SCHEMA CONVENZIONE URBANISTICA
REPERTORIO N. RACCOLTA N.
SCHEMA CONVENZIONE URBANISTICA
per l'attuazione del Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato "XXXXXXX – COMPARTO C31" variante n. 02 in Comune di Codroipo.
L'anno duemila , il giorno in Codroipo, nel mio studio in via n. . Xxxxxxx a me dottor , Xxxxxx in , iscritto presso il Collegio Notarile di , senza l'assistenza dei testimoni per avervi gli infrascritti comparenti rinunciato di comune accordo tra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori:
- , nato a il , il quale interviene nel presente atto non per sè ma bensì in nome, per conto ed in legale rappresentanza del COMUNE di CODROIPO, con sede in Codroipo, piazza Garibaldi n.81, C.F. 80006530309, che nel corso del presente atto verrà indicato anche quale “Comune”, nella sua qualità di Responsabile dell’Area -, domiciliato per la carica presso il Municipio di Codroipo, in virtù dei poteri a lui conferiti ai sensi degli artt.107 e 108 del D.Lgs 18.8.2000 N.267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali) e in esecuzione dell’Ordinanza del Sindaco di Codroipo n. del ;
- Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Codroipo (UD) il 11/11/1943, codice fiscale XXXXXX00X00X000X in qualità di amministratore della società “MARTINA S.R.L.” con sede in xxxxx Xxxxxxxxxxx
x.00 x Xxxxxxxx (XX), che dichiara di essere di stato civile coniugato in regime di separazione dei beni, che nel corso del presente atto verrà indicata anche quale “ditta proprietaria”;
Detti comparenti della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri per l'atto io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:
Premesso
- che la società “MARTINA S.R.L.” con sede a Codroipo (UD), è piena proprietaria per l’intero, dei terreni siti in Comune di CODROIPO e distinti come segue:
Foglio 25 particella n. 1382, della superficie complessiva di mq 5.510;
- che le aree suddette risultano classificate dal vigente
P.R.G.C. come zona residenziale di espansione C “comparto C31”;
- che la ditta proprietaria ha chiesto al Comune di Codroipo con domanda in data 30.11.2018 protocollo 33754 l’approvazione della variante n.02 al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “Xxxxxxx – comparto C31”, d’ora in avanti indicato nella presente convenzione con il termine di “P.A.C.” ai sensi della L.R. 5/2007 e successive modificazioni, interessante il terreno di sua proprietà sopra specificato;
- che il progetto di P.A.C. di iniziativa privata di cui alla presente convenzione è stato redatto a firma dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, iscritta all’albo degli Ingegneri di Udine alla posizione n. 3497, in conformità alle previsioni e prescrizioni del vigente P.R.G.C.;
- che tale P.A.C. è stato esaminato con parere favorevole dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 16.01.2019, relativamente alla proposta progettuale preventiva;
- che il progetto di P.A.C. è stato approvato unitamente allo schema di convenzione, dalla Giunta Comunale del
con deliberazione n. ;
- che detto P.A.C. è delimitato: a nord via Veneto strada comunale, foglio 25 particella 1381, ad est foglio 25
particelle 202,1201,1032, a sud foglio 25 particelle 1451,
156, 155, 152, 151, 149, via degli Ontani strada comunale particella 1259 e 1254, 1370 e ad ovest via dei Gelsi strada comunale e foglio 25 particella 478;
- che è necessario in base all’art. 25 della L.R. 5/2007 e sue modifiche ed integrazioni procedere alla stipula di apposita convenzione regolante i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Codroipo, rappresentato dal funzionario dirigente dei Servizi Tecnici Comunali ed i proprietari richiedenti.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparsi convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – CONTENUTI
La presente convenzione regola i rapporti tra la ditta
proprietaria ed il Comune di Codroipo per l’attuazione del
P.A.C. di iniziativa privata denominato “XXXXXXX – comparto C31” variante n.02, citato in premessa ed interessante il terreno sito in Comune di Codroipo e contraddistinto in mappa con le particelle 1382 del foglio 25, che avverrà in conformità alle norme della presente convenzione e secondo gli elaborati di progetto costituiti da:
- Elaborato Tav.a1 - Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato Tav.a2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborato Tav.a3 - Verifica assoggettabilità a V.A.S.;
- Elaborato Tav.a4 - Verifica dell’incidenza S.I.C.;
- Elaborato Tav.a5 – Valutazione impatto acustico;
- Xxxxxxxxx Xxx.a6 - Asseverazioni e Dichiarazioni:
- Elaborato Tav.a7 - Computo metrico Estimativo:
- Tavola Grafica 1 – Inquadramento generale;
- Tavola Grafica 2 – Rilievo planoaltimetrico;
- Tavola Grafica 3 - Zonizzazione di P.A.C.;
- Tavola Grafica 4 – Inquadramento progettuale – plano vol.;
- Tavola Grafica 5 – Schema reti tecnologiche di progetto;
- Tavola Grafica 6 – Sezioni stradali;
- Schema di Convenzione Urbanistica;
Gli elaborati tecnici redatti dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx con
studio in Codroipo (UD) vengono depositati presso i Servizi Tecnici Comunali – ufficio urbanistica - del Comune di Codroipo avendomi le parti, che hanno dichiarato di esserne a perfetta conoscenza, autorizzato a non allegarli alla presente convenzione;
Il succitato P.A.C. è entrato in vigore il giorno dalla pubblicazione della deliberazione giuntale di riapprovazione
n. del , sul B.U.R. n. del ed ha validità di dieci anni a decorrere da tale data;
Al termine del periodo di efficacia del P.A.C. permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.A.C.;
ART. 2 - CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
La ditta proprietaria, in relazione a quanto disposto dall’art.25 della L.R. n.5/2007 si obbliga per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:
a) a cedere gratuitamente al Comune di Codroipo le aree inerenti alle opere di urbanizzazione primaria, corrispondenti alla nuova viabilità, verde e parcheggi pubblici, comprensive di tutti gli impianti tecnici ivi realizzati e delle opere di urbanizzazione realizzate, per una superficie complessiva di mq 1.653,00 come indicato nella tavola n. 3 del progetto di P.A.C., precisando che tale superficie sarà meglio precisata in sede di frazionamento catastale ove potrebbe subire variazioni in più o meno, ma comunque entro le tolleranze definite dall’art. 1538 del Codice di procedura Civile. Con la cessione al Comune delle aree pubbliche destinate a viabilità, verde e parcheggio, e dei relativi impianti e servizi, verranno trasferiti a carico del Comune medesimo anche gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti. La cessione delle opere di urbanizzazione primaria sarà eseguita a collaudo effettuato ed approvato dal competente organo comunale. Le cessioni suddette verranno effettuate senza limitazione alcuna per la futura installazione di strutture e/o opere per pubblici servizi; Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie, se non accettati dal Comune. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva, per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il P.A.C. e con la convenzione urbanistica, esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che alcuno possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.
ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
La ditta proprietaria, in relazione a quanto disposto dall’art.25 della L.R. n. 5/2007, con il presente atto si obbliga per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria nei termini più oltre stabiliti, consistenti principalmente in:
a) realizzazione nuova viabilità del P.A.C. completa di marciapiedi, spazi per parcheggi ed area a verde;
b) realizzazione di tutte le opere di fognatura, atte ad assicurare un corretto allontanamento e smaltimento delle acque bianche, nere e meteoriche;
c)realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica della rete stradale del P.A.C. e degli altri spazi da cedere al Comune;
d)realizzazione, d’intesa con il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale con sede a Udine, di tutte le opere necessarie per il rifornimento dell’acqua all’interno del P.A.C. e relativo allacciamento;
e) realizzazione, d’intesa con l’Azienda erogatrice, di tutte le opere necessarie per il rifornimento del gas metano all’interno del P.A.C. e relativo allacciamento;
f) realizzazione d’intesa con l’ENEL, della rete di distribuzione dell’energia elettrica e relativo allacciamento;
g) realizzazione d’intesa con la l’Azienda erogatrice della rete di distribuzione telefonica;
h) segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;
i) piantumazione di essenze arboree e di prato nelle aree verdi.
Le opere verranno realizzate come da specifica descrizione del computo metrico estimativo (allegato del P.A.C.); Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria il cui importo è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, e le medesime sono funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica il comma 4 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che rimanda all’art. 16, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. In tale caso, le Opere saranno realizzate direttamente dalla ditta proprietaria se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, o in caso contrario, potranno essere affidate a soggetti in possesso dei requisiti ivi richiesti.
ART.4 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
La ditta proprietaria si impegna a richiedere le necessarie autorizzazioni per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e ad iniziare le opere stesse entro dodici mesi dalla stipula della presente convenzione.
Esse dovranno essere ultimate entro cinque anni dalla firma
del presente atto salvo eventuale proroga dell’Amministrazione Comunale, su richiesta della ditta proprietaria, per un periodo non superiore ad altri cinque anni.
Tali opere dovranno essere ultimate e funzionanti al momento della segnalazione certificata di agibilità dei singoli fabbricati.
Il Permesso di Costruire per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria verrà rilasciato dall’Amministrazione Comunale previa presentazione dei relativi progetti esecutivi a firma di tecnici idonei per competenza professionale, redatti in armonia con le previsioni di cui agli elaborati tecnici allegati alla presente convenzione.
L’esecuzione delle opere potrà avvenire solo a Permesso di Costruire ottenuto; in caso di mancata o irregolare esecuzione delle opere pubbliche descritte al precedente art. 3 il Comune potrà incamerare la corrispondente somma, avvalendosi della cauzione di cui al successivo art. 14, per l’esecuzione d’ufficio delle opere stesse.
A tal fine la ditta proprietaria autorizza il Comune a disporre della cauzione medesima nel modo più ampio con espressa rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero di ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.
Con la realizzazione e/o monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, tutte le strutture e gli edifici da realizzarsi nel P.A.C. non saranno soggette al pagamento, nei singoli Permessi di Costruire che verranno in seguito richieste, degli oneri relativi ai contributi per le opere di urbanizzazione primaria.
Qualora l’ammontare dei lavori eseguiti risultasse inferiore ai contributi per le opere di urbanizzazione primaria da corrispondere ai sensi della Legge 10/1977 al Comune, la ditta proprietaria dovrà immediatamente provvedere al versamento delle somme a conguaglio.
L’ammontare dei lavori di urbanizzazione primaria dovrà essere documentato prima del collaudo.
ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
La ditta proprietaria si impegna a provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, impianti e manufatti, già specificati nel precedente art. 3 fino al loro trasferimento al Comune di Codroipo. Le eventuali spese per energia elettrica necessaria ad illuminare la strada di P.A.C. prima del trasferimento delle opere al Comune saranno a carico della ditta proprietaria.
ART. 6 – SPESE PER LE OPERE, IMPIANTI E MANUFATTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
La spesa che la ditta proprietaria andrà a sostenere per l’esecuzione delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 3 viene stabilita agli effetti della cauzione di cui al successivo art.14 in presunti € 128.517,72 determinata sulla base del computo estimativo di cui all’art. 1 del presente atto oltre all’I.V.A. di legge.
ART. 7 – ONERI PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE
La ditta proprietaria, loro successori ed aventi causa, anche a titolo particolare, si obbliga a corrispondere al Comune di Codroipo un acconto sugli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria pari ad € 11.571,00 (undicimilacinquecentosettantuno/00), determinati dal Comune di Codroipo, con deliberazione consiliare n. 83 del 19.12.2002, in ragione di € - 3,00 al metro quadrato di superficie fondiaria calcolata al 100 %.
Detto acconto verrà versato alla Tesoreria del Comune di Codroipo con le seguenti modalità:
50% alla stipula della presente convenzione;
50% entro 1 (uno) anno dalla data della stipula della presente convenzione;
Le somme rateizzate sono garantite mediante apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa che al presente atto si allega sub “A”.
In sede di rilascio di ogni singolo permesso di costruire verrà effettuato il calcolo per intero degli oneri di urbanizzazione secondaria dai quali verranno dedotte le somme già versate a titolo di acconto secondo il seguente schema:
Lotto n. L1 – sup. fondiaria mq. 674,00 - versati a titolo
di acconto € 2.022,00;
Lotto n. L2 – sup. fondiaria mq. 674,00 - versati a titolo
di acconto € 2.022,00;
Lotto n. L3 – sup. fondiaria mq. 678,00 - versati a titolo
di acconto € 2.034,00;
Lotto n. L4 – sup. fondiaria mq. 676,00 - versati a titolo
di acconto € 2.028,00;
Lotto n. L5 – sup. fondiaria mq. 618,00 - versati a titolo
di acconto € 1.854,00;
Lotto n. L6 – sup. fondiaria mq. 537,00 - versati a titolo
di acconto € 1.611,00;
Le superfici fondiarie dei singoli lotti potranno anche essere oggetto di variazione planimetrica a condizione che non aumenti la superficie fondiaria totale prevista dal P.A.C.;
Se la somma complessivamente richiesta, al ritiro dei singoli permessi di costruire per le edificazioni, risulterà superiore a quella versata a titolo di acconto per gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria di cui
sopra, sarà corrisposta al Comune di Codroipo da parte dell’intestatario del singolo permesso di costruire la somma eccedente secondo gli oneri secondari al momento vigenti.
In caso contrario non viene invece prevista nessuna restituzione.
L’ammontare dei lavori di urbanizzazione secondaria dovrà
essere documentato prima del collaudo.
Per quanto riguarda il contributo relativo al costo di costruzione questo verrà valutato di volta in volta in base alla destinazione d’uso dell’immobile in sede di rilascio di singolo permesso di costruire.
Per i permessi di costruire rilasciati prima del collaudo la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al presente articolo è sempre effettuata con la condizione “SALVO CONGUAGLIO” , da riportarsi in ogni singolo permesso di costruire, essendo subordinata all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Per i permessi di costruire rilasciati dopo l’approvazione del P.A.C. i contributi relativi a tutti gli oneri di urbanizzazione dovranno essere versati con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio di ogni singolo permesso di costruire.
ART. 8 – COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Il collaudo delle opere di urbanizzazione dovrà essere effettuato entro e non oltre il secondo bimestre dalla data dei verbali di accertamento di ultimazione delle opere di urbanizzazione, da parte di collaudatori designati dall’Amministrazione Comunale.
Le relative spese sono a totale carico della ditta proprietaria.
Alla richiesta di collaudo da effettuarsi da parte della ditta proprietaria dovrà essere prodotta la sottoelencata documentazione:
- planimetrie complete ed aggiornate alla situazione reale di tutte le opere eseguite;
- copia del frazionamento catastale approvato dall’Agenzia
delle Entrate Ufficio del Territorio di Udine;
- certificato di regolare esecuzione di tutte le opere con allegati certificato di conformità alle norme CEI e verbale di misurazione della messa a terra degli impianti elettrici, verbale di prova di pressione e portata degli idranti installati, verbale di prova di messa in carico e tenuta della rete di acquedotto, verbale di collaudo della rete del gas metano approvato dall’Ente gestore, autorizzazione all’esercizio dell’impianto di illuminazione pubblica del circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, o, in alternativa formale comunicazione di presa in carico delle opere da parte degli enti gestori.
Tutta la citata documentazione dovrà essere firmata da tecnici abilitati.
Con l’approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione avverrà la presa in consegna delle stesse.
La presa in consegna delle opere potrà avvenire anche parzialmente.
L’atto di cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione dovrà essere stipulato entro e non oltre mesi tre dall’avvenuta approvazione del collaudo suddetto.
La ditta proprietaria si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, ovvero asservite all’uso pubblico, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione e allo stesso fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque nei dieci anni successivi al medesimo, sia accertato che le aree cedute o da cedere al Comune, ovvero da asservire all’uso pubblico, siano accertate in misura inferiore a quella prevista dalla presente convenzione, la ditta proprietaria è obbligata in solido al reperimento delle aree mancanti.
Il Comune con adeguata motivazione può disporre che in luogo del reperimento delle aree mancanti, o delle quali non sia possibile l’utilizzazione, la ditta proprietaria proceda alla monetizzazione al prezzo di mercato fermo restando ogni risarcimento del danno.
Qualora all’atto del collaudo risultino aree a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore della ditta proprietaria, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione.
ART. 9 – DISTRIBUZIONE EDILIZIA E VOLUMETRICA DEGLI EDIFICI
La ditta proprietaria o chi per essa si impegna a presentare o a far presentare per l’approvazione da parte del Comune il progetto di ogni e qualsiasi edificanda costruzione.
L’edificazione sull’area del P.A.C. deve avvenire in linea di massima secondo la distribuzione edilizia-volumetrica e gli allineamenti e le prescrizioni edilizie risultanti dagli elaborati di progetto del P.A.C. di cui all’art. 1, e comunque in conformità alla normativa vigente all’atto dell’edificazione.
ART.10 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
Per il rilascio dei Permessi di Costruire per la costruzione dei singoli edifici previsti dal P.A.C. verrà definito ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, e
salvo quanto disposto dal successivo art. 11, quali opere di urbanizzazione primaria sono ritenute necessarie agli effetti di cui all’art. 4, 3° comma, per consentire l’edificazione sul lotto interessato dall’edificio da realizzare.
La ditta proprietaria dovrà quindi ottenere il Permesso di Costruire per l’esecuzione di tali opere prima del rilascio della Permesso di Costruire per la realizzazione dell’edificio e provvederà alla loro realizzazione prima della segnalazione certificata di agibilità del costruendo edificio.
ART.11 – RISOLUZIONI DI EVENTUALI CONTROVERSIE
La risoluzione delle controversie tra il Comune e la proprietà relative alla presente convenzione sono attribuite al Giudice ordinario del Foro esclusivo competente di Udine. ART.12 – RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle Leggi e regolamenti sia generali che comunali vigenti in materia, con preciso richiamo alla Legge urbanistica n.1150 del 17.08.1942 e successive modificazioni ed alla Legge Regionale n. 5/2007 e successive modificazioni.
ART.13 – TRASFERIMENTO O ALIENAZIONE DEI LOTTI
Qualora la ditta proprietaria proceda ad alienazione delle aree lottizzate, la stessa di impegna a renderne esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune di Codroipo e non ancora soddisfatti alla data dell’alienazione e che gli acquirenti stessi restano solidamente responsabili degli oneri succitati.
La predetta esplicitazione dovrà risultare dall’atto di alienazione, unitamente all’impegno del nuovo proprietario che sarà così formulato: “l’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella Convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Codroipo da in data rep. registrata a e trascritta a il accettandone i relativi effetti formali e sostanziali”.
ART.14 – GARANZIA DELLA DITTA LOTTIZZANTE
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla ditta proprietaria con la presente convenzione, ed in particolare modo dell’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le opere oggetto del P.A.C., viene rilasciata a favore del Comune di Codroipo una garanzia bancaria e/o assicurativa per l’importo di € 141.368,94 pari al 100% dell’importo globale stimato in linea di preventivo di massima per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico della ditta proprietaria, comprensivo dell’aliquota IVA di Legge (€128.517,22+ IVA 10%) , che al presente atto si allega sub. “B”.
La fidejussione di cui sopra, su richiesta della ditta proprietaria, potrà essere ridotta in relazione ai progressivi adempimenti degli obblighi assunti, connessi alla progressiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tenendo peraltro conto per la parte delle prestazioni ancora da eseguire del loro residuo costo in rapporto anche all’eventuale mutato valore secondo gli indici ufficiali ISTAT.
La ditta proprietaria inoltre si obbliga a integrare il valore della fideiussione rispetto all'importo indicato, nel caso in cui tale valore si palesasse insufficiente per effetto del sopravvenuto svilimento monetario e a integrare la fideiussione medesima, qualora venisse utilizzata a seguito di inadempienza o di sanzioni.
Le cauzioni dovranno essere integrate entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del Comune di Codroipo.
Dopo la scadenza dei termini stabiliti dal precedente art. 8 per la verifica di rispondenza e per i collaudi delle opere di urbanizzazione, su richiesta verrà svincolata la fidejussione totale o residua.
ART.15 – SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, comprese quelle per la stipula del contratto di cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione una volta ultimate, sono a carico della ditta proprietaria.
ART. 16 – INADEMPIENZE
In caso di inadempienza ad una o più clausole della presente convenzione da parte della ditta proprietaria, il Comune di Codroipo provvederà a sospendere il rilascio di qualsiasi atto abilitativo edilizio.
Qualora la ditta proprietaria non provveda alla cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione e/o al pagamento degli oneri relativi e/o non realizzi gli insediamenti edilizi, nei termini e secondo le modalità prescritte dal P.A.C. e dalla presente convenzione, il Sindaco, oltre ad applicare gli altri provvedimenti conseguenziali per legge, promuoverà da parte del Consiglio Comunale, la decadenza della presente convenzione.
In tal caso il Comune di Codroipo acquisirà gratuitamente le aree relative alle opere di urbanizzazione di cui all’art.1, le eventuali opere di urbanizzazione già eseguite, nonché gli eventuali oneri già versati.
ART. 17 – MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO
La gestione delle aree interne al P.A.C. e destinate dallo stesso a verde pubblico e a viabilità e parcheggi così come indicate nelle tavole di progetto del P.A.C. di cui all’art.1, è a completo carico di tutti i proprietari delle unità immobiliari realizzate nel P.A.C. suddetto, che quindi debbono assolvere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla formale cessione al Comune di
Codroipo delle aree e delle opere di urbanizzazione.
La manutenzione ordinaria e straordinaria suddetta consiste in:
a)sfalcio dell’erba, eventuale ripristino del manto erboso nelle parti deteriorate; annaffiatura e concimatura periodica dello stesso;
b)potatura a regola d’arte delle piante e taglio delle
siepi;
c)messa a dimora di nuove essenze arbustive e floristiche e/o sostituzione di quelle esistenti, in conformità alle indicazioni dei competenti uffici comunali;
d)sostenimento della spesa per l’acqua necessaria all’assolvimento degli obblighi di cui ai punti precedenti. In difetto dell’assolvimento degli obblighi di cui sopra provvederà il Comune, che però addebiterà agli interessati le spese sostenute, rivalendosi nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
ART. 18 – VARIANTI
Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del DPR n.086/Pres. del 20.03.2008, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante con le procedure richieste per i piani attuativi, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a)l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b)l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c)lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d)la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e)lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del
numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
ART.19 – REGIME FISCALE E TRASCRIZIONI
Viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge oltre all'applicazione di altre eventuali successive agevolazioni.
Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Udine a trascrivere il presente atto, finché siano note le obbligazioni assunte qui, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo ed all'obbligo dell'iscrizione di ipoteca legale.
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E' stata omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti con il mio consenso.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su pagine di fogli e da me letto ai comparsi che lo approvano e quindi lo sottoscrivono in calce e a margine dei fogli che precedono con me Notaio.