Contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
tra
La …………………………………………. (di seguito anche denominata “Associazione/Società Sportiva”) con sede legale in ……………….., Via …………………… nn. ……………., partita IVA ……………. in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. ………………………., di seguito denominato per brevità anche “Committente”
e
il Sig. ..... ....., nato a ………., ed residente a ……………. in Via ………….., codice fiscale …………
Premesso che
l’Associazione/Società Sportiva è una associazione senza fini di lucro avente a oggetto …………………………………………………..;
l’Associazione/Società Sportiva ha constatato la necessità di avvalersi della collaborazione, svolta in forma autonoma, di un esperto al fine di collaborare per ………………………………………… ………………………………………, e pertanto intende instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al tal fine;
il Sig. ....., da parte sua, ha dichiarato di possedere le specifiche competenze e conoscenze richieste ed ha manifestato la propria disponibilità a stipulare il contratto di collaborazione, alle condizioni e termini di cui alla presente scrittura, svolgendo l’attività di cui all’articolo 3) purché ciò avvenga nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione, che gli consenta (sempre compatibilmente con l’impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative;
che l’Associazione/Società Sportiva, verificata l’effettiva competenza del Collaboratore in riferimento alle proprie esigenze, intende avvalersi dell’opera del medesimo per le finalità indicate;
che la collaborazione di cui al presente contratto deve intendersi una collaborazione sportiva resa in favore di una Associazione/Società Sportiva a fini istituzionali, quindi esclusa dal campo di applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 81/2015, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) del medesimo Decreto, in combinato disposto con l’interpello reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 27 gennaio 2016.
Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue.
Art. 1 - Premesse
1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 - Natura del rapporto
2. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e art. 2 c. 2 lett. d), X.Xxx. n. 81/2015, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell’attività dedotta nel presente contratto.
Art. 3 - Oggetto dell’incarico
3. L’Associazione/Società Sportiva conferisce al Collaboratore l’incarico per l’attività di collaborazione e cooperazione nel ruolo di ……………………, per la cui realizzazione è richiesta la collaborazione coordinata e continuativa del Collaboratore che si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell’incarico ricevuto.
Le parti, nel quadro quivi delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:
il Collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli Uffici, anche periferici della Società;
all’uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
potrà utilizzare, se ed in quanto gli necessitassero, le strutture e le attrezzature della Associazione/Società Sportiva purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario dell’Associazione/Società Sportiva, né a potere gerarchico di alcuno di essi.
Art. 4 - Durata
4. Il presente contratto avrà decorrenza dal ……………….. sino al ……………. , data in cui il rapporto si intenderà, comunque, concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
Le parti convengono che l’apposizione del termine non costituisce espressa rinuncia delle medesime a risolvere anticipatamente il rapporto per giusta causa. La Committente potrà altresì recedere prima della scadenza del contratto qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il Collaboratore avrà diritto al solo compenso nella proporzione che gli spetta per l’attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento. Le parti pattiziamente convengono a tal fine di ritenere l’attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell’incarico.
L’inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti sul Collaboratore dal presente contratto produrrà cautelativamente l’immediata sospensione di tutti i pagamenti, con contestuale diritto da parte dell’Associazione/Società Sportiva al risarcimento del danno.
Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.
Art. 5 - Obblighi del Collaboratore
5. Il Collaboratore è tenuto a svolgere l’incarico di cui al punto 3 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma e indipendente l’incarico, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione e in base alle indicazioni programmatiche di massima della Committente.
Lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l’impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l’attività svolta dalla Committente.
Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all’esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all’operato posto in essere da esso Collaboratore nell’ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto.
Il Collaboratore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto.
Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.
Il Collaboratore potrà avvalersi delle strutture ed attrezzature societarie, senza assumere alcuna facoltà e responsabilità organizzativa e gestionale sul personale della medesima.
Nel caso di utilizzo dei locali, attrezzature o beni di proprietà dell’Associazione/Società Sportiva o di terzi, il Collaboratore – previamente messo a conoscenza delle caratteristiche d’uso e delle corrette modalità di utilizzo di tali locali, attrezzature o beni -, risponderà dei danni tutti derivanti all’Associazione/Società Sportiva, nonché a terzi, da un erroneo utilizzo degli stessi.
Art. 6 - Obblighi della Committente
6. La Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore l’importo forfettariamente determinato in complessivi Euro ………….. (Euro …………./00), al lordo delle ritenute e imposte fiscali e previdenziali da applicarsi ex lege. Tale compenso è comprensivo e assorbe ogni altro emolumento cui il Collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Stante la specifica caratteristica del presente rapporto, l’Associazione/Società Sportiva non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né di stipula di polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore del collaboratore. Pertanto faranno capo a quest’ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.
Il surriferito importo di € ………, in relazione all’articolazione temporale dell’incarico, sarà erogato, con bonifico bancario, in n. …………quote mensili ciascuna pari ad € …………. che saranno corrisposte alla fine di ogni mese. L’Associazione/Società Sportiva provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Al Collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per lo svolgimento dell’incarico purché preventivamente autorizzate e connesse all’esecuzione dell’incarico stesso. Tale rimborso sarà erogato fino alla soglia di € ………. (Euro …../00) per l’intero periodo contrattuale. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.
Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga in sedi dell’Associazione/Società Sportiva, saranno assolti, in funzione della forma di collaborazione e dei connessi rischi lavorativi, gli obblighi derivanti dalla applicazione della vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza del collaboratore, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008 e successive modiche e integrazioni.
Art. 7 – Recesso e clausola risolutiva espressa
7. Per quanto riguarda il recesso anticipato del contratto le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il Committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico.
Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata AR con un preavviso minimo di 60 gg. In caso di mancato preavviso il collaborato sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato.
Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, fermi i diritti di cui al comma 2 dell’art. 4 della presente scrittura e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti all’Associazione/Società Sportiva per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi di seguito previste:
la mancata prestazione dell’attività richiesta dall’Associazione/Società Sportiva al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre dieci giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con l’Associazione/Società Sportiva;
la violazione degli obblighi di correttezza e segretezza;
l’esecuzione negligente dell’incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all’attività dell’Associazione/Società Sportiva
.
Art. 8 - Divieto di cessione del contratto e proprietà intellettuale
8. Il presente contratto e i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto della Committente.
Le parti espressamente prevedono che qualsiasi elaborato predisposto nell’ambito del presente incarico, nonché tutta la documentazione predisposta dal Collaboratore nello svolgimento del presente contratto, rimarrà di esclusiva proprietà dell’Associazione/Società Sportiva.
Art. 9 - Aspetti fiscali, contributivi ed assicurativi
Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva e assicurativa prevista dalla normativa legale tempo per tempo vigente per i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa con particolare riferimento:
quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto d’imposta della Committente che, in quanto tale opererà le ritenute fiscali a titolo di acconto delle imposte sui redditi conformemente alla normativa tributaria;
quanto agli aspetti previdenziali all’applicazione dei versamenti, con le relative ripartizioni tra le parti (2/3 carico società/associazione - 1/3 carico collaboratore) previsti dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni nonché ai relativi decreti attuativi;
quanto agli aspetti assicurativi all’eventuale iscrizione INAIL, ex D. Lgs. n. 38 del 2000 e seguenti, a cura della Committente. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per 1/3 e per 2/3 a carico della società/associazione.
Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale, che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutti i dati necessari (e le eventuali variazioni degli stessi) per il corretto assolvimento degli obblighi anzidetti gravanti sulla Committente.
Art. 10 - Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) n. 679/2016
10. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), nonché:
di essere stato informato dei diritti dell’interessato e della possibilità di agire dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo;
di essere stato informato e di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali di cui la Committente verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli c.d. “sensibili” di cui all’art. 9 GDPR;
di essere stato informato e di prestare il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.
La Committente si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato Regolamento e, comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio del presente contratto.
Il Collaboratore sarà direttamente e personalmente responsabile dei trattamenti che effettuerà, relativamente ai dati personali della Committente.
Art. 11 - Tutela salute e sicurezza D.Lgs. 81/2008
11. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal Committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l’uso della strumentazione aziendale eventualmente messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall’azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall’art. 66, comma 4 del D.L.gvo 276/03.
La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi dell’artt. 28 e ss D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione.
Art. 12 - Responsabilità amministrativa ex X.Xxx. 231 del 2001
12. In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Committenti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” la Committente segnala al Collaboratore, attesa l’estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto, che l’incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto, anche per giusta causa, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici.
Art. 13 - Norme di rinvio
13. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, agli artt. 2222 e segg. c.c. ed agli artt. 409 e segg. c.p.c.., al D. Lgs . 81/2015.
Art. 14 - Foro competente
14. Qualsiasi controversia derivante o connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.
Art. 15 - Disposizioni finali
15. Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.
Il presente contratto, redatto in doppio originale, costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle parti e si compone di tre facciate e sin qui la quarta.
Roma, lì
Letto, Confermato, Sottoscritto
Associazione/società
Il Presidente Sig. ..... .....
(……………………….)
Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1341 e 1342 x.x. xxxxx xxxx. 0 (xxxxxxx xxx xxxxxxxxx), Art. 4 (durata), Art. 5 (obblighi del collaboratore), Art. 7 (recesso e clausola risolutiva espressa), art. 8 (divieto di cessione del contratto e proprietà intellettuale) e Art. 14 (foro competente).
Associazione/società
Il Presidente Sig. ..... .....
(……………………….)