CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CAVALLINO E TREPORTI
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CAVALLINO E TREPORTI
CIG 797072632D
Approvato con determine dell’Amministratore Unico del 6 giugno 2019 e del 31 luglio 2019
SOMMARIO
A) Rapporti contrattuali
Art. 1 - Affidamento della concessione Art. 2 - Oggetto della concessione
Art. 3 - Durata della concessione
Art. 4 - Modalità di esecuzione degli impianti
Art. 5 - Estensione della rete votiva agli ampliamenti Art. 6 - Opere straordinarie
Art. 7 - Obblighi del Concessionario Art. 8 - Personale di servizio
Art. 9 - Vicende soggettive del Concessionario Art. 10 - Responsabilità e garanzie
Art. 11 - Cauzione Art. 12 - Penali
Art. 13 - Stipula del contratto
Art. 14 - Cessione del contratto - subappalto Art. 15 –Rescissione del contratto
Art. 16 – Scorrimento della graduatoria Art. 17 - Osservanza di leggi e regolamenti Art. 18 - Diritti del Concessionario
Art. 19 - Comunicazioni Art. 20 - Tariffe
Art. 21 - Canone di compartecipazione Art. 22 - Modifiche al Capitolato
Art. 23 – Controversie
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari
B) Condizioni generali di abbonamento per gli utenti
Art. 25 - Richiesta di allacciamento alla rete votiva Art. 26 - Durata e scadenza dell’abbonamento Art. 27 - Pagamenti
Art. 28 - Morosità
Art. 29 - Riattivazione di un’utenza Art. 30 - Reclami
Art. 31 - Furti e manomissioni
Art. 32 - Interruzioni e sospensioni Art. 33 - Rimborso rate
Art. 34 - Avvertenze per gli utenti
Art. 35 - Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati
A) Rapporti contrattuali
Art. 1 – Affidamento della concessione
La Stazione Appaltante in esito procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. affida al Concessionario, la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri del Comune di Cavallino Treporti. L’esecuzione del servizio viene affidata, nel nome, per conto e nell’interesse della Stazione Appaltante, alla Concessionaria che, con personale proprio, mezzi propri e a proprio rischio e responsabilità vi provvederà applicando le tariffe e le norme stabilite dal presente Capitolato.
Al concessionario spettano gli introiti derivanti sia dai diritti di primo allacciamento, sia dall’abbonamento annuo versato per ogni lampada votiva. Gli introiti succitati compensano per intero il concessionario per la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con tutti gli oneri e spese che conseguono con l’adempimento del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto della concessione.
La concessione ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva da effettuarsi nei cimiteri di Cavallino e Treporti. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio come specificato nel capitolato. La concessione riguarda l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’installazione degli impianti elettrici per illuminazione votiva delle cappelle, tombe gentilizie, loculi, ossari, fosse comuni e private ubicate nei cimiteri comunali. Il Concessionario si impegna a fornire, a richiesta dei soggetti concessionari dei loculi e delle tombe cimiteriali, uno o più punti luce accesi 24 ore su 24, provvedendo alla sostituzione gratuita delle lampade non funzionanti ed alla manutenzione periodica dell'impianto fino al punto di illuminazione sulla tomba, salvo inconvenienti dovuti a causa di forza maggiore. Il servizio oggetto di concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l’utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate annualmente dall’Amministrazione Comunale di Cavallino Treporti.
Art. 3 - Durata della concessione
La concessione avrà durata di 27 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione, presunta al 01/10/2019, al 31/12/2021.
Successivamente a tale scadenza è facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016, prorogare il contratto, alle stesse condizioni, fino ad ulteriori 33 mesi ovvero fino al 30 settembre 2024. Nel caso di rinnovo la Stazione Appaltante notificherà tale intenzione al Concessionario a mezzo comunicazione inviata mediante Posta Elettronica Certificata entro il mese precedente la scadenza, precisando la durata del rinnovo.
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in attesa della stipula del relativo contratto, l’attivazione del servizio mediante preavviso al Concessionario di giorni cinque. In ogni caso la ditta si impegna ad avviare il servizio senza alcun ritardo garantendone la continuità con la gestione precedente e a rispettare tutte le norme del presente Capitolato.
Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del contratto, la procedura per l’affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo Concessionario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il Concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione della Stazione Appaltante di effettivo insediamento del nuovo Concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali della concessione cessata.
Al termine della concessione tutti gli impianti elettrici votivi in piena efficienza, compresi gli interventi effettuati dal concessionario sugli impianti elettrici ad uso luci votive (manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuale messa a norma, eventuale adeguamento) nonché tutti i nuovi impianti elettrici ad uso luci votive realizzati nel corso della concessione rimarranno di proprietà al Comune di Cavallino Treporti senza che spetti alcun compenso e/o indennizzo al Concessionario.
Art. 4 - Modalità di esecuzione degli impianti
Il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva a servizio dei cimiteri comunali nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all’atto della presa in carico del servizio. Gli impianti elettrici votivi, con tutte le relative apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano, verranno quindi consegnati al Concessionario, che si impegna a mantenerli adeguarli alle vigenti prescrizioni sia legislative che della normativa CEI vigente per materiali, componenti e modalità di installazione.
Ogni nuovo impianto dovrà essere eseguito in base ai dettami del DM 37/08 e delle norme CEI in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, in particolare dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità degli impianti completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente incluso il progetto firmato da un tecnico abilitato.
Gli impianti votivi dovranno inoltre essere eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo e dovranno essere conformi alle prescrizioni previste nella Guida CEI per impianti all’aperto, capitolo cimiteri.
Art. 5 - Estensione della rete votiva agli ampliamenti
L’ estensione della rete a nuovi gruppi loculi o a nuovi campi dovrà essere eseguita solo su esplicito ordine scritto della Stazione Appaltante, previa presentazione di un computo metrico estimativo volto ad evidenziarne i costi da liquidare.
Il pagamento avverrà dopo il collaudo tecnico funzionale delle nuove reti, con la metodologia concordata in sede di presentazione del preventivo. La Stazione Appaltante e/o il Comune di Cavallino Treporti rimangono comunque liberi di commissionare tali opere a ditte terze.
Art. 6 – Opere straordinarie
Nel caso in cui la Stazione Appaltante e/o il Comune di Cavallino Treporti facessero eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, il Concessionario dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti alle ditte edili incaricate di tali opere. Quest’ultime provvederanno alla posa delle tubazioni elettriche nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi. Ad opere edili concluse il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell’erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona dei cimiteri.
Art. 7 - Obblighi del Concessionario
Il Concessionario dovrà:
a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate. La sorveglianza delle lampade sarà effettuata ispezionando ogni singolo impianto almeno una volta al mese e provvedendo immediatamente alla riattivazione delle parti di impianto non funzionanti;
b) dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe, subentrando all’attuale concessionario nel contratto di fornitura curando la relativa pratica presso la società con la quale intende stipulare il contratto di fornitura. Il Concessionario dovrà altresì sostenere la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica per tutti gli impianti votivi per tutta la durata della concessione e provvedere altresì, qualora necessario, all’aumento di potenza della fornitura;
c) curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.;
d) provvedere, oltre ai nuovi allacci, alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, fulminate o mancanti per qualsiasi motivo;
e) effettuare la regolare corresponsione alla Stazione Appaltante, del canone di cui al relativo articolo 21 del presente Capitolato.
f) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare e nel contratto di abbonamento, nonché i vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
g) provvedere a tenere aggiornata una planimetria schematica dell'impianto indicandovi i tracciati principali e secondari delle condutture ed apparecchiature elettriche installate, aggiornare gli elenchi degli abbonati (che deve contenere nome, cognome, indirizzo dell’abbonato, nome del defunto e tipo di sepoltura) e consegnarli alla Stazione Appaltante su supporto informatico (programma excel o word) entro il 31 gennaio di ogni anno e al termine della concessione stessa;
h) provvedere alla messa a norma degli impianti che nel corso della concessione si dimostrassero vetusti ovvero non a norma con la sopravvenuta normativa ovvero presentassero situazioni pericolose per gli utenti del cimitero ed i propri dipendenti;
i) effettuare tutte le attività con propria organizzazione nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.
l) ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Stazione Appaltante e del Comune di Cavallino Treporti. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Reg. UE 679/2016, l’aggiudicatario verrà designato quale Responsabile “esterno” del trattamento dei dati, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Cavallino Treporti. A seguito della designazione a Responsabile del trattamento dei dati, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l’aggiudicatario, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e che materialmente tratteranno dati personali, comunicando i relativi nominativi alla Stazione Appaltante e al Comune di Cavallino Treporti. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento. A tale scopo si ritiene sufficiente produrre, in visione, il proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza aggiornato o, in alternativa, una relazione inerente le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il servizio non può essere interrotto o abbandonato.
Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese relative alla stipula del contratto.
Art. 8 – Personale e mezzi per effettuare il servizio
Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, attrezzature, materiali ed utensili forniti dal Concessionario.
Il Concessionario si impegna a servirsi di personale di ottime qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico che verso il personale di servizio nei cimiteri, nonché ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti le norme previste dal contratto nazionale di lavoro della propria categoria. Il Concessionario deve servirsi di idoneo personale tecnico, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità relative al servizio da espletare.
Il Concessionario, prima dell’avvio del servizio, indicherà alla Stazione Appaltante il nominativo di un referente completo di indirizzo e recapito telefonico, cui fare riferimento anche in caso di emergenza, che rappresenterà a tutti gli effetti il Concessionario, a cui sia la Stazione Appaltante che l’utenza potranno rivolgersi per qualsiasi informazione sul servizio. Tale referente dovrà essere presente almeno per almeno due ore un giorno la settimana in ciascun cimitero al fine di raccogliere le adesioni al servizio da parte dell'utenza e/o consentire la segnalazione tempestiva di eventuali guasti o anomalie all'impianto elettrico.
In ogni caso dovrà essere posto all’ingresso di ciascun cimitero, a cura e spese del Concessionario, un cartello riportante le informazioni necessarie al buon funzionamento del servizio e l’indicazione dei recapiti a cui gli utenti possono rivolgersi.
Le attrezzature ed i mezzi d’opera che saranno utilizzati per l’esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d’uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.
Art. 9 - Vicende soggettive del Concessionario
Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili alla
Stazione Appltante, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Bando e Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e la Stazione Appaltante, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti,
determina la risoluzione del rapporto contrattuale. Art. 10 – Responsabilità e garanzie
Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a fatti o contestazioni derivanti dall’esercizio del servizio oggetto di concessione e si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale di Cavallino Treporti e la Stazione Appaltante da qualsiasi fatto o danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose.
Il Concessionario inoltre si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, 5 giorni prima della firma del contratto, copia di specifica polizza a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali, pari ad almeno € 500.000 e copia della propria polizza di Responsabilità Civile verso terzi per danni a beni e/o persone con massimale per sinistro non inferiore ad €. 2.500.000,00 nonché copia dell’avvenuto pagamento della relativa rata di premio ad ogni scadenza. Tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di minima garanzia.
E’ escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
Art. 11 – Cauzione
A garanzia del regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario dovrà costituire, per i termini di durata della concessione e fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, una garanzia prestata nelle forme e con le modalità e termini di cui all’art.103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 pari al 10% dell’importo complessivo presunto della concessione così come determinato all’art. 5 del Bando di Gara.
La cauzione potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza alcuna riserva.
La cauzione potrà essere svicolata solo con una specifica dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante ha facoltà di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura derivanti dalla gestione del servizio e imputabili al Concessionario.
Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte della Stazione Appaltante, il Concessionario deve provvedere al suo reintegro entro 30 giorni.
In caso di mancato reintegro la Stazione Appaltante previa messa in mora del concessionario avrà facoltà di risolvere il contratto. Resta salva per la Stazione Appaltante ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 12 - Penali
Ogni difetto riscontrato e fatto rilevare con ogni mezzo di comunicazione al Concessionario dovrà essere eliminato tempestivamente entro i primi due giorni lavorativi successivi alla comunicazione, a cura e spese del Concessionario.
Qualora la Stazione Appaltante riscontri la mancata eliminazione nel termine indicato dei vizi o difetti denunciati ovvero il mancato adempimento a quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario verrà messo in mora e verrà fissato un termine massimo di 15 giorni per provvedere, trascorso il quale la Stazione Appaltante procederà d’ufficio con integrale addebito al Concessionario di tutte le spese sostenute. In particolare:
- in caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione rispetto alla scadenza fissata Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato;
- in caso di ritardo nella riparazione di singoli punti luce inattivi si procederà all’applicazione di una penale di Euro 2,00 al giorno per ogni punto luce inattivo e per ogni giorno di ritardo oltre i 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione;
- in caso di ritardo nell’allacciamento delle nuove utenze si procederà all’applicazione di una penale di € 50,00 per ogni utenza, purché l’utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell’abbonamento comunicate al momento della richiesta;
- in caso di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini, si procederà all’applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi prescritti dalla Stazione Appaltante;
- per ogni mancata azione di segnalazione e di protezione da adottare nel corso
dell’esecuzione del servizio che possa determinare pericolo per addetti o utenti, si procederà all’applicazione di una penale di € 150,00 per ogni fatto accertato;
- per ogni fatto o comportamento scorretto verso gli utenti che chiedono le prestazioni oggetto della concessione, fatta salva l’azione che potrà essere intrapresa dall’utente stesso e verso la quale risponde il Concessionario, si procederà all’applicazione di una penale di € 150,00 per ogni fatto;
In caso di reiterati inadempimenti per almeno tre volte nel corso della concessione la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto a seconda della gravità degli stessi.
L’applicazione delle penali pecuniarie verrà comunicata preventivamente al Concessionario il quale potrà entro 10 giorni recapitare le proprie controdeduzioni. In caso di applicazione delle penali e di esecuzione d’ufficio delle riparazioni/manutenzioni, il relativo importo dovrà essere versato in occasione del pagamento del contributo annuo a favore della Stazione Appaltante e qualora il Concessionario non vi provveda, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:
- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili alla Stazione Appaltante. Art. 13 - Stipula del contratto
Il contratto con il Concessionario verrà stipulato in forma di scrittura privata. Sono a carico del Concessionario:
- tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all’esercizio dell’oggetto del contratto;
- tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara e la stipula, sottoscrizione, xxxxx e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione.
Entro la data di stipula del contratto il Concessionario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante il piano della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, secondo il disposto dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Art. 14 – Cessione del contratto – Subappalto
E' fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. E' tassativamente vietata qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza il consenso preventivo della Stazione Appaltante.
Art. 15 – Risoluzione del contratto
Qualora le prestazioni previste dal presente Capitolato non procedessero regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questa non osservi, per negligenza, le condizioni contrattuali, la Stazione Appaltante potrà, previa contestazione delle predette circostanze, diffidarla a provvedere alla regolarizzazione, assegnandole all'uopo un congruo termine comunque non inferiore a 30 giorni.
Scaduto tale termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimatele e persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi sia verso gli utenti sia verso la Stazione Appaltante, quest’ultima avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere il contratto. Si conviene l'esclusione di ogni formalità legale per la risoluzione del contratto essendo sufficiente il preavviso di venti giorni notificato mediante lettera raccomandata A.R.
Art. 16 – Scorrimento della graduatoria di gara
La risoluzione del contratto, in caso di fallimento del Concessionario o negli altri casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare il servizio alle ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art. 17 - Osservanza di leggi e regolamenti
Il Concessionario ha l'obbligo di osservare oltre che quanto stabilito nei documenti di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato) anche ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento vigente, ivi compreso il Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, o che fosse emanato nel corso dell’esecuzione del contratto purché applicabile ai servizi di cui trattasi.
In particolare il Concessionario si obbliga ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro, e negli accordi locali integrativi, previsto per la categoria del servizio oggetto di concessione, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto stesso fino alla rinnovazione, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni della impresa e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'inosservanza a tali norme accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa comunicata dall'Ispettorato del lavoro, comporterà il sequestro della cauzione previa contestazione dell’inadempienza accertata.
Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi
xxxxxxxx, con conferma da parte dell'Ispettorato del lavoro. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici assistenziali previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è il solo responsabile.
Con ciò la Stazione Appaltante resterà pienamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare per infortuni assicurativi.
Il Concessionario deve inoltre assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, formando e dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle prestazioni da eseguirsi ed ai materiali da utilizzare.
Art. 18 – Diritti del Concessionario
Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune di Cavallino Treporti, la Stazione Appaltante, la ditta appaltatrice che gestisce i Servizi Cimiteriali e i privati cittadini titolari di concessioni cimiteriali devono verificare con il Concessionario prima dell’inizio di eventuali lavori di scavo al fine di prevenire danni agli impianti elettrici. Il Concessionario potrà farsi rimborsare eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.
Il personale del Concessionario ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per al fine di ottemperare agli obblighi disposti dai documenti di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato).
La Stazione Appaltante potrà concedere gratuitamente al Concessionario, a seguito di specifica richiesta e se disponibile, un locale all’ interno del perimetro cimiteriale da utilizzare quale magazzino od ufficio.
Art. 19 – Comunicazioni
Il Concessionario dovrà garantire un servizio di casella di posta elettronica dedicato ed un numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì in orario lavorativo per la ricezione di richieste di allacciamento direttamente da parte dell’utenza o eventuali segnalazioni/comunicazioni che la Stazione Appaltante intendesse effettuare.
Art. 20 – Tariffe
Contributo di allacciamento
Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Concessionario, che non è obbligato a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi. L’attivazione ordinaria di nuovi contratti dovrà essere eseguita entro 30 giorni dall’istanza (90 giorni per nuovi impianti e/o impianti in ristrutturazione).
L'utente verserà anticipatamente, una volta tanto, a fondo perduto, per le spese di
impianto principale e per l'adduzione della corrente alla tomba un contributo di allacciamento che sarà determinato annualmente dall’Amministrazione del Comune di Cavallino Treporti. L’importo attualmente in vigore è di € 15,84 + IVA.
Nella quota di contributo saranno compresi gli ordinari lavori:
- di sterro e re-interro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;
- di apertura e chiusura di piccole opere murarie;
- la fornitura del conduttore elettrico, del porta-lampada e della lampada a risparmio energetico LED.
I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'utenza.
E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.
Nel caso delle Cappelle Private, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l’adduzione dell’energia elettrica all’ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario alla distribuzione dell’energia all’interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra il Concessionario, o qualsiasi altra ditta a scelta del proprietario, ed il proprietario stesso, compatibilmente con la potenza tecnica dell’impianto esistente.
Abbonamento annuo
La tariffa forfettaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la fornitura di energia elettrica e relativa manutenzione per ogni punto luce votivo sarà determinata annualmente dall’Amministrazione del Comune di Cavallino Treporti. L’importo attualmente in vigore è di € 16,62 + IVA.
L’abbonamento è relativo all’anno solare. L’importo per l’anno 2019 verrà trasferito al Concessionario in quota parte dal momento dell’effettivo trasferimento del servizio dalla ditta Concessionario uscente.
Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade a risparmio energetico LED, il consumo di energia elettrica. Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla richiesta dell’utenza.
E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione e postali degli eventuali bollettini.
Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese di accensione della lampadina e pertanto agli abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento a decorrere dal mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia e fino al 31.12 di ciascun anno. L’anno, per il servizio votivo elettrico, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
Art. 21 - Canone di compartecipazione comunale
Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante, entro il mese di dicembre di ciascun anno, la quota annua di
canone forfettario posticipato come determinato all’esito della gara cui il presente Capitolato si riferisce.
La Stazione Appaltante si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolare fattura a carico del Concessionario.
In caso di variazioni delle tariffe da parte dell’Amministrazione del Comune di Cavallino Treporti il canone annuo riconosciuto alla Stazione Appaltante sarà variato nella stessa percentuale di variazione delle tariffe.
Art. 22 - Modifiche al Capitolato
Qualunque ulteriore accordo rispetto al presente Capitolato deve risultare da apposito scritto firmato da ambo le parti contraenti e subordinato all’approvazione da parte dall’Amministrazione del Comune di Cavallino Treporti.
Art. 23 - Controversie
Le vertenze che potessero sorgere tra la Stazione Appaltante e il Concessionario saranno attribuite al Foro di Venezia con esclusione di ogni forma di arbitrato.
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari:
Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n° 136 e ss.mi. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, uno o più c/c bancari o postali dedicati preventivamente comunicato/i alla Stazione Appaltante unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
B) Condizioni generali di abbonamento per gli utenti
Art. 25 – Richiesta di allacciamento alla rete votiva
I titolari di concessioni cimiteriali non sono obbligati a fruire del servizio di illuminazione votiva elettrica rimanendo, pertanto, impregiudicata la facoltà di servirsi liberamente di altri sistemi di illuminazione votiva privata a mezzo di candele o simili. I concessionari di sepoltura nei cimiteri comunali potranno, a loro libera scelta, decidere di stipulare una convenzione per la gestione della propria lampada votiva direttamente con il Concessionario del servizio, nel caso scelgano di avvalersi dell’illuminazione votiva elettrica.
Chiunque voglia fare installare luci votive su una qualsiasi tomba, dovrà sottoscrivere contratto con il Concessionario, versando la somma dovuta. Gli appositi moduli di
richiesta saranno forniti dal Concessionario.
La richiesta di allacciamento costituisce implicita autorizzazione al Concessionario a compiere sulla tomba ogni lavoro necessario all'adduzione dell'energia elettrica.
Nel prezzo dell’abbonamento sono comprese:
- la pulizia e la manutenzione della lampada;
- le riparazioni della lampada;
- il ricambio delle lampadine;
- il consumo di energia elettrica;
- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
- l’assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.
Art. 26 - Durata e scadenza dell'abbonamento
La durata minima del contratto di abbonamento sarà di un anno e si intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per un uguale periodo di tempo per tacito consenso, se l'abbonato non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera, fax o e-mail diretta al Concessionario presso il suo domicilio legale. Vengono espressamente esclusi i casi di trasferimento delle salme in altro cimitero che prevedono la disdetta automatica dell’abbonamento senza rimborso di eventuali quote non usufruite.
Il Concessionario dovrà informare gli abbonati che, in caso di loro variazione di indirizzo, dovranno dare tempestiva comunicazione al Concessionario. La Stazione Appaltante non potrà in ogni caso effettuare ricerche anagrafiche presso gli uffici comunali.
Le esumazioni ed estumulazioni risolvono di diritto l’abbonamento.
Art. 27 - Pagamenti
L'abbonato è tenuto a versare le rate al Concessionario secondo le modalità stabilite da quest’ultimo nei dieci giorni successivi alla scadenza della rata.
Il Concessionario introita gli importi dovuti dagli utenti mettendo a disposizione un conto corrente postale presso cui effettuare i pagamenti. Il Concessionario, oltre a ciò, ha facoltà di prevedere altre forme di pagamento supplementari che agevolino l’utenza. In ogni caso il Concessionario è tenuto a garantire l’effettiva conoscenza da parte dell’utenza dell’ammontare degli importi dovuti e lasciare un termine di almeno 30 giorni solari prima della scadenza di tali pagamenti. Nessun onere supplementare potrà essere posto a carico degli utenti.
Art. 28 - Morosità
Trascorso il termine di 10 giorni accordati all'abbonato senza che questi abbia provveduto al pagamento della rata, il Concessionario dovrà inviare un avviso di pagamento gravato della mora e delle maggiori spese di spedizione e amministrative. Trascorsi altri trenta giorni dall’invio dell'avviso senza che l'abbonato abbia ottemperato al pagamento della rata, il Concessionario potrà, senza ulteriori avvisi, sospendere l'erogazione di corrente e disattivare l’impianto fino alla rimozione.
Art. 29 - Riattivazione di un'utenza
Il ripristino dell’utenza, a seguito disattivazione per morosità o danni causati dall'abbonato, dovrà essere accordato dopo il pagamento delle nuove spese di allacciamento e del rimborso dei danni ovvero, nei casi di morosità, di versamento delle rate dovute e non pagate, gravate di interessi, mora, spese amministrative, di spedizione, di sollecito ed eventuali altre spese documentabili.
Art. 30 - Reclami
Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto al Concessionario con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento.
I reclami non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti.
Al fine di facilitare i rapporti con l’utenza, il Concessionario comunicherà a tutti gli abbonati, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, i propri recapiti.
Art. 31 - Furti e manomissioni
Il Concessionario non è responsabile dei danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sulle tombe degli abbonati.
Art. 32 - Interruzioni e sospensioni
Le eventuali interruzioni/sospensioni dell’elettricità derivanti da cause dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, i danni o guasti cagionati o derivanti da cause forza maggiore, da riparazioni alla rete, da uragani incendi e distruzioni, ecc... non daranno diritto all'abbonato di richiedere alcun rimborso né di sospendere il pagamento delle rate.
In caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, il ripristino nel più breve tempo possibile spetta comunque al Concessionario, salvo casi particolari da documentare contemplati dalle disposizioni di legge.
Art. 33 - Rimborso rate
Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui il servizio dovesse essere sospeso per cause imputabili al Concessionario.
Art. 34 – Avvertenze per gli utenti
E’ severamente proibito agli abbonati cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno ritenuti responsabili a norma di legge. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato in relazione ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.
Art. 35 – Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati
Gli utenti avranno accesso agli atti aziendali di loro interesse ai sensi e nei limiti previsti dal D.lgs. 196/2003 e dal successivo Reg. UE 679/2016,
Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete votiva, l’utente dovrà essere informato e autorizzare il Concessionario al trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del D.lgs. 196/2003 e del successivo Reg. UE 679/2016 ai soli fini connessi alla corretta gestione del rapporto d’utenza comprese le comunicazioni dovute alla Stazione Appaltante e al Comune di Cavallino Treporti.