, rispetto dell’etica professionale e riservatezza.
Il Prestatore dichiara esplicitamente di attenersi ad una scrupolosa osservanza circa l’oggetto dell’incarico assunto tenendo conto, per i casi in cui si rendesse opportuno, delle disposizioni in materia di sicurezza , igiene dei lavori e prevenzione degli infortuni, norme delle quali il Prestatore si dichiara edotto.
Articolo 6: Obblighi della Committente
La Committente dovrà collaborare fattivamente con il Prestatore fornendogli i propri locali e le attrezzature che, ad insindacabile giudizio del Prestatore, saranno necessarie ed opportune all’espletamento della propria prestazione.
La Committente dovrà corrispondere al Prestatore i corrispettivi così come pattuiti in seguito ed entro le scadenze stabilite.
Articolo 7: Corrispettivo delle prestazioni
Il Prestatore, per l’opera prestata, avrà diritto ad un corrispettivo omnicomprensivo e forfettario pari a Euro ( ) mensili, al netto degli oneri fiscali e previdenziali determinati secondo le norme di legge vigenti al momento del pagamento e comprensivo della preparazione e di ogni attività connessa, che verrà corrisposto mensilmente e precisamente entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese successivo a quello in cui è prestata l’attività.
Al prestatore, alla cessione del rapporto formante oggetto del presente contratto, non competerà alcun diritto od indennità, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del compenso di cui sopra evidenziato.
Articolo 8: Normativa fiscale applicabile
La Sig.ra/sig dichiara che il compenso percepito dalla Società, in quanto, corrispettivo di prestazioni di servizio interno ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non è da considerarsi imponibile di IVA ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 , e successive modificazioni e che la collaborazione in oggetto è resa nell’esercizio di attività per le quali non è indispensabile l’iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali; pertanto la Committente opererà le ritenute fiscali sul corrispettivo medesimo ai sensi dell’art. 24, DPR 29-09-1973 n° 600.
Dichiara altresì di non essere già iscritto presso all’ INPS in qualità di lavoratore dipendente.
In merito agli adempimenti previdenziali, si precisa che il Prestatore è iscritta alla Gestione Separata Inps e, non essendo iscritto già anche ad un’altra forma previdenziale obbligatoria, si vede applicare l’aliquota previdenziale piena vigente, attualmente pari al 27,72% del compenso pattuito e ripartiti nella misura di 2/3 (due terzi) a carico della Committente e nella misura di 1/3 (un terzo) a carico del Prestatore.
Articolo 9: Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed, in mancanza, agli usi e consuetudini; per eventuali controversie il Foro competente sarà quello di Roma.
Il presente contratto si compone di n. 4 pagine. Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,
LA COMMITTENTE IL PRESTATORE