COSTITUZIONE DELL’”ORGANISMO DI BACINO N.12"
Comune di Aidomaggiore (OR)
Allegato alla delibera C.C. n° 15 del 18.07.2013
COSTITUZIONE DELL’”ORGANISMO DI BACINO N.12"
SVILUPPO DELLE RETI URBANE DI DISTRIBUZIONE DEL GPL/METANO
CONVENZIONE
tra i Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura, Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Tresnuraghes, Ulà Tirso e Montresta, per la costituzione dell’”ORGANISMO DI BACINO N°12” necessario per l’affidamento della concessione per la progettazione costruzione delle reti urbane di distribuzione del gas metano e successiva gestione del servizio.
Il Comune di Abbasanta in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Aidomaggiore in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Allai in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Ardauli in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Bidoni’ in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Bonarcado in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Boroneddu in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Busachi in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Cuglieri in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Flussio in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Fordongianus in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Ghilarza in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Magomadas in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Modolo in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Monstresta in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Neoneli in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Norbello in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Nugheddu S.Vittoria in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Paulilatino in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Sagama in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Samugheo in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di S.Lussurgiu in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Scano Montiferro in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Seneghe in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Sennariolo in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Soddi’ in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Sorradile in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Suni in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Tadasuni in persona del Commissario Straordinario con sede a Tadasuni codice fiscale e partita IVA 00074760950
Il Comune di Tinnura in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Tresnuraghes in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Il Comune di Ula Tirso in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
codice fiscale e partita IVA ;
Premesso
1. che il decreto legislativo 267/2000 prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
2. che le Amministrazioni Comunali di cui sopra, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali;
3. che la delibera della Giunta Regionale n.21/20 del 03 Maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ha ripartito i Comuni della Sardegna in 38 bacini ottimali d’utenza in considerazione delle aggregazioni già esistenti per la gestione in comune di servizi pubblici; che la stessa è stata sottoposta all’approvazione dei Comuni con nota dell’assessorato all’Industria Servizio Energia, del 15 Marzo 2005 Prot. N.3059;
4. che la realizzazione della rete del gas metano, la distribuzione e la vendita, ha un ruolo fondamentale e importante per i Comuni del Bacino n.12, in quanto come previsto dall’Accordo di Programma Quadro, che prevede la metanizzazione della Sardegna, mediante la realizzazione del gasdotto internazionale di transito attraverso la Sardegna Algeria-Sardegna-Italia, tutti i Comuni della Sardegna sono potenzialmente interessati al finanziamento delle reti comunali del gas;
5. che con deliberazione n.54/28 del 22.11.2005, la Giunta Regionale ha emanato le direttive, i criteri e le modalità per il bando di intervento per lo sviluppo della rete di distribuzione del gas Metano;
6. che con determinazione n. 689 del 22.12.2005, l’Assessorato all’Industria, Servizio Energia ha indetto il bando di selezione dei bacini d’utenza da finanziare per la realizzazione del primo intervento per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna;
7. che con determinazione n. 302 del 14.06.2006 del direttore del servizio energia dell’Assessorato all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, il bacino 12 è stato escluso dal finanziamento poiché “La presentazione di più di una domanda per il medesimo bacino non è contemplata dagli atti che disciplinano la presente procedura di selezione. In particolare, la deliberazione G.R. n. 54/28 del 22.11.2005 prevede che “La strategia di sviluppo e penetrazione della metanizzazione nel territorio deve avvenire per interi bacini di utenza e non per singoli comuni”. A tal fine, il territorio regionale è stato ripartito in 38 bacini di utenza. La suddivisione prevista nella delibera (allegati 1 e 2) è frutto di una procedura concordata con gli stessi Enti locali. Il numero e la composizione dei bacini è fissata in modo rigido dalla delibera”
8. che è intenzione delle amministrazioni appartenenti al Bacino 12, richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna il cofinanziamento necessario per la realizzazione delle reti.
9. che il Comune di Bosa, il comune più popoloso del bacino 12, si propone promotore con la Regione Sardegna per l’ottenimento del cofinanziamento necessario per la realizzazione delle reti.
10. Che se uno o piu’ comuni non dovessero aderire o recedere dall’Organismo di bacino, l’associazione sarà comunque pienamente operativa
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,
in esecuzione della delibera di C.C. di Abbasanta n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Aidomaggiore n. 15 del 18.7.2013 in esecuzione della delibera di C.C. di Allalai n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Ardauli n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Bidoni’ n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Bonarcado n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Boroneddu n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Busachi n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Cuglieri n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Flussio n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Fordongianus n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Ghilarza n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Magomadas n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Modolo n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Montresta n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Neoneli n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Norbello n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Nugheddu S. Vittoria n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Paulilatino n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Sagama n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Samugheo n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di X.Xxxxxxxxx n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Scano Montiferro n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Seneghe n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Xxxxxxxxxx n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Soddi’ n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Sorradile n. ……. del …………………..
in esecuzione della delibera di C.C. di Suni n. ……. del ………………….
in esecuzione della delibera di C.S. di Tadasuni n. 7 del 19.7.2013
in esecuzione della delibera di C.C. di Tinnura n. ……. del ………………….
in esecuzione della delibera di C.C. di Tresnuraghes n. ……. del ………………….
in esecuzione della delibera di C.C. di Ulà Tirso n. ……. del ………………….
Si stipula quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione
Art. 1 – Oggetto, denominazione e sede
1. I comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura, Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Tresnuraghes, Ulà Tirso e Montresta, costituiscono un ufficio unico per la gestione associata e coordinata per la progettazione, la Realizzazione della rete urbana del gas metano, la distribuzione e la vendita.
2. La sede dell’organismo di bacino n°12 viene ubicata negli Uffici del Comune di Bosa, sito in Via………………………………
3. Al Comune di Bosa per motivi di mera efficacia tecnica e gestionale, è conferito il ruolo di Comune capo fila e delegato all’attuazione dell’intervento.
Art. 2 - Finalità
1. La associazione rappresenta lo strumento organizzativo mediante il quale i Comuni aderenti al bacino intendono perseguire l’affidamento a terzi per la progettazione, la realizzazione della rete e la distribuzione del gas metano, seguendo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, assicurando una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio.
2. La presente convenzione persegue la finalità di regolare i rapporti tra i Comuni aderenti al Bacino n.12 per l’attivazione e il controllo in forma associata del servizio di cui all’oggetto. Il Comune Capo Fila diviene titolare di tutte le funzioni occorrenti per l’espletamento della procedura amministrativa necessaria per l’individuazione
del concessionario. Rimarranno invece a carico dei singoli Comuni le funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le peculiarità.
3. Il comune capofila ha il compito di individuare, attraverso le modalità previste dal D.lgs.163/2006 il concessionario delle opere della rete gas per i centri urbani di tutti i comuni che lo costituiscono.
4. La presente convenzione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nel piano di metanizzazione dei Comuni aderenti del bacino n°12 (riferimento alla deliberazione 54/28 del 21 Novembre 2005 Regione Sardegna).
5. L’organismo di bacino con riferimento alle competenze affidate, subentra di norma nei rapporti precedenti tra i Comuni che la compongono e altre Amministrazioni, consorzi cui partecipano e altri Enti, fermo restando comunque il perseguimento del servizio di metanizzazione.
Art. 3 – Obiettivi programmatici
La progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i comuni viene assicurata attraverso il raggiungimento dei suoi obiettivi che sono:
a. Costituire l’organismo di bacino dei comuni del Bacino n°12 per poi poter individuare il concessionario per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione della rete di metanizzazione,e la distribuzione e la vendita del gas gpl e quando ve ne sarà la disponibilità il gas metano, nei comuni interessati.
b. Ricerca e acquisizione dei finanziamenti stanziati dall’APQ Stato regione denominato “Metanizzazione della Sardegna”.
c. Controllo dell’operato del concessionario sia in fase di costruzione che nella fase della gestione.
Art. 4 - Forme di coordinamento e consultazione
I Sindaci dei Comuni aderenti svolgono funzioni di indirizzo e di verifica del regolare funzionamento del servizio e hanno il compito, coadiuvati dal personale amministrativo e tecnico dei Comuni di esaminare eventuali problematiche comuni o specifiche che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione e gestione del servizio.
Art. 5 - Durata della Convenzione
1. I Comuni aderenti al bacino, per il tramite del comune capofila, si impegnano ad assicurare la costruzione della rete e l’espletamento del servizio di distribuzione del gas, per l’intero bacino, affidando la concessione del servizio ad un unico operatore. La durata della concessione di affidamento del servizio di distribuzione sarà non superiore ad anni 12, come prevede la normativa in materia di reti di gas naturale ( Art. 14, DLgs 164/2000).
Art. 6 – Recesso
1. Ogni Comune aderente al bacino n.12 può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, questo però potrà avvenire se non ha percepito finanziamenti per la costruzione della propria rete del gas, e non sia stata affidata la concessione a terzi per la distribuzione del gas nel proprio territorio comunale.
In questi casi il o i comuni non possono recedere poiché firmando la convenzione si obbligano ad affidare la concessione per la distribuzione dl gas nel proprio comune ad un unico concessionario. La gestione dei rapporti demandati al bacino è devoluta, con deliberazione del/dei Comune/i interessato/i e salvi i diritti dei terzi: al Comune capofila, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/i Comune/i in base ad apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/00.
Art. 7 – Competenze del comune capofila
In corrispondenza a quanto verrà deliberato dai Comuni partecipanti, sono affidate all’organismo di bacino n°12, rappresentato dal comune capofila, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:
1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:
a. Stazione appaltante per gara progettazione, costruzione e gestione delle reti per il gas metano.
b. Controllo sull’operato del gestore o di qualsiasi altro per suo conto
c. Controllo amministrativo e contabile del servizio
d. Il Comune di Bosa è l’Ente capofila responsabile del Coordinamento e della Gestione delle Funzioni e dei Servizi. L’Ente capofila è legittimato ad operare in nome e per conto dei diversi Comuni partecipanti al Bacino. E’ delegato a svolgere tutte le attività nell’ambito del programma della metanizzazione ed in particolare a ricevere i relativi finanziamenti pubblici. -
L’Ente capofila si impegna ad informare tutti gli Enti aderenti su ogni utile notizia direttamente inerente il bacino, in modo tempestivo, efficiente ed efficace, anche con i mezzi informatici e mediatici a disposizione.
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rimanda alle norme del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e del Codice Civile
2. Ufficio Relazioni con il pubblico.
3. Poiché i Comuni che aderiscono fanno parte del bacino n°12 con la stessa dovrà essere aperto un tavolo di confronto atto a definirne i reciproci rapporti e le modalità di rappresentazione all’interno dello stesso bacino.
Art. 8 – Organi dell’Organismo di Bacino 12
Sono organi del bacino:
1. L’assemblea (conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ).
2. Il Presidente (sindaco del comune capofila)
Gli organi dell’organismo di bacino hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni aderenti e sono rinnovati all’inizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati dalle elezioni.
Art. 9 – L’Assemblea e il presidente
1. E’ composta da tutti i Sindaci dei Comuni componenti, i quali possono delegare, per iscritto, un Assessore.
2. L’Assemblea (Conferenza) è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. L’Assemblea si riunirà in sedute ordinarie semestrali; il presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.
4. All’Assemblea sono attribuite le seguenti funzioni:
a) nominare, se opportuno ed al suo interno, per ogni argomento un Sindaco referente, per la verifica del corretto funzionamento della gestione delle funzioni e dei servizi in forma associata;
b) esaminare, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;
c) approvare e ripartire fra i comuni i prospetti economici-finanziari delle entrate generate dal canone versato dal concessionario.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, od in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, di norma ogni semestre o su richiesta motivata di uno dei componenti. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata mediante atto scritto del Presidente, contenente l’ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione.
Art. 10 – Il Segretario
l segretario del Bacino è il segretario del comune capofila, Il segretario, svolge i compiti che spettano per legge ai segretari comunali e ogni altro compito che gli venga conferito dal Presidente del bacino ovvero derivante dai regolamenti del bacino stesso.
In particolare, il Segretario:
a. Sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni della conferenza dei Sindaci, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l’informazione di ogni altro ufficio interessato.
b. svolge attività di impulso, coordinamento e di verifica nei confronti dei Responsabili dei singoli servizi;
c. Invia le deliberazioni al controllo ove previsto.
d. Cura la trasmissione all’ufficio di presidenza delle deliberazioni assunte dalla conferenza dei Sindaci.
e. Sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento della presente convenzione, o comunque richiesti dalla legge. Ove previsto nel provvedimento che le indice, presiede le commissioni di gara . Al Segretario del bacino possono essere conferite dal Presidente, previa deliberazione della conferenza dei Sindaci, le funzioni di direzione del bacino.
Art. 11 – Organizzazione Amministrativa
1. Il Bacino si avvarrà con assoluta priorità del personale degli uffici, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature dei singoli Comuni partecipanti con i quali regolerà i propri rapporti mediante intese e convenzioni nelle quali verranno stabiliti, oneri e corrispettivi.
2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, individuano gli obiettivi prioritari dell’Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
Art. 12 – Costi di realizzazione
La realizzazione della rete sarà finanziata tramite le economie scaturite dal bando indetto dalla regione Sardegna per la metanizzazione, che prevede la concessione di un contributo massimo pari al 50% dei costi di cui alla tabella di cui all’allegato 2. Verrà richiesta una percentuale di contributo rispetto ai costi tabellari di cui all’allegato 1 del bando regionale, pari al 50%, la restante parte degli oneri finanziari necessari per la progettazione e costruzione della rete saranno a carico del concessionario individuato.
Art. 13 - Verifiche periodiche
Il Segretario con periodicità semestrali relazionerà sull’andamento della gestione associata, al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità.
Art. 14 – Responsabilità della gestione
1. I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire, attraverso l’operatore concessionario del servizio, la funzionalità della rete e la distribuzione del gas.
2. Per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, si attribuisce ad un funzionario, la responsabilità e la direzione dell’ufficio associato.L’attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dall’Organo competente dell’Ente Capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.
3. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso gli Uffici del comune capofila, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all’ufficio unificato.
Art. 15 - Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione
1. Le modificazioni della presente convenzione sono deliberate da ciascun Consiglio Comunale dei comuni aderenti al bacino secondo le modalità previste dalla legge e sulla base di un testo con i medesimi contenuti.
2. Ad avvenuta entrata in vigore delle modifiche disposte come dal precedente comma la conferenza dei Sindaci del bacino recepisce, con propria deliberazione, le variazioni alla convenzione, le quali diventano esecutive unitamente all’esecutività della deliberazione.
3. Le proposte di modifica volte all’abrogazione di taluna delle norme della convenzione devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, ciò al fine di evitare che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno semestrale la conferenza dei Sindaci del bacino, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del Bacino e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica della presente convenzione sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici regionali.
Art. 16 – Entrata in vigore
La presente convenzione esplica i propri effetti dopo che sia intervenuta la formale approvazione dei Consigli comunali e della conferenza dei Sindaci.
Art. 17 - Controversie
Per la definizione di ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Cagliari.
Si potrà ricorrere ad un collegio arbitrale nel caso che venga espressa la volontà favorevole di tutte le parti.
Art. 18 – Registrazione e spese di convenzione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del comune capofila che chiederà il rimborso al concessionario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Sindaco del comune di Abbasanta .
Il Sindaco del comune di Aidomaggiore . Il Sindaco del comune di AIlalai .
Il Sindaco del comune di ArdauIl . Il Sindaco del comune di Bidoni’ .
Il Sindaco del comune di Bonarcado . Il Sindaco del comune di Boroneddu . Il Sindaco del comune di Busachi .
Il Sindaco del comune di CugIleri . Il Sindaco del comune di Flussio .
Il Sindaco del comune di Fordongianus . Il Sindaco del comune di Ghilarza
Il Sindaco del comune di Magomadas . Il Sindaco del comune di Modolo .
Il Sindaco del comune di Monstresta . Il Sindaco del comune di NeoneIl .
Il Sindaco del comune di NorbeIlo .
Il Sindaco del comune di Nugheddu S.Vittoria . Il Sindaco del comune di PauIIlatino
Il Sindaco del comune di Sagama .
Il Sindaco del comune di Samugheo . Il Sindaco del comune di S.Lussurgiu .
Il Sindaco del comune di Scano Montiferro . Il Sindaco del comune di Seneghe .
Il Sindaco del comune di Sennariolo . Il Sindaco del comune di Soddi’ .
Il Sindaco del comune di Sorradile Il Sindaco del comune di Suni .
Il Commissario Straordinario del Comune di Tadasuni . Il Sindaco del comune di Tinnura .
Il Sindaco del comune di Tresnuraghes . Il Sindaco del comune di Ula Tirso .