CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, fra La Città Metropolitana di Firenze, codice fiscale 80016450480 e la Ditta sotto indicata, di seguito denominata “contraente”, in persona dei rispettivi rappresentanti, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Città Metropolitana di Firenze, affida al contraente, che accetta, l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
Art. 2 - L'importo del presente contratto risulta dai prezzi e dalle quantità specificati nel computo metrico estimativo che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente contratto.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, previa contabilità a corpo e a misura e liquidazione della spesa da effettuarsi con un’unica rata di saldo a valle dell’approvazione del Certificato di regolare Esecuzione.
Art. 3 – Il contraente si obbliga ad eseguire i lavori nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente contratto di cottimo fiduciario, nella propria offerta agli atti, nel Regolamento dell’Ente per la disciplina dei contratti nonché nel DPR 207/2010 ( per le parti ancora vigenti) nonché del D.Lgs 50/2016. Tali atti e provvedimenti qui si intendono richiamati ed accettati in ogni loro parte e di essi il contraente dichiara di essere perfettamente a conoscenza.
Art. 4 - Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è determinato in 45 giorni utili e consecutivi a partire dalla consegna degli stessi.
Il contraente, avendo in precedenza preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto relative ai lavori di cui trattasi, si impegna, senza riserva alcuna, ad ultimare i lavori oggetto del presente contratto nel termine stabilito. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale nella misura appresso indicata.
Art. 5 - I prezzi unitari, di cui all’allegato elenco prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, sono fissi ed invariabili per qualsiasi ragione, anche se imprevista, e si intendono quindi accettati dal contraente in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Nel prezzo è compreso il compenso di tutti gli oneri per dare complete le singole categorie di lavori cui si riferiscono. Il prezzo è altresì comprensivo di tutte le spese necessarie (retribuzione operai, assicurazioni sociali, attrezzi e mezzi d'opera, materiali, etc.) per dare i lavori perfettamente compiuti, nonché dell'utile dell'imprenditore.
Art. 6/1 - L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge del 13 agosto 2010, 136 e successive modifiche .
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura –ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell’adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 6/2 - Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 7 - Il contraente ha obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti le disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali e degli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui vengono eseguiti i lavori, ed è altresì tenuto all'assicurazione dei dipendenti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 8 - L'esecuzione dei lavori e delle relative forniture verrà stabilita di volta in volta dal direttore dei lavori, il quale si riserva la facoltà di approvare quelle variazioni che riterrà convenienti, non alterando tuttavia la natura dei lavori, senza che il contraente possa pretendere compensi diversi da quelli stabiliti. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte, utilizzando materiali di ottima qualità, da riconoscersi tali a giudizio insindacabile del direttore dei lavori e secondo le disposizioni che questi crederà opportuno dare.
Art. 9 – Il contraente resta obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché prevenzione degli infortuni, sui luoghi di lavoro, nelle costruzioni e nei cantieri temporanei e mobili, applicabili ai lavori di cui al presente contratto. Il contraente dovrà altresì provvedere all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori e delle relative forniture, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei soggetti terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul contraente, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale provinciale preposto alla direzione e sorveglianza.
Art. 10 Polizza assicurativa verso i terzi durante i lavori. L’Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (ivi compresi i danni verso l’Amministrazione appaltante) nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio, fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (art. 129 D.lgs. 163) con massimale minimo di €. 1.500.000,00.
In particolare si stabilisce quanto segue:
a) La somma da assicurare per la copertura dei danni a impianti o cose è ripartita come segue:
Partita 1- Opere € 40.000,00
Partita 2- Opere preesistenti € 20.000,00 Partita 3- Demolizione e sgombero € 20.000,00
Art. 11 – Il contraente dovrà costituire la polizza fidejussoria sulla rata di saldo.
Art. 12 – In caso di inadempimento del contraente il Comune si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto ai sensi dell’art. 137 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 13 - Ad ogni effetto di legge, il contraente elegge il proprio domicilio presso il Comune.
Art. 14 – Per ogni controversia che dovesse insorgere fra la Città Metropolitana e il contraente, il foro competente è quello di Firenze.
Art. 15 - Le spese per tasse, imposte, diritti ed ogni altro onere, inerenti e conseguenti al presente contratto, sono ad esclusivo e totale carico del contraente. Il relativo importo sarà corrisposto all’atto della stipula.
Art. 16 - Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alle normative vigenti in materia.
Art. 17 - La presente scrittura privata, che riguarda prestazioni soggette ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lettera B) della tariffa parte II, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
Allegato A)
1. OGGETTO DEL CONTRATTO: P 002 2.
3. CUP -- CIG
4. IMPORTO:
5. CATEGORIA prevalente: OG3
4. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. del
5. DITTA:
5. CODICE FISCALE e P. I.V.A.:
6. CAMERA DI COMMERCIO: R.E.A. del
7. LEGALE RAPPRESENTANTE:
8. POSIZIONI ASSICURATIVE: INAIL n. …………………INPS n. ………………… CASSA EDILE
……………………..
9. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE LAVORI: n. 30 giorni
10. PENALE GIORNALIERA: Euro uno per mille importo del contratto Letto, confermato e sottoscritto
Empoli, lì Per la ditta
Per la Città Metropolitana di Firenze
Agli effetti dell’art. 1341, secondo comma, del Codice Civile il contraente come sopra rappresentato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli 4 ultimo capoverso – 6 – 9 – 11 e 13.
Letto, confermato e sottoscritto Empoli, lì
Per la ditta
Per la Città Metropolitana di Firenze